CASS
Sentenza 28 dicembre 2021
Sentenza 28 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di presentazione della relativa istanza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41798 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/12/2021, n. 41798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41798 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
Testo completo
Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 04/11/2021 P.U. dott. Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 24035/2019 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 24035 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da DI FO S.r.l. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore, Eduardo Mai- nardi rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Roberto Antonio Brigante (C.F.: BRG RRT 68R05 I158W) -ricorrente- nei confronti di CO S.r.l. (C.F.: 02128460306), in persona del legale rappresentante pro tempore, Cautero Valdi rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dagli avvocati Bruno Fassetta (C.F.: FSS BRN 60L30 L483T) e ER AS (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 85/2019, pubblicata in data 21 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 novembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Civile Sent. Sez. 3 Num. 41798 Anno 2021 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 12 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigettato il resto. Fatti di causa Coveg S.r.l., società nominata custode giudiziario nell’ambito di un giudizio di divisione endo-esecutiva, ha intimato a Mai- nardi Food S.r.l. precetto di pagamento dell’importo di € 4.467,26, sulla base di un decreto di liquidazione dei compen- si ottenuto nella indicata qualità. Mainardi Food S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Gorizia. Il Tribunale di Gorizia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale del precetto op- posto, limitatamente alla somma eccedente l’importo di € 3.648,91, condannando la Coveg S.r.l. a restituire l’eccedenza percepita. Ricorre Mainardi Food S.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Coveg S.r.l.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 3 di 12 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 133, 134, 135, 57, 152 c.p.c., nonché 45 disp. att. c.p.c. e 168 D.P.R. n. 115/2002 e in rela- zione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenu- to che il decreto di liquidazione del custode giudiziario fosse giuridicamente esistente sebbene mai depositato in cancelle- ria». Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e/o 132-II co. n. 4 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360-I co. n. 4 c.p.c. poiché la statui- zione in merito all’esistenza del provvedimento di liquidazione del compenso a favore di CO SR (costituente il titolo ese- cutivo posto a base del precetto qui opposto) contiene una motivazione contraddittoria oppure perplessa ed obbiettiva- mente incomprensibile». I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Secondo la società ricorrente, poiché il decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario, costituente il titolo esecu- tivo posto a base del precetto opposto, pur emesso dal giudice in data 20 giugno 2013, non risultava “depositato” in Cancel- leria in una ben precisa data, ma, secondo la dicitura apposta in calce allo stesso, era stato solo «rinvenuto in cancelleria in data 16/2015», esso doveva ritenersi giuridicamente inesi- stente. Erroneamente, quindi, il giudice del merito lo avrebbe considerato valido ed efficace, affermando che l’incertezza non riguardava la sua pubblicazione, ma solo la data di essa, la quale doveva e poteva ritenersi in ogni caso intervenuta entro l’anno 2015, (successivamente, quindi, alla pubblicazione del- la sentenza che aveva definito il giudizio, avvenuta nel 2014). La motivazione della decisione impugnata sul punto sarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraddittoria, perplessa e Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 4 di 12 comunque incomprensibile, in quanto il tribunale avrebbe dapprima rilevato che non vi era alcuna data di deposito del provvedimento, ma poi (contraddittoriamente) affermato che lo stesso doveva ugualmente ritenersi depositato in cancelle- ria. Orbene, come si evince agevolmente dalla complessiva moti- vazione della decisione impugnata, in realtà il tribunale ha ac- certato, in fatto, che il decreto di liquidazione, pur emesso in data 20 giugno 2013 dal giudice (quindi anteriormente alla sentenza che aveva definito il giudizio) e da questi inserito nel fascicolo di ufficio ai fini della pubblicazione, era stato tardi- vamente rinvenuto (evidentemente a seguito di un disguido) solo nel 2015 dalla Cancelleria, che vi aveva apposto il timbro con la dicitura «rinvenuto in cancelleria in data 16/2015», da intendersi come data di deposito e pubblicazione;
per ulteriore disguido, tale data era stata poi indicata in modo ambiguo, ma comunque tale da consentire di ritenere pubblicato il prov- vedimento al più tardi l’ultimo giorno dell’anno 2015. Sulla base di tali incensurabili (e, comunque, non specifica- mente censurati) accertamenti di fatto, deve concordarsi, in diritto, con la conclusione del tribunale, che ha escluso la giu- ridica inesistenza del decreto di liquidazione del custode. D’altronde, una volta esclusa la giuridica inesistenza del de- creto di liquidazione, ogni altra questione in proposito (anche quella della legittimità di un provvedimento di liquidazione del custode giudiziario pronunciato in data anteriore alla sentenza che definisce il giudizio, ma pubblicato successivamente), avrebbe dovuto essere eventualmente fatta valere con la di- retta impugnazione dello stesso, non potendo proporsi in sede di opposizione all’esecuzione minacciata sulla base di un prov- vedimento giudiziario questioni attinenti alla validità ed al me- rito dello stesso che siano o siano state proponibili in sede di impugnazione avverso quest’ultimo (per tutte: Cass., Sez. U, Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 5 di 12 Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01, in moti- vazione, ove altri riferimenti). 2. Con il terzo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. Cost. in relazione all’art. 360-I co. n. 4 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul motivo di appello proposto sub 10 e, quindi, sulle domande ad esso riferibili». La società ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe omesso la pronuncia su uno dei motivi del suo appello, con il quale era stato dedotto che, in realtà, al custode non spettava affatto la liquidazione del compenso, avendo quest’ultimo violato il prin- cipio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c., per non avere tempestivamente depositato la relativa richiesta di liquidazio- ne. Il motivo non può trovare accoglimento. Si tratta di una questione che certamente non avrebbe potuto essere proposta con l’opposizione all’esecuzione, avendo essa riguardo al contenuto di merito del provvedimento giudiziario posto a base del precetto opposto, cioè – anche in tal caso – di una questione che doveva e poteva essere proposta esclu- sivamente con l’impugnazione di quel provvedimento. Poiché l’opposizione risulta comunque rigettata dal tribunale, in parte qua e, quindi, in definitiva, la decisione risulta esi- stente ed il relativo dispositivo risulta altresì corretto, l’omessa pronuncia (che si risolve in omessa motivazione) può essere semplicemente oggetto di correzione o integrazione della motivazione nel senso sopra indicato, secondo i principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte, in base ai quali, per un verso, «la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giu- ridico sottoposto al suo esame;
in tal caso, la Corte di cassa- zione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 6 di 12 dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, com- ma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione an- che a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente rite- nuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non ri- chieda ulteriori accertamenti in fatto» (cfr. Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014, Rv. 633591 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016, Rv. 640768 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019, Rv. 653076 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019, Rv. 655857 - 01) e, co- munque, per altro verso, «alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come co- stituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365 – 01; conf., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626945 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 7 di 12 Rv. 632915 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716 - 01). 3. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 1282 cod. civ., 133, 134, 135, 57, 152 c.p.c., nonché 45 disp. att. c.p.c. e 168 D.P.R. n. 115/2002 e in relazione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenuto la decorrenza degli interessi debba decorrere dalla data dell’istanza di liquidazione di CO SR invece che dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione». La società ricorrente deduce che, diversamente da quanto ri- tenuto dal tribunale, non avrebbero potuto essere riconosciuti al creditore gli interessi sul compenso liquidato, dalla data di deposito dell’istanza di liquidazione del custode, ma solo dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento (e precisa- mente, essendo incerta tale data, da quella di rilascio di esso in forma esecutiva, cioè il 20 ottobre 2015). Il motivo è fondato. Si premette che, in linea generale, in mancanza di diversa espressa (o, quanto meno, implicita) indicazione nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, gli interessi sulle somme li- quidate nello stesso devono ritenersi comunque dovuti, ai sensi dell’art. 1282 c.c. (cfr. in proposito: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 02, specie in motivazione;
cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011, Rv. 617480 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, la decorrenza non può identificarsi con la data della domanda, bensì esclusivamente con quella di venuta ed esistenza del titolo stesso. Infatti, anche al di là di quanto espressamente disposto nel provvedimento costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, va osser- vato che gli interessi sugli importi liquidati dal giudice a titolo di compenso in favore degli ausiliari non possono comunque Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 8 di 12 decorrere da data anteriore a quella della liquidazione (nella specie coincidente con la venuta a giuridica esistenza del de- creto di liquidazione, cioè con la pubblicazione di esso), sia ai sensi dell’art. 1282 che ai sensi dell’art. 1224 c.c. (cfr. in pro- posito, per l’analoga ipotesi della liquidazione giudiziale dei compensi dovuti dal cliente all’avvocato: Cass., Sez. 2, Ordi- nanza n. 17655 del 05/07/2018, Rv. 649453 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016, Rv. 638856 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 02/02/2011, Rv. 616494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11777 del 07/06/2005, Rv. 581898 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5240 del 29/05/1999, Rv. 526834 - 01). La sentenza impugnata va, quindi, cassata affinché in sede di rinvio si accerti l’esatta data di decorrenza degli interessi do- vuti alla creditrice, sulla base dei principi di diritto sopra ri- chiamati. 4. Con il quinto motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussio- ne tra le parti in relazione all’art. 360-I co. n. 5 c.p.c.». Secondo la società ricorrente, il tribunale non avrebbe preso in esame il fatto storico costituito dalla esatta data di deposito e pubblicazione del provvedimento posto a base del precetto opposto;
tale fatto sarebbe, a suo avviso, decisivo, in quanto dalla suddetta data dipenderebbe la sussistenza o meno del credito di cui si discute, sia per il rilievo che avrebbe la collo- cazione temporale della liquidazione rispetto alla sentenza che aveva definito il giudizio di merito, sia con riguardo alle conte- stazioni sulla violazione del principio di buona fede, da parte del custode, per avere tardivamente presentato la richiesta di liquidazione. Anche questo motivo è infondato, per ragioni in parte analo- ghe a quelle già esposte in relazione al terzo. La rilevanza dei fatti storici di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame è, infatti, da essa allegata in relazione a que- Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 9 di 12 stioni che certamente non avrebbero potuto essere proposte con l’opposizione all’esecuzione, avendo riguardo al merito del provvedimento giudiziario posto a base del precetto opposto, questioni che potevano e dovevano, quindi, essere eventual- mente avanzate con l’impugnazione di quel provvedimento. Ne consegue che si tratta di fatti che in nessun caso potrebbe- ro essere ritenuti decisivi ai fini del presente giudizio di oppo- sizione all’esecuzione. 5. Con il sesto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 474, 133, 134, 135, 57, 152 c.p.c., nonché 168 D.P.R. n. 115/2002 e in relazione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. laddove il Tribunale ritiene che il decreto di liquidazione del custode giudiziario sia: a) titolo esecutivo contro la ricor- rente DI FO s.r.l. b) titolo idoneo a procedere ad esecuzione forzata contro la ricorrente DI FO s.r.l.». La società ricorrente sostiene che il provvedimento di liquida- zione del compenso del custode giudiziario non potrebbe ave- re valore di titolo esecutivo nei confronti delle parti del giudi- zio nell’ambito del quale è stato emesso, essendo la sua effi- cacia da ritenersi superata ed assorbita in virtù della pronun- cia della sentenza che ha definito il merito di quel giudizio, specialmente trattandosi di giudizio di divisione endoesecuti- va. Il motivo è infondato. Si premette che va senz’altro data continuità al principio di di- ritto, già ripetutamente affermato da questa Corte, per cui i decreti con cui vengono liquidati i compensi in favore degli au- siliari del giudice non restano implicitamente assorbiti dalla regolamentazione delle spese di lite operata con la pronuncia che definisce il giudizio stesso ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vitto- riosa e soccombente, sicché gli stessi, ove non siano espres- Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 10 di 12 samente oggetto di modifica con la sentenza, in sede di rego- lamento delle spese processuali, restano fermi e vincolanti an- che nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014, Rv. 633222 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 10/10/2018, Rv. 650671 – 01). Tali principi devono ritenersi validi anche nel giudizio di divi- sione endoesecutiva (che resta comunque strutturalmente un giudizio ordinario di cognizione): anche in tal caso, infatti, l’ausiliario presta la sua opera nell’interesse di tutte le parti e, quindi, può rivolgersi alle stesse per ottenere il pagamento delle sue competenze, sia prima che dopo la pronuncia della sentenza definitiva, sulla base del provvedimento del giudice che ne ha disposto la liquidazione e che costituisce titolo ese- cutivo nei loro confronti, fermo restando che la definitiva at- tribuzione del carico delle spese processuali, nei rapporti tra le parti del giudizio, resterà regolato dalla sentenza, sulla base della quale potranno essere ottenute eventuali ripetizioni, sus- sistendone i presupposti (quindi anche in caso di attribuzione del relativo carico alla massa). Fatta tale premessa, per ogni altro profilo implicato dalle cen- sure avanzate con il motivo di ricorso in esame, come già rile- vato con riguardo ai precedenti motivi terzo e quinto, è suffi- ciente osservare che le contestazioni relative al contenuto del provvedimento di liquidazione e, quindi, anche ai presupposti per la sua emissione, non sono ammissibili nel giudizio di op- posizione all’esecuzione, ma avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere con l’impugnazione del relativo decreto. 6. Con il settimo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 287, 134, 135 c.p.c., 45 disp. att. c.p.c. e 168 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. laddove il Tribunale invoca il procedimento di correzione della sentenza mediante l’integrazione del dispositivo». Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 11 di 12 La società ricorrente contesta l’affermazione del tribunale, se- condo il quale l’eventuale mancata indicazione, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito, della definitiva ripartizione delle spese di lite e, in particolare di quelle di custodia, avreb- be potuto essere oggetto di richiesta di integrazione, con il procedimento di correzione di errore materiale. Sostiene che un siffatto errore non sarebbe in realtà emendabile con la pro- cedura di correzione. Il motivo è inammissibile. L’affermazione contestata non ha infatti alcun effettivo rilievo nell’economia del percorso argomentativo della decisione im- pugnata. Anche a voler concordare con la ricorrente che non si tratti di una omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, avrebbe eventualmente dovuto essere pro- posta una diversa impugnazione. In ogni caso, non è neanche adeguatamente chiarito, con la censura in esame, quale autonomo rilievo la questione possa avere in relazione all’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, che deve comunque affermarsi sussi- stente, sulla base di quanto esposto in relazione ai precedenti motivi di ricorso, indipendentemente dalla soluzione che possa avere la questione di diritto sollevata con il presente. 7. È accolto il quarto motivo del ricorso, che è rigettato per il resto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accol- to, con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte: - accoglie il quarto motivo del ricorso, che rigetta per il resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al moti- vo accolto, con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 12 di 12 di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 4 novembre 2021. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 04/11/2021 P.U. dott. Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 24035/2019 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 24035 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da DI FO S.r.l. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore, Eduardo Mai- nardi rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Roberto Antonio Brigante (C.F.: BRG RRT 68R05 I158W) -ricorrente- nei confronti di CO S.r.l. (C.F.: 02128460306), in persona del legale rappresentante pro tempore, Cautero Valdi rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dagli avvocati Bruno Fassetta (C.F.: FSS BRN 60L30 L483T) e ER AS (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 85/2019, pubblicata in data 21 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 novembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Civile Sent. Sez. 3 Num. 41798 Anno 2021 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 12 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigettato il resto. Fatti di causa Coveg S.r.l., società nominata custode giudiziario nell’ambito di un giudizio di divisione endo-esecutiva, ha intimato a Mai- nardi Food S.r.l. precetto di pagamento dell’importo di € 4.467,26, sulla base di un decreto di liquidazione dei compen- si ottenuto nella indicata qualità. Mainardi Food S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Gorizia. Il Tribunale di Gorizia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale del precetto op- posto, limitatamente alla somma eccedente l’importo di € 3.648,91, condannando la Coveg S.r.l. a restituire l’eccedenza percepita. Ricorre Mainardi Food S.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Coveg S.r.l.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 3 di 12 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 133, 134, 135, 57, 152 c.p.c., nonché 45 disp. att. c.p.c. e 168 D.P.R. n. 115/2002 e in rela- zione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenu- to che il decreto di liquidazione del custode giudiziario fosse giuridicamente esistente sebbene mai depositato in cancelle- ria». Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e/o 132-II co. n. 4 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360-I co. n. 4 c.p.c. poiché la statui- zione in merito all’esistenza del provvedimento di liquidazione del compenso a favore di CO SR (costituente il titolo ese- cutivo posto a base del precetto qui opposto) contiene una motivazione contraddittoria oppure perplessa ed obbiettiva- mente incomprensibile». I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Secondo la società ricorrente, poiché il decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario, costituente il titolo esecu- tivo posto a base del precetto opposto, pur emesso dal giudice in data 20 giugno 2013, non risultava “depositato” in Cancel- leria in una ben precisa data, ma, secondo la dicitura apposta in calce allo stesso, era stato solo «rinvenuto in cancelleria in data 16/2015», esso doveva ritenersi giuridicamente inesi- stente. Erroneamente, quindi, il giudice del merito lo avrebbe considerato valido ed efficace, affermando che l’incertezza non riguardava la sua pubblicazione, ma solo la data di essa, la quale doveva e poteva ritenersi in ogni caso intervenuta entro l’anno 2015, (successivamente, quindi, alla pubblicazione del- la sentenza che aveva definito il giudizio, avvenuta nel 2014). La motivazione della decisione impugnata sul punto sarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraddittoria, perplessa e Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 4 di 12 comunque incomprensibile, in quanto il tribunale avrebbe dapprima rilevato che non vi era alcuna data di deposito del provvedimento, ma poi (contraddittoriamente) affermato che lo stesso doveva ugualmente ritenersi depositato in cancelle- ria. Orbene, come si evince agevolmente dalla complessiva moti- vazione della decisione impugnata, in realtà il tribunale ha ac- certato, in fatto, che il decreto di liquidazione, pur emesso in data 20 giugno 2013 dal giudice (quindi anteriormente alla sentenza che aveva definito il giudizio) e da questi inserito nel fascicolo di ufficio ai fini della pubblicazione, era stato tardi- vamente rinvenuto (evidentemente a seguito di un disguido) solo nel 2015 dalla Cancelleria, che vi aveva apposto il timbro con la dicitura «rinvenuto in cancelleria in data 16/2015», da intendersi come data di deposito e pubblicazione;
per ulteriore disguido, tale data era stata poi indicata in modo ambiguo, ma comunque tale da consentire di ritenere pubblicato il prov- vedimento al più tardi l’ultimo giorno dell’anno 2015. Sulla base di tali incensurabili (e, comunque, non specifica- mente censurati) accertamenti di fatto, deve concordarsi, in diritto, con la conclusione del tribunale, che ha escluso la giu- ridica inesistenza del decreto di liquidazione del custode. D’altronde, una volta esclusa la giuridica inesistenza del de- creto di liquidazione, ogni altra questione in proposito (anche quella della legittimità di un provvedimento di liquidazione del custode giudiziario pronunciato in data anteriore alla sentenza che definisce il giudizio, ma pubblicato successivamente), avrebbe dovuto essere eventualmente fatta valere con la di- retta impugnazione dello stesso, non potendo proporsi in sede di opposizione all’esecuzione minacciata sulla base di un prov- vedimento giudiziario questioni attinenti alla validità ed al me- rito dello stesso che siano o siano state proponibili in sede di impugnazione avverso quest’ultimo (per tutte: Cass., Sez. U, Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 5 di 12 Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01, in moti- vazione, ove altri riferimenti). 2. Con il terzo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. Cost. in relazione all’art. 360-I co. n. 4 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul motivo di appello proposto sub 10 e, quindi, sulle domande ad esso riferibili». La società ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe omesso la pronuncia su uno dei motivi del suo appello, con il quale era stato dedotto che, in realtà, al custode non spettava affatto la liquidazione del compenso, avendo quest’ultimo violato il prin- cipio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c., per non avere tempestivamente depositato la relativa richiesta di liquidazio- ne. Il motivo non può trovare accoglimento. Si tratta di una questione che certamente non avrebbe potuto essere proposta con l’opposizione all’esecuzione, avendo essa riguardo al contenuto di merito del provvedimento giudiziario posto a base del precetto opposto, cioè – anche in tal caso – di una questione che doveva e poteva essere proposta esclu- sivamente con l’impugnazione di quel provvedimento. Poiché l’opposizione risulta comunque rigettata dal tribunale, in parte qua e, quindi, in definitiva, la decisione risulta esi- stente ed il relativo dispositivo risulta altresì corretto, l’omessa pronuncia (che si risolve in omessa motivazione) può essere semplicemente oggetto di correzione o integrazione della motivazione nel senso sopra indicato, secondo i principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte, in base ai quali, per un verso, «la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giu- ridico sottoposto al suo esame;
in tal caso, la Corte di cassa- zione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 6 di 12 dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, com- ma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione an- che a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente rite- nuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non ri- chieda ulteriori accertamenti in fatto» (cfr. Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014, Rv. 633591 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016, Rv. 640768 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019, Rv. 653076 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019, Rv. 655857 - 01) e, co- munque, per altro verso, «alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come co- stituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365 – 01; conf., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626945 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 7 di 12 Rv. 632915 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716 - 01). 3. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 1282 cod. civ., 133, 134, 135, 57, 152 c.p.c., nonché 45 disp. att. c.p.c. e 168 D.P.R. n. 115/2002 e in relazione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenuto la decorrenza degli interessi debba decorrere dalla data dell’istanza di liquidazione di CO SR invece che dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione». La società ricorrente deduce che, diversamente da quanto ri- tenuto dal tribunale, non avrebbero potuto essere riconosciuti al creditore gli interessi sul compenso liquidato, dalla data di deposito dell’istanza di liquidazione del custode, ma solo dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento (e precisa- mente, essendo incerta tale data, da quella di rilascio di esso in forma esecutiva, cioè il 20 ottobre 2015). Il motivo è fondato. Si premette che, in linea generale, in mancanza di diversa espressa (o, quanto meno, implicita) indicazione nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, gli interessi sulle somme li- quidate nello stesso devono ritenersi comunque dovuti, ai sensi dell’art. 1282 c.c. (cfr. in proposito: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 02, specie in motivazione;
cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011, Rv. 617480 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, la decorrenza non può identificarsi con la data della domanda, bensì esclusivamente con quella di venuta ed esistenza del titolo stesso. Infatti, anche al di là di quanto espressamente disposto nel provvedimento costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, va osser- vato che gli interessi sugli importi liquidati dal giudice a titolo di compenso in favore degli ausiliari non possono comunque Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 8 di 12 decorrere da data anteriore a quella della liquidazione (nella specie coincidente con la venuta a giuridica esistenza del de- creto di liquidazione, cioè con la pubblicazione di esso), sia ai sensi dell’art. 1282 che ai sensi dell’art. 1224 c.c. (cfr. in pro- posito, per l’analoga ipotesi della liquidazione giudiziale dei compensi dovuti dal cliente all’avvocato: Cass., Sez. 2, Ordi- nanza n. 17655 del 05/07/2018, Rv. 649453 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016, Rv. 638856 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 02/02/2011, Rv. 616494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11777 del 07/06/2005, Rv. 581898 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5240 del 29/05/1999, Rv. 526834 - 01). La sentenza impugnata va, quindi, cassata affinché in sede di rinvio si accerti l’esatta data di decorrenza degli interessi do- vuti alla creditrice, sulla base dei principi di diritto sopra ri- chiamati. 4. Con il quinto motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussio- ne tra le parti in relazione all’art. 360-I co. n. 5 c.p.c.». Secondo la società ricorrente, il tribunale non avrebbe preso in esame il fatto storico costituito dalla esatta data di deposito e pubblicazione del provvedimento posto a base del precetto opposto;
tale fatto sarebbe, a suo avviso, decisivo, in quanto dalla suddetta data dipenderebbe la sussistenza o meno del credito di cui si discute, sia per il rilievo che avrebbe la collo- cazione temporale della liquidazione rispetto alla sentenza che aveva definito il giudizio di merito, sia con riguardo alle conte- stazioni sulla violazione del principio di buona fede, da parte del custode, per avere tardivamente presentato la richiesta di liquidazione. Anche questo motivo è infondato, per ragioni in parte analo- ghe a quelle già esposte in relazione al terzo. La rilevanza dei fatti storici di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame è, infatti, da essa allegata in relazione a que- Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 9 di 12 stioni che certamente non avrebbero potuto essere proposte con l’opposizione all’esecuzione, avendo riguardo al merito del provvedimento giudiziario posto a base del precetto opposto, questioni che potevano e dovevano, quindi, essere eventual- mente avanzate con l’impugnazione di quel provvedimento. Ne consegue che si tratta di fatti che in nessun caso potrebbe- ro essere ritenuti decisivi ai fini del presente giudizio di oppo- sizione all’esecuzione. 5. Con il sesto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 474, 133, 134, 135, 57, 152 c.p.c., nonché 168 D.P.R. n. 115/2002 e in relazione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. laddove il Tribunale ritiene che il decreto di liquidazione del custode giudiziario sia: a) titolo esecutivo contro la ricor- rente DI FO s.r.l. b) titolo idoneo a procedere ad esecuzione forzata contro la ricorrente DI FO s.r.l.». La società ricorrente sostiene che il provvedimento di liquida- zione del compenso del custode giudiziario non potrebbe ave- re valore di titolo esecutivo nei confronti delle parti del giudi- zio nell’ambito del quale è stato emesso, essendo la sua effi- cacia da ritenersi superata ed assorbita in virtù della pronun- cia della sentenza che ha definito il merito di quel giudizio, specialmente trattandosi di giudizio di divisione endoesecuti- va. Il motivo è infondato. Si premette che va senz’altro data continuità al principio di di- ritto, già ripetutamente affermato da questa Corte, per cui i decreti con cui vengono liquidati i compensi in favore degli au- siliari del giudice non restano implicitamente assorbiti dalla regolamentazione delle spese di lite operata con la pronuncia che definisce il giudizio stesso ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vitto- riosa e soccombente, sicché gli stessi, ove non siano espres- Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 10 di 12 samente oggetto di modifica con la sentenza, in sede di rego- lamento delle spese processuali, restano fermi e vincolanti an- che nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014, Rv. 633222 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 10/10/2018, Rv. 650671 – 01). Tali principi devono ritenersi validi anche nel giudizio di divi- sione endoesecutiva (che resta comunque strutturalmente un giudizio ordinario di cognizione): anche in tal caso, infatti, l’ausiliario presta la sua opera nell’interesse di tutte le parti e, quindi, può rivolgersi alle stesse per ottenere il pagamento delle sue competenze, sia prima che dopo la pronuncia della sentenza definitiva, sulla base del provvedimento del giudice che ne ha disposto la liquidazione e che costituisce titolo ese- cutivo nei loro confronti, fermo restando che la definitiva at- tribuzione del carico delle spese processuali, nei rapporti tra le parti del giudizio, resterà regolato dalla sentenza, sulla base della quale potranno essere ottenute eventuali ripetizioni, sus- sistendone i presupposti (quindi anche in caso di attribuzione del relativo carico alla massa). Fatta tale premessa, per ogni altro profilo implicato dalle cen- sure avanzate con il motivo di ricorso in esame, come già rile- vato con riguardo ai precedenti motivi terzo e quinto, è suffi- ciente osservare che le contestazioni relative al contenuto del provvedimento di liquidazione e, quindi, anche ai presupposti per la sua emissione, non sono ammissibili nel giudizio di op- posizione all’esecuzione, ma avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere con l’impugnazione del relativo decreto. 6. Con il settimo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 287, 134, 135 c.p.c., 45 disp. att. c.p.c. e 168 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360-I co. n. 3 c.p.c. laddove il Tribunale invoca il procedimento di correzione della sentenza mediante l’integrazione del dispositivo». Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 11 di 12 La società ricorrente contesta l’affermazione del tribunale, se- condo il quale l’eventuale mancata indicazione, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito, della definitiva ripartizione delle spese di lite e, in particolare di quelle di custodia, avreb- be potuto essere oggetto di richiesta di integrazione, con il procedimento di correzione di errore materiale. Sostiene che un siffatto errore non sarebbe in realtà emendabile con la pro- cedura di correzione. Il motivo è inammissibile. L’affermazione contestata non ha infatti alcun effettivo rilievo nell’economia del percorso argomentativo della decisione im- pugnata. Anche a voler concordare con la ricorrente che non si tratti di una omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, avrebbe eventualmente dovuto essere pro- posta una diversa impugnazione. In ogni caso, non è neanche adeguatamente chiarito, con la censura in esame, quale autonomo rilievo la questione possa avere in relazione all’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, che deve comunque affermarsi sussi- stente, sulla base di quanto esposto in relazione ai precedenti motivi di ricorso, indipendentemente dalla soluzione che possa avere la questione di diritto sollevata con il presente. 7. È accolto il quarto motivo del ricorso, che è rigettato per il resto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accol- to, con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte: - accoglie il quarto motivo del ricorso, che rigetta per il resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al moti- vo accolto, con rinvio al Tribunale di Gorizia, in persona Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TATANGELO AUGUSTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: b74031a3569b7b3b94e6b29719bd843 Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ric. n. 24035/2019 – Sez.
3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 12 di 12 di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 4 novembre 2021. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO Numero registro generale 24035/2019 Numero sezionale 2652/2021 Numero di raccolta generale 41798/2021 Data pubblicazione 28/12/2021