Improcedibile
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03660/2025REG.PROV.COLL.
N. 02196/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2196 del 2022, proposto da Comune di Conza della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nicola Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Conza Green Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1858/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Conza Green Energy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti in collegamento da remoto gli avvocati Cicchetti e Lo Pinto.
Ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avv. Consolazio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla Società Conza Green Energy S.r.l. avverso il provvedimento del 25 gennaio 2021, CUP 8829, con cui la Regione Campania – Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali PG/2021/0037233 del 25 gennaio 2021, aveva ritenuto necessario sottoporre a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006, il progetto “di variante non sostanziale dell'impianto eolico di Conza della Campania” – Proposto dalla stessa società ricorrente, oltre agli atti connessi e presupposti.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi d’appello:
a) Violazione artt. 13 e 15 c.p.a. “competenza territoriale inderogabile”;
b) Erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso: “violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 9, del d.lgs. n. 152/2006. eccesso di potere per manifesta illogicità ed incongruità, travisamento dei fatti. difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione”.
2. Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Campania che la società Conza Energy S.r.L. eccependo rispettivamente l’inammissibilità e l’improcedibilità sopravvenuta dell’appello per carenza di interesse.
3. La società Conza Energy S.r.L. ha altresì contestato la fondatezza, nel merito, del gravame, chiedendone il rigetto.
4. In diritto si osserva che il presente appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, con il decreto dirigenziale n.5 del 12 gennaio del 2024, la Regione Campania, dopo aver rinnovato il procedimento di cui all’art.6 del d. lgs. n.156 del 2006, ha riconfermato la necessità di procedere ad una nuova valutazione di impatto ambientale, integrata con la valutazione di Incidenza ambientale, del progetto di variante non sostanziale dell’impianto eolico di Conza della Campania, (AV) presentato dalla parte appellata privata.
Non risulta che detto provvedimento sia stato impugnato da quest’ultima. Di conseguenza la inoppugnabilità aggiunta dall’atto, costituisce una causa di sopravvenuta carenza di interesse, sia in capo all’originario ricorrente, che all’odierno appellante, alla coltivazione del presente gravame. Infatti il primo non otterrebbe alcun vantaggio da un eventuale rigetto dell’appello, e tanto meno il secondo – che vantava l’interesse contrario, avente ad oggetto l’assoggettabilità a Via del progetto in variante - lo otterrebbe da un eventuale accoglimento di esso, avendo conseguito, per altra via, ossia grazie al provvedimento sopravvenuto, il bene della vita cui anelava.
Va conseguentemente dichiarata l’improcedibilità dell’appello. L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO