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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - 26 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
All'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2740 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pt_1
Piergentili, elettivamente domiciliato come in atti
Appellanti
E
, rappresento e difeso dall'avv. Daniela De Salvatore e dalla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia, elettivamente Controparte_2
domiciliato come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4446/2023 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 3/5/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere titolare di pensione categoria Controparte_1
VOART 33272731 con decorrenza 1° ottobre 2010; di avere presentato all' in data 25.11.2019 Pt_1 domanda per la ricostituzione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione di contributi versati Par in proprio favore dal datore di lavoro ., oggi , dal 1.1.1976 al 4.8.1976 per un Controparte_3 totale di 213 giorni retribuiti (€ 1.307,01) e relativi contributi pari ad € 265,43, come da attestazione dell'11.10.2019 del datore di lavoro TIM S.p.a.; di non avere l' proceduto alla riliquidazione CP_4 nonostante i reiterati solleciti, ha chiamato in giudizio l' chiedendo di: “1) Controparte_5 accertare e dichiarare l'esistenza in capo al ricorrente del diritto all'accredito della contribuzione per contribuzione per il periodo dall'1.1.1976 al 04.08.1976 per numero 213 con retribuzione pari ad € 1397,01 e contribuzione versata pari ad € 265,43 per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pt_1
Roma alla via Ciro Il Grande n. 21, e con sede in Roma Lido di Ostia alla via delle Baleniere n. 88
a ricostituire il trattamento pensionistico in godimento alla ricorrente categoria VOART n.
33272731, e per l'effetto, condannare l a corrispondere al ricorrente la prestazione Pt_1 nuovamente determinata ed i relativi arretrati nei limiti della prescrizione applicabile ratione materiae”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza dell' ha così disposto “ accerta il diritto del ricorrente Pt_1 all'accredito della contribuzione per il periodo dall'1.1.1976 al 4.08.1976 per un numero 213 gg con retribuzione pari ad € 1397,01 e contribuzione versata pari ad € 265,43 e, per l'effetto, condanna l' al versamento delle differenze sui ratei arretrati dal novembre 2009 oltre interessi legali dal Pt_1
20.3.2020 sino al soddisfo;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite liquidati in € 1.800,00, Pt_1 da distrarsi”.
Il primo giudice, ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) nessuna eccezione di improcedibilità della domanda aveva formulato l' che si era limitato a rilevare che la domanda Pt_1 amministrativa del ricorrente era stata respinta con provvedimento del 9.9.2020 avverso cui non era stato proposto ricorso amministrativo;
ii) l' nella comparsa di costituzione non aveva negato CP_4
Par il versamento a suo tempo dei contributi da parte del datore di lavoro , ente pubblico trasformato in , avendo solo rilevato che il ricorrente non aveva dato prova del versamento;
iii) Controparte_3 il ricorrente aveva prodotto gli atti di attestazione della TIM S.p.A. dell'11.10.2019, copia del libretto di lavoro, il cedolino di liquidazione del TFR, e l' non aveva richiesto al datore di lavoro ulteriore Pt_1
Par documentazione;
iv) la mancata attestazione dell'avvenuto versamento contributivo ad opera di nell'estratto contributivo doveva pertanto ritenersi un errore dell' , non ancora emendato;
v) CP_4 quanto alla eccepita prescrizione, nel caso in cui il credito non sia stato liquidato, come nel caso in esame, la prescrizione è decennale ( SS.UU. 10955/2002) e dovevano quindi ritenersi prescritte le differenze sui ratei maturati sino ad ottobre 2009, essendo stata avanzata la domanda in data
25.11.2019; vi) sugli arretrati dovevano essere calcolati gli interessi legali dal 121°giorno dalla domanda amministrativa sino al soddisfo.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata per: 1) Pt_1 erronea valutazione dei fatti, documenti e della normativa di riferimento;
2) erronea indicazione della decorrenza degli arretrati.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il versamento dei contributi rivendicati argomentando che lo stesso non era stato negato dall' che si era, piuttosto, limitato a contestare la mancanza di prova del Pt_1 versamento. Sostiene l' che nonostante le puntuali contestazioni formulate in primo grado il CP_4
Tribunale ha ritenuto provata la domanda in ragione della documentazione prodotta dal ricorrente
(attestazione di TIM s.p.a. del 11.10.2019, copia libretto di lavoro, cedolino di liquidazione del TFR), Par ed ha motivato che la mancata attestazione di versamento contributivo ad opera di fosse frutto di un errore dell' , non ancora emendato. Lamenta, inoltre, per la prima volta nel presente grado CP_4 di giudizio, che nella documentazione prodotta vi sarebbero delle incongruenze relativamente alla somma asseritamente dovuta.
Il motivo è infondato.
La domanda formulata in primo grado dal ricorrente è disciplinata dall'art. 5 D.P.R. 488/1968 che prevede la possibilità di accreditare ulteriori contributi antecedenti alla data di liquidazione della pensione al fine di rettificare e sanare errori od omissioni nelle precedenti ricostruzioni o nella documentazione previdenziale.
Nel caso di specie ha rivendicato i contributi relativi al periodo dal 1.1.1976 al Controparte_1
Par 04.08.1976 durante il quale ha lavorato per , oggi , erroneamente non risultanti Controparte_3 dall'estratto contributivo. In particolare, a fondamento della propria pretesa ha depositato la lettera di Par liquidazione del trattamento di fine rapporto della società , il libretto di lavoro e l'attestazione Par rilasciata dal datore lavoro in data 11.10.2019, la TIM S.p.A. succeduta a , con la quale è stato certificato che il ricorrente risultava iscritto al Fondo di Previdenza Telefonici dal 20.11.1967 e che, come da elenchi di ripartizione, aveva lavorato nell'anno1976 per 213 giorni con retribuzione di €
1397,01 e contributi per € 265,43 (doc. 3, 4 e 2 fascicolo primo grado parte ricorrente).
Ferma restando l'idoneità probatoria dei documenti prodotti a dimostrazione del rivendicato diritto alla regolarizzazione contributiva, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l' Pt_1
Par costituendosi non ha mai esplicitamente negato il versamento dei contributi da parte di avendo genericamente dedotto che: “controparte nulla prova in merito a tale presupposto. Ed invero, anche dalla documentazione prodotta da controparte non si evince alcuna prova in ordine al versamento dei contributi…”.
Osserva il Collegio che la mancata puntuale contestazione dell' appellante, che non ha mai CP_4 disconosciuto la percezione dei pretesi contributi, e l'omessa richiesta di documenti ulteriori a Tim, che si era offerta di integrare la comunicazione dell'11.10.2019 laddove necessario, sono elementi che correttamente il Tribunale ha valutato per ritenere fondata la domanda.
Quanto alla denunciata inattendibilità dei documenti offerti in comunicazione per determinare l'entità dei contributi, rileva il Collegio che trattasi di nuove deduzioni in fatto mai formulate in primo grado e che non possono trovare ingresso nel presente giudizio.
Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'erronea indicazione della decorrenza degli arretrati dal novembre 2009, percependo il resistente la pensione dall'ottobre del 2010, e l'omessa applicazione ai ratei pensionistici della prescrizione quinquennale ex Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Anche tale motivo di doglianza è infondato.
La S.C., a partire dalla sentenza delle SS.UU. n.10955/2002, per costante orientamento, ritiene che presupposto implicito per l'applicazione della prescrizione breve è la liquidità del credito e che, dunque, per i crediti previdenziali “non liquidi”, cioè quelli il cui ammontare non è stato ancora definito correttamente dall'ente competente, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
Trattandosi, nella presente fattispecie, di liquidazione delle differenze sui ratei, il credito resta
'illiquido' con conseguente riconoscimento delle differenze sui ratei maturati a far data all'ottobre del 2009, in applicazione del termine decennale a partire dalla domanda di ricostituzione della pensione del 25.11.2019 e, sugli arretrati, sono dovuti gli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del novembre 2019 sino al soddisfo, come disposto dal giudice di prime cure.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura Controparte_1 del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa