CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2024, n. 44035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44035 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, avverso la sentenza del 06/02/2024 del Tribunale di Trani nel procedimento a carico di NT UC imputato del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 44035 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, ha assolto NT UC dal reato di cui all'art. 7, comma 2, il. 28/01/2019, n.4, commesso il 1 novembre 2020 — data ultima per la comunicazione- a lui ascritto, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con le eccezioni ivi previste tra cui non compare l'art. 7 qui contestato, sarebbe novum normativo incidente anche sulla fattispecie incriminatrice oggetto del presente procedimento, coerentemente con il principio di retroattività favorevole di cui all'art. 2 cod.pen.. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 608 cod.proc.pen. avverso la sentenza del Tribunale per inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 13 d.l. 48/2023, convertito in I. 85/2023.errata, secondo prospettazione dei ricorrenti, l'applicazione del principio di retroattività favorevole previsto dall'art. 2 cod.pen.. Il legislatore è in seguito tornato a disciplinare la materia, con provvedimento legislativo anteriore al 1 gennaio 2024, col d.l. n.48 del 4 maggio 2023, convertito con I.n.85 del 3 luglio 2023. La disciplina , pretermessa dal tribunale, prevede previsioni identiche nella sostanza a quelle previste dall'art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/201, e, nelle previsioni transitorie e finali, art. 13, connima 13, d.l. citato, statuisce «Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.» Il coordinamento tra la prima disciplina abrogativa "ad efficacia ritardata" e la seconda disciplina di integrazione del precetto normativo statuisce senza ombra di dubbio la persistenza del delitto per le condotte tenute sino al 31 dicembre 2023. In via del tutto incidentale, osserva che, mentre la irretroattività sfavorevole è principio costituzionale inderogabile dalla legge ordinaria, la retroattività favorevole, come chiarito dalla Corte costituzionale in più occasioni, è principio sussumibile nel vaglio di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione. E che non sembra potersi revocare in dubbio che sia ragionevole ritenere che un delitto commesso in danno di un ente pubblico conservi il suo disvalore indipendentemente dalla cessazione di efficacia della sanzione penale per il futuro. 3. Con conclusioni scritte il sostituto procuratore generale presso questa Corte di cagga7innp rileva la fondate77a del ricnrgn. I iahrnna7inne. a far data dal 1 nennain 2024, del delitto di cui all'articolo 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, I. 29 dicembre 22, n.197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. Pen. (Sez. 3, n. 7541 del 2024; Sez. 3, n. 7528 del 2023). Come rilevato nelle citate sentenze, detta previsione, in quanto fondata su plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina, cronologicamente, con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, numero 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 23, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 7541 del 2024, e 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al dl. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato dì. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti;
sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio, oià affermato da questa Corte , secondo il Quale non può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 1 gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". E' stato poi emanato il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art.2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili datrart. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità . ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 4. Consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 44035 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, ha assolto NT UC dal reato di cui all'art. 7, comma 2, il. 28/01/2019, n.4, commesso il 1 novembre 2020 — data ultima per la comunicazione- a lui ascritto, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con le eccezioni ivi previste tra cui non compare l'art. 7 qui contestato, sarebbe novum normativo incidente anche sulla fattispecie incriminatrice oggetto del presente procedimento, coerentemente con il principio di retroattività favorevole di cui all'art. 2 cod.pen.. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 608 cod.proc.pen. avverso la sentenza del Tribunale per inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 13 d.l. 48/2023, convertito in I. 85/2023.errata, secondo prospettazione dei ricorrenti, l'applicazione del principio di retroattività favorevole previsto dall'art. 2 cod.pen.. Il legislatore è in seguito tornato a disciplinare la materia, con provvedimento legislativo anteriore al 1 gennaio 2024, col d.l. n.48 del 4 maggio 2023, convertito con I.n.85 del 3 luglio 2023. La disciplina , pretermessa dal tribunale, prevede previsioni identiche nella sostanza a quelle previste dall'art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/201, e, nelle previsioni transitorie e finali, art. 13, connima 13, d.l. citato, statuisce «Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.» Il coordinamento tra la prima disciplina abrogativa "ad efficacia ritardata" e la seconda disciplina di integrazione del precetto normativo statuisce senza ombra di dubbio la persistenza del delitto per le condotte tenute sino al 31 dicembre 2023. In via del tutto incidentale, osserva che, mentre la irretroattività sfavorevole è principio costituzionale inderogabile dalla legge ordinaria, la retroattività favorevole, come chiarito dalla Corte costituzionale in più occasioni, è principio sussumibile nel vaglio di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione. E che non sembra potersi revocare in dubbio che sia ragionevole ritenere che un delitto commesso in danno di un ente pubblico conservi il suo disvalore indipendentemente dalla cessazione di efficacia della sanzione penale per il futuro. 3. Con conclusioni scritte il sostituto procuratore generale presso questa Corte di cagga7innp rileva la fondate77a del ricnrgn. I iahrnna7inne. a far data dal 1 nennain 2024, del delitto di cui all'articolo 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, I. 29 dicembre 22, n.197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. Pen. (Sez. 3, n. 7541 del 2024; Sez. 3, n. 7528 del 2023). Come rilevato nelle citate sentenze, detta previsione, in quanto fondata su plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina, cronologicamente, con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, numero 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 23, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 7541 del 2024, e 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al dl. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato dì. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti;
sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio, oià affermato da questa Corte , secondo il Quale non può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 1 gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". E' stato poi emanato il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art.2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili datrart. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità . ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 4. Consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari