Decreto cautelare 22 maggio 2023
Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Carone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce, in persona del Questore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del decreto prot. n. -OMISSIS- del 7 Giugno 2022, notificato al ricorrente in data 21 Febbraio 2023, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rifiutato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica, nonché - ove occorra - di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RL AC e uditi per le parti i difensori Avv. P. Carone per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 aprile 2023 e depositato in data 20 maggio 2023, l’extracomunitario ricorrente – cittadino senegalese - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS- del 7 Giugno 2022, notificatogli in data 21 Febbraio 2023, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rifiutato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo dallo stesso formulata , con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica, nonché - ove occorra - di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5 comma 5 del Decreto Legislativo n. 286/1998.
II - Violazione di Legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo n. 286/1998 in combinato disposto con l’art. 5 comma 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998. Eccesso di potere.
III - Carenza di motivazione, difetto di motivazione e di istruttoria.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS-, pubblicato il 22 maggio 2023, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente.
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 6 giugno 2023.
Il 22 maggio 2023, il ricorrente ha depositato una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il 23 maggio 2023, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Questura di Lecce si è costituita in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 giugno 2023, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi inerenti la carenza di fumus boni juris contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS- (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, il ricorso appare infondato, in quanto - nel particolare caso di specie - la Questura di Lecce, oltre a rilevare - correttamente- la carenza di sistemazione alloggiativa dell’istante e di redditi da fonti lecite dichiarati al Fisco dal predetto negli ultimi otto anni, requisiti necessari per il rilascio dell’invocato permesso di soggiorno per lavoro autonomo e non mere irregolarità amministrative, nell'adottare l’impugnato provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno, ha anche espresso adeguata specifica motivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286, sulla concreta particolare pericolosità sociale - costituente minaccia per il preminente interesse all’ordine pubblico - dell’extracomunitario istante ritenendolo, addirittura, rientrare nelle categorie indicate dall’art. 1 del Decreto Lgs. n. 159/2011 - tratto più volte in arresto per delitti di particolare allarme sociale e dedito alla commissione di reati che offendono la sicurezza pubblica - pur tenendo conto della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e dei vincoli familiari dell'interessato - peraltro, risultato non convivente e senza rapporti con la figlia italiana -. Rilevato che la sussistenza sul territorio italiano di legami familiari non può costituire una garanzia di "inamovibilità" a favore dello straniero socialmente pericoloso”). “
Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato il 23 giugno 2023, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso questo Tribunale, ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente con la seguente motivazione: “ considerato: che l'istante ha dichiarato che ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02); che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati ”.
L’11 febbraio 2025, il ricorrente ha depositato una istanza di prelievo, ex art. 71 c.p.a., insistendo per la fissazione della discussione del ricorso.
Il 23 settembre 2025, la Questura di Lecce ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, respinta ogni contraria istanza, il respingimento del ricorso perché infondato nel merito, con la conferma dei provvedimenti gravati.
Il 29 ottobre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Con i primi due motivi di gravame (che possono essere trattati unitariamente), lo straniero ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento della Questura di Lecce, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per dedotta violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4, comma 3, comma 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998, nonché per eccesso di potere, mentre, con il terzo motivo di ricorso, ritiene l’impugnato provvedimento censurabile per carenza di motivazione, difetto di motivazione e di istruttoria.
In particolare, con riferimento al provvedimento definitivo di rigetto, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione procedente non avrebbe considerato che il mancato riscontro della sua presenza presso l’indirizzo indicato in sede di istanza era dovuta al fatto che si trovava in Lombardia ed era impossibilitato a spostarsi presso il suddetto domicilio, stante la pandemia da Covid-19, e che la mancata dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo costituirebbe un’irregolarità amministrativa sanabile.
Sostiene il ricorrente, inoltre, che l’Amministrazione procedente non avrebbe effettuato un’accurata disamina sull’effettività dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno sul territorio nazionale, anche tenuto conto che ha una figlia, cittadina italiana in quanto avuta da una compagna italiana, nel mentre nessun rilievo avrebbero – ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiesto – i precedenti che in passato hanno condotto al suo arresto, posto che, a suo dire, non sarebbe mai stato condannato e che la P.A. non potrebbe fare applicazione di un rigido automatismo in presenza di taluni reati, sicché non potrebbe essere considerato una minaccia per la sicurezza pubblica.
Con il terzo motivo di ricorso, invece, lo straniero ricorrente lamenta, in particolare, che nell’avversato decreto questorile n. -OMISSIS-, non vi sarebbe traccia delle considerazioni e valutazioni dovute ex art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/1998, con l’Amministrazione procedente che non avrebbe indicato esattamente i reati per i quali è stato condannato e non avrebbe compiuto un’apposita istruttoria relativa ai legami familiari e alla durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale.
Tutte le censure formulate nel ricorso sono manifestamente infondate e vanno disattese.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale si è rilevata la sussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Osserva il Tribunale che, il Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm., al comma quinto dell’art. 5, rubricato “ Permesso di soggiorno ”, prevede che “5 . Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”, mentre, al comma terzo dell’art. 26, rubricato “ Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo ”, dispone che: “ Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (…) ”.
La disposizioni normative soprariportate, quindi, subordinano l’ottenimento del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al possesso, da parte del cittadino straniero richiedente, alla sussistenza di determinati requisiti necessari ed indefettibili, previsti dalla legge, consistenti nella dimostrazione, da parte del richiedente, sia di disporre di idonea sistemazione alloggiativa che di possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1280/2023; in senso analogo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2301/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1582/2023).
Alla luce del predetto quadro normativo, questo Collegio, condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui - riguardo al requisito reddituale - “ il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, attenendo alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite ” (T.A.R. per la Sicilia - Palermo, sentenza n. 642/2025), con l’obbligo di provarne la disponibilità che grava sul cittadino straniero richiedente e con la necessità che, tale livello di reddito, risulti realizzato ed effettivamente sussistente al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo di che trattasi, e non, invece, meramente potenziale, futuro o prospettico.
Con riguardo all’idonea sistemazione alloggiativa, basti rilevare che “ la disponibilità di un alloggio stabile, ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, è requisito indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno o mantenere validamente il permesso già conseguito, per i cittadini extracomunitari (14 ottobre 2019, n. 6992); è l'interessato a dover offrire la prova della disponibilità dell'alloggio, presso il quale è domiciliato, producendo, ad esempio, documenti quali pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o un contratto di locazione regolarmente registrato o un atto di acquisto dell'immobile, che dimostri l'effettiva permanenza nell'immobile indicato (28 luglio 2020 n. 4791; 26 marzo 2019, n. 2014; 4 ottobre 2016, n. 4084). È stato inoltre precisato che il requisito della dimostrazione di una stabile ed idonea sistemazione alloggiativa, da ritenersi necessario per fruire di un valido titolo di soggiorno, è fatto palese da una lettura sistemica degli artt. 4, comma 3, (per come integrato dall'articolo 2 della direttiva del Ministero dell'Interno dell'1 marzo 2000), 6, commi 7 e 8, 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 2 lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999, onde consentire all'Amministrazione di monitorare gli spostamenti del cittadino extracomunitario anche per esigenze di sicurezza ovvero di assicurare che la competente Autorità possa essere messa a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti e sia posta agevolmente in grado di notificare i propri provvedimenti (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2020, n. 2826; 4 giugno 2018, n. 3344; 10 luglio 2013, n. 3710)" (Cons. Stato, III, 19 settembre 2022, n. 8074). D’altronde il rilascio del permesso di soggiorno ed il suo rinnovo, non rispondono ad “alcun automatismo e sono sottoposti ai suddetti presupposti anche al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per cui non possono essere rilasciati a chi non sia in grado di provare di avere una residenza ed un alloggio certo ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 4710, 5 settembre 2012).
Di conseguenza, i requisiti del possesso di un alloggio stabile e di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituiscono requisiti non eludibili ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, con l’obbligo di provarne la disponibilità che grava sul cittadino straniero richiedente.
Nel caso di specie, l’Amministrazione procedente non ha mai potuto verificare l’effettiva disponibilità da parte dello straniero richiedente di una sistemazione abitativa, risultando, come si legge nell’impugnato provvedimento, “ che dagli accertamenti di domicilio indicato in sede di istanza, effettuati dal personale di quest’ufficio in data 20.04.2020 non è stata riscontrata la sua presenza ”, e che, riguardo al requisito reddituale, non ha riscontrato la presenza di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero, considerato che l’odierno ricorrente negli ultimi anni non ha presentato dichiarazioni dei redditi (se non per gli anni 2013 e 2014, per importi di 579 e 78 euro), e ha solamente proceduto all’apertura di partita IVA nel 2020 e, di conseguenza, ha proceduto a rigettare definitivamente l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente, anche tenuto conto dei precedenti penali dell’istante, nonché dell’unico legame familiare sul territorio, costituito da quello con la figlia nata in [...], ma con la quale, l’Amministrazione procedente, ha riscontrato che non vi sia nessuna convivenza o qualsivoglia tipo di rapporto.
A tal riguardo, questo Tribunale, osserva che il giudizio espresso dall’Amministrazione resistente, nel rigettare l’istanza de qua, risulta esente dai profili di illegittimità lamentati con l’odierno ricorso, posto che – da un lato – si è di fronte, nel caso di specie, alla circostanza oggettiva della mancanza di un livello di reddito almeno pari a quello richiesto dalla normativa sopracitata (circostanza, questa, non lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione, costituendo un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno) e che - dall’altro lato - l'interessato non ha offerto la prova della disponibilità dell'alloggio presso il quale è domiciliato, con l’asserita circostanza fattuale di essere rimasto bloccato in Lombardia per la pandemia Covid-19; tale circostanza, oltre che indimostrata, risulta comunque infondata, non avendo lo straniero comunicato all’Amministrazione né il proprio effettivo recapito né alcuna variazione dello stesso, con conseguente legittimità del diniego oppostogli dall’amministrazione e motivato non solo per l’assenza dei soprarichiamati requisiti che l’amministrazione deve porre a fondamento della sua valutazione in ordine all’effettivo inserimento sociale del richiedente il permesso di soggiorno nel territorio nazionale, ma anche in ragione del fatto che, in subiecta materia, il legislatore attribuisce rilevanza (ostativa) - anche - ai pregiudizi penali in capo al cittadino straniero non appartenente all’Unione europea che richiede il rilascio ovvero, come nella specie, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In particolare, i requisiti richiamati dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, quanto appunto ai pregiudizi penali, sono previsti anzitutto dal precedente art. 4, comma 3, del medesimo D. Lgs. 286 del 1998 e, inoltre, per consolidata giurisprudenza amministrativa condivisa da questo Collegio, l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza ben può valorizzare, nel valutare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, anche elementi di fatto ancora in attesa di accertamento giudiziario penale, laddove denotino la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato sez. III, 27 novembre 2018, n. 6700; T.A.R. Friuli Friuli Venezia Giulia sez. I, 11 marzo 2023, n. 81).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta dalla Questura di Lecce è emerso che lo straniero ricorrente annovera diversi pregiudizi penali e di polizia per reati di diversa natura, avendo tenuto, durante la sua permanenza sul territorio nazionale, una condotta più volte dedita alla commissione di reati, tanto da giustificare un giudizio di pericolosità sociale che, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non si è fondato su un semplice automatismo, bensì sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione intimata riguardo alla tutela dell’ordine pubblico.
Infatti, come evidenziato nel decreto impugnato, il ricorrente risulta essere stato tratto in arresto più volte per i reati di furto semplice ed aggravato, rapina, resistenza, oltraggio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno e, da ultimo, come si legge nella memoria depositata in giudizio dalla Questura di Lecce in data 25 settembre 2025, risulta (anche) che “ nelle more dell’iter amministrativo ha riportato una sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, irrevocabile il 14.02.2022, emessa dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- il 29.11.2021, per i reati di cui agli artt. 576, 576 c. 5 b), 582 e 585 c.p. ”, si da far ritenere, a ragione, che il continuativo soggiorno sul territorio nazionale non ha evidentemente favorito il completamento del processo di inserimento sociale del richiedente.
Né può applicarsi, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, nel caso de quo, l'art. 5, comma 5, ultimo capoverso, del Decreto Legislativo n. 286/1998, laddove prevede che " Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.. ", - sia perché - come affermato da condivisibile giurisprudenza, “ la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720; Cons. Sato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5950; Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654); “ soltanto in ipotesi speciali ed in situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minorenni del colpevole ad un imminente e serio pregiudizio, […] l’ordinamento, ferma restando la valutazione amministrativa in punto di pericolosità, può valorizzare siffatte esigenze e giudicarle prevalenti in quanto meritevoli di particolare tutela ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3732), – sia perché – nel caso di specie, risulta che la figlia del ricorrente, nata in [...], viva insieme alla madre (con la quale il ricorrente non ha alcun rapporto di convivenza) a -OMISSIS-, mentre il ricorrente vive nella provincia di Lecce, con l’esigenza di tutela del nucleo familiare che, non solo non risulta dimostrata (non essendo sufficiente, in tal senso, come fatto dal ricorrente, allegare le ricevute di alcuni pagamenti effettuati dallo stesso per il mantenimento della figlia, peraltro riguardanti solo l’ultimo anno) ma che, in ogni caso, alla luce dei soprarichiamati elementi (anche di rilievo penale) valutati discrezionalmente dall’Amministrazione procedente, cede di fronte all’interesse superiore dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza che la valutazione compiuta dall'Amministrazione resistente, nel negare al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, risulta corretta e congrua, e ciò in considerazione dell’assenza del possesso in capo al richiedente, al momento della definizione dell’istanza dallo stesso presentata, dei necessari requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Alla luce di quanto sin qui esposto, infondate si rivelano anche le censure mosse con il terzo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per carenza di motivazione, difetto di motivazione e di istruttoria.
Questo Tribunale, al riguardo, rileva che l’impugnato decreto questorile n. -OMISSIS-, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha consentito al destinatario del provvedimento di conoscere adeguatamente le ragioni poste alla base della decisione dell’Amministrazione questorile di rigettare la sua istanza, che si rivelano, a ben vedere, complete, esaustive ed adeguate, considerato che il provvedimento de quo contiene tutti gli elementi istruttori valutati dall’Amministrazione ed una motivazione sufficiente e puntuale, indicando:
a) le norme di riferimento posta alla base della decisione, costituite dagli artt. 4, 5, 6, 13, 19, 26 del Decreto Legislativo n. 286/1998, nonché gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 349/1999;
b) i fatti che hanno costituito oggetto di istruttoria e valutazione da parte della Questura di Lecce, tra i quali 1) l’accertamento di domicilio, con mancato riscontro della presenza dell’interessato presso l’indirizzo indicato in sede di istanza; 2) la verifica riguardo al possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dell’interessato, da cui sono emerse solo dichiarazioni dei redditi risalenti agli 2013 e 2014 e l’apertura di partita IVA nel 2020; 3) i precedenti penali che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono stati dalla P.A. analiticamente indicati; 4) le esigenze di unità familiare, con l’Amministrazione procedente che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, secondo cui non avrebbe compiuto un’apposita istruttoria relativa ai legami familiari e alla durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale, sono stati, invece, correttamente rilevati dall’Amministrazione, riscontrando che non risultano documentate condizioni di vulnerabilità e la mancanza di convivenza dello straniero con la figlia nata in [...];
c) le motivazioni che, alla luce della normativa e dei fatti richiamati, hanno giustificato il definitivo rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, costituite oltre che dall’assenza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere il permesso di soggiorno de quo (reddito minimo, e idonea sistemazione alloggiativa), anche dalla valutazione della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, alla luce dei precedenti penali dell’istante, nonché l’impossibilità di procedersi, in alternativa, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, considerato che, l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che “ l’esigenza di unità familiare non risulta concretamente e oggettivamente invocabile a fronte del preminente interesse all’ordine e alal sicurezza pubblica minacciati dalle condotte illecite reiterate nel tempo dal cittadino straniero ”.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente) per disporre, oltre alla conferma del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente (stante la palese infondatezza del ricorso, per le ragioni, peraltro, già espresse nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-), che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL AC | AT Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.