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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2854/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 03/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Nelle note depositate in data 27.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui occorre riferirsi stante l'omesso deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, l'appellante principale concludeva riportandosi all'atto di appello, nel quale aveva concluso come segue:
“.. Accogliere l'interposto appello e per lo effetto, per le causali di cui innanzi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della Sentenza
n°880/2021 nella causa iscritta al R.G.A.C. n° 1168/16, resa dal
Tribunale di Avellino, Dr.sa Aureliana DI MATTEO, il 18 maggio 2021 pubblicata in data 19 maggio 2021 con ogni conseguenza di Legge ..
Accogliere i motivi di appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare, l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improcedibilità, e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande di manleva, come formulate, e rigettarle con ogni conseguenza di Legge .. Accogliere il primo motivo d'appello, perché si accerti l'inesistenza della notifica dell'atto di chiamata in causa con rigetto della domanda di manleva del dott. anche Controparte_1
stante l'inoperatività della polizza evocata con ogni conseguenza di legge .. Accogliere, il secondo motivo di appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere manlevato dalla nei limiti Parte_1 Controparte_2
convenzionalmente pattuiti con l'applicazione del minimo non indennizzabile di € 5.000,00 che resterà ad esclusivo carico del dott.
in applicazione dell'art.
7.8 delle condizioni di Parte_1
polizza prodotte ritualmente dalla In ogni caso Controparte_2
condannare il dott. ed il dott. , Controparte_1 Parte_1
ognuno per quanto di propria competenza, a restituire alla CP_2
tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della
[...]
sentenza impugnata .. Vittoria di spese e competenze giudiziali, di questo grado di giudizio, con aggravio di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per
Legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge da porsi a carico di chi di ragione”.
Nelle note depositate l'1.10.2025, l'appellato, , concludeva CP_3
come segue: “respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, rigettare l'appello proposto dalla giacché Controparte_4
inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. , in parziale CP_3
riforma della stessa sentenza n.880/2021 del Tribunale civile di Avellino impugnata, dichiarare ammissibile e fondato il presente gravame e per
l'effetto, ferma la statuizione del primo giudice in ordine alla responsabilità e graduazione delle colpe già accertate nei confronti delle avverse parti, condannare i predetti al pagamento in favore del sig.
dell'importo di € 70.737,00 quanto al danno biologico CP_3
operando il calcolo partendo dalla liquidazione del danno derivante dall'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla pag. 2/43 menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), stimata dal
CTU al 35% (in applicazione delle tabelle di Milano la somma risarcibile
è pari ad euro € 115.644,00) procedendo a liquidare altresì il danno derivante dall'invalidità in assenza dell'illecito pari al 20% (in applicazione delle tabelle di Milano la somma risarcibile è pari ad euro €
44.907,00) per tutte le ragioni già illustrate che qui si intendono tutte per integralmente riportate e trascritte;
condannare degli appellati sulla base delle responsabilità già accertate e per quota nei confronti di CP_3
della somma di € 11.520,00 per l'invalidità temporanea subita
[...]
per l 'effetto del primo intervento, per come indicata dal CTU, pari ad €
1920,00 (invalidità temporanea totale = gg 20), € 5.376,00 invalidità temporanea al 80% = gg 70), € 1.440,00 invalidità temporanea al 50% = gg 30), € 480,00 invalidità temporanea progressiva a scalare = gg 20, quantificata nella misura del 25 %), per un totale risarcibile di euro €
82.287,00 ( danno biologico + invalidità temporanea) in applicazione delle Tabelle di Milano danno non patrimoniale, stante l'error in iudicando in cui è in corso il giudice di prime cure. Condannare gli appellati al ristoro del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute cosi come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato, come sopra specificato che qui si intende per integralmente riportato e trascritto.
Condannare altresì gli appellati, al pagamento delle spese di lite di primo grado, in € 600,00 per spese, € 13.430,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali con attribuzione. Condannare infine gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello oltre spese generali, iva e cap con attribuzione ..”. pag. 3/43 Nelle note depositate l'1.10.2025, concludeva come CP_5
segue: “l'avv. Fucci per , nel richiamare la Controparte_6
documentazione tutta, si riporta in particolare alla comparsa di costituzione e risposta ed alle note di udienza depositate, nonché agli atti tutti ed alle richieste e difese in essi formulate chiedendone
l'accoglimento. Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto chiedendone il rigetto”.
Nelle note depositate l'1.10.2025, concludeva come Parte_1
segue: “1) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello della con riferimento alle domande Controparte_7
proposte nei confronti del Dr. . Parte_1
2) Accogliere l'appello incidentale e, quindi, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7
pagamento, in favore del Dr. delle spese e del Parte_1
compenso professionale, di resistenza e di chiamata in causa o, subordinatamente, almeno di chiamata in causa, del giudizio di primo grado, con attribuzione.
3) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello incidentale del Sig. , con la condanna del medesimo al pagamento delle CP_3
spese del giudizio in favore del Dr. Pt_1
4) Subordinatamente, condannare la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il Dr. di tutte le eventuali ulteriori somme che lo stesso Parte_1
dovesse essere costretto a sborsare per effetto dell'appello incidentale e quindi della domanda proposta nei suoi confronti dall'attore, per qualsivoglia causale comprese le spese processuali. pag. 4/43 5) Condannare in ogni caso la medesima in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dr. altresì delle spese e del compenso Parte_1
professionale del giudizio di appello, anche con riferimento alle spese di resistenza, con attribuzione”.
Nelle note depositate il 3.10.2025, concludeva come Controparte_1
segue: “si riporta alla propria comparsa di costituzione ed integralmente alle conclusioni ivi rassegnate”, comparsa con la quale aveva concluso come segue: “Rigettare il gravame per tutti i motivi in fatto e diritto esposti;
gradatamente riformare la sentenza affermando il diritto d'esso appellante verso del rimborso delle somme Controparte_8
eventualmente per cui è condanna verso esso appellante”.
Nelle note conclusionali depositate il 2.10.2025, Parte_2
concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la
[...]
quale aveva concluso come segue: “confermare la sentenza del
Tribunale di Avellino in ordine alla posizione del Dott. ER, sia con riferimento al profilo risarcitorio sia con riferimento al profilo assicurativo;
per il caso in cui qualcuno dei convenuti proponesse appello incidentale in ordine al merito della vicenda clinica, accertare e dichiarare che rispetto a tale profilo, aderisce alla Parte_2
difesa del Dott. ER;
per il caso in cui qualcuno dei convenuti proponesse appello incidentale in ordine ad altri capi della sentenza, allo scopo di modificare gli assetti degli obblighi risarcitori, quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti della garanzia assicurativa
pag. 5/43 dedotti nel par. D); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Nelle note depositate in data 18.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui occorre riferirsi stante l'omesso deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, concludeva come segue: CP_9
“riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo: - dichiarare che sul capo della sentenza inerente la posizione processuale del Dott. ER è sceso il giudicato interno, con conseguente rigetto di ogni ulteriore domanda nei suoi confronti laddove proposta;
- ferma la statuizione del primo giudice in ordine alla responsabilità e graduazione delle colpe già accertate nei confronti delle avverse parti, condannare in persona del Parte_2
suo l.r. al pagamento, in favore del dott. delle spese CP_9
(518,00 per c.u. chiamata in causa del terzo) e del compenso professionale, di resistenza e di chiamata in causa, o subordinatamente, almeno alle spese e compensi di resistenza del giudizio di secondo grado, con distrazione al sottoscritto avvocato. Chiede assegnarsi la causa a sentenza”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, alle 13.25, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pag. 6/43
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2854/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 880/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 19 maggio
2021, notificata in data 22 maggio 2021, pendente
TRA
(P. IVA , in persona del Controparte_7 P.IVA_1
suo procuratore ad negotia Dr. rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di procura come in atti, dall'avv. Luigi Greco (C.F.:
); C.F._1
APPELLANTE
pag. 7/43 E
(C.F. , rappresentato e difeso, in CP_3 C.F._2
virtù di procura come in atti, dall'Avv. Luisa Leonino (C.F.
); C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: , rappresentato e difeso, CP_9 C.F._4
in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Michele Brancato (C.F.:
); C.F._5
APPELLATO
E
(P. IVA ), già in Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_10
persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del CDA
Avv. Enzo Paolini rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Steve Fucci (C.F. ); C.F._6
APPELLATA
E
(P. IVA , in persona del Parte_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro tempore Avvocato
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, CP_11
dall'Avv. Pellegrini Andrea (C.F. ) e dall'Avv. C.F._7
CE IS (C.F. ); C.F._8
APPELLATA
E
pag. 8/43 , (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_9
difeso, in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Ettore Freda, (C.F.:
[...]
; C.F._10
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._11
in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Alfredo RG e dall'Avv.
EO RG (C.F.: ; C.F._12
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
E
Avv. AN Abate (C.F. ), C.F._13 CP_12
(C.F. ;
[...] P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14.3.2016, conveniva in CP_3
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il dr. Controparte_8
, il dr. ed il dr. , Parte_1 Controparte_1 CP_9
esponendo che, nell'anno 2013 a causa di forti dolori all'anca destra, si sottoponeva a visita, prima, e, poi, ad intervento eseguito dall'equipe pag. 9/43 ortopedica composta dal dr. , dr. e Parte_1 Controparte_1
dr. e che, a causa di una non corretta esecuzione CP_9
dell'intervento, aveva subito un aggravamento della sua condizione patologica.
Domandava, pertanto, condannarsi i convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni
(patrimoniali e non) patiti per effetto dell'intervento di artroprotesi.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, altresì, i singoli sanitari la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative a fini di manleva e, in particolare, la Controparte_12
il dott. , la il dott. Controparte_1 Controparte_7
l'assicuratrice il dott. Parte_1 Parte_2 CP_9
[...]
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano le imprese assicurative contestando l'operatività delle singole polizze.
Per quanto ancora rileva, la nel costituirsi, Controparte_7
preliminarmente eccepiva l'inoperatività della polizza azionata dal convenuto ovvero la sua operatività a “secondo rischio”, nonché
l'esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà e, in via ulteriormente gradata, eccepiva la operatività nei limiti convenzionalmente pattuiti e con l'applicazione dello scoperto del 15% (minimo di € 5.000,00 e massimo di € 40.000,00).
In corso di causa, il dott. rinunciava alla domanda di manleva CP_1
e la veniva estromessa. Controparte_12
Istruita la causa con espletamento di una CTU medico legale e con un'istruttoria orale, all'esito il Tribunale pronunciava la sentenza in pag. 10/43 epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. dichiara inammissibile
l'intervento dell'avv. Abate;
2. accoglie la domanda di e per CP_3
l'effetto dichiara la responsabilità solidale della nonché Controparte_8
dei sanitari dr. , e di Parte_1 Controparte_1 CP_9
Avellino, in relazione al danno sofferto dall'attore;
3. condanna i predetti ciascuno per la propria quota (1/2 la e ½ ripartito tra i sanitari, CP_13
nella misura del 50%, 30% e 20%) al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro € 63.915,6, già devalutata e rivalutata all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
4. accoglie le domande di garanzia
e per l'effetto condanna le compagnie e , CP_2 Parte_2
a tenere indenni i medici convenuti propri assicurati dal pagamento del risarcimento e delle spese di lite;
5. dichiara l'estromissione della compagnia 6. Condanna altresì i convenuti, in Controparte_12
solido con i terzi chiamati, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese, € 10.343,00 per onorari, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali con attribuzione nei confronti dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
7. Compensa tra le altre parti le spese di lite 8. Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico dei terzi chiamati e della . Controparte_10
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 19 maggio
2021, notificata a mezzo pec in data 22 maggio 2021,
[...]
proponeva appello, mediante atto Controparte_7
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 21 giugno 2021, con il quale ne sollecitava la pag. 11/43 riforma relativamente ai capi con i quali erano state accolte le domande di manleva proposte dai sanitari, e . CP_1 Pt_1
Costituendosi con comparsa depositata in data 17.11.2021, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante per il 10.12.2021, spiegava CP_3
appello incidentale, invocando la riforma dei capi di sentenza nei quali il Giudice aveva ascritto ad esso attore un concorso di colpa, nell'aggravamento del danno, stimato nell'ordine del 20%, aveva errato nell'operare il conteggio dell'invalidità temporanea, non gli aveva riconosciuto il danno morale, aveva riduttivamente liquidato le spese di lite.
Costituendosi con comparsa depositata in data 19.11.2021, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante, il dott. oltre a resistere Parte_1
all'appello principale sollecitandone il rigetto, proponeva appello incidentale avverso il capo del dispositivo che, in contrasto con la motivazione, nella quale si faceva riferimento al principio di soccombenza, aveva compensato le spese processuali tra esso istante e l'impresa assicurativa, Controparte_7
Costituendosi con comparsa depositata in data 19.11.2021, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante, il dott. , resisteva al gravame Controparte_1
principale e spiegava, altresì, appello incidentale condizionato teso ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento, da parte della CP_8
dell'obbligo contrattuale e di legge, di garantire il medico,
[...]
relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione pag. 12/43 adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, con conseguente condanna della predetta struttura sanitaria a corrispondere le somme dovute eventualmente da esso all'appellante. CP_1
Costituendosi in giudizio, il dott. evidenziava la sua CP_9
estraneità rispetto all'appello principale, contestando, invece, la fondatezza di quello incidentale proposto dal e sollecitando, CP_3
altresì, la condanna di a rifondergli le spese del Parte_2
grado di appello.
Costituendosi in giudizio, , manifestava la Parte_2
propria acquiescenza in relazione al capo della sentenza che ne aveva disposto la condanna alla manleva nei confronti del chiamante in causa, dott. ER.
Nel merito, riguardo alla vicenda clinica, faceva proprie le difese dell'assicurato, dott. ER.
Riguardo all'estensione dell'obbligazione di garanzia su di essa gravante, ribadiva le difese già svolte in primo grado.
Costituendosi in giudizio, (già , Controparte_6 Controparte_10
eccepiva, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello principale e ne contestava la relativa fondatezza.
Rimanevano contumaci, ed AN Abate, Controparte_12
quest'ultimo interventore in primo grado.
La Corte, con ordinanza del 27.1.2023, onerava gli appellati di provvedere alla notifica delle rispettive comparse contenenti appelli incidentali ai contumaci.
pag. 13/43 Quindi, con ordinanza dell'8.6.2023, concedeva alle parti, termine fino al 21.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successive ordinanze tale termine, sempre per esigenze di ruolo, era differito al 28.3.2025 ed al 19.9.2025 e, infine, al 3.10.2025, disponendosi che esso tenesse luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Infine, con provvedimento del 14.7.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore, dott. Antonio Quaranta, ed assegnata alla relazione del Consigliere, dott. Massimiliano Sacchi.
Quindi, decorso il termine ex art. 127 ter c.p.c., da ultimo accordato fino al 3.10.2025, la causa era rimessa in decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino, ricondotta la pretesa del all'alveo della CP_3
responsabilità contrattuale, riteneva sussistente la responsabilità dei componenti dell'equipe medica, costituita dai dottori , chirurgo Pt_1
operatore, , secondo operatore, ER, quale assistente CP_1
chirurgo, che, in data 13/5/2013, presso la struttura ospedaliera CP_8
avevano praticato, sull'attore, un intervento protesico all'anca
[...]
destra.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal nominato CTU, il Giudice rilevava che “l'atto chirurgico, sebbene eseguito secondo scienza e coscienza nelle procedure, ha portato però ad un impianto non proprio corretto dello stelo protesico, come desumibile dalle indagini Rx (e che giustifica il dolore all'anca irradiato alla coscia ed al ginocchio medialmente ed alla zoppia con limitazione funzionale ed uso di un pag. 14/43 bastone di ausilio alla deambulazione) oltre che dalla necessità di reintervento”.
Evidenziava, quindi, che era stato riscontrato un mal posizionamento della protesi che, seppure previsto nel consenso informato, aveva cagionato all'attore un danno biologico iatrogeno differenziale, stimato nell'ordine del 15%, su di un'invalidità complessiva del 35%, della quale il 20% ricollegabile ad un'operazione correttamente eseguita.
Il Giudice escludeva, altresì, che il danno potesse causalmente ricollegarsi alla mancata sottoposizione dell'attore alla pure prescritta fisioterapia, ritenendo, invece, che esso fosse conseguenza di un inesatto posizionamento della protesi.
La responsabilità dell'evento dannoso era posta in capo, oltre che dei singoli sanitari, anche della struttura sanitaria, presso cui CP_8
l'intervento era stato eseguito.
Il Tribunale, dopo avere affermato la responsabilità di tutti i convenuti, provvedeva, poi, alla graduazione delle rispettive colpe, ritenendo che doveva rispondere nella misura del 50%, il dr. CP_8 Pt_1
come operatore principale al 50%, il dr. secondo operatore al CP_1
30%, il dr. ER quale assistente chirurgo al 20%.
Tali capi di sentenza, in difetto di impugnazione incidentale da parte dei medici e della struttura sanitaria, sono ormai coperti dal giudicato per acquiescenza.
§ 4.
In relazione al quantum, peraltro, il Tribunale riteneva di ravvisare un concorso di colpa dello stesso danneggiato, valutato nell'ordine del
20%, consistito nella (dal non contestata circostanza di non CP_3
pag. 15/43 aver seguito i protocolli post-operatori indicati dai sanitari e di aver svolto la sua attività di carrozziere sin da subito dopo l'intervento del
2013, aggravando gli esiti della malpractice sanitaria.
§ 5.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, il CP_3
nell'impugnare la parte di sentenza dinanzi richiamata, opinava che non ricorrevano gli estremi della non contestazione, avendo egli, sin dall'atto di citazione, sostenuto di avere eseguito le fisioterapie prescritte, di avere effettuato la cura antibiotica e di non aver potuto più svolgere la propria attività lavorativa, nonché allegato che i farmaci non alleviavano il dolore e che le cure fisioterapiche aggravavano le condizioni di salute.
Opinava che, pur avendo in sede di interrogatorio formale esso istante affermato che nessuna prescrizione fisioterapica gli era stata consigliata, né era stata eseguita, nondimeno, siffatto comportamento non poteva essere considerato come una circostanza aggravante del danno subito, in difetto di elementi in grado di confermarla sul piano tecnico scientifico.
Del resto, a distanza di dieci giorni dalle dimissioni, il già CP_3
lamentava forti dolori ed il CTU rilevava che, in occasione della visita per la rimozione dei punti (a distanza di soli dieci giorni dalla dimissione), la somministrazione di terapia antibiotica poteva avere fuorviato la diagnosi di mal posizione a favore di una sospetta infezione-infiammazione.
pag. 16/43 In effetti, il Giudice, nell'affermare l'incidenza causale della condotta tenuta dal paziente, non aveva offerto alcuna spiegazione tecnica del proprio convincimento.
§ 6.
Il motivo è fondato.
Dirimente è il rilievo per cui il CTU nominato in primo grado aveva ricondotto, sul piano causale, il danno iatrogeno differenziale, stimato nella misura del 15% su di un'invalidità complessiva del 35%, di cui il
20% ricollegabile in ogni caso all'intervento di protesizzazione dell'anca regolarmente riuscito, alla non corretta esecuzione del trattamento chirurgico. Infatti, l'ausiliare, in risposta al primo quesito ad esso posto dal Tribunale rispondeva affermando che “effettivamente la non corretta posizione dello stelo protesico, anche se minima, ha causato dolore al con limitazione funzionale, costringendolo ad CP_3
un nuovo impianto protesico per la risoluzione del dolore e della limitazione funzionale” e, inoltre, nel rispondere al terzo quesito, concernente il nesso causale, riferiva che “Le lesioni rilevate sono in rapporto causale con il primo trattamento chirurgico e comportano un peggioramento permanente delle condizioni del rispetto a quelle CP_3
attese ( ma non rispetto a quelle preesistenti) e si rendono responsabili di un maggior danno valutabile nella misura del 15%”.
In alcun punto della CTU, l'ausiliare valorizzava la condotta tenuta dal paziente, in epoca successiva al trattamento, al fine di trarre la conclusione di una possibile incidenza della stessa sull'aggravamento delle lesioni.
pag. 17/43 D'altra parte, nell'ascrivere alla mancata esecuzione dei trattamenti fisioterapici un'incidenza causale del 20% rispetto al verificarsi dei danni, il Giudice esprimeva una valutazione non confortata da alcuna risultanza probatoria, che finiva, in apodittica, con il valorizzare unicamente la condotta tenuta dal leso.
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata vada, in parte qua, riformata, dovendosi escludere l'affermazione del concorso di colpa del danneggiato, che ha, quindi, diritto al risarcimento integrale del danno riconosciuto dal primo Giudice.
§ 7.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il sottoponeva a CP_3
censura la sentenza, lamentando che il primo Giudice, nell'operare il conteggio dell'invalidità temporanea da esso subita per effetto del primo intervento, per come indicata dal CTU, perveniva ad un importo complessivo pari ad € 9.157,50 così determinato (invalidità temporanea totale = gg 20, invalidità temporanea al 80% = gg 70, invalidità temporanea al 50% = gg 30, invalidità temporanea progressiva a scalare = gg 20, quantificata nella misura del 25 %), per un totale risarcibile di euro 79.894,50, senza però specificare l'importo fisso per ogni giorno di inabilità ed ottenendo una somma errata.
Sosteneva, al riguardo, che, trattandosi di lesioni macro-permanenti, occorreva fare riferimento alle Tabelle di Milano, che fissavano in €
96,00 l'importo per ogni giorno di inabilità temporanea totale.
Evidenziava, quindi, che, moltiplicando € 96,00 per i giorni di inabilità riconosciuta dal CTU e nella corrispondente percentuale, si perveniva ad un diverso risultato ovverosia € 1.920,00 (invalidità temporanea pag. 18/43 totale = gg 20), € 5.376,00 (invalidità temporanea al 80% = gg 70), €
1.440,00 (invalidità temporanea al 50% = gg 30), € 480,00 invalidità temporanea progressiva a scalare = gg 20, (quantificata nella misura del 25 %), per un totale risarcibile di euro 11.520,00, in luogo della minore somma di euro 9.157,00, riconosciuta dal Giudice.
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Pur avendo la sentenza dichiarato di voler applicare la tabella milanese, il Giudice ometteva di specificare l'anno di relativa pubblicazione e di indicare l'importo accordato per ogni giorno di ITT.
Nondimeno, ad onta di tale carenza e considerata l'epoca di redazione della sentenza (maggio 2021), deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia liquidato il danno facendo applicazione della tabella elaborata dall'Osservatorio di Milano, nella versione pubblicata in data
8 marzo 2021.
A conforto di tale conclusione, del resto, depone la perfetta coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a titolo di danno biologico permanente e quanto la citata tabella prevedeva in relazione alla percentuale di invalidità riportata dal CP_3
Ciò premesso, deve, poi, rilevarsi che, secondo la versione 2021 della citata tabella, per ciascun giorno di ITT, spettano € 99,00, di cui € 72,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 27,00 per danno da sofferenza soggettiva.
Rispetto alla seconda delle due citate componenti del danno, si osserva come la stessa sia senza dubbio dovuta al sia in quanto CP_3
specificamente richiesta nella citazione di primo grado, sia perché è pag. 19/43 ragionevole ritenere che, nella specie, avuto riguardo al dolore avvertito dopo il primo trattamento a causa del relativo insuccesso ed alla necessità di sottoporsi ad altro intervento chirurgico al fine di porre rimedio alla predetta condizione, il paziente abbia vissuto una significativa sofferenza interiore.
Quindi, applicando l'importo tabellare di € 99,00 per ciascun giorno di
ITT e le proporzionali riduzioni per i periodi di ITP indicati dal CTU si ottiene:
Invalidità temporanea totale € 1.980,00
Invalidità temporanea parziale al 80% € 5.544,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 495,00
Totale danno biologico temporaneo pari ad € 9.504,00, in luogo della minore somma di € 9.157,50, indicata in sentenza.
In tali ridotti termini merita, quindi, accoglimento il secondo motivo di gravame incidentale del CP_3
§ 9.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, il lamentava che il CP_3
Giudice, nel liquidare il danno biologico permanente, non avesse tenuto conto della componente relativa alla sofferenza soggettiva, cui esso aveva diritto, tenuto conto della sofferenza patita a causa e in conseguenza del mal posizionamento dello stelo protesico.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Come dinanzi detto, la tabella di Milano applicata dal primo Giudice deve identificarsi in quella aggiornata al marzo 2021. pag. 20/43 Orbene, tale tabella contemplava, per ciascuna percentuale di invalidità conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica, una voce destinata a ristorare il danno dinamico relazionale ed un'altra volta a compensare il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Il primo Giudice, nel quantificare il danno, procedeva a detrarre dal valore monetario di un'invalidità permanente del 35% per un soggetto di 64 anni, quanti ne aveva il leso al momento della sottoposizione al trattamento chirurgico, quello di un'invalidità del 20% vale a dire, rispettivamente, euro 115.644,00 ed euro 44.907,00.
Avendo il Giudice applicato per intero l'importo tabellare corrispondente al danno biologico differenziale patito dal deve CP_3
ritenersi che il pregiudizio morale, sia pure in assenza di specifica menzione nella motivazione, sia stato accordato, per cui la doglianza formulata dall'appellante si rivela priva di pregio.
§ 11.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, escludendo il concorso di colpa, rideterminando in aumento il danno biologico temporaneo, si ottiene un risarcimento pari ad euro
70.737,00 per danno biologico permanente, secondo quanto sul punto correttamente statuito dal primo Giudice, ad euro 9.504,00, per danno biologico temporaneo, per complessivi euro 80.241,00, in luogo della minore somma di euro 63.915,6 liquidata in sentenza.
In aggiunta a quanto dinanzi detto è appena il caso di soggiungere che la liquidazione viene operata sulla scorta della medesima tabella
(edizione 2021) applicata dal primo Giudice, ad onta delle versioni di tale tabella successivamente pubblicate, sia perché l'appellante pag. 21/43 incidentale non ha in alcun modo sollecitato l'applicazione delle più recenti tabelle, sia, soprattutto, in ragione della conferma, salvo che limitatamente al calcolo del danno biologico temporaneo, della sentenza impugnata.
E', peraltro, evidente che gli importi in questa sede riconosciuti, difettando la prova del relativo pagamento in favore del vadano CP_3
rivalutati all'attualità, applicando l'ultimo indice Istat disponibile in ordine di tempo, che si identifica in quello aggiornato al 31.8.2025.
Ne segue che rivalutando euro 80.241,00, dall'1.1.2021 (data cui risulta aggiornata la rivalutazione della tabella milanese del marzo 2021) al
31.8.2025, si ottiene l'importo all'attualità di euro 95.005,34, in base al seguente conteggio:
Data Iniziale: 01/01/2021
Data Finale: 31/08/2025
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2021
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,9
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,184
Totale Rivalutazione: € 14.764,34.
Ovviamente sulla citata somma spettano gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., secondo la medesima decorrenza già indicata dal primo Giudice e, quindi, da calcolarsi sulla predetta somma, previamente devalutata al 13/5/2013 ed anno per anno rivalutata, pag. 22/43 secondo indici Istat, dal 13/5/2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla somma, rivalutata alla predetta data, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 12.
L'ultimo motivo dell'appello incidentale del concernente la CP_3
dedotta riduttiva liquidazione delle spese processuali, verrà esaminato in seguito allorquando si tratterà del governo delle spese.
§ 12.
Venendo all'esame dell'appello principale, proposto da la CP_2
stessa, con il primo motivo, invocava la nullità della sentenza per inesistenza, nei suoi confronti, della notifica dell'atto di chiamata in causa del dott. . Controparte_1
L'appellante, premesso che il Giudice aveva accolto le domande di manleva contro di esse proposte dai dottori e , CP_1 Pt_1
deduceva, quanto alla prima di tali domande, che, in effetti, il sanitario mai le aveva notificato alcun atto di chiamata in causa.
Ed invero, sebbene la difesa del , costituendosi, avesse chiesto CP_1
al Tribunale l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
e la e nonostante il G.I. Parte_4 Controparte_2
avesse autorizzato siffatte chiamate, il dott. , con atto di CP_1
chiamata in causa notificato a mezzo pec il 16 ottobre 2016, citava in giudizio la sola , tanto vero che, alla successiva Controparte_12
udienza del 26 gennaio 2017, il procuratore del chiedeva CP_1
rinvio per depositare atti di chiamata in causa delle compagnie assicurative e, alla successiva udienza, del 03 maggio 2017, deduceva che “per mero errore è stata effettuata la chiamata in causa pag. 23/43 dell (oggi che Parte_2 Controparte_14
all'epoca del sinistro non copriva la RCT del dott. , …….Insiste CP_1
perché venga concesso termine per chiamare in causa la
[...]
essendo già stata autorizzata a tanto con ordinanza Controparte_7
del 14 luglio 2016, in ipotesi di non concessione chiede concedersi i termini ex art. 183 co VI cpc”. Deduceva, quindi, l'appellante, che, tuttavia, il G.I., con ordinanza del 03 maggio 2017, statuiva di non autorizzare la detta tardiva rinnovazione della notifica della chiamata in causa, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disponendo l'estromissione della e che tale ordinanza non era CP_12
mai stata oggetto di alcuna istanza di revoca o modifica da parte dei difensori del . CP_1
Poste tali premesse, l'appellante sosteneva, quindi, che, essendo risultata del tutto inesistente la notifica ad dell'atto di CP_2
citazione per chiamata in causa del terzo da parte del , la CP_1
costituzione della compagnia assicurativa non aveva avuto effetto sanante e la domanda di manleva contro di essa proposta dallo stesso sanitario doveva essere rigettata.
Del resto, obiettava l'appellante, l'omessa notifica dell'atto di chiamata in causa, aveva pregiudicato irrimediabilmente il diritto di difesa della che, nel caso in cui fosse stata ritualmente chiamata in Controparte_2
giudizio dal dott. , avrebbe eccepito la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della polizza evocata dall'odierno appellato e la non indennizzabilità dell'evento e delle lamentate conseguenze. Infatti, sul punto, opinava che la polizza n.
1/39221/122/116593959, stipulata dal dott. il Controparte_1
pag. 24/43 29/05/2015, non poteva coprire i danni lamentati dal perché, CP_3
ai sensi e per gli effetti dell'Art.
7.7 lett. A (Validità dell'assicurazione), delle Condizioni di polizza PARTE C” EDIZIONE 01/04/2014,
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura”.
§ 13.
Giova premettere che, dall'esame delle copie dei verbali di udienza, allegati alla produzione telematica dell'appellante, si ricava che il dott.
, pur se autorizzato dal G.I. con ordinanza resa all'udienza del CP_1
14.7.2016, a chiamare in causa la con fissazione della CP_2
successiva udienza del 26.1.2017, non vi abbia in concreto provveduto.
Tanto, invero, è inequivocamente attestato dalla lettura del verbale relativo all'udienza del 23.5.2017, nel corso della quale il difensore del
, sulla premessa di avere per errore notificato l'atto di CP_1
chiamata in causa ad , che all'epoca non Parte_2
garantiva il sanitario, chiedeva ulteriore termine per potere notificare l'atto di citazione per chiamata in causa ad Tale istanza, CP_2
tuttavia, non era dal Giudice accolta, avendo lo stesso, nella medesima udienza, concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviato la causa in fase di trattazione all'udienza del 30.1.2018.
Ciò doverosamente premesso, pur volendosi convenire con la difesa dell'appellato e ritenere che la domanda di manleva, formulata dal
, nella propria comparsa di costituzione, nei confronti della CP_1
pag. 25/43 sia entrata nel thema decidendum, a prescindere CP_2
dall'omessa notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, essendo l'impresa assicurativa già parte del giudizio, tuttavia, la pretesa è infondata nel merito e, quindi, sotto tale secondo profilo il motivo di appello deve accogliersi.
Invero, con il motivo di appello, ha, come visto, dedotto che, CP_2
a tutto concedere, la polizza assicurativa non poteva operare, in quanto l'evento dannoso si era verificato in una data (13 maggio 2013) anteriore rispetto all'inizio del periodo di retroattività biennale ricadente in copertura, che si estendeva fino a due anni prima dell'inizio di decorrenza del contratto (risalente al 29.5.2015) e, quindi, non prima del 29.5.2013.
Al cospetto di tale argomentata deduzione difensiva, il , che in CP_1
primo grado si era limitato a dedurre l'esistenza del rapporto assicurativo, omettendo finanche di depositare la polizza e le relative condizioni generali, nel costituirsi in appello, nulla replicava.
Da quanto premesso discende che l'assicurato, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non via abbia assolto, non avendo dimostrato la sussistenza delle condizioni che, in base al contratto, avrebbero giustificato l'operare della copertura.
Del resto, a conforto di tale conclusione, milita il consolidato orientamento secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera pag. 26/43 contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore “ (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018, la quale ha precisato che “In generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
9205 del 2021).
In accoglimento del primo motivo di appello principale, quindi, la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di CP_1
deve essere rigettata. CP_2
§ 14.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza per avere il CP_2
Giudice accolto per intero la domanda di manleva contro di essa proposta dal dott. , omettendo di considerare come essa, Pt_1
costituendosi, aveva eccepito che, anche in ipotesi di affermazione della responsabilità del e di riconoscimento di operatività della Pt_1
copertura assicurativa, quest'ultima avrebbe dovuto operare nei limiti delle condizioni espressamente pattuite e del massimale di polizza e, in specie, con l'applicazione della franchigia di €. 500,00, di cui all'art.
3.7 delle condizioni di polizza, dello scoperto del 15% con un minimo di €
5.000,00, di cui all'art.
7.8 delle condizioni di polizza e nei limiti tutti pag. 27/43 innanzi opposti, ivi inclusa la operatività a secondo rischio come dedotta.
Lamentava che il Giudice, nel decidere, aveva del tutto omesso di considerare tali deduzioni e non aveva valorizzato il tenore delle condizioni generali di polizza ritualmente depositate all'atto della costituzione in giudizio, nelle quali era prevista l'applicazione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro (danni corporali e danni materiali) con un minimo non indennizzabile di euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di euro 40.000,00.
§ 15.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nel pronunciare sulla domanda di manleva, si limitava ad affrontare, respingendola, l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, sollevata da sul presupposto che la polizza CP_2
azionata dal dott. fosse a secondo rischio. Pt_1
Nulla, invece, il Giudice osservava con riguardo alle ulteriori difese svolte da emergenti chiaramente dal tenore della comparsa CP_2
di costituzione dalla stessa prodotta dinanzi al Tribunale, volte a contenere la manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
Infatti, nella citata comparsa di costituzione di primo grado,
l'assicuratore aveva dedotto che “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, la otrebbe Controparte_7
essere tenuta a rivalere il dott. soltanto nei limiti Parte_1
convenzionalmente pattuiti, del massimale contrattualmente previsto e con l'applicazione della franchigia di €. 500,00, di cui all'art.
3.7 delle condizioni di polizza, dello scoperto del 15% con un minimo di € pag. 28/43 5.000,00, di cui all'art.
7.8 delle condizioni di polizza e nei limiti tutti innanzi opposti, ivi inclusa la operatività a secondo rischio come dedotta” e nelle conclusioni dello stesso atto aveva ribadito, al punto 3,
“Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, dichiarare la tenuta a rivalere il dott. Controparte_7
nei limiti convenzionalmente pattuiti, del massimale Parte_1
contrattualmente previsto e con l'applicazione della richiamata franchigia e dello scoperto pure previste, e nei limiti innanzi opposti”.
Ciò premesso, non coglie nel segno la difesa del , a mente della Pt_1
quale lo scoperto di euro 5.000,00 era previsto dalle condizioni generali di polizza, depositate in giudizio dalla decorrenti CP_2
dall'1.4.2014, non applicabili alla fattispecie in esame, nella quale veniva in rilievo un intervento eseguito in data 12.5.2013, quando, cioè, siffatte condizioni non era ancora operative.
Al riguardo, l'assicurato invocava le quietanze relative al periodo dal novembre del 2012 al novembre del 2013, da esso prodotte, che dimostravano l'esistenza della copertura assicurativa e che non recavano alcun riferimento a scoperti o franchigie.
Del resto, secondo l'appellato, nemmeno aveva provato CP_2
l'avvenuta sottoscrizione, da parte di esso assicurato, di un contratto di assicurazione contemplante uno scoperto oppure una franchigia.
§ 16.
I rilievi dell'appellato sono infondati, in quanto non considerano che, in primo grado, lo stesso aveva depositato, tra le altre, la copia Pt_1
della scheda di polizza, stipulata con per il periodo CP_2
22.5.2014/22.5.2015, recante la dichiarazione, da esso sottoscritta, di pag. 29/43 avere ricevuto il fascicolo informativo edizione 1.4.2014 e le condizioni generali di assicurazione aggiornate alla stessa data contenute in detto fascicolo. La medesima scheda, inoltre, recava l'ulteriore firma del
, volta ad accettare specificamente, tra le altre, la clausola di cui Pt_1
all'art.
7.7. della sezione responsabilità civile, la quale espressamente stabiliva che la copertura assicurativa era soggetta alla franchigia/scoperto, prevista nell'apposita sezione delle condizioni generali.
Del resto, che la polizza appena esaminata sia proprio quella in forza della quale può operare la copertura assicurativa ritenuta esistente dal primo Giudice, si trae dal disposto del citato art.
7.7 delle condizioni generali, edizione 1.4.2014, depositate in primo grado dalla CP_2
a mente del quale “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di Parte_5
validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura”.
Invero, poiché, in base alle risultanze di causa, si ricava che la prima richiesta risarcitoria era stata inoltrata dal al dott. con CP_3 Pt_1
raccomandata pervenuta al medico in data 11.4.2015 (cfr. copia della missiva inoltrata dall'avv. Freda legale del all'avv. Alberto De Pt_1
Simone in data 15.4.2015, allegata alla produzione di primo grado del
), è evidente che la polizza assicurativa operante rispetto al Pt_1
sinistro in questione sia proprio quella con valenza
22.5.2014/22.5.2015. Infatti, in tale arco temporale si colloca la richiesta di risarcimento inoltrata dal al e, inoltre, il CP_3 Pt_1
pag. 30/43 fatto dannoso, risalente al 13.5.2013, è compreso nel periodo di retroattività biennale previsto dall'art.
7.7 delle condizioni generali.
Per converso, il riferimento alla sola data di verificazione del sinistro, operato dal al fine di ritenere applicabile una polizza Pt_1
anteriormente stipulata, non considera che, quella in esame, è una polizza assoggetta al regime della claims made nella specie impura, contenuto nel citato art.
7.7 e non già del loss occurrence (nel quale, come noto, rileva unicamente la data di verificazione del fatto dannoso).
Se, quindi, la polizza applicabile è quella di cui si è appena detto, sono ad essa pienamente applicabili le condizioni generali, aggiornate all'1.4.2014, prodotte dalla compagnia assicurativa, della cui ricezione e conoscenza lo stesso dava atto in sede di stipula del contratto. Pt_1
Ciò chiarito, ai sensi dell'art.
7.8 di siffatte condizioni generali, era stabilito che “Relativamente ai professionisti che svolgono attività chirurgica e agli anestesisti/rianimatori l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro
(danni corporali e danni materiali) con un minimo non indennizzabile di
Euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di Euro 40.000,00: ..”.
Posto tutto quanto precede, allora, in accoglimento del secondo motivo di gravame principale ed in riforma della sentenza, la domanda di manleva proposta dal dott. deve essere accolta, nei limiti Pt_1
dinanzi indicati, con conseguente condanna di a tenere CP_2
indenne l'assicurato di quanto dallo stesso dovuto al a titolo di CP_3
risarcimento dei danni, per capitale, interessi e spese processuali (cd.
pag. 31/43 di soccombenza), al netto della franchigia di euro 5.000,00 che deve rimanere a carico dell'assicurato.
§ 17.
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dal dott. , Pt_1
giova rilevare che, con un unico motivo, il citato sanitario censurava la sentenza per avere il Giudice, in motivazione, stabilito che nei rapporti tra le altre parti, tali dovendosi intendere i medici e le assicurazioni chiamate in causa dagli stessi, le spese processuali seguivano la soccombenza, salvo, poi, nel dispositivo, compensare interamente le spese di lite nel rapporto tra esso istante e la CP_2
§ 18.
Il motivo è fondato, perché il Giudice, nel dispositivo, dopo avere disposto la condanna della a tenere indenne gli assicurati, CP_2
per capitale, interessi e spese dovute dai medesimi al (tali CP_3
dovendosi intendere quelle di soccombenza), compensava tra le altre parti le spese di lite.
Tale statuizione, con la quale, appunto, veniva disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra il dott. ed Pt_1 CP_2
è errata, sia perché in aperto contrasto con la motivazione, nella quale, come visto, il Giudice aveva dichiarato di volere regolare le spese tra le altre parti (i.e.: tra chiamanti e chiamate) secondo il criterio della soccombenza, sia perché non sussistevano i presupposti delle gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.. Infatti, la domanda di manleva proposta dal dott. era stata ritenuta fondata (e tale risulta anche all'esito del Pt_1
pag. 32/43 giudizio di gravame) ed alcuna specifica questione si era posta riguardo all'operare della garanzia assicurativa.
Né, in contrario, rileva l'esito, parzialmente favorevole ad del CP_2
giudizio di appello, alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di appello principale.
Infatti, ad onta del ritenuto operare della franchigia contrattuale, la garanzia assicurativa invocata dal in primo grado resta pur Pt_1
sempre ferma ed operante.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello incidentale del dott.
, le spese processuali del giudizio di primo grado, nel rapporto Pt_1
tra lo stesso ed debbano seguire la soccombenza di CP_2
quest'ultima.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, pari all'importo del risarcimento liquidato in favore del del quale deve rispondere il CP_3
(corrispondente al 50% di euro 95.005,34, somma nei limiti Pt_1
della quale è destinata ad operare la manleva assicurativa, stante la previsione di cui all'art.
7.15 delle condizioni di polizza che esclude la copertura in relazione alla parte di responsabilità che possa derivare all'assicurato per il vincolo di solidarietà con altri soggetti).
pag. 33/43 Avuto riguardo all'operare della franchigia contrattuale ed all'accoglimento, quindi, parziale della domanda di manleva, le spese di lite vanno liquidate applicando i compensi tabellari minimi del citato scaglione.
Anche le spese del giudizio di appello debbono seguire la soccombenza di e si liquidano, applicando i compensi minimi, per la CP_2
ragione appena evidenziata, dello scaglione delle cause da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, concernente, in parte qua, la predetta franchigia contrattuale di euro 5.000,00.
§ 19.
Venendo all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dal dott. , giova premettere che, con esso, l'istante sollecitava la CP_1
condanna della struttura sanitaria di cui era dipendente, a CP_6
tenerlo indenne delle conseguenze pregiudizievoli della condanna, per avere la clinica violato la previsione dell'art 25 CCNL del personale sanitario, che sancisce l'obbligo per le strutture sanitarie di garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi.
§ 20.
Il motivo è inammissibile, siccome diretto ad introdurre in giudizio una domanda nuova, come tale preclusa dall'art. 345 c.p.c..
Ed infatti, come è agevole rilevare dall'esame della comparsa di costituzione depositata in primo grado, l'odierno appellante pag. 34/43 incidentale, costituendosi dinanzi al Tribunale, non aveva affatto proposto una domanda di tale tenore nei confronti della CP_8
avendo proposto domande solo nei riguardi dell' Parte_2
e di salvo, come detto, quanto, a quest'ultima, omettere di CP_2
notificare l'atto di chiamata in causa.
§ 21.
Venendo al regime delle spese processuali, giova rilevare che, con l'ultimo motivo del suo gravame incidentale, il si doleva della CP_3
liquidazione operata dal Giudice, nella misura di € 10.343,00, siccome inferiore agli importi previsti dai medi tariffari di cui al DM 55/2014 per lo scaglione ricompreso tra gli € 52.001,00 a € 260.000,00 senza darne motivazione.
§ 22.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che l'esame di tale motivo non sia assorbito in ragione della riforma parziale della gravata sentenza, alla luce del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, pag. 35/43 comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Ciò posto, la liquidazione delle spese processuali del primo grado deve, nel rapporto tra il da un lato, gli originari convenuti, dall'altro, CP_3
essere effettuata secondo il D.M. 55 del 2014, nella sua più aggiornata versione, introdotta, come detto, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, atteso che è nella vigenza di tale ultimo decreto che la prestazione professionale del difensore è stata portata a compimento, con la definizione anche del grado di appello (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 19989 del 13/07/2021).
Quindi, riguardo al primo grado, si dovrà applicare lo scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate.
Ne segue che, per il primo grado, vada riconosciuto al un CP_3
compenso di euro 14.103,00 in luogo della minore somma di €
10.343,00 per compensi liquidata dal Tribunale, rivelandosi, in parte qua, la sentenza errata, per avere applicato, in difetto di motivazioni e senza che ne ricorresse alcun legittimo presupposto, un importo pag. 36/43 inferiore ai compensi tabellari medi dello scaglione applicato (infatti, secondo la versione del D.M. n. 55/14 applicabile alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, in base allo scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, il totale dei compensi medi per tutte le fasi ascendeva ad € 13.430,00).
Riguardo al grado di appello, le spese, nel rapporto tra il da un CP_3
lato, e gli originari convenuti, odierni appellati, Controparte_6
, , ER, dall'altro, debbono del pari seguire la CP_1 Pt_1
soccombenza dei secondi, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda.
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello avviene, in ordine a siffatto rapporto, nella misura indicata in dispositivo, applicando i compensi tabellari medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, pari alla differenza tra il risarcimento liquidato in primo grado e quello, maggiore, riconosciuto in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Le spese processuali dovute al debbono essere distratte in CP_3
favore dell'Avv. Luisa Leonino, dichiaratasi antistataria.
La parziale riforma della sentenza di primo grado non comporta, peraltro, in difetto di proposizione di impugnazione incidentale sul punto da parte del dott. ER, la modifica, da tale parte auspicata, del capo di sentenza che compensava interamente le spese di lite nel rapporto tra la stessa ed . Ciò in ragione del fatto Parte_2
che la riforma non ha interessato il capo di sentenza che aveva accolto pag. 37/43 la domanda proposta dal dott. ER, condannando Parte_2
alla manleva rispetto a quanto dallo stesso dovuto al
[...] CP_3
Deve, poi, disattendersi la richiesta del ER di vedersi rifuse, da
, le spese processuali dell'appello. Parte_2
Infatti, al riguardo, è sufficiente replicare che, non avendo Parte_2
proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza che
[...]
accoglieva la domanda di manleva, non è ravvisabile, in relazione al giudizio di gravame, alcuna soccombenza dell'impresa assicurativa.
Ovviamente, essendo l'appello principale stato notificato al ER quale mera litis denuntiatio, alcuna statuizione sulle spese di lite si impone nel rapporto tra lo stesso ed CP_2
Venendo al rapporto tra la ed il dott. , CP_2 Controparte_1
all'accoglimento dell'appello principale ed alla conseguente caducazione del capo di sentenza che aveva accolto la domanda di manleva proposta dal secondo, deve di necessità seguire la condanna del medesimo a rifondere, in favore dell'appellante principale, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55 del 2014, nella sua più aggiornata versione, applicando i compensi tabellari medi dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente alla misura del risarcimento
(30% del totale) del quale il risponde ai sensi del capo 3 del CP_1
dispositivo della sentenza appellata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato proposto dal dott. deve seguire la declaratoria CP_1
della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. pag. 38/43 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale.
§ 23.
Occorre, da ultimo, soffermarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, formulata da nei confronti dei dottori e , nell'atto di CP_2 CP_1 Pt_1
appello e reiterata, da ultimo, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La pretesa è fondata, per quanto di ragione, anche alla luce della documentazione allegata dall'appellante alle note di trattazione depositate in data 27.3.2025, dovendosi, quindi, disporre la condanna di a restituire ad quanto dalla stessa pagato Controparte_1 CP_2
per suo conto, al o a creditori di questi, in forza della manleva CP_3
disposta dalla sentenza di primo grado.
Analogamente, deve essere condannato a restituire Parte_1
ad quanto dalla medesima pagato, al o a creditori di CP_2 CP_3
questi, in eccedenza rispetto al limite della manleva come stabilito da questa Corte in accoglimento del secondo motivo di appello principale.
Le somme dovute in restituzione dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sugli Controparte_7
pag. 39/43 appelli incidentali proposti da , e CP_3 Parte_1
sull'appello incidentale condizionato proposto da , Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_1
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_1
di 2) accoglie la domanda di Controparte_7
manleva proposta da nei confronti di Parte_1
condannando quest'ultima a Controparte_7
tenere indenne l'assicurato di quanto da questi dovuto a CP_3
, a titolo di sorta capitale, interessi e spese processuali,
[...]
nella misura eccedente la franchigia contrattuale di euro
5.000,00;
c) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per CP_3
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Controparte_6 Parte_1 Controparte_1
, secondo le proporzioni di cui al capo 3 del CP_9
dispositivo della sentenza di primo grado, a pagare, in favore di
, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro CP_3
95.005,34, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co.
1 c.c., da calcolarsi sulla predetta somma, previamente devalutata al 13/5/2013 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, dal 13/5/2014 sino alla data di pubblicazione della presente pag. 40/43 sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla somma, rivalutata alla predetta data, dalla pubblicazione al soddisfo;
d) condanna Controparte_6 Parte_1 CP_1
e in solido, alla rifusione, in favore
[...] CP_9
dell'Avv. Luisa Leonino, antistataria, delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in euro € 600,00 per esborsi, €
14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in € 9.991,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) accoglie l'appello incidentale proposto da e, Parte_1
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione, in favore Controparte_7
del primo, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro € 528,98 per esborsi, € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna alla rifusione, in favore Controparte_7
di delle spese processuali del giudizio di Parte_1
appello, che si liquidano in euro € 355,50 per esborsi, € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida, per il Controparte_7
giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre pag. 41/43 rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro €
382.50 per esborsi, € 9.991,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
h) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
i) condanna a restituire, in favore di Controparte_1 [...]
quanto dalla stessa pagato in esecuzione Controparte_7
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
j) condanna a restituire, in favore di Parte_1 [...]
quanto dalla stessa pagato, in esecuzione Controparte_7
della sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto ai limiti dell'obbligazione di manleva come stabilita al capo b) di questo dispositivo, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
k) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di
, di un ulteriore importo pari al contributo Controparte_1
unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 42/43
pag. 43/43
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2854/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 03/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Nelle note depositate in data 27.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui occorre riferirsi stante l'omesso deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, l'appellante principale concludeva riportandosi all'atto di appello, nel quale aveva concluso come segue:
“.. Accogliere l'interposto appello e per lo effetto, per le causali di cui innanzi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della Sentenza
n°880/2021 nella causa iscritta al R.G.A.C. n° 1168/16, resa dal
Tribunale di Avellino, Dr.sa Aureliana DI MATTEO, il 18 maggio 2021 pubblicata in data 19 maggio 2021 con ogni conseguenza di Legge ..
Accogliere i motivi di appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare, l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improcedibilità, e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande di manleva, come formulate, e rigettarle con ogni conseguenza di Legge .. Accogliere il primo motivo d'appello, perché si accerti l'inesistenza della notifica dell'atto di chiamata in causa con rigetto della domanda di manleva del dott. anche Controparte_1
stante l'inoperatività della polizza evocata con ogni conseguenza di legge .. Accogliere, il secondo motivo di appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere manlevato dalla nei limiti Parte_1 Controparte_2
convenzionalmente pattuiti con l'applicazione del minimo non indennizzabile di € 5.000,00 che resterà ad esclusivo carico del dott.
in applicazione dell'art.
7.8 delle condizioni di Parte_1
polizza prodotte ritualmente dalla In ogni caso Controparte_2
condannare il dott. ed il dott. , Controparte_1 Parte_1
ognuno per quanto di propria competenza, a restituire alla CP_2
tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della
[...]
sentenza impugnata .. Vittoria di spese e competenze giudiziali, di questo grado di giudizio, con aggravio di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per
Legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge da porsi a carico di chi di ragione”.
Nelle note depositate l'1.10.2025, l'appellato, , concludeva CP_3
come segue: “respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, rigettare l'appello proposto dalla giacché Controparte_4
inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. , in parziale CP_3
riforma della stessa sentenza n.880/2021 del Tribunale civile di Avellino impugnata, dichiarare ammissibile e fondato il presente gravame e per
l'effetto, ferma la statuizione del primo giudice in ordine alla responsabilità e graduazione delle colpe già accertate nei confronti delle avverse parti, condannare i predetti al pagamento in favore del sig.
dell'importo di € 70.737,00 quanto al danno biologico CP_3
operando il calcolo partendo dalla liquidazione del danno derivante dall'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla pag. 2/43 menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), stimata dal
CTU al 35% (in applicazione delle tabelle di Milano la somma risarcibile
è pari ad euro € 115.644,00) procedendo a liquidare altresì il danno derivante dall'invalidità in assenza dell'illecito pari al 20% (in applicazione delle tabelle di Milano la somma risarcibile è pari ad euro €
44.907,00) per tutte le ragioni già illustrate che qui si intendono tutte per integralmente riportate e trascritte;
condannare degli appellati sulla base delle responsabilità già accertate e per quota nei confronti di CP_3
della somma di € 11.520,00 per l'invalidità temporanea subita
[...]
per l 'effetto del primo intervento, per come indicata dal CTU, pari ad €
1920,00 (invalidità temporanea totale = gg 20), € 5.376,00 invalidità temporanea al 80% = gg 70), € 1.440,00 invalidità temporanea al 50% = gg 30), € 480,00 invalidità temporanea progressiva a scalare = gg 20, quantificata nella misura del 25 %), per un totale risarcibile di euro €
82.287,00 ( danno biologico + invalidità temporanea) in applicazione delle Tabelle di Milano danno non patrimoniale, stante l'error in iudicando in cui è in corso il giudice di prime cure. Condannare gli appellati al ristoro del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute cosi come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato, come sopra specificato che qui si intende per integralmente riportato e trascritto.
Condannare altresì gli appellati, al pagamento delle spese di lite di primo grado, in € 600,00 per spese, € 13.430,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali con attribuzione. Condannare infine gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello oltre spese generali, iva e cap con attribuzione ..”. pag. 3/43 Nelle note depositate l'1.10.2025, concludeva come CP_5
segue: “l'avv. Fucci per , nel richiamare la Controparte_6
documentazione tutta, si riporta in particolare alla comparsa di costituzione e risposta ed alle note di udienza depositate, nonché agli atti tutti ed alle richieste e difese in essi formulate chiedendone
l'accoglimento. Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto chiedendone il rigetto”.
Nelle note depositate l'1.10.2025, concludeva come Parte_1
segue: “1) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello della con riferimento alle domande Controparte_7
proposte nei confronti del Dr. . Parte_1
2) Accogliere l'appello incidentale e, quindi, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7
pagamento, in favore del Dr. delle spese e del Parte_1
compenso professionale, di resistenza e di chiamata in causa o, subordinatamente, almeno di chiamata in causa, del giudizio di primo grado, con attribuzione.
3) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello incidentale del Sig. , con la condanna del medesimo al pagamento delle CP_3
spese del giudizio in favore del Dr. Pt_1
4) Subordinatamente, condannare la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il Dr. di tutte le eventuali ulteriori somme che lo stesso Parte_1
dovesse essere costretto a sborsare per effetto dell'appello incidentale e quindi della domanda proposta nei suoi confronti dall'attore, per qualsivoglia causale comprese le spese processuali. pag. 4/43 5) Condannare in ogni caso la medesima in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dr. altresì delle spese e del compenso Parte_1
professionale del giudizio di appello, anche con riferimento alle spese di resistenza, con attribuzione”.
Nelle note depositate il 3.10.2025, concludeva come Controparte_1
segue: “si riporta alla propria comparsa di costituzione ed integralmente alle conclusioni ivi rassegnate”, comparsa con la quale aveva concluso come segue: “Rigettare il gravame per tutti i motivi in fatto e diritto esposti;
gradatamente riformare la sentenza affermando il diritto d'esso appellante verso del rimborso delle somme Controparte_8
eventualmente per cui è condanna verso esso appellante”.
Nelle note conclusionali depositate il 2.10.2025, Parte_2
concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la
[...]
quale aveva concluso come segue: “confermare la sentenza del
Tribunale di Avellino in ordine alla posizione del Dott. ER, sia con riferimento al profilo risarcitorio sia con riferimento al profilo assicurativo;
per il caso in cui qualcuno dei convenuti proponesse appello incidentale in ordine al merito della vicenda clinica, accertare e dichiarare che rispetto a tale profilo, aderisce alla Parte_2
difesa del Dott. ER;
per il caso in cui qualcuno dei convenuti proponesse appello incidentale in ordine ad altri capi della sentenza, allo scopo di modificare gli assetti degli obblighi risarcitori, quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti della garanzia assicurativa
pag. 5/43 dedotti nel par. D); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Nelle note depositate in data 18.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui occorre riferirsi stante l'omesso deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, concludeva come segue: CP_9
“riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo: - dichiarare che sul capo della sentenza inerente la posizione processuale del Dott. ER è sceso il giudicato interno, con conseguente rigetto di ogni ulteriore domanda nei suoi confronti laddove proposta;
- ferma la statuizione del primo giudice in ordine alla responsabilità e graduazione delle colpe già accertate nei confronti delle avverse parti, condannare in persona del Parte_2
suo l.r. al pagamento, in favore del dott. delle spese CP_9
(518,00 per c.u. chiamata in causa del terzo) e del compenso professionale, di resistenza e di chiamata in causa, o subordinatamente, almeno alle spese e compensi di resistenza del giudizio di secondo grado, con distrazione al sottoscritto avvocato. Chiede assegnarsi la causa a sentenza”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, alle 13.25, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pag. 6/43
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2854/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 880/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 19 maggio
2021, notificata in data 22 maggio 2021, pendente
TRA
(P. IVA , in persona del Controparte_7 P.IVA_1
suo procuratore ad negotia Dr. rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di procura come in atti, dall'avv. Luigi Greco (C.F.:
); C.F._1
APPELLANTE
pag. 7/43 E
(C.F. , rappresentato e difeso, in CP_3 C.F._2
virtù di procura come in atti, dall'Avv. Luisa Leonino (C.F.
); C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: , rappresentato e difeso, CP_9 C.F._4
in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Michele Brancato (C.F.:
); C.F._5
APPELLATO
E
(P. IVA ), già in Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_10
persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del CDA
Avv. Enzo Paolini rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Steve Fucci (C.F. ); C.F._6
APPELLATA
E
(P. IVA , in persona del Parte_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro tempore Avvocato
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura come in atti, CP_11
dall'Avv. Pellegrini Andrea (C.F. ) e dall'Avv. C.F._7
CE IS (C.F. ); C.F._8
APPELLATA
E
pag. 8/43 , (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_9
difeso, in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Ettore Freda, (C.F.:
[...]
; C.F._10
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._11
in virtù di procura come in atti, dall'Avv. Alfredo RG e dall'Avv.
EO RG (C.F.: ; C.F._12
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
E
Avv. AN Abate (C.F. ), C.F._13 CP_12
(C.F. ;
[...] P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14.3.2016, conveniva in CP_3
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il dr. Controparte_8
, il dr. ed il dr. , Parte_1 Controparte_1 CP_9
esponendo che, nell'anno 2013 a causa di forti dolori all'anca destra, si sottoponeva a visita, prima, e, poi, ad intervento eseguito dall'equipe pag. 9/43 ortopedica composta dal dr. , dr. e Parte_1 Controparte_1
dr. e che, a causa di una non corretta esecuzione CP_9
dell'intervento, aveva subito un aggravamento della sua condizione patologica.
Domandava, pertanto, condannarsi i convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni
(patrimoniali e non) patiti per effetto dell'intervento di artroprotesi.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, altresì, i singoli sanitari la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative a fini di manleva e, in particolare, la Controparte_12
il dott. , la il dott. Controparte_1 Controparte_7
l'assicuratrice il dott. Parte_1 Parte_2 CP_9
[...]
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano le imprese assicurative contestando l'operatività delle singole polizze.
Per quanto ancora rileva, la nel costituirsi, Controparte_7
preliminarmente eccepiva l'inoperatività della polizza azionata dal convenuto ovvero la sua operatività a “secondo rischio”, nonché
l'esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà e, in via ulteriormente gradata, eccepiva la operatività nei limiti convenzionalmente pattuiti e con l'applicazione dello scoperto del 15% (minimo di € 5.000,00 e massimo di € 40.000,00).
In corso di causa, il dott. rinunciava alla domanda di manleva CP_1
e la veniva estromessa. Controparte_12
Istruita la causa con espletamento di una CTU medico legale e con un'istruttoria orale, all'esito il Tribunale pronunciava la sentenza in pag. 10/43 epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. dichiara inammissibile
l'intervento dell'avv. Abate;
2. accoglie la domanda di e per CP_3
l'effetto dichiara la responsabilità solidale della nonché Controparte_8
dei sanitari dr. , e di Parte_1 Controparte_1 CP_9
Avellino, in relazione al danno sofferto dall'attore;
3. condanna i predetti ciascuno per la propria quota (1/2 la e ½ ripartito tra i sanitari, CP_13
nella misura del 50%, 30% e 20%) al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro € 63.915,6, già devalutata e rivalutata all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
4. accoglie le domande di garanzia
e per l'effetto condanna le compagnie e , CP_2 Parte_2
a tenere indenni i medici convenuti propri assicurati dal pagamento del risarcimento e delle spese di lite;
5. dichiara l'estromissione della compagnia 6. Condanna altresì i convenuti, in Controparte_12
solido con i terzi chiamati, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese, € 10.343,00 per onorari, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali con attribuzione nei confronti dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
7. Compensa tra le altre parti le spese di lite 8. Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico dei terzi chiamati e della . Controparte_10
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 19 maggio
2021, notificata a mezzo pec in data 22 maggio 2021,
[...]
proponeva appello, mediante atto Controparte_7
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 21 giugno 2021, con il quale ne sollecitava la pag. 11/43 riforma relativamente ai capi con i quali erano state accolte le domande di manleva proposte dai sanitari, e . CP_1 Pt_1
Costituendosi con comparsa depositata in data 17.11.2021, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante per il 10.12.2021, spiegava CP_3
appello incidentale, invocando la riforma dei capi di sentenza nei quali il Giudice aveva ascritto ad esso attore un concorso di colpa, nell'aggravamento del danno, stimato nell'ordine del 20%, aveva errato nell'operare il conteggio dell'invalidità temporanea, non gli aveva riconosciuto il danno morale, aveva riduttivamente liquidato le spese di lite.
Costituendosi con comparsa depositata in data 19.11.2021, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante, il dott. oltre a resistere Parte_1
all'appello principale sollecitandone il rigetto, proponeva appello incidentale avverso il capo del dispositivo che, in contrasto con la motivazione, nella quale si faceva riferimento al principio di soccombenza, aveva compensato le spese processuali tra esso istante e l'impresa assicurativa, Controparte_7
Costituendosi con comparsa depositata in data 19.11.2021, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante, il dott. , resisteva al gravame Controparte_1
principale e spiegava, altresì, appello incidentale condizionato teso ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento, da parte della CP_8
dell'obbligo contrattuale e di legge, di garantire il medico,
[...]
relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione pag. 12/43 adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, con conseguente condanna della predetta struttura sanitaria a corrispondere le somme dovute eventualmente da esso all'appellante. CP_1
Costituendosi in giudizio, il dott. evidenziava la sua CP_9
estraneità rispetto all'appello principale, contestando, invece, la fondatezza di quello incidentale proposto dal e sollecitando, CP_3
altresì, la condanna di a rifondergli le spese del Parte_2
grado di appello.
Costituendosi in giudizio, , manifestava la Parte_2
propria acquiescenza in relazione al capo della sentenza che ne aveva disposto la condanna alla manleva nei confronti del chiamante in causa, dott. ER.
Nel merito, riguardo alla vicenda clinica, faceva proprie le difese dell'assicurato, dott. ER.
Riguardo all'estensione dell'obbligazione di garanzia su di essa gravante, ribadiva le difese già svolte in primo grado.
Costituendosi in giudizio, (già , Controparte_6 Controparte_10
eccepiva, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello principale e ne contestava la relativa fondatezza.
Rimanevano contumaci, ed AN Abate, Controparte_12
quest'ultimo interventore in primo grado.
La Corte, con ordinanza del 27.1.2023, onerava gli appellati di provvedere alla notifica delle rispettive comparse contenenti appelli incidentali ai contumaci.
pag. 13/43 Quindi, con ordinanza dell'8.6.2023, concedeva alle parti, termine fino al 21.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successive ordinanze tale termine, sempre per esigenze di ruolo, era differito al 28.3.2025 ed al 19.9.2025 e, infine, al 3.10.2025, disponendosi che esso tenesse luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Infine, con provvedimento del 14.7.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore, dott. Antonio Quaranta, ed assegnata alla relazione del Consigliere, dott. Massimiliano Sacchi.
Quindi, decorso il termine ex art. 127 ter c.p.c., da ultimo accordato fino al 3.10.2025, la causa era rimessa in decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino, ricondotta la pretesa del all'alveo della CP_3
responsabilità contrattuale, riteneva sussistente la responsabilità dei componenti dell'equipe medica, costituita dai dottori , chirurgo Pt_1
operatore, , secondo operatore, ER, quale assistente CP_1
chirurgo, che, in data 13/5/2013, presso la struttura ospedaliera CP_8
avevano praticato, sull'attore, un intervento protesico all'anca
[...]
destra.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal nominato CTU, il Giudice rilevava che “l'atto chirurgico, sebbene eseguito secondo scienza e coscienza nelle procedure, ha portato però ad un impianto non proprio corretto dello stelo protesico, come desumibile dalle indagini Rx (e che giustifica il dolore all'anca irradiato alla coscia ed al ginocchio medialmente ed alla zoppia con limitazione funzionale ed uso di un pag. 14/43 bastone di ausilio alla deambulazione) oltre che dalla necessità di reintervento”.
Evidenziava, quindi, che era stato riscontrato un mal posizionamento della protesi che, seppure previsto nel consenso informato, aveva cagionato all'attore un danno biologico iatrogeno differenziale, stimato nell'ordine del 15%, su di un'invalidità complessiva del 35%, della quale il 20% ricollegabile ad un'operazione correttamente eseguita.
Il Giudice escludeva, altresì, che il danno potesse causalmente ricollegarsi alla mancata sottoposizione dell'attore alla pure prescritta fisioterapia, ritenendo, invece, che esso fosse conseguenza di un inesatto posizionamento della protesi.
La responsabilità dell'evento dannoso era posta in capo, oltre che dei singoli sanitari, anche della struttura sanitaria, presso cui CP_8
l'intervento era stato eseguito.
Il Tribunale, dopo avere affermato la responsabilità di tutti i convenuti, provvedeva, poi, alla graduazione delle rispettive colpe, ritenendo che doveva rispondere nella misura del 50%, il dr. CP_8 Pt_1
come operatore principale al 50%, il dr. secondo operatore al CP_1
30%, il dr. ER quale assistente chirurgo al 20%.
Tali capi di sentenza, in difetto di impugnazione incidentale da parte dei medici e della struttura sanitaria, sono ormai coperti dal giudicato per acquiescenza.
§ 4.
In relazione al quantum, peraltro, il Tribunale riteneva di ravvisare un concorso di colpa dello stesso danneggiato, valutato nell'ordine del
20%, consistito nella (dal non contestata circostanza di non CP_3
pag. 15/43 aver seguito i protocolli post-operatori indicati dai sanitari e di aver svolto la sua attività di carrozziere sin da subito dopo l'intervento del
2013, aggravando gli esiti della malpractice sanitaria.
§ 5.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, il CP_3
nell'impugnare la parte di sentenza dinanzi richiamata, opinava che non ricorrevano gli estremi della non contestazione, avendo egli, sin dall'atto di citazione, sostenuto di avere eseguito le fisioterapie prescritte, di avere effettuato la cura antibiotica e di non aver potuto più svolgere la propria attività lavorativa, nonché allegato che i farmaci non alleviavano il dolore e che le cure fisioterapiche aggravavano le condizioni di salute.
Opinava che, pur avendo in sede di interrogatorio formale esso istante affermato che nessuna prescrizione fisioterapica gli era stata consigliata, né era stata eseguita, nondimeno, siffatto comportamento non poteva essere considerato come una circostanza aggravante del danno subito, in difetto di elementi in grado di confermarla sul piano tecnico scientifico.
Del resto, a distanza di dieci giorni dalle dimissioni, il già CP_3
lamentava forti dolori ed il CTU rilevava che, in occasione della visita per la rimozione dei punti (a distanza di soli dieci giorni dalla dimissione), la somministrazione di terapia antibiotica poteva avere fuorviato la diagnosi di mal posizione a favore di una sospetta infezione-infiammazione.
pag. 16/43 In effetti, il Giudice, nell'affermare l'incidenza causale della condotta tenuta dal paziente, non aveva offerto alcuna spiegazione tecnica del proprio convincimento.
§ 6.
Il motivo è fondato.
Dirimente è il rilievo per cui il CTU nominato in primo grado aveva ricondotto, sul piano causale, il danno iatrogeno differenziale, stimato nella misura del 15% su di un'invalidità complessiva del 35%, di cui il
20% ricollegabile in ogni caso all'intervento di protesizzazione dell'anca regolarmente riuscito, alla non corretta esecuzione del trattamento chirurgico. Infatti, l'ausiliare, in risposta al primo quesito ad esso posto dal Tribunale rispondeva affermando che “effettivamente la non corretta posizione dello stelo protesico, anche se minima, ha causato dolore al con limitazione funzionale, costringendolo ad CP_3
un nuovo impianto protesico per la risoluzione del dolore e della limitazione funzionale” e, inoltre, nel rispondere al terzo quesito, concernente il nesso causale, riferiva che “Le lesioni rilevate sono in rapporto causale con il primo trattamento chirurgico e comportano un peggioramento permanente delle condizioni del rispetto a quelle CP_3
attese ( ma non rispetto a quelle preesistenti) e si rendono responsabili di un maggior danno valutabile nella misura del 15%”.
In alcun punto della CTU, l'ausiliare valorizzava la condotta tenuta dal paziente, in epoca successiva al trattamento, al fine di trarre la conclusione di una possibile incidenza della stessa sull'aggravamento delle lesioni.
pag. 17/43 D'altra parte, nell'ascrivere alla mancata esecuzione dei trattamenti fisioterapici un'incidenza causale del 20% rispetto al verificarsi dei danni, il Giudice esprimeva una valutazione non confortata da alcuna risultanza probatoria, che finiva, in apodittica, con il valorizzare unicamente la condotta tenuta dal leso.
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata vada, in parte qua, riformata, dovendosi escludere l'affermazione del concorso di colpa del danneggiato, che ha, quindi, diritto al risarcimento integrale del danno riconosciuto dal primo Giudice.
§ 7.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il sottoponeva a CP_3
censura la sentenza, lamentando che il primo Giudice, nell'operare il conteggio dell'invalidità temporanea da esso subita per effetto del primo intervento, per come indicata dal CTU, perveniva ad un importo complessivo pari ad € 9.157,50 così determinato (invalidità temporanea totale = gg 20, invalidità temporanea al 80% = gg 70, invalidità temporanea al 50% = gg 30, invalidità temporanea progressiva a scalare = gg 20, quantificata nella misura del 25 %), per un totale risarcibile di euro 79.894,50, senza però specificare l'importo fisso per ogni giorno di inabilità ed ottenendo una somma errata.
Sosteneva, al riguardo, che, trattandosi di lesioni macro-permanenti, occorreva fare riferimento alle Tabelle di Milano, che fissavano in €
96,00 l'importo per ogni giorno di inabilità temporanea totale.
Evidenziava, quindi, che, moltiplicando € 96,00 per i giorni di inabilità riconosciuta dal CTU e nella corrispondente percentuale, si perveniva ad un diverso risultato ovverosia € 1.920,00 (invalidità temporanea pag. 18/43 totale = gg 20), € 5.376,00 (invalidità temporanea al 80% = gg 70), €
1.440,00 (invalidità temporanea al 50% = gg 30), € 480,00 invalidità temporanea progressiva a scalare = gg 20, (quantificata nella misura del 25 %), per un totale risarcibile di euro 11.520,00, in luogo della minore somma di euro 9.157,00, riconosciuta dal Giudice.
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Pur avendo la sentenza dichiarato di voler applicare la tabella milanese, il Giudice ometteva di specificare l'anno di relativa pubblicazione e di indicare l'importo accordato per ogni giorno di ITT.
Nondimeno, ad onta di tale carenza e considerata l'epoca di redazione della sentenza (maggio 2021), deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia liquidato il danno facendo applicazione della tabella elaborata dall'Osservatorio di Milano, nella versione pubblicata in data
8 marzo 2021.
A conforto di tale conclusione, del resto, depone la perfetta coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a titolo di danno biologico permanente e quanto la citata tabella prevedeva in relazione alla percentuale di invalidità riportata dal CP_3
Ciò premesso, deve, poi, rilevarsi che, secondo la versione 2021 della citata tabella, per ciascun giorno di ITT, spettano € 99,00, di cui € 72,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 27,00 per danno da sofferenza soggettiva.
Rispetto alla seconda delle due citate componenti del danno, si osserva come la stessa sia senza dubbio dovuta al sia in quanto CP_3
specificamente richiesta nella citazione di primo grado, sia perché è pag. 19/43 ragionevole ritenere che, nella specie, avuto riguardo al dolore avvertito dopo il primo trattamento a causa del relativo insuccesso ed alla necessità di sottoporsi ad altro intervento chirurgico al fine di porre rimedio alla predetta condizione, il paziente abbia vissuto una significativa sofferenza interiore.
Quindi, applicando l'importo tabellare di € 99,00 per ciascun giorno di
ITT e le proporzionali riduzioni per i periodi di ITP indicati dal CTU si ottiene:
Invalidità temporanea totale € 1.980,00
Invalidità temporanea parziale al 80% € 5.544,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 495,00
Totale danno biologico temporaneo pari ad € 9.504,00, in luogo della minore somma di € 9.157,50, indicata in sentenza.
In tali ridotti termini merita, quindi, accoglimento il secondo motivo di gravame incidentale del CP_3
§ 9.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, il lamentava che il CP_3
Giudice, nel liquidare il danno biologico permanente, non avesse tenuto conto della componente relativa alla sofferenza soggettiva, cui esso aveva diritto, tenuto conto della sofferenza patita a causa e in conseguenza del mal posizionamento dello stelo protesico.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Come dinanzi detto, la tabella di Milano applicata dal primo Giudice deve identificarsi in quella aggiornata al marzo 2021. pag. 20/43 Orbene, tale tabella contemplava, per ciascuna percentuale di invalidità conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica, una voce destinata a ristorare il danno dinamico relazionale ed un'altra volta a compensare il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Il primo Giudice, nel quantificare il danno, procedeva a detrarre dal valore monetario di un'invalidità permanente del 35% per un soggetto di 64 anni, quanti ne aveva il leso al momento della sottoposizione al trattamento chirurgico, quello di un'invalidità del 20% vale a dire, rispettivamente, euro 115.644,00 ed euro 44.907,00.
Avendo il Giudice applicato per intero l'importo tabellare corrispondente al danno biologico differenziale patito dal deve CP_3
ritenersi che il pregiudizio morale, sia pure in assenza di specifica menzione nella motivazione, sia stato accordato, per cui la doglianza formulata dall'appellante si rivela priva di pregio.
§ 11.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, escludendo il concorso di colpa, rideterminando in aumento il danno biologico temporaneo, si ottiene un risarcimento pari ad euro
70.737,00 per danno biologico permanente, secondo quanto sul punto correttamente statuito dal primo Giudice, ad euro 9.504,00, per danno biologico temporaneo, per complessivi euro 80.241,00, in luogo della minore somma di euro 63.915,6 liquidata in sentenza.
In aggiunta a quanto dinanzi detto è appena il caso di soggiungere che la liquidazione viene operata sulla scorta della medesima tabella
(edizione 2021) applicata dal primo Giudice, ad onta delle versioni di tale tabella successivamente pubblicate, sia perché l'appellante pag. 21/43 incidentale non ha in alcun modo sollecitato l'applicazione delle più recenti tabelle, sia, soprattutto, in ragione della conferma, salvo che limitatamente al calcolo del danno biologico temporaneo, della sentenza impugnata.
E', peraltro, evidente che gli importi in questa sede riconosciuti, difettando la prova del relativo pagamento in favore del vadano CP_3
rivalutati all'attualità, applicando l'ultimo indice Istat disponibile in ordine di tempo, che si identifica in quello aggiornato al 31.8.2025.
Ne segue che rivalutando euro 80.241,00, dall'1.1.2021 (data cui risulta aggiornata la rivalutazione della tabella milanese del marzo 2021) al
31.8.2025, si ottiene l'importo all'attualità di euro 95.005,34, in base al seguente conteggio:
Data Iniziale: 01/01/2021
Data Finale: 31/08/2025
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2021
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,9
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,184
Totale Rivalutazione: € 14.764,34.
Ovviamente sulla citata somma spettano gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., secondo la medesima decorrenza già indicata dal primo Giudice e, quindi, da calcolarsi sulla predetta somma, previamente devalutata al 13/5/2013 ed anno per anno rivalutata, pag. 22/43 secondo indici Istat, dal 13/5/2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla somma, rivalutata alla predetta data, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 12.
L'ultimo motivo dell'appello incidentale del concernente la CP_3
dedotta riduttiva liquidazione delle spese processuali, verrà esaminato in seguito allorquando si tratterà del governo delle spese.
§ 12.
Venendo all'esame dell'appello principale, proposto da la CP_2
stessa, con il primo motivo, invocava la nullità della sentenza per inesistenza, nei suoi confronti, della notifica dell'atto di chiamata in causa del dott. . Controparte_1
L'appellante, premesso che il Giudice aveva accolto le domande di manleva contro di esse proposte dai dottori e , CP_1 Pt_1
deduceva, quanto alla prima di tali domande, che, in effetti, il sanitario mai le aveva notificato alcun atto di chiamata in causa.
Ed invero, sebbene la difesa del , costituendosi, avesse chiesto CP_1
al Tribunale l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
e la e nonostante il G.I. Parte_4 Controparte_2
avesse autorizzato siffatte chiamate, il dott. , con atto di CP_1
chiamata in causa notificato a mezzo pec il 16 ottobre 2016, citava in giudizio la sola , tanto vero che, alla successiva Controparte_12
udienza del 26 gennaio 2017, il procuratore del chiedeva CP_1
rinvio per depositare atti di chiamata in causa delle compagnie assicurative e, alla successiva udienza, del 03 maggio 2017, deduceva che “per mero errore è stata effettuata la chiamata in causa pag. 23/43 dell (oggi che Parte_2 Controparte_14
all'epoca del sinistro non copriva la RCT del dott. , …….Insiste CP_1
perché venga concesso termine per chiamare in causa la
[...]
essendo già stata autorizzata a tanto con ordinanza Controparte_7
del 14 luglio 2016, in ipotesi di non concessione chiede concedersi i termini ex art. 183 co VI cpc”. Deduceva, quindi, l'appellante, che, tuttavia, il G.I., con ordinanza del 03 maggio 2017, statuiva di non autorizzare la detta tardiva rinnovazione della notifica della chiamata in causa, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disponendo l'estromissione della e che tale ordinanza non era CP_12
mai stata oggetto di alcuna istanza di revoca o modifica da parte dei difensori del . CP_1
Poste tali premesse, l'appellante sosteneva, quindi, che, essendo risultata del tutto inesistente la notifica ad dell'atto di CP_2
citazione per chiamata in causa del terzo da parte del , la CP_1
costituzione della compagnia assicurativa non aveva avuto effetto sanante e la domanda di manleva contro di essa proposta dallo stesso sanitario doveva essere rigettata.
Del resto, obiettava l'appellante, l'omessa notifica dell'atto di chiamata in causa, aveva pregiudicato irrimediabilmente il diritto di difesa della che, nel caso in cui fosse stata ritualmente chiamata in Controparte_2
giudizio dal dott. , avrebbe eccepito la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della polizza evocata dall'odierno appellato e la non indennizzabilità dell'evento e delle lamentate conseguenze. Infatti, sul punto, opinava che la polizza n.
1/39221/122/116593959, stipulata dal dott. il Controparte_1
pag. 24/43 29/05/2015, non poteva coprire i danni lamentati dal perché, CP_3
ai sensi e per gli effetti dell'Art.
7.7 lett. A (Validità dell'assicurazione), delle Condizioni di polizza PARTE C” EDIZIONE 01/04/2014,
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura”.
§ 13.
Giova premettere che, dall'esame delle copie dei verbali di udienza, allegati alla produzione telematica dell'appellante, si ricava che il dott.
, pur se autorizzato dal G.I. con ordinanza resa all'udienza del CP_1
14.7.2016, a chiamare in causa la con fissazione della CP_2
successiva udienza del 26.1.2017, non vi abbia in concreto provveduto.
Tanto, invero, è inequivocamente attestato dalla lettura del verbale relativo all'udienza del 23.5.2017, nel corso della quale il difensore del
, sulla premessa di avere per errore notificato l'atto di CP_1
chiamata in causa ad , che all'epoca non Parte_2
garantiva il sanitario, chiedeva ulteriore termine per potere notificare l'atto di citazione per chiamata in causa ad Tale istanza, CP_2
tuttavia, non era dal Giudice accolta, avendo lo stesso, nella medesima udienza, concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviato la causa in fase di trattazione all'udienza del 30.1.2018.
Ciò doverosamente premesso, pur volendosi convenire con la difesa dell'appellato e ritenere che la domanda di manleva, formulata dal
, nella propria comparsa di costituzione, nei confronti della CP_1
pag. 25/43 sia entrata nel thema decidendum, a prescindere CP_2
dall'omessa notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, essendo l'impresa assicurativa già parte del giudizio, tuttavia, la pretesa è infondata nel merito e, quindi, sotto tale secondo profilo il motivo di appello deve accogliersi.
Invero, con il motivo di appello, ha, come visto, dedotto che, CP_2
a tutto concedere, la polizza assicurativa non poteva operare, in quanto l'evento dannoso si era verificato in una data (13 maggio 2013) anteriore rispetto all'inizio del periodo di retroattività biennale ricadente in copertura, che si estendeva fino a due anni prima dell'inizio di decorrenza del contratto (risalente al 29.5.2015) e, quindi, non prima del 29.5.2013.
Al cospetto di tale argomentata deduzione difensiva, il , che in CP_1
primo grado si era limitato a dedurre l'esistenza del rapporto assicurativo, omettendo finanche di depositare la polizza e le relative condizioni generali, nel costituirsi in appello, nulla replicava.
Da quanto premesso discende che l'assicurato, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non via abbia assolto, non avendo dimostrato la sussistenza delle condizioni che, in base al contratto, avrebbero giustificato l'operare della copertura.
Del resto, a conforto di tale conclusione, milita il consolidato orientamento secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera pag. 26/43 contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore “ (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018, la quale ha precisato che “In generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
9205 del 2021).
In accoglimento del primo motivo di appello principale, quindi, la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di CP_1
deve essere rigettata. CP_2
§ 14.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza per avere il CP_2
Giudice accolto per intero la domanda di manleva contro di essa proposta dal dott. , omettendo di considerare come essa, Pt_1
costituendosi, aveva eccepito che, anche in ipotesi di affermazione della responsabilità del e di riconoscimento di operatività della Pt_1
copertura assicurativa, quest'ultima avrebbe dovuto operare nei limiti delle condizioni espressamente pattuite e del massimale di polizza e, in specie, con l'applicazione della franchigia di €. 500,00, di cui all'art.
3.7 delle condizioni di polizza, dello scoperto del 15% con un minimo di €
5.000,00, di cui all'art.
7.8 delle condizioni di polizza e nei limiti tutti pag. 27/43 innanzi opposti, ivi inclusa la operatività a secondo rischio come dedotta.
Lamentava che il Giudice, nel decidere, aveva del tutto omesso di considerare tali deduzioni e non aveva valorizzato il tenore delle condizioni generali di polizza ritualmente depositate all'atto della costituzione in giudizio, nelle quali era prevista l'applicazione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro (danni corporali e danni materiali) con un minimo non indennizzabile di euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di euro 40.000,00.
§ 15.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nel pronunciare sulla domanda di manleva, si limitava ad affrontare, respingendola, l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, sollevata da sul presupposto che la polizza CP_2
azionata dal dott. fosse a secondo rischio. Pt_1
Nulla, invece, il Giudice osservava con riguardo alle ulteriori difese svolte da emergenti chiaramente dal tenore della comparsa CP_2
di costituzione dalla stessa prodotta dinanzi al Tribunale, volte a contenere la manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
Infatti, nella citata comparsa di costituzione di primo grado,
l'assicuratore aveva dedotto che “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, la otrebbe Controparte_7
essere tenuta a rivalere il dott. soltanto nei limiti Parte_1
convenzionalmente pattuiti, del massimale contrattualmente previsto e con l'applicazione della franchigia di €. 500,00, di cui all'art.
3.7 delle condizioni di polizza, dello scoperto del 15% con un minimo di € pag. 28/43 5.000,00, di cui all'art.
7.8 delle condizioni di polizza e nei limiti tutti innanzi opposti, ivi inclusa la operatività a secondo rischio come dedotta” e nelle conclusioni dello stesso atto aveva ribadito, al punto 3,
“Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, dichiarare la tenuta a rivalere il dott. Controparte_7
nei limiti convenzionalmente pattuiti, del massimale Parte_1
contrattualmente previsto e con l'applicazione della richiamata franchigia e dello scoperto pure previste, e nei limiti innanzi opposti”.
Ciò premesso, non coglie nel segno la difesa del , a mente della Pt_1
quale lo scoperto di euro 5.000,00 era previsto dalle condizioni generali di polizza, depositate in giudizio dalla decorrenti CP_2
dall'1.4.2014, non applicabili alla fattispecie in esame, nella quale veniva in rilievo un intervento eseguito in data 12.5.2013, quando, cioè, siffatte condizioni non era ancora operative.
Al riguardo, l'assicurato invocava le quietanze relative al periodo dal novembre del 2012 al novembre del 2013, da esso prodotte, che dimostravano l'esistenza della copertura assicurativa e che non recavano alcun riferimento a scoperti o franchigie.
Del resto, secondo l'appellato, nemmeno aveva provato CP_2
l'avvenuta sottoscrizione, da parte di esso assicurato, di un contratto di assicurazione contemplante uno scoperto oppure una franchigia.
§ 16.
I rilievi dell'appellato sono infondati, in quanto non considerano che, in primo grado, lo stesso aveva depositato, tra le altre, la copia Pt_1
della scheda di polizza, stipulata con per il periodo CP_2
22.5.2014/22.5.2015, recante la dichiarazione, da esso sottoscritta, di pag. 29/43 avere ricevuto il fascicolo informativo edizione 1.4.2014 e le condizioni generali di assicurazione aggiornate alla stessa data contenute in detto fascicolo. La medesima scheda, inoltre, recava l'ulteriore firma del
, volta ad accettare specificamente, tra le altre, la clausola di cui Pt_1
all'art.
7.7. della sezione responsabilità civile, la quale espressamente stabiliva che la copertura assicurativa era soggetta alla franchigia/scoperto, prevista nell'apposita sezione delle condizioni generali.
Del resto, che la polizza appena esaminata sia proprio quella in forza della quale può operare la copertura assicurativa ritenuta esistente dal primo Giudice, si trae dal disposto del citato art.
7.7 delle condizioni generali, edizione 1.4.2014, depositate in primo grado dalla CP_2
a mente del quale “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di Parte_5
validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura”.
Invero, poiché, in base alle risultanze di causa, si ricava che la prima richiesta risarcitoria era stata inoltrata dal al dott. con CP_3 Pt_1
raccomandata pervenuta al medico in data 11.4.2015 (cfr. copia della missiva inoltrata dall'avv. Freda legale del all'avv. Alberto De Pt_1
Simone in data 15.4.2015, allegata alla produzione di primo grado del
), è evidente che la polizza assicurativa operante rispetto al Pt_1
sinistro in questione sia proprio quella con valenza
22.5.2014/22.5.2015. Infatti, in tale arco temporale si colloca la richiesta di risarcimento inoltrata dal al e, inoltre, il CP_3 Pt_1
pag. 30/43 fatto dannoso, risalente al 13.5.2013, è compreso nel periodo di retroattività biennale previsto dall'art.
7.7 delle condizioni generali.
Per converso, il riferimento alla sola data di verificazione del sinistro, operato dal al fine di ritenere applicabile una polizza Pt_1
anteriormente stipulata, non considera che, quella in esame, è una polizza assoggetta al regime della claims made nella specie impura, contenuto nel citato art.
7.7 e non già del loss occurrence (nel quale, come noto, rileva unicamente la data di verificazione del fatto dannoso).
Se, quindi, la polizza applicabile è quella di cui si è appena detto, sono ad essa pienamente applicabili le condizioni generali, aggiornate all'1.4.2014, prodotte dalla compagnia assicurativa, della cui ricezione e conoscenza lo stesso dava atto in sede di stipula del contratto. Pt_1
Ciò chiarito, ai sensi dell'art.
7.8 di siffatte condizioni generali, era stabilito che “Relativamente ai professionisti che svolgono attività chirurgica e agli anestesisti/rianimatori l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro
(danni corporali e danni materiali) con un minimo non indennizzabile di
Euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di Euro 40.000,00: ..”.
Posto tutto quanto precede, allora, in accoglimento del secondo motivo di gravame principale ed in riforma della sentenza, la domanda di manleva proposta dal dott. deve essere accolta, nei limiti Pt_1
dinanzi indicati, con conseguente condanna di a tenere CP_2
indenne l'assicurato di quanto dallo stesso dovuto al a titolo di CP_3
risarcimento dei danni, per capitale, interessi e spese processuali (cd.
pag. 31/43 di soccombenza), al netto della franchigia di euro 5.000,00 che deve rimanere a carico dell'assicurato.
§ 17.
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dal dott. , Pt_1
giova rilevare che, con un unico motivo, il citato sanitario censurava la sentenza per avere il Giudice, in motivazione, stabilito che nei rapporti tra le altre parti, tali dovendosi intendere i medici e le assicurazioni chiamate in causa dagli stessi, le spese processuali seguivano la soccombenza, salvo, poi, nel dispositivo, compensare interamente le spese di lite nel rapporto tra esso istante e la CP_2
§ 18.
Il motivo è fondato, perché il Giudice, nel dispositivo, dopo avere disposto la condanna della a tenere indenne gli assicurati, CP_2
per capitale, interessi e spese dovute dai medesimi al (tali CP_3
dovendosi intendere quelle di soccombenza), compensava tra le altre parti le spese di lite.
Tale statuizione, con la quale, appunto, veniva disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra il dott. ed Pt_1 CP_2
è errata, sia perché in aperto contrasto con la motivazione, nella quale, come visto, il Giudice aveva dichiarato di volere regolare le spese tra le altre parti (i.e.: tra chiamanti e chiamate) secondo il criterio della soccombenza, sia perché non sussistevano i presupposti delle gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.. Infatti, la domanda di manleva proposta dal dott. era stata ritenuta fondata (e tale risulta anche all'esito del Pt_1
pag. 32/43 giudizio di gravame) ed alcuna specifica questione si era posta riguardo all'operare della garanzia assicurativa.
Né, in contrario, rileva l'esito, parzialmente favorevole ad del CP_2
giudizio di appello, alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di appello principale.
Infatti, ad onta del ritenuto operare della franchigia contrattuale, la garanzia assicurativa invocata dal in primo grado resta pur Pt_1
sempre ferma ed operante.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello incidentale del dott.
, le spese processuali del giudizio di primo grado, nel rapporto Pt_1
tra lo stesso ed debbano seguire la soccombenza di CP_2
quest'ultima.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, pari all'importo del risarcimento liquidato in favore del del quale deve rispondere il CP_3
(corrispondente al 50% di euro 95.005,34, somma nei limiti Pt_1
della quale è destinata ad operare la manleva assicurativa, stante la previsione di cui all'art.
7.15 delle condizioni di polizza che esclude la copertura in relazione alla parte di responsabilità che possa derivare all'assicurato per il vincolo di solidarietà con altri soggetti).
pag. 33/43 Avuto riguardo all'operare della franchigia contrattuale ed all'accoglimento, quindi, parziale della domanda di manleva, le spese di lite vanno liquidate applicando i compensi tabellari minimi del citato scaglione.
Anche le spese del giudizio di appello debbono seguire la soccombenza di e si liquidano, applicando i compensi minimi, per la CP_2
ragione appena evidenziata, dello scaglione delle cause da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum del grado di appello, concernente, in parte qua, la predetta franchigia contrattuale di euro 5.000,00.
§ 19.
Venendo all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dal dott. , giova premettere che, con esso, l'istante sollecitava la CP_1
condanna della struttura sanitaria di cui era dipendente, a CP_6
tenerlo indenne delle conseguenze pregiudizievoli della condanna, per avere la clinica violato la previsione dell'art 25 CCNL del personale sanitario, che sancisce l'obbligo per le strutture sanitarie di garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi.
§ 20.
Il motivo è inammissibile, siccome diretto ad introdurre in giudizio una domanda nuova, come tale preclusa dall'art. 345 c.p.c..
Ed infatti, come è agevole rilevare dall'esame della comparsa di costituzione depositata in primo grado, l'odierno appellante pag. 34/43 incidentale, costituendosi dinanzi al Tribunale, non aveva affatto proposto una domanda di tale tenore nei confronti della CP_8
avendo proposto domande solo nei riguardi dell' Parte_2
e di salvo, come detto, quanto, a quest'ultima, omettere di CP_2
notificare l'atto di chiamata in causa.
§ 21.
Venendo al regime delle spese processuali, giova rilevare che, con l'ultimo motivo del suo gravame incidentale, il si doleva della CP_3
liquidazione operata dal Giudice, nella misura di € 10.343,00, siccome inferiore agli importi previsti dai medi tariffari di cui al DM 55/2014 per lo scaglione ricompreso tra gli € 52.001,00 a € 260.000,00 senza darne motivazione.
§ 22.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che l'esame di tale motivo non sia assorbito in ragione della riforma parziale della gravata sentenza, alla luce del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, pag. 35/43 comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Ciò posto, la liquidazione delle spese processuali del primo grado deve, nel rapporto tra il da un lato, gli originari convenuti, dall'altro, CP_3
essere effettuata secondo il D.M. 55 del 2014, nella sua più aggiornata versione, introdotta, come detto, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, atteso che è nella vigenza di tale ultimo decreto che la prestazione professionale del difensore è stata portata a compimento, con la definizione anche del grado di appello (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 19989 del 13/07/2021).
Quindi, riguardo al primo grado, si dovrà applicare lo scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate.
Ne segue che, per il primo grado, vada riconosciuto al un CP_3
compenso di euro 14.103,00 in luogo della minore somma di €
10.343,00 per compensi liquidata dal Tribunale, rivelandosi, in parte qua, la sentenza errata, per avere applicato, in difetto di motivazioni e senza che ne ricorresse alcun legittimo presupposto, un importo pag. 36/43 inferiore ai compensi tabellari medi dello scaglione applicato (infatti, secondo la versione del D.M. n. 55/14 applicabile alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, in base allo scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, il totale dei compensi medi per tutte le fasi ascendeva ad € 13.430,00).
Riguardo al grado di appello, le spese, nel rapporto tra il da un CP_3
lato, e gli originari convenuti, odierni appellati, Controparte_6
, , ER, dall'altro, debbono del pari seguire la CP_1 Pt_1
soccombenza dei secondi, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda.
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello avviene, in ordine a siffatto rapporto, nella misura indicata in dispositivo, applicando i compensi tabellari medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, pari alla differenza tra il risarcimento liquidato in primo grado e quello, maggiore, riconosciuto in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Le spese processuali dovute al debbono essere distratte in CP_3
favore dell'Avv. Luisa Leonino, dichiaratasi antistataria.
La parziale riforma della sentenza di primo grado non comporta, peraltro, in difetto di proposizione di impugnazione incidentale sul punto da parte del dott. ER, la modifica, da tale parte auspicata, del capo di sentenza che compensava interamente le spese di lite nel rapporto tra la stessa ed . Ciò in ragione del fatto Parte_2
che la riforma non ha interessato il capo di sentenza che aveva accolto pag. 37/43 la domanda proposta dal dott. ER, condannando Parte_2
alla manleva rispetto a quanto dallo stesso dovuto al
[...] CP_3
Deve, poi, disattendersi la richiesta del ER di vedersi rifuse, da
, le spese processuali dell'appello. Parte_2
Infatti, al riguardo, è sufficiente replicare che, non avendo Parte_2
proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza che
[...]
accoglieva la domanda di manleva, non è ravvisabile, in relazione al giudizio di gravame, alcuna soccombenza dell'impresa assicurativa.
Ovviamente, essendo l'appello principale stato notificato al ER quale mera litis denuntiatio, alcuna statuizione sulle spese di lite si impone nel rapporto tra lo stesso ed CP_2
Venendo al rapporto tra la ed il dott. , CP_2 Controparte_1
all'accoglimento dell'appello principale ed alla conseguente caducazione del capo di sentenza che aveva accolto la domanda di manleva proposta dal secondo, deve di necessità seguire la condanna del medesimo a rifondere, in favore dell'appellante principale, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55 del 2014, nella sua più aggiornata versione, applicando i compensi tabellari medi dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, corrispondente alla misura del risarcimento
(30% del totale) del quale il risponde ai sensi del capo 3 del CP_1
dispositivo della sentenza appellata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato proposto dal dott. deve seguire la declaratoria CP_1
della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. pag. 38/43 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale.
§ 23.
Occorre, da ultimo, soffermarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, formulata da nei confronti dei dottori e , nell'atto di CP_2 CP_1 Pt_1
appello e reiterata, da ultimo, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La pretesa è fondata, per quanto di ragione, anche alla luce della documentazione allegata dall'appellante alle note di trattazione depositate in data 27.3.2025, dovendosi, quindi, disporre la condanna di a restituire ad quanto dalla stessa pagato Controparte_1 CP_2
per suo conto, al o a creditori di questi, in forza della manleva CP_3
disposta dalla sentenza di primo grado.
Analogamente, deve essere condannato a restituire Parte_1
ad quanto dalla medesima pagato, al o a creditori di CP_2 CP_3
questi, in eccedenza rispetto al limite della manleva come stabilito da questa Corte in accoglimento del secondo motivo di appello principale.
Le somme dovute in restituzione dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sugli Controparte_7
pag. 39/43 appelli incidentali proposti da , e CP_3 Parte_1
sull'appello incidentale condizionato proposto da , Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_1
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_1
di 2) accoglie la domanda di Controparte_7
manleva proposta da nei confronti di Parte_1
condannando quest'ultima a Controparte_7
tenere indenne l'assicurato di quanto da questi dovuto a CP_3
, a titolo di sorta capitale, interessi e spese processuali,
[...]
nella misura eccedente la franchigia contrattuale di euro
5.000,00;
c) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per CP_3
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Controparte_6 Parte_1 Controparte_1
, secondo le proporzioni di cui al capo 3 del CP_9
dispositivo della sentenza di primo grado, a pagare, in favore di
, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro CP_3
95.005,34, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co.
1 c.c., da calcolarsi sulla predetta somma, previamente devalutata al 13/5/2013 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, dal 13/5/2014 sino alla data di pubblicazione della presente pag. 40/43 sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla somma, rivalutata alla predetta data, dalla pubblicazione al soddisfo;
d) condanna Controparte_6 Parte_1 CP_1
e in solido, alla rifusione, in favore
[...] CP_9
dell'Avv. Luisa Leonino, antistataria, delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in euro € 600,00 per esborsi, €
14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in € 9.991,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) accoglie l'appello incidentale proposto da e, Parte_1
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione, in favore Controparte_7
del primo, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro € 528,98 per esborsi, € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna alla rifusione, in favore Controparte_7
di delle spese processuali del giudizio di Parte_1
appello, che si liquidano in euro € 355,50 per esborsi, € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida, per il Controparte_7
giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre pag. 41/43 rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro €
382.50 per esborsi, € 9.991,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
h) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
i) condanna a restituire, in favore di Controparte_1 [...]
quanto dalla stessa pagato in esecuzione Controparte_7
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
j) condanna a restituire, in favore di Parte_1 [...]
quanto dalla stessa pagato, in esecuzione Controparte_7
della sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto ai limiti dell'obbligazione di manleva come stabilita al capo b) di questo dispositivo, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
k) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di
, di un ulteriore importo pari al contributo Controparte_1
unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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