Decreto cautelare 13 luglio 2024
Ordinanza cautelare 20 settembre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
Decreto cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/04/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03228/2025REG.PROV.COLL.
N. 05686/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2024, proposto da
BA SC Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo e Vincenzo Belvedere, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1102/2024, resa tra le parti, per l’annullamento della revoca licenza Codice Ditta IT00CS000073W – impianto sito in Corigliano-Rossano (Cs) – Area portuale di Corigliano Calabro (Cs) ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 22.6.2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo, anche in delega dell’avvocato Vincenzo Belvedere;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante è una società cooperativa di pesca e titolare di una licenza di deposito di oli minerali nel porto di Corigliano Calabro, in base alla licenza di esercizio rilasciatale a suo tempo con provvedimento dell’Agenzia della Dogane il 16 novembre 2011.
2. La società cooperativa richiedeva il 13.1.2024 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’aggiornamento della licenza per inserire nuovi codici di nomenclatura combinata. Nell’ambito di tale procedimento ed in seguito ad una verifica della documentazione richiesta sul legale rappresentante (estratto dal casellario giudiziale e carichi pendenti) l’Agenzia riteneva non più integrati i requisiti soggettivi per la licenza ed avviava il procedimento per la revoca. In particolare l’Agenzia valutava che una sentenza irrevocabile di condanna per un reato di natura finanziaria del 3.2.2021 avesse comportato la cessione dei presupposti per la licenza fiscale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 504/1985.
3. Con provvedimento del 26.7.2023, disattese le controdeduzioni del rappresentante legale della cooperativa, l’Ufficio delle Dogane di Catanzaro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli revocava la licenza rilasciata alla BA SC.
4. La società ha impugnato questo provvedimento con il ricorso di primo grado.
5. La ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:
“1) violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90;
2) violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 166 c.p.;
3) eccesso di potere per carenza di motivazione e per erronea applicazione dell’art. 23 c. 11 d.lgs. 504/95, violazione del principio di proporzionalità. ”
6. Con la sentenza n. 1102 pubblicata l’8 luglio 2024, il TAR per la Calabria, sez. I, ha respinto il gravame.
7. Il Tribunale amministrativo territoriale ha motivato la sua decisione in base ai seguenti ragionamenti:
- in merito alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e l’omesso preavviso di rigetto, il TAR riteneva che la revoca fosse effetto di un autonomo procedimento, sebbene avesse avuto origine da una distinta istanza della parte, ma correttamente l’Agenzia aveva avviato una specifica procedura. In ogni modo la norma non era violata anche in quanto aveva avuto luogo un corretto dialogo procedimentale con facoltà (esercitata) del privato di inviare alla P.A. proprie controdeduzioni;
- per quanto riguarda il secondo e centrale motivo di censura, sulla mancata valutazione degli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 166 comma 2 c.p. e che per tale motivo la sentenza di condanna richiamata a motivazione della revoca non poteva costituire una valida ragione per accertare la decadenza della licenza, il TAR osservava che l’Agenzia aveva correttamente valutato il caso. Secondo il primo giudice la sentenza irrevocabile è stata pronunciata in ordine ad un reato che concretava un’ipotesi di violazione di compliance fiscale e di affidabilità del titolare della licenza fiscale, pertanto la previsione dell’art. 23 comma 9 del d.lgs. 504/1995 configura un caso di attività vincolata della P.A. Inoltre l’Agenzia aveva svolto autonome considerazioni sulla natura del reato nel caso di specie e su altre vicende penali del legale rappresentante della cooperativa. Secondo il TAR le disposizioni previste nell’art. 166 comma 2 c.p., in quanto prevedendo solo che qualora la condanna alla pena sia sospesa “di per sé sola” non possa essere motivo per il diniego di una licenza o autorizzazione, non esentava l’Agenzia dalla revoca. Inoltre l’art. 166 comma 2 c.p. non poteva essere applicato in quanto l’esclusione era espressamente prevista da una norma speciale di legge quale conseguenza di natura amministrativa della condanna. Nel caso di reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione, e pertanto il TAR concludeva per la specialità della norma e a seguito della quale la revoca si configurava come atto dovuto. Né secondo il TAR rilevava che il ricorrente avesse ottenuto nel febbraio 2024 la riabilitazione in quanto il riacquistato possesso dei requisiti morali e soggettivi non opera ope legis , oltre – essendo una sopravvenienza – a non essere idoneo a retroagire rispetto al passato e non potendo inficiare la legittimità del provvedimento precedente;
- sul terzo motivo, che la valutazione della condanna penale non permettesse discrezionalità relativa ai caratteri della fattispecie, inoltre l’Amministrazione aveva considerato nel provvedimento anche la sussistenza di un ulteriore precedente analogo a carico del rappresentante legale della cooperativa, e quindi una sanzione gradata – vista la condotta reiterata – non sarebbe stata ragionevole.
8. Contro questa sentenza, la società cooperativa ha proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, di riproposizione dei corrispondenti motivi dedotti in primo grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti, così come segue.
9. Con il primo di essi l’appellante deduce l’omessa disamina e valutazione della documentazione depositata in primo grado. Il TAR avrebbe omesso di valutare le eventuali misure adottate dalla cooperativa ai fini della concreta dissociazione e del ravvedimento operoso rispetto alle precedenti attività illecite ed ai fini del ristoro del danno causato al pubblico erario, come indicata dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 446/2023 che riformava il rigetto delle misure cautelari di primo grado. In primo grado sarebbe stata depositata la documentazione attestante il pagamento del debito verso l’erario, ma nella sentenza mancherebbe qualsiasi valutazione al riguardo. Invece la cooperativa avrebbe provato con tale pagamento il proprio ravvedimento, in uno con l’assenza di contestazioni intervenute nelle more e con una gestione dell’attività improntata al rispetto di tutte le regole con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto e sistematici controlli da parte della stessa Agenzia delle Dogane.
10. Con il secondo motivo, la BA SC deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 che il TAR avrebbe erroneamente respinto del caso oggetto del giudizio. L’appellante ribadisce la sua tesi svolta nel giudizio di primo grado e sostiene che il procedimento sfociato nel provvedimento di revoca della licenza sarebbe sorto a seguito della specifica istanza della società di aggiornamento della licenza, per cui sarebbe stata obbligatoria la comunicazione del preavviso di rigetto, attinente ad una fase procedimentale successiva all’istruttoria ed al contraddittorio.
11. Con il terzo motivo si critica la sentenza per aver rigettato il secondo motivo del ricorso, sostenendo che il TAR abbia fatto una lettura parziale della norma applicabile al caso di specie. L’esimente della sospensione condizionale “dei casi previsti dalla legge” sarebbe riferita solo all’accesso al lavoro pubblico o privato, ma il legislatore non la avrebbe riproposta e non prevista per le licenze o autorizzazioni. Di talché l’errore dell’Agenzia e del TAR, con l’effetto che le pronunce richiamate nella sentenza sarebbero inconferenti ed irrilevanti. Secondo l’appellante il TAR avrebbe dimenticato che se il legislatore avesse voluto prevedere una eccezione all’applicabilità dell’art. 166 c.p. l’inciso “tranne i casi specificamente previsti dalla legge” lo avrebbe posto alla fine della norma, ma così sarebbe stato evidente che si riferiva solo all’accesso al lavoro pubblico o privato. Oltre al dato letterale, a ciò corrisponderebbe anche la ratio della disposizione, considerando che l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico o privato costituirebbe un rapporto stabile, diretto e continuo con la P.A. ed il datore privato, mentre la concessione o licenza si esaurirebbe con tale provvedimento, essendo sempre sottoposte a controlli, verifiche, contestazioni.
12. Con l’ultima doglianza l’appellante deduce l’erroneità del capo della sentenza che riteneva legittima l’interpretazione dell’art. 23 comma 11 del d.lgs. n. 504/1995 da parte dell’Agenzia, alla luce dell’autonoma valutazione del caso e la considerazione di un precedente analogo. Ma secondo la cooperativa l’Agenzia non avrebbe “dicharatamente” svolto alcuna valutazione sulla sanzione applicabile ed il precedente di oltre 20 anni lo avrebbe solo citato nella premessa del provvedimento. Contrariamente a quanto ha accertato dal TAR, la norma indicherebbe le sanzioni in via gradata (“revocate o sospese”) e quindi l’amministrazione dovrebbe procedere ad una previa valutazione sulla natura del reato, sulla pena comminata e conseguentemente sulla sanzione applicabile. La norma non avrebbe quindi previsto automaticamente l’applicazione della revoca, ma configurerebbe la sanzione alternativa della sospensione, che secondo l’appellante si attaglierebbe meglio al caso di specie, considerando la modesta entità del reato e della pena (2 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di 3.443 €). Non avendo motivato nulla l’amministrazione avrebbe disconosciuto il principio della proporzionalità della sanzione e della ragionevolezza del provvedimento.
13. Ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con atto di costituzione del 17.7.2024 e memoria del 16.9.2024, e ha chiesto che l’appello sia respinto.
14. Con ordinanza 12 gennaio 2024 n.75, emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 20 settembre 2024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, riservandosi comunque la necessità di uno scrutinio più ampio degli elementi caratterizzanti l’incidenza della condanna con sospensione condizionale della pena sul complesso degli elementi istruttori, dovendosi approfondire più dettagliatamente anche eventuali misure adottate in funzione riparatoria e rilevando il pregiudizio che deriverebbe alla parte appellante in ipotesi di mancata sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
15. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2025, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
16. Il primo motivo è infondato. Dalla semplice lettura della sentenza emerge chiaramente che il TAR aveva esaminato e respinto il comportamento medio tempore della società (enfatizzando anche “ spunti argomentativi offerti dal ricorrente in sede di memoria di replica e, quindi, di discussione ”) ritenendo che la sopravvenienza costituita dalla riabilitazione non fosse idonea a retroagire rispetto al passato e ad inficiare la legittimità, alla data della sua adozione, del provvedimento amministrativo impugnato. Ha ragione la difesa erariale laddove eccepisce che la legittimità del provvedimento amministrativo vada apprezzato con riferimento allo stato di fatto e di diritto al momento della sua adozione in base al noto principio tempus regit actum .
17. Non è neppure fondato il secondo motivo sulla violazione del corretto dialogo procedimentale nel caso di specie. Corrisponde al vero che l’Ufficio territoriale di Catanzaro avesse ricevuto in origine un’istanza per variazione di elementi della licenza vigente, ma è altrettanto vero che fosse emerso parallelamente un sopravvenuto difetto dei requisiti soggettivi della stessa, rilevabile d’ufficio dall’Amministrazione, che in seguito aveva dovuto avviare (trattandosi di azione amministrativa vincolata) un’autonoma procedura tesa alla revoca dell’autorizzazione, in tutto sostitutiva, anche sul piano della logica, della prima. Nell’ambito di tale nuova procedura la P.A. ha avviato correttamente l’iter e notiziato l’interessato di tale possibile misura. E rispondendo a tale comunicazione la cooperativa, tramite il suo legale, ha depositato controdeduzioni. Essendosi al cospetto di un procedimento autonomo e distinto, avviato d’ufficio, non si doveva fare applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
18. Anche il terzo ed il quarto motivo sono complessivamente infondati e si possono esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione.
19. Quello che rileva in questo giudizio è che l’applicabilità dell’art. 166 comma 2 del codice penale e l’avvenuta sospensione condizionata della pena disposto dalla sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro del 3.2.2021 non sono decisivi nel caso che occupa la Sezione. Ciò in quanto la norma invocata stabilisce che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire “di per sé sola” il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. Ebbene, avendo l’Agenzia espressamente valutato nel provvedimento a pag. 6 che tale (seconda) condanna costituiva un’attività penalmente rilevante reiterata (seguendo una condanna analoga del 2005), è fuori dubbio che la revoca non è stata disposta unicamente sulla base della condanna (più recente) a pena sospesa ma sulla base di una valutazione più ampia, nella quale si è tenuto conto anche del precedente più risalente nel tempo. Trattasi di una valutazione all’apparenza ragionevole e immune da vizi logici. Questo è sufficiente anche per respingere l’ulteriore doglianza che riteneva che la P.A. non avesse valutato una sanzione alternativa (la sola sospensione). Dal combinato disposto dei commi 9 ed 11 dell’art. 23 del d.lgs. 504/1995 emerge che nel caso di specie non avanzava alcuna ulteriore discrezionalità all’amministrazione. Il comma 11 infatti, che disciplina le sanzioni in caso di persone giuridiche e di società, laddove prevede che l’autorizzazione e la licenza sono “ negate, revocate o sospese ” si riferisce espressamente ai casi previsti dai commi 6 a 10. Orbene, essendo stato accertato dall’Agenzia la fattispecie contemplata dal comma 9, laddove non si parla della sanzione alternativa della sospensione, ma solo della revoca, è evidente che l’Agenzia nulla aveva ancora da valutare ed era vincolata a tale esito.
20. Per queste ragioni l’appello va respinto.
21. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 5686/2024), lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore all’agenzia appellata, che vengono liquidate in 4.000 Euro (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO