TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 29923/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 217, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Scozzafava, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Federico Ghera, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
Conclusioni: come da note autorizzate e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 1° agosto 2024 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: Contro
-assunto alle dipendenze dell' in data 21/6/1993 con qualifica di operaio comune di II livello e adibito a mansioni di addetto alle pulizie, alla raccolta e allo spazzamento di rifiuti e alla conduzione di veicoli aziendali, a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data 25/5/1995, che aveva comportato una invalidità lavorativa del 43% , era stato dichiarato inidoneo alla guida e trasferito presso le Direzione Generale, ove era stato adibito dall'1/5/1996 al 14/5/1999 a mansioni di semplice usciere, proprie del II livello, sebbene in data 1/8/1994 avesse conseguito la promozione del III livello;
1 -con sentenza n. 10969/2012 della Corte d'Appello di Roma aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL, alle differenze retributive maturate dal 14/5/1999
e alla percezione di una retribuzione mensile non inferiore ad € 2.071.39;
-in data 20.9.2017, con ordine di servizio a firma del Direttore del Personale, invariata la sede di lavoro (Roma, via Calderon de la Barca n. 87), per ragioni tecnico/organizzative, nell'ambito di un processo di implementazione del personale del settore informatico, era stato trasferito dalla struttura
“Service Security” alla struttura “Direzione Strategia –Coord. Area IT e WF Management”, occupandosi di formattazione e programmazione di tutta la telefonia mobile del personale dipendente Contro di .
- con ordine di servizio 12/12/2018 era stato rimosso dal settore informatico “AC/SSI” e nuovamente assegnato al settore “Sego/Uges”, con contestuale assegnazione alla zona 05A e alla nuova sede di lavoro, ubicata in Roma, Via Renzo Rossi 97, dove era stato adibito a svolgere mansioni di operaio comune, addetto allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti;
- con sentenza n. 151/2024 del 10/1/2024 del Tribunale di Roma, aveva ottenuto, in relazione all'attività svolta dal 20/9/2017 al 12/12/2018 presso la struttura informatica Controparte_4
WF Management”, il riconoscimento del diritto “al superiore inquadramento nel
[...] livello 4, parametro B dell'Area tecnica/Amministrativa del C.C.N.L. di categoria, con decorrenza dal 20 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 16, comma 3, CCNL Federambiente, con diritto al passaggio dal 20/1/2023 all'inquadramento nel livello 4, parametro A, del medesimo CCNL, ai sensi dell'art. 15, comma 10, del medesimo CCNL;
-in assenza di un formale ordine di servizio, ma con semplice nota del 30/1/2024, a firma del Direttore del Personale, con decorrenza immediata, per asserite -ma non specificate- ragioni tecniche- produttive-organizzative, era stato rimosso dalla zona 05A ed assegnato alla zona 20A e, conseguentemente, trasferito dalla abituale sede di lavoro di via Renzo Rossi 97 – che dal gennaio
2021 per ragioni tecniche era stata chiusa, con temporaneo spostamento di tutti gli addetti nella vicina sede di Piazzale Pino Pascali. n. 31- alla nuova sede di lavoro in V.le Tor di Quinto, 37;
-in data 31/1/2024 aveva preso servizio presso la nuova sede, ma era rimasto del tutto inoperante sino al 28/5/2024, atteso che non aveva ricevuto alcuna formazione e/o affiancamento da altri dipendenti né alcuna indicazione circa le mansioni da svolgere, né era stato dotato di postazione e/o abilitazione ai sistemi informatici per poter adempiere la mansione di impiegato di zona, mentre solo in data
7/3/2024 -35 giorni dopo la formale presa in servizio presso la nuova sede di lavoro- su iniziativa del facente funzioni Capo Area, e su autorizzazione dalla Responsabile di Area, Persona_1 Per_2
Contro
era stato inviato all'Amministrazione di il “modello 415” per l'attivazione del
[...] sistema gestionale “SAP ERP”, attivazione avvenuta solo il successivo 28/5/2024, ossia 119 giorni
2 dopo l'avvenuto trasferimento, sicchè data tale data si era occupato, per la zona 20A, della segnalazione dei rifiuti ingombranti e della chiusura delle segnalazioni delle c.d. “linee verdi” per disservizi di raccolta, pulizia e/o sostituzioni cassonetti;
-a seguito ed in conseguenza del trasferimento, si era allontanato dalla casa di residenza di ben 10 km, dovendo percorrere circa 22 km per arrivare nella nuova sede di lavoro (44 km giornalieri totali, andata e ritorno) rispetto ai km 12 (totali, 24 giornalieri) che, viceversa percorreva per arrivare nella precedente sede di lavoro;
aveva dovuto chiedere una modifica del precedente progetto orario lavoro del 2023, indicando, per l'anno 2024, la diversa fascia oraria 8.40/15.00, al fine di riuscire a conciliare le esigenze lavorative con quelle, proprie, familiari;
era spesso, al fine di poter riuscire a prendere i figli dall'uscita di scuola, a dover utilizzare lo scooter SH 300, con intuibile aggravamento delle proprie -già precarie- condizioni di salute, poiché i tempi di percorrenza per raggiungere la nuova sede di lavoro, V.le Tor di Quinto 37 e di rientro a casa, utilizzando la vettura C3 Picasso, erano di circa 70 minuti a tratta (140 minuti totali, tra andata e ritorno) in ragione del notorio traffico cittadino, rispetto ai 15 minuti (30 minuti totali, tra andata ritorno) che il ricorrente impiegava per raggiungere la precedente sede di lavoro in Via Renzo Rossi 97 e far ritorno nell'abitazione di residenza.
Tanto premesso, ha dedotto la nullità e/o la illegittimità dell'atto di trasferimento per le seguenti ragioni:
- natura ritorsiva del provvedimento e comunque insussistenza dei presupposti di legge ex art. 2103c.c. e/o art. 34 del CCNL, atteso che “le vere ed autentiche ragioni del trasferimento… non avevano alcun legame con asserite ragioni tecniche-organizzative-produttive, nemmeno genericamente indicate nella comunicazione impugnata”, ma erano da ravvisare in “motivi ritorsivi/punitivi consistenti nella “reazione” dell'Azienda alla sentenza del Tribunale di Roma del
10.1.2024”, significativamente richiamata proprio nella comunicazione impugnata, in cui, inoltre, non erano indicate le mansioni che avrebbe dovuto svolgere nella nuova sede di lavoro, essendo l'anzidetta individuazione rimessa a posteriori alla soggettiva valutazione del Responsabile della
Struttura di destinazione, il che già escludeva in radice l'esistenza di reali, effettive ed oggettive esigenze aziendali, come confermato dal fatto che era rimasto del tutto inoperante per i quattro mesi successivi al trasferimento, mentre le mansioni poi assegnategli -ossia le lavorazioni e le chiusure delle c.d. “Linee Verdi” – riguardavano necessariamente anche la zona 05A, sicchè non vi era alcuna ragione per cui non avrebbe potuto permanere nella sede lavorativa di provenienza e svolgere ivi le mansioni di impiegato di zona:
- mancato rispetto della forma e della procedura richieste dall'art. 34 del CCNL, da ritenersi prescritta ad substantiam ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c., nonché per l'omesso consenso di esso ricorrente e comunque per l'omesso contemperamento degli interessi delle parti, giusta quanto
3 imposto dall'art. 33 legge n.104/1992, di cui era destinatario in quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, in data 5/5/2004.
Ha, infine, dedotto di aver diritto anche al risarcimento del danno consistente nei maggiori costi che aveva dovuto sostenere per il tragitto casa-lavoro-casa dal 31.1.2024, da quantificare in € 3,68 al giorno, secondo certificazione ACI allegata, atteso che doveva percorrere circa 44 km invece dei 24 km di prima, con un incremento giornaliero di circa 20 km al giorno nel tragitto casa-lavoro-casa; che, in subordine, anche in caso di ritenuta validità del trasferimento, poiché il trasferimento era stato disposto con decorrenza immediata, senza rispettare il termine di preavviso di 30 giorni di calendario previsto dalla contrattazione collettiva, aveva diritto al risarcimento dei maggiori costi sostenuti per tutto il periodo di preavviso non rispettato, per un importo non inferiore ad € 110,40 (€
3.68x30).
1.1.Si è costituita l' che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di CP_5 riassegnazione alla sede di provenienza, giacchè la sede di via Renzo Rossi n. 97 era stata definitivamente soppressa dal luglio 2024; ne ha, quindi, diffusamente contestato la fondatezza, eccependo che: l'assegnazione del ricorrente alla zona 20A era stata disposta proprio per ottemperare alla sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Roma, che aveva non soltanto riconosciuto il diritto alla qualifica superiore ma anche determinato l'inquadramento quale impiegato nell'Area tecnica amministrativa in luogo di quella in cui era precedentemente addetto come operaio (Area
Spazzamento Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio); che, per adempiere all'ordine giudiziale, dunque, il datore di lavoro ha dovuto non solo conferire al lavoratore la qualifica superiore ma anche assegnargli il disbrigo delle relative mansioni;
che, presso la sede di lavoro di Via Renzo Rossi, dove prestava servizio il ricorrente al momento della sentenza, non era disponibile alcuna posizione idonea alla qualifica ed alle mansioni giudizialmente riconosciute;
che si era, pertanto, reso necessario provvedere alla ricollocazione del lavoratore presso una sede in cui fossero disponibili tanto la posizione di impiegato che le mansioni cui adibire il ricorrente;
che le sedi in cui era disponibile una posizione impiegatizia erano le seguenti: Zona 20A Viale Tor di Quinto 37; Zona 01D Vicolo dei
Modelli 77; Zona 04A Via Maiella 16; Zona 10A Via Palmiro Togliatti 59; Zona 9C Via Calcagnini
10.; che, nell'individuare la sede presso la quale trasferire il lavoratore, era stata privilegiata quella più prossima alla residenza di quest'ultimo, in modo da comportare un aggravio minore, quanto alla maggiore distanza da percorrere rispetto alla sede della Zona 05A, come confermato dallo scambio di messaggi e-mail del 26.01.2024 tra la Responsabile servizio risorse umane e l'addetto all' Ufficio
, da cui si evinceva che – secondo i calcoli svolti – il ricorrente avrebbe dovuto CP_6 percorre 5 Km in più per raggiungere la nuova sede;
che, nel periodo intercorso tra l'assegnazione alla nuova sede e il 28.05.2024, il ricorrente, lungi dall'essere rimasto “del tutto inoperante”, si era
4 occupato di attività di segreteria, mentre le lungaggini per ottenere le autorizzazioni per il sistema
“SAP ERP” erano state dovute a problemi di natura tecnica, come già avvenuto in passato nei confronti di altri lavoratori;
che il disposto dell'art. 34, comma 1, del CCNL non era applicabile al caso di specie, poiché la previsione contrattuale trovava applicazione solo ove il lavoratore fosse stato trasferito in una località diversa da quella in cui era ubicata l'ufficio ove era precedentemente adibito, non quando era assegnato “ ad una sede situata nella medesima località di provenienza, ovvero la città di Roma”; nessuna violazione della legge n. 104/1992 era ravvisabile nel caso di specie, atteso che il divieto di trasferimento previsto dall'art. 33, comma 6, era previsto solo in favore dei portatori di disabilità gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3,; l'aggravio in termini di distanza chilometrica da percorrere per raggiungere la nuova sede di lavoro era comunque pari a 5 km, secondo il calcolo svolto dall'Ufficio del personale, non a 10 km, come invece dedotto dal ricorrente.
1.3.Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla parti, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorrente, al momento del trasferimento presso gli uffici della zona 20A, ubicata in Roma, al viale Tor di Quinto n. 37, prestava servizio presso la zona 05A,
i cui uffici, già ubicati in via Renzo Rossi 97, dal gennaio 2021 erano stati chiusi, con spostamento di tutti gli addetti nella sede di Piazzale Pino Pascali n. 31. Costituisce, poi, circostanza pacifica quella secondo cui la sede di via Renzo Rossi è stata definitivamente soppressa dal luglio 2024.
Tale circostanza, tuttavia, non rende inammissibile la domanda del ricorrente di riassegnazione alla sede di provenienza, atteso che quest'ultima, come specificato nelle note autorizzate, deve essere individuata in quella di Piazzale Pino Pascali n. 31.
3.La domanda è fondata.
3.1.Appare opportuno richiamare i principi affermati in materia dalla Suprema Corte:
-ai fini dell'identificazione della fattispecie del trasferimento del lavoratore, di cui all'art. 2103 c.c., è necessario che vi siano i seguenti elementi: a) un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto;
b) due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione. Pertanto se la nozione di trasferimento implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, tale circostanza non è di per sé idonea a configurare l'ipotesi del trasferimento quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, tra articolazioni aziendali che, sebbene ubicate in zone geograficamente diverse e dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione
5 dell'attività produttiva della stessa.( v. Cass 14/6/1999, n. 5892; Cass. 22/3/2005, n. 6117 e Cass
15/5/2006, n. 11103);
- poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 c.c. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra ovvero anche tra articolazioni facenti parte di una stessa unità produttiva, ove esse siano notevolmente distanti tra loro ( v. Cass. 30/9/2014, n. 20600; Cass 2/7/2018,
n. 17246; Cass 18/5/2010, n. 12097);
- il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, potendo anche integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento ( v. Cass 17/5/2010, n. 11984 e Cass 13/1/2017, n.807), fatta eccezione per il caso in cui sia la contrattazione collettiva applicabile al rapporto a prevedere la comunicazione per iscritto del provvedimento di trasferimento e la contestuale enunciazione delle ragione pase a base dello stesso, nel quale caso opera la presunzione prevista dall'art. 1352 c.c., secondo cui se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso, che può essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 segg. c.c., ad una interpretazione certa di segno contrario della volontà delle parti ( v. Cass 28/4/1998, n. 4347 e Cass
14/5/2018, n. 11643);
-la contrattazione collettiva, anche aziendale, applicabile al rapporto ben può delimitare l'ambito dell'unità produttiva rilevante quale sede di provenienza e di destinazione del trasferimento e tale definizione è valida e vincolante per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono, così come può integrare la norma di legge prevedendo condizioni aggiuntive per l'esercizio del potere di trasferimento. ( v. Cass 24/4/1991, n. 4494 e Cass 8/9/1989, n. 3889).
3.2. L'art. 34, comma 1, del CCNL così dispone:
A) Trasferimenti individuali
1. L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico - normative del trasferimento, devono essere specificati all'interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni calendariali.
6
2. Con analogo preavviso, l'azienda convoca i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni dei trasferimento.
La disciplina collettiva condiziona, quindi, l'esercizio del potere di trasferimento a condizioni aggiuntive sia di forma che di sostanza rispetto a quanto previsto dalla disciplina legale, ma esclusivamente per quei trasferimenti che implicano anche un apprezzabile mutamento geografico del luogo di lavoro, che deve essere ubicato in altra località.
3.3.Per individuare il significato della clausola contrattuale appare utile, ai sensi del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., considerare che l'art. 32, comma 1, dispone che “…si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi”.
Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il termine “località”, che compare nell'art. 34, comma 1, non coincide né è assimilabile a quello di “Comune”, utilizzato dall'art. 32, comma 1, il quale attribuisce rilievo solo allo spostamento in comuni limitrofi, poiché altrimenti le parti sociali avrebbe utilizzato anche nella disposizione relativa al trasferimento analogo riferimento spaziale.
Poiché la clausola contrattuale in esame è destinata - essendo inserita in un contratto collettivo nazionale- destinato a trovare applicazione sia a rapporti di lavoro con che operano in piccoli CP_7
Comuni sia a quelli con che esercitano il servizio di raccolta r.s.u in Comuni il cui territorio CP_7 può essere molto esteso- deve ritenersi che la disposizione dell'art. 34, comma 1, trova applicazione anche quando il definitivo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa avvenga all'interno dello stesso Comune, nei cui territorio siano individuabili distinte località geograficamente tra loro distanti in maniera cospicua e tale da implicare un maggiore ed incisivo dispendio di tempo e risorse per raggiungerle.
D'altro canto, un diversa soluzione sarebbe contraria al canone della ragionevolezza, poiché implicherebbe che la disposizione potrebbe trovare applicazione nel caso di trasferimenti tra Comuni immediatamente contigui, che non implicano alcun apprezzabile spostamento geografico della sede di lavoro, e non anche a definitivi mutamenti della sede di lavoro che, in quanto operati nell'ambito di Comuni di estese dimensioni, come quello di Roma, possono comportare spostamento superiori anche a decine e decine di chilometri: si pensi, ad. es ad un trasferimento dalla località di Ostia Lido
a quella di Torre di Papa, distanti circa 57 chilometri.
3.4.Applicando tale criterio al caso di specie, rileva il Tribunale che la nuova sede di lavoro presso cui il ricorrente è stato trasferito, ubicata al viale Tor di Quinto n. 37, sicuramente si colloca, nell'ambito dell'estesissimo territorio della citta metropolitana di Roma, in località diversa rispetto alla sede di provenienza, ubicata in piazzale Pino Pascali n. 31, atteso che la distanza minima tra le
7 due sedi risulta pari a 15,1 Km, utilizzando la tangenziale EST, con un termine di percorrenza con mezzo proprio di 24 minuti;
sono ubicati in Municipi- rispettivamente V e XV- non solo non contigui ma distanti;
appartengono, la prima, allo storica località di Tor di Quinto, primo suburbio di Roma, la seconda, allo località Quarticciolo.
Osserva al riguardo il Tribunale che tali dati, in quanto facilmente reperibili e verificabili via Web, attraverso portali quali Google Maps o Google Earth o similari ed in ragione della capillarità della diffusione e della facile accessibilità di questi per la pluralità di consociati, rientrano nella categoria dei fatti notori ( v. Cass. pen. 22/3/2022, n. 10676 e Cass. 9/6/2023, n. 16402 e precedenti conformi ivi citati).
Né, per converso, l' ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che le due sedi siano CP_5 ubicate in medesima località del Comune di Roma.
4.Alla luce delle considerazioni esposte, il trasferimento impugnato doveva essere adottato rispettando i requisiti formali e procedurali previsti dai commi 1 e 2 dall'art. 34 del CCNL, che pacificamente non sono stati rispettati, atteso che nella comunicazione del 30/1/2024 non sono in alcun modo specificate le ragioni tecniche, organizzative e produttive, limitandosi il documento a riprodurre pedissequamente la formula legale;
né l'atto è stato adottato previa convocazione dei soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del CCNL per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni dei trasferimento.
Conseguentemente, deve ritenersi operante la presunzione prevista dall'art. 1352 c.c., secondo cui, se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso, atteso che l' CP_7 resistente non ha dedotto alcun elemento che consenta di superare tale presunzione e di pervenire ad una diversa e certa ricostruzione di segno contrario della volontà delle parti.
4.1.Il trasferimento impugnato deve, pertanto, dichiararsi nullo, con conseguente diritto del ricorrente alla riassegnazione alla sede di provenienza di piazzale Pino Pascali n. 31.
4.2.Spetta, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno consistente nei maggiori costi che ha dovuto sostenere per il tragitto dal 31.1.2024, da quantificare in € 3,68 al giorno, secondo Email_1 quanto emerge dalla certificazione ACI allegata, da cui si desume che ha dovuto percorrere circa 44 km invece dei 24 km di prima, con un incremento giornaliero di circa 20 km al giorno nel tragitto
, non risultando tale documentazione oggetto di alcuna specifica e argomentata Email_1 contestazione da parte della società resistente, che neppure ha fornito alcun concreto elemento atto dar conto della diversa distanza -5 km- che lo spostamento della sede di lavoro avrebbe comportato rispetto all'abitazione del ricorrente.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, risulta assorbita ogni altra questione.
8 5.:Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2012 e ss modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la nullità del trasferimento impugnato, con conseguente diritto del ricorrente alla riassegnazione alla sede di provenienza di piazzale Pino Pascali n. 31.
Condanna a pagare in favore del ricorrente, per ogni giorno di effettivo servizio prestato CP_5 dal 31/1/2014 alla data delle presente sentenza, la somma di € 3,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.700,00 CP_5 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 29923/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 217, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Scozzafava, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Federico Ghera, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
Conclusioni: come da note autorizzate e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 1° agosto 2024 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: Contro
-assunto alle dipendenze dell' in data 21/6/1993 con qualifica di operaio comune di II livello e adibito a mansioni di addetto alle pulizie, alla raccolta e allo spazzamento di rifiuti e alla conduzione di veicoli aziendali, a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data 25/5/1995, che aveva comportato una invalidità lavorativa del 43% , era stato dichiarato inidoneo alla guida e trasferito presso le Direzione Generale, ove era stato adibito dall'1/5/1996 al 14/5/1999 a mansioni di semplice usciere, proprie del II livello, sebbene in data 1/8/1994 avesse conseguito la promozione del III livello;
1 -con sentenza n. 10969/2012 della Corte d'Appello di Roma aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL, alle differenze retributive maturate dal 14/5/1999
e alla percezione di una retribuzione mensile non inferiore ad € 2.071.39;
-in data 20.9.2017, con ordine di servizio a firma del Direttore del Personale, invariata la sede di lavoro (Roma, via Calderon de la Barca n. 87), per ragioni tecnico/organizzative, nell'ambito di un processo di implementazione del personale del settore informatico, era stato trasferito dalla struttura
“Service Security” alla struttura “Direzione Strategia –Coord. Area IT e WF Management”, occupandosi di formattazione e programmazione di tutta la telefonia mobile del personale dipendente Contro di .
- con ordine di servizio 12/12/2018 era stato rimosso dal settore informatico “AC/SSI” e nuovamente assegnato al settore “Sego/Uges”, con contestuale assegnazione alla zona 05A e alla nuova sede di lavoro, ubicata in Roma, Via Renzo Rossi 97, dove era stato adibito a svolgere mansioni di operaio comune, addetto allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti;
- con sentenza n. 151/2024 del 10/1/2024 del Tribunale di Roma, aveva ottenuto, in relazione all'attività svolta dal 20/9/2017 al 12/12/2018 presso la struttura informatica Controparte_4
WF Management”, il riconoscimento del diritto “al superiore inquadramento nel
[...] livello 4, parametro B dell'Area tecnica/Amministrativa del C.C.N.L. di categoria, con decorrenza dal 20 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 16, comma 3, CCNL Federambiente, con diritto al passaggio dal 20/1/2023 all'inquadramento nel livello 4, parametro A, del medesimo CCNL, ai sensi dell'art. 15, comma 10, del medesimo CCNL;
-in assenza di un formale ordine di servizio, ma con semplice nota del 30/1/2024, a firma del Direttore del Personale, con decorrenza immediata, per asserite -ma non specificate- ragioni tecniche- produttive-organizzative, era stato rimosso dalla zona 05A ed assegnato alla zona 20A e, conseguentemente, trasferito dalla abituale sede di lavoro di via Renzo Rossi 97 – che dal gennaio
2021 per ragioni tecniche era stata chiusa, con temporaneo spostamento di tutti gli addetti nella vicina sede di Piazzale Pino Pascali. n. 31- alla nuova sede di lavoro in V.le Tor di Quinto, 37;
-in data 31/1/2024 aveva preso servizio presso la nuova sede, ma era rimasto del tutto inoperante sino al 28/5/2024, atteso che non aveva ricevuto alcuna formazione e/o affiancamento da altri dipendenti né alcuna indicazione circa le mansioni da svolgere, né era stato dotato di postazione e/o abilitazione ai sistemi informatici per poter adempiere la mansione di impiegato di zona, mentre solo in data
7/3/2024 -35 giorni dopo la formale presa in servizio presso la nuova sede di lavoro- su iniziativa del facente funzioni Capo Area, e su autorizzazione dalla Responsabile di Area, Persona_1 Per_2
Contro
era stato inviato all'Amministrazione di il “modello 415” per l'attivazione del
[...] sistema gestionale “SAP ERP”, attivazione avvenuta solo il successivo 28/5/2024, ossia 119 giorni
2 dopo l'avvenuto trasferimento, sicchè data tale data si era occupato, per la zona 20A, della segnalazione dei rifiuti ingombranti e della chiusura delle segnalazioni delle c.d. “linee verdi” per disservizi di raccolta, pulizia e/o sostituzioni cassonetti;
-a seguito ed in conseguenza del trasferimento, si era allontanato dalla casa di residenza di ben 10 km, dovendo percorrere circa 22 km per arrivare nella nuova sede di lavoro (44 km giornalieri totali, andata e ritorno) rispetto ai km 12 (totali, 24 giornalieri) che, viceversa percorreva per arrivare nella precedente sede di lavoro;
aveva dovuto chiedere una modifica del precedente progetto orario lavoro del 2023, indicando, per l'anno 2024, la diversa fascia oraria 8.40/15.00, al fine di riuscire a conciliare le esigenze lavorative con quelle, proprie, familiari;
era spesso, al fine di poter riuscire a prendere i figli dall'uscita di scuola, a dover utilizzare lo scooter SH 300, con intuibile aggravamento delle proprie -già precarie- condizioni di salute, poiché i tempi di percorrenza per raggiungere la nuova sede di lavoro, V.le Tor di Quinto 37 e di rientro a casa, utilizzando la vettura C3 Picasso, erano di circa 70 minuti a tratta (140 minuti totali, tra andata e ritorno) in ragione del notorio traffico cittadino, rispetto ai 15 minuti (30 minuti totali, tra andata ritorno) che il ricorrente impiegava per raggiungere la precedente sede di lavoro in Via Renzo Rossi 97 e far ritorno nell'abitazione di residenza.
Tanto premesso, ha dedotto la nullità e/o la illegittimità dell'atto di trasferimento per le seguenti ragioni:
- natura ritorsiva del provvedimento e comunque insussistenza dei presupposti di legge ex art. 2103c.c. e/o art. 34 del CCNL, atteso che “le vere ed autentiche ragioni del trasferimento… non avevano alcun legame con asserite ragioni tecniche-organizzative-produttive, nemmeno genericamente indicate nella comunicazione impugnata”, ma erano da ravvisare in “motivi ritorsivi/punitivi consistenti nella “reazione” dell'Azienda alla sentenza del Tribunale di Roma del
10.1.2024”, significativamente richiamata proprio nella comunicazione impugnata, in cui, inoltre, non erano indicate le mansioni che avrebbe dovuto svolgere nella nuova sede di lavoro, essendo l'anzidetta individuazione rimessa a posteriori alla soggettiva valutazione del Responsabile della
Struttura di destinazione, il che già escludeva in radice l'esistenza di reali, effettive ed oggettive esigenze aziendali, come confermato dal fatto che era rimasto del tutto inoperante per i quattro mesi successivi al trasferimento, mentre le mansioni poi assegnategli -ossia le lavorazioni e le chiusure delle c.d. “Linee Verdi” – riguardavano necessariamente anche la zona 05A, sicchè non vi era alcuna ragione per cui non avrebbe potuto permanere nella sede lavorativa di provenienza e svolgere ivi le mansioni di impiegato di zona:
- mancato rispetto della forma e della procedura richieste dall'art. 34 del CCNL, da ritenersi prescritta ad substantiam ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c., nonché per l'omesso consenso di esso ricorrente e comunque per l'omesso contemperamento degli interessi delle parti, giusta quanto
3 imposto dall'art. 33 legge n.104/1992, di cui era destinatario in quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, in data 5/5/2004.
Ha, infine, dedotto di aver diritto anche al risarcimento del danno consistente nei maggiori costi che aveva dovuto sostenere per il tragitto casa-lavoro-casa dal 31.1.2024, da quantificare in € 3,68 al giorno, secondo certificazione ACI allegata, atteso che doveva percorrere circa 44 km invece dei 24 km di prima, con un incremento giornaliero di circa 20 km al giorno nel tragitto casa-lavoro-casa; che, in subordine, anche in caso di ritenuta validità del trasferimento, poiché il trasferimento era stato disposto con decorrenza immediata, senza rispettare il termine di preavviso di 30 giorni di calendario previsto dalla contrattazione collettiva, aveva diritto al risarcimento dei maggiori costi sostenuti per tutto il periodo di preavviso non rispettato, per un importo non inferiore ad € 110,40 (€
3.68x30).
1.1.Si è costituita l' che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di CP_5 riassegnazione alla sede di provenienza, giacchè la sede di via Renzo Rossi n. 97 era stata definitivamente soppressa dal luglio 2024; ne ha, quindi, diffusamente contestato la fondatezza, eccependo che: l'assegnazione del ricorrente alla zona 20A era stata disposta proprio per ottemperare alla sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Roma, che aveva non soltanto riconosciuto il diritto alla qualifica superiore ma anche determinato l'inquadramento quale impiegato nell'Area tecnica amministrativa in luogo di quella in cui era precedentemente addetto come operaio (Area
Spazzamento Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio); che, per adempiere all'ordine giudiziale, dunque, il datore di lavoro ha dovuto non solo conferire al lavoratore la qualifica superiore ma anche assegnargli il disbrigo delle relative mansioni;
che, presso la sede di lavoro di Via Renzo Rossi, dove prestava servizio il ricorrente al momento della sentenza, non era disponibile alcuna posizione idonea alla qualifica ed alle mansioni giudizialmente riconosciute;
che si era, pertanto, reso necessario provvedere alla ricollocazione del lavoratore presso una sede in cui fossero disponibili tanto la posizione di impiegato che le mansioni cui adibire il ricorrente;
che le sedi in cui era disponibile una posizione impiegatizia erano le seguenti: Zona 20A Viale Tor di Quinto 37; Zona 01D Vicolo dei
Modelli 77; Zona 04A Via Maiella 16; Zona 10A Via Palmiro Togliatti 59; Zona 9C Via Calcagnini
10.; che, nell'individuare la sede presso la quale trasferire il lavoratore, era stata privilegiata quella più prossima alla residenza di quest'ultimo, in modo da comportare un aggravio minore, quanto alla maggiore distanza da percorrere rispetto alla sede della Zona 05A, come confermato dallo scambio di messaggi e-mail del 26.01.2024 tra la Responsabile servizio risorse umane e l'addetto all' Ufficio
, da cui si evinceva che – secondo i calcoli svolti – il ricorrente avrebbe dovuto CP_6 percorre 5 Km in più per raggiungere la nuova sede;
che, nel periodo intercorso tra l'assegnazione alla nuova sede e il 28.05.2024, il ricorrente, lungi dall'essere rimasto “del tutto inoperante”, si era
4 occupato di attività di segreteria, mentre le lungaggini per ottenere le autorizzazioni per il sistema
“SAP ERP” erano state dovute a problemi di natura tecnica, come già avvenuto in passato nei confronti di altri lavoratori;
che il disposto dell'art. 34, comma 1, del CCNL non era applicabile al caso di specie, poiché la previsione contrattuale trovava applicazione solo ove il lavoratore fosse stato trasferito in una località diversa da quella in cui era ubicata l'ufficio ove era precedentemente adibito, non quando era assegnato “ ad una sede situata nella medesima località di provenienza, ovvero la città di Roma”; nessuna violazione della legge n. 104/1992 era ravvisabile nel caso di specie, atteso che il divieto di trasferimento previsto dall'art. 33, comma 6, era previsto solo in favore dei portatori di disabilità gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3,; l'aggravio in termini di distanza chilometrica da percorrere per raggiungere la nuova sede di lavoro era comunque pari a 5 km, secondo il calcolo svolto dall'Ufficio del personale, non a 10 km, come invece dedotto dal ricorrente.
1.3.Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalla parti, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorrente, al momento del trasferimento presso gli uffici della zona 20A, ubicata in Roma, al viale Tor di Quinto n. 37, prestava servizio presso la zona 05A,
i cui uffici, già ubicati in via Renzo Rossi 97, dal gennaio 2021 erano stati chiusi, con spostamento di tutti gli addetti nella sede di Piazzale Pino Pascali n. 31. Costituisce, poi, circostanza pacifica quella secondo cui la sede di via Renzo Rossi è stata definitivamente soppressa dal luglio 2024.
Tale circostanza, tuttavia, non rende inammissibile la domanda del ricorrente di riassegnazione alla sede di provenienza, atteso che quest'ultima, come specificato nelle note autorizzate, deve essere individuata in quella di Piazzale Pino Pascali n. 31.
3.La domanda è fondata.
3.1.Appare opportuno richiamare i principi affermati in materia dalla Suprema Corte:
-ai fini dell'identificazione della fattispecie del trasferimento del lavoratore, di cui all'art. 2103 c.c., è necessario che vi siano i seguenti elementi: a) un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto;
b) due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione. Pertanto se la nozione di trasferimento implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, tale circostanza non è di per sé idonea a configurare l'ipotesi del trasferimento quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, tra articolazioni aziendali che, sebbene ubicate in zone geograficamente diverse e dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione
5 dell'attività produttiva della stessa.( v. Cass 14/6/1999, n. 5892; Cass. 22/3/2005, n. 6117 e Cass
15/5/2006, n. 11103);
- poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 c.c. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra ovvero anche tra articolazioni facenti parte di una stessa unità produttiva, ove esse siano notevolmente distanti tra loro ( v. Cass. 30/9/2014, n. 20600; Cass 2/7/2018,
n. 17246; Cass 18/5/2010, n. 12097);
- il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, potendo anche integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento ( v. Cass 17/5/2010, n. 11984 e Cass 13/1/2017, n.807), fatta eccezione per il caso in cui sia la contrattazione collettiva applicabile al rapporto a prevedere la comunicazione per iscritto del provvedimento di trasferimento e la contestuale enunciazione delle ragione pase a base dello stesso, nel quale caso opera la presunzione prevista dall'art. 1352 c.c., secondo cui se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso, che può essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 segg. c.c., ad una interpretazione certa di segno contrario della volontà delle parti ( v. Cass 28/4/1998, n. 4347 e Cass
14/5/2018, n. 11643);
-la contrattazione collettiva, anche aziendale, applicabile al rapporto ben può delimitare l'ambito dell'unità produttiva rilevante quale sede di provenienza e di destinazione del trasferimento e tale definizione è valida e vincolante per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono, così come può integrare la norma di legge prevedendo condizioni aggiuntive per l'esercizio del potere di trasferimento. ( v. Cass 24/4/1991, n. 4494 e Cass 8/9/1989, n. 3889).
3.2. L'art. 34, comma 1, del CCNL così dispone:
A) Trasferimenti individuali
1. L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico - normative del trasferimento, devono essere specificati all'interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni calendariali.
6
2. Con analogo preavviso, l'azienda convoca i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni dei trasferimento.
La disciplina collettiva condiziona, quindi, l'esercizio del potere di trasferimento a condizioni aggiuntive sia di forma che di sostanza rispetto a quanto previsto dalla disciplina legale, ma esclusivamente per quei trasferimenti che implicano anche un apprezzabile mutamento geografico del luogo di lavoro, che deve essere ubicato in altra località.
3.3.Per individuare il significato della clausola contrattuale appare utile, ai sensi del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., considerare che l'art. 32, comma 1, dispone che “…si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi”.
Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il termine “località”, che compare nell'art. 34, comma 1, non coincide né è assimilabile a quello di “Comune”, utilizzato dall'art. 32, comma 1, il quale attribuisce rilievo solo allo spostamento in comuni limitrofi, poiché altrimenti le parti sociali avrebbe utilizzato anche nella disposizione relativa al trasferimento analogo riferimento spaziale.
Poiché la clausola contrattuale in esame è destinata - essendo inserita in un contratto collettivo nazionale- destinato a trovare applicazione sia a rapporti di lavoro con che operano in piccoli CP_7
Comuni sia a quelli con che esercitano il servizio di raccolta r.s.u in Comuni il cui territorio CP_7 può essere molto esteso- deve ritenersi che la disposizione dell'art. 34, comma 1, trova applicazione anche quando il definitivo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa avvenga all'interno dello stesso Comune, nei cui territorio siano individuabili distinte località geograficamente tra loro distanti in maniera cospicua e tale da implicare un maggiore ed incisivo dispendio di tempo e risorse per raggiungerle.
D'altro canto, un diversa soluzione sarebbe contraria al canone della ragionevolezza, poiché implicherebbe che la disposizione potrebbe trovare applicazione nel caso di trasferimenti tra Comuni immediatamente contigui, che non implicano alcun apprezzabile spostamento geografico della sede di lavoro, e non anche a definitivi mutamenti della sede di lavoro che, in quanto operati nell'ambito di Comuni di estese dimensioni, come quello di Roma, possono comportare spostamento superiori anche a decine e decine di chilometri: si pensi, ad. es ad un trasferimento dalla località di Ostia Lido
a quella di Torre di Papa, distanti circa 57 chilometri.
3.4.Applicando tale criterio al caso di specie, rileva il Tribunale che la nuova sede di lavoro presso cui il ricorrente è stato trasferito, ubicata al viale Tor di Quinto n. 37, sicuramente si colloca, nell'ambito dell'estesissimo territorio della citta metropolitana di Roma, in località diversa rispetto alla sede di provenienza, ubicata in piazzale Pino Pascali n. 31, atteso che la distanza minima tra le
7 due sedi risulta pari a 15,1 Km, utilizzando la tangenziale EST, con un termine di percorrenza con mezzo proprio di 24 minuti;
sono ubicati in Municipi- rispettivamente V e XV- non solo non contigui ma distanti;
appartengono, la prima, allo storica località di Tor di Quinto, primo suburbio di Roma, la seconda, allo località Quarticciolo.
Osserva al riguardo il Tribunale che tali dati, in quanto facilmente reperibili e verificabili via Web, attraverso portali quali Google Maps o Google Earth o similari ed in ragione della capillarità della diffusione e della facile accessibilità di questi per la pluralità di consociati, rientrano nella categoria dei fatti notori ( v. Cass. pen. 22/3/2022, n. 10676 e Cass. 9/6/2023, n. 16402 e precedenti conformi ivi citati).
Né, per converso, l' ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che le due sedi siano CP_5 ubicate in medesima località del Comune di Roma.
4.Alla luce delle considerazioni esposte, il trasferimento impugnato doveva essere adottato rispettando i requisiti formali e procedurali previsti dai commi 1 e 2 dall'art. 34 del CCNL, che pacificamente non sono stati rispettati, atteso che nella comunicazione del 30/1/2024 non sono in alcun modo specificate le ragioni tecniche, organizzative e produttive, limitandosi il documento a riprodurre pedissequamente la formula legale;
né l'atto è stato adottato previa convocazione dei soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del CCNL per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni dei trasferimento.
Conseguentemente, deve ritenersi operante la presunzione prevista dall'art. 1352 c.c., secondo cui, se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso, atteso che l' CP_7 resistente non ha dedotto alcun elemento che consenta di superare tale presunzione e di pervenire ad una diversa e certa ricostruzione di segno contrario della volontà delle parti.
4.1.Il trasferimento impugnato deve, pertanto, dichiararsi nullo, con conseguente diritto del ricorrente alla riassegnazione alla sede di provenienza di piazzale Pino Pascali n. 31.
4.2.Spetta, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno consistente nei maggiori costi che ha dovuto sostenere per il tragitto dal 31.1.2024, da quantificare in € 3,68 al giorno, secondo Email_1 quanto emerge dalla certificazione ACI allegata, da cui si desume che ha dovuto percorrere circa 44 km invece dei 24 km di prima, con un incremento giornaliero di circa 20 km al giorno nel tragitto
, non risultando tale documentazione oggetto di alcuna specifica e argomentata Email_1 contestazione da parte della società resistente, che neppure ha fornito alcun concreto elemento atto dar conto della diversa distanza -5 km- che lo spostamento della sede di lavoro avrebbe comportato rispetto all'abitazione del ricorrente.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, risulta assorbita ogni altra questione.
8 5.:Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2012 e ss modifiche, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la nullità del trasferimento impugnato, con conseguente diritto del ricorrente alla riassegnazione alla sede di provenienza di piazzale Pino Pascali n. 31.
Condanna a pagare in favore del ricorrente, per ogni giorno di effettivo servizio prestato CP_5 dal 31/1/2014 alla data delle presente sentenza, la somma di € 3,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.700,00 CP_5 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
9