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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29983/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
CO ha emesso la seguente
SENTENZA
Relativamente alla causa iscritta al numero di Rg.29983/2019 e vertente tra, Parte composta dalla mandataria , con sede Parte_2
legale in Cardito (NA), Via Sannitica S.S. 87 km 9 + 980 (C.F.
; P. , in persona del legale rappresentante C.F._1 P.IVA_1 pro tempore, sig. , in proprio e nella qualità di capogruppo Parte_2
mandataria dell' e la mandante dott. con Pt_1 Controparte_1
sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30 (C.F. e P. IVA giusta atto P.IVA_2
per Notar di RU NO (NA) del 18.05.2018, rep. Persona_1
n. 5022/3852, rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla citazione dall'avv. RI SO (C.F. ), C.F._2
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G.
Melisurgo n. 4, parte attrice nonché : residente in [...], in proprio e Controparte_2
nella qualità di erede del sig. , deceduto in data 17.11.2020, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'avv.
RI SO (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4; nonché, con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. Controparte_1
30 (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
ing. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio CP_1
separato dall'avv. RI SO (C.F. ), presso lo studio C.F._2 del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4 (fax
081.5528256, p.e.c. parti intervenute la società avente socio unico e sede legale in Roma alla Via CP_3
Monzambano n. 10, C.F. e EA , P.IVA , rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_4
difesa dagli Avv.ti Monica Cervone (CF: ), Bianca C.F._3
Lombardi, (CF. ) e (CF. C.F._4 Parte_3
in forza di procura ad litem in calce al presente atto, C.F._5
rilasciata dall'institore Avv. Nicola Rubino, giusta procura del Notaio - Per_2
rep. 81369, rog. 21850, registrata il 2.03.2016 - ed elettivamente domiciliata in
Napoli presso la sede Compartimentale n Viale Kennedy n. 25, CP_3
parte convenuta nonché
( CF ) in persona del Presidente p.t. della Controparte_4 P.IVA_5
Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paola Parente (CF
), dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad C.F._6
lites per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 e Persona_3
provvedimento autorizzativo, elett.te dom.ta in Napoli alla via S. Lucia 81, parte terza chiamata in causa
All' udienza del 21 giugno 2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc le parti hanno rassegnato e precisato le conclusioni e all' esito il Giudice ha trattenuto la
- 2 - causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc con decorrenza dalla data della comunicazione del verbale di udienza
°°°°°
La presente sentenza viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc e art. 118 disp. att, al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni, all' esito dell' istruttoria, come ammessa ed espletata dal precedente GI relativamente alla domanda introdotta con citazione ritualmente notificata in data 23.10.2019, con cui la ditta , in proprio e nella Parte_2
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la Dott.
[...]
ha convenuto innanzi a codesto Ufficio l' Controparte_1 CP_3
esponendo di aver concluso l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto il ripristino dei dissesti stradali mediante la realizzazione di paratie di pali ed opere di regimentazione idraulica relativamente al km 283 + 300, nonché al km 299 + 800 lungo la S.S. n. 7 Appia, per un importo di € 759.999,62 (comprensivo di € 49.677,05 per oneri di sicurezza), oltre I.V.A.
Il rapporto contrattuale secondo l'ATI era stato caratterizzato dalla grave e colpevole inadempienza della stazione appaltante in ragione dell'illegittima ed immotivata sospensione dei lavori, perdurante fino alla data della citazione e fino al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, fissato, come visto, nel verbale di consegna dei lavori del 22.11.2018, in giorni 144, oltre che dall' omessa contabilizzazione di una serie di lavorazioni ulteriori eseguite dall'appaltatore e spettanti.
Deduceva che con verbale del 21.02.2019, la stazione appaltante aveva ordinato all' la sospensione delle lavorazioni, per Controparte_5 una circostanza speciale e ricadente nelle ipotesi previste dall'art. 107, comma 1,
d.lgs.vo 50/2016, (avendo ricevuto la comunicazione prot. n. 109762 del
- 3 - 18.02.2019, ex art. 7, legge 241/1990, a firma congiunta del Responsabile del
Procedimento e del Dirigente, con la quale la
[...]
Controparte_6
, aveva dato avvio al procedimento del
[...] fascicolo contenzioso antisismico n. 16/2019, per violazione della normativa sismica di cui al DPR 380/2001 (artt.li 93 e 94), e della legge regionale della e s.m.i. (art. 4) per effetto della quale le opere preventivante CP_4Controparte_6 nell'appalto necessitavano anche della preventiva autorizzazione antisismica da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Avellino.
La decisione era stata presa per effetto della nota prot. n. 587675 del 19.09.2018, adottata dall'Ufficio del Genio Civile di Avellino con riferimento ad opere di identica tipologia, parimenti commissionate dall' e relative agli CP_3 interventi di ripristino del Viadotto Parolise lungo la S.S. n. 7 Appia, indirizzata, inter alios, all' considerato che l'esecuzione dei lavori rientrasse tra CP_3
quelli il cui inizio era subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione antisismica di cui alla L.R. 9/1983 mai richiesta dalla stazione appaltante.
Alla ricezione del provvedimento l' eccepiva Controparte_5 Controparte_1
l'illegittima sospensione dei lavori disposta con verbale del 21.02.2019, perchè non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 107 Codice degli Appalti anche per l' impedimento a completare opere di messa in sicurezza totale, denunciando rischi e aggravi di spese e ritardi per la conclusione delle opere dell'appalto.
Peraltro il 3.04.2019, la Giunta Regionale della – CP_4 [...]
Genio Controparte_6 Controparte_6
Civile di Avellino, a conclusione dell'avviato procedimento di apertura del fascicolo contenzioso sismico n. 16/2019 relativamente ai lavori affidati all'
[...]
come sprovvisti di autorizzazione antisismica, aveva Controparte_5 ordinato all' di presentare una denunzia in sanatoria dei medesimi CP_3
- 4 - lavori entro e non oltre il termine di giorni novanta decorrenti dal 3.04.2019, intimando la sospensione di tutti i lavori.
Di fatto in data 26.06.2019, a distanza di oltre due mesi dalla adozione e notifica del decreto n. 7/2019 di sospensione dei lavori adottato dalla
[...]
e a distanza di oltre quattro mesi Controparte_7
dal verbale di sospensione dei lavori, l' aveva convocato l'appaltatore ai CP_3
fini della sottoscrizione dei documenti necessari alla presentazione della denunzia in sanatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione antisismica di cui all'art. 94, DPR 380/2001 e artt.li 2 e 4, L.R. 9/1983 e s.m.i., relativamente Part all'intervento di cui al Km 299+800, riscontrato di fatto da a sottoscrivere i documenti necessari per l'avvio dell'iter preordinato al rilascio dell'autorizzazione antisismica, riservandosi i diritti, le azioni, le pretese e ragioni, già maturate per l' andamento anomalo del contratto di appalto.
Pertanto per effetto della definitiva sospensione dei lavori come disposta da con provvedimento del 21.02.2019, l' appaltatore in occasione del Sal n.° CP_3
1, esplicitava nella riserva 2) i maggiori costi ed oneri subiti per effetto dell' illegittima sospensione – per un importo complessivo di € 151,001,02; nella riserva 3) originata dal fermo del cantiere in data del 21.02.2019, i maggiori costi ed oneri connessi quantificandoli per un arco temporale tra il 25.01.2019 e il
21.02.2019 in € 30.257,37; nella riserva 1) anche la contabilizzazione di ulteriori lavori resi necessari da misurazioni effettive per un ulteriore importo di €
65.700,00; riserva 4) esplicitata in SAL 1) la somma di € 1.665,75 per interessi moratori del ritardato pagamento dell' importo di anticipazione del corrispettivo contrattuale in acconto. Parte Dopo uno scambio di corrispondenza tra e er gli adempimenti relativi CP_3 alla produzione della certificazione per l'autorizzazione della richiesta attività antisismica, l' ATI diffidava l' alla ripresa delle lavorazioni per l'illegittima CP_3
sospensione per porre fine ai ritardi accumulati nella conclusione dell'appalto.
- 5 - Non avendo ricevuto riscontro dalla stazione appaltante introduceva il giudizio chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 cc dell' e la condanna al risarcimento dei danni CP_3
come accertati anche a seguito di ctu e meglio indicati nelle riserve a titolo di maggiori costi e spese sopportate per l' illegittima sospensione dell'appalto.
Si costituiva in giudizio l' stazione appaltante che contestando l'eccepita CP_3
risoluzione del contratto anche per essersi di fatto verificata la ripresa dei lavori avvenuta in data 13.01.2020, a seguito del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Genio Civile in data 23.09.2019 per un tratto dei lavori e accettato con riserva dall' appaltatrice eccependo la diversa competenza per il rilascio dell' autorizzazione per l' intervento al KM 299 +800.
Nel merito concludeva per l' improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto perchè il contratto era di fatto proseguito e il rigetto delle domande come formulate dall' ATI in quanto infondate chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania- Ufficio del Genio Civile di
Avellino, perché in caso di accoglimento delle domande dell' attrice fosse condannata unitamente per la sua quota di responsabiltà, in sua vece e in manleva, al pagamento della pretesa risarcitoria della parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della che si costituiva in Controparte_4
giudizio tardivamente contestando la pretesa di di estensione di CP_3 responsabilità per l' andamento anomalo dell' appalto e chiedendo il rigetto delle domande formulate dall' considerata di non aver impugnato il CP_3
provvedimento di sospensione ovvero eccependo anche l' eventuale errore del
Genio Civile in buona fede persistendo una situazione di incertezza normativa sul tema in netta evoluzione.
Concessi i termini istruttori ex art. 183 cpc 6° comma, nelle more decedeva Pt_2
Parte
, titolare dell' omonima ditta e mandataria dell' e si costituivano nel
[...]
presente giudizio, quali interventori, , dichiaratasi erede di Controparte_2 Pt_2
- 6 - Parte
, titolare della ditta individuale e capogruppo mandataria dell' e la Pt_2
Parte dr nella qualità della originaria mandante dell' Controparte_1
che chiedevano di proseguire il giudizio nei limiti della reciproca quota di Parte partecipazione della disciolta ovvero 52% per e 48% per dott Pt_2 [...]
Parte insistendo nelle conclusioni rese dall ' Controparte_1
All' esito delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc il Tribunale dopo l' udienza di precisazione delle conclusioni del 10.11.2022, riaprendo l' istruttoria disponeva ctu tecnica con incarico all' Ing. cui conferiva i quesiti Persona_4
relativamente alla verifica della legittimità della sospensione dell' appalto come decretato dalla parte convenuta;
alla verifica della prevedibilità da parte della
Stazione appaltante, all' epoca della progettazione dell' opera e prima della conclusione dell' appalto, della necessità di munirsi dell' autorizzazione sismica;
nonché in caso di accertamento dell' illegittimità del provvedimento emesso dalla
PA e dall' all' accertamento della tempestività delle riserve iscritte dall' CP_3
attrice, e in caso affermativo, alla quantificazione di maggiori costi e spese sostenute da ATI, specificando i criteri utilizzati per la verifica, nonchè dei lavori ulteriori dell' ATI rispetto al progetto esecutivo previsto per l' appalto .
All' esito del deposito dell'elaborato peritale, all' udienza di precisazione delle conclusioni definita in modalità ex art. 127 ter cpc in data 21.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale di udienza.
Cosi riassunti i termini della controversia deve preliminarmente darsi atto che risulta instaurato un regolare contraddittorio dell' attrice e della convenuta mentre la terza chiamata si costituiva in causa dopo i termini ex art. 183 6 comma cpc.
Deve invece prendersi atto che dopo il decesso in data 17.11.2020 di Parte_2
, titolare dell'omonima ditta, nella qualità di capogruppo mandataria
[...]
dell' risulta proposto l'intervento volontario sia di , Pt_1 Controparte_2
- 7 - dichiaratasi erede del deceduto, sia della mandante dell' ATI, dott.
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Controparte_1 CP_1
, e pertanto il giudizio subiva dal lato attivo una successione particolare nel
[...]
diritto controverso.
Passando all' esame delle questioni preliminari deve valutarsi la legittimazione ad intervenire della , dichiaratasi erede di titolare Controparte_2 Persona_5
della ditta mandataria dell' ATI, per la quota di partecipazione del suo dante causa.
Secondo la interventrice la titolarità del suo titolo era fondata sull' unico documento allegato rilasciato dal Comune di Caserta ( estratto dell' atto di morte) e comprovante il decesso di . Parte_2
A parere del Tribunale dal certificato anagrafico non può ricavarsi anche la prova della legittimazione alla partecipazione in giudizio di come erede Controparte_2
Parte del defunto titolare della ditta mandataria dell' nè il titolo può ritenersi ammesso dalla non tempestiva contestazione ai sensi dell' art 115 cpc, della parte convenuta, sia perché si tratta di una circostanza attinente allo status e quindi eccepibile prima della remissione della causa a sentenza, sia anche perché la legittimazione ad agire come titolarità affermata del diritto dedotto in giudizio non rientra nel perimetro delle questioni soggette alla libera disponibilità delle parti, rimanendo quindi estranea all'ambito di operatività del principio di non contestazione. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice sulla base di quanto prospettato dalla parte, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio.
Infatti la contestazione ad opera della parte a ciò onerata non impone al giudice un vincolo di automatica conformazione in quanto il giudicante potrà sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato
- 8 - dall'altra qualora tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.
D' altronde il Tribunale tenuto alla verifica della legittimazione delle parti quando avvengono delle modifiche sul piano soggettivo in corso di causa, non può che accertare che l'allegazione dell'interventrice sia stata generica e inidonea a fornire la prova della sua legittimazione ad intervenire in giudizio per effetto di successione legittima o testamentaria ?.
Il documento allegato dall' interventrice denominato “estratto del riassunto dell' atto di morte” si limita a certificare ai fini pubblicistici il solo decesso del titolare della ditta costituita in ATI per la sua quota non potendo dall' annotazione in calce del certificato, dedurre il vincolo di coniugio alla data della morte di Pt_2
con l' interventrice, sia per la differenza del nomi ( e CP_2 CP_2
che la genericità dell' iscrizione mancando la data di nascita del coniuge
[...]
o quella del matrimonio contratto se ancora in essere alla data del decesso.
Infatti il suo status di coniuge superstite ai fini della successione a differenza della filiazione naturale o legittima è comunque condizionato dall' esistenza alla data del decesso di un vincolo di matrimonio ancora in essere ( senza rescissioni).
Né appare convincente ai fini probatori della legittimazione della costituita il richiamo alla pronuncia della Cassazione riferita ad un diverso caso di discendenza legittima del figlio ( filiazione legittima che esiste ab origine e non subisce modifiche se non nei casi di indegnità) che si costituiva in un giudizio per un diritto del genitore defunto, del quale affermava essere erede ab intestato, e perchè non contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, ( peraltro presumibile anche dal legame di filiazione) non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione. La legittimazione ad agire,
- 9 - in quanto condizione dell'azione e non presupposto processuale, può sopravvenire nel corso del giudizio, essendo sufficiente che sussista al momento della decisione.
Diversamente si ritiene di aderire all' orientamento della giurisprudenza maggioritaria che ha ritenuto che colui che assume di essere erede di una delle parti originarie del giudizio deve fornire la prova ai sensi dell' art. 2697 cc per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede e se legittimaria o testamentaria, con la conseguenza che in difetto di prova l' impugnazione dell' erede dovrà essere dichiarata inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte trattandosi di questione rilevabile d' ufficio. ( cfr Cass 14 marzo 2024, nello stesso senso anche Cass. 10072 del 14 aprile 2023 e Cass. 15991 del 7 giugno 2023 n.° 15991, e
Cass. n.° 24050 del 26 settembre 2019).
Pertanto in difetto di ulteriore allegazione il Tribunale non può che rilevare che la costituzione in giudizio di chi si attesta erede della titolare della ditta mandataria dell' ATI, come articolata non può ritenersi ammissibile.
Deve invece dichiararsi la legittimazione dell' interventore, dott.
[...]
per la sua quota di partecipazione in ATI risultante il suo titolo Controparte_1 nell'atto costitutivo dell'ATI rogato in data 22.05.2018 innanzi al Notaio dott.
. Persona_1
Part Venendo pertanto all' esame del merito delle domande della disciolta e proseguite dalla ditta per la sua quota di Controparte_1
partecipazione in ATI deve esaminarsi l'ulteriore eccezione della convenuta per l' inammissibilità della domanda risarcitoria delle poste indicate in riserva perché incompatibile con la proposta domanda di risoluzione contrattuale.
Per l'esame si può richiamando la decisione istruttoria assunta dal precedente GI, convenire che l'ATI avesse già con citazione formulato oltre alla principale
- 10 - domanda di risoluzione dell' appalto per grave inadempimento della appaltante, anche la domanda risarcitoria per danni derivanti dall' andamento anomalo del rapporto, come precisate ai nn.ri 3, 4, 5 e 6, 7, 8, delle conclusioni dell' atto di citazione.
Sta di fatto che in corso del presente giudizio, interveniva anche per espressa richiesta di la ripresa dei lavori per il completamento di alcuni tratti delle CP_3
opere, per cui in sede di memorie istruttorie ex art. 183 6° comma cpc gli interventori a seguito delle modificate circostanze di fatto, avevano implicitamente rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto di appalto, precisando nelle riserve di contabilità ulteriori spese e oneri dipendenti dalla illegittima sospensione del contratto.
In sede di memoria 1° termine l'ATI e per essa gli interventori hanno riproposto voci di danno come elencate in riserva subito dopo sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 13.01.2020 limitatamente ai km. 299 +800, eccependo l'andamento anomalo dei lavori, che aveva comportato maggiori oneri per spese generali, mancato utile, vincolo improduttivo delle attrezzature e dei mezzi, con riserva di quantificare nelle riserve i danni effettivamente subiti, anche sulla comprovata circostanza di alcuni colpevoli omessi provvedimenti da parte di
CP_3
Ora non può non qualificarsi, come d'altronde ritenuto dal GI che le domande risarcitorie essendo connesse al medesimo rapporto contrattuale e all'eadem causa, ovvero illegittimità della sospensione dei lavori, potevano essere considerate quali ulteriore precisazione dei danni sopportati per effetto dell' andamento anomalo dell' appalto anche a seguito della ripresa dei lavori predisposta da CP_3
In tal caso pertanto la precisazione della domanda di ATI risulta ammissibile ex art. 183 comma 1° perché riguardante un mero aggiornamento della domanda di risarcimento originata nell' illegittimo provvedimento di sospensione del
- 11 - contratto, tenuto conto che la stessa a fronte della domanda di ATI di CP_3 risoluzione del contratto, ha di fatto disposto nei confronti dell' ATI la parziale ripresa dei lavori per il tratto Km 299 + 800, dando vita per facta concludentia alla riviviscenza del contratto.
In entrambi i verbali di ripresa dei lavori l'ATI iscriveva nelle riserve le domande risarcitorie relative a ulteriori costi sopportati dall' andamento anomalo dell' appalto, dovuto all' illegittima sospensione e al ritardo della ripresa dei lavori. Parte Peraltro la verifica della legittimità e tempestività delle riserve di è stata oggetto di apposita indagine peritale affidata all' Ing. Persona_4 ctu nominato nel presente giudizio, che dopo aver ricostruito gli elementi essenziali dell'appalto intercorso tra le parti, ha accertato che sulla base di quanto comunicato dall' Ufficio del Genio Civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in data 21.02.2019 era stata disposta dal DL la sospensione di tutte le lavorazioni dell' appalto, cui era seguita la nota del Genio
Civile di Avellino n. 7 del 1/4/2019 per ottenere denuncia in sanatoria ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica.
Il Ctu ha potuto verificare che rispetto ad alcuni tratti delle lavorazioni ( 299+800) veniva emesso dal Genio Civile il provvedimento in sanatoria mentre per altri tratti era stata decretata la non necessità dell' autorizzazione antisismica.
A fronte dei provvedimenti adottati dall' Autorità Amministrativa il CTU registrava che solo in data 13/1/2020 (p.c. doc 41) veniva redatto tra le parti Parte verbale di ripresa dei lavori al Km 299+800, sottoscritto dall' on riserva, e di poi il verbale di ripresa totale dei lavori fissando al 27/3/2020 il termine per l'ultimazione degli stessi,
Per cui il consulente ha potuto accertare che la causa della sospensione dei lavori oggetto dell' appalto fosse individuabile nell'apertura da parte del Genio Civile di Avellino del procedimento per violazione della normativa sismica, con le possibili ricadute civili e penali per i soggetti coinvolti, e richiamando le
- 12 - disposizioni normative vigenti in tema di appalto, ha ritenuto che il provvedimento di sospensione adottato dalla Stazione appaltante poteva essere evitato se la sospensione dell' appalto non rientrava tra quelle previste dall'art
107 della legge 50/2016, non ricorrendo le “circostanze” su cui si legittimava lo stop dei lavori (necessità di ottenere l'autorizzazione sismica da parte del Genio
Civile nel caso dei lavori previsti in appalto). (Cfr pag 14 della CTU).
Per cui ha concluso in risposta al primo quesito del GI che l'interpretazione della normativa da parte dell' sulla necessità dell'adozione di Controparte_8
provvedimenti antisismici non era risultata aderente ai contenuti della normativa operante, imponendo una irregolare sospensione dell'appalto e determinando per l'ATI effetti dannosi patrimoniali. ( cfr pag. 14 della CTU).
Riguardo invece alle domande dei danni e spese sopportate da ATI come precisata nelle riserve, il perito, individua che dal 10 aprile 2019 (data di prima richiesta di danni da sospensione da parte dell'impresa) al 13/1/2020 (data di ripresa – parziale - dei lavori, per una durata complessiva di gg. 277) l'ATI, attese le preclusioni di cui all' art 159, comma 3, DPR 207/2010, poteva rivendicare “
l'illegittima maggiore durata della sospensione” e vedersi ristorata dei danni limitatamente a tale intervallo di tempo, ritenendo che il periodo risarcibile
(10/4/19 – 13/1/20) andava suddiviso in due intervalli distinti: dal 10/4/2019 al 7/11/2019 (gg. 211), perchè come precisato nell'iter contrattuale il committente in data 7/11/2019 prendeva contezza che la causa CP_3
generatrice della sospensione, (ovvero la querelle sull'autorizzazione sismica da parte della risultava complessivamente e definitivamente Controparte_4 superata;
pertanto, dopo tale data i lavori avrebbero potuti essere ripresi. dal 8/11/2019 al 13/1/2020 (66gg): dopo la dichiarazione di non competenza da parte del Genio Civile, ( sulla legislazione della sismicità), l' aveva CP_3 inspiegabilmente ritardato a predisporre ogni attività per la ripresa dei lavori tra l'altro, disponendola solo in data 13.1.2020 per i lavori al Km 299+800, per i quali
- 13 - era già intervenuta in data 23/09/2019 l'autorizzazione sismica in sanatoria n
77782 (doc 41 p.c.) da parte del Genio Civile, mentre la ripresa totale dei lavori sarebbe stata disposta solo in data 04.02.2020.
Escludendo le voci per ritardato pagamento di cui alla riserva n. 1 il Ctu ha fatto riferimento alla previsione di cui al DPR 207/ 2010 art 160 comma 2, e dei criteri di cui all' art. 1382 cc, e dopo aver elencato le richieste specifiche indicate dall'
ATI, ha ritenuto tempestive le riserve e quantificando spese e danni come segue:
a) Spese per l' intero periodo di sospensione in 61.159,35; CP_9
b) Ritardata percezione dell'Utile quantificata in € 3227,56;
c) Vincolo improduttivo della mano d'opera (voce di riserva 2.5) in gg. 277 x 96,67
€/gg = euro 26.777,59;
d) Vincolo improduttivo del personale tecnico di cantiere (voce di riserva 2.4) in € euro 13.199.83;
e) Costo noleggio new jersey (voce di riserva 2.7) in €/gg 67 x gg. 277 = euro
18.559,00; concludendo per l'accertamento dell'intero periodo di sospensione dal 10/4/2019 al 13/1/2020 pari a gg 277 e quantificando l'ammontare complessivo dei danni e spese e costi sopportato dall' ATI pari a euro 122.923,33 in luogo della richiesta di
ATI pari a euro 187.323,21.
Valutate la legittimità delle prefate somme, il CTU suddivideva ulteriormente gli importi ai fini della competenza tra le parti del giudizio, dal 10/4/2019 al 7/11/2019 (gg 211) pari ad euro 93.634,74 (sospensione conseguente alla contestazione della Regione/Genio Civile di inizio dei lavori in assenza dell'autorizzazione sismica6; come si è già detto, è la stessa a tornare sui suoi passi, condividendo nei CP_4 fatti quanto sostenuto dall' cioè l'incompetenza della in materia sismica CP_3 CP_4 per le opere dell' ; CP_3 dal 8/11/2019 al 13/1/2020 (gg 66) pari ad euro 29.288,59 (ulteriore durata della sospensione per ritardi dell' nel disporre la ripresa dei lavori). CP_3
- 14 - All' esito del confronto comparativo con i consulenti delle parti, l'ing. Per_4 riconosceva all' ATI ulteriori voci di lavorazioni non contabilizzate ed eccedenti la misura massima concordata in appalto, e precisamente sulla riserva n.° 1 voce
3) l' importo di Euro 1.369,18, per cui l' importo totale accertato risultava essere pari a € 124.292,51, provvedendo anche alle repliche alle osservazioni dei CTP anche sulla questione dell' importo richiesto da ATI nel doc n. 6 come “Nota appaltatore trasmessa a mezzo pec in data 28/2/2019 all' , che non allegata nel CP_3 fascicolo era rimessa alla decisione in termini di decadenza al Tribunale.
La quantificazione delle riserve spettanti all' ATI come calcolate dal CTU per l'importo definitivo di € 124.292,51, (da attribuirsi pro quota sulla base dell'intervento della mandante nella sua quota del 48%), oltre che trovare riscontro documentale nei fatti di causa, possono ritenersi congrue perché basate su ragionamento logico e scientifico e vengono acquisite alla base della presente motivazione, senza poter riconoscere ulteriori somme in difetto di prova e allegazione assertiva.
Deve a questo punto procedersi in accoglimento della domanda di come CP_3
formulata al n.° 5) della comparsa e contestuale chiamata in causa, alla ripartizione di attribuzione della responsabilità per l'illegittima sospensione dell'appalto e del suo andamento anomalo potendo convenirsi sulla accertata erroneità del provvedimento adottato in data 1.04.2019 dal Genio Civile di
Avellino, competente per materia e luogo, nei confronti di e della CP_3
responsabilità conseguente di er quanto di ragione. CP_3
A nulla rileva infatti la richiamata circostanza da parte della Controparte_4 dell' impossibilità di districarsi tra il coacervo delle disposizioni nel tema anche con riferimento al fatto che l'intervento legislativo dirimente in deroga alla l.
10/2017 sebbene già adottato, era inserito nel collegato alla finanziaria regionale,
e quindi non conoscibile, né può ritenersi scusabile per la PA il richiamo a
- 15 - provvedimenti assunti in casi analoghi e al precedente intervento del MIT, cui avrebbe dovuto attenersi l' CP_3
Tuttavia l'illegittimità del deliberato provvedimento regionale che ha intimato alle parti contrattuali di provvedere alla elaborazione di un piano antismico in sanatoria determinando l' adozione della sospensione dell' appalto non elimina del tutto la concorrente responsabilità anche dell' per il comportamento CP_3
Part adottato nei confronti di successivamente alla rettifica della decisione assunta dal Genio Civile.
In ossequio all' accertamento del ctu per la suddivisione degli importi secondo il periodo temporale dell'andamento anomalo dell' appalto è possibile determinare anche la percentuale di responsabilità tra le parti convenuta e chiamata in causa, in via anche equitativa, suddividendola nella misura del 70% a carico della e del 30% a carico dell' ai fini della competenza per Controparte_4 CP_3
il risarcimento in favore dell' ATI e dell' interventore nella sua quota di spettanza.
Pertanto la liquidazione delle somme spettanti solo all' interventore dott.
[...]
nella misura della quota pari al 48% dell'importo totale che risulta CP_1
essere pari a € 59.660,40, deve essere posta a carico delle parti rispettivamente nella misura del 70% a carico della e 30 % in capo a Controparte_4 CP_3
Sulle somme come accertate spettano gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all' effettivo soddisfo. Parte Stante l'accoglimento parziale delle domande di timasi di compensare per
1/3 le spese e competenze di lite tra la parte attrice e le parti convenute e terze e per il residuo sono poste a loro carico, secondo le rispettive quote di responsabilità e si liquidano secondo il DM 55/2014 come novellato nel 2022, in misura media dei valori tabellati tenuto conto della complessità dell' attività professionale svolta e del valore della causa, applicando all' importo una
- 16 - maggiorazione del 10% al procuratore costituito per la difesa di più parti processuali. compensa le spese di lite tra la parte convenuta e la parte chiamata in causa;
le spese di Ctu invece sono poste definitivamente a carico delle parti convenuta e della parte chiamata in causa secondo le rispettive quote, come liquidate in decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda di ATI e proseguita per la sua quota in ATI dalla dott. contro Controparte_1
e di verso la CP_3 CP_3 Controparte_4
respinta ogni ulteriore domanda ed eccezione non direttamente esaminata perché assorbita dalla presente motivazione, cosi dispone,
-dichiara rinunciata la domanda di risoluzione del contratto da parte di ATI per facta concludentia con la ripresa dell' appalto come deliberata da CP_3
per l' effetto,
-dichiara che per effetto dell'illegittima sospensione e andamento anomalo dell' appalto l' ATI ha subito danni e spese maggiori come accertati e quantificati dal
CTU,
Dichiara inammissibile perché non provata la legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di in luogo di , titolare dell' Controparte_2 Parte_2 omonima ditta, Parte
-ammesso l'intervento spiegato dalla mandante dell' dott. Controparte_1
in luogo della disciolta ATI e relativamente alla sua quota del 48%,
-condanna la convenuta e la terza chiamata in causa CP_3 CP_4
ciascuna per la rispettiva quota di responsabilità, come ut supra
[...]
Parte precisata ( 30% e 70%) al pagamento dei danni e spese sopportate da er l' andamento anomalo dell'' appalto, in favore dell' interventore dott.
[...]
Piva n.° per la sua quota di partecipazione in ATI Controparte_1 P.IVA_2
- 17 - del 48%, e quantificata in euro, € 59.660,40 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale fino all' effettivo soddisfo;
-compensa le spese di lite per 1/3 tra le parti e per il residuo condanna e CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt, ciascuno per Controparte_4 la propria quota, alla refusione delle competenze di giudizio in favore della parte attrice che liquida complessivamente in euro 10267,40 oltre iva e cpa e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
Parimenti pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese di ctu come liquidate in decreto.
Cosi deciso in Napoli li 18/12/2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria CO
- 18 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
CO ha emesso la seguente
SENTENZA
Relativamente alla causa iscritta al numero di Rg.29983/2019 e vertente tra, Parte composta dalla mandataria , con sede Parte_2
legale in Cardito (NA), Via Sannitica S.S. 87 km 9 + 980 (C.F.
; P. , in persona del legale rappresentante C.F._1 P.IVA_1 pro tempore, sig. , in proprio e nella qualità di capogruppo Parte_2
mandataria dell' e la mandante dott. con Pt_1 Controparte_1
sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30 (C.F. e P. IVA giusta atto P.IVA_2
per Notar di RU NO (NA) del 18.05.2018, rep. Persona_1
n. 5022/3852, rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla citazione dall'avv. RI SO (C.F. ), C.F._2
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G.
Melisurgo n. 4, parte attrice nonché : residente in [...], in proprio e Controparte_2
nella qualità di erede del sig. , deceduto in data 17.11.2020, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'avv.
RI SO (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4; nonché, con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. Controparte_1
30 (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
ing. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio CP_1
separato dall'avv. RI SO (C.F. ), presso lo studio C.F._2 del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4 (fax
081.5528256, p.e.c. parti intervenute la società avente socio unico e sede legale in Roma alla Via CP_3
Monzambano n. 10, C.F. e EA , P.IVA , rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_4
difesa dagli Avv.ti Monica Cervone (CF: ), Bianca C.F._3
Lombardi, (CF. ) e (CF. C.F._4 Parte_3
in forza di procura ad litem in calce al presente atto, C.F._5
rilasciata dall'institore Avv. Nicola Rubino, giusta procura del Notaio - Per_2
rep. 81369, rog. 21850, registrata il 2.03.2016 - ed elettivamente domiciliata in
Napoli presso la sede Compartimentale n Viale Kennedy n. 25, CP_3
parte convenuta nonché
( CF ) in persona del Presidente p.t. della Controparte_4 P.IVA_5
Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paola Parente (CF
), dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad C.F._6
lites per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 e Persona_3
provvedimento autorizzativo, elett.te dom.ta in Napoli alla via S. Lucia 81, parte terza chiamata in causa
All' udienza del 21 giugno 2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc le parti hanno rassegnato e precisato le conclusioni e all' esito il Giudice ha trattenuto la
- 2 - causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc con decorrenza dalla data della comunicazione del verbale di udienza
°°°°°
La presente sentenza viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc e art. 118 disp. att, al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni, all' esito dell' istruttoria, come ammessa ed espletata dal precedente GI relativamente alla domanda introdotta con citazione ritualmente notificata in data 23.10.2019, con cui la ditta , in proprio e nella Parte_2
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la Dott.
[...]
ha convenuto innanzi a codesto Ufficio l' Controparte_1 CP_3
esponendo di aver concluso l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto il ripristino dei dissesti stradali mediante la realizzazione di paratie di pali ed opere di regimentazione idraulica relativamente al km 283 + 300, nonché al km 299 + 800 lungo la S.S. n. 7 Appia, per un importo di € 759.999,62 (comprensivo di € 49.677,05 per oneri di sicurezza), oltre I.V.A.
Il rapporto contrattuale secondo l'ATI era stato caratterizzato dalla grave e colpevole inadempienza della stazione appaltante in ragione dell'illegittima ed immotivata sospensione dei lavori, perdurante fino alla data della citazione e fino al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, fissato, come visto, nel verbale di consegna dei lavori del 22.11.2018, in giorni 144, oltre che dall' omessa contabilizzazione di una serie di lavorazioni ulteriori eseguite dall'appaltatore e spettanti.
Deduceva che con verbale del 21.02.2019, la stazione appaltante aveva ordinato all' la sospensione delle lavorazioni, per Controparte_5 una circostanza speciale e ricadente nelle ipotesi previste dall'art. 107, comma 1,
d.lgs.vo 50/2016, (avendo ricevuto la comunicazione prot. n. 109762 del
- 3 - 18.02.2019, ex art. 7, legge 241/1990, a firma congiunta del Responsabile del
Procedimento e del Dirigente, con la quale la
[...]
Controparte_6
, aveva dato avvio al procedimento del
[...] fascicolo contenzioso antisismico n. 16/2019, per violazione della normativa sismica di cui al DPR 380/2001 (artt.li 93 e 94), e della legge regionale della e s.m.i. (art. 4) per effetto della quale le opere preventivante CP_4Controparte_6 nell'appalto necessitavano anche della preventiva autorizzazione antisismica da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Avellino.
La decisione era stata presa per effetto della nota prot. n. 587675 del 19.09.2018, adottata dall'Ufficio del Genio Civile di Avellino con riferimento ad opere di identica tipologia, parimenti commissionate dall' e relative agli CP_3 interventi di ripristino del Viadotto Parolise lungo la S.S. n. 7 Appia, indirizzata, inter alios, all' considerato che l'esecuzione dei lavori rientrasse tra CP_3
quelli il cui inizio era subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione antisismica di cui alla L.R. 9/1983 mai richiesta dalla stazione appaltante.
Alla ricezione del provvedimento l' eccepiva Controparte_5 Controparte_1
l'illegittima sospensione dei lavori disposta con verbale del 21.02.2019, perchè non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 107 Codice degli Appalti anche per l' impedimento a completare opere di messa in sicurezza totale, denunciando rischi e aggravi di spese e ritardi per la conclusione delle opere dell'appalto.
Peraltro il 3.04.2019, la Giunta Regionale della – CP_4 [...]
Genio Controparte_6 Controparte_6
Civile di Avellino, a conclusione dell'avviato procedimento di apertura del fascicolo contenzioso sismico n. 16/2019 relativamente ai lavori affidati all'
[...]
come sprovvisti di autorizzazione antisismica, aveva Controparte_5 ordinato all' di presentare una denunzia in sanatoria dei medesimi CP_3
- 4 - lavori entro e non oltre il termine di giorni novanta decorrenti dal 3.04.2019, intimando la sospensione di tutti i lavori.
Di fatto in data 26.06.2019, a distanza di oltre due mesi dalla adozione e notifica del decreto n. 7/2019 di sospensione dei lavori adottato dalla
[...]
e a distanza di oltre quattro mesi Controparte_7
dal verbale di sospensione dei lavori, l' aveva convocato l'appaltatore ai CP_3
fini della sottoscrizione dei documenti necessari alla presentazione della denunzia in sanatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione antisismica di cui all'art. 94, DPR 380/2001 e artt.li 2 e 4, L.R. 9/1983 e s.m.i., relativamente Part all'intervento di cui al Km 299+800, riscontrato di fatto da a sottoscrivere i documenti necessari per l'avvio dell'iter preordinato al rilascio dell'autorizzazione antisismica, riservandosi i diritti, le azioni, le pretese e ragioni, già maturate per l' andamento anomalo del contratto di appalto.
Pertanto per effetto della definitiva sospensione dei lavori come disposta da con provvedimento del 21.02.2019, l' appaltatore in occasione del Sal n.° CP_3
1, esplicitava nella riserva 2) i maggiori costi ed oneri subiti per effetto dell' illegittima sospensione – per un importo complessivo di € 151,001,02; nella riserva 3) originata dal fermo del cantiere in data del 21.02.2019, i maggiori costi ed oneri connessi quantificandoli per un arco temporale tra il 25.01.2019 e il
21.02.2019 in € 30.257,37; nella riserva 1) anche la contabilizzazione di ulteriori lavori resi necessari da misurazioni effettive per un ulteriore importo di €
65.700,00; riserva 4) esplicitata in SAL 1) la somma di € 1.665,75 per interessi moratori del ritardato pagamento dell' importo di anticipazione del corrispettivo contrattuale in acconto. Parte Dopo uno scambio di corrispondenza tra e er gli adempimenti relativi CP_3 alla produzione della certificazione per l'autorizzazione della richiesta attività antisismica, l' ATI diffidava l' alla ripresa delle lavorazioni per l'illegittima CP_3
sospensione per porre fine ai ritardi accumulati nella conclusione dell'appalto.
- 5 - Non avendo ricevuto riscontro dalla stazione appaltante introduceva il giudizio chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 cc dell' e la condanna al risarcimento dei danni CP_3
come accertati anche a seguito di ctu e meglio indicati nelle riserve a titolo di maggiori costi e spese sopportate per l' illegittima sospensione dell'appalto.
Si costituiva in giudizio l' stazione appaltante che contestando l'eccepita CP_3
risoluzione del contratto anche per essersi di fatto verificata la ripresa dei lavori avvenuta in data 13.01.2020, a seguito del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Genio Civile in data 23.09.2019 per un tratto dei lavori e accettato con riserva dall' appaltatrice eccependo la diversa competenza per il rilascio dell' autorizzazione per l' intervento al KM 299 +800.
Nel merito concludeva per l' improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto perchè il contratto era di fatto proseguito e il rigetto delle domande come formulate dall' ATI in quanto infondate chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania- Ufficio del Genio Civile di
Avellino, perché in caso di accoglimento delle domande dell' attrice fosse condannata unitamente per la sua quota di responsabiltà, in sua vece e in manleva, al pagamento della pretesa risarcitoria della parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della che si costituiva in Controparte_4
giudizio tardivamente contestando la pretesa di di estensione di CP_3 responsabilità per l' andamento anomalo dell' appalto e chiedendo il rigetto delle domande formulate dall' considerata di non aver impugnato il CP_3
provvedimento di sospensione ovvero eccependo anche l' eventuale errore del
Genio Civile in buona fede persistendo una situazione di incertezza normativa sul tema in netta evoluzione.
Concessi i termini istruttori ex art. 183 cpc 6° comma, nelle more decedeva Pt_2
Parte
, titolare dell' omonima ditta e mandataria dell' e si costituivano nel
[...]
presente giudizio, quali interventori, , dichiaratasi erede di Controparte_2 Pt_2
- 6 - Parte
, titolare della ditta individuale e capogruppo mandataria dell' e la Pt_2
Parte dr nella qualità della originaria mandante dell' Controparte_1
che chiedevano di proseguire il giudizio nei limiti della reciproca quota di Parte partecipazione della disciolta ovvero 52% per e 48% per dott Pt_2 [...]
Parte insistendo nelle conclusioni rese dall ' Controparte_1
All' esito delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc il Tribunale dopo l' udienza di precisazione delle conclusioni del 10.11.2022, riaprendo l' istruttoria disponeva ctu tecnica con incarico all' Ing. cui conferiva i quesiti Persona_4
relativamente alla verifica della legittimità della sospensione dell' appalto come decretato dalla parte convenuta;
alla verifica della prevedibilità da parte della
Stazione appaltante, all' epoca della progettazione dell' opera e prima della conclusione dell' appalto, della necessità di munirsi dell' autorizzazione sismica;
nonché in caso di accertamento dell' illegittimità del provvedimento emesso dalla
PA e dall' all' accertamento della tempestività delle riserve iscritte dall' CP_3
attrice, e in caso affermativo, alla quantificazione di maggiori costi e spese sostenute da ATI, specificando i criteri utilizzati per la verifica, nonchè dei lavori ulteriori dell' ATI rispetto al progetto esecutivo previsto per l' appalto .
All' esito del deposito dell'elaborato peritale, all' udienza di precisazione delle conclusioni definita in modalità ex art. 127 ter cpc in data 21.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale di udienza.
Cosi riassunti i termini della controversia deve preliminarmente darsi atto che risulta instaurato un regolare contraddittorio dell' attrice e della convenuta mentre la terza chiamata si costituiva in causa dopo i termini ex art. 183 6 comma cpc.
Deve invece prendersi atto che dopo il decesso in data 17.11.2020 di Parte_2
, titolare dell'omonima ditta, nella qualità di capogruppo mandataria
[...]
dell' risulta proposto l'intervento volontario sia di , Pt_1 Controparte_2
- 7 - dichiaratasi erede del deceduto, sia della mandante dell' ATI, dott.
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Controparte_1 CP_1
, e pertanto il giudizio subiva dal lato attivo una successione particolare nel
[...]
diritto controverso.
Passando all' esame delle questioni preliminari deve valutarsi la legittimazione ad intervenire della , dichiaratasi erede di titolare Controparte_2 Persona_5
della ditta mandataria dell' ATI, per la quota di partecipazione del suo dante causa.
Secondo la interventrice la titolarità del suo titolo era fondata sull' unico documento allegato rilasciato dal Comune di Caserta ( estratto dell' atto di morte) e comprovante il decesso di . Parte_2
A parere del Tribunale dal certificato anagrafico non può ricavarsi anche la prova della legittimazione alla partecipazione in giudizio di come erede Controparte_2
Parte del defunto titolare della ditta mandataria dell' nè il titolo può ritenersi ammesso dalla non tempestiva contestazione ai sensi dell' art 115 cpc, della parte convenuta, sia perché si tratta di una circostanza attinente allo status e quindi eccepibile prima della remissione della causa a sentenza, sia anche perché la legittimazione ad agire come titolarità affermata del diritto dedotto in giudizio non rientra nel perimetro delle questioni soggette alla libera disponibilità delle parti, rimanendo quindi estranea all'ambito di operatività del principio di non contestazione. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice sulla base di quanto prospettato dalla parte, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio.
Infatti la contestazione ad opera della parte a ciò onerata non impone al giudice un vincolo di automatica conformazione in quanto il giudicante potrà sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato
- 8 - dall'altra qualora tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.
D' altronde il Tribunale tenuto alla verifica della legittimazione delle parti quando avvengono delle modifiche sul piano soggettivo in corso di causa, non può che accertare che l'allegazione dell'interventrice sia stata generica e inidonea a fornire la prova della sua legittimazione ad intervenire in giudizio per effetto di successione legittima o testamentaria ?.
Il documento allegato dall' interventrice denominato “estratto del riassunto dell' atto di morte” si limita a certificare ai fini pubblicistici il solo decesso del titolare della ditta costituita in ATI per la sua quota non potendo dall' annotazione in calce del certificato, dedurre il vincolo di coniugio alla data della morte di Pt_2
con l' interventrice, sia per la differenza del nomi ( e CP_2 CP_2
che la genericità dell' iscrizione mancando la data di nascita del coniuge
[...]
o quella del matrimonio contratto se ancora in essere alla data del decesso.
Infatti il suo status di coniuge superstite ai fini della successione a differenza della filiazione naturale o legittima è comunque condizionato dall' esistenza alla data del decesso di un vincolo di matrimonio ancora in essere ( senza rescissioni).
Né appare convincente ai fini probatori della legittimazione della costituita il richiamo alla pronuncia della Cassazione riferita ad un diverso caso di discendenza legittima del figlio ( filiazione legittima che esiste ab origine e non subisce modifiche se non nei casi di indegnità) che si costituiva in un giudizio per un diritto del genitore defunto, del quale affermava essere erede ab intestato, e perchè non contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, ( peraltro presumibile anche dal legame di filiazione) non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione. La legittimazione ad agire,
- 9 - in quanto condizione dell'azione e non presupposto processuale, può sopravvenire nel corso del giudizio, essendo sufficiente che sussista al momento della decisione.
Diversamente si ritiene di aderire all' orientamento della giurisprudenza maggioritaria che ha ritenuto che colui che assume di essere erede di una delle parti originarie del giudizio deve fornire la prova ai sensi dell' art. 2697 cc per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede e se legittimaria o testamentaria, con la conseguenza che in difetto di prova l' impugnazione dell' erede dovrà essere dichiarata inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte trattandosi di questione rilevabile d' ufficio. ( cfr Cass 14 marzo 2024, nello stesso senso anche Cass. 10072 del 14 aprile 2023 e Cass. 15991 del 7 giugno 2023 n.° 15991, e
Cass. n.° 24050 del 26 settembre 2019).
Pertanto in difetto di ulteriore allegazione il Tribunale non può che rilevare che la costituzione in giudizio di chi si attesta erede della titolare della ditta mandataria dell' ATI, come articolata non può ritenersi ammissibile.
Deve invece dichiararsi la legittimazione dell' interventore, dott.
[...]
per la sua quota di partecipazione in ATI risultante il suo titolo Controparte_1 nell'atto costitutivo dell'ATI rogato in data 22.05.2018 innanzi al Notaio dott.
. Persona_1
Part Venendo pertanto all' esame del merito delle domande della disciolta e proseguite dalla ditta per la sua quota di Controparte_1
partecipazione in ATI deve esaminarsi l'ulteriore eccezione della convenuta per l' inammissibilità della domanda risarcitoria delle poste indicate in riserva perché incompatibile con la proposta domanda di risoluzione contrattuale.
Per l'esame si può richiamando la decisione istruttoria assunta dal precedente GI, convenire che l'ATI avesse già con citazione formulato oltre alla principale
- 10 - domanda di risoluzione dell' appalto per grave inadempimento della appaltante, anche la domanda risarcitoria per danni derivanti dall' andamento anomalo del rapporto, come precisate ai nn.ri 3, 4, 5 e 6, 7, 8, delle conclusioni dell' atto di citazione.
Sta di fatto che in corso del presente giudizio, interveniva anche per espressa richiesta di la ripresa dei lavori per il completamento di alcuni tratti delle CP_3
opere, per cui in sede di memorie istruttorie ex art. 183 6° comma cpc gli interventori a seguito delle modificate circostanze di fatto, avevano implicitamente rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto di appalto, precisando nelle riserve di contabilità ulteriori spese e oneri dipendenti dalla illegittima sospensione del contratto.
In sede di memoria 1° termine l'ATI e per essa gli interventori hanno riproposto voci di danno come elencate in riserva subito dopo sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 13.01.2020 limitatamente ai km. 299 +800, eccependo l'andamento anomalo dei lavori, che aveva comportato maggiori oneri per spese generali, mancato utile, vincolo improduttivo delle attrezzature e dei mezzi, con riserva di quantificare nelle riserve i danni effettivamente subiti, anche sulla comprovata circostanza di alcuni colpevoli omessi provvedimenti da parte di
CP_3
Ora non può non qualificarsi, come d'altronde ritenuto dal GI che le domande risarcitorie essendo connesse al medesimo rapporto contrattuale e all'eadem causa, ovvero illegittimità della sospensione dei lavori, potevano essere considerate quali ulteriore precisazione dei danni sopportati per effetto dell' andamento anomalo dell' appalto anche a seguito della ripresa dei lavori predisposta da CP_3
In tal caso pertanto la precisazione della domanda di ATI risulta ammissibile ex art. 183 comma 1° perché riguardante un mero aggiornamento della domanda di risarcimento originata nell' illegittimo provvedimento di sospensione del
- 11 - contratto, tenuto conto che la stessa a fronte della domanda di ATI di CP_3 risoluzione del contratto, ha di fatto disposto nei confronti dell' ATI la parziale ripresa dei lavori per il tratto Km 299 + 800, dando vita per facta concludentia alla riviviscenza del contratto.
In entrambi i verbali di ripresa dei lavori l'ATI iscriveva nelle riserve le domande risarcitorie relative a ulteriori costi sopportati dall' andamento anomalo dell' appalto, dovuto all' illegittima sospensione e al ritardo della ripresa dei lavori. Parte Peraltro la verifica della legittimità e tempestività delle riserve di è stata oggetto di apposita indagine peritale affidata all' Ing. Persona_4 ctu nominato nel presente giudizio, che dopo aver ricostruito gli elementi essenziali dell'appalto intercorso tra le parti, ha accertato che sulla base di quanto comunicato dall' Ufficio del Genio Civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in data 21.02.2019 era stata disposta dal DL la sospensione di tutte le lavorazioni dell' appalto, cui era seguita la nota del Genio
Civile di Avellino n. 7 del 1/4/2019 per ottenere denuncia in sanatoria ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica.
Il Ctu ha potuto verificare che rispetto ad alcuni tratti delle lavorazioni ( 299+800) veniva emesso dal Genio Civile il provvedimento in sanatoria mentre per altri tratti era stata decretata la non necessità dell' autorizzazione antisismica.
A fronte dei provvedimenti adottati dall' Autorità Amministrativa il CTU registrava che solo in data 13/1/2020 (p.c. doc 41) veniva redatto tra le parti Parte verbale di ripresa dei lavori al Km 299+800, sottoscritto dall' on riserva, e di poi il verbale di ripresa totale dei lavori fissando al 27/3/2020 il termine per l'ultimazione degli stessi,
Per cui il consulente ha potuto accertare che la causa della sospensione dei lavori oggetto dell' appalto fosse individuabile nell'apertura da parte del Genio Civile di Avellino del procedimento per violazione della normativa sismica, con le possibili ricadute civili e penali per i soggetti coinvolti, e richiamando le
- 12 - disposizioni normative vigenti in tema di appalto, ha ritenuto che il provvedimento di sospensione adottato dalla Stazione appaltante poteva essere evitato se la sospensione dell' appalto non rientrava tra quelle previste dall'art
107 della legge 50/2016, non ricorrendo le “circostanze” su cui si legittimava lo stop dei lavori (necessità di ottenere l'autorizzazione sismica da parte del Genio
Civile nel caso dei lavori previsti in appalto). (Cfr pag 14 della CTU).
Per cui ha concluso in risposta al primo quesito del GI che l'interpretazione della normativa da parte dell' sulla necessità dell'adozione di Controparte_8
provvedimenti antisismici non era risultata aderente ai contenuti della normativa operante, imponendo una irregolare sospensione dell'appalto e determinando per l'ATI effetti dannosi patrimoniali. ( cfr pag. 14 della CTU).
Riguardo invece alle domande dei danni e spese sopportate da ATI come precisata nelle riserve, il perito, individua che dal 10 aprile 2019 (data di prima richiesta di danni da sospensione da parte dell'impresa) al 13/1/2020 (data di ripresa – parziale - dei lavori, per una durata complessiva di gg. 277) l'ATI, attese le preclusioni di cui all' art 159, comma 3, DPR 207/2010, poteva rivendicare “
l'illegittima maggiore durata della sospensione” e vedersi ristorata dei danni limitatamente a tale intervallo di tempo, ritenendo che il periodo risarcibile
(10/4/19 – 13/1/20) andava suddiviso in due intervalli distinti: dal 10/4/2019 al 7/11/2019 (gg. 211), perchè come precisato nell'iter contrattuale il committente in data 7/11/2019 prendeva contezza che la causa CP_3
generatrice della sospensione, (ovvero la querelle sull'autorizzazione sismica da parte della risultava complessivamente e definitivamente Controparte_4 superata;
pertanto, dopo tale data i lavori avrebbero potuti essere ripresi. dal 8/11/2019 al 13/1/2020 (66gg): dopo la dichiarazione di non competenza da parte del Genio Civile, ( sulla legislazione della sismicità), l' aveva CP_3 inspiegabilmente ritardato a predisporre ogni attività per la ripresa dei lavori tra l'altro, disponendola solo in data 13.1.2020 per i lavori al Km 299+800, per i quali
- 13 - era già intervenuta in data 23/09/2019 l'autorizzazione sismica in sanatoria n
77782 (doc 41 p.c.) da parte del Genio Civile, mentre la ripresa totale dei lavori sarebbe stata disposta solo in data 04.02.2020.
Escludendo le voci per ritardato pagamento di cui alla riserva n. 1 il Ctu ha fatto riferimento alla previsione di cui al DPR 207/ 2010 art 160 comma 2, e dei criteri di cui all' art. 1382 cc, e dopo aver elencato le richieste specifiche indicate dall'
ATI, ha ritenuto tempestive le riserve e quantificando spese e danni come segue:
a) Spese per l' intero periodo di sospensione in 61.159,35; CP_9
b) Ritardata percezione dell'Utile quantificata in € 3227,56;
c) Vincolo improduttivo della mano d'opera (voce di riserva 2.5) in gg. 277 x 96,67
€/gg = euro 26.777,59;
d) Vincolo improduttivo del personale tecnico di cantiere (voce di riserva 2.4) in € euro 13.199.83;
e) Costo noleggio new jersey (voce di riserva 2.7) in €/gg 67 x gg. 277 = euro
18.559,00; concludendo per l'accertamento dell'intero periodo di sospensione dal 10/4/2019 al 13/1/2020 pari a gg 277 e quantificando l'ammontare complessivo dei danni e spese e costi sopportato dall' ATI pari a euro 122.923,33 in luogo della richiesta di
ATI pari a euro 187.323,21.
Valutate la legittimità delle prefate somme, il CTU suddivideva ulteriormente gli importi ai fini della competenza tra le parti del giudizio, dal 10/4/2019 al 7/11/2019 (gg 211) pari ad euro 93.634,74 (sospensione conseguente alla contestazione della Regione/Genio Civile di inizio dei lavori in assenza dell'autorizzazione sismica6; come si è già detto, è la stessa a tornare sui suoi passi, condividendo nei CP_4 fatti quanto sostenuto dall' cioè l'incompetenza della in materia sismica CP_3 CP_4 per le opere dell' ; CP_3 dal 8/11/2019 al 13/1/2020 (gg 66) pari ad euro 29.288,59 (ulteriore durata della sospensione per ritardi dell' nel disporre la ripresa dei lavori). CP_3
- 14 - All' esito del confronto comparativo con i consulenti delle parti, l'ing. Per_4 riconosceva all' ATI ulteriori voci di lavorazioni non contabilizzate ed eccedenti la misura massima concordata in appalto, e precisamente sulla riserva n.° 1 voce
3) l' importo di Euro 1.369,18, per cui l' importo totale accertato risultava essere pari a € 124.292,51, provvedendo anche alle repliche alle osservazioni dei CTP anche sulla questione dell' importo richiesto da ATI nel doc n. 6 come “Nota appaltatore trasmessa a mezzo pec in data 28/2/2019 all' , che non allegata nel CP_3 fascicolo era rimessa alla decisione in termini di decadenza al Tribunale.
La quantificazione delle riserve spettanti all' ATI come calcolate dal CTU per l'importo definitivo di € 124.292,51, (da attribuirsi pro quota sulla base dell'intervento della mandante nella sua quota del 48%), oltre che trovare riscontro documentale nei fatti di causa, possono ritenersi congrue perché basate su ragionamento logico e scientifico e vengono acquisite alla base della presente motivazione, senza poter riconoscere ulteriori somme in difetto di prova e allegazione assertiva.
Deve a questo punto procedersi in accoglimento della domanda di come CP_3
formulata al n.° 5) della comparsa e contestuale chiamata in causa, alla ripartizione di attribuzione della responsabilità per l'illegittima sospensione dell'appalto e del suo andamento anomalo potendo convenirsi sulla accertata erroneità del provvedimento adottato in data 1.04.2019 dal Genio Civile di
Avellino, competente per materia e luogo, nei confronti di e della CP_3
responsabilità conseguente di er quanto di ragione. CP_3
A nulla rileva infatti la richiamata circostanza da parte della Controparte_4 dell' impossibilità di districarsi tra il coacervo delle disposizioni nel tema anche con riferimento al fatto che l'intervento legislativo dirimente in deroga alla l.
10/2017 sebbene già adottato, era inserito nel collegato alla finanziaria regionale,
e quindi non conoscibile, né può ritenersi scusabile per la PA il richiamo a
- 15 - provvedimenti assunti in casi analoghi e al precedente intervento del MIT, cui avrebbe dovuto attenersi l' CP_3
Tuttavia l'illegittimità del deliberato provvedimento regionale che ha intimato alle parti contrattuali di provvedere alla elaborazione di un piano antismico in sanatoria determinando l' adozione della sospensione dell' appalto non elimina del tutto la concorrente responsabilità anche dell' per il comportamento CP_3
Part adottato nei confronti di successivamente alla rettifica della decisione assunta dal Genio Civile.
In ossequio all' accertamento del ctu per la suddivisione degli importi secondo il periodo temporale dell'andamento anomalo dell' appalto è possibile determinare anche la percentuale di responsabilità tra le parti convenuta e chiamata in causa, in via anche equitativa, suddividendola nella misura del 70% a carico della e del 30% a carico dell' ai fini della competenza per Controparte_4 CP_3
il risarcimento in favore dell' ATI e dell' interventore nella sua quota di spettanza.
Pertanto la liquidazione delle somme spettanti solo all' interventore dott.
[...]
nella misura della quota pari al 48% dell'importo totale che risulta CP_1
essere pari a € 59.660,40, deve essere posta a carico delle parti rispettivamente nella misura del 70% a carico della e 30 % in capo a Controparte_4 CP_3
Sulle somme come accertate spettano gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all' effettivo soddisfo. Parte Stante l'accoglimento parziale delle domande di timasi di compensare per
1/3 le spese e competenze di lite tra la parte attrice e le parti convenute e terze e per il residuo sono poste a loro carico, secondo le rispettive quote di responsabilità e si liquidano secondo il DM 55/2014 come novellato nel 2022, in misura media dei valori tabellati tenuto conto della complessità dell' attività professionale svolta e del valore della causa, applicando all' importo una
- 16 - maggiorazione del 10% al procuratore costituito per la difesa di più parti processuali. compensa le spese di lite tra la parte convenuta e la parte chiamata in causa;
le spese di Ctu invece sono poste definitivamente a carico delle parti convenuta e della parte chiamata in causa secondo le rispettive quote, come liquidate in decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda di ATI e proseguita per la sua quota in ATI dalla dott. contro Controparte_1
e di verso la CP_3 CP_3 Controparte_4
respinta ogni ulteriore domanda ed eccezione non direttamente esaminata perché assorbita dalla presente motivazione, cosi dispone,
-dichiara rinunciata la domanda di risoluzione del contratto da parte di ATI per facta concludentia con la ripresa dell' appalto come deliberata da CP_3
per l' effetto,
-dichiara che per effetto dell'illegittima sospensione e andamento anomalo dell' appalto l' ATI ha subito danni e spese maggiori come accertati e quantificati dal
CTU,
Dichiara inammissibile perché non provata la legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di in luogo di , titolare dell' Controparte_2 Parte_2 omonima ditta, Parte
-ammesso l'intervento spiegato dalla mandante dell' dott. Controparte_1
in luogo della disciolta ATI e relativamente alla sua quota del 48%,
-condanna la convenuta e la terza chiamata in causa CP_3 CP_4
ciascuna per la rispettiva quota di responsabilità, come ut supra
[...]
Parte precisata ( 30% e 70%) al pagamento dei danni e spese sopportate da er l' andamento anomalo dell'' appalto, in favore dell' interventore dott.
[...]
Piva n.° per la sua quota di partecipazione in ATI Controparte_1 P.IVA_2
- 17 - del 48%, e quantificata in euro, € 59.660,40 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale fino all' effettivo soddisfo;
-compensa le spese di lite per 1/3 tra le parti e per il residuo condanna e CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt, ciascuno per Controparte_4 la propria quota, alla refusione delle competenze di giudizio in favore della parte attrice che liquida complessivamente in euro 10267,40 oltre iva e cpa e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
Parimenti pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese di ctu come liquidate in decreto.
Cosi deciso in Napoli li 18/12/2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria CO
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