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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/09/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Nicola La Mantia Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1326/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 24 gennaio 2025 tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), in qualità di uniche eredi ex lege di
[...] C.F._2
(C.F. ), assistite e difese dagli Parte_3 C.F._3
Avv.ti GUELI GIUSEPPE, ORAZI CARLO E LAMICELA EDOARDO
FELICE
ATTORI IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. ZINGALES IGNAZIO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
23995/2023 pubblicata in data 07.08.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 907/2020 depositata in data 03.06.2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione: Voglia L'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, (a) accertare che ordinanza n. 23995 pubblicata in data 07.08.2023, la
Prima Sezione della Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza della Prima
Sezione della Corte di Appello di Catania n. 907/2020 depositata in data
03.06.2020, che aveva deciso il giudizio RG 207/2013, ha accertato che è passata in giudicato, vuoi la validità del rapporto contrattuale essendo preclusa ogni ulteriore valutazione, sia ad istanza di parte che d'ufficio, sulla validità di tale rapporto, vuoi la qualifica del rapporto contrattuale tra il Dott. Pt_3
e l' in termini di “collaborazione coordinata
[...] Controparte_2
e continuativa rientrante nel paradigma dell'art. 409 n.3 c.p.c."; (b) accertare che sono passati in giudicato i capi della sentenza del Tribunale di Catania n.
324/2012 emessa in data 3.02.2012 con i quali era stato accertato che "devono ritenersi provate" "le prestazioni a fronte dei quali il ricorrente ha chiesto
l'ammissione al passivo" nonchè "l'autorizzazione ministeriale al conferimento dell'incarico ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 6, L. 26/79,
199, comma 3 e 32 L. Fall."; (c) accertare che sono passati in giudicato i capi della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 907/2020 pubblicata in data
03.06.2020 con i quali è stata ritenuta "ammissibile" la documentazione prodotta dal Dott. nel corso del giudizio di appello "data la decisivita della stessa Pt_2
in riferimento alle ragioni del rigetto della domanda"; (d) accertare che comunque con la comparsa di costituzione e risposta con la quale si è costituita nel giudizio di primo grado l'amministrazione straordinaria non ha contestato
l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del ricorrente e/o la congruità dell'importo richiesto essendosi limitata ad eccepire la nullità del contatto con cui al dott. era stato conferito l'incarico, con le conseguenze di cui Pt_2 all'Art. 115 c.p.c., e che, comunque, l'esecuzione delle prestazioni professionali indicate nel preavviso di parcella oggetto del giudizio risultano tutte documentalmente provate;
Per l'effetto: ammettere in prededuzione al passivo
pag. 2/18 del Fallimento in favore delle signore Parte_4 Parte_1
vedova e , in qualità di uniche eredi ex lege del
[...] Pt_2 Parte_2
dott. il credito di Euro 129.114,22, oltre interessi legali e Parte_3 rivalutazione dal 16.10.1998 al soddisfo, IVA e CP, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: condannare il
[...]
al pagamento delle spese legali relative ai tre gradi Controparte_3 del giudizio, nonché a quelle del presente giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge, ordinando la restituzione delle spese legali pagate dal Dott. al Pt_2
Fallimento.
Per Parte Convenuta in riassunzione: chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello rigetti tutte le domande formulate dalle parti attrici e accolga tutte le istanze, le domande e le eccezioni avanzate dall'odierna parte convenuta nel corso dei giudizi fin qui svolti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 324/2012, emessa il 3 febbraio 2012, rigettava la domanda di insinuazione tardiva proposta da per il Parte_3 credito di lire 250.000.000 lire da lui vantato nei confronti dell'amministrazione straordinaria credito relativo al compenso per le Controparte_1
prestazioni eseguite in base all'incarico ricevuto dei commissari straordinari con lettera del 10 settembre 1996.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di parte resistente relativa all'invalidità del contratto e nondimeno rigettava la domanda di insinuazione rilevando che l'attività svolta con riferimento alla predisposizione della relazione di cui all'art. 33 l. fall. costituiva attività strettamente personale dei commissari straordinari, mentre vi era l'impossibilità di accertare il compenso per la redazione del parere sulle cause del dissesto, stante la mancata produzione del relativo documento. Infine con riferimento alle altre prestazioni indicate nella pag. 3/18 parcella, osservava che, sebbene le stesse rientrassero nel compito di coadiutore affidato al ed il relativo compenso era stato specificamente determinato in Pt_2
complessivi lire 28.000.800, neanche avuto riguardo all'importo in questione, il credito può essere ammesso al passivo atteso che l'acconto di L. 50.000,000 ricevuto dal e conteggiato dalla parcella oggetto di esame non poteva che Pt_2
essere imputato all'unico credito accertato ossia quello in questione.
Il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale veniva respinto dalla
Corte di appello di Catania con sentenza n. 907/2020 pubblicata il 03/06/2020 resa nei confronti del fallimento della società, dichiarato nelle more.
La Corte d'Appello rilevava che: aveva effettivamente svolto Parte_3 attività di coadiutore ex art. 32 l. fall., secondo quanto pure ritenuto dal
Tribunale, e che tale conclusione non trovava ostacolo nella «mancata qualificazione formale da parte dell'amministrazione straordinaria»; non poteva condividersi l'affermazione del ricorrente secondo cui al commissario o al curatore competeva il ruolo di «semplice prestatore della relazione di cui all'art. 33 l. fall.»: tale atto aveva natura strettamente personale e non era suscettibile di delega, dovendosi quindi escludere che a potesse essere stato Pt_2 implicitamente conferito l'incarico di redigere tale relazione;
la pattuizione relativa al compenso contenuta nella lettera di incarico era da ritenersi nulla, «per palese violazione dei parametri normativi» (quelli individuati dalla l. n.
319/1980, oggi dal d.P.R. n. 115/2002); il compenso andava liquidato in euro
20.152,68 e nulla competeva alla parte appellante, visto che Parte_3 aveva già incassato dalla procedura un acconto di euro 25.882,84.
Veniva proposto ricorso per cassazione da parte di e Parte_1 [...]
quali eredi di nel frattempo deceduto, sulla base di tre Pt_2 Parte_3 motivi e specificamente: la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 329 c.p.c.., lamentando che la Corte di appello aveva dichiarato ex officio la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la determinazione del compenso,
pag. 4/18 nonostante lo stesso Giudice distrettuale avesse dato atto del giudicato formatosi sulla validità dell'accordo negoziale documentato dalla lettera di incarico;
la violazione dell'art. 32 l. fall. e degli artt. 2222 e 2229 c.c., in riferimento all'affermazione della Corte di merito per cui, avendo riguardo alla tipologia e alla natura delle prestazioni affidate a doveva credersi che a costui fosse Pt_2
stato conferito l'incarico di coadiutore ex art. 32 l. fall., mentre le attività richieste al predetto «non avevano nulla a che fare con le attività Pt_2
complementari e strumentali del curatore ma trovavano origine nella necessità di coadiuvare i commissari in una serie di attività accertative e/o di assistenza contabile e/o di consulenza non rientranti nelle normali attività istituzionali di amministrazione straordinaria».; la violazione dell'art. 32 l. fall.. nella parte in cui la Corte di appello aveva attribuito all'appellante la qualità di coadiutore in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale e violazione dell'art. 2697
c.c., non competendo all'appellante dar prova della mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 32, comma 2, l. fall..
Resisteva con controricorso il Controparte_1
Con ordinanza n. 23995/2023 pubblicata in data 07.08.2023, la Corte di
Cassazione ha accolto tutti i tre motivi con cui gli eredi del dott. Pt_2 rilevando in particolare che:
- a fronte del rigetto dell'eccezione di nullità totale del contratto, rispetto alla quale non era stata proposta impugnazione (la sentenza impugnata ha infatti escluso che il tema della nullità potesse essere stato veicolato ex art. 346 c.p.c. in appello dalla riproposizione della relativa eccezione), la Corte di appello non avrebbe però potuto rilevare d'ufficio una nullità parziale del negozio. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e
26243, par. 7.3), se il giudice manca di rilevare d'ufficio una data nullità contrattuale e rigetta la domanda di impugnativa negoziale e segnatamente quella di adempimento ─ cui può assimilarsi quella di insinuazione al passivo ─
pag. 5/18 si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui la decisione non risulti fondata sulla cd. ragione più liquida (posto che l'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale quaestio nullitatis postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto), mentre ove, al contrario, il giudice di primo grado abbia respinto la domanda disattendendo espressamente un'eccezione di nullità, abbia a formarsi il giudicato sulla validità del contratto, salvo che il giudice stesso non abbia rilevato una nullità diversa, A fronte del rigetto dell'eccezione di nullità totale del contratto, rispetto alla quale non era stata proposta impugnazione (la sentenza impugnata ha infatti escluso che il tema della nullità potesse essere stato veicolato ex art. 346 c.p.c. in appello dalla riproposizione della relativa eccezione), la Corte di appello non avrebbe però potuto rilevare d'ufficio una nullità parziale del negozio…;
- le ricorrenti hanno documentato che la Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 maggio 2015, ha pronunciato sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra i commissari straordinari e il suddetto Manzo: rapporto che, per l'ampiezza delle attività di cui il professionista era stato officiato, detta
Corte ha ritenuto presentasse gli indici della parasubordinazione e
l'impugnazione della suddetta sentenza del 2015 è stata dichiarata poi inammissibile con ordinanza n. 14578 del 9 maggio 2022 di questa Corte e nella sentenza del 2015 è effettivamente presente l'accertamento richiamato nella nota di deposito e nella memoria di cui sopra;
- in altro giudizio trattato nell'odierna camera di consiglio (R.G. 25986 dell'anno 2016) ― pure avente ad oggetto compensi professionali maturati da sulla base della lettera di incarico del 10 settembre 1996 ― si è Parte_3 del resto dato atto di come, nel giudizio in cui è stata pronunciata la detta
pag. 6/18 sentenza (quella del 2015, appunto), risulti irretrattabilmente accertata non solo la validità del rapporto intercorso tra il professionista e i commissari straordinari, ma anche la peculiare natura del rapporto stesso, rispetto al quale
l'operato di è da apprezzare come una collaborazione coordinata e Pt_2
continuativa rientrante nel paradigma dell'art. 409, n. 3, c.p.c.. Ciò posto, la richiamata qualificazione in termini di parasubordinazione, che il Collegio reputa coperta da giudicato (esterno) ― in consonanza con quanto stabilito nell'altro giudizio trattato nell'odierna adunanza camerale ―, è chiaramente incompatibile con la veste di coadiutore che la sentenza impugnata ha attribuito
a . Il che comporta la fondatezza altresì dei due motivi in esame. Parte_3
La Suprema Corte ha, quindi, cassato la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, che giudicherà in diversa composizione e che statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione, gli eredi di e Parte_3 Parte_1 Pt_2
hanno riassunto il giudizio, formulando le conclusioni sopra riportate.
[...]
Si è costituita la Curatela del instando per Controparte_3
il rigetto delle domande.
Indi, all'udienza del 24 gennaio 2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sopra riportata, la Corte di legittimità ha stabilito che:
- si è formato un giudicato implicito sulla validità del rapporto contrattuale, da ritenersi vincolante anche per il presente giudizio;
pertanto, è preclusa nel presente giudizio di rinvio ogni ulteriore valutazione, sia ad istanza di parte che d'ufficio, sulla validità di tale rapporto;
- a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14579/2022 pubblicata in data 9 Maggio 2022 , è divenuta definitiva ed irrevocabile la qualificazione del pag. 7/18 rapporto contrattuale tra il Dott. ed il in Pt_2 CP_1 Controparte_2
A.S. in termini di “collaborazione coordinata e continuativa rientrante nel paradigma dell'art. 409 n.3 c.p.c.”; per cui nel presente giudizio di rinvio è preclusa una qualificazione diversa della natura del rapporto contrattuale de quo.
Ne consegue che oggetto del presente giudizio di rinvio rimane soltanto l'accertamento dello svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della originaria domanda di ammissione al passivo formulata dal Dott. ed, ora, Pt_2
fatta propri dai suoi eredi.
Ciò premesso, la Curatela convenuta in riassunzione ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto delle parti attrici in riassunzione, la prova dello svolgimento dell'incarico non sia coperta dal giudicato e non sia rilevante l'asserita non contestazione dell'amministrazione straordinaria in ordine allo svolgimento dell'attività con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. (pag. 11-12 dell'atto di citazione in riassunzione), rilevando che la produzione documentale di cui al giudizio di primo grado non sia sufficiente.
Deduce che in caso contrario la Corte di Cassazione non avrebbe rinviato l'accertamento a questa Corte di merito.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che, trattandosi di accertamento in fatto, lo stesso non poteva essere compiuto dalla Corte di Cassazione – che può risolvere solo le questioni di diritto (in questo caso nullità della lettera di incarico e qualificazione del rapporto) – che ne ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio, senza che tuttavia un accertamento siffatto possa prescindere dalle difese svolte dalle parti nel procedimento di primo e secondo grado.
Ciò detto va precisato che nella sentenza di primo grado il giudice ha chiaramente affermato:
- che a fronte della documentazione prodotta nella memoria ex art. 184 c.p.c. “la resistente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni soltanto con la prima comparsa conclusionale, in cui evidenziava che controparte non aveva fornito
pag. 8/18 alcuna prova sul punto. Orbene premesso che l'operatività nel nostro ordinamento del cosiddetto principio di non contestazione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza ben prima della novella apportata all'articolo 115 c.p.c. dalla legge 69/2009 (per tutte Cass. sez. un. 23 dicembre 2002, n. 761), e pur ammettendo che la contestazione può anche essere “tardiva” (ossia con riferimento al convenuto non necessariamente con la comparsa di costituzione ex articolo 167 c.p.c.) è certo che anche secondo l'orientamento più “liberale“ la contestazione proposta soltanto in comparsa conclusionale, quando ogni attività istruttoria ormai preclusa è tanquam non esset. Ne consegue che le prestazioni a fronte delle quali il ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo devono ritenersi provate. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche avuto riguardo alla sussistenza dell'autorizzazione ministeriale al conferimento dell'incarico ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, co. 6, L. 26/79, 199, co. 3 e 32 L.Fall,. Invero anche a tal proposito, a fronte del ricorrente il quale pur producendo il solo parere favorevole (sia pur con molte raccomandazioni) del comitato di sorveglianza in data 16/7/1997 ha esposto di essere stato debitamente autorizzato, non è stata mossa alcuna contestazione da controparte” (v. pag. 6 della sentenza).
Inoltre, “con riferimento alle altre prestazioni indicate alla parcella va poi osservato che, sebbene le stesse rientrino nel compito di coadiutore affidato al ed il relativo compenso sia stato specificamente determinato in Pt_2
complessivi lire 28.000.800, nemmeno avuto riguardo all'importo in questione, il credito può essere ammesso al passivo atteso che l'acconto di L. 50.000,000 ricevuto dal e conteggiato dalla parcella oggetto di esame non può che Pt_2
essere imputato all'unico credito accertato ossia quello in questione (v. pag. 10 della sentenza).
Orbene ritiene il Collegio come a fronte di tali affermazioni era onere della
[...] in A.S. proporre appello incidentale. Controparte_2
pag. 9/18 Ed invero come affermato dalle sez. un. della Corte di Cassazione “ciò consente agevolmente di ritenere e ribadire la soluzione data dalla sentenza del 2008 a favore della necessità dell'appello incidentale le quante volte, in presenza di un rigetto della domanda e, quindi, di esito favorevole al convenuto, che, dunque, si trovi in posizione di c.d. soccombenza soltanto teorica, una sua eccezione di merito sia stata oggetto di valutazione da parte della sentenza di primo grado con una motivazione espressa, che abbia enunciato il suo rigetto, oppure sia stata oggetto di una motivazione che, pur non enunciando espressamente il rigetto, lo evidenzi indirettamente, cioè riveli, in modo chiaro ed inequivoco, che il giudice parimenti abbia inteso rigettare l'eccezione….La ragione è che la valutazione del primo giudice sull'eccezione è consacrata in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa, la posizione del convenuto non può che essere omologa a quella dell'attore appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell'appello” (cfr. Cassazione civile sez. un. -
12/05/2017, n. 11799).
Ne consegue che, poiché l'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'effettivo adempimento dell'attività svolta e per il periodo indicato
(formulata solo nella comparsa conclusionale di primo grado) è stata oggetto di decisione come anche le contestazioni relative all'ammissibilità del credito relativo alle prime due prestazioni indicate in parcella (id est (a) “ricognizione documentale ex art. 204 e 205 L.F. nel quadro della resa del conto dell'amministratore; (b) ispezione amministrativa sulla documentazione sociale corrispettivo determinato in base al contenuto dell'art. 32 della Tariffa
Professionale vigente di cui al DPR n. 100/97 in Lire 28.800.00) e tale valutazione fa parte del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, la circostanza che quest'ultima esprime una posizione di soccombenza, di "torto", sebbene virtuale, a carico del convenuto in primo grado, costringe, attesa la pag. 10/18 presenza nel nostro ordinamento dell'istituto dell'appello incidentale accanto a quello della c.d. riproposizione, a collocare la modalità di investitura del giudice d'appello nel primo e non nella seconda.
La sentenza del Tribunale, pertanto, è passata in giudicato con riferimento alle statuizioni relative assolvimento dell'onere probatorio sull'effettivo adempimento dell'attività svolta e per il periodo indicato e all'ammissibilità del credito relativo alle prime due prestazioni indicate in parcella (id est (a)
“ricognizione documentale ex art. 204 e 205 L.F. nel quadro della resa del conto dell'amministratore; (b) ispezione amministrativa sulla documentazione sociale corrispettivo determinato in base al contenuto dell'art. 32 della Tariffa
Professionale vigente di cui al DPR n. 100/97 in Lire 28.800.00), con conseguente inammissibilità, anche in questa fase di rinvio, delle contestazioni concernenti le suddette statuizioni.
Inoltre, è utile precisare, che il riferimento del convenuto in riassunzione alla sentenza del Tribunale impugnata è errato, posto che il Tribunale non ha assolutamente rilevato la mancata produzione dei documenti sopra indicati ma solo del parere sulle cause di dissesto.
Peraltro il nell'originario appello, aveva prodotto anche la Pt_2 documentazione che il Tribunale aveva ritenuto carente (ossia il parere sulle cause del dissesto v. pag. 10 della sentenza) e la questione dell'ammissibilità di tale produzione non è stata riproposta in questa sede di rinvio.
In ogni caso, ritiene questa Corte che (come correttamente rilevato dalla Corte
d'appello nella sentenza cassata) la suddetta produzione documentale sia ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente (la sentenza impugnata è stata infatti emessa prima del D.L. 83/12 conv. in L.
134/12), data la decisività della stessa in riferimento alle ragioni del rigetto della domanda.
pag. 11/18 In merito al quantum della pretesa, anche a voler ritenere che l'originaria appellata in primo grado aveva dedotto la nullità/annullabilità dell'incarico con conseguente radicale contestazione dell'an debeatur e tale deduzione avesse effetto assorbente rispetto al quantum della pretesa azionata, va rilevato che tutte le eccezioni riproposte in questo grado appaiono inammissibili – con riferimento a quelle dedotte nella memoria di replica - e infondate.
Occorre, infatti, evidenziare che secondo il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità nella sentenza richiamata nell'ordinanza di rinvio (Cass. n.
23893(2016) "il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha natura normalmente anche se non essenzialmente onerosa, al pari di ogni altra fattispecie di lavoro autonomo. Ne consegue che per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione"
Nel caso in esame il dott. ha provato sia l'incarico ricevuto – con la Pt_2 pattuizione del corrispettivo –, mediante la produzione della lettera di incarico, sia l'adempimento dell'obbligazione assunta, attraverso la produzione delle relazioni indicate nell'avviso di parcella.
In particolare il dott. nell'avviso di parcella relativo alle prestazioni Pt_2
professionali oggetto del presente giudizio (allegato come Doc. 2 al Ricorso ex
Art. 209 e 101 L. facendo riferimento “al contenuto della lettera a) del CP_4
conferimento d'incarico” ha richiesto il pagamento delle seguenti prestazioni professionali:
(a) “ricognizione documentale ex art. 204 e 205 L.F. nel quadro della resa del conto dell'amministratore;
(b) ispezione amministrativa sulla documentazione sociale corrispettivo determinato in base al contenuto dell'art. 32 della Tariffa Professionale vigente di cui al DPR n. 100/97 in Lire 28.800.00 (ora 14.873,96);
pag. 12/18 (c) parere motivato in ordine alle cause del dissesto, alle ipotesi di illiceità ed alle responsabilità coinvolte;
(d) redazione di relazione ex art. 33 L.F. corrispettivo determinato in base al contenuto dell'art. 32 della Tariffa Professionale vigente di cui al DPR n. 100/97 in Lire 300.000.000 (ora Euro 154.937,07).
Inoltre lo stesso ha prodotto:
1) la lettera di consegna alla della "ispezione Controparte_5
amministrativa. Parere sulle cause dell'insolvenza" recante il timbro di ricevimento da parte di datato 22 luglio 1997; CP_5
2) la lettera di consegna alla della "ricognizione Controparte_5
documentale. Art. 204 e 205 L.F. resa del conto" recante il timbro di ricevimento da parte di datato 22 luglio 1997; CP_5
3) la lettera di consegna alla del "parere sulla Controparte_5
responsabilità condotta dai precedenti organi sociali e terzi alla
[...]
recante il timbro di ricevimento da parte di Controparte_6 CP_5 datato 24 novembre 1997;
4) il "parere su responsabilita condotta precedenti organi sociali e terzi
[...]
" recante il timbro di ricevimento da parte di datato 14 CP_6 CP_5 novembre 1997;
5) l'approvazione ministeriale in data 29 arile 1996 dell'istanza presentata dal
Commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria della
[...]
in A.S. degli incarichi di "consulenza ed assistenza della CP_2 procedura", nel quale è compreso l'incarico al Dott. con la Pt_2
specificazione dei compensi concordati;
6) la relazione ex Art. 33 L. Fall. (g) i "fogli di lavoro" recanti il riepilogo delle prestazioni in termini ore lavorative svolte per ogni singola prestazione lavorativa;
pag. 13/18 7) la lettera di consegna alla della "ispezione Controparte_5
amministrativa. Relazione sulle modalità con cui sono state eseguite le promesse di alienazione dei cespiti immobiliari" recante il timbro di ricevimento da parte di datato 15 Gennaio 1997. CP_5
Orbene alla luce di siffatta produzione e stante la mancanza di appello incidentale con riferimento al riconoscimento delle prestazioni di cui alle lettere
(a) “ricognizione documentale ex art. 204 e 205 L.F. nel quadro della resa del conto dell'amministratore e (b) ispezione amministrativa sulla documentazione sociale corrispettivo determinato in base al contenuto dell'art. 32 della Tariffa
Professionale vigente di cui al DPR n. 100/97 in Lire 28.800.00 (ora 14.873,96), sulle quali, per come detto si è formato il giudicato, restano da esaminare le contestazioni relative alle prestazioni di cui alle lett. (c) parere motivato in ordine alle cause del dissesto, alle ipotesi di illiceità ed alle responsabilità coinvolte e
(d) redazione di relazione ex art. 33 L.F.
In merito a tale ultima voce ritiene il Collegio di dover confermare la motivazione di rigetto contenuto nella sentenza di primo grado.
In primo luogo va ribadito che la lettera di incarico non conteneva alcuna delega specifica in merito alla redazione della suddetta relazione.
Inoltre – condividendo quanto detto dalla Corte di appello nella sentenza cassata - è escluso in radice l'assunto di un implicito conferimento anche di tale incarico che prende le mosse da una non condivisibile tesi dell'appellante che - in base ad una lettura riduttiva dell'art. 203 L.F e del richiamato art. 33
L.Fall - relega il commissario e/o curatore al semplice ruolo di presentatore della relazione di cui all'art. 33 L.Fall.: la relazione ex art. 33 L.Fall costituisce un atto di estrema rilevanza nell'ambito della procedura concorsuale, cosicché non è logicamente e giuridicamente concepibile che il curatore possa ridursi al mero ruolo di “presentatore” dell'atto che maggiormente esprime l'importanza del suo ufficio.
pag. 14/18 È pacifico, infatti, che la relazione ex art. 33 L.Fall per quel che concerne l'attività svolta personalmente dal curatore e per i fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza rivesta fede privilegiata, cosicché una tale forza probatoria –come anche la valenza probatoria attenuata attribuita ad altre parti della relazione- si pone in logico contrasto che il preteso ruolo di mero presentatore della relazione (redatta da altri).
Il curatore, invero, può essere chiamato a rispondere di falso ideologico quale pubblico ufficiale per attività o fatti falsamente attestati nella sua relazione ex art. 33 L.Fall (v. Cass. 97/19) e l'attività compendiata nella relazione assume pacificamente rilevanza anche quale prova nel giudizio penale. Il ruolo centrale che assume quindi la relazione ex art. 33 L.Fall nell'ambito della procedura concorsuale e le responsabilità che con tale atto il curatore assume evidenziano la natura strettamente personale del relativo compito con conseguente non delegabilità dello stesso.
Viceversa, con riferimento al parere reso in merito alle cause del dissesto risulta fondata la deduzione degli attori a mente della quale per tale attività deve trovare applicazione l'art. 31 tariffa profess. Secondo cui “
1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:
a) perizie, motivati pareri e consulenze sul valore della pratica: fino a € 51.645,69 il 6%; da € 51.645,69 a € 258.228,45 il 4%; da € 258.228,45 a € 516.456,90 il 2%; da € 516.456,90 a € 2.582.284,50 l'1%; oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%
Ne consegue che, sebbene in primo grado e nella parcella le due voci “parere” e
“relazione” non siano distinte, ben può essere liquidato l'importo solo per la pag. 15/18 prima attività, applicando la percentuale dello 0,5% sul valore di tale pratica determinato in base all'ammontare del danno cagionato dagli organi sociali pari a
60 miliardi (così come individuato nel “Parere sull'ortodossia del comportamento degli organi sociali ed i terzi. Cause del Dissesto. Conseguenze e responsabilità”
v. pag. 42).
Risulta, pertanto, corretta la quantificazione del compenso così calcolato:
60.000.000.000 lire (pari a euro 30.987.413,95) x 0.5% = 300.000.000 lire (ossia euro 154.937,06).
Dall'importo complessivo di € 169.811,02 (pari alla somma di € 154.937,06 +
€. 14.873,96, quest'ultimo contenuto nella sentenza già passata in giudicato) va poi detratto l'acconto già ricevuto pari L. 50.000.000 (ossia € 25.822,84) relativo a tutte le prestazioni indicate nella lettera di incarico (v. la fattura prodotta).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto da oggi riassunto dai suoi eredi e Parte_3 Parte_1 [...]
va accolto nei limiti sopra indicati e il credito vantato da Pt_2 [...]
– e oggi dai suoi eredi – va ammesso in prededuzione al passivo della Pt_3
– oggi – Parte_4 Controparte_3 nella misura di € 143.988,18, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, mentre va rigettata ogni altra domanda.
Attesa la riforma della sentenza di primo grado e l'esito complessivo del giudizio, le spese di tutti i gradi del giudizio non possono che seguire la soccombenza, e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, ed esclusa la fase di trattazione per i giudizi di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando (in sede di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 23995/2023
pag. 16/18 pubblicata in data 07.08.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 907/2020 depositata in data
03.06.2020) sull'appello proposto da - e oggi dei suoi Parte_3 legittimi eredi e - nei confronti Parte_1 Parte_2
della – oggi Controparte_7
- avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Catania n. 324/2012 in data 03/02/2012, così provvede:
1) da atto del passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata relative assolvimento dell'onere probatorio sull'effettivo adempimento dell'attività svolta e per il periodo indicato e all'ammissibilità del credito relativo alle prime due prestazioni indicate in parcella (id est (a)
“ricognizione documentale ex art. 204 e 205 L.F. nel quadro della resa del conto dell'amministratore; (b) ispezione amministrativa sulla documentazione sociale corrispettivo determinato in base al contenuto dell'art. 32 della Tariffa
Professionale vigente di cui al DPR n. 100/97 in Lire 28.800.00);
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, ammette in prededuzione al passivo della
– oggi – il Parte_4 Controparte_3 credito vantato da – e oggi dai suoi eredi – nella misura di € Parte_3
143.988,18, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna la parte appellata
[...]
– oggi Controparte_7 Controparte_3
- al pagamento, in favore della parte appellata - oggi dei Parte_3
suoi legittimi eredi e -, delle Parte_1 Parte_2
spese di tutti i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado del giudizio, in complessivi € 14.103,00, quanto al primo giudizio di appello, in complessivi € 9.991,00, quanto al giudizio di cassazione, in complessivi €
pag. 17/18 7.655,00 e quanto al presente giudizio di riassunzione, che liquida in complessivi
€ 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 17/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore
Dott. Dora Bonifacio
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