Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2024, proposto da
CA IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Calabria Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
Rivendita di Tabacchi e Generi di Monopolio n. 2 del Comune di Stignano denominata “Segnali di Fumo” di Giampiero Squillace, Rivendita di Tabacchi e Generi di Monopolio n. 3 del Comune di Stignano denominata “Melia Giuseppe”, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione di rigetto dell’istanza di trasferimento fuori zona della Rivendita di prodotti di monopolio n. 1 sita nel Comune di Stignano, adottata e notificata a mezzo p.e.c. in data 29.11.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 28.1.2024 e depositato il 19.2.2024 IE CA ha esposto:
-) in data 28.8.2023 la ricorrente aveva presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istanza di trasferimento fuori zona della propria rivendita sita nel Comune di Stignano (RC) in un locale sulla S.S. 106 della Contrada Favaco del medesimo Comune, allegando perizie da cui emergeva l’insistenza di n. 3 rivendite, di cui la n. 1 (di sua proprietà) nel centro storico, la n. 2 sempre nel centro storico a distanza di mt. 253 dalla prima e la n. 3 sulla strada provinciale che collega il Centro storico di Stignano con la Strada Statale 106, situata a mt. 4.103 dalla prima rivendita, soggiungendo che, con lo spostamento, la n. 2 sarebbe situata a distanza di mt. 5.825 dalla prima e la n. 3 a distanza di mt. 1.975 dalla nuova sede della rivendita della ricorrente, mentre la distanza della nuova posizione della rivendita da quella originaria sarebbe di mt. 6.078;
-) il 3.10.2023 l’Agenzia inviava preavviso di rigetto evidenziando il superamento del rapporto rivendite/popolazione nel Comune e il superamento della distanza massima tra la sede attuale e quella di trasferimento in assenza di esigenze di ottimizzazione del servizio che la possano giustificare;
-) l’11.10.2023 la ricorrente presentava deduzioni evidenziando come la nuova collocazione fosse funzionale alle esigenze del servizio di vendita al dettaglio dei generi di monopolio e ad una capillare distribuzione delle rivendite sul territorio comunale, sia riguardo alla zona di provenienza che a quella di destinazione, affermando che il lento ma inesorabile spopolamento del Centro storico negli ultimi anni rendeva la presenza di due rivendite sovradimensionata mentre la zona costiera posta lungo la S.S. 106 in Contrada Favaco -più densamente popolata ed interessata da tendenza allo sviluppo economico e demografico insistendovi molta parte della popolazione residente e numerose attività commerciali e turistiche (campeggio, albergo e numerose case vacanze)- non era servita dalla rete di vendita;
-) ciò nonostante, con provvedimento notificato il 29.11.2023 l’istanza veniva rigettata, sempre a motivo [a] del superamento della distanza massima di cui all’art. 5 bis del D.M. 21.2.2013 n. 28 tra la sede originaria e quella proposta per la nuova ubicazione, computata in metri 6.078 a fronte di una distanza massima di metri 3.000 applicabile a detto Comune e [b] del superamento del rapporto tra gli abitanti del Comune di Stignano ed il numero di rivendite presenti sul suo territorio giusta art. 2 comma 3 del citato D.M. n. 38/2013 (n. 1 rivendite ogni 1.500 abitanti), nel caso controverso di n. 3 rivendite, in assenza di ragioni che giustificassero la deroga nell’interesse dell’ottimale svolgimento del servizio, non riscontrabili dalle allegazioni della ricorrente.
1.1- Ritenendo illegittimo detto diniego, la ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 5 BIS DEL DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 2013 N. 38 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI DEROGARE AL REQUISITO DELLA DISTANZA MASSIMA.
L’Amministrazione non avrebbe valutato la derogabilità alla distanza massima prevista dall’art. 10 comma 5 bis (“ Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita… ”), assentibile nel caso controverso essendo la nuova collocazione della rivendita funzionale alle esigenze del servizio di vendita al dettaglio e alla capillare distribuzione delle rivendite sul territorio comunale, sia riguardo alla zona di provenienza che a quella di destinazione, stante lo spopolamento del Centro storico e il ripopolamento della zona costiera lungo la SS 106 in Contrada Favaco.
2) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 5 BIS DEL D.M. 21 FEBBRAIO 2013 N. 38 E S..MM.II. – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ADM PROT. 2312333/RV DEL 2 LUGLIO 2021.
La ricorrente deduce l’irrilevanza del rapporto rivendite/popolazione richiamato dal Comune in quanto già superato, soggiungendo che l’art. 3 del D.M. n. 38 del 2013 consente comunque l’assentibilità del trasferimento, ove si rispettino i limiti di distanza minima e massima (con la deroga parimenti consentita) e non anche il rapporto rivendite/popolazione e laddove ciò sia utile al migliore servizio nella zona di destinazione, non altrimenti garantita dalle rivendite in esercizio.
3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. – IRRAGIONEVOLEZZA.
La ricorrente contesta le risultanze istruttorie poste a base del diniego, nel senso che, al contrario di quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, [a] il trasferimento non lascerebbe sguarnita la rete nel centro storico, permanendo la rivendita n. 2, [b] il Centro storico non costituirebbe una “ superficie con più ampia densità di popolazione ”, come ricavabile dall’attestazione del Comune di Stignano in atti e [c] la zona di destinazione non sarebbe adeguatamente servita non essendo ubicata la rivendita n. 3 sulla SS 106 ma sulla strada provinciale che vi conduce dal Centro storico e a distanza di mt. 1.975 dalla destinazione della rivendita n. 1 nella sede proposta.
4) ECCESSO DI POTERE PER DEVIAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DALLA LINEA INDICATA DALL’AUTORITÀ DI VERTICE DELLA P.A. – INOSSERVANZA DI CIRCOLARE. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL’ATTO DEVIANTE- IRRAGIONEVOLEZZA.
Viene contestata l’inosservanza della circolare n. 28 del 22.7.2021 che -a pag. 10 e ss., a commento dell’art. 3 della determinazione Direttoriale prot. N. 2313333/Ru del 2.7.2021- ribadisce l’assentibilità del trasferimento nell’ipotesi di superamento del rapporto rivendite/popolazione giustificato da motivate esigenze di servizio.
2- Con atto depositato il 2.4.2024 si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per resistere al ricorso.
3- All’udienza pubblica del 2.4.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
5- Occorre preliminarmente osservare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel provvedimento impugnato:
-) rileva che il Comune di Stignano, di n. 1.350 abitanti, è dotato di n. 3 rivendite ordinarie, con conseguente superamento del rapporto numero di rivendite/abitanti ed inaccoglibilità del trasferimento ai sensi dell’art. 10 del D.M. 38/2013, come peraltro rilevato nella circolare n.231333/RU del 2.7.2021;
-) afferma l’inesistenza di alcuna esigenza di servizio che possa giustificare la deroga, trovandosi la rivendita nel Centro storico ove è istituita solo un’altra rivendita, con conseguente impatto dello spostamento sulla rete di distribuzioni lasciando scoperta una superficie con più ampia densità di popolazione, essendo invece la porzione di destinazione già servita da un numero di rivendite adeguato alle esigenze della popolazione;
-) osserva che la distanza dalla sede attuale della rivendita al locale proposto è determinata in metri 6.200 circa e il trasferimento fuori zona non è consentito perché trattasi di distanza superiore a metri 3.000, potendosi giustificare la deroga solo in presenza dei medesimi requisiti e presupposti che giustificherebbero l’istituzione di una nuova rivendita come chiarito nella circolare n. 28/2021 prot. n. 2764541/RU del 22.7.2021;
-) ritiene non accoglibili le controdeduzioni della ricorrente in quanto, nell’attuale fase normativa, i trasferimenti fuori zona possono avvenire solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione previsti per l’istituzione di nuove rivendite senza considerare la redditività della rivendita, osservando la necessità di considerare la popolazione residente nel Comune tutto l’anno, indipendentemente dall’aumento della popolazione dovuta ai turisti nel periodo estivo.
6- Orbene, il provvedimento, di natura peraltro plurimotivata, risulta nel complesso immune dalle censure di parte ricorrente.
7- Rimandando, per ragioni di sinteticità, per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento ai precedenti della Sezione in materia (cfr., in particolare, la sentenza n. 38 del 20.01.2022), si osserva anzitutto che l’art. 10 comma 5- bis del D.M. 21.2.2013 n. 38 subordina l’autorizzazione al trasferimento fuori zona al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto (tra cui la distanza minima rispetto ad altre rivendite insistenti, nella fattispecie di m. 300, e, in via generale, il rapporto di n. 1 rivendita ogni 1.500 abitanti) soggiungendo che -fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita- il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore, per quanto di rilievo nell’odierna controversia, a metri 3.000.
In sostanza, come chiarito nella circolare n. 28/2021 del 22.7.2021 (§ 5), in atti, le condizioni che autorizzano il trasferimento fuori zona sono costituite dalla distanza minima della sede proposta rispetto alla rivendita più vicina, dal rispetto di una rivendita ogni 1500 abitanti e dalla distanza massima della sede originaria rispetto a quella proposta per il trasferimento (nel caso controverso non superiore a 3.000 metri) fatta salva la sussistenza di eccezionali circostanze.
8- Nella fattispecie, risultano superati tanto il rapporto tra numero di rivendite ed abitanti previsto dall’art. 2, a sua volta richiamato dall’art. 10 comma 5-bis, quanto la distanza massima prevista da tale ultima disposizione (peraltro di gran lunga superiore al limite previsto dal decreto) e ciascuna di dette circostanze costituirebbe, di per sé, dato ostativo all’autorizzazione al trasferimento.
9- Residua la possibilità di verificare la configurabilità delle “eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita ” di cui al citato comma 5- bis e richiamata altresì dalla determinazione direttoriale e dalla circolare menzionate dalle parti, che consentirebbe la possibilità di una deroga.
10- Sul punto, come già osservato da questa Sezione (sentenza n. 38 del 2022, cit.), deve però precisarsi che:
-) la verifica di tali circostanze non può che implicare il compimento di una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all’individuazione della soluzione più appropriata ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico di pertinenza dell’Agenzia;
-) ciò in quanto l’ubicazione di una rivendita in una zona del territorio comunale anziché in un’altra, pur rimanendo invariato il rapporto complessivo tra numero di rivendite e popolazione residente, non è affatto irrilevante ai fini delle valutazioni che l’Amministrazione deve compiere sulle domande di trasferimento, ed in particolare, per evidenti motivi, su quelle ‘fuori zona’, incidendo esse sulle esigenze, specificamente enucleate nel comma 2 dell’art. 3 del decreto, il quale detta criteri per l’istituzione delle rivendite ordinarie e l’elaborazione dei relativi piani semestrali, della adeguatezza della rete di vendita “ all’interesse del servizio ” (e non più, come previsto nel testo originario, “ ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta ”), nonché della relativa organizzazione “ in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché del gettito ”;
-) appare allora ragionevole ritenere che il contemperamento dei diversi interessi, anche rispetto a quello privato al perseguimento del massimo utile imprenditoriale, e il relativo componimento debba essere rimesso all’Amministrazione procedente, non potendo a ben vedere ritenersi risolto a monte in sede normativa con la fissazione dei presupposti fondamentali di disciplina dettati per l’istituzione e il trasferimento delle rivendite.
11- In argomento, le conclusioni dell’Agenzia dei Monopoli, che riscontrano l’assenza delle esigenze eccezionali affermate dalla ricorrente necessarie per avallare la deroga – circostanze sostanzialmente riconducibili nello spopolamento del Centro storico a vantaggio della Contrada Favaco e nell’insistenza, in tale zona, di un flusso sempre più intenso di insediamenti abitativi e non, soprattutto relativi al periodo estivo, che, nell’attuale assetto, risulterebbero non adeguatamente serviti, mentre lo sarebbero di più una volta accordato il trasferimento – risultano nel complesso immuni dalle censure di parte ricorrente.
12- Con il trasferimento richiesto la strutturazione della rete di distribuzione nel Comune di Stignano –attualmente strutturata in due rivendite nel centro storico ed una nella Contrada Favaco – verrebbe di fatto ribaltata, mantenendosi una rivendita al centro e due in detta Contrada (atteso che la rivendita n. 3 è ivi ubicata, come si ricava anche dalla perizia depositata dal ricorrente in sede procedimentale, rendendo così irrilevanti le precisazioni di quest’ultimo in ordine alla collocazione della stessa rivendita non direttamente sulla Strada Statale 106 bensì sulla Strada Provinciale che dal Centro Storico conduce alla Frazione Favaco).
13- Non di meno, quanto alla popolazione, l’assunto del ricorrente circa il “lento ma inesorabile” spopolamento del Centro storico del Comune a vantaggio della Contrada Favaco, evidenziato in sede procedimentale e ripreso in sede processuale, costituisce una deduzione generica e meramente apodittica in assenza di adeguata documentazione che possa utilmente comprovarlo e che non risulta essere stata fornita in sede istruttoria.
14- Di ben poca utilità è peraltro, sul punto, la certificazione rilasciata dal Comune di Stignano il 26.1.2024 e versata in atti (all. 009 alla produzione del 19.2.2024), nella quale si attesta al 31.12.2023 una popolazione di n. 537 abitanti nel Centro storico, comprensivo delle aree immediatamente viciniori, e di n. 672 abitanti nella Contrada Favaco, sempre comprensiva delle aree immediatamente viciniori, stante che:
-) detta certificazione restituisce il mero dato della popolazione alla suddetta data del 31.12.2023 ma non fornisce alcuna indicazione circa il trend della stessa;
-) in ogni caso, pur dandosi atto di un numero di abitanti superiore nella Contrada Favaco rispetto al Centro storico, non emerge un quadro di significativo squilibrio tra i residenti nei due ambiti, con la precisazione che, in presenza di tale limitato differenziale, anche il riferimento alle “aree immediatamente viciniori” contenuto nel predetto certificato contribuisce a rendere più ambigua l’effettiva consistenza della sede attuale e della zona di richiesta destinazione.
15- Risulta parimenti adeguatamente argomentata la motivazione sul punto della ininfluenza dell’incremento di popolazione nella stagione estiva ai fini della stima delle esigenze del servizio nella zona proposta per il trasferimento, accordando rilevanza la disciplina normativa al solo dato della popolazione residente ed essendo inoltre irrilevante, oltreché non dettagliatamente evidenziata né adeguatamente comprovata, l’entità dell’asserito aumento della popolazione e dunque dell’effettivo sottodimensionamento della rete di distribuzione attuale.
16- In assenza di più puntuali deduzioni, le censure si risolvono in mere prospettazioni di opportunità, alternative rispetto a quelle di pertinenza dell’amministrazione, che come tali non possono trovare ingresso in sede processuale.
17- In conclusione, il ricorso va rigettato.
18- Le difese prettamente formali dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese di lite, mentre nulla va disposto quanto ai controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO