Art. 1.
Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 , e' corrisposta una indennita' una tantum pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.
Detta indennita' non puo', comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sara' corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 , e' corrisposta una indennita' una tantum pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.
Detta indennita' non puo', comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sara' corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.