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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3224/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3224/2021 promossa da
(C.F. ), domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Pescaglia 9, rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Fiorito giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., domiciliata in LA, Via Traiano18, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Falanga, giusta procura in atti,
CONVENUTA
e
(C.F ). Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio in qualità di proprietaria del Controparte_3
veicolo Ford RA, condotto all'epoca del sinistro da nonché la Persona_1
educendo: Controparte_1
1. “ 1) che In data 26.10.2016 ore 19.35 circa, il Signor Parte_2
mentre percorreva a piedi Via Tuscolana (Roma), in corrispondenza del palo della luce n.589, veniva investito da un autocarro (Ford RA) guidato dal Sig.
[...]
2) che il suddetto veicolo risultava di proprietà della Per_1 [...]
e assicurato con la 3) che sul luogo Controparte_2 Controparte_1
dell'incidente intervenivano gli agenti della Polizia Roma Capitale U.O VII
Gruppo Appio, i quali, intervenuti circa un'ora e mezza, dopo l'incidente redigevano verbale. 4) che in seguito al sinistro il Sig. riportava ingenti Pt_1
danni fisici e pertanto veniva condotto al Pronto Soccorso dove venne ricoverato in ospedale per oltre 15 giorni avendo riportato diverse lesioni refertate nella cartella clinica dell'Azienda Ospedaliera di Tor Vergata e successivamente dai diverse specialisti interpellati Firma”;
2. Che il sinistro gli aveva cagionato: 1) compromissione dell'integrità psicofisica pari a 25% di punti percentuali quale invalidità permanente e quaranta giorni di inabilità temporanea integrale oltre a trenta giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e venti giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 2) danno da perdita della capacità lavorativa specifica considerato che: “a seguito dei postumi dell'incidente è stato licenziato dal suo datore di lavoro poichè non riusciva a sostenere i ritmi lavorativi a causa della propria invalidità e pertanto non può più svolgere la propria attività di Chef”;3) esborsi per spese mediche pari ad euro
2.141,43;
3. Che quale risarcimento del danno aveva ricevuto dall'assicurazione, che riconosceva un concorso di colpa nella misura del 50%, l'importo di euro
35.000,00, ritenuto non satisfattivo in relazione alle lesioni subite e alla permanenza dell'incapacità lavorativa;
4. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: “che la ricostruzione più plausibile non è che il Sig. stesse attraversando, ma che stesse Pt_1
percorrendo a piedi la stessa direzione di Via Tuscolana e che il veicolo (un camioncino) lo abbia colpito lateralmente con gli specchietti facendolo cadere a terra e provocando le ferite indicate in cartella poichè se avesse attraversato le ferite sarebbero state diverse e il conducente lo avrebbe senza dubbio visto, oltre il fatto che in quel tratto di strada non vi erano attività commerciali o abitazioni che parte attrice avrebbe potuto raggiungere attraversando''.
5. Di aver diritto a un risarcimento dell'importo complessivo di euro 78.910,76 al netto dell'acconto già versato dall'assicurazione.
La citazione così conclude: ”Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta:(.. .) 1) accertare e dichiarare l'unica ed esclusiva responsabilità del Sig. nel sinistro occorso al Sig. (. . .) Persona_1 Parte_2
2) dichiarare quindi i convenuti tenuti solidalmente al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente per cui è causa e per l'effetto condannare gli stessi, per le causali dedotte, al pagamento in favore del Sig. Parte_2
della somma complessiva di € 78.910,00 quale risarcimento del danno fisico
[...]
e di almeno 50.000,00 per le mancate retribuzioni a causa della perdita di lavoro e/ a quella maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
(. . . ) 3) In subordine, solo qualora si ravvisi un concorso di colpa del Sig. nell'incidente de quo, provvedere a ricalcolare Pt_1
gli importi del risarcimento danni sulla base degli elementi indicati in atto sia relativamente al danno realmente subìto da parte attrice sia relativamente alla percentuale di colpa In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari”
Si è costituita deducendo -in estrema sintesi e per Controparte_1
quanto di rilievo per i fini della decisione-:
1) In via preliminare la genericità della domanda, ritenuta: “priva di qualsivoglia riferimento ad una precisa dinamica dell'evento che avrebbe provocato i lamentati danni”; 2) La responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del danno tenuto conto anche del verbale redatto dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, nonché delle dichiarazioni rese agli stessi nell'immediatezza dei fatti da
[...]
, conducente del veicolo Ford RA: “proveniente da Frascati e Per_1
diretto a Roma, percorrevo via Tuscolana giunto in prossimità di Ponte Lungo mi spostavo sulla destra per imboccare la laterale che consente di svoltare in direzione di via Casal Morena”; “vedevo improvvisamente illuminandolo con i miei fari la sagoma di spalle di un uomo. Frenavo prontamente ma non riuscivo ad evitare l'impatto”; “preciso che il pedone indossava una giacca e pantaloni di colore nero e che al momento dell'urto era al centro della carreggiata”, dinamica inoltre confermata dalla testimone oculare di cui si Testimone_1
dà atto nella relazione di incidente stradale;
3) L'eccessiva quantificazione del danno prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo.
La comparsa così conclude: “Piaccia all'on.le Giudice adito così provvedere: 1)
In via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, stante la assoluta genericità dello stesso, con tutte le relative conseguenze di legge;
in ogni caso rigettare la medesima domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2)In subordine nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda avversa, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. e per Parte_2
l'effetto, dichiarare ed accertare la congruità dell'offerta formulata dalla convenuta in favore dell'istante; Sempre con vittoria di spese diritti Controparte_1
ed onorari di causa''.
All'udienza del 23.09.2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta
Controparte_2
All'udienza del 15.12.2022 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore che ha dichiarato: “Ricordo solo che mi trovavo sul marciapiedi e poi non rammento più nulla. Non ho nemmeno memoria del luogo in cui si è verificato l'incidente né della strada, né ricordo la ragione per la quale mi trovavo là. Infatti ho perso la memoria e dopo l'incidente parlo male. All'epoca lavoravo come cuoco anche perché sono appassionato di cucina. Il locale presso cui lavoravo all'epoca si chiama “Scomodo”.
Adesso faccio consulenza in relazione alla cucina italiana per ristoranti e bar, ma non posso lavorare continuamente perché mi stanco subito. Lavoro due-tre ore quando mi chiamano. Al momento percepisco mensilmente circa 1500 – 2000 euro”.
Alla medesima udienza è stato escusso il testimone di parte attrice Testimone_2
che ha dichiarato: “Sono stato collega dell'attore presso il Molli Cafè che è un bar – tavola calda all'incirca nel 2017 e ciò per circa un anno e mezzo. L'attore era il mio aiuto cuoco. Non so quale compenso guadagnasse per la sua attività. Io percepivo
1700 euro. Da anni l'attore non lavora più con me. ADR si lavorava dalle 6,30 del mattino fino alle ore 15:30 del pomeriggio con una pausa pranzo”.
Nel corso dell'udienza è stato altresì escusso il testimone qualificatosi Testimone_3
come datore di lavoro dell'attore che ha riferito: “Ho avuto alle dipendenze l'attore da settembre / ottobre 2017 per almeno un anno, con mansioni di aiuto cuoco. Il cuoco era . Ha lavorato presso di noi dopo che aveva avuto l'incidente, Testimone_2
infatti ce ne aveva parlato. Lavorava part time dalle 10 della mattina sino alle 14:00 del pomeriggio per 6 giorni alla settimana su 7. Gli corrispondevo uno stipendio di circa 800 euro mensili. Ad un certo punto ho preferito assumere un'altra persona ma non rammento se fosse giunto a fine contratto o meno, comunque abbiamo risolto il contratto, ciò perché preferisco far ruotare alcuni ruoli. ADR: ricordo che a volte non era proprio in forma e che non si sentiva al 100%”
All'udienza del 30.03.2023 è stata escussa la testimone che ha Testimone_1
riferito sulle domande rivoltele come di seguito sui capitoli della memoria istruttoria ex art.183 co.6 n.2 cpc di parte attrice: Cap.1: “Vero che in data 26.10.2016 all'orario indicato per il sinistro la strada era scarsamente illuminata?”, risposta: “E vero che in quelle circostanze di tempo e di luogo, la strada era scarsamente illuminata. Non ricordo di preciso il nome della strada ma è quella che da Frascati scendendo in via
Tuscolana si trova a destra per arrivare in località ponte Linari”; Cap.2: “Vero che il veicolo Ford RA che ha travolto il Sig. pedone, percorreva la Via Pt_1 Tuscolana in direzione Morena procedendo dinanzi al veicolo Citroen C1?”, riposta:
“Io ero proprietaria nonché conducente del veicolo Citroen C1 e mi trovavo a percorrere quella via dietro al furgone Ford RA''; Cap.5: “Vero che il Sig. Pt_1
è stato colpito dallo specchietto sulla destra del Ford RA?”, risposta: “Ricordo solo di aver visto una sagoma scura che dopo pochi secondi volava in aria e cadeva a terra. Non ricordo se l'urto tra il pedone e il furgone era avvenuto frontalmente o lateralmente”; Cap.6: “Vero che il Sig. si accasciava alla destra del veicolo Pt_1
Ford RA che lo aveva travolto?”, risposta: “Non ricordo dove era posizionato il pedone dopo essere caduto a terra rispetto al furgone”; Cap.7:”Vero che la strada, luogo del sinistro aveva un marciapiede sulla destra e sulla sinistra solo un guardarail?”, risposta: ''La strada in questione aveva un marciapiede sulla destra ed un guard-rail sulla sinistra”; Cap.10: “Vero che vi erano segni di frenata in prossimità del sinistro?”, risposta: “Non ricordo se c'erano segni di frenata”.
Sui capitoli della memoria istruttoria ex art.183 co.6 n.2 cpc di parte convenuta
[...]
la medesima testimone ha risposto: Cap.1: “Vero è che in data Controparte_1
26.10.2016 il veicolo Ford RA targato EP118NB, percorreva la via Tuscolana direzione Morena a velocità moderata”, risposta: “Non mi sembrava che il furgone
Ford RA procedesse a forte velocità. Sul tratto di strada in questione che è a senso unico, in quel momento non c'era traffico;
Cap.2: “Vero è che il sig. Parte_2
attraversava la via Tuscolana dal lato destro a quello sinistro al senso di
[...]
marcia”, risposta: “ricordo di averlo visto sul lato destro della carreggiata''; Cap.3:
“Vero è che il sig. era vestito di scuro ed attraversava la strada Parte_2
repentinamente”, risposta: “Ricordo, come ho già detto, una sagoma scura in un tratto di strada non illuminato. Ricordo di averlo visto subito dopo volare in aria e cadere.
Non l'ho visto attraversare la strada”; Cap.4: “Vero è che il conducente il veicolo Ford
RA targato EP118NB effettuava una brusca frenata nel tentativo di evitare
l'investimento”, risposta: “Non ricordo se il Ford RA effettuava una frenata'';
Cap.5: “È vero che il punto in cui è avvenuto l'impatto era buio”, risposta: “Ho già risposto. La strada era buia”; Cap.6: “È vero che il tratto di strada è privo di attraversamento pedonale”, risposta: “Non c'era un attraversamento pedonale”; Cap.7:
“È vero che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è a scorrimento veloce”, risposta: “Il tratto di strada è a scorrimento veloce”; Cap.8: “È vero che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è costituito da doppio guardrail con fila di alberi al centro che separa la strada”, risposta: “Non è vero che la strada presenta degli alberi al centro”.
Nel corso del procedimento è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore in relazione ai cui quesiti il consulente ha risposto come di seguito:
“1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi. “Le lesioni riportate dal Sig. , Parte_3
causalmente connesse con l'evento lesivo del 26.10.2016, sono consistenti in: I. trauma cranico contusivo II. trauma contusivo del rachide cervicale, con frattura del processo spinoso di C7 III. trauma contusivo del torace, con frattura dell'arco posteriore dalla seconda alla sesta costa di sinistra e dell'arco laterale dalla terza all'ottava costa omolaterale, con pneumotorace e con contusioni polmonari IV. trauma contusivo distorsivo dell'arto superiore sinistro con frattura pluriframmentaria della clavicola e della scapola V. trauma contusivo addominale con ematoma retroperitoneale”; 2) “Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” “Si può ritenere che le lesioni suddette abbiano determinato un'incapacità temporanea assoluta valutabile in giorni 35 (trentacinque), un periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, pari a giorni 25 (venticinque), un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% pari a giorni 20 (venti)”; “3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla SIMLA” “Secondo i valori ed i criteri di cui a comuni barème, si ritiene che alla stabilizzazione dei postumi si sia instaurata una invalidità permanente, intesa come danno biologico, valutabile nella misura del 21% (ventuno per cento), determinata da: I. esiti di trauma cranico contusivo, consistenti in episodica cefalea e disturbo dell'adattamento II. esiti di trauma contusivo del rachide cervicale, con frattura del processo spinoso di c7, consistenti in dolore locale e limitazione dei movimenti del collo di circa 1/3 in tutti i piani III. esiti di trauma contusivo del torace, con frattura dell'arco posteriore dalla seconda alla sesta costa di sinistra e dell'arco laterale dalla terza all'ottava costa omolaterale, con pneumotorace e con contusioni polmonari, consistenti in dolore locale, esacerbato dagli atti profondi del respiro IV. esiti di trauma contusivo-distorsivo dell'arto superiore sinistro con frattura pluriframmentaria della clavicola e frattura pluriframmentaria della scapola, consistenti in dolore locale, globale limitazione dei movimenti della spalla di circa 1/3 in tutti i piani VI. esiti di trauma contusivo addominale con ematoma retroperitoneale, in assenza di postumi attualmente rilevabili”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo” “Allo stato attuale i postumi sono stabilizzati e non sono suscettibili di miglioramento in futuro”;
5) ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa” “Non sussiste un pregiudizio estetico”; 6) “se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)” “I postumi predetti consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dal periziato, costituita nella specie dalla attività di chef”; “7) se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili
o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere “Per quanto attiene alle spese di cura, risultano congrue le seguenti spese per un totale di euro 971,57 (euro novecentosettantuno/57) determinate da: - fattura n. 61749/ 2016 del 20.12.2016 rilasciato da Istituto Madre
Giuseppina Vannini - Istituto Figlie di San Camillo per visita ortopedica, esame radiografico della clavicola e rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione, dell'importo di euro 94,91 (euro novantaquattro/91); - fattura n. 10089/2017 del
21.02.2017, rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San
Camillo, per valutazione, dell'importo di euro 22,91 (euro ventidue/91); - ricevuta fiscale n. 00196856/2017 del 12.07.2017 rilasciata presso Regione Lazio, per effettuazione esame RMN encefalo e tronco, dell'importo di euro 46,15 (euro quarantasei/15); - fattura n. 17/000344 del 7.09.2017 rilasciata da “Studio Medico
Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia, dell'importo di euro 46,15
(euro quarantasei/15); - fattura n. 17/000797 dell'11.07.2017 rilasciata da “Studio
Medico Anglona”, per effettuazione di laser terapia e TENS, dell'importo di euro 192
(euro centonovantadue); - fattura n. 17/000383 del 4.10.2017, rilasciata da “Studio
Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia, dell'importo di euro
46,15 (euro quarantasei/15); - fattura n. 2017014473 del 2.11.2017 rilasciata presso
“Diagnostica Nobiliore” per effettuazione esame RM spalla ed RM cervicale dell'importo di euro 132 (euro centotrentadue); - fattura n. 17/000432 del 14.11.2017 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia,
dell'importo di euro 46,15 (euro quarantasei/15); - fattura n. 17/001093 del 22.11.2017 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di jonoforesi,
dell'importo di euro 70 (euro settanta); - fattura n. 17/000462 del 4.12.2017 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia,
dell'importo di euro 46,15 (euro quarantasei/15); - ricevuta n. 2820 dell'1.03.2018 rilasciata dal Dott. relativa a visita neurologica e certificazione, Persona_2 dell'importo di euro 202 (euro duecentodue); - scontrino con prescrizione di terapia farmacologica a base di xnerv dell'importo di euro 27 (euro ventisette). Le seguenti fatture non sono state conteggiate nelle spese sostenute, in quanto nella documentazione sanitaria depositata è assente la certificazione specialistica relativa e contestualmente non è possibile escludere che la motivazione della effettuazione del controllo clinico possa essere stata determinata da causa diversa da quella dell'incidente de quo. Sono state altresì escluse dalle spese di cura, gli importi sostenuti per ragioni amministrative o per trattamenti non medici. - ricevuta fiscale n.
00002856/17 del 4.03.2017, rilasciata presso Regione Lazio, per effettuazione di perimetria, campimetria, campo visivo, dell'importo di euro 26,78 (euro 26/78); - fattura n. 00009294/2017 del 7.04.2017, rilasciata dalla Regione Lazio, per cartella clinica formato cd, dell'importo di euro 15 (euro quindici); - ricevuta fiscale n.
00181622/17 del 26.06.2017, rilasciata dalla Regione Lazio, relativa a visita neurologica, dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - ricevuta fiscale n.
00184802/17 del 28.06.2017, rilasciata presso Regione Lazio, relativa a visita neurologica, dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - fattura n. 35298/2017 del
30.06.2017, rilasciata presso l'Ospedale Madre Giuseppina Vannini - Istituto figlie di
San Camillo, per visita generale dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - fattura n. 37705/2017 del 13.07.2017 rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini –
Istituto Figlie di San Camillo, per cartellino ortopedico, dell'importo di euro 3 (tre); - fattura n. 43162/2017 del 25.08.2017 rilasciata presso l'Ospedale Madre Giuseppina
Vannini Istituto figlie di San Camillo per copia RM TC dell'importo di euro 15 (euro quindici); - attestato di pagamento n. 00129210/2017 del 13.09.2017 rilasciato da
Regione Lazio, per esame fondo oculare, dell'importo di euro 17,75 (euro diciassette/75); - ricevuta fiscale n. 00248438/17 del 20.09.2017, rilasciata da Regione
Lazio, per visita neurologica, dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - fattura n.
49800/2017 del 29.09.2017 rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini –
Istituto Figlie di San Camillo, per valutazione, dell'importo di euro 22,91
(ventidue/91); - fattura n. 50118/2017 del 2.10.2017, rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San Camillo, per cartellino ortopedico dell'importo di euro 3 (tre); - fattura n. 53792/ 2017 del 18.10.2017 rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San Camillo, per copia Par RM dell'importo di euro 15 (euro quindici); - fattura n.00025801/2017 del
23.10.2017 rilasciata presso Regione Lazio per esame diagnostico immagini, registrato su cd, dell'importo di euro 40 (quaranta); - fattura n. 2711/2017 dell'8.11.2017 redatta presso il Poliambulatorio “Med Salus”, per visita specialistica ortopedica, dell'importo di euro 80 (euro ottanta); - fattura n. 17/001206 del 22.12.2017 rilasciata da “Studio
Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di ginnastica posturale, dell'importo di euro 252 (euro duecentocinquantadue); - fattura n. 18/000341 del 4.04.2018 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di ginnastica posturale, dell'importo di euro 252 (euro duecentocinquantadue)”.
2) Dell'accertamento della responsabilità in ordine all'investimento dell'attore
In ordine alla preliminare questione circa la dedotta nullità dell'atto introduttivo a causa della sua genericità deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nella condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto
l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza''(Cassazione civile sez. un, 22/05/2012, n.8077).
Nella specie, la domanda attorea indica luogo, data e modalità del sinistro di tal che - pur non essendo forniti dettagli particolari- risulta tuttavia sufficientemente determinata nel suo oggetto e atta a consentire parte convenuta di prendere consapevolmente posizione sulla domanda stessa e di impostare la difesa con l'indicazione di una diversa prospettazione dei fatti e con l'individuazione di un testimone.
La prospettata nullità dell'atto introduttivo per genericità non appare quindi condivisibile.
Quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, in punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro.
Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente: Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche:
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014,
n.24472). E quindi: “nell'investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell'art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1
(cfr. Cass. 24204/2014), postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2019, n.17418).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n.
4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n.
8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140).
Nella specie appaiono rilevanti ai fini della decisione i seguenti elementi di prova:
1) Schizzo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti (cfr. all.1 fasc. parte attrice) e che di seguito si riproduce, per una migliore comprensione della dinamica del sinistro, in cui si può osservare la posizione del veicolo guidato all'epoca dell'incidente da oltre che la presenza degli Persona_1
specchietti laterali dell'autocarro e alcuni oggetti appartenenti all'attore sul lato destro della carreggiata. 2) quanto riferito nel medesimo verbale degli agenti della polizia di Roma capitale intervenuti circa a 1 ora e 15 dall'incidente, che la strada in cui si è verificato il sinistro era “urbana” e caratterizzata da: una carreggiata a doppio senso, con segnaletica orizzontale e verticale, con fondo asciutto e andamento rettilineo che non presenta attraversamenti pedonali ma esclusivamente un marciapiede posto sul lato destro della carreggiata dal quale non è possibile attraversare (cfr. all.1 fasc. parte attrice);
3) La testimonianza resa nel corso del procedimento da Testimone_1
testimone oculare, la quale ha dichiarato di aver visto il pedone sul lato destro della carreggiata e non in fase di attraversamento;
4) Le lesioni riportate dall'attore sul lato sinistro dell'arto superiore, compatibili con un urto dell'autocarro mediante gli specchietti laterali di destra.
Gli elementi sopra indicati non consentono di considerare provata la prospettazione di parte convenuta secondo cui il sinistro si sarebbe verificato allorquando il pedone avrebbe attraversato la strada.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta in comparsa conclusionale circa la dedotta inattendibilità della testimone in Testimone_1
ragione della lamentata discrasia fra quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti agli agenti intervenuti e quanto riferito nel corso del presente procedimento in quanto: per un verso, nel corso dell'escussione non sono state espressamente contestate le assunte discrasie con conseguente impossibilità per il testimone di chiarire -eventualmente- il proprio ricordo;
per altro verso, la circostanza che il pedone si trovasse sul lato destro della strada è confermata anche dal ritrovamento dei suoi oggetti personali e di pezzi del mezzo investitore sempre sul lato destro della carreggiata.
Ad ogni modo, tenuto conto dei principi applicabili nella fattispecie in esame segnatamente in ordine alla presunzione di responsabilità in capo al conducente del mezzo, anche a voler ritenere un'eventuale inattendibilità della testimone, comunque ciò non fornirebbe alcun elemento in positivo a sostegno della tesi di parte convenuta secondo cui l'incidente si sarebbe verificato a cagione della condotta tenuta da parte attrice.
In conclusione, la responsabilità dell'investimento è da ascriversi alla prevalente condotta del conducente del veicolo Ford RA CK Grammatico.
La superiore conclusione non esclude -tuttavia- la valutazione dell'eventuale esistenza di un concorso di colpa in capo al pedone nella causazione del sinistro.
Invero, l'attore si trovava a camminare sulla carreggiata in un tratto di strada che -pur se urbano, come riferito nel rapporto dei vigili urbani- non presentava: “esercizi commerciali di somministrazione raggiungibili a piedi (…). Nelle vicinanze del luogo del sinistro non esistono attraversamenti pedonali è presente un marciapiede largo circa metri 1,00 posto sul lato destro della carreggiata della strada laterale da dove non è possibile attraversare perché sul lato opposto è presente guardarail doppio con fila di alberi al centro che separa la strada a scorrimento veloce (via Tuscolana) i cui due sensi di marcia sono composti da guardrail doppio. La strada laterale illuminata da lampioni sul lato destro della carreggiata (sul marciapiedi) via Tuscolana scorrimento veloce invece è tutta buia” (cfr. verbale, doc.1 fasc. attore).
In un siffatto contesto, l'attore si trovava non solo in un tratto di strada in cui non era prevedibile la presenza di pedoni perché a scorrimento veloce e lontano da caseggiati o esercizi commerciali, ma si trovava anche sulla carreggiata e non sul marciapiede che pure era presente in prossimità.
La sua condotta ha quindi assunto dei tratti di anomalia tale da consentire di affermare una percentuale concorso di colpa del 20% in capo al pedone.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
3.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di LA assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di LA senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di LA è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez.
3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 128,07 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro 4.482,45 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 128,07
x trentacinque giorni), in euro 2.401,50 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 96,06 x venticinque giorni) e in euro 1.280,60 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 64,03 x venti giorni).
In conclusione, il danno biologico di tipo temporaneo è complessivamente pari ad euro 8.164,55.
3.3 Danno biologico
Sempre sulla scorta dei parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di
Roma e di quanto emerso dalla consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento, la compromissione permanente dell'integrità psicofisica va invece liquidata in € 64.882,76 tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (41 anni)
e dell'entità dei postumi permanenti (21%).
Tenuto conto dell'importo complessivo del danno biologico così come liquidato in euro 73.047,31, tenuto conto della percentuale di responsabilità imputabile all'attore, parte convenuta andrà condannata al pagamento dell'importo di euro 59.989,12 in favore di . Parte_1
4) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
4.1 liquidazione del danno emergente
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 971,57.
Debbono invece integralmente condividersi le considerazioni del consulente in merito all'esclusione dalle spese mediche di tutte le fatture non corredate dalla relativa certificazione specialistica, essendo impossibile ricondurre le visite e gli accertamenti alle lesioni derivanti dal sinistro.
4.2 liquidazione del danno da lucro cessante
Parte attrice in citazione ha richiesto il risarcimento del danno relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica deducendo la mancata trasformazione dei contatti a tempo determinato in essere al momento del sinistro in contratto a tempo indeterminato e ciò a cagione dei danni fisici riportati nell'ambito dello stesso.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico ha riferito che i postumi permanenti derivanti dal sinistro stradale non incidono sulla capacità lavorativa specifica consentendo la prosecuzione del lavoro svolto dall'attore ossia lo chef considerato che le lesioni riportate dall'attore non incidono sull'arto dominante e sulla deambulazione.
Dalla documentazione allegata (cfr.all.8 memoria ex art 183 co.6 n.2 parte attrice) nonché dalla testimonianza resa nel corso del procedimento dall'ex datore di lavoro dell'attore non sono emersi elementi: né in ordine all'esistenza di una Testimone_3
prospettiva di ottenimento di un contratto a tempo indeterminato;
né di un collegamento causale fra le lesioni riportate nel sinistro e la mancata realizzazione di tale prospettiva.
Peraltro, non essendo stato allegato il contratto di lavoro asseritamente in essere al momento del sinistro, non vi sono elementi per verificare se il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima della sua scadenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non avendo parte attrice dimostrato di aver subito una contrazione reddituale a causa delle lesioni e dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di € 35.000,00 in favore dell'attore da parte della convenuta Controparte_1 Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'erario come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro occorso il 26/10/2016 è ascrivibile per l'80% a e per il 20% a;
Persona_1 Parte_1
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di Parte_1
che liquida in euro 60.960,69, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché rimborso spese vive euro 786,00; PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma 07.01.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3224/2021 promossa da
(C.F. ), domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Pescaglia 9, rappresentato e difeso dall' Avv. Barbara Fiorito giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., domiciliata in LA, Via Traiano18, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Falanga, giusta procura in atti,
CONVENUTA
e
(C.F ). Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio in qualità di proprietaria del Controparte_3
veicolo Ford RA, condotto all'epoca del sinistro da nonché la Persona_1
educendo: Controparte_1
1. “ 1) che In data 26.10.2016 ore 19.35 circa, il Signor Parte_2
mentre percorreva a piedi Via Tuscolana (Roma), in corrispondenza del palo della luce n.589, veniva investito da un autocarro (Ford RA) guidato dal Sig.
[...]
2) che il suddetto veicolo risultava di proprietà della Per_1 [...]
e assicurato con la 3) che sul luogo Controparte_2 Controparte_1
dell'incidente intervenivano gli agenti della Polizia Roma Capitale U.O VII
Gruppo Appio, i quali, intervenuti circa un'ora e mezza, dopo l'incidente redigevano verbale. 4) che in seguito al sinistro il Sig. riportava ingenti Pt_1
danni fisici e pertanto veniva condotto al Pronto Soccorso dove venne ricoverato in ospedale per oltre 15 giorni avendo riportato diverse lesioni refertate nella cartella clinica dell'Azienda Ospedaliera di Tor Vergata e successivamente dai diverse specialisti interpellati Firma”;
2. Che il sinistro gli aveva cagionato: 1) compromissione dell'integrità psicofisica pari a 25% di punti percentuali quale invalidità permanente e quaranta giorni di inabilità temporanea integrale oltre a trenta giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e venti giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 2) danno da perdita della capacità lavorativa specifica considerato che: “a seguito dei postumi dell'incidente è stato licenziato dal suo datore di lavoro poichè non riusciva a sostenere i ritmi lavorativi a causa della propria invalidità e pertanto non può più svolgere la propria attività di Chef”;3) esborsi per spese mediche pari ad euro
2.141,43;
3. Che quale risarcimento del danno aveva ricevuto dall'assicurazione, che riconosceva un concorso di colpa nella misura del 50%, l'importo di euro
35.000,00, ritenuto non satisfattivo in relazione alle lesioni subite e alla permanenza dell'incapacità lavorativa;
4. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: “che la ricostruzione più plausibile non è che il Sig. stesse attraversando, ma che stesse Pt_1
percorrendo a piedi la stessa direzione di Via Tuscolana e che il veicolo (un camioncino) lo abbia colpito lateralmente con gli specchietti facendolo cadere a terra e provocando le ferite indicate in cartella poichè se avesse attraversato le ferite sarebbero state diverse e il conducente lo avrebbe senza dubbio visto, oltre il fatto che in quel tratto di strada non vi erano attività commerciali o abitazioni che parte attrice avrebbe potuto raggiungere attraversando''.
5. Di aver diritto a un risarcimento dell'importo complessivo di euro 78.910,76 al netto dell'acconto già versato dall'assicurazione.
La citazione così conclude: ”Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta:(.. .) 1) accertare e dichiarare l'unica ed esclusiva responsabilità del Sig. nel sinistro occorso al Sig. (. . .) Persona_1 Parte_2
2) dichiarare quindi i convenuti tenuti solidalmente al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente per cui è causa e per l'effetto condannare gli stessi, per le causali dedotte, al pagamento in favore del Sig. Parte_2
della somma complessiva di € 78.910,00 quale risarcimento del danno fisico
[...]
e di almeno 50.000,00 per le mancate retribuzioni a causa della perdita di lavoro e/ a quella maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
(. . . ) 3) In subordine, solo qualora si ravvisi un concorso di colpa del Sig. nell'incidente de quo, provvedere a ricalcolare Pt_1
gli importi del risarcimento danni sulla base degli elementi indicati in atto sia relativamente al danno realmente subìto da parte attrice sia relativamente alla percentuale di colpa In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari”
Si è costituita deducendo -in estrema sintesi e per Controparte_1
quanto di rilievo per i fini della decisione-:
1) In via preliminare la genericità della domanda, ritenuta: “priva di qualsivoglia riferimento ad una precisa dinamica dell'evento che avrebbe provocato i lamentati danni”; 2) La responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del danno tenuto conto anche del verbale redatto dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, nonché delle dichiarazioni rese agli stessi nell'immediatezza dei fatti da
[...]
, conducente del veicolo Ford RA: “proveniente da Frascati e Per_1
diretto a Roma, percorrevo via Tuscolana giunto in prossimità di Ponte Lungo mi spostavo sulla destra per imboccare la laterale che consente di svoltare in direzione di via Casal Morena”; “vedevo improvvisamente illuminandolo con i miei fari la sagoma di spalle di un uomo. Frenavo prontamente ma non riuscivo ad evitare l'impatto”; “preciso che il pedone indossava una giacca e pantaloni di colore nero e che al momento dell'urto era al centro della carreggiata”, dinamica inoltre confermata dalla testimone oculare di cui si Testimone_1
dà atto nella relazione di incidente stradale;
3) L'eccessiva quantificazione del danno prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo.
La comparsa così conclude: “Piaccia all'on.le Giudice adito così provvedere: 1)
In via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, stante la assoluta genericità dello stesso, con tutte le relative conseguenze di legge;
in ogni caso rigettare la medesima domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2)In subordine nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda avversa, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. e per Parte_2
l'effetto, dichiarare ed accertare la congruità dell'offerta formulata dalla convenuta in favore dell'istante; Sempre con vittoria di spese diritti Controparte_1
ed onorari di causa''.
All'udienza del 23.09.2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta
Controparte_2
All'udienza del 15.12.2022 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore che ha dichiarato: “Ricordo solo che mi trovavo sul marciapiedi e poi non rammento più nulla. Non ho nemmeno memoria del luogo in cui si è verificato l'incidente né della strada, né ricordo la ragione per la quale mi trovavo là. Infatti ho perso la memoria e dopo l'incidente parlo male. All'epoca lavoravo come cuoco anche perché sono appassionato di cucina. Il locale presso cui lavoravo all'epoca si chiama “Scomodo”.
Adesso faccio consulenza in relazione alla cucina italiana per ristoranti e bar, ma non posso lavorare continuamente perché mi stanco subito. Lavoro due-tre ore quando mi chiamano. Al momento percepisco mensilmente circa 1500 – 2000 euro”.
Alla medesima udienza è stato escusso il testimone di parte attrice Testimone_2
che ha dichiarato: “Sono stato collega dell'attore presso il Molli Cafè che è un bar – tavola calda all'incirca nel 2017 e ciò per circa un anno e mezzo. L'attore era il mio aiuto cuoco. Non so quale compenso guadagnasse per la sua attività. Io percepivo
1700 euro. Da anni l'attore non lavora più con me. ADR si lavorava dalle 6,30 del mattino fino alle ore 15:30 del pomeriggio con una pausa pranzo”.
Nel corso dell'udienza è stato altresì escusso il testimone qualificatosi Testimone_3
come datore di lavoro dell'attore che ha riferito: “Ho avuto alle dipendenze l'attore da settembre / ottobre 2017 per almeno un anno, con mansioni di aiuto cuoco. Il cuoco era . Ha lavorato presso di noi dopo che aveva avuto l'incidente, Testimone_2
infatti ce ne aveva parlato. Lavorava part time dalle 10 della mattina sino alle 14:00 del pomeriggio per 6 giorni alla settimana su 7. Gli corrispondevo uno stipendio di circa 800 euro mensili. Ad un certo punto ho preferito assumere un'altra persona ma non rammento se fosse giunto a fine contratto o meno, comunque abbiamo risolto il contratto, ciò perché preferisco far ruotare alcuni ruoli. ADR: ricordo che a volte non era proprio in forma e che non si sentiva al 100%”
All'udienza del 30.03.2023 è stata escussa la testimone che ha Testimone_1
riferito sulle domande rivoltele come di seguito sui capitoli della memoria istruttoria ex art.183 co.6 n.2 cpc di parte attrice: Cap.1: “Vero che in data 26.10.2016 all'orario indicato per il sinistro la strada era scarsamente illuminata?”, risposta: “E vero che in quelle circostanze di tempo e di luogo, la strada era scarsamente illuminata. Non ricordo di preciso il nome della strada ma è quella che da Frascati scendendo in via
Tuscolana si trova a destra per arrivare in località ponte Linari”; Cap.2: “Vero che il veicolo Ford RA che ha travolto il Sig. pedone, percorreva la Via Pt_1 Tuscolana in direzione Morena procedendo dinanzi al veicolo Citroen C1?”, riposta:
“Io ero proprietaria nonché conducente del veicolo Citroen C1 e mi trovavo a percorrere quella via dietro al furgone Ford RA''; Cap.5: “Vero che il Sig. Pt_1
è stato colpito dallo specchietto sulla destra del Ford RA?”, risposta: “Ricordo solo di aver visto una sagoma scura che dopo pochi secondi volava in aria e cadeva a terra. Non ricordo se l'urto tra il pedone e il furgone era avvenuto frontalmente o lateralmente”; Cap.6: “Vero che il Sig. si accasciava alla destra del veicolo Pt_1
Ford RA che lo aveva travolto?”, risposta: “Non ricordo dove era posizionato il pedone dopo essere caduto a terra rispetto al furgone”; Cap.7:”Vero che la strada, luogo del sinistro aveva un marciapiede sulla destra e sulla sinistra solo un guardarail?”, risposta: ''La strada in questione aveva un marciapiede sulla destra ed un guard-rail sulla sinistra”; Cap.10: “Vero che vi erano segni di frenata in prossimità del sinistro?”, risposta: “Non ricordo se c'erano segni di frenata”.
Sui capitoli della memoria istruttoria ex art.183 co.6 n.2 cpc di parte convenuta
[...]
la medesima testimone ha risposto: Cap.1: “Vero è che in data Controparte_1
26.10.2016 il veicolo Ford RA targato EP118NB, percorreva la via Tuscolana direzione Morena a velocità moderata”, risposta: “Non mi sembrava che il furgone
Ford RA procedesse a forte velocità. Sul tratto di strada in questione che è a senso unico, in quel momento non c'era traffico;
Cap.2: “Vero è che il sig. Parte_2
attraversava la via Tuscolana dal lato destro a quello sinistro al senso di
[...]
marcia”, risposta: “ricordo di averlo visto sul lato destro della carreggiata''; Cap.3:
“Vero è che il sig. era vestito di scuro ed attraversava la strada Parte_2
repentinamente”, risposta: “Ricordo, come ho già detto, una sagoma scura in un tratto di strada non illuminato. Ricordo di averlo visto subito dopo volare in aria e cadere.
Non l'ho visto attraversare la strada”; Cap.4: “Vero è che il conducente il veicolo Ford
RA targato EP118NB effettuava una brusca frenata nel tentativo di evitare
l'investimento”, risposta: “Non ricordo se il Ford RA effettuava una frenata'';
Cap.5: “È vero che il punto in cui è avvenuto l'impatto era buio”, risposta: “Ho già risposto. La strada era buia”; Cap.6: “È vero che il tratto di strada è privo di attraversamento pedonale”, risposta: “Non c'era un attraversamento pedonale”; Cap.7:
“È vero che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è a scorrimento veloce”, risposta: “Il tratto di strada è a scorrimento veloce”; Cap.8: “È vero che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è costituito da doppio guardrail con fila di alberi al centro che separa la strada”, risposta: “Non è vero che la strada presenta degli alberi al centro”.
Nel corso del procedimento è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore in relazione ai cui quesiti il consulente ha risposto come di seguito:
“1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi. “Le lesioni riportate dal Sig. , Parte_3
causalmente connesse con l'evento lesivo del 26.10.2016, sono consistenti in: I. trauma cranico contusivo II. trauma contusivo del rachide cervicale, con frattura del processo spinoso di C7 III. trauma contusivo del torace, con frattura dell'arco posteriore dalla seconda alla sesta costa di sinistra e dell'arco laterale dalla terza all'ottava costa omolaterale, con pneumotorace e con contusioni polmonari IV. trauma contusivo distorsivo dell'arto superiore sinistro con frattura pluriframmentaria della clavicola e della scapola V. trauma contusivo addominale con ematoma retroperitoneale”; 2) “Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” “Si può ritenere che le lesioni suddette abbiano determinato un'incapacità temporanea assoluta valutabile in giorni 35 (trentacinque), un periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, pari a giorni 25 (venticinque), un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% pari a giorni 20 (venti)”; “3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla SIMLA” “Secondo i valori ed i criteri di cui a comuni barème, si ritiene che alla stabilizzazione dei postumi si sia instaurata una invalidità permanente, intesa come danno biologico, valutabile nella misura del 21% (ventuno per cento), determinata da: I. esiti di trauma cranico contusivo, consistenti in episodica cefalea e disturbo dell'adattamento II. esiti di trauma contusivo del rachide cervicale, con frattura del processo spinoso di c7, consistenti in dolore locale e limitazione dei movimenti del collo di circa 1/3 in tutti i piani III. esiti di trauma contusivo del torace, con frattura dell'arco posteriore dalla seconda alla sesta costa di sinistra e dell'arco laterale dalla terza all'ottava costa omolaterale, con pneumotorace e con contusioni polmonari, consistenti in dolore locale, esacerbato dagli atti profondi del respiro IV. esiti di trauma contusivo-distorsivo dell'arto superiore sinistro con frattura pluriframmentaria della clavicola e frattura pluriframmentaria della scapola, consistenti in dolore locale, globale limitazione dei movimenti della spalla di circa 1/3 in tutti i piani VI. esiti di trauma contusivo addominale con ematoma retroperitoneale, in assenza di postumi attualmente rilevabili”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo” “Allo stato attuale i postumi sono stabilizzati e non sono suscettibili di miglioramento in futuro”;
5) ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa” “Non sussiste un pregiudizio estetico”; 6) “se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)” “I postumi predetti consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dal periziato, costituita nella specie dalla attività di chef”; “7) se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili
o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere “Per quanto attiene alle spese di cura, risultano congrue le seguenti spese per un totale di euro 971,57 (euro novecentosettantuno/57) determinate da: - fattura n. 61749/ 2016 del 20.12.2016 rilasciato da Istituto Madre
Giuseppina Vannini - Istituto Figlie di San Camillo per visita ortopedica, esame radiografico della clavicola e rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione, dell'importo di euro 94,91 (euro novantaquattro/91); - fattura n. 10089/2017 del
21.02.2017, rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San
Camillo, per valutazione, dell'importo di euro 22,91 (euro ventidue/91); - ricevuta fiscale n. 00196856/2017 del 12.07.2017 rilasciata presso Regione Lazio, per effettuazione esame RMN encefalo e tronco, dell'importo di euro 46,15 (euro quarantasei/15); - fattura n. 17/000344 del 7.09.2017 rilasciata da “Studio Medico
Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia, dell'importo di euro 46,15
(euro quarantasei/15); - fattura n. 17/000797 dell'11.07.2017 rilasciata da “Studio
Medico Anglona”, per effettuazione di laser terapia e TENS, dell'importo di euro 192
(euro centonovantadue); - fattura n. 17/000383 del 4.10.2017, rilasciata da “Studio
Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia, dell'importo di euro
46,15 (euro quarantasei/15); - fattura n. 2017014473 del 2.11.2017 rilasciata presso
“Diagnostica Nobiliore” per effettuazione esame RM spalla ed RM cervicale dell'importo di euro 132 (euro centotrentadue); - fattura n. 17/000432 del 14.11.2017 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia,
dell'importo di euro 46,15 (euro quarantasei/15); - fattura n. 17/001093 del 22.11.2017 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di jonoforesi,
dell'importo di euro 70 (euro settanta); - fattura n. 17/000462 del 4.12.2017 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di fisioterapia,
dell'importo di euro 46,15 (euro quarantasei/15); - ricevuta n. 2820 dell'1.03.2018 rilasciata dal Dott. relativa a visita neurologica e certificazione, Persona_2 dell'importo di euro 202 (euro duecentodue); - scontrino con prescrizione di terapia farmacologica a base di xnerv dell'importo di euro 27 (euro ventisette). Le seguenti fatture non sono state conteggiate nelle spese sostenute, in quanto nella documentazione sanitaria depositata è assente la certificazione specialistica relativa e contestualmente non è possibile escludere che la motivazione della effettuazione del controllo clinico possa essere stata determinata da causa diversa da quella dell'incidente de quo. Sono state altresì escluse dalle spese di cura, gli importi sostenuti per ragioni amministrative o per trattamenti non medici. - ricevuta fiscale n.
00002856/17 del 4.03.2017, rilasciata presso Regione Lazio, per effettuazione di perimetria, campimetria, campo visivo, dell'importo di euro 26,78 (euro 26/78); - fattura n. 00009294/2017 del 7.04.2017, rilasciata dalla Regione Lazio, per cartella clinica formato cd, dell'importo di euro 15 (euro quindici); - ricevuta fiscale n.
00181622/17 del 26.06.2017, rilasciata dalla Regione Lazio, relativa a visita neurologica, dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - ricevuta fiscale n.
00184802/17 del 28.06.2017, rilasciata presso Regione Lazio, relativa a visita neurologica, dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - fattura n. 35298/2017 del
30.06.2017, rilasciata presso l'Ospedale Madre Giuseppina Vannini - Istituto figlie di
San Camillo, per visita generale dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - fattura n. 37705/2017 del 13.07.2017 rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini –
Istituto Figlie di San Camillo, per cartellino ortopedico, dell'importo di euro 3 (tre); - fattura n. 43162/2017 del 25.08.2017 rilasciata presso l'Ospedale Madre Giuseppina
Vannini Istituto figlie di San Camillo per copia RM TC dell'importo di euro 15 (euro quindici); - attestato di pagamento n. 00129210/2017 del 13.09.2017 rilasciato da
Regione Lazio, per esame fondo oculare, dell'importo di euro 17,75 (euro diciassette/75); - ricevuta fiscale n. 00248438/17 del 20.09.2017, rilasciata da Regione
Lazio, per visita neurologica, dell'importo di euro 30,66 (euro trenta/66); - fattura n.
49800/2017 del 29.09.2017 rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini –
Istituto Figlie di San Camillo, per valutazione, dell'importo di euro 22,91
(ventidue/91); - fattura n. 50118/2017 del 2.10.2017, rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San Camillo, per cartellino ortopedico dell'importo di euro 3 (tre); - fattura n. 53792/ 2017 del 18.10.2017 rilasciata dall'Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San Camillo, per copia Par RM dell'importo di euro 15 (euro quindici); - fattura n.00025801/2017 del
23.10.2017 rilasciata presso Regione Lazio per esame diagnostico immagini, registrato su cd, dell'importo di euro 40 (quaranta); - fattura n. 2711/2017 dell'8.11.2017 redatta presso il Poliambulatorio “Med Salus”, per visita specialistica ortopedica, dell'importo di euro 80 (euro ottanta); - fattura n. 17/001206 del 22.12.2017 rilasciata da “Studio
Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di ginnastica posturale, dell'importo di euro 252 (euro duecentocinquantadue); - fattura n. 18/000341 del 4.04.2018 rilasciata da “Studio Medico Diagnostico Anglona”, per l'effettuazione di ginnastica posturale, dell'importo di euro 252 (euro duecentocinquantadue)”.
2) Dell'accertamento della responsabilità in ordine all'investimento dell'attore
In ordine alla preliminare questione circa la dedotta nullità dell'atto introduttivo a causa della sua genericità deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nella condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto
l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza''(Cassazione civile sez. un, 22/05/2012, n.8077).
Nella specie, la domanda attorea indica luogo, data e modalità del sinistro di tal che - pur non essendo forniti dettagli particolari- risulta tuttavia sufficientemente determinata nel suo oggetto e atta a consentire parte convenuta di prendere consapevolmente posizione sulla domanda stessa e di impostare la difesa con l'indicazione di una diversa prospettazione dei fatti e con l'individuazione di un testimone.
La prospettata nullità dell'atto introduttivo per genericità non appare quindi condivisibile.
Quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, in punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro.
Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente: Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche:
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014,
n.24472). E quindi: “nell'investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell'art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1
(cfr. Cass. 24204/2014), postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2019, n.17418).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n.
4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n.
8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140).
Nella specie appaiono rilevanti ai fini della decisione i seguenti elementi di prova:
1) Schizzo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti (cfr. all.1 fasc. parte attrice) e che di seguito si riproduce, per una migliore comprensione della dinamica del sinistro, in cui si può osservare la posizione del veicolo guidato all'epoca dell'incidente da oltre che la presenza degli Persona_1
specchietti laterali dell'autocarro e alcuni oggetti appartenenti all'attore sul lato destro della carreggiata. 2) quanto riferito nel medesimo verbale degli agenti della polizia di Roma capitale intervenuti circa a 1 ora e 15 dall'incidente, che la strada in cui si è verificato il sinistro era “urbana” e caratterizzata da: una carreggiata a doppio senso, con segnaletica orizzontale e verticale, con fondo asciutto e andamento rettilineo che non presenta attraversamenti pedonali ma esclusivamente un marciapiede posto sul lato destro della carreggiata dal quale non è possibile attraversare (cfr. all.1 fasc. parte attrice);
3) La testimonianza resa nel corso del procedimento da Testimone_1
testimone oculare, la quale ha dichiarato di aver visto il pedone sul lato destro della carreggiata e non in fase di attraversamento;
4) Le lesioni riportate dall'attore sul lato sinistro dell'arto superiore, compatibili con un urto dell'autocarro mediante gli specchietti laterali di destra.
Gli elementi sopra indicati non consentono di considerare provata la prospettazione di parte convenuta secondo cui il sinistro si sarebbe verificato allorquando il pedone avrebbe attraversato la strada.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta in comparsa conclusionale circa la dedotta inattendibilità della testimone in Testimone_1
ragione della lamentata discrasia fra quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti agli agenti intervenuti e quanto riferito nel corso del presente procedimento in quanto: per un verso, nel corso dell'escussione non sono state espressamente contestate le assunte discrasie con conseguente impossibilità per il testimone di chiarire -eventualmente- il proprio ricordo;
per altro verso, la circostanza che il pedone si trovasse sul lato destro della strada è confermata anche dal ritrovamento dei suoi oggetti personali e di pezzi del mezzo investitore sempre sul lato destro della carreggiata.
Ad ogni modo, tenuto conto dei principi applicabili nella fattispecie in esame segnatamente in ordine alla presunzione di responsabilità in capo al conducente del mezzo, anche a voler ritenere un'eventuale inattendibilità della testimone, comunque ciò non fornirebbe alcun elemento in positivo a sostegno della tesi di parte convenuta secondo cui l'incidente si sarebbe verificato a cagione della condotta tenuta da parte attrice.
In conclusione, la responsabilità dell'investimento è da ascriversi alla prevalente condotta del conducente del veicolo Ford RA CK Grammatico.
La superiore conclusione non esclude -tuttavia- la valutazione dell'eventuale esistenza di un concorso di colpa in capo al pedone nella causazione del sinistro.
Invero, l'attore si trovava a camminare sulla carreggiata in un tratto di strada che -pur se urbano, come riferito nel rapporto dei vigili urbani- non presentava: “esercizi commerciali di somministrazione raggiungibili a piedi (…). Nelle vicinanze del luogo del sinistro non esistono attraversamenti pedonali è presente un marciapiede largo circa metri 1,00 posto sul lato destro della carreggiata della strada laterale da dove non è possibile attraversare perché sul lato opposto è presente guardarail doppio con fila di alberi al centro che separa la strada a scorrimento veloce (via Tuscolana) i cui due sensi di marcia sono composti da guardrail doppio. La strada laterale illuminata da lampioni sul lato destro della carreggiata (sul marciapiedi) via Tuscolana scorrimento veloce invece è tutta buia” (cfr. verbale, doc.1 fasc. attore).
In un siffatto contesto, l'attore si trovava non solo in un tratto di strada in cui non era prevedibile la presenza di pedoni perché a scorrimento veloce e lontano da caseggiati o esercizi commerciali, ma si trovava anche sulla carreggiata e non sul marciapiede che pure era presente in prossimità.
La sua condotta ha quindi assunto dei tratti di anomalia tale da consentire di affermare una percentuale concorso di colpa del 20% in capo al pedone.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
3.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di LA assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di LA senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di LA è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez.
3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 128,07 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro 4.482,45 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 128,07
x trentacinque giorni), in euro 2.401,50 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 96,06 x venticinque giorni) e in euro 1.280,60 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 64,03 x venti giorni).
In conclusione, il danno biologico di tipo temporaneo è complessivamente pari ad euro 8.164,55.
3.3 Danno biologico
Sempre sulla scorta dei parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di
Roma e di quanto emerso dalla consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento, la compromissione permanente dell'integrità psicofisica va invece liquidata in € 64.882,76 tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (41 anni)
e dell'entità dei postumi permanenti (21%).
Tenuto conto dell'importo complessivo del danno biologico così come liquidato in euro 73.047,31, tenuto conto della percentuale di responsabilità imputabile all'attore, parte convenuta andrà condannata al pagamento dell'importo di euro 59.989,12 in favore di . Parte_1
4) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
4.1 liquidazione del danno emergente
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 971,57.
Debbono invece integralmente condividersi le considerazioni del consulente in merito all'esclusione dalle spese mediche di tutte le fatture non corredate dalla relativa certificazione specialistica, essendo impossibile ricondurre le visite e gli accertamenti alle lesioni derivanti dal sinistro.
4.2 liquidazione del danno da lucro cessante
Parte attrice in citazione ha richiesto il risarcimento del danno relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica deducendo la mancata trasformazione dei contatti a tempo determinato in essere al momento del sinistro in contratto a tempo indeterminato e ciò a cagione dei danni fisici riportati nell'ambito dello stesso.
Nella relazione depositata, il consulente tecnico ha riferito che i postumi permanenti derivanti dal sinistro stradale non incidono sulla capacità lavorativa specifica consentendo la prosecuzione del lavoro svolto dall'attore ossia lo chef considerato che le lesioni riportate dall'attore non incidono sull'arto dominante e sulla deambulazione.
Dalla documentazione allegata (cfr.all.8 memoria ex art 183 co.6 n.2 parte attrice) nonché dalla testimonianza resa nel corso del procedimento dall'ex datore di lavoro dell'attore non sono emersi elementi: né in ordine all'esistenza di una Testimone_3
prospettiva di ottenimento di un contratto a tempo indeterminato;
né di un collegamento causale fra le lesioni riportate nel sinistro e la mancata realizzazione di tale prospettiva.
Peraltro, non essendo stato allegato il contratto di lavoro asseritamente in essere al momento del sinistro, non vi sono elementi per verificare se il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima della sua scadenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non avendo parte attrice dimostrato di aver subito una contrazione reddituale a causa delle lesioni e dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di € 35.000,00 in favore dell'attore da parte della convenuta Controparte_1 Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'erario come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro occorso il 26/10/2016 è ascrivibile per l'80% a e per il 20% a;
Persona_1 Parte_1
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di Parte_1
che liquida in euro 60.960,69, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché rimborso spese vive euro 786,00; PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma 07.01.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
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