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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 09 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1830/2016 R.G.
fra
, Cod. Fisc.: , in qualità di titolare dell'omonima ditta con Parte_1 CodiceFiscale_1
sede legale in alla Via Caserma Lucania n° 77, Cod. Fisc. e P. IVA: Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Savino Genovese e Bianca Bronzi
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito;
RESISTENTE
e
società cessionaria), società di cartolarizzazione dei crediti in persona del legale CP_2 CP_1
rappresentante p.t., avente sede legale in Roma (00100), al Largo Chigi n. 5 con Avv. Filomena
Camardese;
1 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava, preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva dell'invito al pagamento e del successivo avviso di addebito ex art 30 del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, stante la circostanza per la quale la ricorrente ha provveduto al versamento dei contributi aggiuntivi per la somma di euro 661,36, la fondatezza dei motivi del ricorso ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute, nonché il pregiudizio derivante dall'attività di impresa conseguente alla presenza di irregolarità contributive per le motivazioni spiegate in narrativa.
Nel merito ed in via principale: annullare la delibera n. 313 emessa il 14. 4 2025 dal comitato amministrativo del FPLD, avente ad oggetto la reiezione del ricorso amministrativo n.
751324747 e conseguentemente;
dichiarare no dovuta la somma di euro 7.575,92 richiesta a titolo di Contributi Gestione Aziendale con lavoratori dipendenti, comprensivi delle spese di notifica e servizio riscossione, come risultante dall'avviso di addebito datato 9.6.2024 e poi sospeso con provvedimento, datato 10.12.2014; in via subordinata: accertare le eventuali minori somme che risultassero dovute stante anche il versamento contributivo effettuato già durante il periodo in cui la signora ed il sig. sono stati assunti come Per_1 CP_3
collaboratori a progetto e cioè euro 66,00 per ed euro 332,00 per Cittadini ed il Per_1
versamento contributivo di euro 661,36, effettuato in data 23.5.2016, a saldo di quanto dovuto dichiarando, altresì l'illegittimità delle sanzioni aggiuntive e degli interessi di mora;
condannare in ogni caso l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, da distrarsi al procuratore antistatario.
Si costituivano l e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e, nel CP_1 CP_2
merito, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni attoree.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e in data 09 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'ammissione alla definizione agevolata consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con la rottamazione e la rateizzazione è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe
3 improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo parte ricorrente provveduto, nel corso del giudizio, domandato ed ottenuto la rottamazione nonché la rateizzazione, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, l'adempimento spontaneo se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Potenza, 09 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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