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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/12/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2020/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO DINA Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. CALDIERO VITO CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità medica
CONCLUSIONI: All'udienza del 9 dicembre 2025:
Per patre attrice nessuno è comparso.
Per l'Avv. Mancini si riporta ai propri scritti e insiste e chiede la decisione della causa. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio l Parte_1 CP_2
deducendo di aver subito danni permanenti a seguito di intervento chirurgico eseguito il
[...]
27.10.2017 presso il P.O. di AS per asportazione di un fibroadenoma alla mammella destra.
Esponeva che, nonostante l'intervento, i controlli successivi fatti nel 2018 e 2019 avevano evidenziato la persistenza di formazioni nodulari, lamentando cicatrice deturpante, prurito, impossibilità di allattamento e rischio oncologico invariato per familiarità. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento di € 26.000,00 oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore anticipante.
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta in data 07.11.2023, CP_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per genericità dell'editio actionis ex art. 163 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e a tal fine contestava l'asserita colpa medica, deducendo la correttezza dell'intervento e l'assenza di nesso causale con i successivi fibroadenomi;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. A sostegno della propria difesa produceva consulenza medico-legale del dr.
(CTP della compagnia assicurativa) con esiti negativi per colpa e postumi. Persona_1
La causa veniva istruita con CTU medico-legale.
All'udienza del 09.12.2025, presente solo il difensore di parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. per difetto dell'editio actionis (art. 163 III comma n. 3 e 4.p.c.).
L'atto di citazione, seppure carente di approfondimento sia nell'esposizione dei fatti che degli elementi di diritto, contiene l'esposizione minima degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda da non rendere incerta ed impedire la difesa della convenuta anche alla luce del tenore della difesa spiegata in comparsa costitutiva. La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto affermando il principio secondo per verificarsi nullità nella citazione deve essere assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto di domanda, requisito stabilito dal n. 3 del III co. Dell'art. 163 cpcp ovvero quando manchi l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4 del III co. Dell'art. 163 cpc secondo una valutazione da compiersi caso per caso in base alle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. N.
1681/2015).
Nel merito.
Parte attrice lamenta una negligente condotta posta in essere presso la struttura sanitaria P.O. di
AS in occasione di intervento chirurgico ambulatoriale APA del 27.10.2017 per l'asportazione di fibroadenoma mammellare destro a seguito di ecografia ed esami di routine che avrebbe comportato l'inutilità del trattamento stesso perché sarebbe rimasta invariata l'esposizione a rischio di sviluppo di formazione cancerosa grave per familiarità della patologia.
L'attrice espone che veniva eseguita biopsia sul campione da cui, in data 31.10.2017, emergeva “frammento di tessuto mammario di diametro maggiore di 2,5 cm”; Che nelle visite successive avvenute tra il 16.07.2018 ed il
06.05.2019 si evidenziava la presenza del fibroadenoma;
Che attualmente la paziente presenta un vistoso taglio e formazioni granulose epidermiche sul seno destro e compromissione permanente della ghiandola mammaria.
pagina 2 di 5 La causa veniva istruita con consulenza medico legale la quale viene posta a base della presente statuizione in quanto sufficientemente motivata e congrua.
A tale elaborato parte attrice non ha sollevato contestazioni.
I consulenti dopo aver riportato la storia clinica della paziente evidenziano in maniera chiara che il fibroadenoma riscontrato nella paziente viene considerato neoformazione benigna che non modifica l'esposizione all'insorgenza di patologie tumorali a carico della mammella.
L'esame istologico sul nodulo di 2,5, cm ha confermato che si trattava di formazione benigna (adeonosi e fibrolipoma).
L'intervento subito non ha compromesso l'allattamento poiché anche se sono stati asportati alcuni lobi mammari ed interrotti alcuni dei dotti galattofori, presenti nei QQI, sono rimasti integri tutti gli altri dotti, degli altri quadranti che convergendo in un sistema ramificato si collegano al capezzolo.
Nessuno studio stabilisce correlazioni tra il fibroadenoma, l'adenosi mammaria (o altre formazioni benigne) con un aumento del rischio di carcinoma mammario.
Dall'intervento chirurgico, effettuato in data 27/10/17, è reliquata una cicatrice nella sede all'incrocio del
QSE e QSI dove è presente una cicatrice, irregolare, dismorfica, discromica e distrofica di circa 4 cm di lunghezza, che ha alterato la morfologia di una mammella che si presenta, già di per sé, di aspetto malformato, essendo nettamente ipoplasica -ipotrofica. Da ciò i consulenti hanno ritenuto che la scelta del tipo di sutura da parte del chirurgo sia stata non congrua in quanto effettuando una sutura intradermica, la stessa avrebbe prodotto degli esiti cicatriziali meno deturpanti.
Pertanto, l'esecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico attuato dal chirurgo è stata la scelta corretta.
Il successivo rilievo di altri fibroadenomi non ha alcuna correlazione con l'intervento poiché tali formazioni in genere sono plurime ed indipendenti fra loro e l'asportazione non modifica l'esposizione all'insorgenza di patologie tumorali a carico della mammella.
Parte attrice a seguito del deposito dell'elaborato non contesta e, in sede di precisazione delle conclusioni, reitera le conclusioni di cui in atto introduttivo laddove viene domandato il risarcimento del danno arrecato dalla negligente condotta di parte convenuta per la presenza di fibroadenoma nonostante l'intervento eseguito e perché rimane invariato il rischio di insorgenza di neoplasie gravi, e lamenta un pregiudizio sia estetico sia funzionale per come descritto in atto introduttivo (pag. 1).
Va pertanto accolta la domanda entro i limiti del danno estetico riportato di tipo lieve.
Si tratta di “Esiti cicatriziali deturpanti la zona del quadrante interno della mammella dx”
pagina 3 di 5 Tali esiti configurano un pregiudizio estetico in rapporto di causalità con l'azione dei sanitari del P.O. di
AS (CS) che hanno eseguito l'intervento di asportazione del nodulo mammario e causano una compromissione dell'integrità psico-fisica della periziata pari all' 2% (duepercento).
Tale alterazione della funzione estetica è produttiva di una percentuale di Danno Biologico che, anche sulla base del Decreto 3 luglio 2003 (con il quale, nello spirito dell'art. 5 L. 57/2001, è stata emanata la Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità), può essere indicata pari al 3% quale danno estetico lieve cui va sottratta la percentuale dell'1% in quanto l'intervento chirurgico come quello attuato sulla paziente, correttamente eseguito con opportuna sutura e con una normale evoluzione, avrebbe determinato comunque una ripercussione funzionale di tale grado.
In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente (1%) anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6341/2014; Cass. Ord. N. 18442/23 del 28.6.23).
Ciò in quanto si tratta di “danno differenziale” per cui è necessario sottrarre dalla percentuale di invalidità totale il valore monetario della parte di danno che sarebbe comunque residuata senza l'errore medico e non in base ad una semplice differenza tra percentuali (Cass. 26117/2021; 6341/2014).
La monetizzazione del pregiudizio si esegue utilizzando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale” (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15).
Pertanto, tenuto conto della percentuale di invalidità così come accertata rapportata all'età della danneggiata al momento del fatto (27.10.2017) ( di anni 23 anni essendo nata il [...]), va calcolato il valore monetario dell'invalidità complessiva del 3% (inclusiva della menomazione non collegabile all'intervento - e di quella causata dall'illecito), ed il valore monetario di quella preesistente all'illecito (1%).
La liquidazione risultante della menomazione complessiva è pari ad € 3.242,80 (punto base danno permanente); la liquidazione risultante dalla applicazione di 1% punto percentuale è pari ad € 900,78; la differenza tra i rispettivi montanti risarcitori (A-B) è pari ad € 2.342,02.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Competono gli interessi al tasso legale secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
pagina 4 di 5 Le spese di lite, in ragione dei motivi del decidere e degli esiti della consulenza configuranti un esito assolutamente minore rispetto a quanto domandato, meritano compensazione per due terzi;
segue il criterio della soccombenza per il restante terzo che si liquida ai sensi del DM n. 55/14 per come aggiornato al DM n. 147/22 per la fase studio, introduttivo, istruttoria e decisionale sul valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno che liquida in € 2.342,02 oltre accessori come in parte motiva;
-compensa le spese di lite fra le parti per due terzi;
liquida il restante terzo per € 850.66 ed € 79,00 per spese oltre accessori di legge distraendole ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Dina Spagnuolo, procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu di cui al decreto del
7.1.2025.
Cosenza, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2020/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO DINA Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. CALDIERO VITO CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità medica
CONCLUSIONI: All'udienza del 9 dicembre 2025:
Per patre attrice nessuno è comparso.
Per l'Avv. Mancini si riporta ai propri scritti e insiste e chiede la decisione della causa. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio l Parte_1 CP_2
deducendo di aver subito danni permanenti a seguito di intervento chirurgico eseguito il
[...]
27.10.2017 presso il P.O. di AS per asportazione di un fibroadenoma alla mammella destra.
Esponeva che, nonostante l'intervento, i controlli successivi fatti nel 2018 e 2019 avevano evidenziato la persistenza di formazioni nodulari, lamentando cicatrice deturpante, prurito, impossibilità di allattamento e rischio oncologico invariato per familiarità. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento di € 26.000,00 oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore anticipante.
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta in data 07.11.2023, CP_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per genericità dell'editio actionis ex art. 163 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e a tal fine contestava l'asserita colpa medica, deducendo la correttezza dell'intervento e l'assenza di nesso causale con i successivi fibroadenomi;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. A sostegno della propria difesa produceva consulenza medico-legale del dr.
(CTP della compagnia assicurativa) con esiti negativi per colpa e postumi. Persona_1
La causa veniva istruita con CTU medico-legale.
All'udienza del 09.12.2025, presente solo il difensore di parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. per difetto dell'editio actionis (art. 163 III comma n. 3 e 4.p.c.).
L'atto di citazione, seppure carente di approfondimento sia nell'esposizione dei fatti che degli elementi di diritto, contiene l'esposizione minima degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda da non rendere incerta ed impedire la difesa della convenuta anche alla luce del tenore della difesa spiegata in comparsa costitutiva. La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto affermando il principio secondo per verificarsi nullità nella citazione deve essere assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto di domanda, requisito stabilito dal n. 3 del III co. Dell'art. 163 cpcp ovvero quando manchi l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4 del III co. Dell'art. 163 cpc secondo una valutazione da compiersi caso per caso in base alle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. N.
1681/2015).
Nel merito.
Parte attrice lamenta una negligente condotta posta in essere presso la struttura sanitaria P.O. di
AS in occasione di intervento chirurgico ambulatoriale APA del 27.10.2017 per l'asportazione di fibroadenoma mammellare destro a seguito di ecografia ed esami di routine che avrebbe comportato l'inutilità del trattamento stesso perché sarebbe rimasta invariata l'esposizione a rischio di sviluppo di formazione cancerosa grave per familiarità della patologia.
L'attrice espone che veniva eseguita biopsia sul campione da cui, in data 31.10.2017, emergeva “frammento di tessuto mammario di diametro maggiore di 2,5 cm”; Che nelle visite successive avvenute tra il 16.07.2018 ed il
06.05.2019 si evidenziava la presenza del fibroadenoma;
Che attualmente la paziente presenta un vistoso taglio e formazioni granulose epidermiche sul seno destro e compromissione permanente della ghiandola mammaria.
pagina 2 di 5 La causa veniva istruita con consulenza medico legale la quale viene posta a base della presente statuizione in quanto sufficientemente motivata e congrua.
A tale elaborato parte attrice non ha sollevato contestazioni.
I consulenti dopo aver riportato la storia clinica della paziente evidenziano in maniera chiara che il fibroadenoma riscontrato nella paziente viene considerato neoformazione benigna che non modifica l'esposizione all'insorgenza di patologie tumorali a carico della mammella.
L'esame istologico sul nodulo di 2,5, cm ha confermato che si trattava di formazione benigna (adeonosi e fibrolipoma).
L'intervento subito non ha compromesso l'allattamento poiché anche se sono stati asportati alcuni lobi mammari ed interrotti alcuni dei dotti galattofori, presenti nei QQI, sono rimasti integri tutti gli altri dotti, degli altri quadranti che convergendo in un sistema ramificato si collegano al capezzolo.
Nessuno studio stabilisce correlazioni tra il fibroadenoma, l'adenosi mammaria (o altre formazioni benigne) con un aumento del rischio di carcinoma mammario.
Dall'intervento chirurgico, effettuato in data 27/10/17, è reliquata una cicatrice nella sede all'incrocio del
QSE e QSI dove è presente una cicatrice, irregolare, dismorfica, discromica e distrofica di circa 4 cm di lunghezza, che ha alterato la morfologia di una mammella che si presenta, già di per sé, di aspetto malformato, essendo nettamente ipoplasica -ipotrofica. Da ciò i consulenti hanno ritenuto che la scelta del tipo di sutura da parte del chirurgo sia stata non congrua in quanto effettuando una sutura intradermica, la stessa avrebbe prodotto degli esiti cicatriziali meno deturpanti.
Pertanto, l'esecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico attuato dal chirurgo è stata la scelta corretta.
Il successivo rilievo di altri fibroadenomi non ha alcuna correlazione con l'intervento poiché tali formazioni in genere sono plurime ed indipendenti fra loro e l'asportazione non modifica l'esposizione all'insorgenza di patologie tumorali a carico della mammella.
Parte attrice a seguito del deposito dell'elaborato non contesta e, in sede di precisazione delle conclusioni, reitera le conclusioni di cui in atto introduttivo laddove viene domandato il risarcimento del danno arrecato dalla negligente condotta di parte convenuta per la presenza di fibroadenoma nonostante l'intervento eseguito e perché rimane invariato il rischio di insorgenza di neoplasie gravi, e lamenta un pregiudizio sia estetico sia funzionale per come descritto in atto introduttivo (pag. 1).
Va pertanto accolta la domanda entro i limiti del danno estetico riportato di tipo lieve.
Si tratta di “Esiti cicatriziali deturpanti la zona del quadrante interno della mammella dx”
pagina 3 di 5 Tali esiti configurano un pregiudizio estetico in rapporto di causalità con l'azione dei sanitari del P.O. di
AS (CS) che hanno eseguito l'intervento di asportazione del nodulo mammario e causano una compromissione dell'integrità psico-fisica della periziata pari all' 2% (duepercento).
Tale alterazione della funzione estetica è produttiva di una percentuale di Danno Biologico che, anche sulla base del Decreto 3 luglio 2003 (con il quale, nello spirito dell'art. 5 L. 57/2001, è stata emanata la Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità), può essere indicata pari al 3% quale danno estetico lieve cui va sottratta la percentuale dell'1% in quanto l'intervento chirurgico come quello attuato sulla paziente, correttamente eseguito con opportuna sutura e con una normale evoluzione, avrebbe determinato comunque una ripercussione funzionale di tale grado.
In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente (1%) anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6341/2014; Cass. Ord. N. 18442/23 del 28.6.23).
Ciò in quanto si tratta di “danno differenziale” per cui è necessario sottrarre dalla percentuale di invalidità totale il valore monetario della parte di danno che sarebbe comunque residuata senza l'errore medico e non in base ad una semplice differenza tra percentuali (Cass. 26117/2021; 6341/2014).
La monetizzazione del pregiudizio si esegue utilizzando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale” (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15).
Pertanto, tenuto conto della percentuale di invalidità così come accertata rapportata all'età della danneggiata al momento del fatto (27.10.2017) ( di anni 23 anni essendo nata il [...]), va calcolato il valore monetario dell'invalidità complessiva del 3% (inclusiva della menomazione non collegabile all'intervento - e di quella causata dall'illecito), ed il valore monetario di quella preesistente all'illecito (1%).
La liquidazione risultante della menomazione complessiva è pari ad € 3.242,80 (punto base danno permanente); la liquidazione risultante dalla applicazione di 1% punto percentuale è pari ad € 900,78; la differenza tra i rispettivi montanti risarcitori (A-B) è pari ad € 2.342,02.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Competono gli interessi al tasso legale secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
pagina 4 di 5 Le spese di lite, in ragione dei motivi del decidere e degli esiti della consulenza configuranti un esito assolutamente minore rispetto a quanto domandato, meritano compensazione per due terzi;
segue il criterio della soccombenza per il restante terzo che si liquida ai sensi del DM n. 55/14 per come aggiornato al DM n. 147/22 per la fase studio, introduttivo, istruttoria e decisionale sul valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno che liquida in € 2.342,02 oltre accessori come in parte motiva;
-compensa le spese di lite fra le parti per due terzi;
liquida il restante terzo per € 850.66 ed € 79,00 per spese oltre accessori di legge distraendole ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Dina Spagnuolo, procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu di cui al decreto del
7.1.2025.
Cosenza, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CE
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