Sentenza breve 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 24/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto dall’Associazione Euroform, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Valenza e Gaetano Mattina, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- dei seguenti provvedimenti e delle relative note di trasmissione, con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato alla ricorrente gli esiti del procedimento di verifica della domanda di rimborso finale di progetti di formazione professionale di cui alla circolare n. 21/2020:
- 16/12/2024 Prot. 45097, relativo ai progetti individuati con Codice Sistema Informativo (d’ora in poi ID S.I.) n. 21135, 21136, 21138, 21139, 21148, 21149, 21150, 21152, 21153 e 21154;
- 19/12/2024 Prot. 45602, relativo al progetto ID S.I. n. 21137;
- 23/12/2024 Prot. 45829, relativo ai progetti ID S.I. nn. 21172, 21173, 21174, 21175, 21346, 21353, 21434, 21436, 21437, 21438, 21439, 21440 e 21442;
-07/01/2025 Prot. 476, relativo ai progetti ID S.I. nn. 21154, 21157, 21158, 21159, 21160, 21161, 21162, 21163, 21164, 21165, 21166, 21167, 21168, 21170 e 21171;
- 16/01/2025 Prot. 1940, relativo al progetto ID S.I. n. 21143;
- della nota prot. 31853 del 02.10.2024, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio Rendicontazioni e Monitoraggio di Istruzione Scolastica ed Universitaria - avente ad oggetto “ Apertura Contraddittori Circolare 14_2018 - Circolare 21_2018 e Circolare 21_2020 ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’intero importo finanziato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’Associazione Euroform agisce per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, adottati tra il 16 dicembre 2024 ed il 16 gennaio 2025, con cui l’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha provveduto ad una riduzione del contributo, a carico del PO FSE Sicilia 2014/2020, già concesso a favore della ricorrente per l’organizzazione di una serie di corsi di formazione professionale, svolti nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, e finalizzati a garantire l’assolvimento dell'obbligo scolastico agli allievi iscritti.
2. A seguito dell’istruttoria svolta l’Amministrazione ha ammesso a finanziamento diversi progetti formativi del costo di 84.000 euro ciascuno presentati dall’ente di formazione ricorrente, che ha chiesto ed ottenuto l’anticipazione dell’80% dell’importo finanziato. Conclusa l’attività ed avviata la rendicontazione, l’Amministrazione in esito all’istruttoria svolta, con nota prot. n. 31853 del 2 ottobre 2024, poneva massivamente in stato di “ contradditorio ” 47 domande di rimborso della ricorrente afferenti i progetti finanziati a valere sulla Circolare n. 21/2020 e, successivamente, con i provvedimenti impugnati definiva i vari procedimenti non riconoscendo spese e, dunque, decurtando il contributo complessivamente concesso nella misura di euro 170.000,00 circa.
3. Il ricorso in epigrafe, notificato il 13 febbraio 2025 e depositato il 6 marzo successivo, è affidato ad un’unica doglianza con cui parte ricorrente denunzia la violazione degli articoli 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990; la violazione delle disposizioni di cui alle sezioni 8.5. e 8.5.1 del manuale delle procedure dell’autorità di gestione FSE Sicilia 2014/2020 e l’eccesso di potere, declinato sotto molteplici profili, da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati.
Lamenta in sintesi la ricorrente la violazione del proprio diritto di partecipare con cognizione di causa al procedimento definito dai provvedimenti impugnati, atteso che l’avversata decurtazione si fonderebbe su motivi mai contestati e che l’intimata Amministrazione non l’avrebbe messa in condizione di comprendere né per quali progetti fosse necessaria l’integrazione documentale, né per quali costi e per quali motivazioni parte della spesa sostenuta non è stata ammessa al rimborso. Sotto diverso profilo, parte ricorrente contesta altresì che i gravati provvedimenti sarebbero in contrasto con altri atti adottati dal medesimo Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, sia per procedimenti di valutazione e ammissibilità della spesa di progetti a valere sulla citata Circolare n. 21/2020, sia rispetto a finanziamenti diversi da quelli oggi in contestazione.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione.
5. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2025, il Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo ammnistrativo, ha dato avviso alle parti della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60, 49 e 74 c.p.a.).
Come rilevato nel corso della camera di consiglio, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale.
7. Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi dalla costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. TAR Palermo, sez. V, 19 giugno 2024, n. 1996; sez. I, 29 settembre 2023, n. 2906; sez. III, 4 luglio 2023, n. 2244; sez. I 3 febbraio 2022, n. 398; sez. I, 24 marzo 2022, 1028), che evidenzia come, anche in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione sia regolato da criteri fondati sulla natura della posizione soggettiva azionata. Pertanto, nella fase successiva all'attribuzione dell'aiuto, qualora sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario delle obbligazioni assunte in rapporto al contributo erogato, l’autorità competente si determini al ritiro o alla revoca della sovvenzione, il beneficiario è ritenuto titolare di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al Giudice ordinario, anche ove si faccia questione di atti denominati revoca, decadenza, risoluzione e simili.
Sul punto, il Giudice regolatore della giurisdizione ha evidenziato come “ a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b ) … ” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6).
7.1. Tanto premesso, nel caso di specie, avuto riguardo al petitum sostanziale, ciò di cui si duole la ricorrente è che, una volta ammessi i progetti di formazione al contributo previsto, l’Amministrazione ha provveduto a decurtarlo nella misura indicata, non avendo ammesso al rimborso alcune delle spese rendicontate.
Appare dunque evidente, alla luce della giurisprudenza citata, che quella azionata con il presente ricorso è una posizione di diritto soggettivo, perché afferente ad una fase successiva all'attribuzione dell'aiuto ed all’esercizio di un potere che, sostanzialmente, attiene alla riduzione del contributo, ovvero alla rideterminazione della consistenza di esso per effetto della “ non ammissione ” al rimborso di alcune delle spese rendicontate, nella specie configurabile in termini assolutamente vincolati al verificarsi di eventi ostativi oggetto di mera verifica, ed imputabili alla condotta del beneficiario.
8. Per quanto detto sopra il ricorso dev’essere, perciò, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo; va dunque declinata la giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.
9. Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO