Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11399/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
In persona del Giudice, Erika Ivalù Pampalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nel procedimento iscritto al Registro generale degli affari civili contenziosi con n. 11399/22, vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: , residente in [...] elettivamente domiciliati presso in Genzano di Roma (Rm), via E. Cisterna n. 4, presso lo studio dell'avv. Domenico Ercolino, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla citazione;
Parte attrice
( ), ( Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
), ( e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
( ), elettivamente domiciliati in Palermo, Via Emanuele Notarbartolo CodiceFiscale_6
n. 23, presso lo studio dell'avv. Bernardo Occhipinti, che li rappresenta e difende giusta procure allegate alla memoria di costituzione;
Convenuti
(p. iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in via Nunzio Morello n° 23, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Nicastro, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla memoria di costituzione;
Convenuta
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.22 ai sensi del previgente art. 702 bis c.p.c.,
e -premesso di essere comproprietari per la quota Parte_1 CP_1
indivisa pari a 4/12 (ossia, 1/3, ndr) del fabbricato (di seguito anche “magazzino”) sito nel territorio di Monreale (PA), identificato all'urbano al fg. 28, p.lla 3771, cat. C/2,
“proveniente dalla soppressione dell'ex fabbricato rurale censito alla partita 3590 fg. 28, p.lla 150 del catasto terreni” (cit. p. 23, Relazione tecnica d'Ufficio depositata in data 29.7.24), ad essi pervenuto per successione ai genitori, e hanno Parte_6 Parte_7 richiesto la declaratoria di inefficacia e, quindi, la parziale inopponibilità ad essi ricorrenti, dell'atto di compravendita stipulato in data 20.2.2018 per atto in notaio , Persona_1
trascritto il 27.2.2018 ai nn. 7836/6201, con il quale , Parte_2 Parte_3
e hanno venduto alla società l'intera e Parte_4 Parte_5 Controparte_2
piena proprietà del citato magazzino, eccedendo, quindi, la quota di cui gli alienanti potevano legittimamente disporre.
Tale essendo la domanda formulata dai ricorrenti, Parte_2 Pt_3
, e si sono costituiti in giudizio con memoria
[...] Parte_4 Parte_5 depositata in data 16.1.23, assumendo che l'immobile oggetto di vendita è loro pervenuto per successione al padre, , deceduto in data 21.4.2009, il quale -a sua Persona_2
volta- lo aveva acquistato da potere di e giusto Persona_3 Parte_1 atto di compravendita stipulato in data 23.6.1963 (v. doc. 2 di parte resistente), opponendosi, pertanto, all'accoglimento delle domande ex adverso formulate.
L' si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 10.1.23, Controparte_2 associandosi alle difese svolte dai resistenti e chiedendo -per il caso di fondatezza Pt_2
della domanda attorea e in via “trasversale”- la condanna dei propri danti causa a “porre in essere tutte le attività occorrenti a procurare a la piena ed esclusiva proprietà del Controparte_2 residuo bene immobile”, ovvero -in via ulteriormente gradata- la risoluzione del contratto di compravendita del giorno 20.2.2018, con condanna degli alienanti ( a “tenere Pt_2 indenne l' dalle spese sostenute e sostenende nonché al risarcimento di tutti i danni subiti CP_2
e subendi, il cui importo ci si riserva di quantificare anche nel corso della prosecuzione del 2 procedimento con il rito ordinario”.
La causa, mutato il rito e disettese le richieste di prova orale formulate dalle parti, è stata istruita in via documentale, nonché a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'arch. (v. Relazione depositata in data 29.7.24), Persona_4
quindi assunta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.24, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Qualificazione delle domande e inqudramento del thema decidendum
Prima di entrare nel merito della lite, risulta opportuno evidenziare che la domanda introduttiva non si presta ad essere qualificata in termini di rivendica (art. 948 c.c.), poiché
e lungi dall'avere richiesto il rilascio del magazzino Parte_1 CP_1 oggetto di causa (che essi assumono in loro possesso, v. memoria n. 1), si sono limitati a sollecitare una dichiarazione di parziale inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra le parti resistenti in data 20.2.2018, poiché avente ad oggetto un bene – in parte e, in specie, pro quota- appartenente (in tesi) ad essi ricorrenti.
La domanda, quindi, – premesso che l'actio negatoria servitutis può essere esperita non solo nei confronti di chi vanti uno ius in re aliena, ma anche contro chi si affermi proprietario o comproprietario di un bene (sul tema, v. anche Cass. n. 12123/1992; Cass. n.
6258/1991)- va più correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 949 c.c., pocihé diretta ad affermare la libertà del bene (in tal caso per la quota di comproprietà asseritamente spettante ai ricorrenti) da diritti di terzi.
E, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità si è ormai espressa in questi termini allorquando si è occupata della qualificazione dell'azione proposta da chi si assuma proprietario (o comproprietario) del bene al fine ottenere la declaratoria di nullità di un atto di donazione stipulato a non domino o, comunque, avente ad oggetto una cosa parzialmente altrui (v. Cass. n. 24406/ 2014; v. anche Cass. n. 1409/2007).
Ciò posto, va evidenziato che la superiore qualificazione (ma parimenti dicasi, a giudizio del Tribunale, ove l'odierna azione la si intedesse come di mero accertamento della proprietà, v.Cass. 14 aprile 2005, n. 7777; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300, contra Cass., 296/2000) reca con sé conseguenze rilevanti sul
3 piano dell'onere della prova gravante su parte attrice, essendo pacifico che, in tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non invece quale oggetto di controversia, sicché, qualora (come nel caso di specie) tale titolarità sia contestata da parte del convenuto, colui che agisce in giudizio non soggiace alla prova rigorosa della proprietà prevista per l'azione di rivendica, potendo invece dimostrare l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni, e spettando invece al convenuto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato (v. anche Cass., n. 472/2017 “Nella proposizione dell'azione di rivendica, l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
nella negatoria, invece,
l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua. Sicché, nella prima azione l'attore, dato il carattere rivendicativo e restitutorio della sua pretesa, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, mentre nella seconda, essendo l'azione di accertamento negativo di diritti reali di terzi sul proprio fondo, l'attore deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido”; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 21851/14 “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”, v., tra le tante, anche Cass. n. 1905/2023).
Ciò posto per quanto attiene alle difese svolte dai resistenti va evidenziato: Pt_2
- che, nella memoria di costituzione, essi hanno adombrato (rimandando alla perizia tecnia stragiudiziale a firma del dott. ) che, a far data dal 1963 Per_5
(ossia a partire dall'atto di compravendita del giorno 23.6.1963, prodotto dai resistenti in allegato n. 2), il magazzino avrebbe iniziato ad essere posseduto in via esclusiva dal loro padre, SS TO, senza, però, formulare alcuna eccezione di usucapione;
4 - che comunque, ove detta eccezione dovesse ritenersi proposta- essa sarebbe comunque rimasta sfornita di prova, non avendo i resistenti, sui quali incombeva il relativo onere (art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda), articolato alcuna prova al riguardo.
Da quanto sopra discende, in sintesi, che l'odierna controversia si appunta, in definitiva, sulla comparazione tra i diversi titoli di acquisto offerti dalle parti, al fine di stabilire se, in esito a detta comparazione, il magazzino censito al catasto fabbricati del
Comune di Monreale, fg. 28, p.lla 3771 risulti nella (con)titolarità dei ricorrenti.
****
Ebbene, procedendo nel modo anzidetto, l'esame dei titoli prodotti dalle parti di causa -condotto anche con l'ausilio del Consulente tecnico d'Ufficio all'uopo nominato- conduce a ritenere provate le allegazioni di parte ricorrente per le ragioni che di seguito si espongono.
Va premesso che, a fondamento del diritto costituente il presupposto della domanda, e hanno posto la successione mortis causa al Parte_1 CP_1
padre, , deceduto l'8.3.2007, allegando che il bene era a questi Persona_6
pervenuto giusta atto di divisione del giorno 17.7.1990, trascritto il 25.7.1990 ai nn.
30148/22759 (v. doc. 3).
Ebbene, da tale ultimo atto (stipulato tra i germani Parte_8 Per_3
e , avente ad oggetto la successione paterna, ossia, di
[...] Persona_6
deceduto in Monreale il 27.5.1951 e del fratello, , Parte_1 Persona_7
deceduto il 4.11.1983) risulta che l'asse relitto (rectius gli assi relitti) comprendeva “un appezzamento di terreno di are 30 circa con il diritto a quattro dodicesimi del fabbricato rurale a piano terra fg. 28 p.lla 150 (il quale coincide con quello che forma oggetto del presentegiudizio), al NCT fg. 28, p.lla 148”, il quale risulta, per l'appunto, essere stato adottato dal padre dei ricorrenti (ossia, da ). Persona_6
I ricorrenti, inoltre, hanno prodotto altro atto di divisione del giorno 2.12.1940, dal quale risulta che il magazzino era a sua volta pervenuto (per la quota pari a 4/12) a
(padre di , quindi, nonno dei ricorrenti) per Parte_1 Persona_6
5 successione a fu Persona_6 Pt_2
Tale ultimo atto risulta assai rilevante per la comparazione tra i titoli prodotti dalle parti di causa.
In primo luogo, da esso risulta che nella divisione era per l'appunto ricompreso il
“fondo rustico proveniente da fu con beneficio della metà di una Persona_6 Pt_2
casetta agricola terrana” censita alla p.lla 150, fg. 28, partita 3590 (v. p. 49 della Relazione tecnica d'Ufficio), la quale coincide, quindi, con il magazzino che forma oggetto del presente giudizio.
In secondo luogo, dal medesimo atto (divisione del 2.12.1940) risulta che, ai fini dell'apporzionamento, il fondo proveniente da fu venne Persona_6 Pt_2
suddiviso in tre lotti, ciascuno dei quali comprendente “la terza parte della metà della casa agricola” (ossia, del magazzino oggetto di causa), che, quindi, sarebbe rimasta in comunione tra gli assegnatari dei lotti, oltre che con i proprietari della restante quota (pari alla metà).
Ebbene, dall'atto di divisione di cui si discorre, risulta che -del citato fondo agricolo-
(ossia, l'originario dante causa dei ricorrenti) ebbe ad adottare il 1^ e Parte_1
2^ lotto e, pertanto, “il diritto” pari a 2/6 sulla “casa agricola con piazzale e indiana” (ossia, del magazzino. La quota pari a 2/6 si ricava dal fatto che, come detto, ciascuno dei tre lotti ricomprendeva la “terza parte della metà” del magazzino).
Va infine osservato che, sempre con il medesimo atto, il restante lotto in cui fu suddiviso il fondo proveniente da fu (in specie, il 3^), Persona_6 Pt_2
venne assegnato al fratello di (fu , ossia, Parte_1 Pt_2 Controparte_3
(fu . Pt_2
**
La superiore circostanza si rivela, peraltro, di fondamentale rilievo nell'esame dei titoli di provenienza offerti in produzione dalla parte resistente.
Ed infatti, da essi risulta che, poco dopo l'atto di divisione del giorno 2.12.1940, precisamente in data 9.3.1941 (v. atto di donazione prodotto dai resistenti con la terza memoria), fu (il quale aveva adottato il 3^ lotto) ebbe a Controparte_3 Pt_2
donare al figlio, “lo spezzone di fondo rustico sito in territorio di Monreale Persona_8
6 nella C.da Zii ed Aquino con il diritto alla casa agricola con piazzale e indiana”.
Ebbene, nonostante in tale atto non risulti specificata la misura del diritto sulla casa agricola (ossia, sul magazzino oggetto di causa), in esso si legge che i cespiti oggetto della liberalità “sono quegli stessi che il medesimo (donante) ebbe ad adottare con l'atto di divisione presso me Notaio del 2 dicembre 1940” e, quindi -per quanto rileva in questa sede- (soltanto) il diritto sulla quota pari ad 1/6 del magazzino oggetto di causa.
Risulta, inoltre, che detto cespite -una volta acquisto da e Persona_3
per successione al padre fu dagli stessi venduto a Parte_1 Per_8 [...]
con l'atto del giorno 23.6.1963, invocato dai resistenti a supporto delle loro Per_2
difese.
E però, nel detto atto viene espressamente riferito, quanto alla provenienza dei beni, che i cespiti sono quegli stessi pervenuti a “per l'atto di divisione del Persona_8
0.3.1941 reg. il 20 marzo 1941 al n. 492”, ove il riferimento alla divisione, anziché alla donazione del 20.3.1941, è un chiaro refuso, come si ricava agevolmente dal documento prodotto dai resistenti in allegato alla memoria n. 3 denominato “trascrizione donazione”, in cui sono riportati gli estremi della registrazione della donazione, (per l'appunto, n. 492 registrato a Monreale lì 20 Marzo 1941”).
È quindi evidente che anche l'atto di vendita del giorno 23.6.1963 ha avuto ad oggetto “il diritto” sulla casa agricola (magazzino) soltanto per la quota pari a 1/6, trattandosi, per espressa previsione, di quello stesso diritto pervenuto a Per_8
con la donazione del marzo 1941 e, prima ancora, pervenuto al di lui padre,
[...]
, in forza della divisione stipulata in data 2.12.1940. CP_3
E, peraltro, non è superfluo osservare che in data 18.7.1963 (quindi successivamente alla compravendita del giorno 23.6.1963), (padre degli odierni resistenti Persona_2
e loro dante causa iure hereditario) ebbe altresì ad acquistare da e Persona_9 Per_10
(v. doc. 5 allegato alla memoria n. 2 di parte resistente) il diritto, per quota pari a
[...]
4/12, sul magazzino oggetto di causa (v. p. 42 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata in data 29.7.24); atto che, evidentemente, risulterebbe privo di senso (indi di causa) ove
TO SS fosse già stato pieno proprietario del magazzino e non, invece, proprietario solo per quella quota acquistata da potere di e Persona_3 Pt_1
7 . Parte_1
***
Conclusivamente, quindi, dagli atti prodotti dalle parti, si ricava, in modo univoco e convergente, che (e, quindi, i di lui eredi e odierni resistenti) non fosse Persona_2
pieno proprietario del magazzino e che, per converso, i ricorrenti risultino, per sufficienti titoli -specie avuto riguardo alla natura dell'azione intrapresa-, titolari del diritto di proprietà, per quota pari a 2/6 (ossia, 1/3), sul magazzino oggi censito al fg. 28, p.lla 3771.
Pertanto, con l'atto di compravendita stipulato in data 27.2.2018, avente ad oggetto il magazzino sino in Monreale, nella frazione Aquino (..) “annotato al Catasto Fabbricati del
Comune di Monreale al foglio 28, con la particella 3771”, , Parte_2 Parte_3
e , hanno disposto, in favore della società Parte_4 Parte_5 CP_2
di una cosa appartenente, per la quota pari ad 1/3, ai ricorrenti e, quindi di una cosa
[...]
parzialmente altrui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1480 c.c. (detta fattispecie, infatti,
“comprende sia la vendita per intero di una parte materiale della cosa di cui l'alienante assuma di essere proprietario (communio pro diviso), sia l'ipotesi di vendita da parte di un comproprietario, di una cosa di proprietà comune pro indiviso”, Cass., sent. n. 387/05), da ciò derivando -in punto di conclusioni- la parziale inefficacia dell'atto (Cass., “L'ipotesi di vendita di cosa parzialmente altrui, disciplinata dall'art. 1480 cod. civ., si configura sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, quando il diritto del venditore è limitato ad una porzione materiale del bene e no all'intero, ovvero quando egli venda l'intero pur avendo un diritto pro quota (..)La disciplina richiamata trova applicazione anche in ipotesi di vendita da un comproprietario di una cosa di proprietà comune pro indiviso (ex plurimis, Cass., sez. 2^, 7 sentenza n. 387 del 2005): tale vendita non produce effetti nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, ma il contratto concluso dal comproprietario può valere come vendita della propria quota, ovvero come vendita di cosa parzialmente altrui”, Cass., sent. n. 20347/15).
La domanda principale proposta dai ricorrenti risulta, quindi, fondata.
***
Ciò statuito, va rammentato che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1480 c.c. -ove il compratore ignorasse che la cosa non apparteneva per intero all'alienante- può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'art. 1479 c.c., “quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui
8 non è divenuto proprietario” (mentre, per inciso, occorre rilevare che l'obbligo dell'alienante di procurare la proprietà della porzione non appartenente a sé sussiste solo sino a che l'acquirente non eserciti l'azione di risoluzione né
è suscettibile di esecuzione in forma specifica, di tal ché non può esaminarsi la domanda, pure formulata da CP_2
intesa ad ottenere la condanna dei venditori a fare quanto possibile per procurare all'acquirente l'intera proprietà).
[...]
Ebbene, nel caso di specie - dato per pacifico che ingnorasse che il Controparte_2
bene fosse parzialmente d'altri- è ragionevole ritenere che essa, ove ne fosse stata consapevole, non sarebbe addivenuta alla compravendita.
Ciò, in particolare, lo si può desumere secondo l'id qoad plerumque addicit, dal fatto che la parziale altruità afferisce, non ad una porzione materiale del bene, bensì ad una sua quota -peraltro significativa-, unitamente all'aspetto che attiene alle caratteristiche dimensionali dell'immobile (pari ad appena 20 mq), le quali ostano alla sua divisione in natura come al suo proficuo sfruttamento in concorso con gli altri condividenti, come previsto dall'art. 1102 c.c.
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che la domanda trasversale proposta da contro i resistenti meriti accoglimento, dovendosi, quindi, Controparte_2 Pt_2 disporre la risoluzione - ex art. 1480 c.c.- del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra e , quest'ultima sia in proprio che quale Parte_2 Parte_3
procuratrice di e , da una parte e Parte_4 Parte_5 Controparte_2 dall'altra, ricevuto dal notaio in data 20.2.2018, rep n. 25150, racc. n. 11382, Persona_1
trascritto in data 27.2.2018 al registro generale n. 7836, registro particolare 6201.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda “risarcitoria” formulata dalla sosicetà resistente, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
vanno condannati alla restituzione del prezzo incamerato, pari ad € 10.000 (v. art. 1480 nella parte in cui richiama l'art. 1479 c.c., alla cui stregua il venditore “è tenuto a restituire all'aqcuirente il prezzo pagato”), non avendo la società allegato o fornito Controparte_2 prova di eventuali ulteriori esborsi sostenuti per addivenire all'acquisto (es. per spese notarili o di intemediazione immobiliare).
Si precisa, infine, che non si fa luogo al riconscimento di interessi, poiché la restituzione del prezzo di vendita è debito di valuta, sicché gli accessori non sono automaticamente dovuti, dovendo formare oggetto di specifica domanda che, nella specie, non risulta formulata (v. esemplificativamente Cass. SSUU sent. n. 6538/2010).
9 ***
Dovendo, infine, regolare le spese di lite, occorre premettere che, nella propria memoria di costituzione, ha altresì richiesto -fondatamente, trattandosi Controparte_2 di danno causalmente riconducibile all'inadempimento dei di essere manlevata Pt_2
da questi ultimi da “qualsiasi azione intrapresa da parte ricorrente”.
Ciò posto, dato l'esito vittorioso della domanda formulata da e Parte_1
i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_1
di lite sostenute dai ricorrenti, le quali si liquidano in complessive € 5.838,00 oltre spese vive ed accessori [compensi medi previsti nelle tabelle allegate al DM n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innnazi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000].
, e vanno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 altresì condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da per la Controparte_2
domanda di risoluzione, le quali si liquidano in complessive € 2.540,00 oltre accessori e spese vive e ciò in considerazione del carattere sostanzialmente adesivo delle difese formulate, le quali non hanno apportato un sostanziale contributo alla cognizione dei fatti di causa [ compensi minimi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stabiliti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000].
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei resistenti in solido tra loro.
Infine, per quanto detto in apertura alla presente sezione, Parte_2
, e vanno condannati a tenere indenne Parte_3 Parte_4 Parte_5 da quanto quest'ultima sarà tenuta a versare ai ricorrenti a titolo di Controparte_2
spese legali e per l'espletamento della Consulenza tecnica d'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
DICHIARA la parziale inefficacia -ossia, nella parte in cui ha ad oggetto la quota pari a 1/3 del magazzino censito al Catasto fabbricati del Comune di Monreale, fg. 28, p.lla
3771- dell'atto di compravendita stipulato tra e , Parte_2 Parte_3
quest'ultima sia in proprio che quale procuratrice di e , da Parte_4 Parte_5
10 una parte e dall'altra, ricevuto dal notaio in data Controparte_2 Persona_1
20.2.2018, rep n. 25150, racc. n. 11382, trascritto in data 27.2.2018 al registro generale n.
7836, registro particolare 6201;
DISPONE la risoluzione -ex art. 1480 c.c.- del contratto menzionato al capo che precede;
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Palermo di procedere all'annotazione della presente Sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
ND , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
alla restituzione, in favore della società del prezzo, pari ad €
[...] Controparte_2
10.000,00;
ND , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e al pagamento, in favore dei ricorrenti, di complessive € 6.030,30
[...] Controparte_2
, di cui € 192,30 per spese vive ed € 5.838,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite;
ND , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, in solido, al versamento, in favore di di complessive € 2.685,50,
[...] Controparte_2 di cui € 145,50 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, c.p.a. e spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite;
PONE in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti resistenti in solido tra loro;
ND , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, in solido, a tenere indenne l' dalle somme che quest'ultima dovesse
[...] Controparte_2 essere costretta a corrispondere ai ricorrenti in dipendenza dalla presente decisione.
Palermo, 14.3.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone
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