Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10356/2025REG.PROV.COLL.
N. 01538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2025, proposto dalla signora AR EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Stenio Salzano, Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Lisbona, 12;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Orvieto e Comune di Castel Giorgio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Rwe Renewables Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Amici della Terra Onlus, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00592/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dalla società Rwe Renewables Italia S.r.l.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché della Regione Lazio, di Rwe Renewables Italia S.r.l. e della Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. CA FE e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la signora AR EL ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 592/2024 con cui il T.a.r. ha respinto il ricorso da lei promosso, in qualità di confinante, e volto all’annullamento:
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023 recante approvazione della “ realizzazione di un impianto eolico composto da sette aerogeneratori denominato Phobos, collocati nei Comuni di Castel Giorgio e Orvieto, e delle relative opere civili ed elettriche di interconnessione alla rete nazionale ”;
- del parere n. 98, del 7 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNNR-PNIEC;
- ove occorra possa del parere ambientale unitario ex art. 24 d.lgs. n. 152/2006 favorevole della Regione Umbria del 18.10.2022, avente ad oggetto: “ Impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato “Phobos ”, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR), Orvieto(TR)”, recante raccomandazioni e proposte di condizioni sul progetto; e relativa nota di trasmissione al Ministero della Transizione Ecologica, prot. n. 0129971, del 19.10.2022;
- della determina n. G17113, del 5.12.2022, della Regione Lazio, avente ad oggetto: “ Procedura statale (ID: 7319) – Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006 relativo al progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato “Phobos”, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR), Orvieto(TR)”, recante “ai sensi dell’art. 25, della parte II del d.lgs. n. 152/2006, la conclusione positiva al procedimento di VIA e Nazionale relativo al progetto ” suddetto; e relativa nota di trasmissione al Ministero della Transizione Ecologica, prot. n. 124004, del 7.12.2022.
Rilevato che, nel costituirsi in giudizio, Rwe Renewables Italia S.r.l. ha eccepito la irricevibilità dell’appello per tardività (sentenza di primo grado notificata in data 5 novembre 2024 presso il domicilio eletto in primo grado dalla signora EL - e segnatamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei due avvocati nominati - ed appello notificato in data 21 febbraio 2025 oltre il termine perentorio di cui all’art 92, comma 1, c.p.a.) proponendo altresì appello incidentale per la riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto le eccezioni preliminari sollevate in primo grado (inammissibilità dei motivi di ricorso in quanto recanti censure sul merito amministrativo; difetto di interesse e di legittimazione a ricorrere; improcedibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dell’autorizzazione unica formatasi per silentium a seguito del decorso del termine di sessanta giorni dalla emanazione della delibera del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 50 del 2022).
Rilevato che in data 31 agosto 2025 l’Avv. Seghini ha illustrato le ragioni della tardiva notifica dell’appello (difetto di comunicazione dovuto al cambio di studio del codifensore che ha ricevuto la notifica della sentenza di primo grado presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata) ed ha dichiarato di rinunciare al gravame con atto sottoscritto anche dalla parte in proprio.
Rilevato che l’atto di rinuncia risulta tempestivamente notificato alle parti costituite in data 31 agosto 2025.
Rilevato che poichè nessuna parte ha eccepito di avere interesse alla prosecuzione del giudizio (la difesa erariale ha espressamente aderito alla rinuncia), può essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
Rilevato che le spese del grado possono essere compensate tra tutte le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto delle circostanze - richiamate in premessa - che hanno determinato la irricevibilità dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara l’estinzione del giudizio di appello e compensa le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI RB, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
CA FE, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA FE | UI RB |
IL SEGRETARIO