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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MAUGERI Email_1 C.F._1
SALVATORE
-attore-
CONTRO
(C.F.: e , (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), quest'ultimo in qualità erede di CodiceFiscale_3 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. SARDELLA ROBERTO
[...]
DAVIDE RIZZO e , eredi di CP_3 Persona_1
contumaci
-convenuti-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23 gennaio 2015, notificato il 5 marzo 2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentirle condannare al risarcimento dei danni Persona_1 Controparte_1 subiti in conseguenza dell'incendio sviluppatosi in Piazza Armerina, in data 22.08.2014, alle ore 3.30 circa, in c.da Costantino Cicciona. In particolare, l'attore ha dedotto che:
(i) il 22 agosto 2014, alle ore 3.30 circa, dalla strada vicinale denominata Piazza Armerina-Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138, di proprietà delle convenute, è divampato un incendio che, dopo essersi sviluppato attraverso il fondo di proprietà delle stesse, è giunto sino al terreno di proprietà dell'attore, distruggendo i seguenti beni: alcune piante di alberi d'ulivo, un camper del tipo Fiat 280NAZ
Mirge 420 DT 14, l'impianto di illuminazione esterno in prossimità del cancello e del camper, l'impianto citofonico, l'impianto elettrico di automazione del cancello, l'impianto di videosorveglianza fornito di n.1 telecamera, n. 5 pannelli fotovoltaici che si trovavano collocati vicino al camper e altri accessori;
(ii) le fiamme sono state alimentate dalle erbe infestanti e dai rami secchi presenti sul terreno delle convenute;
(iii) i danni dallo stesso subiti si sono quindi verificati a causa dell'incuria delle convenute, le quali non hanno adottato le misure necessarie al fine di evitare la propagazione di incendi.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 12 maggio 2015 si sono costituite le convenute, contestando le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., il processo è stato interrotto per l'intervenuto decesso della convenuta
Di talché, la causa è stata ritualmente riassunta nei confronti degli Persona_1
eredi della convenuta deceduta, ossia di , VI RI e . CP_2 Controparte_4
Nel presente giudizio si è costituito, in qualità di erede di soltanto Persona_1
. Di converso, VI RI e , benché regolarmente citati, sono rimasti CP_2 CP_3
contumaci.
Indi la causa è stata istruita tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha formulato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta transattiva, alla quale solamente il ricorrente ha aderito.
A seguito della precisazione delle conclusioni, con ordinanza dell'11.09.2023, il Presidente del
Tribunale, ritenuta la necessità di approfondimento istruttorio ha rimesso il procedimento in istruttoria.
La causa è stata quindi istruita tramite l'escussione di sei testi (tutti di parte ricorrente).
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti ex art. 190 secondo comma c.p.c. termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2 Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha ricondotto i fatti dedotti in atti nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ovvero all'art. 2043 c.c.
Giova osservare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo nel senso che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. ordinanza n. 27970/2019).
In punto di onere della prova, il suddetto articolo, quindi, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode, non esonera il danneggiato dal dovere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della res.
Solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. sentenza n. 7125/2013).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non risulti provato il nesso causale tra la cosa in custodia alle convenute e l'incendio che ha interessato il fondo e i beni mobili dell'attore.
Ed invero, parte attrice ha allegato che l'incendio sarebbe divampato dalla strada vicinale denominata
Piazza Armerina- Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138, di proprietà delle convenute e si sarebbe poi sviluppato attraverso il fondo delle stesse a causa delle sterpaglie e dei rami secchi ivi presenti, fino al fondo di proprietà dell'attore.
Ciò posto, si rileva che nel caso di specie manca la prova sia del punto di origine e delle cause dell'incendio, sia del percorso di propagazione delle fiamme, non potendosi evincere tali fatti né dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco prodotto da parte attrice, né dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio.
3 Parimenti, neppure all'esito dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel presente giudizio si può ritenere provato che il fuoco sia divampato dal fondo delle convenute a causa della presenza di sterpaglie e di rami secchi.
Ed invero, i testimoni e nulla hanno dichiarato in ordine al Testimone_1 Testimone_2 punto di innesco dell'incendio o alla direzione di propagazione delle fiamme.
I testimoni (guardia forestale), e (vigili del Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
fuoco), intervenuti in occasione dell'incendio di cui è causa, hanno dichiarato di non saper indicare da dove è divampato il fuoco e dove si sono propagate le fiamme (cfr. dichiarazioni rese da Tes_3
“e come faccio a dire da dove è iniziato l'incendio, non ho nessun elemento che possa dire
[...] questo”; dichiarazioni rese da : “Quello che le posso dire è che arrivati sul posto era Testimone_4
tutto bruciato abbiamo trovato il camper distrutto dalle fiamme e noi ci siano limitati a fare solo opera di bonifica e mettere in sicurezza tutto il contorno perché come si sa nei camper ci sono bombole di gpl, gruppo elettrogeno e quindi abbiamo evitato che succedessero cose più gravi.”; “Su questo non glielo posso affermare perché non ho visto il punto di innesco, da dove è partito non lo possiamo sapere”;
“Dico il camper io non le so dire da dove è partito l'incendio”; dichiarazioni rese da Testimone_5
Cont
“Questo non lo posso dire perché siamo intervenuti successivamente alla squadra della Forestale che aveva già spento l'incendio; abbiamo raffreddato il mezzo che era già spento e lo abbiamo bonificato di quello che poteva essere presente, di brace;
sono passati più di 9 anni; Non glielo posso dire questo, perché io non ho fatto quelle indagini;
normalmente è il capo squadra che si occupa di queste cose non io”).
Soltanto altra guardia forestale intervenuta in occasione del predetto incendio, ha Tes_6
confermato che il fuoco è divampato dalla strada vicinale di proprietà delle convenute e che si è poi propagato attraverso i terreni delle stesse, lasciati incolti.
Tuttavia, dall'analisi complessiva delle dichiarazioni rese da si evince che quest'ultimo ha Tes_6
inteso esprimere una mera opinione e non riportare fatti appresi direttamente da lui, il quale è arrivato sui luoghi di cui è causa quando ormai l'incendio era in corso (cfr. dichiarazioni rese dal teste
[...]
: “Si, perché per 3/2,50 mt era pulito a terra perché aveva fatto il viale parafuoco secondo me il Tes_6 proprietario del camper per salvaguardare l'incendio del camper”; “Siamo arrivati verso le 3, 3 e mezza di notte, l'incendio era completo c'era tutto bruciato, il camper e il terreno, dalla strada abbiamo buttato un pò di acqua nel camper per farlo spegnere;
io non ho visto il passaggio del fuoco dai terreni Tagnesi
a quelli Dentice. Già c'era tutto nero;
io sono spegnitore da 25 anni”).
Il Tribunale ritiene quindi che le generiche allegazioni dell'attore, non supportate da documentazione idonea a provare la riconducibilità causale dell'incendio alla mancata manutenzione del fondo di
4 proprietà delle convenute, né provate mediante l'escussione di testimoni siano rimaste del tutto sfornite di conforto probatorio.
In particolare, non risulta provato il nesso causale tra le cose in custodia alle convenute (la strada vicinale denominata Piazza Armerina- Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138 e il fondo di loro proprietà) e l'incendio da cui sarebbero derivati i danni lamentati dall'attore, non avendo quest'ultimo fornito la prova che l'incendio è divampato dal fondo delle convenute e che da tale punto si è propagato attraversando il fondo delle stesse sino a giungere al fondo dell'attore.
Ciò posto in ordine alla domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Tribunale ritiene che anche la domanda ex art. 2043 c.c. non meriti accoglimento.
Com'è noto, la responsabilità aquiliana richiede la prova di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., quali: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale tra tale fatto e il danno, la colpevolezza del danneggiante.
Ebbene, nel caso di specie per i medesimi motivi esposti con riferimento alla responsabilità da cose in custodia, si ritiene che non vi sia la prova del nesso di causa tra il fatto e il danno.
In definitiva, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Appare equo, invece, che le spese di C.T.U. vengano poste a carico delle parti, in ragione di 1/2 ciascuna
(1/2 ; 1/2 e in solido tra loro), tenuto conto del Parte_1 Controparte_1 CP_2
complesso svolgimento processuale della causa, delle condotte processuali e della natura della controversia.
Va inoltre dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite dei convenuti non costituiti nel presente giudizio.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) pone le spese di C.T.U. a carico delle parti costituite, in ragione di 1/2 ciascuna;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, che si liquidano in un importo complessivo di € 2.540,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5 5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per i convenuti non costituiti.
Enna, 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MAUGERI Email_1 C.F._1
SALVATORE
-attore-
CONTRO
(C.F.: e , (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), quest'ultimo in qualità erede di CodiceFiscale_3 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. SARDELLA ROBERTO
[...]
DAVIDE RIZZO e , eredi di CP_3 Persona_1
contumaci
-convenuti-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23 gennaio 2015, notificato il 5 marzo 2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentirle condannare al risarcimento dei danni Persona_1 Controparte_1 subiti in conseguenza dell'incendio sviluppatosi in Piazza Armerina, in data 22.08.2014, alle ore 3.30 circa, in c.da Costantino Cicciona. In particolare, l'attore ha dedotto che:
(i) il 22 agosto 2014, alle ore 3.30 circa, dalla strada vicinale denominata Piazza Armerina-Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138, di proprietà delle convenute, è divampato un incendio che, dopo essersi sviluppato attraverso il fondo di proprietà delle stesse, è giunto sino al terreno di proprietà dell'attore, distruggendo i seguenti beni: alcune piante di alberi d'ulivo, un camper del tipo Fiat 280NAZ
Mirge 420 DT 14, l'impianto di illuminazione esterno in prossimità del cancello e del camper, l'impianto citofonico, l'impianto elettrico di automazione del cancello, l'impianto di videosorveglianza fornito di n.1 telecamera, n. 5 pannelli fotovoltaici che si trovavano collocati vicino al camper e altri accessori;
(ii) le fiamme sono state alimentate dalle erbe infestanti e dai rami secchi presenti sul terreno delle convenute;
(iii) i danni dallo stesso subiti si sono quindi verificati a causa dell'incuria delle convenute, le quali non hanno adottato le misure necessarie al fine di evitare la propagazione di incendi.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 12 maggio 2015 si sono costituite le convenute, contestando le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., il processo è stato interrotto per l'intervenuto decesso della convenuta
Di talché, la causa è stata ritualmente riassunta nei confronti degli Persona_1
eredi della convenuta deceduta, ossia di , VI RI e . CP_2 Controparte_4
Nel presente giudizio si è costituito, in qualità di erede di soltanto Persona_1
. Di converso, VI RI e , benché regolarmente citati, sono rimasti CP_2 CP_3
contumaci.
Indi la causa è stata istruita tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha formulato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta transattiva, alla quale solamente il ricorrente ha aderito.
A seguito della precisazione delle conclusioni, con ordinanza dell'11.09.2023, il Presidente del
Tribunale, ritenuta la necessità di approfondimento istruttorio ha rimesso il procedimento in istruttoria.
La causa è stata quindi istruita tramite l'escussione di sei testi (tutti di parte ricorrente).
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti ex art. 190 secondo comma c.p.c. termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2 Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha ricondotto i fatti dedotti in atti nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ovvero all'art. 2043 c.c.
Giova osservare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo nel senso che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. ordinanza n. 27970/2019).
In punto di onere della prova, il suddetto articolo, quindi, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode, non esonera il danneggiato dal dovere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della res.
Solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. sentenza n. 7125/2013).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non risulti provato il nesso causale tra la cosa in custodia alle convenute e l'incendio che ha interessato il fondo e i beni mobili dell'attore.
Ed invero, parte attrice ha allegato che l'incendio sarebbe divampato dalla strada vicinale denominata
Piazza Armerina- Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138, di proprietà delle convenute e si sarebbe poi sviluppato attraverso il fondo delle stesse a causa delle sterpaglie e dei rami secchi ivi presenti, fino al fondo di proprietà dell'attore.
Ciò posto, si rileva che nel caso di specie manca la prova sia del punto di origine e delle cause dell'incendio, sia del percorso di propagazione delle fiamme, non potendosi evincere tali fatti né dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco prodotto da parte attrice, né dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio.
3 Parimenti, neppure all'esito dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel presente giudizio si può ritenere provato che il fuoco sia divampato dal fondo delle convenute a causa della presenza di sterpaglie e di rami secchi.
Ed invero, i testimoni e nulla hanno dichiarato in ordine al Testimone_1 Testimone_2 punto di innesco dell'incendio o alla direzione di propagazione delle fiamme.
I testimoni (guardia forestale), e (vigili del Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
fuoco), intervenuti in occasione dell'incendio di cui è causa, hanno dichiarato di non saper indicare da dove è divampato il fuoco e dove si sono propagate le fiamme (cfr. dichiarazioni rese da Tes_3
“e come faccio a dire da dove è iniziato l'incendio, non ho nessun elemento che possa dire
[...] questo”; dichiarazioni rese da : “Quello che le posso dire è che arrivati sul posto era Testimone_4
tutto bruciato abbiamo trovato il camper distrutto dalle fiamme e noi ci siano limitati a fare solo opera di bonifica e mettere in sicurezza tutto il contorno perché come si sa nei camper ci sono bombole di gpl, gruppo elettrogeno e quindi abbiamo evitato che succedessero cose più gravi.”; “Su questo non glielo posso affermare perché non ho visto il punto di innesco, da dove è partito non lo possiamo sapere”;
“Dico il camper io non le so dire da dove è partito l'incendio”; dichiarazioni rese da Testimone_5
Cont
“Questo non lo posso dire perché siamo intervenuti successivamente alla squadra della Forestale che aveva già spento l'incendio; abbiamo raffreddato il mezzo che era già spento e lo abbiamo bonificato di quello che poteva essere presente, di brace;
sono passati più di 9 anni; Non glielo posso dire questo, perché io non ho fatto quelle indagini;
normalmente è il capo squadra che si occupa di queste cose non io”).
Soltanto altra guardia forestale intervenuta in occasione del predetto incendio, ha Tes_6
confermato che il fuoco è divampato dalla strada vicinale di proprietà delle convenute e che si è poi propagato attraverso i terreni delle stesse, lasciati incolti.
Tuttavia, dall'analisi complessiva delle dichiarazioni rese da si evince che quest'ultimo ha Tes_6
inteso esprimere una mera opinione e non riportare fatti appresi direttamente da lui, il quale è arrivato sui luoghi di cui è causa quando ormai l'incendio era in corso (cfr. dichiarazioni rese dal teste
[...]
: “Si, perché per 3/2,50 mt era pulito a terra perché aveva fatto il viale parafuoco secondo me il Tes_6 proprietario del camper per salvaguardare l'incendio del camper”; “Siamo arrivati verso le 3, 3 e mezza di notte, l'incendio era completo c'era tutto bruciato, il camper e il terreno, dalla strada abbiamo buttato un pò di acqua nel camper per farlo spegnere;
io non ho visto il passaggio del fuoco dai terreni Tagnesi
a quelli Dentice. Già c'era tutto nero;
io sono spegnitore da 25 anni”).
Il Tribunale ritiene quindi che le generiche allegazioni dell'attore, non supportate da documentazione idonea a provare la riconducibilità causale dell'incendio alla mancata manutenzione del fondo di
4 proprietà delle convenute, né provate mediante l'escussione di testimoni siano rimaste del tutto sfornite di conforto probatorio.
In particolare, non risulta provato il nesso causale tra le cose in custodia alle convenute (la strada vicinale denominata Piazza Armerina- Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138 e il fondo di loro proprietà) e l'incendio da cui sarebbero derivati i danni lamentati dall'attore, non avendo quest'ultimo fornito la prova che l'incendio è divampato dal fondo delle convenute e che da tale punto si è propagato attraversando il fondo delle stesse sino a giungere al fondo dell'attore.
Ciò posto in ordine alla domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Tribunale ritiene che anche la domanda ex art. 2043 c.c. non meriti accoglimento.
Com'è noto, la responsabilità aquiliana richiede la prova di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., quali: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale tra tale fatto e il danno, la colpevolezza del danneggiante.
Ebbene, nel caso di specie per i medesimi motivi esposti con riferimento alla responsabilità da cose in custodia, si ritiene che non vi sia la prova del nesso di causa tra il fatto e il danno.
In definitiva, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Appare equo, invece, che le spese di C.T.U. vengano poste a carico delle parti, in ragione di 1/2 ciascuna
(1/2 ; 1/2 e in solido tra loro), tenuto conto del Parte_1 Controparte_1 CP_2
complesso svolgimento processuale della causa, delle condotte processuali e della natura della controversia.
Va inoltre dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite dei convenuti non costituiti nel presente giudizio.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) pone le spese di C.T.U. a carico delle parti costituite, in ragione di 1/2 ciascuna;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, che si liquidano in un importo complessivo di € 2.540,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5 5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per i convenuti non costituiti.
Enna, 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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