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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 751 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Turci e Francesco Falvo d'Urso
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Magnanelli e David Del Gigante
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Come precisate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
13909/2018 che ha rigettato la domanda proposta nei confronti di per il CP_1 risarcimento del danno extracontrattuale sofferto in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in il 22 marzo 2010, alle ore 13,30 circa, quando, giunto all'intersezione tra CP_1 il Ponte Sublicio e Lungotevere Testaccio ha perso il controllo del motociclo a causa di una buca presente sul manto stradale. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
è rimasta contumace. Controparte_2
Con sentenza non definitiva n. 3498/2022, la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando la responsabilità di nella CP_1 misura del 50% e disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per permettere l'integrazione della c.t.u. al fine di determinare i postumi ITA, ITP e postumi invalidanti permanenti del sinistro stradale occorso il 22 marzo 2010.
All'udienza del 19 dicembre 2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 6 febbraio 2025.
Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, l'appello deve dichiararsi estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 751 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Turci e Francesco Falvo d'Urso
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Magnanelli e David Del Gigante
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Come precisate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
13909/2018 che ha rigettato la domanda proposta nei confronti di per il CP_1 risarcimento del danno extracontrattuale sofferto in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in il 22 marzo 2010, alle ore 13,30 circa, quando, giunto all'intersezione tra CP_1 il Ponte Sublicio e Lungotevere Testaccio ha perso il controllo del motociclo a causa di una buca presente sul manto stradale. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
è rimasta contumace. Controparte_2
Con sentenza non definitiva n. 3498/2022, la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando la responsabilità di nella CP_1 misura del 50% e disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per permettere l'integrazione della c.t.u. al fine di determinare i postumi ITA, ITP e postumi invalidanti permanenti del sinistro stradale occorso il 22 marzo 2010.
All'udienza del 19 dicembre 2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 6 febbraio 2025.
Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, l'appello deve dichiararsi estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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