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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai Magistrati
dr. Gaetano Sole Presidente est.
dr. Flavia Strazzanti Consigliere
dr. Giovanni Battiato Consigliere aus.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti civili riuniti iscritti ai n. 341/2021 e 345/21 R.G.
tra
in persona del curatore Parte_1
pro tempore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Saia giusta procura Parte_2
in atti
Appellante nel giudizio 341/21 RG
E
nata a [...] il [...], CP_1 Parte_3
, nato a [...] il [...], nato a [...] il
[...] Parte_4
13/06/1962, , nata a [...] il [...] rappresentati e difesi Parte_5
dall'avv. Daniele Cassì, giusta procura in atti;
Appellanti nel giudizio 345/21 RG
contro con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , PEC: CP_2 P.IVA_1
(iscritta nel Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 145937) in persona del Email_1
legale rappresentante pro tempore, procuratrice di appresentata e difesa dall'avv. Parte_6
Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anza' giusta procura in atti
Appellata
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Aldo Scichilone
Appellata contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti
Per la Curatela appellante: “Si associa alle richieste e difese degli altri appellanti nel giudizio
riunito , , , e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ad eccezione della richiesta di nullità delle fideiussioni prestate, ai sensi del CP_4
combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e della L. n. 287/1990, che anche in via subordinata si
contesta chiedendone il rigetto per i motivi già spiegati in atti. Precisa le conclusioni riportandosi al
proprio atto di appello del 7.12.2021 e, segnatamente, chiede che Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e con
qualsivoglia statuizione:
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata “la questione sollevata
dalla banca convenuta relativa alla estinzione del presente giudizio per tardiva riassunzione dello stesso” e conseguentemente “dichiara l'estinzione del processo” stante che avrebbe dovuto rigettare
l'eccezione e accogliere l'opposizione nel merito e nella parte in cui “compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite” stante che le spese di giudizio andavano poste a carico di
parte opposta, per la fondatezza dell'opposizione.
e per l'effetto:
- ritenere e dichiarare infondata l'eccezione preliminare di tardività della riassunzione e, nel
merito ritenere e dichiarare fondata l'opposizione a Decreto ingiuntivo e
- accertare e dichiarare che il credito azionato dalla banca a valere, rispettivamente, sul rapporto di finanziamento del 01.04.2011 e del 18.02.2013 non sussiste per difetto assoluto di prova o con
qualsivoglia statuizione;
- per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il D.I. opposto;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto che il fallimento
è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato essendo privo di fondi come da attestazione del
G.D. allegata la n. 2 dell'atto di appello.”.
Per , , , : “in CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
via preliminare insiste in ordine alla tempestività della riassunzione, sempre in via preliminare insiste in
ordine alla nullità assoluta ex art. 1418 c.c e 1419 c.c. delle fideiussioni per violazione della normativa
antitrust, in subordine chiede volersi ammettere CTU tecnico-contabile in ordine ai quesiti già formulati
in atti;
in via gradata precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede volersi
concedere i termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per parte appellata: “insiste nella propria comparsa di costituzione e risposta
e in tutte le domande, eccezioni e conclusioni ivi svolte da intendersi in questa sede integralmente
richiamate e trasposte, precisa le conclusioni e chiede che la causa sia assunta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23 maggio 2016, la società Controparte_5
”, in qualità di debitore principale, unitamente ai sig.ri ,
[...] CP_1 [...]
, e , in qualità di fideiussori, Parte_3 Parte_4 Parte_5
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2016, emesso dal Tribunale di Caltanissetta
l'8 aprile 2016 su istanza della . Controparte_3
Gli opponenti contestavano la legittimazione attiva della banca e, nel merito, l'insussistenza del credito azionato, allegando l'assenza di documentazione probatoria idonea a giustificare le pretese creditorie.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 23/2017 pubblicata il 9 novembre 2017, dichiarava il fallimento della società opponente . Parte_1
Il fallimento veniva comunicato nell'ambito del giudizio di prime cure oggetto dell'odierno gravame,
con nota telematica in data 19 febbraio 2018. In data 17 maggio 2018, i fideiussori provvedevano a riassumere il giudizio, depositando apposito ricorso in riassunzione.
La banca convenuta eccepiva la tardività della riassunzione, assumendo che la conoscenza legale del fallimento doveva retrodatarsi al 15 novembre 2017, data nella quale era stato comunicato, in altro procedimento civile pendente tra le medesime parti, il fallimento della società.
Con sentenza n. 263/2021, depositata in data 12 maggio 2021, il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, dichiarava l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., e disponeva l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
***
Avverso la predetta sentenza, sono stati proposti due distinti atti di appello, successivamente riuniti con provvedimento del 20 aprile 2022.
1. Appello del (RG 341/2021) Parte_1
L'appellante censura la sentenza del Tribunale, deducendo:
• l'erroneità della dichiarazione di estinzione, in quanto il termine di riassunzione decorrerebbe non dalla data della comunicazione del fallimento in altro procedimento, bensì dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo nel presente giudizio, avvenuta solo il 19 febbraio 2018; segnatamente, viene dedotta l'inosservanza del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12154/2021), secondo cui il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza della parte;
• l'illegittimità della compensazione integrale delle spese di lite.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza l'accoglimento dei motivi precedentemente spiegati nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
2. Appello dei fideiussori (RG 345/2021)
Gli appellanti , , , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con separato atto notificato in data 13 dicembre 2021, hanno impugnato la medesima
[...]
sentenza, deducendo a loro volta:
- l'infondatezza della decisione di estinzione per tardiva riassunzione, rilevando che, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 12154/2021), il termine decorre dalla “conoscenza legale” del fallimento, avvenuta nel presente giudizio il 19 febbraio 2018, e non dalla comunicazione in altro giudizio pendente;
conseguentemente, la ritualità e tempestività
della riassunzione effettuata in data 17 maggio 2018, entro il termine di tre mesi;
- la sussistenza di gravi vizi della sentenza anche sotto il profilo della motivazione in punto spese, in quanto la compensazione risulterebbe ingiustificata a fronte della fondatezza dell'opposizione nel merito.
Anche tali appellanti chiedevano l'accoglimento del gravame e l'accoglimento dei motivi precedentemente spiegati nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Segnatamente veniva rilevata la nullità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione della c.d.
“normativa antitrust”, con conseguente liberazione degli odierni appellanti da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti della banca. In subordine, chiedevano dichiararsi ritenga nulle, ai sensi dell'art. 1419 c.c., le clausole che riproducono “a valle” l'illegittima intesa (rectius Schema
ABI) stipulata “a monte”, con riviviscenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
All'udienza del 28 novembre 2024 tenuta in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Il motivo d'appello inerente alla declaratoria di estinzione è fondato.
Con sentenza n. 263/2021, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato l'estinzione del giudizio per asserita tardività della riassunzione, ritenendo decorso il termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. il cui decorso sarebbe iniziato a partire dal 15 novembre 2017, data nella quale – secondo la prospettazione della convenuta – era stata comunicata, in altro procedimento civile pendente tra le medesime parti
(RG 1711/2016), la sentenza dichiarativa del fallimento della società Parte_1
, emessa il 9 novembre 2017.
[...]
Siffatta ricostruzione non può essere condivisa.
Ed invero, si tratta di stabilire se il termine per la riassunzione debba decorrere da un qualsiasi fatto da cui sia possibile inferire (anche con certezza) la conoscenza del fallimento, oppure se si debba attendere un momento che assicuri una “conoscenza legale” dell'evento interruttivo, tale da porre la parte interessata in condizione effettiva di adempiere all'onere della riassunzione.
La questione va affrontata alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12154/2021, secondo cui il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti non decorre dalla data dell'evento interruttivo in sé, né dalla sua mera conoscenza di fatto, ma dalla “conoscenza legale” della dichiarazione giudiziale dell'interruzione da parte del soggetto interessato alla riassunzione.
Come affermato infatti dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021: “…non può ritenersi sufficiente a far decorrere il termine di riassunzione la mera conoscenza dell'evento
interruttivo, eventualmente acquisita in via informale o nell'ambito di distinto procedimento.
Occorre che tale conoscenza rivesta i caratteri di ufficialità e legalità, secondo quanto previsto dall'art. 300 c.p.c.”, ovvero sia che possa desumersi da una la dichiarazione del procuratore, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, ovvero da una dichiarazione in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c.,
Ed invero, come chiarito dalla S.C., “la citata doverosità giudiziale della dichiarazione, pur
integrando un segmento dei plurimi veicoli conoscitivi sinora praticati nella giurisprudenza delle
forme di produzione di cui all'art.305 c.p.c., prima ancora di connettersi in modo diretto alla scelta
dell'art. 143 co.3 CCII, esprime invero un dato di idoneità rappresentativa assoluta rispetto ad ogni
altro mezzo partecipativo dell'evento interruttivo del processo, perché riunisce le qualità istituzionali
della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell'inerenza del fallimento esattamente
al processo su cui quello incide (affermata proprio dal giudice che ne è singolarmente investito);
il che consente anche di superare i dubbi e le incertezze delle fattispecie in cui l'atto di riassunzione
della parte, seguendo una diversa logica casistica (come invece ritenuto da Cass. 6516/2019), sia elevato a requisito sufficiente alla riattivazione del processo”.
Il riferimento da parte del giudice della nomofilachia al fatto che la dichiarazione debba essere effettuata nel processo sul quale l'evento interruttivo direttamente incide, non lascia adito a dubbi: ed invero le Sezioni Unite, con ampia ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali (parr. 23 ss.), hanno sottolineato come la “conoscenza legale” debba essere acquisita mediante una dichiarazione,
notificazione o certificazione dotata di fede privilegiata e riferita al processo specificamente inciso dall'effetto interruttivo. È esclusa, pertanto, la rilevanza di forme di conoscenza aliunde o di atti compiuti al di fuori del processo.
Questa lettura è confermata, peraltro, dal nuovo codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019), che all'art. 143, comma 3, dispone espressamente che “il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione di interruzione da parte del giudice”, valorizzando così una nozione condivisa di
“conoscenza legale” che tuteli entrambe le parti e garantisca certezza dei rapporti processuali.
Nel caso di specie, non risulta che nel presente procedimento (RG n. 1944/2016) vi fosse stata previamente alcuna dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti anteriormente al deposito della nota telematica del 19 febbraio 2018, con cui il procuratore degli opponenti comunicava l'intervenuto fallimento della società Parte_1
Tale data costituisce, pertanto, il dies a quo dal quale iniziare il computo del termine trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione. Donde, essendo stato il ricorso in riassunzione depositato in data 17 maggio 2018, lo stesso deve ritenersi tempestivo, posto che il termine previsto dalla legge sarebbe spirato il successivo 21 maggio 2018 (essendo il 19 maggio 2018 un sabato).
Non può, pertanto, riconoscersi rilievo alla comunicazione dell'intervenuto fallimento effettuata nell'ambito di diverso procedimento pendente tra le stesse parti, non potendosi ritenere che detta comunicazione, avvenuta in causa distinta, integri gli estremi della “conoscenza legale” richiesta dalla norma e richiamata dalla giurisprudenza.
Ne consegue che la riassunzione del giudizio effettuata dagli appellanti (fallimento e fideiussori)
deve ritenersi tempestiva e rituale.
La sentenza impugnata va quindi riformata, con revoca della declaratoria di estinzione del giudizio dovendosi, a questo punto, passare all'esame del merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta avverso il d.i. n. 141/2016.
Difatti, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., posto che il giudice di prime cure si è pronunciato con sentenza dopo aver posto la causa in decisione (“In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa
al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi
la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e
non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art.
307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di
giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo
la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle
conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le
conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove
riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n.
40831).
Venendo, dunque, al merito dell'opposizione essa si rivela infondata.
Quanto al motivo di opposizione – logicamente preliminare – inerente l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, va rilevato, in termini generali, che per giurisprudenza consolidata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione n. 1308/2008), per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione n. 5984/1999). In quest'ottica, dunque, non rileva se il credito vantato dall'odierna appellata era fondato su prova scritta o se era certo, liquido ed esigibile al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma se tale credito effettivamente sussistesse o meno.
Ciò posto, in ordine alla prova della sussistenza del credito scaturente dal rapporto di finanziamento agevolato ex L.R. 32/2000 del 01.04.2011, non corrisponde al vero che la banca opposta avesse allegato soltanto il contratto di finanziamento del 01.04.2011 e la certificazione ex art. 50 TUB. Ed invero, dall'esame della documentazione depositata dalla banca risulta che la somma oggetto di finanziamento veniva regolarmente accreditata sul c/c n. 296 in data 11/10/2011, come si evince dall'estratto allegato e contabile di liquidazione per € 98.925,00 (all. 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Risulta inoltre che dal c/c 296 veniva poi effettuato un giroconto sul rapporto 918/2 per € 100.043,05, pari al saldo del rapporto comprensivo di interessi
(all.4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Peraltro, che la somma oggetto di finanziamento sia stata effettivamente versata è oggetto di specifica ammissione da parte della Curatela della società appellante (cfr. pag. 11). Ciò posto, è del tutto evidente che essendo pacifica la sussistenza del contratto ed essendo stato provato il versamento della somma oggetto di finanziamento, una volta dedotto l'inadempimento dell'obbligo restitutorio da parte della mutuataria, gravava su quest'ultima l'onere della prova del proprio adempimento: onere della prova mai sodisfatto dalla società fallita.
Né la circostanza per cui la somma oggetto di finanziamento veniva utilizzata per ripianare una precedente esposizione debitoria costituisce causa di nullità del contratto, come sembrerebbe potersi inferire dalle difese spiegate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo: ed invero, questa Corte non ignora l'esistenza di un filone giurisprudenziale che ritiene la nullità del contratto di mutuo o finanziamento acceso per il ripianamento di un debito pregresso: nondimeno, tale possibilità
potrebbe, in ipotesi, prospettarsi solo nel caso in cui il predetto debito sia inesistente, nella misura in cui il rifinanziamento potrebbe costituire un facile espediente per ammantare di liceità un debito in realtà frutto di condotte illegittime poste in essere dall'istituto bancario.
E tuttavia nel caso di specie tale circostanza non è stata nemmeno allegata da parte opponente nel corso del giudizio di primo grado, risultando il rilievo circa la mancata verifica da parte del giudice della “sussistenza e legittimità del saldo passivo ripianato” contenuto soltanto nell'atto di appello: ne consegue che il rilievo si palesa del tutto inammissibile costituendo domanda nuova, non essendo stato tale aspetto indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Peraltro la valutazione dell'astratta legittimità del c.d. mutuo solutorio è stata recentemente riconosciuta dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “È valido e, in presenza dei requisiti
prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si
perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella
disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non
rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse
esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. Sez. U., 05/03/2025, n.
5841).
Quanto alle somme derivanti dal rapporto di finanziamento chirografario del 18.02.2013, l'odierna parte appellante si limitava a rilevare in primo grado, ancora una volta, la carenza di prova per essere stato allegato esclusivamente il contratto di finanziamento chirografario del 18.02.2013 di originari
€ 40.000,00 e la certificazione ex art. 50 TUB. E tuttavia, la stessa appellante ammette che a seguito dell'instaurazione del giudizio di prime cure, la banca opposta provvedeva ad integrare la documentazione mediante deposito della contabile di erogazione (all. 6) e degli estratti conto del conto corrente n. 296 anno 2013 (all.7): documenti che consentono, anche in questo caso, di provare l'effettivo accredito delle somme in favore della società mutuataria.
Né coglie nel segno il rilievo circa l'assenza di prova circa “le condizioni economiche concretamente applicate dall'Istituto di credito e, quindi, i criteri applicati per la determinazione del credito ingiunto”.
Difatti, da una semplice lettura del contratto di cui sopra risulta evidente come siano state indicate specificatamente tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto di credito, nonché il piano di ammortamento delle rate del mutuo da restituire, tutto debitamente accettato e sottoscritto dalle parti e dai fideiussori coobbligati.
Né può essere in alcun modo vagliato in questa sede il rilievo circa la presenza di tassi superiori alla soglia di cui alla L. 108/96, e ciò anzitutto per l'assoluta genericità del rilievo, non suffragato da alcuna indicazione puntuale in merito: in particolare, nessun riferimento è rinvenibile su quali fossero le condizioni contrattuali pattuite, ovvero non pattuite ed applicate, le ragioni per le quali le somme richieste in sede monitoria sarebbero illegittime, le modalità attraverso le quali si sarebbe verificato uno sconfinamento usurario nei rapporti (mediante indicazione dei tassi illegittimamente applicati,
raffrontati ai tassi soglia), e così via.
Qualsiasi accertamento a mezzo consulenza tecnica sarebbe risultato, quindi, (in questa sede così
come in primo grado) meramente esplorativo.
Inoltre (e trattasi di questione di per sé dirimente) perché, ancora una volta, tale aspetto non è stato in alcun modo indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, trattandosi quindi di domanda nuova e come tale inammissibile.
Venendo al profilo di doglianza inerente alla invalidità delle fideiussioni prestate in quanto riproduttive dello schema ABI sanzionato dall'autorità antitrust, deve rilevarsi quanto segue.
Preliminarmente, sul piano prettamente processuale, deve rilevarsi l'ammissibilità della questione sollevata, tenuto conto del recente orientamento della S.C. secondo cui “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in
cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
(Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione
"omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata,
nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello
ABI né prodotto il modello medesimo). (Cass. Sez. 3, 17/07/2023, n. 20713).
Ed invero la dedotta nullità è stata rilevata dai fideiussori già nel corso del giudizio di primo grado all'udienza ammissione mezzi tenutasi in data 04.03.2019.
Né può ritenersi che l'esame della questione sia inibito dalla sussistenza di una competenza funzionale in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa, in ordine alle questioni di nullità delle intese anticoncorrenziali prevista dall'art. 33 comma 2 della legge n. 287/1990.
Segnatamente, non v'è dubbio che la competenza si radichi in capo alle sezioni specializzate, ogni qual volta viene avanzata una domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità di un contratto poiché ritenuto sbocco a valle di un'intesa anticoncorrenziale avvenuta a monte, e ciò in quanto ne costituisce il momento essenziale a realizzarne gli effetti distorsivi.
Nondimeno, in questa sede, la questione viene in rilievo poiché sollevata in via d'eccezione dalla parte che – essendo convenuta in senso sostanziale – subisce l'iniziativa di colui che vanta una pretesa. Ed allora deve ritenersi possibile valutare l'eccezione di nullità del negozio fideiussorio, per contrasto con la normativa sulla concorrenza, proprio in quanto diretta unicamente a paralizzare la fondatezza della pretesa creditoria (sul punto in generale si vedano Cass. 30-12-2016 n. 27516; Cass.
25-10-2016 n. 21472; Cass. 15-4-2010 n. 9044; Cass. 24-7-2007 n. 16314).
Peraltro, mette conto evidenziare come vada esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta (cfr. Cass. n. 35661 del 05/12/2022).
Nel merito, tuttavia, l'eccezione è infondata.
Ed invero la questione della nullità delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI, è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che all'esito di una disamina particolarmente travagliata, ha riconosciuto l'invalidità delle clausole riproduttive dell'accordo:
invalidità che tuttavia – di regola – non si estende all'intero contratto (cfr. Cass. n. 29810 del
12/12/2017; Cass. n. 13846 del 22/05/2019; Cass. n. 18176 del 05/07/2019 e da ultimo Cass. SS.UU.
n. 41994 del 30/12/2021).
Ed invero, la nullità delle clausole si basa sull'esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 L. n. 287 del 1990, la cui invalidità si ripercuote sul contratto cosiddetto "a valle" costituendo lo sbocco della suddetta intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Infatti, tale contratto, oltre ad estrinsecare l'intesa, la attua: come è stato spiegato, la ratio della nullità ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, è quella "di togliere alla volontà anticoncorrenziale a monte ogni
funzione di copertura formale dei comportamenti a valle" (Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207).
Se è vero che il singolo contratto non è in grado, di per sé, di distorcere il libero dispiegarsi delle forze di mercato, non c'è dubbio che l'intesa delinei un programma economico – distorto, poiché in grado di alterare il mercato – che trova sbocco in ogni singola operazione posta a valle. Ogni singolo contratto a valle, in quanto attuativo dell'intesa, costituisce quindi un tassello di un'operazione economica, globalmente considerata, che è vietata dalla legge;
manifesta quindi un disvalore che è
espresso chiaramente dalla norma imperativa che vieta le intese. E tanto basta, in ossequio al principio di effettività della tutela, richiesto dal diritto europeo, per ritenere che l'accordo a valle violi direttamente la norma imperativa.
Ciò posto, per quanto d'interesse, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale si apprezza sulla scorta del provvedimento del 2 maggio 2005 della NC d'TA, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 2
che si assumessero essere poste in atto dagli istituti di credito. Segnatamente, nel richiamato provvedimento della NC di TA (emesso previo parere dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO) era disposto: "Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale
predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)
contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)”.
La Corte ha precisato che nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni,
costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n.
3640). Ed invero, nel sistema della L. n. 287 del 1990, come del resto nella disciplina comunitaria,
tutela civilistica e tutela pubblicistica, sono tra loro complementari;
il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento non consente, quindi, di ritenere irrilevante il provvedimento amministrativo nel giudizio civile, considerato anche che le due tutele sono previste nell'ambito dello stesso testo normativo e nell'ambito di un'unitaria finalità: tanto più in considerazione dell'"evidente asimmetria informativa tra l'impresa partecipe dell'intesa anticoncorrenziale ed il singolo consumatore, che si trova, salvo casi eccezionali da considerare di scuola, nell'impossibilità di fornire la prova tanto dell'intesa anticoncorrenziale quanto del conseguente danno patito e del relativo nesso di causalità" (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904 cit.).
Ciò posto la S.C. ha chiarito che il punto dirimente, al fine di valutare la validità del contratto di fideiussione non attiene tanto alla “diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le
nominate clausole, quanto (al)la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si
dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva”.
E tuttavia, la S.C. ha altresì chiarito che la fede privilegiata costituita dal richiamato provvedimento n. 55/2005, ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, è limitato al periodo di tempo coevo all'accertamento istruttorio effettuato dall'Autorità garante (ottobre 2002 – maggio
2005): per i contratti di fideiussione stipulati in epoca successiva, invece, occorre la prova della persistenza dell'intesa. In altri termini, va dimostrato che un significativo numero di istituti di credito abbia continuato in ambito nazionale a utilizzare lo schema sanzionato anche dopo il 2005, ed almeno sino all'anno relativo alla fideiussione in esame.
In questi termini si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 17/01/2025,
n. 1170: «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'TA, evidente essendo che detto
accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».
Tale altra e specifica prova deve, dunque, essere fornita dal fideiussore allegando quanti più
modelli possibili di fideiussione conformi allo schema ABI in relazione al periodo in esame (sul punto, cfr. quanto recentemente affermato dal Tribunale di Milano che, accogliendo una domanda di nullità, sottolineava come l'attore avesse “fornito prova sufficiente dell'affermata operatività dell'intesa anticompetitiva accertata da NC d'TA avendo prodotto un campione di oltre 40
modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus (ma analoghe conclusioni debbono valere anche le fideiussioni specifiche) «relative al periodo» oggetto di causa” (sentenza n. 306 del 14
gennaio 2025).
Nel caso di specie e , hanno CP_1 Parte_4 Parte_3
rilasciato alla in data 7.2.2007 fideiussione omnibus verso tutte le Controparte_3
obbligazioni assunte, presenti e future, da parte della fino alla Controparte_6
concorrenza della somma di € 214.500,00 (all. 2 alla comparsa di costituzione della ). CP_7 Parte_5
ha rilasciato fideiussione omnibus in data 21.02.2011 fino all'importo di € 255.000,00
[...]
(all. n. 7 fascicolo monitorio).
È evidente che in considerazione del consistente iato temporale tra la stipula dei contratti e l'istruttoria effettuata dall'autorità antitrust, fosse onere dei fideiussori provare la persistenza dell'intesa: onere che non può dirsi soddisfatto, essendosi limitati gli odierni appellanti al deposito del provvedimento della NC d'TA del maggio 2005.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi la dedotta nullità delle fideiussioni,
dovendosi pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza, dovendo quindi ricadere sulle odierne parti appellanti, giusta il principio secondo cui il principio della soccombenza va declinato in relazione all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e dal loro risultato (cfr. Cass.
n. 15506/18 e negli stessi termini da ultimo Cass. n. 9448/2023).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile nelle cause civili in grado di appello iscritte ai n. 341/2021 e 345/2021 R.G., riunite, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede:
- annulla la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, n. 263/2021, depositata in data 12 maggio
2021;
- rigetta l'opposizione spiegata dalla Curatela del fallimento della società
[...]
”, e da , , Controparte_5 CP_1 Parte_3 Parte_4
e , e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 141/2016, emesso dal Parte_5
Tribunale di Caltanissetta l'8 aprile 2016;
- condanna la Curatela del fallimento della società Controparte_5
”, , , e
[...] CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio sopportate da
[...] [...]
che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CP_2
CP;
- Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 28 febbraio
2025
Il Presidente estensore
Gaetano Sole