Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2005, n. 13488
CASS
Sentenza 16 marzo 2005

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Tra i delitti di cui all'art. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che, nella circonvenzione di incapaci è costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2005, n. 13488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13488
    Data del deposito : 16 marzo 2005

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