Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 24 giugno 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2976/2024– R.G.
T R A
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.11.1968, elett.te dom.to in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7, presso lo studio degli avv.ti Sergio Mazzarella e Alessandra Bevilacqua che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(numero d'iscrizione al Registro Imprese Controparte_1 presso la C.C.I.A.A. di Napoli e codice fiscale: R.E.A.: P.IVA_1
Na-1095841), con sede in Napoli, alla via Benedetto De Falco, 16, in persona del rappresentante legale in carica, Sig. rappresentata e difesa, come da procura in Parte_2 atti dall'avv. Giacomo Junior Mallardo, elettivamente domiciliata presso
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 7.2.2024 e regolarmente notificato, l'istante in epigrafe, dopo aver premesso: di aver lavorato come pasticciere alle dipendenze della in assenza di Controparte_1 regolare contratto di lavoro, dal 6/10/2023 al 16/12/2023, data in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni per inadeguatezza del trattamento retributivo e mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia del rapporto di lavoro agli enti competenti;
di aver avuto rapporti di lavoro sia con amministratore della sia con Parte_2 Controparte_1 il padre responsabile del laboratorio di produzione;
che Persona_1 la benché dalla visura camerale risulti che abbia Controparte_1 iniziato l'attività il 28/12/2023, era invece già operativa, quantomeno dall'ottobre 2023, all'interno dell'esercizio commerciale sito in Napoli alla Via Orsi 24/26; di aver sempre espletato le proprie mansioni presso il laboratorio della pasticceria sito all'interno del punto vendita in Napoli alla via Orsi 24/26 e di essere sempre stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare di e i quali stabilivano i turni di Pt_2 Persona_1 lavoro e le mansioni che quotidianamente era tenuto ad espletare;
di aver ricevuto da le chiavi del laboratorio perché fosse Persona_1 aperto alle 5.30 del mattino per iniziare la produzione;
di aver svolto mansioni di primo pasticciere, essendo stato impiegato nella preparazione di dolci in genere e prodotti di pasticceria;
di aver incassato la somma di € 2.900,00 a titolo di retribuzione dal 6/10/2023 al 16/12/2023; di vantare nei confronti della l'ulteriore Controparte_1 complessiva somma di € 8.170,86, dovuta, in parte, per lo stipendio di dicembre 2023, in parte per differenze retributive, permessi e festività non godute, indennità di mancato preavviso e T.f.r.
Chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la (p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. con sede legale in Napoli alla via Benedetto De Falco n. 16 - pec: con decorrenza dal 06.10.2023 al 16.12.2023 Email_2
(data di interruzione del rapporto di lavoro);
2. Accertare e dichiarare che, per le mansioni di fatto espletate e per la quantità del lavoro di fatto svolto, al ricorrente compete, per tutto il periodo di lavoro (ottobre - dicembre 2023), la qualifica di primo pasticciere ed il livello III° del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turistico, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi.
3. Accertare che le differenze remunerative dovute al ricorrente per il periodo di lavoro dal 06.10.2023 al 16.12.2023, sono quelle richiamate e quantizzate negli analitici e dettagliati conteggi, che si notificano unitamente all'atto introduttivo e che ne costituiscono parte integrante, condannandosi per l'effetto la convenuta (p.iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Napoli alla via Benedetto De Falco n. 16, al pagamento della somma di Euro 8.170,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive, per indennità di mancato preavviso, TFR, e comunque per le causali di cui in premessa e riportati nei conteggi allegati, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà di dover riconoscere l'adito Giudicante, anche all'esito dell'espletanda prova istruttoria e di una CTU contabile”; con vittoria di spese ed attribuzione
Si costituiva la società ricorrente contestando nel merito la domanda proposta e formulando preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale;
deduceva in particolare che il ricorrente era stato assunto ed aveva intrattenuto il rapporto di lavoro con altro soggetto giuridico, la MIA s.r.l., società amministrata e gestita dal Sig. la quale, sino al 27/12/2023, era stata Persona_1 unica conduttrice d'azienda nei confronti della società SA AD s.r.l. corrente in Napoli alla Via Orsi 24/26. All'udienza di comparizione, espletato il libero interrogatorio delle parti, rigettata la richiesta di chiamata in causa della società Mia RL formulata dal difensore della parte ricorrente, la causa era rinviata per la discussione;
quindi, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Preliminarmente deve essere superata la questione di nullità del ricorso.
I fatti costituenti ragione della domanda - mansioni, periodo di lavoro, luogo di lavoro, orario di lavoro- sono compiutamente indicati laddove la sanzione di nullità è riservata dall'art. 164 cpc, norma applicabile anche nel rito del lavoro, alle sole ipotesi di omessa esposizione dei medesimi.
In particolare, quanto ai soggetti titolari del potere di eterodirezione e controllo va rilevato che gli stessi risultano compiutamente individuati nelle persone dei sigg. e il primo legale Pt_2 Persona_1 rappresentante della società convenuta ed il secondo responsabile della produzione del reparto pasticceria, e che nonostante “…dalla visura camerale risulti che la Convenuta abbia iniziato l'attività in data 28.12.2023, è del tutto pacifico che la Società già operava nell'esercizio di via Orsi in Napoli quanto meno dall'ottobre del 2023…” (cfr. ricorso).
Assorbente, perché idonea alla definizione della controversia, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della parte convenuta.
Ed invero è stato adeguatamente documentato dalla parte resistente che, nel periodo di lavoro dedotto in giudizio, presso i locali aziendali di via Orsi 24/26 era operativa altra società, MIA RL, in qualità di affittuaria dell'azienda appartenente alla SA AD RL (cfr. contratti affitto azienda e restituzione locali). Parte resistente, in uno alla memoria di costituzione, ha difatti prodotto i documenti riferiti sia alla titolarità aziendale, al contratto di affitto d'azienda (alla MIA RL) ed alla sua cessazione: da essi risulta per tabulas che durante il periodo dedotto (dal 6/10/2023 al 16/12/2023) Mia RL era unica conduttrice della predetta azienda, corrente nei locali indicati in ricorso.
Non risulta, difatti, da ulteriori allegazioni e documentazioni ovvero più in generale da ulteriori richieste di mezzi di prova, la circostanza espressamente dedotta in ricorso che la società resistente - durante il medesimo periodo - fosse contemporaneamente già operativa e che la stessa detenesse i locali della prefata azienda, di fatto gestendo la stessa.
Né può ipotizzarsi una responsabilità solidale della società resistente e della Mia RL in quanto non risulta essere stato realizzato, tra tali due soggetti, alcun passaggio o cessione di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc, così come ritenuto dalla parte ricorrente.
Le vicende della cessione di ramo azienda intercorse tra la SA AD RL e Mia RL si sono concluse nel dicembre 2021, senza la partecipazione della società convenuta a tale fenomeno successorio.
Inoltre deve rilevarsi che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato, pacificamente, in data 16.12.2023, anteriormente – pertanto – al momento della retrocessione e rilascio dei locali aziendali da Mia a SA AD (avvenuta il 28 dicembre 2023, cfr. in atti), per cui il ricorrente non poteva rientrare nel novero del personale successivamente ceduto – in uno al compendio costituente ramo d'azienda – alla Controparte_1
Conseguentemente appare inammissibile la domanda di chiamata in causa della MIA RL formulata a verbale da parte del ricorrente, “non avendo avuto il lavoratore contezza di chi fosse il soggetto societario con il quale intratteneva il rapporto di lavoro”, né le domande ulteriori formulate alla prima udienza di comparizione (“Altresì, chiede di poter modificare la domanda all'esito della chiamata in causa della CP_2 formulando domanda di nullità del contratto di lavoro a termine e conseguente declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro indeterminato con la società in ogni caso estendendo ai sensi CP_2 dell'art 2112 c.c. la domanda anche nei confronti della ”), CP_1 trattandosi, con ogni evidenza, di richieste di mutatio e non mera emendatio libelli, contrarie alle preclusioni del rito speciale.
Completano infine il quadro probatorio circa la non intercorrenza del rapporto lavorativo del ricorrente con il soggetto giuridico evocato in giudizio la dichiarazione Uniemens di inizio dell'attività lavorativa prodotta dalla resistente (cfr in atti), la quale riporta invece chiaramente la denominazione della MIA RL quale soggetto datore di lavoro, nonchè le risultanze delle istanze di subingresso SUAP da parte dei soggetti societari succedutesi nel tempo nella gestione dei locali aziendali adibiti a laboratorio e rivendita di prodotti di pasticceria dalle quali, prima della data del 28.12.2023, non risulta affatto in essi operativa l'attività della convenuta Controparte_3
Infine quanto al tipo di pronuncia da adottarsi nella fattispecie, preme sottolineare come si verta in ipotesi di rigetto nel merito della domanda (per difetto della titolarità dal lato passivo del rapporto), in quanto - come in più occasioni chiarito dalla Corte di Cassazione - il discrimen tra la pronuncia di difetto di legittimatio ad causam e quella di difetto di legittimazione passiva è segnato dalla prospettazione di parte ricorrente.
Ed invero, “La legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa” (Cass. 8040/2006).
Le spese vanno compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate, tenuto conto dell'aspetto dell'atteggiamento soggettivo del ricorrente, obiettivamente ricollegabile alla difficoltà di conoscere le vicende societarie che si sono susseguite nel corso degli anni, ragione che lo ha indotto in buona fede ad adire in giudizio la società soggettivamente ritenuta proprio datore di lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così decide:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_3
[...]
2) compensa le spese di lite.
Napoli, 24 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Maria Rosaria Elmino