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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2532/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata a C.F._4 margine del ricorso introduttivo dattiloscritto notificato al , dagli avv.ti GAETANO CP_1
AN (c.f. ) e IO PA (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roccapiemonte (SA) alla via C. PA
n. 20;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del 2.5.2016 rep. 31575, Persona_1 dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, C.F._7 presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 NONCHE'
Controparte_3 [...]
(c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
OM RE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._8 studio, sito in Sarno (SA) alla Via Vecchia Lavorate n. 14;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 29.11.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ed il Controparte_2
(d'ora innanzi solo ”) onde Controparte_5 CP_1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti - quantificati, a mezzo di separate CTP, in € 81.196,52 per (in qualità di proprietario Parte_1 del fondo), € 55.044,37 per (in qualità di conduttore del fondo della sig.ra Parte_1 CP_6
), € 66.333,13 per , € 50.331,41 per ed € 56.808,22 per
[...] Parte_4 Parte_3 Pt_2
- arrecati, a causa delle esondazioni del torrente Solofrana nel Comune di Castel San
[...]
Giorgio, verificatesi nei giorni 28/29 settembre 2020 e 27 ottobre 2020, ai fondi da loro coltivati e/o di cui erano proprietari. A fondamento delle rispettive domande deducevano che, a seguito degli eventi alluvionali anzidetti, le acque, torbide e cariche di detriti, avevano invaso i loro fondi, tutti ubicati in agro del Comune di Castel San Giorgio ed in particolare:
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particelle nn. 1131,
1137, 1141, 1645, 1647 per un'estensione complessiva di mq 4.471,00, di proprietà di Pt_1
;
[...]
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particella n. 1262 per un'estensione complessiva di 48,52 are, di proprietà della sig.ra e condotto da CP_6
in qualità di affittuario;
Parte_1
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particella n. 1263 per un'estensione complessiva di 48,53 are, di cui è usufruttuario;
Parte_4
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particelle nn.
1136 e 1140 per un'estensione complessiva di mq 2483, di proprietà di Parte_3
- fondo sito in agro di Mercato San Severino, identificato in catasto al foglio 14, particelle nn.
21, 528, 529, 597, 598, 763 e 764 per un'estensione complessiva di mq 4108, di proprietà di Pt_2
2 . Pt_2
Aggiungevano, altresì, in maniera indistinta per tutti i ricorrenti, che “hanno riportato danni ai fondi sopra descritti per il ristagno dell'acqua altamente inquinante, alle colture in essere, alle colture nelle serre, agli immobili, ai beni mobili (impianti di irrigazione) in quanto le putide, melmose e inquinanti acque, hanno raggiunto e invaso gli stessi per un'altezza di circa 50 cm sui fondi fino a procurare la successiva marcitura di tutti i prodotti” (così il ricorso a pag. 2 sub F) e che tali danni erano meglio identificati e quantificati nelle cinque CTP, tutte a firma dell'arch.
, allegate al ricorso ed a cui facevano espresso richiamo. Persona_2
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_1 attiva dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_2 sostenendo che il torrente de quo è un corso d'acqua naturale e non un canale di bonifica, la cui manutenzione spetta alla nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande perché CP_2 generiche, infondate e non provate.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per materia del Tribunale adito per difetto di demanialità delle acque, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , argomentando che il torrente Solofrana è CP_1 erroneamente considerato da codesto come un alveo naturale, rientrando, invece, nel Pt_5 perimetro consortile;
e, nel merito, eccepiva l'inesistenza e/o mancata prova dell'evento,
l'inammissibilità e genericità della domanda, la mancanza di prova documentale sull'esercizio di attività imprenditoriale agricola svolta dai ricorrenti e la mancata dimostrazione del rispetto degli obblighi delle distanze legali.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale dell'8.10.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia: la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli enti convenuti per i danni cagionati ai fondi condotti dai ricorrenti a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni
3 derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699;
Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012,
n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante dai documenti in atti (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 7).
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti resistenti a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dagli Enti convenuti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
4 In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr. Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 28/29.9.2020 e 27.10.2020, in seguito alle precipitazioni atmosferiche verificatesi, il torrente Solofrana straripava, allagando i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze non sono state contestate dagli enti resistenti e, inoltre, risultano in modo inequivoco sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sia dai documenti depositati con il ricorso introduttivo (cfr. "relazione di servizio intervento in via Palmeto-tracimazione torrente Solofrana”)
Da tale atto e dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo C) dell'articolazione istruttoria, riferendo che, al momento dei fatti, il torrente Solofrana si trovava in stato di totale abbandono a causa della presenza di abbondante vegetazione, erbacce e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano il libero deflusso.
L'evento, poi, non può essere considerato di carattere eccezionale, circostanza peraltro neppure dedotta dai resistenti, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad
5 interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti da ciascun ricorrente, va premesso che il ricorso introduttivo li indica genericamente come “danni alla piantumazione di alberi da frutta, con orticolture in essere di stagione a basso ed alto fusto con serre con colture per prodotti speciali fuori stagione”, richiamando per una maggiore specificazione le perizie di parte depositate unitamente al ricorso. Il consulente tecnico di parte, arch. , ha provveduto a quantificare i danni subiti da Persona_2 ciascun ricorrente, distinguendo, a seconda dei casi, tra spese per la bonifica e il ripristino dei fondi, mancati redditi e colture distrutte, e riportando per ciascuna di tali voci e per ciascun ricorrente gli importi dei danni sulla base dei prezziari regionali e delle caratteristiche agronomiche dei terreni. In particolare, per , nella qualità di proprietario, i danni sono stati stimati in complessivi Parte_1
€ 81.196,52 (di cui € 59.781,73 per bonifica del sito, € 1.414,79 per mancati redditi ed € 20.000,00 per colture distrutte); sempre per , nella diversa qualità di conduttore dei fondi di Parte_1
i danni sono stati stimati in ulteriori € 55.044,37 (comprensivi di € 37.000,00 per CP_6 danni alle colture non utilizzabili, € 7.500,00 per impianto irriguo, € 7.000,00 per ripristino e pulizia del fondo ed € 3.544,37 per mancati redditi). I danni lamentati da sono stati Parte_4 quantificati in € 66.333,13 (di cui € 62.788,76 per bonifica del sito ed € 3.544,37 per mancati redditi), quelli di in € 50.331,41 (di cui € 48.497,94 per bonifica del sito ed € 1.833,47 Parte_3 per mancati redditi), e, infine, quelli di in complessivi € 56.808,22 (di cui € Parte_2
43.774,83 per bonifica del sito, € 3.033,39 per mancati redditi ed € 10.000,00 per colture distrutte).
Rileva il collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nelle consulenze tecniche di parte, integralmente richiamate, non possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti contenuta nel ricorso introduttivo
(effettuata peraltro - come già evidenziato - in maniera indistinta per tutti i ricorrenti) è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascuna parte ricorrente. Tale carenza non può dirsi colmata dalle successive deduzioni svolte in comparsa conclusionale, dove i danni risultano richiamati solo sulla base delle stime operate nelle consulenze di parte, senza che vi sia stata una distinta e autonoma allegazione per ciascun ricorrente.
Le generiche allegazioni riguardanti il danneggiamento dei terreni e delle coltivazioni presenti sui fondi dei ricorrenti (riportate senza alcuna specificazione della consistenza dei danni concretamente subiti da ciascun fondo agricolo, né della tipologia e quantità delle coltivazioni presenti) si sono, poi, inevitabilmente riverberate sulle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Sicuramente tutti i testi escussi hanno riferito in modo chiaro che i terreni di tutti i ricorrenti sono stati invasi dall'acqua e interamente inondati. Il teste (marito della ricorrente Testimone_1
6 e cognato di ) ha, poi, precisato con esclusivo riferimento al fondo Parte_3 Parte_1 della ricorrente che “i terreni di mia moglie sono stati interamente sommersi di acqua Parte_3 che ristagnava per circa 50 cm”.
Quanto ai danni alle colture, va evidenziato che le dichiarazioni dei testi escussi sono state generiche e in parte anche tra loro non perfettamente concordanti;
Ad esempio, il teste Tes_1 ha descritto con maggiore dettaglio le colture insistenti sul fondo della moglie - serre con
[...] pomodori, zucchine, melanzane e fagiolini, oltre ad alberi da frutta e vigneto - mentre, con riguardo ai fondi altrui, le sue dichiarazioni si sono mantenute su un piano meramente approssimativo, avendo egli riferito che “sui terreni di erano coltivati più o meno gli stessi prodotti” Parte_1
e che “aveva carciofi, alberi da frutta, cavoli e un sacco di cose che non ricordo bene”, CP_6 senza però fornire indicazioni puntuali circa la tipologia, la quantità delle colture, l'epoca della piantagione o il grado effettivo del danneggiamento. Analogamente, la teste Testimone_2
(cognata di ), pur avendo dichiarato di essere stata presente sui luoghi di causa il Parte_1 giorno dell'esondazione, ha reso affermazioni di carattere del tutto generico, limitandosi a riferire che “i fondi erano interamente allagati e non si vedeva niente” e che sul fondo di vi Parte_1 erano “broccoli, cavolfiori, insalata, zucchine e melanzane”, oltre a serre con pomodorini. Anche in questo caso, tuttavia, mancano riferimenti concreti al numero delle piante, alla superficie coltivata o allo stato delle colture al momento dell'evento; la teste, inoltre, con riguardo ai fondi di ha riferito (contrariamente a quanto dichiarato dal teste che Parte_3 Testimone_1 anch'ella piantava ortaggi invernali;
mentre per gli altri due ricorrenti ha dichiarato espressamente di non essere entrata sui fondi e di non sapere “nello specifico cosa coltivava ”, limitandosi Pt_2 ad affermare in via meramente presuntiva che vi fossero “tanti alberi di frutta”.
Lo stesso CTP, arch. , in sede testimoniale, si è limitato a richiamare le Persona_2 perizie da lui redatte, ribadendo di aver riscontrato, nei giorni successivi agli eventi, l'allagamento dei fondi e la presenza di detriti trasportati dal torrente. Egli, tuttavia, ha ammesso di non avere proceduto ad alcun conteggio delle colture, avendo elaborato le valutazioni dei danni soltanto approssimativamente, ricavandole dall'estensione dei terreni e dalle informazioni fornite dagli stessi proprietari (“Non ho contato le piante presenti di ciascun ortaggio, ma poiché sono esperto, ho fatto un calcolo approssimativo considerando le piante che rinvenivo e la loro estensione approssimativa;
ho chiesto anche ai proprietari che mi hanno detto più o meno le piante presenti;
se non ricordo male ho redatto con i proprietari un elenco delle piante presenti. Preciso che le piante si sono interamente seccate;
anche gli alberi so che si sono seccati dato che me lo hanno detto i proprietari;
certamente non potevo andare a verificare”).
A fronte di tali generiche dichiarazioni, una prova più puntuale della tipologia e dell'entità dei
7 danni subiti da ciascuna delle parti ricorrenti non può essere desunta neppure dalle consulenze tecniche redatte con riferimento a ciascuna parte. Tali elaborati, infatti, risultano omogenei nella forma ed improntati ad un metodo astratto e presuntivo. In particolare, nella perizia relativa a Pt_1
quale proprietario, risulta effettuata una stima unitaria delle “colture distrutte” in €
[...]
20.000,00, sulla base di un mero elenco delle specie di ortaggi presenti con numero di piante, privo, tuttavia, di valori unitari o di criteri esplicitati di calcolo;
analoga considerazione vale per la perizia riferita a , dove la somma di € 10.000,00 è ancòrata ad un elenco di colture Parte_2 numericamente indicate, anch'esso privo di corrispondente quantificazione economica. Soltanto nella perizia predisposta per nella qualità di conduttore la voce relativa alle colture Parte_1 danneggiate è stata accompagnata dall'indicazioni del prezzo per singola tipologia, per un totale di
€ 37.000,00. Invece, per la relazione riporta esclusivamente un elenco delle colture Parte_4 con il numero delle piante (alberi di ciliegio, pesco e susino), senza nessuna quantificazione del danno (né complessivo, né unitario) e per addirittura non risulta neppure l'elenco Parte_3 dettagliato delle coltivazioni presenti sul fondo, essendo genericamente indicati come presenti “viti, alberi da frutta e ortaggi vari”. In generale, nessuna delle perizie chiarisce con precisione la provenienza dei numeri riportati (chiarita come de relato actoris nella testimonianza resa dal CTP),
i quali sembrano piuttosto tratti da valori medi di densità colturale della zona che non da un effettivo accertamento delle piantagioni presenti al momento dell'evento.
Lo stesso sopralluogo, eseguito il 27 ottobre 2020, coincide con la data dell'ultima esondazione ed è avvenuto a distanza di circa un mese dai precedenti allagamenti, circostanza che inevitabilmente riduce l'attendibilità del rilievo e sulla possibilità di verificare in maniera oggettiva l'effettiva consistenza dei danni.
A fronte di tali carenze, deve rilevarsi che le consulenze tecniche depositate non possono sopperire alla mancanza di specifiche allegazioni e di prove puntuali, atteso che, in linea generale, se anche avente la forma della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o
8 implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Come evidenziato sopra, le perizie depositate dai ricorrenti contengono valutazioni astratte, fondate prevalentemente sui prezziari regionali e sulle caratteristiche agronomiche della zona, senza supporto documentale in ordine alla quantità delle colture effettivamente presenti, al numero delle piante, alla loro produttività o allo stato in cui versavano al momento dell'evento. In alcune perizie
è stato riportato un mero elenco di colture, privo di correlazione con dati oggettivi;
in altre sono stati indicati valori economici senza che sia chiara la loro derivazione;
in altre ancora la stima appare costruita esclusivamente sulla base dell'estensione dei fondi e per la ricorrente Parte_3 addirittura, non è stata effettuata nessuna stima dei danni alle colture.
Le perizie redatte, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento della inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun ricorrente può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alle singole perizie di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni così come descritto nel ricorso e nelle perizie di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
9 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Fatte tali premesse generali, valevoli per tutti i ricorrenti, il Collegio ritiene, quindi, che in mancanza di una prova univoca e precisa della tipologia di prodotti presenti sui fondi e dell'effettiva entità del danno subito da ciascuna coltivazione, una liquidazione del danno alle colture subito da ciascun ricorrente sarebbe del tutto aleatoria.
Non può, peraltro, non evidenziarsi che in mancanza di prova puntuale circa i tempi di ristagno dell'acqua su ciascun fondo non appare verosimile il danneggiamento delle piante e dei frutti su di esse presenti, riferito al CTP direttamente dai ricorrenti.
Sulla base delle argomentazioni svolte, sebbene risulti raggiunta la prova dell'allagamento integrale dei fondi, ritiene il Collegio di non poter procedere ad una liquidazione dei danni alle colture neppure in via equitativa.
Quanto ai danni per la bonifica del sito al fine di ripristinare la fertilità del suolo (pulizia dei terreni), la teste ha dichiarato che, una volta ritiratesi le acque, “sui terreni vi Testimone_2 era depositato di tutto, con una puzza terribile”, aggiungendo di avere personalmente collaborato alla rimozione di bottiglie di plastica, bidoni e tronchi dai fondi di e di Parte_1 Pt_3
Tali dichiarazioni, tuttavia, restano generiche e non consentono di individuare con
[...] precisione quali interventi di ripristino siano stati concretamente eseguiti da ciascun ricorrente.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, in quanto le valutazioni contenute nelle perizie sono basate sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tali, non supportate da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Peraltro, il perito di parte in tutte e cinque le relazioni da lui redatte si è limitato a dichiarare che
“l'esondazione del torrente Solofrana ha arrecato un gravissimo danno al fondo in esame per le seguenti cause: - immissione di materiale limoso inerte ad alto carico inquinante…che ha: 1.
Causato un grave inquinamento chimico del fondo;
2. Causato la riduzione della permeabilità del terreno agricolo, occludendo tutte le microporosità del terreno, ed alterandone la struttura fisico- meccanica, rendendo così inidoneo all'attività agricola;
- distruzione delle piante in essere sul fondo…”, precisando che “i costi per la bonifica del sito:
1. Allontanamento del materiale limoso e solido immesso dal corso d'acqua;
2. Lavori di adeguamento del suolo per le nuove produzioni agricole”, senza specificare nel concreto i danni riportati da ciascun terreno e le attività effettivamente compiute da ciascuna delle parti ricorrenti rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Le dichiarazioni della teste tuttavia, inducono a ritenere provato che i Testimone_2
10 lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia, così come, peraltro, dedotto dagli stessi ricorrenti nella comparsa conclusionale, laddove si legge, a pag. 8, che “I ricorrenti purtroppo non sono in grado di dimostrare le spese che hanno affrontato per sistemare i campi perché non le hanno sostenute, ma hanno ripristinato i propri fondi in economia per due specifici e importanti motivi: uno perché non erano e non sono in condizioni economiche di anticipare i costi dei lavori per poi chiedere il rimborso attraverso la rendicontazione come per legge e l'altro motivo è che comunque sono o meglio erano in grado di gestire in economia i lavori di ripristino dei fondi”.
Sulla base delle argomentazioni svolte e delle carenze documentali evidenziate, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possono essere riconosciuti ai ricorrenti solo i danni relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, ossia i danni legati ad attività di pulizia dei fondi eseguite in economia;
senza nessun riconoscimento dei quantificati danni per lo smaltimento e il trasporto a discarica dei materiali, attesa la mancanza di prova del compimento di tale attività e dei relativi costi subiti.
La liquidazione dei danni ai terreni, va, quindi, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, dell'estensione di ciascuno dei fondi e considerata anche la speciale composizione tecnica di questo Tribunale, nella misura equitativa di €
5.000,00 per , nella qualità di proprietario;
€ 5.000,00 per , nella Parte_1 Parte_1 qualità di conduttore;
€ 5.000,00 per;
€ 2.500,00 per Milite ed € 5.000,00 Parte_4 Pt_3 per . Parte_2
Va, poi, escluso il risarcimento per il danno relativo all'impianto irriguo, lamentato dal solo ricorrente nella qualità di conduttore. Invero, a fronte della mera indicazione Parte_1 contenuta nella consulenza tecnica di parte di tale danno, non vi è alcun riscontro probatorio idoneo a comprovare l'effettiva esistenza e la consistenza e vetustà dell'impianto al momento dell'evento.
Nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento ad un impianto irriguo danneggiato, limitandosi a descrivere genericamente la presenza di serre e coltivazioni;
né risultano depositati documenti
(quali fatture, preventivi o attestazioni di spesa) atti a dimostrare la presenza di tubazioni, gocciolatori o altre strutture connesse all'irrigazione dei fondi ovvero all'acquisto successivo all'evento di materiale atto al ripristino o alla sostituzione.
Parimenti, non è possibile riconoscere ai ricorrenti il danno rivendicato per i mancati redditi per la perdita delle piante, richiesto nelle singole CTP, in quanto nessun riferimento a tale danno risulta effettuato in sede testimoniale e la consulenza di parte lo indica quale voce di danno subito, senza specificarne la fonte e senza citare o depositare i documenti comprovanti la sua effettiva verificazione ed entità.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta
11 l'eccezione della di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi CP_2 confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova, anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
Delle somme riconosciute come dovute deve rispondere, in primo luogo, la attesi i CP_2 principi costantemente espressi da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 1522/2020; sentenza n. 4823/2015), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'Ente convenuto e stante la conferma di precedenti di questo Tribunale ad opera del Tribunale
Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 124/2017, resa in una controversia svoltasi proprio tra le medesime parti di questo stesso giudizio con riferimento ad un'esondazione del torrente Solofrana in anni precedenti a quello per cui è causa).
Il torrente Solofrana è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo
822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e
12 conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. CP_2
n. 484/2018). Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Deve, poi, affermarsi la concorrente responsabilità del . CP_1
Come già ritenuto in altre controversie decise da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n.
1522/2020 e sentenza n. 5172/2017; nonché Tribunale Superiore delle Acque sentenza n. 124/2017) il torrente Solofrana non è un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP n.
173/2018), per cui alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_2 che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b)
R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h) D.P.R. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle CP_1 opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. n. 23/1985 e art. 2 co. 3 CP_2 lett. b) dello Statuto del approvato con delibera della del 26.11.1986 CP_1 Controparte_2
n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. sentenza cit. n. 173/2018, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che nella specie si contendono la irresponsabilità), va ritenuto che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per CP_2
l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della CP_1 manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la CP_2
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la
13 sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_7 consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_2
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_2 sono stati recentemente affermati anche dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_2 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_2 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_2 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La ed il vanno, in definitiva, condannati in solido al pagamento, in favore CP_2 CP_1 dei ricorrenti, degli importi sopra indicati, ed in particolare:
- € 10.000,00 per , nella doppia qualità di proprietario e conduttore;
Parte_1
- € 5.000,00 per;
Parte_4
- € 2.500,00 per Parte_3
- € 5.000,00 per . Parte_2
Sull'importo riconosciuto a ciascun ricorrente va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (27.10.2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i
14 parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in favore dei ricorrenti, con gli aumenti di cui al citato DM per la difesa di più parti con posizione sovrapponibile in un unico atto e con distrazione, nella misura della metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e
NI PA, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della e del , Controparte_2 Controparte_3 disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di:
- € 10.000,00 a favore di;
Parte_1
- € 5.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 2.500,00 a favore di Parte_3
- € 5.000,00 a favore di , Parte_2 oltre per tutti rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la e il Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3, liquidato in €
262,00 per spese ed € 1.100,64 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e NI PA, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2532/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata a C.F._4 margine del ricorso introduttivo dattiloscritto notificato al , dagli avv.ti GAETANO CP_1
AN (c.f. ) e IO PA (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roccapiemonte (SA) alla via C. PA
n. 20;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del 2.5.2016 rep. 31575, Persona_1 dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, C.F._7 presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 NONCHE'
Controparte_3 [...]
(c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
OM RE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._8 studio, sito in Sarno (SA) alla Via Vecchia Lavorate n. 14;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 29.11.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ed il Controparte_2
(d'ora innanzi solo ”) onde Controparte_5 CP_1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti - quantificati, a mezzo di separate CTP, in € 81.196,52 per (in qualità di proprietario Parte_1 del fondo), € 55.044,37 per (in qualità di conduttore del fondo della sig.ra Parte_1 CP_6
), € 66.333,13 per , € 50.331,41 per ed € 56.808,22 per
[...] Parte_4 Parte_3 Pt_2
- arrecati, a causa delle esondazioni del torrente Solofrana nel Comune di Castel San
[...]
Giorgio, verificatesi nei giorni 28/29 settembre 2020 e 27 ottobre 2020, ai fondi da loro coltivati e/o di cui erano proprietari. A fondamento delle rispettive domande deducevano che, a seguito degli eventi alluvionali anzidetti, le acque, torbide e cariche di detriti, avevano invaso i loro fondi, tutti ubicati in agro del Comune di Castel San Giorgio ed in particolare:
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particelle nn. 1131,
1137, 1141, 1645, 1647 per un'estensione complessiva di mq 4.471,00, di proprietà di Pt_1
;
[...]
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particella n. 1262 per un'estensione complessiva di 48,52 are, di proprietà della sig.ra e condotto da CP_6
in qualità di affittuario;
Parte_1
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particella n. 1263 per un'estensione complessiva di 48,53 are, di cui è usufruttuario;
Parte_4
- fondo sito in agro di Castel San Giorgio, identificato in catasto al foglio 9, particelle nn.
1136 e 1140 per un'estensione complessiva di mq 2483, di proprietà di Parte_3
- fondo sito in agro di Mercato San Severino, identificato in catasto al foglio 14, particelle nn.
21, 528, 529, 597, 598, 763 e 764 per un'estensione complessiva di mq 4108, di proprietà di Pt_2
2 . Pt_2
Aggiungevano, altresì, in maniera indistinta per tutti i ricorrenti, che “hanno riportato danni ai fondi sopra descritti per il ristagno dell'acqua altamente inquinante, alle colture in essere, alle colture nelle serre, agli immobili, ai beni mobili (impianti di irrigazione) in quanto le putide, melmose e inquinanti acque, hanno raggiunto e invaso gli stessi per un'altezza di circa 50 cm sui fondi fino a procurare la successiva marcitura di tutti i prodotti” (così il ricorso a pag. 2 sub F) e che tali danni erano meglio identificati e quantificati nelle cinque CTP, tutte a firma dell'arch.
, allegate al ricorso ed a cui facevano espresso richiamo. Persona_2
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_1 attiva dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_2 sostenendo che il torrente de quo è un corso d'acqua naturale e non un canale di bonifica, la cui manutenzione spetta alla nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande perché CP_2 generiche, infondate e non provate.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per materia del Tribunale adito per difetto di demanialità delle acque, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , argomentando che il torrente Solofrana è CP_1 erroneamente considerato da codesto come un alveo naturale, rientrando, invece, nel Pt_5 perimetro consortile;
e, nel merito, eccepiva l'inesistenza e/o mancata prova dell'evento,
l'inammissibilità e genericità della domanda, la mancanza di prova documentale sull'esercizio di attività imprenditoriale agricola svolta dai ricorrenti e la mancata dimostrazione del rispetto degli obblighi delle distanze legali.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale dell'8.10.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia: la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli enti convenuti per i danni cagionati ai fondi condotti dai ricorrenti a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni
3 derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699;
Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012,
n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante dai documenti in atti (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 7).
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti resistenti a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dagli Enti convenuti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
4 In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr. Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 28/29.9.2020 e 27.10.2020, in seguito alle precipitazioni atmosferiche verificatesi, il torrente Solofrana straripava, allagando i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze non sono state contestate dagli enti resistenti e, inoltre, risultano in modo inequivoco sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sia dai documenti depositati con il ricorso introduttivo (cfr. "relazione di servizio intervento in via Palmeto-tracimazione torrente Solofrana”)
Da tale atto e dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo C) dell'articolazione istruttoria, riferendo che, al momento dei fatti, il torrente Solofrana si trovava in stato di totale abbandono a causa della presenza di abbondante vegetazione, erbacce e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano il libero deflusso.
L'evento, poi, non può essere considerato di carattere eccezionale, circostanza peraltro neppure dedotta dai resistenti, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad
5 interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti da ciascun ricorrente, va premesso che il ricorso introduttivo li indica genericamente come “danni alla piantumazione di alberi da frutta, con orticolture in essere di stagione a basso ed alto fusto con serre con colture per prodotti speciali fuori stagione”, richiamando per una maggiore specificazione le perizie di parte depositate unitamente al ricorso. Il consulente tecnico di parte, arch. , ha provveduto a quantificare i danni subiti da Persona_2 ciascun ricorrente, distinguendo, a seconda dei casi, tra spese per la bonifica e il ripristino dei fondi, mancati redditi e colture distrutte, e riportando per ciascuna di tali voci e per ciascun ricorrente gli importi dei danni sulla base dei prezziari regionali e delle caratteristiche agronomiche dei terreni. In particolare, per , nella qualità di proprietario, i danni sono stati stimati in complessivi Parte_1
€ 81.196,52 (di cui € 59.781,73 per bonifica del sito, € 1.414,79 per mancati redditi ed € 20.000,00 per colture distrutte); sempre per , nella diversa qualità di conduttore dei fondi di Parte_1
i danni sono stati stimati in ulteriori € 55.044,37 (comprensivi di € 37.000,00 per CP_6 danni alle colture non utilizzabili, € 7.500,00 per impianto irriguo, € 7.000,00 per ripristino e pulizia del fondo ed € 3.544,37 per mancati redditi). I danni lamentati da sono stati Parte_4 quantificati in € 66.333,13 (di cui € 62.788,76 per bonifica del sito ed € 3.544,37 per mancati redditi), quelli di in € 50.331,41 (di cui € 48.497,94 per bonifica del sito ed € 1.833,47 Parte_3 per mancati redditi), e, infine, quelli di in complessivi € 56.808,22 (di cui € Parte_2
43.774,83 per bonifica del sito, € 3.033,39 per mancati redditi ed € 10.000,00 per colture distrutte).
Rileva il collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nelle consulenze tecniche di parte, integralmente richiamate, non possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti contenuta nel ricorso introduttivo
(effettuata peraltro - come già evidenziato - in maniera indistinta per tutti i ricorrenti) è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascuna parte ricorrente. Tale carenza non può dirsi colmata dalle successive deduzioni svolte in comparsa conclusionale, dove i danni risultano richiamati solo sulla base delle stime operate nelle consulenze di parte, senza che vi sia stata una distinta e autonoma allegazione per ciascun ricorrente.
Le generiche allegazioni riguardanti il danneggiamento dei terreni e delle coltivazioni presenti sui fondi dei ricorrenti (riportate senza alcuna specificazione della consistenza dei danni concretamente subiti da ciascun fondo agricolo, né della tipologia e quantità delle coltivazioni presenti) si sono, poi, inevitabilmente riverberate sulle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Sicuramente tutti i testi escussi hanno riferito in modo chiaro che i terreni di tutti i ricorrenti sono stati invasi dall'acqua e interamente inondati. Il teste (marito della ricorrente Testimone_1
6 e cognato di ) ha, poi, precisato con esclusivo riferimento al fondo Parte_3 Parte_1 della ricorrente che “i terreni di mia moglie sono stati interamente sommersi di acqua Parte_3 che ristagnava per circa 50 cm”.
Quanto ai danni alle colture, va evidenziato che le dichiarazioni dei testi escussi sono state generiche e in parte anche tra loro non perfettamente concordanti;
Ad esempio, il teste Tes_1 ha descritto con maggiore dettaglio le colture insistenti sul fondo della moglie - serre con
[...] pomodori, zucchine, melanzane e fagiolini, oltre ad alberi da frutta e vigneto - mentre, con riguardo ai fondi altrui, le sue dichiarazioni si sono mantenute su un piano meramente approssimativo, avendo egli riferito che “sui terreni di erano coltivati più o meno gli stessi prodotti” Parte_1
e che “aveva carciofi, alberi da frutta, cavoli e un sacco di cose che non ricordo bene”, CP_6 senza però fornire indicazioni puntuali circa la tipologia, la quantità delle colture, l'epoca della piantagione o il grado effettivo del danneggiamento. Analogamente, la teste Testimone_2
(cognata di ), pur avendo dichiarato di essere stata presente sui luoghi di causa il Parte_1 giorno dell'esondazione, ha reso affermazioni di carattere del tutto generico, limitandosi a riferire che “i fondi erano interamente allagati e non si vedeva niente” e che sul fondo di vi Parte_1 erano “broccoli, cavolfiori, insalata, zucchine e melanzane”, oltre a serre con pomodorini. Anche in questo caso, tuttavia, mancano riferimenti concreti al numero delle piante, alla superficie coltivata o allo stato delle colture al momento dell'evento; la teste, inoltre, con riguardo ai fondi di ha riferito (contrariamente a quanto dichiarato dal teste che Parte_3 Testimone_1 anch'ella piantava ortaggi invernali;
mentre per gli altri due ricorrenti ha dichiarato espressamente di non essere entrata sui fondi e di non sapere “nello specifico cosa coltivava ”, limitandosi Pt_2 ad affermare in via meramente presuntiva che vi fossero “tanti alberi di frutta”.
Lo stesso CTP, arch. , in sede testimoniale, si è limitato a richiamare le Persona_2 perizie da lui redatte, ribadendo di aver riscontrato, nei giorni successivi agli eventi, l'allagamento dei fondi e la presenza di detriti trasportati dal torrente. Egli, tuttavia, ha ammesso di non avere proceduto ad alcun conteggio delle colture, avendo elaborato le valutazioni dei danni soltanto approssimativamente, ricavandole dall'estensione dei terreni e dalle informazioni fornite dagli stessi proprietari (“Non ho contato le piante presenti di ciascun ortaggio, ma poiché sono esperto, ho fatto un calcolo approssimativo considerando le piante che rinvenivo e la loro estensione approssimativa;
ho chiesto anche ai proprietari che mi hanno detto più o meno le piante presenti;
se non ricordo male ho redatto con i proprietari un elenco delle piante presenti. Preciso che le piante si sono interamente seccate;
anche gli alberi so che si sono seccati dato che me lo hanno detto i proprietari;
certamente non potevo andare a verificare”).
A fronte di tali generiche dichiarazioni, una prova più puntuale della tipologia e dell'entità dei
7 danni subiti da ciascuna delle parti ricorrenti non può essere desunta neppure dalle consulenze tecniche redatte con riferimento a ciascuna parte. Tali elaborati, infatti, risultano omogenei nella forma ed improntati ad un metodo astratto e presuntivo. In particolare, nella perizia relativa a Pt_1
quale proprietario, risulta effettuata una stima unitaria delle “colture distrutte” in €
[...]
20.000,00, sulla base di un mero elenco delle specie di ortaggi presenti con numero di piante, privo, tuttavia, di valori unitari o di criteri esplicitati di calcolo;
analoga considerazione vale per la perizia riferita a , dove la somma di € 10.000,00 è ancòrata ad un elenco di colture Parte_2 numericamente indicate, anch'esso privo di corrispondente quantificazione economica. Soltanto nella perizia predisposta per nella qualità di conduttore la voce relativa alle colture Parte_1 danneggiate è stata accompagnata dall'indicazioni del prezzo per singola tipologia, per un totale di
€ 37.000,00. Invece, per la relazione riporta esclusivamente un elenco delle colture Parte_4 con il numero delle piante (alberi di ciliegio, pesco e susino), senza nessuna quantificazione del danno (né complessivo, né unitario) e per addirittura non risulta neppure l'elenco Parte_3 dettagliato delle coltivazioni presenti sul fondo, essendo genericamente indicati come presenti “viti, alberi da frutta e ortaggi vari”. In generale, nessuna delle perizie chiarisce con precisione la provenienza dei numeri riportati (chiarita come de relato actoris nella testimonianza resa dal CTP),
i quali sembrano piuttosto tratti da valori medi di densità colturale della zona che non da un effettivo accertamento delle piantagioni presenti al momento dell'evento.
Lo stesso sopralluogo, eseguito il 27 ottobre 2020, coincide con la data dell'ultima esondazione ed è avvenuto a distanza di circa un mese dai precedenti allagamenti, circostanza che inevitabilmente riduce l'attendibilità del rilievo e sulla possibilità di verificare in maniera oggettiva l'effettiva consistenza dei danni.
A fronte di tali carenze, deve rilevarsi che le consulenze tecniche depositate non possono sopperire alla mancanza di specifiche allegazioni e di prove puntuali, atteso che, in linea generale, se anche avente la forma della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o
8 implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Come evidenziato sopra, le perizie depositate dai ricorrenti contengono valutazioni astratte, fondate prevalentemente sui prezziari regionali e sulle caratteristiche agronomiche della zona, senza supporto documentale in ordine alla quantità delle colture effettivamente presenti, al numero delle piante, alla loro produttività o allo stato in cui versavano al momento dell'evento. In alcune perizie
è stato riportato un mero elenco di colture, privo di correlazione con dati oggettivi;
in altre sono stati indicati valori economici senza che sia chiara la loro derivazione;
in altre ancora la stima appare costruita esclusivamente sulla base dell'estensione dei fondi e per la ricorrente Parte_3 addirittura, non è stata effettuata nessuna stima dei danni alle colture.
Le perizie redatte, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento della inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun ricorrente può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alle singole perizie di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni così come descritto nel ricorso e nelle perizie di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
9 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Fatte tali premesse generali, valevoli per tutti i ricorrenti, il Collegio ritiene, quindi, che in mancanza di una prova univoca e precisa della tipologia di prodotti presenti sui fondi e dell'effettiva entità del danno subito da ciascuna coltivazione, una liquidazione del danno alle colture subito da ciascun ricorrente sarebbe del tutto aleatoria.
Non può, peraltro, non evidenziarsi che in mancanza di prova puntuale circa i tempi di ristagno dell'acqua su ciascun fondo non appare verosimile il danneggiamento delle piante e dei frutti su di esse presenti, riferito al CTP direttamente dai ricorrenti.
Sulla base delle argomentazioni svolte, sebbene risulti raggiunta la prova dell'allagamento integrale dei fondi, ritiene il Collegio di non poter procedere ad una liquidazione dei danni alle colture neppure in via equitativa.
Quanto ai danni per la bonifica del sito al fine di ripristinare la fertilità del suolo (pulizia dei terreni), la teste ha dichiarato che, una volta ritiratesi le acque, “sui terreni vi Testimone_2 era depositato di tutto, con una puzza terribile”, aggiungendo di avere personalmente collaborato alla rimozione di bottiglie di plastica, bidoni e tronchi dai fondi di e di Parte_1 Pt_3
Tali dichiarazioni, tuttavia, restano generiche e non consentono di individuare con
[...] precisione quali interventi di ripristino siano stati concretamente eseguiti da ciascun ricorrente.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, in quanto le valutazioni contenute nelle perizie sono basate sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tali, non supportate da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Peraltro, il perito di parte in tutte e cinque le relazioni da lui redatte si è limitato a dichiarare che
“l'esondazione del torrente Solofrana ha arrecato un gravissimo danno al fondo in esame per le seguenti cause: - immissione di materiale limoso inerte ad alto carico inquinante…che ha: 1.
Causato un grave inquinamento chimico del fondo;
2. Causato la riduzione della permeabilità del terreno agricolo, occludendo tutte le microporosità del terreno, ed alterandone la struttura fisico- meccanica, rendendo così inidoneo all'attività agricola;
- distruzione delle piante in essere sul fondo…”, precisando che “i costi per la bonifica del sito:
1. Allontanamento del materiale limoso e solido immesso dal corso d'acqua;
2. Lavori di adeguamento del suolo per le nuove produzioni agricole”, senza specificare nel concreto i danni riportati da ciascun terreno e le attività effettivamente compiute da ciascuna delle parti ricorrenti rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Le dichiarazioni della teste tuttavia, inducono a ritenere provato che i Testimone_2
10 lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia, così come, peraltro, dedotto dagli stessi ricorrenti nella comparsa conclusionale, laddove si legge, a pag. 8, che “I ricorrenti purtroppo non sono in grado di dimostrare le spese che hanno affrontato per sistemare i campi perché non le hanno sostenute, ma hanno ripristinato i propri fondi in economia per due specifici e importanti motivi: uno perché non erano e non sono in condizioni economiche di anticipare i costi dei lavori per poi chiedere il rimborso attraverso la rendicontazione come per legge e l'altro motivo è che comunque sono o meglio erano in grado di gestire in economia i lavori di ripristino dei fondi”.
Sulla base delle argomentazioni svolte e delle carenze documentali evidenziate, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possono essere riconosciuti ai ricorrenti solo i danni relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, ossia i danni legati ad attività di pulizia dei fondi eseguite in economia;
senza nessun riconoscimento dei quantificati danni per lo smaltimento e il trasporto a discarica dei materiali, attesa la mancanza di prova del compimento di tale attività e dei relativi costi subiti.
La liquidazione dei danni ai terreni, va, quindi, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, dell'estensione di ciascuno dei fondi e considerata anche la speciale composizione tecnica di questo Tribunale, nella misura equitativa di €
5.000,00 per , nella qualità di proprietario;
€ 5.000,00 per , nella Parte_1 Parte_1 qualità di conduttore;
€ 5.000,00 per;
€ 2.500,00 per Milite ed € 5.000,00 Parte_4 Pt_3 per . Parte_2
Va, poi, escluso il risarcimento per il danno relativo all'impianto irriguo, lamentato dal solo ricorrente nella qualità di conduttore. Invero, a fronte della mera indicazione Parte_1 contenuta nella consulenza tecnica di parte di tale danno, non vi è alcun riscontro probatorio idoneo a comprovare l'effettiva esistenza e la consistenza e vetustà dell'impianto al momento dell'evento.
Nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento ad un impianto irriguo danneggiato, limitandosi a descrivere genericamente la presenza di serre e coltivazioni;
né risultano depositati documenti
(quali fatture, preventivi o attestazioni di spesa) atti a dimostrare la presenza di tubazioni, gocciolatori o altre strutture connesse all'irrigazione dei fondi ovvero all'acquisto successivo all'evento di materiale atto al ripristino o alla sostituzione.
Parimenti, non è possibile riconoscere ai ricorrenti il danno rivendicato per i mancati redditi per la perdita delle piante, richiesto nelle singole CTP, in quanto nessun riferimento a tale danno risulta effettuato in sede testimoniale e la consulenza di parte lo indica quale voce di danno subito, senza specificarne la fonte e senza citare o depositare i documenti comprovanti la sua effettiva verificazione ed entità.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta
11 l'eccezione della di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi CP_2 confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova, anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
Delle somme riconosciute come dovute deve rispondere, in primo luogo, la attesi i CP_2 principi costantemente espressi da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 1522/2020; sentenza n. 4823/2015), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'Ente convenuto e stante la conferma di precedenti di questo Tribunale ad opera del Tribunale
Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 124/2017, resa in una controversia svoltasi proprio tra le medesime parti di questo stesso giudizio con riferimento ad un'esondazione del torrente Solofrana in anni precedenti a quello per cui è causa).
Il torrente Solofrana è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo
822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e
12 conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. CP_2
n. 484/2018). Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Deve, poi, affermarsi la concorrente responsabilità del . CP_1
Come già ritenuto in altre controversie decise da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n.
1522/2020 e sentenza n. 5172/2017; nonché Tribunale Superiore delle Acque sentenza n. 124/2017) il torrente Solofrana non è un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP n.
173/2018), per cui alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_2 che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b)
R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h) D.P.R. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle CP_1 opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. n. 23/1985 e art. 2 co. 3 CP_2 lett. b) dello Statuto del approvato con delibera della del 26.11.1986 CP_1 Controparte_2
n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. sentenza cit. n. 173/2018, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che nella specie si contendono la irresponsabilità), va ritenuto che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per CP_2
l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della CP_1 manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la CP_2
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la
13 sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_7 consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_2
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_2 sono stati recentemente affermati anche dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_2 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_2 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_2 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La ed il vanno, in definitiva, condannati in solido al pagamento, in favore CP_2 CP_1 dei ricorrenti, degli importi sopra indicati, ed in particolare:
- € 10.000,00 per , nella doppia qualità di proprietario e conduttore;
Parte_1
- € 5.000,00 per;
Parte_4
- € 2.500,00 per Parte_3
- € 5.000,00 per . Parte_2
Sull'importo riconosciuto a ciascun ricorrente va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (27.10.2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i
14 parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in favore dei ricorrenti, con gli aumenti di cui al citato DM per la difesa di più parti con posizione sovrapponibile in un unico atto e con distrazione, nella misura della metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e
NI PA, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della e del , Controparte_2 Controparte_3 disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di:
- € 10.000,00 a favore di;
Parte_1
- € 5.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 2.500,00 a favore di Parte_3
- € 5.000,00 a favore di , Parte_2 oltre per tutti rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la e il Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3, liquidato in €
262,00 per spese ed € 1.100,64 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e NI PA, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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