Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
Il giudice penale, nel condannare l'imputato alla restituzione in favore della parte civile del bene immobile il cui trasferimento ha costituito l'oggetto della condotta criminosa, può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che lo riguarda per violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale. (Fattispecie relativa all'acquisizione da parte dell'imputato della proprietà di un immobile a seguito della consumazione del reato di estorsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2016, n. 54561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54561 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
5456 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Dott. Piercamillo Davigo - Presidente - Sent. n. sez. 3273 UP 6/12/2016- Dott. Anna Maria De Santis Dott. Stefano Filippini R.G.N. 48157/2015 Dott. Giuseppe Sgadari Dott. Alberto Pazzi · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 2532/2015 in data 1° aprile 2015 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile Avv. Carlo Taormina, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate in udienza unitamente alla nota spese;
uditi i difensori dell'imputato, Avvocati Ernesta Siracusa e Bruno Von Arx, che hanno concluso insistendo per l' accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 1° aprile 2015 la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale della stessa città che aveva ritenuto IA GL responsabile del reato di estorsione ascrittogli commesso ai danni di PO PE (il quale con minaccia era stato costretto a stipulare in data 15 febbraio 2006 l'atto di vendita di un Cekarri immobile ubicato in Napoli, via Tasso n. 466) e lo aveva condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e € 600 di multa, oltre all' integrale risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, disponendo nel contempo il dissequestro e la restituzione dell' immobile in sequestro al PE. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori dell'imputato, deducendo i seguenti motivi di doglianza, così riassunti entro i limiti previsti dall' art. 173 disp. att. c.p.p.: 1. ai sensi dell'art. 606, 1° c., lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 546, 1° c., lett. c.p.p. l' illogicità manifesta della motivazione in conseguenza della violazione delle regole di apprezzamento probatorio, poichè la stessa, omettendo di dare adeguata risposta ai motivi di appello sollevati, aveva fondato il giudizio di condanna sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di indagini difensive a più di sei anni dai fatti e poi ribadite innanzi al Pubblico Ministero benché la tardività, l' incoerenza e la contraddittorietà del loro contenuto, l' assunzione delle medesime senza possibilità di controesame da parte dell' accusato e la patologia mentale che affliggeva la parte offesa consigliassero un vaglio di attendibilità particolarmente stringente;
2. ai sensi dell'art. 606, 1° c., lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 629 c.p. e 546, 1° c., lett. c.p.p. l' illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata laddove la stessa, omettendo di dare adeguata risposta ai motivi di appello sollevati, aveva qualificato il fatto in contestazione come estorsione piuttosto che ricondurlo al delitto di circonvenzione di incapace e aveva trascurato di verificare l'esistenza di una condotta minatoria oggettivamente esistente e concretamente apprezzabile piuttosto che avvertita come tale dalla parte offesa, in conseguenza di una autosuggestione ricollegata al suo stato patologico;
3. I' erronea applicazione della legge penale per insussistenza nel caso di specie dell' elemento essenziale del conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale anche in senso finalistico, quale requisito caratterizzante il dolo del reato di estorsione;
4. ' erronea applicazione dell' art. 185 c.p. per palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1418 e 1427 c.c. in quanto ove le parti abbiano concluso un contratto tipico consentito dalla legge il vizio determinato dal comportamento minatorio o violento di una di esse determina l' annullabilità del negozio ai sensi dell' art. 1434 c.c.; di conseguenza l' intervenuta prescrizione del diritto di proporre l'azione di annullamento per il completo decorso del termine previsto dall' art. 1442 c.c. comporterebbe, in tesi difensiva, l' Chevr illegittimità del provvedimento di restituzione dell' immobile assunto dal giudice di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corte territoriale ha ravvisato la responsabilità del GL sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa PO PE. Una simile valutazione è del tutto legittima, dato che le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall' art. 192, 3° c., c.p.p. -possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell' affermazione di penale responsabilità dell' imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 ud. - dep. 27/10/2015 Rv. 265104). Non costituisce deroga a questo generale principio il fatto che alcune di queste dichiarazioni siano state rese in sede di indagini difensive e ribadite innanzi al magistrato inquirente in assenza del difensore dell' accusato, giacchè quest' ultimo, nel momento in cui ha domandato di accedere a giudizio abbreviato senza condizionare lo stesso all' audizione della parte offesa, ha accettato, conoscendo preventivamente il contenuto delle risultanze di indagine, di essere giudicato sulla base degli atti acquisiti e ha rinunciato a procedere a un eventuale controesame del teste. La valutazione compiuta dalla corte territoriale si basa sul contenuto delle affermazioni compiute dal PE avanti al Pubblico Ministero e al Giudice tutelare dal febbraio al maggio 2007 e, qualche anno dopo, dal novembre 2011 all' ottobre 2012, giudicando questo coacervo dichiarativo sostanzialmente coerente ed omogeneo, in quanto l' unico dato in apparenza distonico, costituito dalle dichiarazioni rese dal PE al P.M. in data 30.3.2007 (quando spiegò che GL "non ha mai usato minaccia o violenza nei miei confronti, era sempre gentile ed io ho sempre fatto tutto quello che mi chiedeva"), non può che essere interpretato come riferito alla mancanza di minacce esplicite da parte di GL, tenuto conto che nel febbraio 2007 lo stesso aveva rappresentato al P.M. e al Giudice Tutelare il suo stato di costrizione psicologica e la sua paura di informare il GL del fatto che si era rivolto alla Procura. La corte territoriale, condividendo la valutazione del primo giudice, ha così ritenuto che in tutte le plurime dichiarazioni rese dal PE nel corso del tempo si ravvisino una coerenza ed omogeneità che dimostrano la credibilità soggettiva del dichiarante e l' attendibilità del suo racconto. Wharr Simili valutazioni, ancorate al contenuto della pluralità di dichiarazioni rese dalla parte offesa, esaminate dapprima singolarmente e poi nella loro complessità, sono esenti da profili di manifesta contraddittorietà e, come tali, non sono censurabili in questa sede, costituendo principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione dell' attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rinnovata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste antinomie (si vedano in questo senso ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Risultano allo stesso modo inammissibili, stante il preciso limite posto dall' art. 606, 1° C., lett. e) c.p.p. in ordine al vizio di motivazione deducibile in questa sede, tutte le censure volte a stigmatizzare la persuasività delle argomentazioni offerte dai giudici di merito, le cui motivazioni si integrano nella loro struttura giustificativa, così come le doglianze che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell' attendibilità e della credibilità delle affermazioni del PE ("In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). A fronte delle contestazioni sollevate dalla difesa dell' imputato è opportuno sottolineare come la corte territoriale non solo abbia sostenuto che il desiderio manifestato dal PE tra il 2011 e il 2012 non vulnerava la sua attendibilità, stante la legittimità di questa aspirazione in ragione del contesto illecito in cui era maturata la vendita, ma abbia sostanzialmente escluso anche la sussistenza di ritardi dichiarativi facendo presente che "già nelle dichiarazioni del 2007 vi erano chiari elementi indiziari che riconducevano alla minaccia estorsiva" (pag. 14). Ocbarci La Corte d'Appello inoltre ha ampiamente considerato lo stato patologico in cui versa il PE, dapprima evocando gli atti della procedura per la nomina dell' amministratore di sostegno in suo favore, quindi facendo ampio richiamo alle quattro relazioni peritali in atti in ordine alle condizioni di minorazione della sua sfera intellettiva e volitiva e da ultimo rilevando non solo la contraddittorietà degli assunti difensivi circa l' inattendibilità delle dichiarazioni del PE in ragione del suo stato patologico, sollevati a dispetto della valorizzazione di alcune delle affermazioni dell' imputato, ma anche (a pag. 15 e a più riprese nel corpo della motivazione) la coerenza e l' omogeneità di tutte le dichiarazioni rese dalla parte offesa in un lasso di tempo molto ampio, caratteristica che chiaramente depone per una valutazione di piena attendibilità. In ogni caso giova ricordare come il giudice di merito non sia tenuto a passare in rassegna in via analitica a tutte le contestazioni sollevate dalla difesa dell' imputato in merito all' attendibilità del teste qualora le doglianze sollevate possano intendersi come disattese dalla motivazione complessivamente considerata ("Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 Ud - dep. 14/01/2015 Rv. 261730). Risultano infine inammissibili le doglianze del ricorrente laddove le stesse lamentano un' indebita rimodulazione delle dichiarazioni della parte offesa e un' evidente distorsione degli atti probatori richiamati a sostegno della decisione, in quanto la mancata allegazione al ricorso delle dichiarazioni asseritamente snaturate nella loro interezza impedisce di effettuare la verifica sollecitata e rende il motivo generico e contrastante con il principio di autosufficienza ("In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto" Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 24102301; "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione" (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l' omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali) Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 Ud. - dep. 26/11/2015 Rv. 265053).
2. La corte territoriale ha ritenuto che sia riferibile al GL una condotta minatoria, sia pure larvata e implicita, di carattere estorsivo, avendo egli prospettato alla parte offesa conseguenze a lei non favorevoli ove non avesse acconsentito alla stipula del contratto di vendita del compendio immobiliare di via Tasso, giacchè un eventuale rifiuto avrebbe rotto gli equilibri nei rapporti interpersonali e avrebbe esposto il PE alle conseguenze negative del suo diniego. Siffatta prospettazione di conseguenze negative, la cui valenza minatoria deve essere apprezzata tenendo conto che la condotta è stata tenuta da un soggetto che aveva già tagliato le forniture delle utenze domestiche e gestiva gli affari del PE, il quale dipendeva dall' odierno imputato anche per la disponibilità delle somme necessarie per il proprio sostentamento quotidiano, ha indotto la corte territoriale a ravvisare un' oggettiva ingiustizia nel male minacciato, costituito da una compromissione dell' autonomia negoziale, ad escludere che il tenore della minaccia sia stato travisato dal PE a causa delle sue condizioni soggettive e a ritenere di conseguenza che non fosse ravvisabile la mera suggestione caratterizzante il delitto di cui all' art. 643 c.p.. I motivi proposti debbono considerarsi inammissibili nella parte in cui tendono ad ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, giacchè esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, 6 Свой Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La corte territoriale ha poi fatto corretta applicazione del principio già illustrato da questa Corte secondo cui la condotta di natura minatoria e non suggestiva deve essere ricondotta al delitto di estorsione piuttosto che a quello di circonvenzione di persone incapaci ("Tra i delitti di cui all'art. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che, nella circonvenzione di incapaci è costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato" Sez. 2, n. 13488 del 16/03/2005 - dep. 12/04/2005, De Vito, Rv. 23115801). Risulta del pari corretto l' assunto secondo cui la minaccia può essere manifestata anche in maniera implicita e indeterminata, purchè idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima, soprattutto ove questi si trovi in una condizione di debolezza nel rapporto con l' agente ("La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera" Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 25479701).
3. L'affermazione della corte territoriale secondo cui la sussistenza del delitto di estorsione prescinde dalla congruità o meno del prezzo stabilito per la vendita imposta dall' imputato, dal momento che l' ingiusto profitto è dato dall'ottenimento in sè della proprietà sull' immobile di via Tasso quale conseguenza della condotta minacciosa e costrittiva posta in essere, è del tutto coerente con l'insegnamento di questa corte secondo cui l'imposizione con minaccia di un contraente integra di per sé il delitto di estorsione, in quanto l' ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale consiste nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale ("Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l' elemento dell' ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto Akon al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune" Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 25816801). La mancata richiesta in sede di appello di valutare le condizioni di vendita dell' immobile al fine dell' individuazione dell' elemento psicologico del reato impedisce di sollevare alcuna contestazione in questa sede per erronea applicazione della legge penale o per vizio di motivazione.
4. Il Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ritenuto che il contratto di compravendita dell' immobile sia stato il frutto della condotta illecita integrante il reato, giacché la stipula dell' atto di vendita ha costituito la fase finale dell' azione criminale portata a compimento con la condotta minatoria;
in ragione di ciò il G.U.P. ha dichiarato la nullità del contratto di vendita stipulato tra l' imputato e la parte offesa in data 15 febbraio 2006 e conseguentemente ha disposto il dissequestro e la restituzione dell'immobile a PO PE. La corte territoriale ha confermato questa statuizione ritenendo che la stipula del contratto di vendita abbia rappresentato la modalità esecutiva del progetto criminoso in cui si è concretizzata l' estorsione, di modo che il contratto di vendita deve considerarsi nullo per illiceità della causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2° c., e 1343 c.c. per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
ciò in quanto il GL si è "avvalso di uno schema negoziale tipico in via strumentale rispetto al perseguimento di uno scopo, contrario ai principi giuridici ed etici fondamentali dell' ordinamento". L' assunto è immune da censure. In vero questa corte ha già avuto modo di chiarire che "il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti" (Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008, Rv. 601820). Un simile principio vale, a maggior ragione, nel caso in cui gli elementi caratteristici di una condotta delittuosa, costituiti nel caso di specie dal conseguimento dell' ingiusto profitto da parte del reo e dalla correlata sussistenza di un danno in capo alla parte offesa, siano integrati dal perfezionamento di un negozio tipico tramite il quale la cosa estorta viene trasferita in proprietà dal soggetto passivo all' estorsore. Alberta In altri termini il giudice di merito, laddove ha spiegato che il contratto di vendita costituisce la fase finale dell' azione criminale in cui si sostanzia la finalità della costrizione e la consistenza medesima del reato, ha nella sostanza inteso sostenere che nel caso di specie lo scopo pratico del contratto di vendita concluso fra le parti è stato costituito dalla stipula di un contratto che assicurasse nel contempo al GL la disponibilità dell' immobile in questione e al PE l'affrancamento dalle minacce a lui indirizzate;
ora, se per causa concreta del contratto deve intendersi lo scopo pratico del negozio, la sintesi cioè degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato, risulta di tutta evidenza che la funzione obiettiva descritta dai giudici di merito, volta al raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge penale, non può che costituire una causa concreta del contratto di natura illecita per contrarietà all' ordine pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 c.c.. Infine non vi è alcuna necessità di provvedere a una correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso richiesto dalla parte civile con la presentazione alla Corte d' Appello di Napoli di una istanza di correzione di errore materiale in data 4.2.2016 e ribadito implicitamente in questa sede tramite la presentazione di conclusioni che sollecitano la pronuncia di una declaratoria di nullità del contratto del 12.2.2006 e di un ordine di trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari. Infatti, benchè il dispositivo assolva la funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione ne costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione assunta. Di conseguenza, se il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che ne rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini della decisione assunta, nel caso di specie non vi è alcun bisogno di provvedere alla correzione e alle declaratorie sollecitate, che sono già contenute all'interno della motivazione della sentenza e si pongono come imprescindibile presupposto logico-giuridico dell' ordine di restituzione adottato in dispositivo. Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ne consegue, a norma dell' art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. авата Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile PO PE, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio, non presente innanzi alla Corte di cassazione, e per spese non documentate e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l' importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile PE PO liquidate in € 10.260,00, oltre rimborso forfettario al 15% C.P.A. e I.V.A. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Piercamillo Davigo Alberto Pazzi alberto Kor DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 DIC 2016 IL H Cancelliere DICA MA E T IL CANCELLIERE R O E O N C niele Colapinto 10