Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
Tra i delitti di cui all'art. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che, nella circonvenzione di incapaci è costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2005, n. 13488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13488 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/03/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - N. 350
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 30021/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IT RI;
avverso la sentenza, in data 5.6.2002, della corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fausto Cardella;
sentiti il Pubblico Ministero, Dr. Viglietta Gianfranco, il difensore dell'imputato, avv. MARTIRE Andrea del foro di Roma, che hanno, rispettivamente, concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
De TO RI ricorre per Cassazione avverso la sentenza, in data 5.6.2002, della Corte d'appello di Milano, confermativa della sentenza di condanna per i reati di circonvenzione d'incapace e di estorsione, emessa dal tribunale di Varese, e deduce:
1) Inosservanza delle norme processuali a pena di nullità. Il primo difensore, avv. Macchi non ha più ricevuto notifica di atti, ne' dei rinvii di udienza ne' del deposito della sentenza di primo grado, dopo la nomina del secondo difensore, avv. Artoni, benché non vi sia mai stata revoca.
La doglianza è infondata.
Questa corte ha stabilito che: "In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. Tale sanatoria si verifica anche quando, non essendo presenti all'udienza ne' l'imputato ne' i difensori di fiducia, sia stato nominato un difensore di ufficio.(Fattispecie relativa ad avviso notificato senza il rispetto del termine di 20 giorni)". (Sez. 4^, 22.12.98, Bianchi, 212700). Ed ancora: "Nel caso in cui non sia dato avviso dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame al secondo dei difensori nominati si verifica una nullità' a regime intermedio, la quale è sanata se non dedotta tempestivamente all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale". (cass. pen. sez. 3^, 3.12.99, Giorni ed altro, 215307).
Non risulta che la questione sia stata tempestivamente eccepita ne' vi è ragione di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale citato.
2) Violazione dell'art. 606, cod. proc. pen.. In sede di appello era stata impugnata l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva rigettato l'istanza di giudizio abbreviato subordinata all'espletamento di perizia psichiatrica sulla parte offesa. Tale fatto ha determinato una violazione del contraddittorio che avrebbe potuto essere garantito solo dall'espletamento dell'accertamento tecnico alla presenza del consulente di parte.
3) Mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto l'espletamento della perizia psichiatrica avrebbe consentito di svolgere un'adeguata analisi delle capacità psichiche della parte offesa, anche a distanza di anni. La malattia dalla quale sarebbe affetta, l'oligofrenia, infatti, non regredisce.
Entrambi i motivi sono infondati.
Non sussiste alcuna violazione delle regole del contraddittorio nel mancato espletamento di perizia, nella specie, per accertare la capacità di intendere e di volere nonché l'attendibilità della parte offesa, ove il giudice ritenga superfluo tale mezzo di prova. La parte non ha alcun diritto di ottenere, comunque, l'accertamento in questione, salva essendo la sua facoltà di giovarsi di consulenza tecnica.
Ciò posto, questa Corte ha affermato, che "l'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed invero, alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti". (Sez. 1^, 22.3.99, P.G. in proc. Merlino, 215128;
conf.:sez. 6^, 2.12.2002, P.G. in proc. Raviolo, 222977). La corte territoriale, d'altra parte, ha adeguatamente motivato in ordine alla non necessità della perizia, invocata dal ricorrente, sia facendo riferimento alle caratteristiche del rito abbreviato, sia richiamando le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, non contestate dal difensore che non ha ritenuto di dover attivare gli strumenti previsti dal codice per avanzare richiesta di incidente probatorio o per redigere una sua propria consulenza. 4) Mancata motivazione in merito al reato di estorsione perché la corte non ha spiegato su quali prove abbia ritenuto che le telefonate estorsive fossero riconducibili all'imputata.
5) Erronea applicazione della legge poiché le fattispecie di estorsione e di circonvenzione di incapaci non possono concorrere (cass 16.10.84). 6) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Le incertezze investigative, ammesse dalla sentenza, avrebbero dovuto condurre, in applicazione del principio in dubio pro reo, ad assolvere.
7) Omessa motivazione in ordine all'estratto conto della parte offesa, prodotto nel giudizio d'appello.
8) Manifesta illogicità in merito all'asserita attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa.
9) Manifesta illogicità in merito alla valutazione della contumacia dell'imputata.
Tutti i predetti motivi devono essere rigettati.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato alla corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l'ulteriore specificazione che l'illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella;
conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260).
I limiti del sindacato sulla motivazione davanti al giudice di legittimità sono stai fissati in varie sentenze tra le quali, quella delle sezioni unite, 24 novembre 1999, Spina, 214794, e quella della sezione 5^, 30.11.1999, Moro, 215745, che afferma: "In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento". Ora, l'apparato argomentativo della sentenza rende conto esaurientemente delle ragioni della decisione senza alcun vizio logico. Si sottolinea la attendibilità della parte offesa, chiarendo che l'infermità da cui risulta affetta se ne determina un deficit intellettivo, chiaramente percepibile da tutti, non incide sulla sua attendibilità ed esclude qualsiasi deliberato intento di sfruttare questa menomazione di origine natale per calunniare l'imputata. Si esamina la documentazione bancaria e si spiega la ragione delle telefonate minatorie, collegandole alla persona dell'imputata con argomentazioni logicamente ineccepibili, mentre il richiamo alla contumacia della De TO vale solo ad evidenziare come la stessa non abbia mai avvertito la necessità di fornire alcuna spiegazione della sua condotta.
Del pari infondato il motivo sub 5), concernente la, impossibilità di concorso tra la fattispecie di estorsione e quella di circonvenzione di incapaci.
Certamente, non può esservi concorso formale tra le due fattispecie di reato, ai sensi dell'art. 81, comma 1 cod. pen., come, peraltro, già affermato da questa corte, allorché ha stabilito che: "Tra i delitti di cui all'art. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto essi si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che, nella circonvenzione di incapaci è costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione invece, dall'uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato. (Sez 2^, 16.10.1984, Vulcano, 169978). Ma nel caso di specie, non si tratta di concorso formale, bensì di due distinte azioni, separate nel tempo, costituite da condotte affatto diverse, poste in essere dall'imputata nei confronti della medesima parte offesa, in quanto tali riconducibili all'ordinaria disciplina del concorso materiale di reati.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005