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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/09/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1607/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Massimo Maria Molinari che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo Controparte_1 studio degli avv.ti Giuditta Lamorte e Giuseppe Giuratrabocchetta che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. nei confronti Parte_1 dell'ex coniuge per la modifica delle Controparte_1 condizioni del divorzio. Ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile per la ex coniuge e la riduzione del contributo di mantenimento per la prole a 150 euro mensili per ciascuno dei due figli nati dal matrimonio.
Ha dedotto che dalla relazione con la sua nuova compagna sono nate le figlie (26.04.2018) e (24.08.2023); che il proprio reddito Per_1 Per_2 da lavoro dipendente, quale autista di autobus, non è mutato ed è sempre pari a 1.200 euro mensili;
che le condizioni economiche della resistente sono migliorate, in quanto ella è stata assunta alle dipendenze del Comune di Potenza con mansioni di agente della Polizia
Locale ed è economicamente autosufficiente;
che i figli, in considerazione della loro età, sono in grado di svolgere attività lavorativa e rendersi economicamente indipendenti.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso per l'omessa produzione della documentazione prescritta dall'art. 473 bis.12 c.p.c., ha dedotto che il figlio (03.06.2010) è tuttora minorenne;
che presso questo Per_3
Tribunale pende procedimento penale a carico del ricorrente per violazione dell'obbligo di assistenza e mantenimento della prole;
che ella è stata assunta con contratto a tempo indeterminato successivamente alla notifica del ricorso introduttivo;
che i figli vivono con lei in un'abitazione condotta in locazione per il canone mensile di
350 euro;
che dalla pronuncia di separazione il contributo per il mantenimento della prole non è stato mai adeguato agli indici Istat;
che i figli non sono economicamente autosufficienti, essendo entrambi studenti di scuola secondaria di secondo grado;
che il ricorrente non ha dato conto dell'ulteriore attività lavorativa da lui svolta.
Ha concluso non opponendosi alla revoca dell'assegno divorzile, ma ha chiesto che, atteso l'incremento delle esigenze di vita dei figli con il trascorrere degli anni e il lungo tempo trascorso dalla fissazione dell'importo, il contributo di mantenimento per la prole a carico del padre sia aumentato a 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
02.04.2025 – sostituita con il deposito di note scritte - il ricorrente ha così concluso: “… si richiama ogni deduzione svolta nell'interesse del proprio assistito chiedendone accoglimento, con rigetto di ogni avversa richiesta e deduzione”.
La resistente ha così concluso: “Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, richiesta e conclusione, per i motivi in atti esposti da questa difesa Prima di ogni difesa - ritenere e dichiarare il proposto ricorso inammissibile stante la violazione degli artt. 473 bis 12; 473 bis 18 e 473 bis 48 cpc, ovvero conseguentemente dichiarare le relative decadenze;
- nel merito - la signora non si oppone alla revoca del Controparte_1 mantenimento in proprio favore, considerato che, attualmente (vedasi contratto di lavoro allegato sub 8), gode di adeguati redditi propri;
- disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario, a far data dal deposito del ricorso di controparte, in favore dei figli Persona_4
, nato il [...], maggiorenne non economicamente
[...] indipendente e nato il [...], minorenne, aumento Persona_5 da determinarsi in complessive euro 600,00 (euro seicento/00), di cui euro 300,00 (euro trecento/00) in favore di ed euro Persona_4
300,00 (euro trecento/00) in favore di da rivalutare Per_3 annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla signora
entro il giorno 5 di ogni mese, come sino a questo momento CP_1 fatto, oltre Assegno Unico al 100% in favore della - disporre CP_1 che ciascun genitore partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo e non esaustivo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). - Ex art. 473 bis 2 co. 2 cpc, disporsi l'integrazione della documentazione depositata dal e disporre, sul , Pt_1 Pt_1 indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria. -
Ex art. 473 bis 17 co. 1 cpc dichiarare controparte decaduta dalla possibilità di ulteriori difese. - Ex art. 115 cpc porre a fondamento della decisione le prove di questa difesa e i fatti non specificatamente contestati dalla controparte. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite”. Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente, vertendosi in materia di modifica delle condizioni del divorzio per ragioni di natura economica e non essendo stata neppure allegata dalle parti, a sostegno delle rispettive ragioni, l'omessa frequentazione dei figli da parte del genitore non convivente, si ritiene superfluo l'ascolto del figlio minorenne.
Sulla modifica delle condizioni del divorzio, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c.
e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca dell'assegno divorzile sulla sopraggiunta autonomia economica della resistente, la quale ha confermato tale allegazione, non opponendosi alla domanda.
È dunque pacifico, e deve ritenersi dimostrato, che è venuto meno il rilevante divario economico tra i coniugi, il quale costituisce il primo presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La domanda in esame va pertanto accolta, con la revoca dell'assegno in favore della ex coniuge, a decorrere dalla presente sentenza in considerazione dell'evidente natura alimentare dell'assegno, atteso il suo importo (100,00 euro mensili).
Quanto al contributo di mantenimento per la prole, il ricorrente ne ha chiesto la riduzione sul duplice presupposto della maggiore età dei figli e della nascita di altre due figlie dalla relazione con la sua nuova compagna.
La domanda non può trovare accoglimento.
Anzitutto, dalla documentazione e dalle deduzioni della resistente, non specificamente contestate sul punto, risulta che tanto il primo figlio
– maggiorenne, poiché nato il [...] – quanto il Persona_4 secondo figlio – minorenne, poiché nato il [...] – sono Per_3 iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (v. immagini screenshot del portale scolastico “ ” per il primo figlio, iscritto presso l'istituto Pt_2 professionale ”IPSIA G.Giorgi” di Potenza, e per il secondo, iscritto al liceo scientifico-sportivo “Liceo Rosa Gianturco annesso al Convitto”; pagamenti PagoPA per viaggi di istruzione scolastica, tutti in produzione resistente).
Tenuto conto di quanto sopra e dell'età del figlio maggiorenne, appena ventenne, non può ritenersi che non abbia ancora Persona_4 raggiunto l'indipendenza economica per grave negligenza nella ricerca di un'attività lavorativa, sicché permane per entrambi i figli il diritto al mantenimento da parte dei genitori (circostanza, peraltro, neppure negata dal ricorrente, il quale ha chiesto la riduzione, e non la revoca, del contributo a suo carico).
Ciò posto, il ricorrente si è limitato a produrre a corredo della domanda le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023, da cui risulta la produzione, per i corrispondenti anni di imposta, di un reddito netto annuo da lavoro dipendente di circa 20.000 euro.
La consultazione del fascicolo telematico non evidenzia ulteriore documentazione reddituale od economica.
Osserva il Tribunale che – se la non contestazione, da parte della resistente, della dedotta invarianza del reddito da lavoro dipendente del come conducente di autobus consente di ritenere dimostrata Pt_1 tale circostanza – tuttavia il ricorrente, nelle note di udienza depositate il 06.11.2024, si è limitato a dichiarare “che non effettua alcuna attività libero-professionale”, senza tuttavia specificare per quale ragione egli pubblicizzi sul proprio profilo Facebook anche l'attività lavorativa di
“addetto ai montaggi presso Plastik Legno”, indicata dalla resistente come ulteriore rispetto a quella ufficiale (v. profilo Facebook Pt_1
, in produzione .
[...] CP_1
Dalla mancata, specifica contestazione della suddetta circostanza discende che la stessa deve ritenersi dimostrata e che il Pt_1 percepisca un ulteriore reddito da lavoro, non dichiarato.
Il ricorrente non ha dato conto dell'ammontare del reddito prodotto da tale seconda attività, né della complessiva condizione economica e reddituale del nucleo familiare costituito con la sua nuova compagna, così non consentendo al Tribunale di verificare se, effettivamente, la nascita delle altre due figlie abbia comportato una modifica in pejus della sua disponibilità economica, tale da giustificare la chiesta modifica.
La domanda è pertanto rigettata.
La domanda riconvenzionale di aumento del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Essa si fonda sulla circostanza – costituente fatto notorio che non necessita di dimostrazione – dell'incremento delle esigenze di vita della prole con il crescere dell'età.
È noto che al mantenimento dei figli debbano provvedere entrambi i genitori, in proporzione delle rispettive capacità economiche e reddituali.
Ora - sia pure considerata la maggiore capacità economica della madre, derivante dal miglioramento della sua situazione reddituale (v. contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concluso il
07.08.2024 con il Comune di Potenza con mansioni di “istruttore di vigilanza”, prospetti paga, dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024, in produzione resistente), e la, non contestata, integrale percezione da parte della stessa dell'assegno unico universale per i figli -, il lungo tempo trascorso dalla fissazione dell'importo del contributo (risalente, secondo le non contestate deduzioni della resistente, al 2014, epoca dell'omologa della separazione consensuale, e mai aggiornato) ed il correlato aumento delle esigenze dei figli, ormai adolescenti, giustificano, a giudizio del Tribunale e tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti, l'aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, che deve essere proporzionalmente quantificato in € 250,00 mensili per ciascun figlio, da aggiornare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi.
Restano ferme tutte le altre condizioni, comprese quelle relative all'assegno unico universale e alle spese straordinarie per la prole, atteso che nessuna delle parti ha ritenuto di produrre l'accordo di separazione consensuale e la sentenza di divorzio.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
30.04.2024 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda principale e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile a carico del ricorrente, con decorrenza dalla presente sentenza;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto determina il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente in complessivi 500,00 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-
Foi;
3. fermo il resto;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 18.07.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1607/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Massimo Maria Molinari che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo Controparte_1 studio degli avv.ti Giuditta Lamorte e Giuseppe Giuratrabocchetta che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. nei confronti Parte_1 dell'ex coniuge per la modifica delle Controparte_1 condizioni del divorzio. Ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile per la ex coniuge e la riduzione del contributo di mantenimento per la prole a 150 euro mensili per ciascuno dei due figli nati dal matrimonio.
Ha dedotto che dalla relazione con la sua nuova compagna sono nate le figlie (26.04.2018) e (24.08.2023); che il proprio reddito Per_1 Per_2 da lavoro dipendente, quale autista di autobus, non è mutato ed è sempre pari a 1.200 euro mensili;
che le condizioni economiche della resistente sono migliorate, in quanto ella è stata assunta alle dipendenze del Comune di Potenza con mansioni di agente della Polizia
Locale ed è economicamente autosufficiente;
che i figli, in considerazione della loro età, sono in grado di svolgere attività lavorativa e rendersi economicamente indipendenti.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso per l'omessa produzione della documentazione prescritta dall'art. 473 bis.12 c.p.c., ha dedotto che il figlio (03.06.2010) è tuttora minorenne;
che presso questo Per_3
Tribunale pende procedimento penale a carico del ricorrente per violazione dell'obbligo di assistenza e mantenimento della prole;
che ella è stata assunta con contratto a tempo indeterminato successivamente alla notifica del ricorso introduttivo;
che i figli vivono con lei in un'abitazione condotta in locazione per il canone mensile di
350 euro;
che dalla pronuncia di separazione il contributo per il mantenimento della prole non è stato mai adeguato agli indici Istat;
che i figli non sono economicamente autosufficienti, essendo entrambi studenti di scuola secondaria di secondo grado;
che il ricorrente non ha dato conto dell'ulteriore attività lavorativa da lui svolta.
Ha concluso non opponendosi alla revoca dell'assegno divorzile, ma ha chiesto che, atteso l'incremento delle esigenze di vita dei figli con il trascorrere degli anni e il lungo tempo trascorso dalla fissazione dell'importo, il contributo di mantenimento per la prole a carico del padre sia aumentato a 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
02.04.2025 – sostituita con il deposito di note scritte - il ricorrente ha così concluso: “… si richiama ogni deduzione svolta nell'interesse del proprio assistito chiedendone accoglimento, con rigetto di ogni avversa richiesta e deduzione”.
La resistente ha così concluso: “Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, richiesta e conclusione, per i motivi in atti esposti da questa difesa Prima di ogni difesa - ritenere e dichiarare il proposto ricorso inammissibile stante la violazione degli artt. 473 bis 12; 473 bis 18 e 473 bis 48 cpc, ovvero conseguentemente dichiarare le relative decadenze;
- nel merito - la signora non si oppone alla revoca del Controparte_1 mantenimento in proprio favore, considerato che, attualmente (vedasi contratto di lavoro allegato sub 8), gode di adeguati redditi propri;
- disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario, a far data dal deposito del ricorso di controparte, in favore dei figli Persona_4
, nato il [...], maggiorenne non economicamente
[...] indipendente e nato il [...], minorenne, aumento Persona_5 da determinarsi in complessive euro 600,00 (euro seicento/00), di cui euro 300,00 (euro trecento/00) in favore di ed euro Persona_4
300,00 (euro trecento/00) in favore di da rivalutare Per_3 annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla signora
entro il giorno 5 di ogni mese, come sino a questo momento CP_1 fatto, oltre Assegno Unico al 100% in favore della - disporre CP_1 che ciascun genitore partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo e non esaustivo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). - Ex art. 473 bis 2 co. 2 cpc, disporsi l'integrazione della documentazione depositata dal e disporre, sul , Pt_1 Pt_1 indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria. -
Ex art. 473 bis 17 co. 1 cpc dichiarare controparte decaduta dalla possibilità di ulteriori difese. - Ex art. 115 cpc porre a fondamento della decisione le prove di questa difesa e i fatti non specificatamente contestati dalla controparte. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite”. Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente, vertendosi in materia di modifica delle condizioni del divorzio per ragioni di natura economica e non essendo stata neppure allegata dalle parti, a sostegno delle rispettive ragioni, l'omessa frequentazione dei figli da parte del genitore non convivente, si ritiene superfluo l'ascolto del figlio minorenne.
Sulla modifica delle condizioni del divorzio, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c.
e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca dell'assegno divorzile sulla sopraggiunta autonomia economica della resistente, la quale ha confermato tale allegazione, non opponendosi alla domanda.
È dunque pacifico, e deve ritenersi dimostrato, che è venuto meno il rilevante divario economico tra i coniugi, il quale costituisce il primo presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La domanda in esame va pertanto accolta, con la revoca dell'assegno in favore della ex coniuge, a decorrere dalla presente sentenza in considerazione dell'evidente natura alimentare dell'assegno, atteso il suo importo (100,00 euro mensili).
Quanto al contributo di mantenimento per la prole, il ricorrente ne ha chiesto la riduzione sul duplice presupposto della maggiore età dei figli e della nascita di altre due figlie dalla relazione con la sua nuova compagna.
La domanda non può trovare accoglimento.
Anzitutto, dalla documentazione e dalle deduzioni della resistente, non specificamente contestate sul punto, risulta che tanto il primo figlio
– maggiorenne, poiché nato il [...] – quanto il Persona_4 secondo figlio – minorenne, poiché nato il [...] – sono Per_3 iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (v. immagini screenshot del portale scolastico “ ” per il primo figlio, iscritto presso l'istituto Pt_2 professionale ”IPSIA G.Giorgi” di Potenza, e per il secondo, iscritto al liceo scientifico-sportivo “Liceo Rosa Gianturco annesso al Convitto”; pagamenti PagoPA per viaggi di istruzione scolastica, tutti in produzione resistente).
Tenuto conto di quanto sopra e dell'età del figlio maggiorenne, appena ventenne, non può ritenersi che non abbia ancora Persona_4 raggiunto l'indipendenza economica per grave negligenza nella ricerca di un'attività lavorativa, sicché permane per entrambi i figli il diritto al mantenimento da parte dei genitori (circostanza, peraltro, neppure negata dal ricorrente, il quale ha chiesto la riduzione, e non la revoca, del contributo a suo carico).
Ciò posto, il ricorrente si è limitato a produrre a corredo della domanda le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023, da cui risulta la produzione, per i corrispondenti anni di imposta, di un reddito netto annuo da lavoro dipendente di circa 20.000 euro.
La consultazione del fascicolo telematico non evidenzia ulteriore documentazione reddituale od economica.
Osserva il Tribunale che – se la non contestazione, da parte della resistente, della dedotta invarianza del reddito da lavoro dipendente del come conducente di autobus consente di ritenere dimostrata Pt_1 tale circostanza – tuttavia il ricorrente, nelle note di udienza depositate il 06.11.2024, si è limitato a dichiarare “che non effettua alcuna attività libero-professionale”, senza tuttavia specificare per quale ragione egli pubblicizzi sul proprio profilo Facebook anche l'attività lavorativa di
“addetto ai montaggi presso Plastik Legno”, indicata dalla resistente come ulteriore rispetto a quella ufficiale (v. profilo Facebook Pt_1
, in produzione .
[...] CP_1
Dalla mancata, specifica contestazione della suddetta circostanza discende che la stessa deve ritenersi dimostrata e che il Pt_1 percepisca un ulteriore reddito da lavoro, non dichiarato.
Il ricorrente non ha dato conto dell'ammontare del reddito prodotto da tale seconda attività, né della complessiva condizione economica e reddituale del nucleo familiare costituito con la sua nuova compagna, così non consentendo al Tribunale di verificare se, effettivamente, la nascita delle altre due figlie abbia comportato una modifica in pejus della sua disponibilità economica, tale da giustificare la chiesta modifica.
La domanda è pertanto rigettata.
La domanda riconvenzionale di aumento del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Essa si fonda sulla circostanza – costituente fatto notorio che non necessita di dimostrazione – dell'incremento delle esigenze di vita della prole con il crescere dell'età.
È noto che al mantenimento dei figli debbano provvedere entrambi i genitori, in proporzione delle rispettive capacità economiche e reddituali.
Ora - sia pure considerata la maggiore capacità economica della madre, derivante dal miglioramento della sua situazione reddituale (v. contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concluso il
07.08.2024 con il Comune di Potenza con mansioni di “istruttore di vigilanza”, prospetti paga, dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024, in produzione resistente), e la, non contestata, integrale percezione da parte della stessa dell'assegno unico universale per i figli -, il lungo tempo trascorso dalla fissazione dell'importo del contributo (risalente, secondo le non contestate deduzioni della resistente, al 2014, epoca dell'omologa della separazione consensuale, e mai aggiornato) ed il correlato aumento delle esigenze dei figli, ormai adolescenti, giustificano, a giudizio del Tribunale e tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti, l'aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, che deve essere proporzionalmente quantificato in € 250,00 mensili per ciascun figlio, da aggiornare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi.
Restano ferme tutte le altre condizioni, comprese quelle relative all'assegno unico universale e alle spese straordinarie per la prole, atteso che nessuna delle parti ha ritenuto di produrre l'accordo di separazione consensuale e la sentenza di divorzio.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
30.04.2024 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda principale e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile a carico del ricorrente, con decorrenza dalla presente sentenza;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto determina il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente in complessivi 500,00 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-
Foi;
3. fermo il resto;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 18.07.2025
La Presidente est.