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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
16 gennaio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne
Lavoratrici, n. 2, elettivamente domiciliata in Cremeno, via Belvedere, n. 7,
presso lo studio dell'avv. Giovanna Zamuner del Foro di Lecco e rappresentata e difesa dall'avv. Livio IL del Foro di Genova, giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 38 Contro
(P. I.V.A.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Buscate (MI), via della Costiera,
nn. 6/8 ed elettivamente domiciliata in Lecco, via Carlo Cattaneo, n. 47, presso lo studio dell'avv. Walter Cerviatti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Contro
P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in AT, Zona Industriale, Contrada
Buttaceto, n. 14 ed elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre, nn.
29/4, presso lo studio degli avvocati Cecilia Vernetti e Giulia Fioretti del Foro di
Genova, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allagata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
(P. I.V.A.: ; C.F.: Controparte_3 P.IVA_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_5
in Bologna, via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso
XXII Marzo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Lia Stellaci, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Paolo Di Leo del Foro di Genova, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
pagina2 di 38 Della sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale
di BU Arsizio nella causa iscritta al n. 2612/2018 r.g.
OGGETTO: Trasporto
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarando la piena ammissibilità dell'appello proposto, riformare la sentenza no.1619/2023, emessa il 31.10.23 inter partes dal Tribunale Civile di BU Arsizio, non notificata, nelle parti che costituiscono l'oggetto dei nostri motivi di appello, accogliendo le seguenti domande :
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la esclusiva Contr responsabilità contrattuale ex trasporto della e la responsabilità extra- contrattuale da fatto illecito aquiliano della nell'evento di cui è causa, CP_2 condannando gli stessi, congiuntamente, disgiuntamente , solidalmente o come Pt_ meglio visto al risarcimento a favore della dell'importo di 40.704,75 ex quietanza, detratto l'importo 4.078 € già pagato dalla DM oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla data della quietanza al saldo;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la Contr esclusiva responsabilità contrattuale ex trasporto della condannandola al risarcimento integrale del danno per colpa grave del preposto, senza applicazione del limite previsto dal secondo comma dell'art 1696 c.c., ma applicando il terzo comma dell'art. 1696, alla luce della evidente colpa grave del sub-vettore nell'adempimento del suo mandato.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la Con responsabilità extra-contrattuale della per i fatti di cui è causa, condannandola al risarcimento intergrale del danno, senza applicazione del limite previst dall'art 1696., decurtando l'importo di 4.078,21 già percepito;
- IN OGNI CASO, vinte le spese del doppio grado di giudizio e con Pt_ Contr restituzione delle spese già pagate da a e a seguito della CP_3 sentenza di primo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria avversaria difesa ed eccezione disattesa: IN VIA PRELIMINARE: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 cod. proc. civ., dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1619/2023 in data 31/10/2023 – R.G. 2612/2023 emessa dal Tribunale di BU Arsizio, con ogni necessario e conseguente provvedimento;
pagina3 di 38 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
a) nella denegata ipotesi in cui ritenga ammissibile il gravame proposto da
, rigettarlo perché totalmente infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
b) in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sull'impugnazione incidentale, dichiarare che la società Controparte_1 nell'ambito della vicenda in oggetto ha svolto attività di spedizioniere, con esonero da ogni sua responsabilità in relazione al trasporto effettuato in via del tutto autonoma da e con ogni conseguente pronuncia di Controparte_2 legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le ritenute declaratorie, previ gli accertamenti più opportuni e respinta ogni contraria istanza, deduzione, anche istru;
oria, ed eccezione,
(A) nei confronti di Pt_1
- in via principale, accertare e dichiarare che l'appello di è Pt_1 inammissibile, infondato e/o comunque non provato, in fa;
o e in diri;
o, per tu;
i i motivi esposti nella comparsa di risposta con appello incidentale, ex art. 343 c.p.c., datata 11.06.2024 e, per l'effe;o, confermare per quanto di ragione (cfr. pp.
7-38 della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente) la sentenza impugnata n. 1619/2023 emessa dal Tribunale di BU Arsizio, rige;
ando integralmente l'appello avversario;
- in ogni caso, in accoglimento di uno o più motivi di appello incidentale di cui alla comparsa di risposta con appello incidentale ex art. 343 c.p.c. datata
11.06.2024 (cfr. pagg. 38 e ss.), accertare e dichiarare (i) il difetto di legittimazione attiva di e (ii) l'assenza di qualsivoglia responsabilità Pt_1 Con vettoriale per i fatti di cui è causa in capo a e, per l'effetto, (i) riformare la sentenza di primo grado n. 1619/2023 nei capi in cui ha dichiarato l'infondatezza delle suddette eccezioni di parte esponente e, conseguentemente, (ii) condannare Con
a restituire in favore di l'importo già versato di € 4.078,21, a titolo di Pt_1 capitale e interessi in ossequio al disposto della sentenza n. 1619/2023, disponendo che il relativo pagamento venga eseguito a favore della compagnia assicurativa (quale Controparte_4 Con assicuratore RCV di DM) oppure della stessa (sul punto, cfr. pag. 50 della comparsa di risposta con appello incidentale, ex art. 343 c.p.c. datata
11.06.2024);
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la domanda di appello principale di sarebbe comunque inammissibile ed infondata, nel merito e in diritto, per Pt_1 le ragioni già sollevate in primo grado e tutte reiterate nel presente giudizio dall'esponente, ex art. 346 c.p.c. (cfr. par. VII della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente, pp. 50-51) e, per l'effe;o, rigettare integralmente l'appello avversario;
Contr (B) nei confronti di senza accettazione del contraddittorio da parte di quest'ultima:
- per la denegatissma e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto da Contr Codesta Ecc.ma Corte che la domanda di appello incidentale di con la quale quest'ultima chiedeva: “in parziale riforma della sentenza di primo grado e
pagina4 di 38 decidendo sulla presente impugnazione, dichiarare che la società CP_1 nell'ambito della vicenda in oggetto ha svolto attività di spedizioniere, con
[...] esonero da ogni sua responsabilità in relazione al trasporto effettuato in via del tutto autonoma da e con ogni conseguente pronuncia di Controparte_2 Contr legge” (cfr. pag. 11 comparsa in appello di , sia stata formulata nei Con confronti di , accertare e dichiarare che trattasi di domanda nuova ex art. 345
c.p.c. (posto che nel giudizio di primo grado nessuna pronuncia era stata chiesta Contr Con da parte di nei confronti di ) e, per l'effetto, dichiarare tale domanda inammissibile;
- in ogni caso, in forza delle ragioni già sollevate in primo grado e tutte da intendersi qui reiterate dall'esponente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. pag. 4 e ss. prima memoria ex art. 183, comma 6 datata 12.2.2019, pag. 5 e ss. comparsa conclusionale in primo grado datata 14.09.2023) nonché delle ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 11.06.2024 (in particolare, cfr. paragrafi n.
1.1. di cui a pagg. 9 e ss., n.
1.2. di cui a pagg. 10 e ss., nonché n. 6 di cui a pagg. 45 e ss.), accertare e dichiarare che tale domanda Contr di appello incidentale formulata da è comunque del tutto infondata e non provata e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
(C) nei confronti di senza accettazione del contraddittorio da CP_3 parte di quest'ultima:
- accertare e dichiarare che con la comparsa di costituzione e risposta in appello datata 21.05.2024, non ha svolto alcuna domanda in via CP_3 incidentale, ex art. 343 c.p.c., nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, rigettare la pretesa avversaria di “farsi integralmente garantire e manlevare da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avente partita IVA , con sede in AT, zona industriale, P.IVA_6 contrada Buttaceto, con conseguente condanna di a rivalere Controparte_2 con riferimento ad ogni somma” per l'eventuale Controparte_3
“caso di condanna di (cfr. pag. 11 della Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta in appello di datata 21.05.2024), CP_3 dichiarando irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di proporre CP_3 Con qualsivoglia appello incidentale nei confronti di;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che tale pretesa domanda di garanzia Con di nei confronti di sarebbe comunque inammissibile ed infondata, CP_3 nel merito e in diritto, nonché non provata, (i) per le ragioni già sollevate in primo grado e tutte da intendersi qui reiterate dall'esponente, ai sensi dell'art.
346 c.p.c. (cfr. pagg. 4 e ss. della prima memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. datata 12.2.2019, nonché pagg. 22 e ss. della comparsa conclusionale in primo grado Con datata 14.09.2023), e (ii) stante in ogni caso la mancanza di responsabilità di in relazione ai fatti di causa per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 11.06.2024 (cfr. secondo e terzo motivo di appello incidentale di cui a pagg. 42 e ss.) e, per l'effetto, rigettare la pretesa domanda di garanzia di nei confronti CP_3 dell'esponente;
- (D) In via istruttoria: Con (i) accogliere le istanze istruttorie già avanzate in primo grado da , che sono state espressamente riproposte, ex art. 346 c.p.c., nella comparsa di risposta con appello incidentale datata 11.06.2024, al paragrafo VIII (cfr. p. 52 della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente) e che sono da intendersi integralmente ritrascritte;
pagina5 di 38 (ii) accertare e dichiarare che è decaduta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., Pt_1 dalla facoltà di riproporre le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte dal Giudice di prime cure, in quanto dalla stessa non reiterate in questo giudizio di appello e, per l'effetto, dichiarare tali istanze irrimediabilmente rinunciate;
(iii) in ogni caso, rigettare le istanze istruttorie avversarie che il Giudice ritenesse, per qualsivoglia motivo, riproposte dalle controparti anche nel presente giudizio di appello.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello di Milano: nel merito: rigettare l'appello proposto da in riforma della Parte_1 sentenza n. 1619 pronunciata dal Tribunale di BU Arsizio nel giudizio sub RG numero 2612/2028 e pubblicata in data 7 novembre 2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata: in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande fatte valere da nei confronti della Parte_1 Controparte_5 accertare il diritto dell'assicurata di limitare la responsabilità del vettore alla somma di euro 2.500,00 per le ragioni di cui in narrativa;
In via ulteriormente subordinata: accertare l'obbligo da parte di
[...] di garantire e manlevare l'assicurata esclusivamente sul Controparte_3 presupposto del rispetto delle condizioni tutte di polizza, ferme in ogni caso le relative esclusioni, scoperti e franchigie;
in caso di condanna di accertare il suo diritto Controparte_3 di farsi integralmente garantire e manlevare da in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, avente partita iva , con P.IVA_6 sede in AT, zona industriale, contrada Buttaceto, con conseguente condanna di a rivalere con riferimento ad Controparte_2 Controparte_3 ogni somma.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio”.
Si dichiara di non accettare contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove spiegate dalle altre parti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc”.
pagina6 di 38 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20 aprile 2018 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di BU Arsizio, Controparte_1
(di seguito denominata e (di seguito CP_1 Controparte_2
denominata , chiedendone la condanna, “congiuntamente, CP_2 disgiuntamente, solidalmente o come meglio visto”, al risarcimento dei danni nella misura di euro 40.704,75 “o quella diversa meglio vista, o che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia”.
A fondamento della domanda allegava le seguenti circostanze:
con sede in BU LF (VA), vendeva a Parte_2 [...]
, con sede in Ragusa (RG), una partita di televisori, marca Akai, Controparte_6
composta da cinquecento pezzi del valore complessivo di euro 57.250,00, oltre
I.V.A.;
conferiva a l'ordine di trasportare la Parte_2 Controparte_1
predetta merce dal proprio deposito di BU LF a;
Controparte_6
in assenza del consenso di Parte_2 Controparte_1
subappaltava il trasporto a con sede in AT;
Controparte_2
in data 11 giugno 2016 ritirava, tramite un suo Controparte_2
collaboratore, la predetta merce dal deposito di in BU Parte_3
LF, caricandola sul semirimorchio targato AB42656;
la merce era accompagnata dal documento di trasporto n. datato Numer_1
11 giugno 2016;
caricata sul predetto semirimorchio, la detta merce veniva trasferita da
BU LF al Porto di Genova, ove veniva imbarcata su una motonave di
Grimaldi Lines, con destinazione Porto di AT;
il 12 giugno 2016 il predetto semirimorchio veniva scaricato nei piazzali del porto commerciale di AT e ivi lasciato parcheggiato senza sorveglianza, senza attivazione di alcun sistema antifurto e con la documentazione di viaggio della merce all'interno di un bauletto del mezzo stesso;
pagina7 di 38 il 13 giugno 2016, alle ore 16.30 circa, si recava a ritirare il semirimorchio in questione, per conto di che, Controparte_2 Controparte_7
accertando la violazione del sigillo posto a protezione del carico e un furto parziale della merce trasportata, provvedeva a ritirare il semirimorchio per ricoverarlo nei magazzini di in attesa di completare il Controparte_2
viaggio presso la sede di;
Controparte_6
il 14 giugno 2016 il veicolo giungeva presso la predetta società , in CP_6
Ragusa, ove, alla presenza del vettore, veniva accertata la mancanza di trecentonovantacinque televisori;
il 14 giugno 2016 denunciava l'evento presso la stazione dei CP_7
Carabinieri di AT Playa;
informava dell'accaduto che Controparte_2 Controparte_1
informava, a sua volta, il venditore Parte_2
in conseguenza della parziale mancata consegna dei beni venduti,
[...]
emetteva nota di credito n. 16/16201 per l'importo di euro 45.227,50, Parte_2
oltre I.V.A.;
in virtù del contratto di assicurazione sottoscritto da con Parte_2
quest'ultima liquidava al proprio assicurato l'indennizzo di euro Parte_1
40.704,75, attribuendo il numero di sinistro 2016MARI133648;
in virtù di tale pagamento, si surrogava, ex artt. 1916 e 1260 c.c., Parte_1
fino al predetto importo, nei diritti di verso i responsabili del Parte_2
sinistro indennizzato;
la responsabilità dei vettori convolti nel trasporto, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, era pacifica, essendosi il danno verificato quando la merce si trovava sottoposta alla loro custodia.
Costituitisi in giudizio, a mezzo di differenti procuratori, entrambi i convenuti contestavano il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio CP_1
assicuratore della responsabilità civile, nei Controparte_3
confronti del quale proponeva domanda di manleva.
pagina8 di 38 Costituitasi in giudizio, aderiva alle difese Controparte_3 del proprio assicurato, proponendo, al pari di quest'ultimo, domanda riconvenzionale c.d. trasversale nei confronti di CP_2
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di e di tre testimoni ( CP_2 Testimone_1 [...]
, con sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 Tes_2 Controparte_7
novembre 2023, il Tribunale di BU Arsizio rigettava la domanda proposta da nei confronti di condannando parte attrice a rimborsare a Parte_1 CP_1
e a le spese processuali da queste CP_1 Controparte_3
ultime anticipate;
condannava a corrispondere a la somma CP_2 Parte_1
di denaro di euro 2.500,00, oltre interessi moratori da giugno 2016 e sino all'effettivo soddisfo, compensando tra tali parti le spese processuali.
Il giudice di prime cure accertava preliminarmente la legittimazione attiva di richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità Parte_1
(Cass. 1 dicembre 2010, n. 24400), secondo cui “In tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro”.
Rilevava che non aveva provato di aver svolto attività di CP_1
spedizioniere, cioè limitata alla scelta e alla stipula di un contratto di trasporto in nome e per conto di Parte_2
Riteneva, sulla base dei documenti prodotti da , che Parte_1 CP_1 avesse assunto il ruolo di vettore, anche se l'esecuzione del contratto di trasporto era stata effettuata, senza il preventivo assenso del mittente, da CP_2
essendo pacifico tra le parti che il trasporto fosse stato integralmente realizzato da quest'ultima società.
Il giudice faceva applicazione dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione (Cass. 7 agosto 1996, n. 7247), secondo cui del trasporto risponde solo l'esecutore e non vi è solidarietà tra vettori, così limitando l'accertamento della responsabilità alle attività poste in essere da CP_2
pagina9 di 38 Dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 12 settembre
2013, n. 20896 – secondo cui “Per i trasporti di merci su strada, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, “ratione temporis” applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l'accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni” - il giudice di prime cure riteneva, sulla base della testimonianza del commissario di Polizia Stradale,
, all'epoca dei fatti in servizio presso la squadra mobile della Testimone_1
Questura di AT, che avesse lasciato il veicolo parcheggiato “in CP_2 un'area delimitata con accesso controllato e vigilanza continua, sicché pacificamente deve essere esclusa una colpa grave”.
Concludeva, quindi, che la “domanda della Itas mutua deve essere respinta nella sua originaria formulazione ed accolta nel limite di risarcimento codicistico di 1 € per KG. E così la deve essere condannata a rifondere alla CP_2
l'importo capitale di € 2.500,00 oltre interessi compensativi da giugno 2016 Pt_1
al saldo”.
Precisava che “Invero se per le modalità di custodia della merce deve escludersi pacificamente il dolo ed anche la colpa grave il furto, di per sé, non costituisce causa liberatoria”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 gennaio 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha sollecitato l'integrale riforma.
Il 21 maggio 2024 si è costituta chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'appello proposto da e riproponendo le eccezioni e la Parte_1
domanda di rivalsa nei confronti di le quali erano rimaste assorbite. CP_2
Costituitasi il 27 maggio 2024, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame principale e, nel merito, ne ha puntualmente contestato i motivi, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale affidato a un unico motivo.
pagina10 di 38 Il 12 giugno 2024 si è costituita confutando i motivi CP_2 dell'appello principale e chiedendone il rigetto. Ha, quindi, proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo gli appellanti, principale e incidentali, hanno, altresì, depositato memoria di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza), assegnato con la medesima ordinanza.
Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello principale.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal CP_1
d.l. n. 82 del 2012.
L'eccezione è priva di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte e sono specificate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate, con puntuale argomentazione, le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Priva di fondamento è anche l'eccepita violazione dell'art. 121 c.p.c., così come novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma
Cartabia).
L'assunto di secondo cui l'atto di citazione in appello non CP_1
rispetterebbe i criteri di chiarezza e sinteticità degli atti imposti dalla citata disposizione di legge, non trova fondamento, ove si consideri l'agevole intellegibilità dell'atto di impugnazione di e la sintesi delle questioni Parte_1
pagina11 di 38 sottoposte all'esame del giudice di secondo grado, quale emergono con evidenza dalla semplice lettura dell'atto.
L'appello principale di . Parte_1
Con un primo motivo di gravame deduce la “ERRATA Parte_1
INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DEL MANDATO DI TRASPORTO
CONFERITO ALLA DGF E DEL MANDATO DI SUB- CP_8
TRASPORTO CONFERITO ALLA D.M. PER, VIOLAZIONE CP_9
DI LEGGE SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE, OMESSA /
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE” (p. 7, atto di citazione in appello).
Lamenta che il giudice abbia richiamato in modo palesemente inappropriato la sentenza n. 7247 del 1996 della Corte di Cassazione, per affermare che il mittente non può agire solidalmente contro il vettore e il subvettore, “con la conseguenza che la surroga “ante iudicium” effettuata dall'assicuratore ex art.
1916 nei confronti del sub-vettore non è operativa anche nei confronti del vettore”.
L'appellante principale ritiene che il giudice di prime cure abbia valutato superficialmente l'onere probatorio sancito dall'art. 1693 c.c., ignorando i rapporti esistenti tra le parti.
Spiega di aver agito al fine di accertare la responsabilità contrattuale vettoriale di con la quale nei cui diritti CP_1 Parte_2 Pt_1
si è surrogata ai sensi degli artt. 1916 e 1260 c.c., aveva stipulato un
[...]
contratto di trasporto fino a destino, nonché la responsabilità extracontrattuale del subvettore di (cioè, , quale detentore della merce al CP_1 CP_2
momento del furto.
Ribadisce che non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale tra
[...]
e e che, per tale motivo, è stata evocata in Parte_2 CP_2 CP_2
giudizio a titolo di responsabilità aquiliana.
Afferma, pertanto, che avrebbe dovuto rispondere CP_1
contrattualmente, a titolo vettoriale, nei confronti di e, quindi, Parte_2
di del comportamento gravemente colposo di quale suo Parte_1 CP_2 ausiliario;
che risponde, invero, dell'operato del suo preposto CP_1 [...] ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_2
pagina12 di 38 Ritiene, pertanto, che la sentenza gravata abbia errato nel rigettare la domanda proposta da nei confronti di quale domanda Parte_1 CP_1
fondata sulla responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c.
L'appellante principale aggiunge che la sentenza della Corte di Cassazione
n. 7247 del 1996, richiamata nella sentenza gravata, non si applica al caso in esame, in cui l'assicuratore che agisce in surroga ( ha pagato il Parte_1
mittente e non il destinatario (come nel caso esaminato dalla citata sentenza); che, pertanto, ha azione contrattuale solo nei confronti del primo vettore Parte_1
( , mentre nei confronti di ha un'azione extracontrattuale. CP_1 CP_2
Spiega che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudice di prime cure riguarda un trasporto cumulativo ex art. 1700 c.c., che nel caso in esame è stato espressamente escluso dallo stesso giudice di prime cure.
Afferma che il giudice di primo grado si è lasciato fuorviare da una tesi giurisprudenziale (Cass. n. 11108 del 1991; Cass. n. 6898 del 1993; Cass. n.
20756 del 2009) che riconosce il diritto del destinatario di agire direttamente nei confronti del subvettore.
Conclude, quindi, che il caso in esame non rientra nella fattispecie del trasporto regolato dall'art. 1700 c.c.; che la domanda proposta da non è Parte_1
in surroga dei diritti del destinatario, ma del mittente venditore Parte_2
unica legittimata al risarcimento a titolo contrattuale nei confronti del
[...]
vettore per colpa presunta ex art. 1693 c.c. e a titolo extracontrattuale CP_1
nei confronti di quale detentore della merce al momento del furto, CP_2 avendo quest'ultima tenuto un comportamento negligente (abbandono del veicolo in area portuale non protetta per molte ore;
veicolo sprovvisto di antifurto).
In ultima analisi, l'appellante principale evidenzia che, non essendoci alcun rapporto contrattuale tra e l'applicazione, da parte Parte_2 CP_2 del giudice di prime cure, della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1696 c.c. non ha alcun fondamento giuridico e che l'ipotesi di responsabilità contrattuale è espressamente esclusa dall'art. 1 della legge di stabilità 2015, che, ai commi da 247 a 250, ha introdotto il divieto di subvezione senza autorizzazione esplicita del mittente.
Afferma, quindi, che nel caso in esame non ha mai Parte_2
autorizzato a subappaltare il trasporto a con la CP_1 CP_2
Contr Con conseguenza che “il contratto tra e è nullo rispetto alla domanda della
pagina13 di 38 , a cui restava solo il rimedio di una richiesta di responsabilità Parte_4 aquiliana nei confronti della (p. 13, atto di appello). CP_2
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce la
“ERRATA QUALIFICAZIONE DEL GRADO DELLA COLPA VETTORIALE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE,
OMESSA / CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE ANCHE RISPETTO
AGLI ESITI PROBATORI (DOCUMENTI E PROVE PER TESTI)” (p. 13, atto di citazione in appello).
Afferma che in tema di responsabilità del vettore la responsabilità di quest'ultimo è presunta ex art. 1693 c.c., salvo prova, da parte del danneggiato, di colpa grave o dolo del vettore (con conseguente inapplicabilità della limitazione di responsabilità, ex art. 1696, quarto comma, c.c.) e che nel caso in esame i vettori ( e non hanno provato l'esistenza dell'esimente del CP_1 CP_2 caso fortuito prevista dall'art. 1693 c.c.
Afferma che l'errore, da parte del giudice di prime cure, nell'accertamento della colpa ordinaria, anziché grave, del vettore emerge dal fatto che causa della mancata consegna della merce venduta da va individuata in un Parte_2
semplice furto subito dalla merce quando il veicolo era rimasto abbandonato senza alcun controllo nei piazzali del porto di AT, dopo lo sbarco dal traghetto proveniente da Genova.
Spiega che la prova delle modalità e del momento in cui è avvenuto il furto si basa esclusivamente sulla denuncia presentata dall'autista di CP_2
presso i Carabinieri di AT Playa il 14 giugno 2016, senza Controparte_7
che tali fatti siano stati suffragati da altro elemento di prova.
Afferma che se effettivamente il furto si è verificato nel periodo compreso tra l'ora di arrivo a AT della motonave di Grimaldi Lines proveniente da
Genova (che la denuncia di indica avvenuta nella serata del 12 giugno CP_7
2016) e la scoperta avvenuta verso le ore 16.30 del 13 giugno 2016, appare incontestabile la natura gravemente colposa di un abbandono incustodito per quasi ventiquattr'ore all'interno del porto di AT di un veicolo carico di televisori facilmente trafugabili.
Aggiunge che la mancanza di verifica immediata delle condizioni del veicolo (semirimorchio telonato) al momento dello sbarco dalla nave costituisce pagina14 di 38 un'ulteriore prova della grave negligenza vettoriale, considerato che la custodia della merce era uno specifico dovere di per tutto il tragitto dalla CP_2 partenza all'arrivo.
L'appellante principale ritiene di aver dimostrato, anche sulla base di una propria perizia, le seguenti circostanze:
l'abbandono incustodito del veicolo carico di merce, con i documenti di trasporto contenuti nel bauletto degli attrezzi;
la mancanza, sul veicolo, di antifurto almeno sonoro a protezione del vano di carico;
il ritardo con cui l'autista ha preso in consegna un veicolo (alle CP_7
ore 16.30 del giorno successivo allo sbarco) sbarcato dalla nave addirittura il giorno prima;
la mancanza o inefficienza di un servizio di guardiania del veicolo dal momento dell'arrivo della nave al momento dell'uscita dal porto;
la concreta insistenza o inefficacia dei sistemi di controllo posti ai varchi del porto di AT (telecamere non funzionanti).
Ritiene che le evidenziate circostanze costituiscano prova della gravissima negligenza di di cui D.G.F. deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_2
afferma, quindi, che, nonostante le evidenziate circostanze, il Parte_1
giudice di prime cure ha escluso la colpa grave di erroneamente CP_2
interpretando le prove assunte.
Spiega che dalla testimonianza di si desume che il Controparte_7
semirimorchio carico era stato lasciato per quasi un intero giorno abbandonato nel pizzale di Nuova Darsena del porto di AT, privo di servizio di guardiania diretta o indiretta e che al momento del ritiro il veicolo era stato trovato senza sigilli;
che la telecamera di sorveglianza “se c'era non funzionava”; che la deposizione dell'agente di polizia non chiarisce la natura e la Testimone_1
portata del servizio di vigilanza privata effettuato da The Guardian nell'area
“Nuova Darsena /Asse dei servizi” e, precisamente, non chiarisce se tale vigilanza fosse posta a tutela di tutti i veicoli parcheggiati o solo di alcuni o se fosse un semplice controllo per diverso motivo di ordine pubblico all'interno dell'area portuale.
A stigmatizzare l'erronea valutazione del giudice di prime cure, l'appellante principale rileva che la dogana e la guardia di finanza non sono obbligate ad pagina15 di 38 effettuare, al momento dell'uscita dal porto, controlli specifici su tutti i mezzi carichi di merce, soprattutto se scaricati da navi provenienti da porti italiani.
Rileva, altresì, che nella sua mail del 23 giugno 2016 l'agente di polizia Tes_1 aveva dichiarato che all'interno della darsena non esiste videosorveglianza e che il servizio di vigilanza notturna è adottato privatamente da alcuni dei più importanti trasportatori con l'Istituto The Guardian; che non vi è alcuna forma di vigilanza all'interno della darsena, nella quale sono aperti di recente tre nuovi varchi, che permettono l'uscita e l'ingresso senza passare dal varco “Asse dei servizi”.
L'appellante principale ritiene, quindi, che se il giudice di prime cure avesse analizzato con maggiore attenzione tali dichiarazioni sarebbe emerso con chiarezza che la vigilanza del porto non era operativa di giorno;
che CP_2 non ha mai neppure offerto di provare che l'istituto di vigilanza privata The
Guardian dovesse sorvegliare i suoi veicoli all'interno del porto;
che il furto di ben 16 pallets fa presumere che il furto sia avvenuto tramite un trasbordo tra due mezzi di grande dimensione e che, pertanto, di tale particolare fatto gli eventuali vigilanti, se operativi, non avrebbero potuto non accorgersi;
che esistevano all'interno del porto altri varchi senza controllo, oltre a quello presidiato e che il furto dei trecentonovantacinque televisori potrebbe essere avvenuto anche utilizzando uno o più veicoli più piccoli (furgoni) che potevano passare inosservati e uscire da altri varchi, quali, ad esempio, il “Dusmet”, mai presidiato.
Con un terzo e ultimo motivo di appello deduce la “ERRATA Parte_1
APPLICAZIONE DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
VETTORIALE A FAVORE DELLA D.M. PER VIOLAZIONE DI LEGGE
SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE, OMESSA / CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE” (p. 26, atto di citazione in appello).
Si duole che, pur riconoscendo la natura vettoriale del mandato che
[...]
aveva conferito a e la natura subvettoriale non Parte_2 CP_1
autorizzata al mandato che aveva conferito a il giudice di CP_1 CP_2
prime cure abbia condannato quest'ultima ai sensi dell'art. 1696 c.c., per la somma di denaro di soli euro 2.500,00, in base al peso della merce trafugata, escludendo la colpa grave.
Afferma, da un lato, che il giudice avrebbe dovuto pronunciare condanna a titolo contrattuale solo nei confronti di unico vettore “contrattuale CP_1
pagina16 di 38 legittimo” (p. 27, atto di appello) e, dall'altro lato, che la domanda di condanna per responsabilità aquiliana proposta nei confronti di non avrebbe CP_2
dovuto essere parametrata al limite, ma al valore delle merci rubate, stante il nesso eziologico tra il danno subito da (furto dei televisori) e il Parte_2
comportamento colpevole di per aver abbandonato il veicolo nei CP_2
piazzali incustoditi del porto di AT.
Spiega che in materia di responsabilità extracontrattuale non esiste differenziazione tra colpa ordinaria, con applicazione del limite e colpa grave, con esclusione del limite di responsabilità, valevole solo per la responsabilità contrattuale del vettore ex art. 1696 c.c.; che l'art. 2043 c.c. non prevede alcun limite al risarcimento del danno.
Chiede, dunque, la condanna solidale di a titolo contrattuale e CP_1
di a titolo extracontrattuale. CP_2
L'appello incidentale di CP_1
Con un unico motivo di impugnazione si duole della CP_1
qualificazione del rapporto intercorso tra e quale Parte_2 CP_1
contratto di trasporto.
Afferma che non ha svolto alcuna attività, se non quella di CP_1 concludere il contratto di trasporto con che l'intera attività di CP_2
trasporto, compresa quella di presa in consegna e carico della merce presso il mittente, è stata svolta in totale autonomia da che ha CP_2 CP_1
percepito un compenso di euro 300,00, pari alla differenza tra quanto incassato da e quanto corrisposto a circostanza rilevante al fine Parte_2 CP_2 di stabilire quale sia stata l'effettiva assunzione del rischio economico del trasporto.
Ribadisce, quindi, sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, che ha svolto il ruolo di spedizioniere e non CP_1
di vettore.
Al riguardo evidenzia che gli unici documenti che recano qualche traccia dei rapporti intercorsi tra le parti sono i seguenti: il documento di trasporto n. 16/15733 datato 11 giugno 2016, redatto unilateralmente da il quale indica, senza recare alcuna Parte_2 sottoscrizione di l'indicazione della medesima società quale vettore, CP_1
unitamente a quella di con apposizione del relativo timbro aziendale, CP_2
pagina17 di 38 effettuata in autonomia da quest'ultima società, che ne aveva la materiale disponibilità; la fattura nolo n. 1191 in data 30 giugno 2016, da cui si rileva CP_1
la fatturazione di costi per complessivi euro 1.900,00 inerenti trasporti effettuati in data 11 giugno 2016 con destinatario GO AR di Ragusa;
la comunicazione in data 10 giugno 2016 di con cui si CP_1
confermano a i principali termini e condizioni del trasporto, tra cui il CP_2
corrispettivo del trasporto, determinato in euro 1.600,00.
Afferma che non è configurabile neppure la fattispecie dello spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 c.c., poiché nel caso in esame anche l'attività del ritiro della merce presso il mittente è stata effettuata da e non da CP_2 CP_1
[...]
L'appello incidentale di CP_2
Con un primo motivo di impugnazione si duole che il giudice di CP_2 prime cure abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
[...]
Afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le norme in materia delineano tutta un'altra disciplina.
Richiama, quindi, l'art. 1510, secondo comma, c.c., per sostenere che nel caso in esame si è liberato da ogni obbligo e rischio di Parte_2
consegna dal momento in cui ha messo la merce nella disponibilità del vettore
CP_1
Aggiunge che difetta di legittimazione attiva anche in Parte_2
base al contratto di trasporto, poiché l'art. 1689 c.c. prevede che “i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”.
Rileva, quindi, che, nel caso in esame, con la richiesta di riconsegna della merce, il destinatario GO AR ha acquistato la titolarità dell'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della merce trasportata;
che tale richiesta di riconsegna di evince dalla riserva sollevata da GO AR sul documento di trasporto n. 16/15733, ove tale destinatario ha evidenziato la mancanza di trecentonovantacinque televisori su cinquecento trasportati.
pagina18 di 38 Sostiene, quindi, che, essendosi surrogata ex artt. 1916 e 1260 c.c. nei diritti del mittente venditore difetta anch'essa di Parte_2 Parte_1
legittimazione attiva.
Con un secondo motivo di appello deduce l'omessa o CP_2
insufficiente motivazione in merito al riconoscimento della responsabilità vettoriale e della non riconducibilità del furto al caso fortuito ex art. 1693 c.c.
Si duole, quindi, che il giudice abbia ritenuto che il furto non costituisce, di per sé, causa liberatoria, pur avendo accertato che il mezzo era stato parcheggiato in un'area delimitata con accesso controllato e vigilanza continua.
Ritiene che tale decisione si fondi su giurisprudenza di legittimità che, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, consente di escludere la responsabilità ex recepto del vettore CP_2
Afferma che ha adottato tutte le cautele ragionevolmente idonee CP_2
a evitare un potenziale furto, in quanto l'automezzo è stato sbarcato e parcheggiato in un'area del porto di AT sorvegliata 24 ore su 24 da personale dell'istituto di vigilanza privata The Guardian e dal personale della Guardia di
Finanza; l'area in cui il veicolo ha sostato era munita anche di sistemi di videosorveglianza;
l'autista ha assistito personalmente all'imbarco del CP_10 semirimorchio targato AB42656 sulla nave Eurocargo di Grimaldi Lines;
l'area di sosta del semirimorchio è rimasta chiusa all'accesso dalle ore 23.00 del 12 giugno
2016 alle ore 7.00 del 13 giugno 2016; l'autista si è presentato in porto CP_7 attorno all'orario di apertura dell'area di sosta, come si evince dalla testimonianza di dalla testimonianza di si evince, altresì, che, una volta Tes_2 Tes_2
giunto al porto, si è immediatamente recato a controllare che tutti i CP_7
semirimorchi di fossero presenti. CP_1
Afferma che il fatto che ad oggi non siano mai state accertate le modalità mediante le quali il furto si è concretizzato, dà prova dell'atipicità delle dinamiche con cui la sottrazione è stata messa in atto e, di conseguenza, della sua imprevedibilità.
Ritiene, pertanto, che il furto per cui è causa integri il caso fortuito, che esclude la responsabilità del vettore e che, in ogni caso, la responsabilità debba gravare sul subcommittente avendo agito attenendosi CP_1 CP_2
esclusivamente e pedissequamente alle istruzioni di CP_1
pagina19 di 38 Con un terzo e ultimo motivo di appello deduce l'errata CP_2
interpretazione della disciplina vigente in materia di trasporto con subtrasporto e l'errata o insufficiente motivazione in merito all'accertamento della responsabilità in capo a piuttosto che in capo a CP_2 CP_1
si duole che il giudice abbia statuito che la responsabilità sia da CP_2
valutare esaminando la sola condotta di escludendo da tale CP_2
accertamento CP_1
Ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel concentrare su un unico vettore ( la valutazione della responsabilità. CP_2
Si duole che, dopo aver accertato la responsabilità del vettore, il giudice di prime cure non abbia condannato CP_1
Spiega che è l'unico soggetto ad aver instaurato un rapporto CP_1
con avendo stipulato con esso un contratto di trasporto. Parte_2
Ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un trasporto in cui il vettore incaricato dal committente abbia stipulato un contratto di subtrasporto, dell'intero trasporto risponde il vettore principale (nel caso in esame, nei confronti del committente CP_1
(mittente o destinatario), restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore.
Afferma, pertanto, che del furto per cui è causa non può che rispondere
CP_1
L'esame dei gravami.
In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato il primo motivo dell'appello incidentale di concernente la legittimazione attiva di CP_2 Pt_1
[...]
Premesso che la questione oggetto del motivo in esame attiene propriamente alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, secondo quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia del 16 febbraio 2016, n.
2951, il motivo è privo di fondamento.
L'assunto di si fonda sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_2
SS.UU. 1 marzo 1978, n. 1034; Cass. 25 ottobre 1982 n. 5565; Cass. 9 febbraio
1980 n. 916; Cass. 26 ottobre 1993, n. 10621; Cass. 24 settembre 1997, n. 9369;
21 febbraio 2006 n. 3665) secondo la quale i diritti originati dal contratto di pagina20 di 38 trasporto - che si configura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell'art. 1689 c.c., comma
1, e questo principio vale a maggior ragione ove si verta in tema di vendita con spedizione (come nel caso in esame), nella quale il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore (Cass. 14 febbraio 1986, n. 885; Cass. 5 gennaio 1979 n. 29; Cass. 9 febbraio 1987, n. 1335).
Secondo quanto previsto dall'art. 1510, secondo comma, c.c., una volta effettuata la consegna della merce al destinatario, quest'ultimo è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali va pacificamente ricompreso anche quello al risarcimento del danno).
Tuttavia, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre 1999, n. 12744).
Analogamente, con riferimento alla ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, è stato ribadito che, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (Cass. 30 gennaio 2008, n. 2094; cfr. Cass.
14 luglio 2003, n. 10980).
La giurisprudenza richiamata nella sentenza gravata (Cass. 1 dicembre
2010, n. 24400) è stata confermata dalla giurisprudenza successiva (Cass. 22 aprile 2021, n. 10780), che ha definito “consolidata la giurisprudenza di questa
Corte nel senso che, "in tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al
pagina21 di 38 destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro" (per tutte, v. Cass. 01/12/2010, n.
24400; Cass. ord. 28/11/2019, n. 31067, ove altri riferimenti)”; ha, quindi, sottolineato l'impossibilità di configurare, nell'ambito dello stesso contratto di trasporto, una legittimazione concorrente alla proposizione dell'azione risarcitoria da parte del mittente, per la parte di merce non consegnata e da parte del destinatario, per la merce giunta a destinazione.
Nel caso in esame, è stato dimostrato che il mittente venditore Parte_2
(al quale si è surrogata ai sensi degli artt. 1916 e 1260 c.c.)
[...] Parte_1
aveva tacitato le ragioni del destinatario compratore GO AR e aveva sopportato interamente le conseguenze del furto dei televisori, avendo emesso, in conseguenza della parziale mancata consegna dei beni venduti, nota di credito n.
16/16201 per l'importo di euro 45.227,50, oltre I.V.A. (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di ). Parte_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale il CP_2
destinatario GO AR non ha mai dichiarato di aderire al contratto di trasporto relativamente alla merce rubata e, quindi, non consegnata (395 televisori sui 500 venduti).
I documenti prodotti da sin dal giudizio di primo grado e, in Parte_1
particolare, la fattura (doc. n. 4), la nota di credito (doc. n. 5), il nuovo ordine di
GO AR dopo il sinistro (doc. n. 13) e la seconda fattura (doc. n. 14) dimostrano che, a seguito del furto, il contratto di compravendita della merce non consegnata a causa di tale reato era stato risolto consensualmente e che, pertanto, il pregiudizio economico del furto è ricaduto sul venditore Parte_2
(rimasto in proprietà dei beni rubati) e, quindi, sulla surrogante . Parte_1
Da tale premessa consegue che è legittimata a chiedere di essere Parte_1
risarcita dei danni derivati dal furto per cui è causa.
Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la decisione impugnata, secondo la quale l'unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni doveva essere individuato in Pt_1
sulla quale era ricaduto il pregiudizio derivante dalla perdita del carico.
[...]
Confermata, quindi, la pronuncia di accertamento della titolarità attiva del rapporto in capo a , va esaminato l'appello incidentale di Parte_1 CP_1 essendo l'accertamento della natura del rapporto dedotto in giudizio da Parte_1
pagina22 di 38 preliminare all'individuazione del soggetto responsabile per il furto oggetto di causa.
L'appello in esame non può essere accolto.
La contestazione del 15 giugno 2016, indirizzata da a Parte_2
con la quale la prima informa la seconda che “Vi riteniamo CP_1
responsabili relativamente alla merce spedita con ns. bolla n.DDT 16/15733 del
11706/16 al ns. cliente per il furto di 395 tv modello AKTV3210 CP_11
Akai per un valore totale di € 45.227,50+Iva” (doc. n. 7, fascicolo di primo grado di;
l'indicazione di quale “vettore” nel documento di Parte_1 CP_1
trasporto n. 16/15733 del 11 giugno 2016, formato da (doc. n. Parte_2
3, fascicolo di primo grado di;
la fattura del nolo, n. 1191 del 30 Parte_1
giugno 2016, emessa da nei confronti di nella CP_1 Parte_2
quale viene indicato, in corrispondenza del servizio di trasporto per cui è causa,
l'importo relativo al nolo pari a USD 1.000,00 (doc. n. 8, fascicolo di primo grado di;
l'iscrizione di nell'albo dei trasportatori, al n. Parte_1 CP_1
MI/0885258/R, come risulta in calce alla missiva del 20 dicembre 2016 inviata da su propria carta intestata, allo Studio legale IL & Associati di CP_1
Genova (doc. n. 10, fascicolo di primo grado di;
tutti tali elementi Parte_1
costituiscono prova del fatto che abbia agito nei confronti di CP_1 [...]
in qualità di vettore e non di mero spedizioniere. Parte_2
Al fine di qualificare un soggetto come vettore, anziché spedizioniere, secondo la giurisprudenza rilevano anche la visura camerale della società, che indichi alla voce oggetto sociale l'attività di trasporto per conto di terzi, anche con mezzi propri (Cass. n. 7556 del 1998) e l'ampio potere discrezionale attribuito dal mandante al soggetto incaricato del trasporto nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto (Cass. n. 5881 del 1982).
Nel caso in esame, risulta dalla visura camerale di che l'oggetto CP_1 sociale indica “l'autotrasporto di cose per conto di terzi”, mentre, tra le attività elencate, non vi è quella di spedizioniere (doc. n. 11, fascicolo di primo grado di
). Parte_1
Gli elementi indicati dall'appellante incidentale come CP_1
significativi al fine di configurare il rapporto esistente tra tale società e
[...]
quale rapporto di spedizione e non di trasporto non sono, in realtà, Parte_2
dirimenti in tal senso, ove si consideri quanto segue.
pagina23 di 38 Nel documento di trasporto n. 16/15733 (doc. n. 3, cit.) il soggetto indicato dal committente come vettore è il timbro di apposto su CP_1 CP_2
tale documento, costituisce riprova del fatto che il vettore ha CP_1
subcommissionato il trasporto al subvettore come risulta dal CP_2
documento n. 4 prodotto da CP_2
La fattura di nolo n. 1191/2016 (doc. n. 8, cit.) indica l'importo di USD
1.000,00 come importo globale e forfetario;
ciò costituisce, secondo la giurisprudenza, indice del fatto che il soggetto incaricato era un vettore o spedizioniere vettore e non un mero spedizioniere (cfr. Cass. n. 1994 del 1997;
Cass. n. 2898 del 2005, secondo cui la determinazione del compenso a forfait, invece che per singole voci, depone indiziariamente per un contratto di cui all'art. 1741 c.c.).
La circostanza dedotta dell'appellante incidentale, secondo cui il compenso percepito da è pari alla differenza tra quanto corrispostole da CP_1 [...]
e quanto pagato a è priva di rilievo, in quanto il Parte_2 CP_2
corrispettivo concordato da con trova la sua fonte in un CP_1 CP_2
contratto di cui non è parte e che è del tutto distinto e Parte_2 autonomo rispetto a quello che quest'ultima ha concluso con Ne CP_1
consegue che non possono trarsi elementi indicativi della natura del rapporto concluso dal mittente venditore con dal diverso e Parte_2 CP_1
autonomo contratto concluso da con CP_1 CP_2
In conclusione, deve essere confermato l'accertamento della natura del rapporto intercorso tra e quale rapporto di Parte_2 CP_1
trasporto.
Il primo motivo dell'appello principale e l'ultimo motivo dell'appello incidentale di possono essere trattati congiuntamente, poiché l'uno, in CP_2 parte, e l'altro censurano l'accertamento in ordine alla responsabilità contrattuale di CP_2
Entrambi meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Premesso che è pacifico che il venditore avesse stipulato Parte_2
un contratto (qualificato di trasporto, per quanto in precedenza evidenziato nell'esaminare l'appello incidentale di con e che CP_1 CP_1 quest'ultima avesse stipulato contratto di subtrasporto con è CP_2
opportuno ricordare che, per giurisprudenza consolidata, in tema di contratto di pagina24 di 38 trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass. 12 dicembre 2003, n. 19050; Cass., ord. 29 maggio 2018, n. 13374; Cass., ord. 28 marzo 2024, n. 8538).
I richiamati principi giurisprudenziali sono applicazione della disciplina prevista dall'art. 1228 c.c., con la conseguenza che il vettore è responsabile verso il mittente anche qualora la perdita o l'avaria del carico sia dipesa dal fatto doloso o colposo dell'ausiliario o del terzo di cui si sia avvalso nell'esecuzione del contratto di trasporto.
Non vale, quindi, ad escludere la responsabilità del vettore il fatto che egli si sia avvalso dell'opera di un subvettore, con il quale abbia concluso un autonomo contratto di trasporto.
Il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, ma ha applicato giurisprudenza di legittimità inconferente
(Cass. n. 7247 del 1996), poiché concernente un trasporto cumulativo, ex art. 1700
c.c., fattispecie esclusa dalla stessa sentenza gravata, la quale ha, invero, accertato che aveva assunto il ruolo di vettore, salvo poi subappaltare CP_1
l'esecuzione del contratto di trasporto, senza il preventivo assenso del mittente, ad altra società di trasporto, la convenuta CP_2
Attesa l'estraneità di al contratto di subtrasporto Parte_2
concluso da in virtù del principio della relatività del contratto (art. CP_2
1372 c.c.) il giudice di prime cure non avrebbe dovuto accertare la responsabilità contrattuale di nei confronti di parte attrice (surrogatasi nel diritto al CP_2
risarcimento del danno di , tanto più che aveva Parte_2 Parte_1
fatto valere in giudizio una responsabilità aquiliana di limitando CP_2
l'azione contrattuale nei confronti del vettore CP_1
pagina25 di 38 Essendo l'unico soggetto ad aver instaurato un rapporto con CP_1
avendo stipulato con esso un contratto di trasporto, una volta Parte_2
accertata la responsabilità del subvettore per il furto della merce CP_2 trasportata, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l'esclusiva responsabilità contrattuale di nei confronti di , in virtù dei CP_1 Parte_1
principi che sono stati in precedenza richiamati.
E' opportuno precisare che, in ragione del fatto che il vettore CP_1 aveva commissionato al subvettore l'esecuzione del contratto di CP_2
trasporto, è evidente che, nel valutare la sussistenza della responsabilità del vettore principale nei confronti del mittente ( , CP_1 Pt_2 Parte_2
l'unica condotta rilevante sia la condotta del subvettore come CP_2
correttamente ritenuto dal giudice di prime cure (ancorché sia, poi, pervenuto all'errata conclusione di imputare a una responsabilità contrattuale ex CP_2
recepto ex artt. 1693 e ss. c.c.).
Una volta distinti i titoli di responsabilità di vettore ( e CP_1 subvettore ( , dedotti in giudizio dall'attore , appare evidente CP_2 Parte_1
come, in base ai principi generali (art. 2055 c.c.), sia ammissibile il concorso delle responsabilità di entrambi i detti soggetti sulla base di titoli diversi, ove sussistenti i presupposti dell'uno e dell'altro tipo di responsabilità (rispettivamente, contrattuale ed extracontrattuale).
Nel caso in esame va, tuttavia, esclusa la responsabilità extracontrattuale di
CP_2
Premesso che, per quanto in precedenza accertato, non può Parte_1
invocare alcuna responsabilità contrattuale del subvettore con la CP_2 conseguenza che appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 1 della legge n.
190 del 2014 contenuto nell'ultima parte del primo motivo dell'appello principale, nel caso in esame viene in considerazione il principio per cui “In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini”. “Per il riconoscimento di una responsabilità
pagina26 di 38 extracontrattuale del vettore è necessario che sia allegato un suo comportamento valutabile, non come mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. Grava sull'attore allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell'obbligazione propria del contratto di trasporto, attraverso l'individuazione specifica di fatti e comportamenti del vettore che avrebbero determinato l'avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa” (Cass., ord. 24 giugno 2020, n. 12420).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame ha dedotto Parte_1
esclusivamente una responsabilità di a titolo di custodia, per non aver CP_2
adeguatamente preservato la merce trasportata dal rischio del furto, con la conseguenza che, essendo la custodia un'obbligazione tipica derivante dal contratto di trasporto e l'omessa o negligente custodia un fatto di inadempimento contrattuale e non un autonomo fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., nessuna responsabilità aquiliana è configurabile in capo a CP_2
In accoglimento dei motivi in esame e in riforma della gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
L'esame dei restanti motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale di consente di valutare la sussistenza o meno dei presupposti della CP_2
responsabilità contrattuale di CP_1
Il secondo motivo dell'appello principale merita accoglimento.
In tema di trasporto la responsabilità del vettore è presunta ex art. 1693 c.c., salvo prova, da parte del danneggiato, di colpa grave o dolo del vettore (con conseguente inapplicabilità della limitazione risarcitoria, ex art. 1696, quarto comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, di cui all'art. 1 della l.
n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. Dalla l. n.
162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'art.
1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che
pagina27 di 38 l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dei suddetti limiti, sul presupposto che le circostanze in cui era stata perpetrata la rapina - nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedente, a carico di un diverso sub-vettore- denotassero l'inescusabile negligenza nell'organizzazione del secondo trasporto da parte del vettore” (Cass., ord. 30 agosto 2024, n. 23395).
Nel caso in esame, pur avendo correttamente escluso che il furto integrasse caso fortuito idoneo a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 1693 c.c., il giudice di prime cure non ha correttamente valutato le prove acquisite nel processo al fine dell'accertamento della colpa grave del vettore.
Si consideri al riguardo quanto segue.
Il teste , commissario della Polizia Stradale di AT e, Testimone_1 all'epoca dei fatti oggetto di causa, in servizio presso la Squadra Mobile della
Questura di AT, ha dichiarato che, quale componente della Squadra Mobile, in particolare della sezione “reati contro il patrimonio”, si occupava delle sottrazioni di merci o mezzi nel porto di AT;
che “Dal 2015 presso il porto di
AT è stato inaugurato questo piazzale, denominato “nuova darsena” da destinare ai mezzi scaricati dalle navi traghetto. E' un'area presidiata 24h/24 da personale di vigilanza privata”; che nel piazzale denominato “Nuova Darsena” via era “un container adibito ad ufficio mobile, posto a presidio dell'ingresso di questa nuova darsena”; che “attraverso il varco “asse dei servizi” si accede all'intero sedime portuale, immediatamente dopo sulla destra c'è l'ingresso alla
Nuova Darsena. Il varco “asse dei servizi” è presidiato da personale di vigilanza privata e contestualmente da personale della Guardia di Finanza;
superato questo, sulla destra vi era l'accesso alla nuova darsena in cui all'epoca vi era il personale di The Guardian. Il personale di The Guardian operava sia all'ingresso
e vi era anche un vigilante che effettuava nottetempo all'interno della darsena dei giri di perlustrazione con un'auto di servizio”; che il piazzale denominato “Nuova
Darsena” è “un'area molto molto ampia in cui dalle navi-traghetto venivano
pagina28 di 38 stockati i rimorchi. Preciso che allo stato attuale l'accesso alla nuova darsena è mutato perché da due anni è stato realizzato un varco autonomo;
mentre prima vi erano due ingressi l'uno successivo all'altro, oggi per l'accesso alla nuova darsena vi è un ingresso autonomo, quindi non occorre passare attraverso il varco “asse dei servizi” “(cfr. verbale di udienza del 21 settembre 2021).
Il teste responsabile della logistica presso Testimone_2 CP_2 ha dichiarato che nel piazzale denominato “Nuova Darsena” del porto di AT vi era, all'epoca dei fatti, “una vigilanza privata. Il varco era collegato con
l'Ufficio della Dogana dove vi era l'ufficio della Guardia di Finanza. Oggi non è più così: gli ingressi sono stati separati”. Ha riferito che “la vigilanza privata aveva una specie di box, container con videosorveglianza (è presente ancora oggi)”. Il teste ha confermato quanto dedotto nel capitolo n. 12 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di secondo cui all'epoca dei CP_2 fatti (12 giugno 2016 – 13 giugno 2016) “il varco “Asse dei Servizi” era sorvegliato da vigilanza privata fornita dall'istituto “The Guardian Global
Service S.r.l.” di AT (il quale opera nelle ore di chiusura del varco, ossia dalle ore 23,00 di sera alle ore 7,00 del mattino) e da personale della Guardia di
Finanza”. Il detto testimone ha, altresì, confermato quanto dedotto nel capitolo 13 della richiamata memoria e, cioè, che il piazzale della “Nuova Darsena” del porto di CA è adibito alla sosta dei mezzi pesanti per le fasi successive allo sbarco dalle navi (cfr. verbale di udienza del 21 settembre 2021).
Il teste , autista di ha dichiarato quanto segue. Controparte_7 CP_2
Interrogato sul capitolo 6 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
2), c.p.c. di (del seguente tenore: “Vero che in occasione del furto di Parte_1
cui è causa, sebbene il semirimorchio carico (AB 42656) fosse stato sbarcato nella serata del 12.06.2016 ho provveduto al suo aggancio solo nella giornata successiva del 13.06.2016 alle ore 16 ca”), il teste ha risposto: “Sì era CP_7 intorno a quest'orario. Io sono andato il giorno seguente. Al mio arrivo ho trovato il rimorchio senza sigilli e ho chiamato il responsabile. Confermo che il rimorchio fosse stato sbarcato la sera prima, ma non ricordo l'orario”.
Interrogato sulla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di il teste ha riferito che: “Ho effettivamente verificato che la mattina CP_2
dopo il rimorchio fosse sul Piazzale di Nuova Darsena del Porto di AT senza sigilli, motivo per cui ho contattato il mio responsabile. Sì, sono stato incaricato
pagina29 di 38 dal Sig. per la tratta dal deposito della alla Tes_2 CP_2 CP_6 di Ragusa. Abbiamo messo noi il sigillo, dopo la venuta dei carabinieri. L'ho portato al deposito e l'indomani sono andato a consegnarlo”.
Sentito sul capitolo 10 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2),
c.p.c. di ha riferito “Io sono andato al porto e mi sono fermato lì. Il CP_2
teste dichiara dapprima di non ricordare se ci fosse una telecamera e poi che se
c'era non funzionava” (cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2022).
Nella denuncia di sinistro presentata da il 14 giugno Controparte_7
2016 presso la Stazione dei Carabinieri di AT Playa, detto autista ha dichiarato: “In data 11.06.2016 veniva caricato un semirimorchio targato
AB42656 presso la ditta di BU LF (MI) di merce cui Parte_2
tratta il D.D.T. nr. 16/15733 (nr. 500 televisori AKAI) che venivano trasferiti al
Porto di Genova ed imbarcati su Motonave della Linea GRIMALDI con destinazione AT ove la suddetta nave giungeva nella serata del 12.06.2016 al Porto di AT. In data 13.06.2016, alle ore 16.30 circa, Io personalmente, incaricato dalla mia ditta, mi recavo al porto di AT e mi accorgevo che il mezzo era privo del piombo di sicurezza ed avvisavo il mio responsabile Sig.
il quale si portava anche lui sul posto verificando l'assenza Testimone_2
del sigillo. In data odierna 14.06.2016, allo scarico presso il destinatario finale: ditta ERGON – sita in Ragusa, contrada Annunziata snc, constatavamo assieme al personale ricevente la mancanza di nr. 395 televisori, marci AKAI (omissis)
COME DA , che ignoti ladri avevano rubato durante le fasi Parte_5 precedenti al ritiro della merce presso il porto di AT” (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di ). Parte_1
Nella mail del 23 giugno 2016 (allegata al doc. n. 15, prodotto sin dal primo grado da , all'epoca sostituto commissario presso la Parte_1 Testimone_1
Squadra Mobile della Questura di AT, ha dichiarato: “in termini probabilistici, l'assenza degli interi pallet non accredita molto il furto avvenuto all'interno della nave, quanto piuttosto il trasbordo da mezzo a mezzo (omissis) E quindi rimane verosimilmente la darsena. Al cui interno (omissis) non esiste videosorveglianza, che in quella zona residua solo all'ingresso del varco Asse. In proposito, le confermo che le immagini dell'impianto dell'Autorità Portuale non vengono memorizzate oltre i cinque giorni (ufficialmente non oltre i tre giorni).
Tra le altre cose, il servizio di vigilanza notturna adottato privatamente da alcuni
pagina30 di 38 dei più importanti trasportatori con l'istituto “The Guardian” viene ultimato alle
8.00 del mattino, per cui, oltre quest'orario, non vi è alcuna forma di vigilanza all'interno della darsena, nella quale sono stati aperti di recente tre nuovi varchi, che permettono l'uscita/ingresso senza passare dal varco Asse, per esigenze di lavori in corso. E' notizia di ieri pomeriggio che personale della G.d.F. ha tratto in arresto, o comunque bloccato, alcuni individui che avevano sottratto merce dai
s/r presenti in darsena. E quest'episodio costituisce riprova del fatto che non è detto che i furti avvengano necessariamente nottetempo, quando comunque c'è un minimo di vigilanza fornito da “The Guardian”, sia pure fornito nei confronti dei mezzi di una parte di trasportatori”.
Premesso che non vi è prova delle circostanze di tempo e di luogo e delle modalità con le quali si è compiuto il furto per cui è causa, alla stregua delle richiamate prove acquisite nel processo è possibile ritenere, in ragione del fatto che sono stati rubati sedici pallets di merce, che il furto sia verosimilmente avvenuto presso il piazzale della Nuova Darsena del porto di AT, specificamente destinato al ricovero dei mezzi pesanti sbarcati dalle navi traghetto.
Risulta dalle richiamate prove che il detto piazzale è presidiato nelle ore notturne (dalle 23,00 alle 7,00) dal personale di vigilanza privata dell'istituto The
Guardian Global Service S.r.l., servizio adottato dai più importati trasportatori;
che all'ingresso di tale piazzale vi è la videosorveglianza dell'istituto di vigilanza privata;
che, tuttavia, non vi è prova che tale sistema fosse funzionante all'epoca dei fatti;
che all'epoca dei fatti l'accesso al piazzale Nuova Darsena poteva avvenire non solo attraverso il varco “Asse dei Servizi”, presidiato, sino all'ora di chiusura, dalla Guardia di Finanza, ma anche attraverso altri varchi presso i quali non vi era alcuna forma di controllo, considerati i lavori all'epoca in corso;
che non risulta, per non essere stata neppure offerta la relativa prova, che CP_2
avesse concluso un contratto di vigilanza privata con il detto istituto The Guardian
Global Service S.r.l.; analogamente non vi è prova, per non essere neppure stata offerta, che il semirimorchio interessato dal furto della merce su di esso caricata fosse munito di un sistema di antifurto.
Oltre alle evidenziate circostanze, va considerato che all'epoca dei fatti nel porto di AT si erano verificati numerosi casi di sottrazione di merce, come risulta dalla sentenza n. 284/2016 del Tribunale di AT (doc. n. 16, fascicolo di pagina31 di 38 primo grado di , con la conseguenza che con sede in Parte_1 CP_2
AT, non poteva non essere consapevole di tale pericolosa situazione.
Nelle evidenziate circostanze, in cui in un'area molto ampia, quale la Nuova
Darsena, vi era solo un servizio di vigilanza privata, peraltro non generalizzato, ma dedicato ai soli trasportatori (e, quindi, ai relativi veicoli) che lo commissionavano all'istituto The Guardian Global Service S.r.l.; in una situazione in cui l'accesso al detto piazzale Nuova Darsena poteva avvenire anche attraverso varchi non controllati e in cui anche presso il piazzale Nuova Darsena non risulta se e quali tipi di controlli fossero effettuati dalla Guardia di Finanza sui mezzi in uscita dal porto;
in una situazione in cui il porto di AT non poteva certo considerarsi sicuro, anche in ragione di numerosi fenomeni di furto di merci già verificatisi in passato, che un trasportatore professionale quale con CP_2
sede in AT, non poteva non conoscere;
nelle evidenziate circostanze integra sicuramente un comportamento gravemente negligente quello di non aver munito il mezzo di trasporto quantomeno di un antifurto, tanto più necessario considerato non solo il valore della merce trasportata, ma anche il tipo di mezzo utilizzato, un semplice semirimorchio telonato facilmente violabile.
Della grave negligenza di deve rispondere, ai sensi dell'art. 1228 CP_2
c.c., che le aveva commissionato l'esecuzione del servizio di CP_1 trasporto. La colpa grave del vettore esclude l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 1696 c.c.
In ragione di quanto in precedenza evidenziato, deve essere rigettato il secondo motivo dell'appello incidentale di concernente l'omessa o CP_2
insufficiente motivazione in merito al riconoscimento della non riconducibilità del furto al caso fortuito ex art. 1693 c.c.
L'accertato insufficiente sistema di sicurezza presente all'interno del porto di AT, non solo all'epoca dei fatti, ma anche in precedenza, consente di confermare quanto statuito dal giudice di prime cure circa la non configurabilità del furto quale causa liberatoria ai sensi dell'art. 1693 c.c.
E' opportuno ricordare che “Nel contratto di trasporto l'art. 1693 c.c. pone
a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto", in caso di perdita o di avaria delle cose trasportate, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso
pagina32 di 38 fortuito e della forza maggiore, che nel caso di furto sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia, ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (Cass., ord. 20 novembre 2015, n. 23822).
Correttamente, nella sentenza gravata è stato applicato il principio per cui
“Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate”
(Cass., 6 agosto 2015, n. 16554).
Nel caso in esame, non sussiste alcuna prova in ordine alle modalità di svolgimento del furto per cui è causa e, tuttavia, in considerazione di quanto in precedenza evidenziato sia sul carente sistema di sicurezza del porto di AT sia sull'omessa adozione di un minimo di misure di prevenzione adeguate (quali l'antifurto) da parte di è da escludere che il furto dei sedici pallets di CP_2
televisori AKAI integri il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 1693 c.c.
In accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, deve essere condannata a corrispondere a CP_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 40.704,75.
[...]
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.,
S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data dell'esborso (3 ottobre 2016: doc. n. 1, fascicolo di primo grado di sulla somma Parte_1
originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Il terzo e ultimo motivo dell'appello principale rimane assorbito dal parziale rigetto del primo motivo dell'appello principale.
pagina33 di 38 Invero, una volta esclusa la responsabilità extracontrattuale di è CP_2
evidente che non si possa porre un problema di limiti risarcitori: l'esclusione dell'an impedisce ogni accertamento sul quantum.
La domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_3
Nonostante l'accoglimento del gravame principale nei confronti di CP_1
non vi è luogo per l'esame della domanda di garanzia da quest'ultima parte
[...]
proposta nel giudizio di primo grado nei confronti di Controparte_3
poiché tale domanda non è stata tempestivamente riproposta ai sensi
[...] dell'art. 346 c.p.c.
“Nel processo di impugnazione, le parti sono tenute a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” (Cass., ord. 12 giugno 2024, n. 16408).
Nel caso in esame ha riproposto la domanda di garanzia nei CP_1
confronti di per la prima volta nella comparsa Controparte_3
conclusionale e, quindi, tardivamente.
La domanda di ripetizione proposta da CP_2
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata deve essere accolta la domanda di restituzione formulata da in relazione alla somma di CP_2
denaro corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Va, peraltro, ricordato che tale restituzione può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr., da ultimo,
Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23972).
Le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale pagina34 di 38 differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
ha dedotto di aver corrisposto a , in esecuzione della CP_2 Parte_1
sentenza gravata e tramite il proprio assicuratore RCV la complessiva somma di denaro di euro 4.078,21 (di cui euro 2.500,00 a titolo di capitale).
Poiché la circostanza non è stata specificamente contestata da , la Parte_1
domanda può essere accolta.
La pronuncia di condanna non può, però, essere emessa nei confronti dell'assicuratore RCV, come richiesto da poiché il detto assicuratore CP_2
non è parte del giudizio. Sarà, quindi, onere di di restituire la detta CP_2 somma di denaro al proprio assicuratore, allorchè l'avrà ricevuta da . Parte_1
deve essere condannata a corrispondere a la somma Parte_1 CP_2
di denaro di euro 4.078,21.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
pagina35 di 38 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'accoglimento del gravame principale e dell'appello incidentale di
[...] muta l'esito della lite. CP_2
soccombente rispetto a deve essere condannata a Parte_1 CP_2 rimborsare a quest'ultima le spese di ambo i gradi di giudizio.
soccombente rispetto a , deve essere condannata a CP_1 Parte_1 rimborsare a quest'ultima le spese di ambo i gradi di giudizio.
è, altresì, soccombente rispetto a CP_1 Controparte_3
di cui deve rimborsare le spese di ambo i gradi di giudizio.
[...]
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente grado e dimezzato, quanto a il compenso per la fase decisionale per il Controparte_3
presente giudizio, in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum e, quindi, dal valore accertato (ricompresa nello scaglione da euro
26.001,00 a euro 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per la riforma della
[...] Controparte_2 Controparte_3
pagina36 di 38 sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di BU
Arsizio nella causa iscritta al n. 2612/2018 r.g.;
ACCOGLIE
L'appello incidentale proposto da Controparte_2 per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata,
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 40.704,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
RIGETTA
La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_2
RIGETTA
L'appello incidentale proposto da Controparte_1
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
corrispondere a in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, la somma di denaro di euro 4.078,21;
CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di Controparte_2 ambo i gradi di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_1 spese di ambo i gradi di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CO
pagina37 di 38 in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, le spese di ambo i gradi di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 5.211,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Controparte_1
Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
16 gennaio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne
Lavoratrici, n. 2, elettivamente domiciliata in Cremeno, via Belvedere, n. 7,
presso lo studio dell'avv. Giovanna Zamuner del Foro di Lecco e rappresentata e difesa dall'avv. Livio IL del Foro di Genova, giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 38 Contro
(P. I.V.A.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Buscate (MI), via della Costiera,
nn. 6/8 ed elettivamente domiciliata in Lecco, via Carlo Cattaneo, n. 47, presso lo studio dell'avv. Walter Cerviatti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Contro
P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in AT, Zona Industriale, Contrada
Buttaceto, n. 14 ed elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre, nn.
29/4, presso lo studio degli avvocati Cecilia Vernetti e Giulia Fioretti del Foro di
Genova, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allagata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
(P. I.V.A.: ; C.F.: Controparte_3 P.IVA_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_5
in Bologna, via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso
XXII Marzo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Lia Stellaci, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Paolo Di Leo del Foro di Genova, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
pagina2 di 38 Della sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale
di BU Arsizio nella causa iscritta al n. 2612/2018 r.g.
OGGETTO: Trasporto
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarando la piena ammissibilità dell'appello proposto, riformare la sentenza no.1619/2023, emessa il 31.10.23 inter partes dal Tribunale Civile di BU Arsizio, non notificata, nelle parti che costituiscono l'oggetto dei nostri motivi di appello, accogliendo le seguenti domande :
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la esclusiva Contr responsabilità contrattuale ex trasporto della e la responsabilità extra- contrattuale da fatto illecito aquiliano della nell'evento di cui è causa, CP_2 condannando gli stessi, congiuntamente, disgiuntamente , solidalmente o come Pt_ meglio visto al risarcimento a favore della dell'importo di 40.704,75 ex quietanza, detratto l'importo 4.078 € già pagato dalla DM oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla data della quietanza al saldo;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la Contr esclusiva responsabilità contrattuale ex trasporto della condannandola al risarcimento integrale del danno per colpa grave del preposto, senza applicazione del limite previsto dal secondo comma dell'art 1696 c.c., ma applicando il terzo comma dell'art. 1696, alla luce della evidente colpa grave del sub-vettore nell'adempimento del suo mandato.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la Con responsabilità extra-contrattuale della per i fatti di cui è causa, condannandola al risarcimento intergrale del danno, senza applicazione del limite previst dall'art 1696., decurtando l'importo di 4.078,21 già percepito;
- IN OGNI CASO, vinte le spese del doppio grado di giudizio e con Pt_ Contr restituzione delle spese già pagate da a e a seguito della CP_3 sentenza di primo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria avversaria difesa ed eccezione disattesa: IN VIA PRELIMINARE: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 cod. proc. civ., dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1619/2023 in data 31/10/2023 – R.G. 2612/2023 emessa dal Tribunale di BU Arsizio, con ogni necessario e conseguente provvedimento;
pagina3 di 38 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
a) nella denegata ipotesi in cui ritenga ammissibile il gravame proposto da
, rigettarlo perché totalmente infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
b) in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sull'impugnazione incidentale, dichiarare che la società Controparte_1 nell'ambito della vicenda in oggetto ha svolto attività di spedizioniere, con esonero da ogni sua responsabilità in relazione al trasporto effettuato in via del tutto autonoma da e con ogni conseguente pronuncia di Controparte_2 legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le ritenute declaratorie, previ gli accertamenti più opportuni e respinta ogni contraria istanza, deduzione, anche istru;
oria, ed eccezione,
(A) nei confronti di Pt_1
- in via principale, accertare e dichiarare che l'appello di è Pt_1 inammissibile, infondato e/o comunque non provato, in fa;
o e in diri;
o, per tu;
i i motivi esposti nella comparsa di risposta con appello incidentale, ex art. 343 c.p.c., datata 11.06.2024 e, per l'effe;o, confermare per quanto di ragione (cfr. pp.
7-38 della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente) la sentenza impugnata n. 1619/2023 emessa dal Tribunale di BU Arsizio, rige;
ando integralmente l'appello avversario;
- in ogni caso, in accoglimento di uno o più motivi di appello incidentale di cui alla comparsa di risposta con appello incidentale ex art. 343 c.p.c. datata
11.06.2024 (cfr. pagg. 38 e ss.), accertare e dichiarare (i) il difetto di legittimazione attiva di e (ii) l'assenza di qualsivoglia responsabilità Pt_1 Con vettoriale per i fatti di cui è causa in capo a e, per l'effetto, (i) riformare la sentenza di primo grado n. 1619/2023 nei capi in cui ha dichiarato l'infondatezza delle suddette eccezioni di parte esponente e, conseguentemente, (ii) condannare Con
a restituire in favore di l'importo già versato di € 4.078,21, a titolo di Pt_1 capitale e interessi in ossequio al disposto della sentenza n. 1619/2023, disponendo che il relativo pagamento venga eseguito a favore della compagnia assicurativa (quale Controparte_4 Con assicuratore RCV di DM) oppure della stessa (sul punto, cfr. pag. 50 della comparsa di risposta con appello incidentale, ex art. 343 c.p.c. datata
11.06.2024);
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la domanda di appello principale di sarebbe comunque inammissibile ed infondata, nel merito e in diritto, per Pt_1 le ragioni già sollevate in primo grado e tutte reiterate nel presente giudizio dall'esponente, ex art. 346 c.p.c. (cfr. par. VII della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente, pp. 50-51) e, per l'effe;o, rigettare integralmente l'appello avversario;
Contr (B) nei confronti di senza accettazione del contraddittorio da parte di quest'ultima:
- per la denegatissma e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto da Contr Codesta Ecc.ma Corte che la domanda di appello incidentale di con la quale quest'ultima chiedeva: “in parziale riforma della sentenza di primo grado e
pagina4 di 38 decidendo sulla presente impugnazione, dichiarare che la società CP_1 nell'ambito della vicenda in oggetto ha svolto attività di spedizioniere, con
[...] esonero da ogni sua responsabilità in relazione al trasporto effettuato in via del tutto autonoma da e con ogni conseguente pronuncia di Controparte_2 Contr legge” (cfr. pag. 11 comparsa in appello di , sia stata formulata nei Con confronti di , accertare e dichiarare che trattasi di domanda nuova ex art. 345
c.p.c. (posto che nel giudizio di primo grado nessuna pronuncia era stata chiesta Contr Con da parte di nei confronti di ) e, per l'effetto, dichiarare tale domanda inammissibile;
- in ogni caso, in forza delle ragioni già sollevate in primo grado e tutte da intendersi qui reiterate dall'esponente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. pag. 4 e ss. prima memoria ex art. 183, comma 6 datata 12.2.2019, pag. 5 e ss. comparsa conclusionale in primo grado datata 14.09.2023) nonché delle ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 11.06.2024 (in particolare, cfr. paragrafi n.
1.1. di cui a pagg. 9 e ss., n.
1.2. di cui a pagg. 10 e ss., nonché n. 6 di cui a pagg. 45 e ss.), accertare e dichiarare che tale domanda Contr di appello incidentale formulata da è comunque del tutto infondata e non provata e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
(C) nei confronti di senza accettazione del contraddittorio da CP_3 parte di quest'ultima:
- accertare e dichiarare che con la comparsa di costituzione e risposta in appello datata 21.05.2024, non ha svolto alcuna domanda in via CP_3 incidentale, ex art. 343 c.p.c., nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, rigettare la pretesa avversaria di “farsi integralmente garantire e manlevare da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avente partita IVA , con sede in AT, zona industriale, P.IVA_6 contrada Buttaceto, con conseguente condanna di a rivalere Controparte_2 con riferimento ad ogni somma” per l'eventuale Controparte_3
“caso di condanna di (cfr. pag. 11 della Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta in appello di datata 21.05.2024), CP_3 dichiarando irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di proporre CP_3 Con qualsivoglia appello incidentale nei confronti di;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che tale pretesa domanda di garanzia Con di nei confronti di sarebbe comunque inammissibile ed infondata, CP_3 nel merito e in diritto, nonché non provata, (i) per le ragioni già sollevate in primo grado e tutte da intendersi qui reiterate dall'esponente, ai sensi dell'art.
346 c.p.c. (cfr. pagg. 4 e ss. della prima memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. datata 12.2.2019, nonché pagg. 22 e ss. della comparsa conclusionale in primo grado Con datata 14.09.2023), e (ii) stante in ogni caso la mancanza di responsabilità di in relazione ai fatti di causa per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 11.06.2024 (cfr. secondo e terzo motivo di appello incidentale di cui a pagg. 42 e ss.) e, per l'effetto, rigettare la pretesa domanda di garanzia di nei confronti CP_3 dell'esponente;
- (D) In via istruttoria: Con (i) accogliere le istanze istruttorie già avanzate in primo grado da , che sono state espressamente riproposte, ex art. 346 c.p.c., nella comparsa di risposta con appello incidentale datata 11.06.2024, al paragrafo VIII (cfr. p. 52 della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente) e che sono da intendersi integralmente ritrascritte;
pagina5 di 38 (ii) accertare e dichiarare che è decaduta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., Pt_1 dalla facoltà di riproporre le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte dal Giudice di prime cure, in quanto dalla stessa non reiterate in questo giudizio di appello e, per l'effetto, dichiarare tali istanze irrimediabilmente rinunciate;
(iii) in ogni caso, rigettare le istanze istruttorie avversarie che il Giudice ritenesse, per qualsivoglia motivo, riproposte dalle controparti anche nel presente giudizio di appello.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello di Milano: nel merito: rigettare l'appello proposto da in riforma della Parte_1 sentenza n. 1619 pronunciata dal Tribunale di BU Arsizio nel giudizio sub RG numero 2612/2028 e pubblicata in data 7 novembre 2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata: in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande fatte valere da nei confronti della Parte_1 Controparte_5 accertare il diritto dell'assicurata di limitare la responsabilità del vettore alla somma di euro 2.500,00 per le ragioni di cui in narrativa;
In via ulteriormente subordinata: accertare l'obbligo da parte di
[...] di garantire e manlevare l'assicurata esclusivamente sul Controparte_3 presupposto del rispetto delle condizioni tutte di polizza, ferme in ogni caso le relative esclusioni, scoperti e franchigie;
in caso di condanna di accertare il suo diritto Controparte_3 di farsi integralmente garantire e manlevare da in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, avente partita iva , con P.IVA_6 sede in AT, zona industriale, contrada Buttaceto, con conseguente condanna di a rivalere con riferimento ad Controparte_2 Controparte_3 ogni somma.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio”.
Si dichiara di non accettare contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove spiegate dalle altre parti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc”.
pagina6 di 38 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20 aprile 2018 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di BU Arsizio, Controparte_1
(di seguito denominata e (di seguito CP_1 Controparte_2
denominata , chiedendone la condanna, “congiuntamente, CP_2 disgiuntamente, solidalmente o come meglio visto”, al risarcimento dei danni nella misura di euro 40.704,75 “o quella diversa meglio vista, o che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia”.
A fondamento della domanda allegava le seguenti circostanze:
con sede in BU LF (VA), vendeva a Parte_2 [...]
, con sede in Ragusa (RG), una partita di televisori, marca Akai, Controparte_6
composta da cinquecento pezzi del valore complessivo di euro 57.250,00, oltre
I.V.A.;
conferiva a l'ordine di trasportare la Parte_2 Controparte_1
predetta merce dal proprio deposito di BU LF a;
Controparte_6
in assenza del consenso di Parte_2 Controparte_1
subappaltava il trasporto a con sede in AT;
Controparte_2
in data 11 giugno 2016 ritirava, tramite un suo Controparte_2
collaboratore, la predetta merce dal deposito di in BU Parte_3
LF, caricandola sul semirimorchio targato AB42656;
la merce era accompagnata dal documento di trasporto n. datato Numer_1
11 giugno 2016;
caricata sul predetto semirimorchio, la detta merce veniva trasferita da
BU LF al Porto di Genova, ove veniva imbarcata su una motonave di
Grimaldi Lines, con destinazione Porto di AT;
il 12 giugno 2016 il predetto semirimorchio veniva scaricato nei piazzali del porto commerciale di AT e ivi lasciato parcheggiato senza sorveglianza, senza attivazione di alcun sistema antifurto e con la documentazione di viaggio della merce all'interno di un bauletto del mezzo stesso;
pagina7 di 38 il 13 giugno 2016, alle ore 16.30 circa, si recava a ritirare il semirimorchio in questione, per conto di che, Controparte_2 Controparte_7
accertando la violazione del sigillo posto a protezione del carico e un furto parziale della merce trasportata, provvedeva a ritirare il semirimorchio per ricoverarlo nei magazzini di in attesa di completare il Controparte_2
viaggio presso la sede di;
Controparte_6
il 14 giugno 2016 il veicolo giungeva presso la predetta società , in CP_6
Ragusa, ove, alla presenza del vettore, veniva accertata la mancanza di trecentonovantacinque televisori;
il 14 giugno 2016 denunciava l'evento presso la stazione dei CP_7
Carabinieri di AT Playa;
informava dell'accaduto che Controparte_2 Controparte_1
informava, a sua volta, il venditore Parte_2
in conseguenza della parziale mancata consegna dei beni venduti,
[...]
emetteva nota di credito n. 16/16201 per l'importo di euro 45.227,50, Parte_2
oltre I.V.A.;
in virtù del contratto di assicurazione sottoscritto da con Parte_2
quest'ultima liquidava al proprio assicurato l'indennizzo di euro Parte_1
40.704,75, attribuendo il numero di sinistro 2016MARI133648;
in virtù di tale pagamento, si surrogava, ex artt. 1916 e 1260 c.c., Parte_1
fino al predetto importo, nei diritti di verso i responsabili del Parte_2
sinistro indennizzato;
la responsabilità dei vettori convolti nel trasporto, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, era pacifica, essendosi il danno verificato quando la merce si trovava sottoposta alla loro custodia.
Costituitisi in giudizio, a mezzo di differenti procuratori, entrambi i convenuti contestavano il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio CP_1
assicuratore della responsabilità civile, nei Controparte_3
confronti del quale proponeva domanda di manleva.
pagina8 di 38 Costituitasi in giudizio, aderiva alle difese Controparte_3 del proprio assicurato, proponendo, al pari di quest'ultimo, domanda riconvenzionale c.d. trasversale nei confronti di CP_2
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti e assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di e di tre testimoni ( CP_2 Testimone_1 [...]
, con sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 Tes_2 Controparte_7
novembre 2023, il Tribunale di BU Arsizio rigettava la domanda proposta da nei confronti di condannando parte attrice a rimborsare a Parte_1 CP_1
e a le spese processuali da queste CP_1 Controparte_3
ultime anticipate;
condannava a corrispondere a la somma CP_2 Parte_1
di denaro di euro 2.500,00, oltre interessi moratori da giugno 2016 e sino all'effettivo soddisfo, compensando tra tali parti le spese processuali.
Il giudice di prime cure accertava preliminarmente la legittimazione attiva di richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità Parte_1
(Cass. 1 dicembre 2010, n. 24400), secondo cui “In tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro”.
Rilevava che non aveva provato di aver svolto attività di CP_1
spedizioniere, cioè limitata alla scelta e alla stipula di un contratto di trasporto in nome e per conto di Parte_2
Riteneva, sulla base dei documenti prodotti da , che Parte_1 CP_1 avesse assunto il ruolo di vettore, anche se l'esecuzione del contratto di trasporto era stata effettuata, senza il preventivo assenso del mittente, da CP_2
essendo pacifico tra le parti che il trasporto fosse stato integralmente realizzato da quest'ultima società.
Il giudice faceva applicazione dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione (Cass. 7 agosto 1996, n. 7247), secondo cui del trasporto risponde solo l'esecutore e non vi è solidarietà tra vettori, così limitando l'accertamento della responsabilità alle attività poste in essere da CP_2
pagina9 di 38 Dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 12 settembre
2013, n. 20896 – secondo cui “Per i trasporti di merci su strada, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, “ratione temporis” applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l'accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni” - il giudice di prime cure riteneva, sulla base della testimonianza del commissario di Polizia Stradale,
, all'epoca dei fatti in servizio presso la squadra mobile della Testimone_1
Questura di AT, che avesse lasciato il veicolo parcheggiato “in CP_2 un'area delimitata con accesso controllato e vigilanza continua, sicché pacificamente deve essere esclusa una colpa grave”.
Concludeva, quindi, che la “domanda della Itas mutua deve essere respinta nella sua originaria formulazione ed accolta nel limite di risarcimento codicistico di 1 € per KG. E così la deve essere condannata a rifondere alla CP_2
l'importo capitale di € 2.500,00 oltre interessi compensativi da giugno 2016 Pt_1
al saldo”.
Precisava che “Invero se per le modalità di custodia della merce deve escludersi pacificamente il dolo ed anche la colpa grave il furto, di per sé, non costituisce causa liberatoria”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 gennaio 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha sollecitato l'integrale riforma.
Il 21 maggio 2024 si è costituta chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'appello proposto da e riproponendo le eccezioni e la Parte_1
domanda di rivalsa nei confronti di le quali erano rimaste assorbite. CP_2
Costituitasi il 27 maggio 2024, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame principale e, nel merito, ne ha puntualmente contestato i motivi, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale affidato a un unico motivo.
pagina10 di 38 Il 12 giugno 2024 si è costituita confutando i motivi CP_2 dell'appello principale e chiedendone il rigetto. Ha, quindi, proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo gli appellanti, principale e incidentali, hanno, altresì, depositato memoria di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza), assegnato con la medesima ordinanza.
Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello principale.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal CP_1
d.l. n. 82 del 2012.
L'eccezione è priva di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte e sono specificate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate, con puntuale argomentazione, le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Priva di fondamento è anche l'eccepita violazione dell'art. 121 c.p.c., così come novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma
Cartabia).
L'assunto di secondo cui l'atto di citazione in appello non CP_1
rispetterebbe i criteri di chiarezza e sinteticità degli atti imposti dalla citata disposizione di legge, non trova fondamento, ove si consideri l'agevole intellegibilità dell'atto di impugnazione di e la sintesi delle questioni Parte_1
pagina11 di 38 sottoposte all'esame del giudice di secondo grado, quale emergono con evidenza dalla semplice lettura dell'atto.
L'appello principale di . Parte_1
Con un primo motivo di gravame deduce la “ERRATA Parte_1
INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DEL MANDATO DI TRASPORTO
CONFERITO ALLA DGF E DEL MANDATO DI SUB- CP_8
TRASPORTO CONFERITO ALLA D.M. PER, VIOLAZIONE CP_9
DI LEGGE SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE, OMESSA /
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE” (p. 7, atto di citazione in appello).
Lamenta che il giudice abbia richiamato in modo palesemente inappropriato la sentenza n. 7247 del 1996 della Corte di Cassazione, per affermare che il mittente non può agire solidalmente contro il vettore e il subvettore, “con la conseguenza che la surroga “ante iudicium” effettuata dall'assicuratore ex art.
1916 nei confronti del sub-vettore non è operativa anche nei confronti del vettore”.
L'appellante principale ritiene che il giudice di prime cure abbia valutato superficialmente l'onere probatorio sancito dall'art. 1693 c.c., ignorando i rapporti esistenti tra le parti.
Spiega di aver agito al fine di accertare la responsabilità contrattuale vettoriale di con la quale nei cui diritti CP_1 Parte_2 Pt_1
si è surrogata ai sensi degli artt. 1916 e 1260 c.c., aveva stipulato un
[...]
contratto di trasporto fino a destino, nonché la responsabilità extracontrattuale del subvettore di (cioè, , quale detentore della merce al CP_1 CP_2
momento del furto.
Ribadisce che non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale tra
[...]
e e che, per tale motivo, è stata evocata in Parte_2 CP_2 CP_2
giudizio a titolo di responsabilità aquiliana.
Afferma, pertanto, che avrebbe dovuto rispondere CP_1
contrattualmente, a titolo vettoriale, nei confronti di e, quindi, Parte_2
di del comportamento gravemente colposo di quale suo Parte_1 CP_2 ausiliario;
che risponde, invero, dell'operato del suo preposto CP_1 [...] ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_2
pagina12 di 38 Ritiene, pertanto, che la sentenza gravata abbia errato nel rigettare la domanda proposta da nei confronti di quale domanda Parte_1 CP_1
fondata sulla responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c.
L'appellante principale aggiunge che la sentenza della Corte di Cassazione
n. 7247 del 1996, richiamata nella sentenza gravata, non si applica al caso in esame, in cui l'assicuratore che agisce in surroga ( ha pagato il Parte_1
mittente e non il destinatario (come nel caso esaminato dalla citata sentenza); che, pertanto, ha azione contrattuale solo nei confronti del primo vettore Parte_1
( , mentre nei confronti di ha un'azione extracontrattuale. CP_1 CP_2
Spiega che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudice di prime cure riguarda un trasporto cumulativo ex art. 1700 c.c., che nel caso in esame è stato espressamente escluso dallo stesso giudice di prime cure.
Afferma che il giudice di primo grado si è lasciato fuorviare da una tesi giurisprudenziale (Cass. n. 11108 del 1991; Cass. n. 6898 del 1993; Cass. n.
20756 del 2009) che riconosce il diritto del destinatario di agire direttamente nei confronti del subvettore.
Conclude, quindi, che il caso in esame non rientra nella fattispecie del trasporto regolato dall'art. 1700 c.c.; che la domanda proposta da non è Parte_1
in surroga dei diritti del destinatario, ma del mittente venditore Parte_2
unica legittimata al risarcimento a titolo contrattuale nei confronti del
[...]
vettore per colpa presunta ex art. 1693 c.c. e a titolo extracontrattuale CP_1
nei confronti di quale detentore della merce al momento del furto, CP_2 avendo quest'ultima tenuto un comportamento negligente (abbandono del veicolo in area portuale non protetta per molte ore;
veicolo sprovvisto di antifurto).
In ultima analisi, l'appellante principale evidenzia che, non essendoci alcun rapporto contrattuale tra e l'applicazione, da parte Parte_2 CP_2 del giudice di prime cure, della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1696 c.c. non ha alcun fondamento giuridico e che l'ipotesi di responsabilità contrattuale è espressamente esclusa dall'art. 1 della legge di stabilità 2015, che, ai commi da 247 a 250, ha introdotto il divieto di subvezione senza autorizzazione esplicita del mittente.
Afferma, quindi, che nel caso in esame non ha mai Parte_2
autorizzato a subappaltare il trasporto a con la CP_1 CP_2
Contr Con conseguenza che “il contratto tra e è nullo rispetto alla domanda della
pagina13 di 38 , a cui restava solo il rimedio di una richiesta di responsabilità Parte_4 aquiliana nei confronti della (p. 13, atto di appello). CP_2
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce la
“ERRATA QUALIFICAZIONE DEL GRADO DELLA COLPA VETTORIALE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE,
OMESSA / CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE ANCHE RISPETTO
AGLI ESITI PROBATORI (DOCUMENTI E PROVE PER TESTI)” (p. 13, atto di citazione in appello).
Afferma che in tema di responsabilità del vettore la responsabilità di quest'ultimo è presunta ex art. 1693 c.c., salvo prova, da parte del danneggiato, di colpa grave o dolo del vettore (con conseguente inapplicabilità della limitazione di responsabilità, ex art. 1696, quarto comma, c.c.) e che nel caso in esame i vettori ( e non hanno provato l'esistenza dell'esimente del CP_1 CP_2 caso fortuito prevista dall'art. 1693 c.c.
Afferma che l'errore, da parte del giudice di prime cure, nell'accertamento della colpa ordinaria, anziché grave, del vettore emerge dal fatto che causa della mancata consegna della merce venduta da va individuata in un Parte_2
semplice furto subito dalla merce quando il veicolo era rimasto abbandonato senza alcun controllo nei piazzali del porto di AT, dopo lo sbarco dal traghetto proveniente da Genova.
Spiega che la prova delle modalità e del momento in cui è avvenuto il furto si basa esclusivamente sulla denuncia presentata dall'autista di CP_2
presso i Carabinieri di AT Playa il 14 giugno 2016, senza Controparte_7
che tali fatti siano stati suffragati da altro elemento di prova.
Afferma che se effettivamente il furto si è verificato nel periodo compreso tra l'ora di arrivo a AT della motonave di Grimaldi Lines proveniente da
Genova (che la denuncia di indica avvenuta nella serata del 12 giugno CP_7
2016) e la scoperta avvenuta verso le ore 16.30 del 13 giugno 2016, appare incontestabile la natura gravemente colposa di un abbandono incustodito per quasi ventiquattr'ore all'interno del porto di AT di un veicolo carico di televisori facilmente trafugabili.
Aggiunge che la mancanza di verifica immediata delle condizioni del veicolo (semirimorchio telonato) al momento dello sbarco dalla nave costituisce pagina14 di 38 un'ulteriore prova della grave negligenza vettoriale, considerato che la custodia della merce era uno specifico dovere di per tutto il tragitto dalla CP_2 partenza all'arrivo.
L'appellante principale ritiene di aver dimostrato, anche sulla base di una propria perizia, le seguenti circostanze:
l'abbandono incustodito del veicolo carico di merce, con i documenti di trasporto contenuti nel bauletto degli attrezzi;
la mancanza, sul veicolo, di antifurto almeno sonoro a protezione del vano di carico;
il ritardo con cui l'autista ha preso in consegna un veicolo (alle CP_7
ore 16.30 del giorno successivo allo sbarco) sbarcato dalla nave addirittura il giorno prima;
la mancanza o inefficienza di un servizio di guardiania del veicolo dal momento dell'arrivo della nave al momento dell'uscita dal porto;
la concreta insistenza o inefficacia dei sistemi di controllo posti ai varchi del porto di AT (telecamere non funzionanti).
Ritiene che le evidenziate circostanze costituiscano prova della gravissima negligenza di di cui D.G.F. deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_2
afferma, quindi, che, nonostante le evidenziate circostanze, il Parte_1
giudice di prime cure ha escluso la colpa grave di erroneamente CP_2
interpretando le prove assunte.
Spiega che dalla testimonianza di si desume che il Controparte_7
semirimorchio carico era stato lasciato per quasi un intero giorno abbandonato nel pizzale di Nuova Darsena del porto di AT, privo di servizio di guardiania diretta o indiretta e che al momento del ritiro il veicolo era stato trovato senza sigilli;
che la telecamera di sorveglianza “se c'era non funzionava”; che la deposizione dell'agente di polizia non chiarisce la natura e la Testimone_1
portata del servizio di vigilanza privata effettuato da The Guardian nell'area
“Nuova Darsena /Asse dei servizi” e, precisamente, non chiarisce se tale vigilanza fosse posta a tutela di tutti i veicoli parcheggiati o solo di alcuni o se fosse un semplice controllo per diverso motivo di ordine pubblico all'interno dell'area portuale.
A stigmatizzare l'erronea valutazione del giudice di prime cure, l'appellante principale rileva che la dogana e la guardia di finanza non sono obbligate ad pagina15 di 38 effettuare, al momento dell'uscita dal porto, controlli specifici su tutti i mezzi carichi di merce, soprattutto se scaricati da navi provenienti da porti italiani.
Rileva, altresì, che nella sua mail del 23 giugno 2016 l'agente di polizia Tes_1 aveva dichiarato che all'interno della darsena non esiste videosorveglianza e che il servizio di vigilanza notturna è adottato privatamente da alcuni dei più importanti trasportatori con l'Istituto The Guardian; che non vi è alcuna forma di vigilanza all'interno della darsena, nella quale sono aperti di recente tre nuovi varchi, che permettono l'uscita e l'ingresso senza passare dal varco “Asse dei servizi”.
L'appellante principale ritiene, quindi, che se il giudice di prime cure avesse analizzato con maggiore attenzione tali dichiarazioni sarebbe emerso con chiarezza che la vigilanza del porto non era operativa di giorno;
che CP_2 non ha mai neppure offerto di provare che l'istituto di vigilanza privata The
Guardian dovesse sorvegliare i suoi veicoli all'interno del porto;
che il furto di ben 16 pallets fa presumere che il furto sia avvenuto tramite un trasbordo tra due mezzi di grande dimensione e che, pertanto, di tale particolare fatto gli eventuali vigilanti, se operativi, non avrebbero potuto non accorgersi;
che esistevano all'interno del porto altri varchi senza controllo, oltre a quello presidiato e che il furto dei trecentonovantacinque televisori potrebbe essere avvenuto anche utilizzando uno o più veicoli più piccoli (furgoni) che potevano passare inosservati e uscire da altri varchi, quali, ad esempio, il “Dusmet”, mai presidiato.
Con un terzo e ultimo motivo di appello deduce la “ERRATA Parte_1
APPLICAZIONE DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
VETTORIALE A FAVORE DELLA D.M. PER VIOLAZIONE DI LEGGE
SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE, OMESSA / CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE” (p. 26, atto di citazione in appello).
Si duole che, pur riconoscendo la natura vettoriale del mandato che
[...]
aveva conferito a e la natura subvettoriale non Parte_2 CP_1
autorizzata al mandato che aveva conferito a il giudice di CP_1 CP_2
prime cure abbia condannato quest'ultima ai sensi dell'art. 1696 c.c., per la somma di denaro di soli euro 2.500,00, in base al peso della merce trafugata, escludendo la colpa grave.
Afferma, da un lato, che il giudice avrebbe dovuto pronunciare condanna a titolo contrattuale solo nei confronti di unico vettore “contrattuale CP_1
pagina16 di 38 legittimo” (p. 27, atto di appello) e, dall'altro lato, che la domanda di condanna per responsabilità aquiliana proposta nei confronti di non avrebbe CP_2
dovuto essere parametrata al limite, ma al valore delle merci rubate, stante il nesso eziologico tra il danno subito da (furto dei televisori) e il Parte_2
comportamento colpevole di per aver abbandonato il veicolo nei CP_2
piazzali incustoditi del porto di AT.
Spiega che in materia di responsabilità extracontrattuale non esiste differenziazione tra colpa ordinaria, con applicazione del limite e colpa grave, con esclusione del limite di responsabilità, valevole solo per la responsabilità contrattuale del vettore ex art. 1696 c.c.; che l'art. 2043 c.c. non prevede alcun limite al risarcimento del danno.
Chiede, dunque, la condanna solidale di a titolo contrattuale e CP_1
di a titolo extracontrattuale. CP_2
L'appello incidentale di CP_1
Con un unico motivo di impugnazione si duole della CP_1
qualificazione del rapporto intercorso tra e quale Parte_2 CP_1
contratto di trasporto.
Afferma che non ha svolto alcuna attività, se non quella di CP_1 concludere il contratto di trasporto con che l'intera attività di CP_2
trasporto, compresa quella di presa in consegna e carico della merce presso il mittente, è stata svolta in totale autonomia da che ha CP_2 CP_1
percepito un compenso di euro 300,00, pari alla differenza tra quanto incassato da e quanto corrisposto a circostanza rilevante al fine Parte_2 CP_2 di stabilire quale sia stata l'effettiva assunzione del rischio economico del trasporto.
Ribadisce, quindi, sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, che ha svolto il ruolo di spedizioniere e non CP_1
di vettore.
Al riguardo evidenzia che gli unici documenti che recano qualche traccia dei rapporti intercorsi tra le parti sono i seguenti: il documento di trasporto n. 16/15733 datato 11 giugno 2016, redatto unilateralmente da il quale indica, senza recare alcuna Parte_2 sottoscrizione di l'indicazione della medesima società quale vettore, CP_1
unitamente a quella di con apposizione del relativo timbro aziendale, CP_2
pagina17 di 38 effettuata in autonomia da quest'ultima società, che ne aveva la materiale disponibilità; la fattura nolo n. 1191 in data 30 giugno 2016, da cui si rileva CP_1
la fatturazione di costi per complessivi euro 1.900,00 inerenti trasporti effettuati in data 11 giugno 2016 con destinatario GO AR di Ragusa;
la comunicazione in data 10 giugno 2016 di con cui si CP_1
confermano a i principali termini e condizioni del trasporto, tra cui il CP_2
corrispettivo del trasporto, determinato in euro 1.600,00.
Afferma che non è configurabile neppure la fattispecie dello spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 c.c., poiché nel caso in esame anche l'attività del ritiro della merce presso il mittente è stata effettuata da e non da CP_2 CP_1
[...]
L'appello incidentale di CP_2
Con un primo motivo di impugnazione si duole che il giudice di CP_2 prime cure abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
[...]
Afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le norme in materia delineano tutta un'altra disciplina.
Richiama, quindi, l'art. 1510, secondo comma, c.c., per sostenere che nel caso in esame si è liberato da ogni obbligo e rischio di Parte_2
consegna dal momento in cui ha messo la merce nella disponibilità del vettore
CP_1
Aggiunge che difetta di legittimazione attiva anche in Parte_2
base al contratto di trasporto, poiché l'art. 1689 c.c. prevede che “i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”.
Rileva, quindi, che, nel caso in esame, con la richiesta di riconsegna della merce, il destinatario GO AR ha acquistato la titolarità dell'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della merce trasportata;
che tale richiesta di riconsegna di evince dalla riserva sollevata da GO AR sul documento di trasporto n. 16/15733, ove tale destinatario ha evidenziato la mancanza di trecentonovantacinque televisori su cinquecento trasportati.
pagina18 di 38 Sostiene, quindi, che, essendosi surrogata ex artt. 1916 e 1260 c.c. nei diritti del mittente venditore difetta anch'essa di Parte_2 Parte_1
legittimazione attiva.
Con un secondo motivo di appello deduce l'omessa o CP_2
insufficiente motivazione in merito al riconoscimento della responsabilità vettoriale e della non riconducibilità del furto al caso fortuito ex art. 1693 c.c.
Si duole, quindi, che il giudice abbia ritenuto che il furto non costituisce, di per sé, causa liberatoria, pur avendo accertato che il mezzo era stato parcheggiato in un'area delimitata con accesso controllato e vigilanza continua.
Ritiene che tale decisione si fondi su giurisprudenza di legittimità che, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, consente di escludere la responsabilità ex recepto del vettore CP_2
Afferma che ha adottato tutte le cautele ragionevolmente idonee CP_2
a evitare un potenziale furto, in quanto l'automezzo è stato sbarcato e parcheggiato in un'area del porto di AT sorvegliata 24 ore su 24 da personale dell'istituto di vigilanza privata The Guardian e dal personale della Guardia di
Finanza; l'area in cui il veicolo ha sostato era munita anche di sistemi di videosorveglianza;
l'autista ha assistito personalmente all'imbarco del CP_10 semirimorchio targato AB42656 sulla nave Eurocargo di Grimaldi Lines;
l'area di sosta del semirimorchio è rimasta chiusa all'accesso dalle ore 23.00 del 12 giugno
2016 alle ore 7.00 del 13 giugno 2016; l'autista si è presentato in porto CP_7 attorno all'orario di apertura dell'area di sosta, come si evince dalla testimonianza di dalla testimonianza di si evince, altresì, che, una volta Tes_2 Tes_2
giunto al porto, si è immediatamente recato a controllare che tutti i CP_7
semirimorchi di fossero presenti. CP_1
Afferma che il fatto che ad oggi non siano mai state accertate le modalità mediante le quali il furto si è concretizzato, dà prova dell'atipicità delle dinamiche con cui la sottrazione è stata messa in atto e, di conseguenza, della sua imprevedibilità.
Ritiene, pertanto, che il furto per cui è causa integri il caso fortuito, che esclude la responsabilità del vettore e che, in ogni caso, la responsabilità debba gravare sul subcommittente avendo agito attenendosi CP_1 CP_2
esclusivamente e pedissequamente alle istruzioni di CP_1
pagina19 di 38 Con un terzo e ultimo motivo di appello deduce l'errata CP_2
interpretazione della disciplina vigente in materia di trasporto con subtrasporto e l'errata o insufficiente motivazione in merito all'accertamento della responsabilità in capo a piuttosto che in capo a CP_2 CP_1
si duole che il giudice abbia statuito che la responsabilità sia da CP_2
valutare esaminando la sola condotta di escludendo da tale CP_2
accertamento CP_1
Ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel concentrare su un unico vettore ( la valutazione della responsabilità. CP_2
Si duole che, dopo aver accertato la responsabilità del vettore, il giudice di prime cure non abbia condannato CP_1
Spiega che è l'unico soggetto ad aver instaurato un rapporto CP_1
con avendo stipulato con esso un contratto di trasporto. Parte_2
Ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un trasporto in cui il vettore incaricato dal committente abbia stipulato un contratto di subtrasporto, dell'intero trasporto risponde il vettore principale (nel caso in esame, nei confronti del committente CP_1
(mittente o destinatario), restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore.
Afferma, pertanto, che del furto per cui è causa non può che rispondere
CP_1
L'esame dei gravami.
In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato il primo motivo dell'appello incidentale di concernente la legittimazione attiva di CP_2 Pt_1
[...]
Premesso che la questione oggetto del motivo in esame attiene propriamente alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, secondo quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia del 16 febbraio 2016, n.
2951, il motivo è privo di fondamento.
L'assunto di si fonda sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_2
SS.UU. 1 marzo 1978, n. 1034; Cass. 25 ottobre 1982 n. 5565; Cass. 9 febbraio
1980 n. 916; Cass. 26 ottobre 1993, n. 10621; Cass. 24 settembre 1997, n. 9369;
21 febbraio 2006 n. 3665) secondo la quale i diritti originati dal contratto di pagina20 di 38 trasporto - che si configura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell'art. 1689 c.c., comma
1, e questo principio vale a maggior ragione ove si verta in tema di vendita con spedizione (come nel caso in esame), nella quale il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore (Cass. 14 febbraio 1986, n. 885; Cass. 5 gennaio 1979 n. 29; Cass. 9 febbraio 1987, n. 1335).
Secondo quanto previsto dall'art. 1510, secondo comma, c.c., una volta effettuata la consegna della merce al destinatario, quest'ultimo è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali va pacificamente ricompreso anche quello al risarcimento del danno).
Tuttavia, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre 1999, n. 12744).
Analogamente, con riferimento alla ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, è stato ribadito che, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (Cass. 30 gennaio 2008, n. 2094; cfr. Cass.
14 luglio 2003, n. 10980).
La giurisprudenza richiamata nella sentenza gravata (Cass. 1 dicembre
2010, n. 24400) è stata confermata dalla giurisprudenza successiva (Cass. 22 aprile 2021, n. 10780), che ha definito “consolidata la giurisprudenza di questa
Corte nel senso che, "in tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al
pagina21 di 38 destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro" (per tutte, v. Cass. 01/12/2010, n.
24400; Cass. ord. 28/11/2019, n. 31067, ove altri riferimenti)”; ha, quindi, sottolineato l'impossibilità di configurare, nell'ambito dello stesso contratto di trasporto, una legittimazione concorrente alla proposizione dell'azione risarcitoria da parte del mittente, per la parte di merce non consegnata e da parte del destinatario, per la merce giunta a destinazione.
Nel caso in esame, è stato dimostrato che il mittente venditore Parte_2
(al quale si è surrogata ai sensi degli artt. 1916 e 1260 c.c.)
[...] Parte_1
aveva tacitato le ragioni del destinatario compratore GO AR e aveva sopportato interamente le conseguenze del furto dei televisori, avendo emesso, in conseguenza della parziale mancata consegna dei beni venduti, nota di credito n.
16/16201 per l'importo di euro 45.227,50, oltre I.V.A. (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di ). Parte_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale il CP_2
destinatario GO AR non ha mai dichiarato di aderire al contratto di trasporto relativamente alla merce rubata e, quindi, non consegnata (395 televisori sui 500 venduti).
I documenti prodotti da sin dal giudizio di primo grado e, in Parte_1
particolare, la fattura (doc. n. 4), la nota di credito (doc. n. 5), il nuovo ordine di
GO AR dopo il sinistro (doc. n. 13) e la seconda fattura (doc. n. 14) dimostrano che, a seguito del furto, il contratto di compravendita della merce non consegnata a causa di tale reato era stato risolto consensualmente e che, pertanto, il pregiudizio economico del furto è ricaduto sul venditore Parte_2
(rimasto in proprietà dei beni rubati) e, quindi, sulla surrogante . Parte_1
Da tale premessa consegue che è legittimata a chiedere di essere Parte_1
risarcita dei danni derivati dal furto per cui è causa.
Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la decisione impugnata, secondo la quale l'unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni doveva essere individuato in Pt_1
sulla quale era ricaduto il pregiudizio derivante dalla perdita del carico.
[...]
Confermata, quindi, la pronuncia di accertamento della titolarità attiva del rapporto in capo a , va esaminato l'appello incidentale di Parte_1 CP_1 essendo l'accertamento della natura del rapporto dedotto in giudizio da Parte_1
pagina22 di 38 preliminare all'individuazione del soggetto responsabile per il furto oggetto di causa.
L'appello in esame non può essere accolto.
La contestazione del 15 giugno 2016, indirizzata da a Parte_2
con la quale la prima informa la seconda che “Vi riteniamo CP_1
responsabili relativamente alla merce spedita con ns. bolla n.DDT 16/15733 del
11706/16 al ns. cliente per il furto di 395 tv modello AKTV3210 CP_11
Akai per un valore totale di € 45.227,50+Iva” (doc. n. 7, fascicolo di primo grado di;
l'indicazione di quale “vettore” nel documento di Parte_1 CP_1
trasporto n. 16/15733 del 11 giugno 2016, formato da (doc. n. Parte_2
3, fascicolo di primo grado di;
la fattura del nolo, n. 1191 del 30 Parte_1
giugno 2016, emessa da nei confronti di nella CP_1 Parte_2
quale viene indicato, in corrispondenza del servizio di trasporto per cui è causa,
l'importo relativo al nolo pari a USD 1.000,00 (doc. n. 8, fascicolo di primo grado di;
l'iscrizione di nell'albo dei trasportatori, al n. Parte_1 CP_1
MI/0885258/R, come risulta in calce alla missiva del 20 dicembre 2016 inviata da su propria carta intestata, allo Studio legale IL & Associati di CP_1
Genova (doc. n. 10, fascicolo di primo grado di;
tutti tali elementi Parte_1
costituiscono prova del fatto che abbia agito nei confronti di CP_1 [...]
in qualità di vettore e non di mero spedizioniere. Parte_2
Al fine di qualificare un soggetto come vettore, anziché spedizioniere, secondo la giurisprudenza rilevano anche la visura camerale della società, che indichi alla voce oggetto sociale l'attività di trasporto per conto di terzi, anche con mezzi propri (Cass. n. 7556 del 1998) e l'ampio potere discrezionale attribuito dal mandante al soggetto incaricato del trasporto nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto (Cass. n. 5881 del 1982).
Nel caso in esame, risulta dalla visura camerale di che l'oggetto CP_1 sociale indica “l'autotrasporto di cose per conto di terzi”, mentre, tra le attività elencate, non vi è quella di spedizioniere (doc. n. 11, fascicolo di primo grado di
). Parte_1
Gli elementi indicati dall'appellante incidentale come CP_1
significativi al fine di configurare il rapporto esistente tra tale società e
[...]
quale rapporto di spedizione e non di trasporto non sono, in realtà, Parte_2
dirimenti in tal senso, ove si consideri quanto segue.
pagina23 di 38 Nel documento di trasporto n. 16/15733 (doc. n. 3, cit.) il soggetto indicato dal committente come vettore è il timbro di apposto su CP_1 CP_2
tale documento, costituisce riprova del fatto che il vettore ha CP_1
subcommissionato il trasporto al subvettore come risulta dal CP_2
documento n. 4 prodotto da CP_2
La fattura di nolo n. 1191/2016 (doc. n. 8, cit.) indica l'importo di USD
1.000,00 come importo globale e forfetario;
ciò costituisce, secondo la giurisprudenza, indice del fatto che il soggetto incaricato era un vettore o spedizioniere vettore e non un mero spedizioniere (cfr. Cass. n. 1994 del 1997;
Cass. n. 2898 del 2005, secondo cui la determinazione del compenso a forfait, invece che per singole voci, depone indiziariamente per un contratto di cui all'art. 1741 c.c.).
La circostanza dedotta dell'appellante incidentale, secondo cui il compenso percepito da è pari alla differenza tra quanto corrispostole da CP_1 [...]
e quanto pagato a è priva di rilievo, in quanto il Parte_2 CP_2
corrispettivo concordato da con trova la sua fonte in un CP_1 CP_2
contratto di cui non è parte e che è del tutto distinto e Parte_2 autonomo rispetto a quello che quest'ultima ha concluso con Ne CP_1
consegue che non possono trarsi elementi indicativi della natura del rapporto concluso dal mittente venditore con dal diverso e Parte_2 CP_1
autonomo contratto concluso da con CP_1 CP_2
In conclusione, deve essere confermato l'accertamento della natura del rapporto intercorso tra e quale rapporto di Parte_2 CP_1
trasporto.
Il primo motivo dell'appello principale e l'ultimo motivo dell'appello incidentale di possono essere trattati congiuntamente, poiché l'uno, in CP_2 parte, e l'altro censurano l'accertamento in ordine alla responsabilità contrattuale di CP_2
Entrambi meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Premesso che è pacifico che il venditore avesse stipulato Parte_2
un contratto (qualificato di trasporto, per quanto in precedenza evidenziato nell'esaminare l'appello incidentale di con e che CP_1 CP_1 quest'ultima avesse stipulato contratto di subtrasporto con è CP_2
opportuno ricordare che, per giurisprudenza consolidata, in tema di contratto di pagina24 di 38 trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass. 12 dicembre 2003, n. 19050; Cass., ord. 29 maggio 2018, n. 13374; Cass., ord. 28 marzo 2024, n. 8538).
I richiamati principi giurisprudenziali sono applicazione della disciplina prevista dall'art. 1228 c.c., con la conseguenza che il vettore è responsabile verso il mittente anche qualora la perdita o l'avaria del carico sia dipesa dal fatto doloso o colposo dell'ausiliario o del terzo di cui si sia avvalso nell'esecuzione del contratto di trasporto.
Non vale, quindi, ad escludere la responsabilità del vettore il fatto che egli si sia avvalso dell'opera di un subvettore, con il quale abbia concluso un autonomo contratto di trasporto.
Il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, ma ha applicato giurisprudenza di legittimità inconferente
(Cass. n. 7247 del 1996), poiché concernente un trasporto cumulativo, ex art. 1700
c.c., fattispecie esclusa dalla stessa sentenza gravata, la quale ha, invero, accertato che aveva assunto il ruolo di vettore, salvo poi subappaltare CP_1
l'esecuzione del contratto di trasporto, senza il preventivo assenso del mittente, ad altra società di trasporto, la convenuta CP_2
Attesa l'estraneità di al contratto di subtrasporto Parte_2
concluso da in virtù del principio della relatività del contratto (art. CP_2
1372 c.c.) il giudice di prime cure non avrebbe dovuto accertare la responsabilità contrattuale di nei confronti di parte attrice (surrogatasi nel diritto al CP_2
risarcimento del danno di , tanto più che aveva Parte_2 Parte_1
fatto valere in giudizio una responsabilità aquiliana di limitando CP_2
l'azione contrattuale nei confronti del vettore CP_1
pagina25 di 38 Essendo l'unico soggetto ad aver instaurato un rapporto con CP_1
avendo stipulato con esso un contratto di trasporto, una volta Parte_2
accertata la responsabilità del subvettore per il furto della merce CP_2 trasportata, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l'esclusiva responsabilità contrattuale di nei confronti di , in virtù dei CP_1 Parte_1
principi che sono stati in precedenza richiamati.
E' opportuno precisare che, in ragione del fatto che il vettore CP_1 aveva commissionato al subvettore l'esecuzione del contratto di CP_2
trasporto, è evidente che, nel valutare la sussistenza della responsabilità del vettore principale nei confronti del mittente ( , CP_1 Pt_2 Parte_2
l'unica condotta rilevante sia la condotta del subvettore come CP_2
correttamente ritenuto dal giudice di prime cure (ancorché sia, poi, pervenuto all'errata conclusione di imputare a una responsabilità contrattuale ex CP_2
recepto ex artt. 1693 e ss. c.c.).
Una volta distinti i titoli di responsabilità di vettore ( e CP_1 subvettore ( , dedotti in giudizio dall'attore , appare evidente CP_2 Parte_1
come, in base ai principi generali (art. 2055 c.c.), sia ammissibile il concorso delle responsabilità di entrambi i detti soggetti sulla base di titoli diversi, ove sussistenti i presupposti dell'uno e dell'altro tipo di responsabilità (rispettivamente, contrattuale ed extracontrattuale).
Nel caso in esame va, tuttavia, esclusa la responsabilità extracontrattuale di
CP_2
Premesso che, per quanto in precedenza accertato, non può Parte_1
invocare alcuna responsabilità contrattuale del subvettore con la CP_2 conseguenza che appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 1 della legge n.
190 del 2014 contenuto nell'ultima parte del primo motivo dell'appello principale, nel caso in esame viene in considerazione il principio per cui “In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini”. “Per il riconoscimento di una responsabilità
pagina26 di 38 extracontrattuale del vettore è necessario che sia allegato un suo comportamento valutabile, non come mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. Grava sull'attore allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell'obbligazione propria del contratto di trasporto, attraverso l'individuazione specifica di fatti e comportamenti del vettore che avrebbero determinato l'avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa” (Cass., ord. 24 giugno 2020, n. 12420).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame ha dedotto Parte_1
esclusivamente una responsabilità di a titolo di custodia, per non aver CP_2
adeguatamente preservato la merce trasportata dal rischio del furto, con la conseguenza che, essendo la custodia un'obbligazione tipica derivante dal contratto di trasporto e l'omessa o negligente custodia un fatto di inadempimento contrattuale e non un autonomo fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., nessuna responsabilità aquiliana è configurabile in capo a CP_2
In accoglimento dei motivi in esame e in riforma della gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
L'esame dei restanti motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale di consente di valutare la sussistenza o meno dei presupposti della CP_2
responsabilità contrattuale di CP_1
Il secondo motivo dell'appello principale merita accoglimento.
In tema di trasporto la responsabilità del vettore è presunta ex art. 1693 c.c., salvo prova, da parte del danneggiato, di colpa grave o dolo del vettore (con conseguente inapplicabilità della limitazione risarcitoria, ex art. 1696, quarto comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, di cui all'art. 1 della l.
n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. Dalla l. n.
162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'art.
1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che
pagina27 di 38 l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dei suddetti limiti, sul presupposto che le circostanze in cui era stata perpetrata la rapina - nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedente, a carico di un diverso sub-vettore- denotassero l'inescusabile negligenza nell'organizzazione del secondo trasporto da parte del vettore” (Cass., ord. 30 agosto 2024, n. 23395).
Nel caso in esame, pur avendo correttamente escluso che il furto integrasse caso fortuito idoneo a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 1693 c.c., il giudice di prime cure non ha correttamente valutato le prove acquisite nel processo al fine dell'accertamento della colpa grave del vettore.
Si consideri al riguardo quanto segue.
Il teste , commissario della Polizia Stradale di AT e, Testimone_1 all'epoca dei fatti oggetto di causa, in servizio presso la Squadra Mobile della
Questura di AT, ha dichiarato che, quale componente della Squadra Mobile, in particolare della sezione “reati contro il patrimonio”, si occupava delle sottrazioni di merci o mezzi nel porto di AT;
che “Dal 2015 presso il porto di
AT è stato inaugurato questo piazzale, denominato “nuova darsena” da destinare ai mezzi scaricati dalle navi traghetto. E' un'area presidiata 24h/24 da personale di vigilanza privata”; che nel piazzale denominato “Nuova Darsena” via era “un container adibito ad ufficio mobile, posto a presidio dell'ingresso di questa nuova darsena”; che “attraverso il varco “asse dei servizi” si accede all'intero sedime portuale, immediatamente dopo sulla destra c'è l'ingresso alla
Nuova Darsena. Il varco “asse dei servizi” è presidiato da personale di vigilanza privata e contestualmente da personale della Guardia di Finanza;
superato questo, sulla destra vi era l'accesso alla nuova darsena in cui all'epoca vi era il personale di The Guardian. Il personale di The Guardian operava sia all'ingresso
e vi era anche un vigilante che effettuava nottetempo all'interno della darsena dei giri di perlustrazione con un'auto di servizio”; che il piazzale denominato “Nuova
Darsena” è “un'area molto molto ampia in cui dalle navi-traghetto venivano
pagina28 di 38 stockati i rimorchi. Preciso che allo stato attuale l'accesso alla nuova darsena è mutato perché da due anni è stato realizzato un varco autonomo;
mentre prima vi erano due ingressi l'uno successivo all'altro, oggi per l'accesso alla nuova darsena vi è un ingresso autonomo, quindi non occorre passare attraverso il varco “asse dei servizi” “(cfr. verbale di udienza del 21 settembre 2021).
Il teste responsabile della logistica presso Testimone_2 CP_2 ha dichiarato che nel piazzale denominato “Nuova Darsena” del porto di AT vi era, all'epoca dei fatti, “una vigilanza privata. Il varco era collegato con
l'Ufficio della Dogana dove vi era l'ufficio della Guardia di Finanza. Oggi non è più così: gli ingressi sono stati separati”. Ha riferito che “la vigilanza privata aveva una specie di box, container con videosorveglianza (è presente ancora oggi)”. Il teste ha confermato quanto dedotto nel capitolo n. 12 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di secondo cui all'epoca dei CP_2 fatti (12 giugno 2016 – 13 giugno 2016) “il varco “Asse dei Servizi” era sorvegliato da vigilanza privata fornita dall'istituto “The Guardian Global
Service S.r.l.” di AT (il quale opera nelle ore di chiusura del varco, ossia dalle ore 23,00 di sera alle ore 7,00 del mattino) e da personale della Guardia di
Finanza”. Il detto testimone ha, altresì, confermato quanto dedotto nel capitolo 13 della richiamata memoria e, cioè, che il piazzale della “Nuova Darsena” del porto di CA è adibito alla sosta dei mezzi pesanti per le fasi successive allo sbarco dalle navi (cfr. verbale di udienza del 21 settembre 2021).
Il teste , autista di ha dichiarato quanto segue. Controparte_7 CP_2
Interrogato sul capitolo 6 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
2), c.p.c. di (del seguente tenore: “Vero che in occasione del furto di Parte_1
cui è causa, sebbene il semirimorchio carico (AB 42656) fosse stato sbarcato nella serata del 12.06.2016 ho provveduto al suo aggancio solo nella giornata successiva del 13.06.2016 alle ore 16 ca”), il teste ha risposto: “Sì era CP_7 intorno a quest'orario. Io sono andato il giorno seguente. Al mio arrivo ho trovato il rimorchio senza sigilli e ho chiamato il responsabile. Confermo che il rimorchio fosse stato sbarcato la sera prima, ma non ricordo l'orario”.
Interrogato sulla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di il teste ha riferito che: “Ho effettivamente verificato che la mattina CP_2
dopo il rimorchio fosse sul Piazzale di Nuova Darsena del Porto di AT senza sigilli, motivo per cui ho contattato il mio responsabile. Sì, sono stato incaricato
pagina29 di 38 dal Sig. per la tratta dal deposito della alla Tes_2 CP_2 CP_6 di Ragusa. Abbiamo messo noi il sigillo, dopo la venuta dei carabinieri. L'ho portato al deposito e l'indomani sono andato a consegnarlo”.
Sentito sul capitolo 10 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2),
c.p.c. di ha riferito “Io sono andato al porto e mi sono fermato lì. Il CP_2
teste dichiara dapprima di non ricordare se ci fosse una telecamera e poi che se
c'era non funzionava” (cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2022).
Nella denuncia di sinistro presentata da il 14 giugno Controparte_7
2016 presso la Stazione dei Carabinieri di AT Playa, detto autista ha dichiarato: “In data 11.06.2016 veniva caricato un semirimorchio targato
AB42656 presso la ditta di BU LF (MI) di merce cui Parte_2
tratta il D.D.T. nr. 16/15733 (nr. 500 televisori AKAI) che venivano trasferiti al
Porto di Genova ed imbarcati su Motonave della Linea GRIMALDI con destinazione AT ove la suddetta nave giungeva nella serata del 12.06.2016 al Porto di AT. In data 13.06.2016, alle ore 16.30 circa, Io personalmente, incaricato dalla mia ditta, mi recavo al porto di AT e mi accorgevo che il mezzo era privo del piombo di sicurezza ed avvisavo il mio responsabile Sig.
il quale si portava anche lui sul posto verificando l'assenza Testimone_2
del sigillo. In data odierna 14.06.2016, allo scarico presso il destinatario finale: ditta ERGON – sita in Ragusa, contrada Annunziata snc, constatavamo assieme al personale ricevente la mancanza di nr. 395 televisori, marci AKAI (omissis)
COME DA , che ignoti ladri avevano rubato durante le fasi Parte_5 precedenti al ritiro della merce presso il porto di AT” (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di ). Parte_1
Nella mail del 23 giugno 2016 (allegata al doc. n. 15, prodotto sin dal primo grado da , all'epoca sostituto commissario presso la Parte_1 Testimone_1
Squadra Mobile della Questura di AT, ha dichiarato: “in termini probabilistici, l'assenza degli interi pallet non accredita molto il furto avvenuto all'interno della nave, quanto piuttosto il trasbordo da mezzo a mezzo (omissis) E quindi rimane verosimilmente la darsena. Al cui interno (omissis) non esiste videosorveglianza, che in quella zona residua solo all'ingresso del varco Asse. In proposito, le confermo che le immagini dell'impianto dell'Autorità Portuale non vengono memorizzate oltre i cinque giorni (ufficialmente non oltre i tre giorni).
Tra le altre cose, il servizio di vigilanza notturna adottato privatamente da alcuni
pagina30 di 38 dei più importanti trasportatori con l'istituto “The Guardian” viene ultimato alle
8.00 del mattino, per cui, oltre quest'orario, non vi è alcuna forma di vigilanza all'interno della darsena, nella quale sono stati aperti di recente tre nuovi varchi, che permettono l'uscita/ingresso senza passare dal varco Asse, per esigenze di lavori in corso. E' notizia di ieri pomeriggio che personale della G.d.F. ha tratto in arresto, o comunque bloccato, alcuni individui che avevano sottratto merce dai
s/r presenti in darsena. E quest'episodio costituisce riprova del fatto che non è detto che i furti avvengano necessariamente nottetempo, quando comunque c'è un minimo di vigilanza fornito da “The Guardian”, sia pure fornito nei confronti dei mezzi di una parte di trasportatori”.
Premesso che non vi è prova delle circostanze di tempo e di luogo e delle modalità con le quali si è compiuto il furto per cui è causa, alla stregua delle richiamate prove acquisite nel processo è possibile ritenere, in ragione del fatto che sono stati rubati sedici pallets di merce, che il furto sia verosimilmente avvenuto presso il piazzale della Nuova Darsena del porto di AT, specificamente destinato al ricovero dei mezzi pesanti sbarcati dalle navi traghetto.
Risulta dalle richiamate prove che il detto piazzale è presidiato nelle ore notturne (dalle 23,00 alle 7,00) dal personale di vigilanza privata dell'istituto The
Guardian Global Service S.r.l., servizio adottato dai più importati trasportatori;
che all'ingresso di tale piazzale vi è la videosorveglianza dell'istituto di vigilanza privata;
che, tuttavia, non vi è prova che tale sistema fosse funzionante all'epoca dei fatti;
che all'epoca dei fatti l'accesso al piazzale Nuova Darsena poteva avvenire non solo attraverso il varco “Asse dei Servizi”, presidiato, sino all'ora di chiusura, dalla Guardia di Finanza, ma anche attraverso altri varchi presso i quali non vi era alcuna forma di controllo, considerati i lavori all'epoca in corso;
che non risulta, per non essere stata neppure offerta la relativa prova, che CP_2
avesse concluso un contratto di vigilanza privata con il detto istituto The Guardian
Global Service S.r.l.; analogamente non vi è prova, per non essere neppure stata offerta, che il semirimorchio interessato dal furto della merce su di esso caricata fosse munito di un sistema di antifurto.
Oltre alle evidenziate circostanze, va considerato che all'epoca dei fatti nel porto di AT si erano verificati numerosi casi di sottrazione di merce, come risulta dalla sentenza n. 284/2016 del Tribunale di AT (doc. n. 16, fascicolo di pagina31 di 38 primo grado di , con la conseguenza che con sede in Parte_1 CP_2
AT, non poteva non essere consapevole di tale pericolosa situazione.
Nelle evidenziate circostanze, in cui in un'area molto ampia, quale la Nuova
Darsena, vi era solo un servizio di vigilanza privata, peraltro non generalizzato, ma dedicato ai soli trasportatori (e, quindi, ai relativi veicoli) che lo commissionavano all'istituto The Guardian Global Service S.r.l.; in una situazione in cui l'accesso al detto piazzale Nuova Darsena poteva avvenire anche attraverso varchi non controllati e in cui anche presso il piazzale Nuova Darsena non risulta se e quali tipi di controlli fossero effettuati dalla Guardia di Finanza sui mezzi in uscita dal porto;
in una situazione in cui il porto di AT non poteva certo considerarsi sicuro, anche in ragione di numerosi fenomeni di furto di merci già verificatisi in passato, che un trasportatore professionale quale con CP_2
sede in AT, non poteva non conoscere;
nelle evidenziate circostanze integra sicuramente un comportamento gravemente negligente quello di non aver munito il mezzo di trasporto quantomeno di un antifurto, tanto più necessario considerato non solo il valore della merce trasportata, ma anche il tipo di mezzo utilizzato, un semplice semirimorchio telonato facilmente violabile.
Della grave negligenza di deve rispondere, ai sensi dell'art. 1228 CP_2
c.c., che le aveva commissionato l'esecuzione del servizio di CP_1 trasporto. La colpa grave del vettore esclude l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 1696 c.c.
In ragione di quanto in precedenza evidenziato, deve essere rigettato il secondo motivo dell'appello incidentale di concernente l'omessa o CP_2
insufficiente motivazione in merito al riconoscimento della non riconducibilità del furto al caso fortuito ex art. 1693 c.c.
L'accertato insufficiente sistema di sicurezza presente all'interno del porto di AT, non solo all'epoca dei fatti, ma anche in precedenza, consente di confermare quanto statuito dal giudice di prime cure circa la non configurabilità del furto quale causa liberatoria ai sensi dell'art. 1693 c.c.
E' opportuno ricordare che “Nel contratto di trasporto l'art. 1693 c.c. pone
a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto", in caso di perdita o di avaria delle cose trasportate, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso
pagina32 di 38 fortuito e della forza maggiore, che nel caso di furto sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia, ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (Cass., ord. 20 novembre 2015, n. 23822).
Correttamente, nella sentenza gravata è stato applicato il principio per cui
“Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate”
(Cass., 6 agosto 2015, n. 16554).
Nel caso in esame, non sussiste alcuna prova in ordine alle modalità di svolgimento del furto per cui è causa e, tuttavia, in considerazione di quanto in precedenza evidenziato sia sul carente sistema di sicurezza del porto di AT sia sull'omessa adozione di un minimo di misure di prevenzione adeguate (quali l'antifurto) da parte di è da escludere che il furto dei sedici pallets di CP_2
televisori AKAI integri il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 1693 c.c.
In accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, deve essere condannata a corrispondere a CP_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 40.704,75.
[...]
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.,
S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data dell'esborso (3 ottobre 2016: doc. n. 1, fascicolo di primo grado di sulla somma Parte_1
originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Il terzo e ultimo motivo dell'appello principale rimane assorbito dal parziale rigetto del primo motivo dell'appello principale.
pagina33 di 38 Invero, una volta esclusa la responsabilità extracontrattuale di è CP_2
evidente che non si possa porre un problema di limiti risarcitori: l'esclusione dell'an impedisce ogni accertamento sul quantum.
La domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_3
Nonostante l'accoglimento del gravame principale nei confronti di CP_1
non vi è luogo per l'esame della domanda di garanzia da quest'ultima parte
[...]
proposta nel giudizio di primo grado nei confronti di Controparte_3
poiché tale domanda non è stata tempestivamente riproposta ai sensi
[...] dell'art. 346 c.p.c.
“Nel processo di impugnazione, le parti sono tenute a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” (Cass., ord. 12 giugno 2024, n. 16408).
Nel caso in esame ha riproposto la domanda di garanzia nei CP_1
confronti di per la prima volta nella comparsa Controparte_3
conclusionale e, quindi, tardivamente.
La domanda di ripetizione proposta da CP_2
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata deve essere accolta la domanda di restituzione formulata da in relazione alla somma di CP_2
denaro corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Va, peraltro, ricordato che tale restituzione può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr., da ultimo,
Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23972).
Le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale pagina34 di 38 differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
ha dedotto di aver corrisposto a , in esecuzione della CP_2 Parte_1
sentenza gravata e tramite il proprio assicuratore RCV la complessiva somma di denaro di euro 4.078,21 (di cui euro 2.500,00 a titolo di capitale).
Poiché la circostanza non è stata specificamente contestata da , la Parte_1
domanda può essere accolta.
La pronuncia di condanna non può, però, essere emessa nei confronti dell'assicuratore RCV, come richiesto da poiché il detto assicuratore CP_2
non è parte del giudizio. Sarà, quindi, onere di di restituire la detta CP_2 somma di denaro al proprio assicuratore, allorchè l'avrà ricevuta da . Parte_1
deve essere condannata a corrispondere a la somma Parte_1 CP_2
di denaro di euro 4.078,21.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
pagina35 di 38 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'accoglimento del gravame principale e dell'appello incidentale di
[...] muta l'esito della lite. CP_2
soccombente rispetto a deve essere condannata a Parte_1 CP_2 rimborsare a quest'ultima le spese di ambo i gradi di giudizio.
soccombente rispetto a , deve essere condannata a CP_1 Parte_1 rimborsare a quest'ultima le spese di ambo i gradi di giudizio.
è, altresì, soccombente rispetto a CP_1 Controparte_3
di cui deve rimborsare le spese di ambo i gradi di giudizio.
[...]
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente grado e dimezzato, quanto a il compenso per la fase decisionale per il Controparte_3
presente giudizio, in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum e, quindi, dal valore accertato (ricompresa nello scaglione da euro
26.001,00 a euro 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per la riforma della
[...] Controparte_2 Controparte_3
pagina36 di 38 sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di BU
Arsizio nella causa iscritta al n. 2612/2018 r.g.;
ACCOGLIE
L'appello incidentale proposto da Controparte_2 per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata,
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 40.704,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
RIGETTA
La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_2
RIGETTA
L'appello incidentale proposto da Controparte_1
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
corrispondere a in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, la somma di denaro di euro 4.078,21;
CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di Controparte_2 ambo i gradi di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CO
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_1 spese di ambo i gradi di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CO
pagina37 di 38 in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, le spese di ambo i gradi di giudizio da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 5.211,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Controparte_1
Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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