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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2170/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in IG (AP), Contrada Montecatino n. 45 con l'Avv. Cristina Perozzi EL Foro di Roma elettivamente domiciliata presso lo studio EL difensore in San NE EL RO (AP), Piazza Pericle Fazzini n. 8;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in IG (AP), Contrada Montecatino n. 45 con l'Avv. Eugenio Ricci EL Foro di Ascoli Piceno elettivamente domiciliato presso lo studio EL difensore in San NE EL RO (AP), Piazza Pericle Fazzini n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio in AN (AP) in data 23.10.2016 (anno 2016, atto n. 2, parte I, ufficio 1) optando per il regime ELla separazione dei beni. pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1)AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO MINORE I coniugi vivranno definitivamente separati con l'obbligo di reciproca comunicazione di eventuale trasferimento EL proprio domicilio e/o residenza fino alla maggiore età EL figlio minore Per_1
Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre alla quale, in virtù di espressa disposizione dei ricorrenti, andrà in via esclusiva l'assegno unico familiare nella misura EL 100 % all'assegnazione EL quale il con la Parte_2 sottoscrizione EL presente atto espressamente rinuncia. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni EL minore. 2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONE E PIANO GENITORIALE Salvo facoltà per i genitori di integrare e/o modificare consensualmente tali accordi anche in considerazione ELle esigenze EL figlio, si prevede che il padre potrà tenere con sé il minore concordando di volta in volta – all'inizio di ogni mese – con la madre e fatti salvi gli impegni personali EL minore;
fatto salvo il preavviso si prevede che il figlio mantenga un rapporto significativo con il padre, con pernotto infrasettimanale dal madre mentre nei fine settimana starà con la madre, salvo diverso accordo fra i genitori. Ad ogni buon contro almeno per l'intero periodo estivo il padre terrà il bambino ogni pomeriggio mentre la madre lavora e la mattina invece il bimbo starà con la madre posto che la stessa inizia a lavorare alle ore 15.00 fino alle 22.00 almeno per il prossimo mese di maggio 2025. In merito alle festività Natalizie e Pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta per i periodi di reciproca spettanza, tenendo sempre in considerazione il corretto sviluppo e la crescita EL minore. In caso di disaccordo varrà sempre il principio ELl'alternanza. Relativamente al periodo estivo, il diritto di visita paterno verrà concordato di volta in volta dai genitori ma in ogni caso almeno due settimane non consecutive con il padre compatibilmente con gli impegni e con l'equilibrio di sempre nel rispetto ELle sue volontà. Per_1
Entrambi i genitori potranno, durante i periodi di spettanza ELle vacanze, portare con sé il figlio anche in località turistiche fuori sede sempre tenendo informato l'altro genitore. Qualora le trasferte o le vacanze fossero all'estero si renderà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori. I genitori si impegnano a valutare in futuro e sempre nel rispetto ELla condizione psicoemotiva EL figlio, di dar conoscere ed introdurre nella vita di nuove figure affettive di riferimento solo Persona_2 dopo un periodo di accertata stabilità ELla nuova relazione sentimentale. pagina 2 di 4 3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE La residenza ELla madre e EL figlio minore resterà a IG presso la casa familiare.
4) CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento EL figlio la somma Parte_2 mensile di Euro 300,00 entro il 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT come per legge. Le spese straordinarie riguardanti il figlio (rimettendosi, per l'individuazione ELle stesse e le modalità di condivisione ELle relative decisioni, al documento di orientamento uniforme EL Tribunale di Ascoli Piceno) saranno sostenute dai coniugi in ragione EL 50 % cadauno. Le spese straordinarie dovranno essere concordate da entrambi i genitori al fine ELla suddivisione a metà, tranne quelle considerate necessarie e funzionali alla crescita ed il benessere EL figlio minore che non dovranno essere preventivamente concordate onde il rimborso pro quota al genitore che le anticipa. Le altre spese ove non concordate e non necessarie come sopra specificato, saranno affrontate in via esclusiva dal genitore che decide di assumerle.
5) ALTRE CONDIZIONI Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ri rinunciare a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento personale. I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ELle condizioni di cui sopra nulla più avranno a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo/ragione. Le spese EL presente procedimento, onorari compresi, si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia reciproca alla solidarietà reciproca. Le parti fin da ora si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo EL passaporto personale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale ELla documentazione indicata nell'ultima parte ELl'art. 473 bis, 51 III c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta EL Tribunale. Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze. L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti ELl'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in AN il 23.10.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto ELle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di AN (AP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio EL 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in IG (AP), Contrada Montecatino n. 45 con l'Avv. Cristina Perozzi EL Foro di Roma elettivamente domiciliata presso lo studio EL difensore in San NE EL RO (AP), Piazza Pericle Fazzini n. 8;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in IG (AP), Contrada Montecatino n. 45 con l'Avv. Eugenio Ricci EL Foro di Ascoli Piceno elettivamente domiciliato presso lo studio EL difensore in San NE EL RO (AP), Piazza Pericle Fazzini n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio in AN (AP) in data 23.10.2016 (anno 2016, atto n. 2, parte I, ufficio 1) optando per il regime ELla separazione dei beni. pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1)AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO MINORE I coniugi vivranno definitivamente separati con l'obbligo di reciproca comunicazione di eventuale trasferimento EL proprio domicilio e/o residenza fino alla maggiore età EL figlio minore Per_1
Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre alla quale, in virtù di espressa disposizione dei ricorrenti, andrà in via esclusiva l'assegno unico familiare nella misura EL 100 % all'assegnazione EL quale il con la Parte_2 sottoscrizione EL presente atto espressamente rinuncia. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni EL minore. 2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONE E PIANO GENITORIALE Salvo facoltà per i genitori di integrare e/o modificare consensualmente tali accordi anche in considerazione ELle esigenze EL figlio, si prevede che il padre potrà tenere con sé il minore concordando di volta in volta – all'inizio di ogni mese – con la madre e fatti salvi gli impegni personali EL minore;
fatto salvo il preavviso si prevede che il figlio mantenga un rapporto significativo con il padre, con pernotto infrasettimanale dal madre mentre nei fine settimana starà con la madre, salvo diverso accordo fra i genitori. Ad ogni buon contro almeno per l'intero periodo estivo il padre terrà il bambino ogni pomeriggio mentre la madre lavora e la mattina invece il bimbo starà con la madre posto che la stessa inizia a lavorare alle ore 15.00 fino alle 22.00 almeno per il prossimo mese di maggio 2025. In merito alle festività Natalizie e Pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta per i periodi di reciproca spettanza, tenendo sempre in considerazione il corretto sviluppo e la crescita EL minore. In caso di disaccordo varrà sempre il principio ELl'alternanza. Relativamente al periodo estivo, il diritto di visita paterno verrà concordato di volta in volta dai genitori ma in ogni caso almeno due settimane non consecutive con il padre compatibilmente con gli impegni e con l'equilibrio di sempre nel rispetto ELle sue volontà. Per_1
Entrambi i genitori potranno, durante i periodi di spettanza ELle vacanze, portare con sé il figlio anche in località turistiche fuori sede sempre tenendo informato l'altro genitore. Qualora le trasferte o le vacanze fossero all'estero si renderà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori. I genitori si impegnano a valutare in futuro e sempre nel rispetto ELla condizione psicoemotiva EL figlio, di dar conoscere ed introdurre nella vita di nuove figure affettive di riferimento solo Persona_2 dopo un periodo di accertata stabilità ELla nuova relazione sentimentale. pagina 2 di 4 3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE La residenza ELla madre e EL figlio minore resterà a IG presso la casa familiare.
4) CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento EL figlio la somma Parte_2 mensile di Euro 300,00 entro il 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT come per legge. Le spese straordinarie riguardanti il figlio (rimettendosi, per l'individuazione ELle stesse e le modalità di condivisione ELle relative decisioni, al documento di orientamento uniforme EL Tribunale di Ascoli Piceno) saranno sostenute dai coniugi in ragione EL 50 % cadauno. Le spese straordinarie dovranno essere concordate da entrambi i genitori al fine ELla suddivisione a metà, tranne quelle considerate necessarie e funzionali alla crescita ed il benessere EL figlio minore che non dovranno essere preventivamente concordate onde il rimborso pro quota al genitore che le anticipa. Le altre spese ove non concordate e non necessarie come sopra specificato, saranno affrontate in via esclusiva dal genitore che decide di assumerle.
5) ALTRE CONDIZIONI Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ri rinunciare a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento personale. I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ELle condizioni di cui sopra nulla più avranno a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo/ragione. Le spese EL presente procedimento, onorari compresi, si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia reciproca alla solidarietà reciproca. Le parti fin da ora si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo EL passaporto personale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale ELla documentazione indicata nell'ultima parte ELl'art. 473 bis, 51 III c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta EL Tribunale. Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze. L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti ELl'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in AN il 23.10.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto ELle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di AN (AP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio EL 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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