TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 342/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv.DE SANTIS SILVIA parte ricorrente
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “accertata la illegittimità della decurtazione dello stipendio per le ragioni di cui in narrativa, condannare il , (C.F.: ), con sede a Roma 00187 Controparte_2 P.IVA_1
– Via XX Settembre n.ro 8, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione in Roma - Via dei Portoghesi n.ro 12 (pec: alla restituzione della somma di €. 2.508,22 illegittimamente Email_1 trattenuta dal mese” II. Parte resistente: eccepisce il difetto di giurisdizione em in ogni caso, chiede il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione
I. E' pacifico che parte ricorrente è un Sottoufficiale dell' Aereonautica.
II. Parte ricorrente, con il presente giudizio, contesta l'atto datoriale con cui, a seguito dell'intervenuta cessazione del prestito personale contratto dal ricorrente con l'istituto finanziario SS (€ 370,00), è stato rideterminato il quantum oggetto del pignoramento presso terzi azionato da adeguando il rateo al quinto previsto per legge e riconosciuto) nel giugno 2017. Controparte_3 III. Con la domanda giudiziale parte ricorrente chiede quindi chiede al proprio datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni asserendo l'illegittimità delle trattenute subite. In altri termini parte ricorrente allega l'inadempimento datoriale all'obbligo di pagamento della retribuzione non ritenendo giustificati i fatti modificativi allegati da parte resistente.
IV. E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
V. L'art. 63.4 del TU pubblico impiego prevede che Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
VI. L'art.
3.1 del TU pubblico impiego prevede che In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
VII. La regola legislativa è ribadita dalla giurisprudenza anche in tema di indebito quando afferma che la giurisdizione per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale militare, ivi comprese quelle riguardanti la ripetizione di indebito per somme non dovute, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, in quanto relative a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (SU. n. 30346/2021).
VIII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 852 euro, oltre accessori dovuti per legge
02/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 342/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv.DE SANTIS SILVIA parte ricorrente
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “accertata la illegittimità della decurtazione dello stipendio per le ragioni di cui in narrativa, condannare il , (C.F.: ), con sede a Roma 00187 Controparte_2 P.IVA_1
– Via XX Settembre n.ro 8, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione in Roma - Via dei Portoghesi n.ro 12 (pec: alla restituzione della somma di €. 2.508,22 illegittimamente Email_1 trattenuta dal mese” II. Parte resistente: eccepisce il difetto di giurisdizione em in ogni caso, chiede il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione
I. E' pacifico che parte ricorrente è un Sottoufficiale dell' Aereonautica.
II. Parte ricorrente, con il presente giudizio, contesta l'atto datoriale con cui, a seguito dell'intervenuta cessazione del prestito personale contratto dal ricorrente con l'istituto finanziario SS (€ 370,00), è stato rideterminato il quantum oggetto del pignoramento presso terzi azionato da adeguando il rateo al quinto previsto per legge e riconosciuto) nel giugno 2017. Controparte_3 III. Con la domanda giudiziale parte ricorrente chiede quindi chiede al proprio datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni asserendo l'illegittimità delle trattenute subite. In altri termini parte ricorrente allega l'inadempimento datoriale all'obbligo di pagamento della retribuzione non ritenendo giustificati i fatti modificativi allegati da parte resistente.
IV. E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
V. L'art. 63.4 del TU pubblico impiego prevede che Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
VI. L'art.
3.1 del TU pubblico impiego prevede che In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
VII. La regola legislativa è ribadita dalla giurisprudenza anche in tema di indebito quando afferma che la giurisdizione per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale militare, ivi comprese quelle riguardanti la ripetizione di indebito per somme non dovute, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, in quanto relative a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (SU. n. 30346/2021).
VIII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 852 euro, oltre accessori dovuti per legge
02/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta