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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G.10045/2023
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice est/rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10045 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Itri Parte_1 C.F._1
(LT) alla Piazza Umberto I n. 20 , presso lo studio dell'avvocato Concetta Carfagna che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Casoria (NA) alla via Armando Diaz n.62 presso lo studio dell'avvocato Raffaele
Micillo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente chiedeva pronunciarsi la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ai sensi ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2023, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'odierno resistente in Casaluce (CE) il 29.5.2013, evidenziando che da tale unione era nata, in data 08.10.2013, la figlia Per_1
Rappresentava, inoltre, che con sentenza n. 1807/2017 emessa il 14.06.2017 e pubblicata il 29.6.2017, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, affidando la minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre e ponendo a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di mantenimento della figlia, con la previsione del versamento di un assegno dall'importo pari a 300,00€, oltre Istat e spese straordinarie al 50%.
A tal proposito, la ricorrente precisava che nel corso degli anni successivi alla separazione il sig. non contribuiva alle spese straordinarie, continuando a CP_1 corrispondere il medesimo importo dell'assegno di mantenimento senza la rivalutazione da operare secondo gli indici ISTAT. Osservava, infine, che le spese per la minore erano aumentate, in ragione dell'età adolescenziale della figlia.
Pertanto, la chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio;
domandava altresì disporsi l'affidamento condiviso della figlia con Per_1 collocazione della minore presso la residenza della madre e assegnazione dell'abitazione coniugale in suo favore;
disciplinare l'esercizio del diritto di visita come indicato in ricorso;
porre a cario del sig. in favore della ricorrente un assegno CP_1 divorzile di pari ad euro 200/00 e un assegno di mantenimento pari ad euro 400/00 in favore della figlia (in subordine, in caso di mancato riconoscimento Per_1 dell'assegno divorzile, un assegno di mantenimento pari ad euro 500/00 in favore della minore); disporsi che le spese straordinarie, spese mediche, sanitarie, scolastiche, extrascolastiche, parascolastiche, sportive, per la figlia siano poste a carico di entrambi i pag. 2/5 genitori nella misura del 50%, preventivamente condivise, concordate e comunicate a mezzo sms o whatshapp, anticipate dalla sig.ra e rimborsate dal sig. Pt_1 CP_1 entro 7 giorni dalla ricezione delle relative fatture.
Incardinato il giudizio, in data 01.03.2024 si costituiva il sig. , il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
Segnatamente, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziava che la sig.ra da diverso tempo intratteneva una relazione more Pt_1 uxorio con un nuovo compagno, presso la cui abitazione ella aveva fissato la residenza propria e quella della figlia Per_1
Deduceva una diversa ricostruzione della situazione patrimoniale die coniugi, rappresentando altresì che i suoi rapporti con la figlia, dopo la pronuncia di separazione, erano stati sistematicamente condizionati dal comportamento ostruzionistico della ricorrente.
Pertanto, chiedeva, oltre allo scioglimento del matrimonio, disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
Per_1 assegnarsi la casa familiare al resistente;
disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in comparsa, nonché la conferma, a carico del ricorrente, dell'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione (€ 300,00), in favore della figlia Per_1
All'esito dell'udienza del 06.03.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione e udite le richieste formulate dai procuratori, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti mediante ordinanza del 07.03.2024, con la quale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermava i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione ed invitava le parti ad attivare immediatamente i percorsi di rafforzamento della genitorialità.
All'udienza del 27.06.2024, tenutasi in modalità cartolare, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
L'udienza del 20.11.2024 veniva rinviata, stante il periodo di vacatio sul ruolo, mentre all'udienza successiva parte ricorrente richiedeva emissione di sentenza sullo status e pag. 3/5 parte resistente non si opponeva;
pertanto, il Giudice relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione non definitiva.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (16.1.2015) nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza di separazione del Tribunale di Napoli Nord n.
1807 del 14.6.2017, pubblicata il 29.6.2017, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 28.11.2020; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Dovendo il giudizio proseguire per le altre statuizioni accessorie alla presente pronuncia, va emessa sentenza non definitiva relativa al divorzio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 20.12.1986 tra nata ad [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_1
b) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALUCE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) (atto n. 8, parte II, Serie A, Anno 2013);
c) spese al definitivo d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
pag. 4/5 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G.10045/2023
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice est/rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10045 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Itri Parte_1 C.F._1
(LT) alla Piazza Umberto I n. 20 , presso lo studio dell'avvocato Concetta Carfagna che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Casoria (NA) alla via Armando Diaz n.62 presso lo studio dell'avvocato Raffaele
Micillo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente chiedeva pronunciarsi la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ai sensi ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2023, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'odierno resistente in Casaluce (CE) il 29.5.2013, evidenziando che da tale unione era nata, in data 08.10.2013, la figlia Per_1
Rappresentava, inoltre, che con sentenza n. 1807/2017 emessa il 14.06.2017 e pubblicata il 29.6.2017, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, affidando la minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre e ponendo a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di mantenimento della figlia, con la previsione del versamento di un assegno dall'importo pari a 300,00€, oltre Istat e spese straordinarie al 50%.
A tal proposito, la ricorrente precisava che nel corso degli anni successivi alla separazione il sig. non contribuiva alle spese straordinarie, continuando a CP_1 corrispondere il medesimo importo dell'assegno di mantenimento senza la rivalutazione da operare secondo gli indici ISTAT. Osservava, infine, che le spese per la minore erano aumentate, in ragione dell'età adolescenziale della figlia.
Pertanto, la chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio;
domandava altresì disporsi l'affidamento condiviso della figlia con Per_1 collocazione della minore presso la residenza della madre e assegnazione dell'abitazione coniugale in suo favore;
disciplinare l'esercizio del diritto di visita come indicato in ricorso;
porre a cario del sig. in favore della ricorrente un assegno CP_1 divorzile di pari ad euro 200/00 e un assegno di mantenimento pari ad euro 400/00 in favore della figlia (in subordine, in caso di mancato riconoscimento Per_1 dell'assegno divorzile, un assegno di mantenimento pari ad euro 500/00 in favore della minore); disporsi che le spese straordinarie, spese mediche, sanitarie, scolastiche, extrascolastiche, parascolastiche, sportive, per la figlia siano poste a carico di entrambi i pag. 2/5 genitori nella misura del 50%, preventivamente condivise, concordate e comunicate a mezzo sms o whatshapp, anticipate dalla sig.ra e rimborsate dal sig. Pt_1 CP_1 entro 7 giorni dalla ricezione delle relative fatture.
Incardinato il giudizio, in data 01.03.2024 si costituiva il sig. , il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
Segnatamente, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziava che la sig.ra da diverso tempo intratteneva una relazione more Pt_1 uxorio con un nuovo compagno, presso la cui abitazione ella aveva fissato la residenza propria e quella della figlia Per_1
Deduceva una diversa ricostruzione della situazione patrimoniale die coniugi, rappresentando altresì che i suoi rapporti con la figlia, dopo la pronuncia di separazione, erano stati sistematicamente condizionati dal comportamento ostruzionistico della ricorrente.
Pertanto, chiedeva, oltre allo scioglimento del matrimonio, disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
Per_1 assegnarsi la casa familiare al resistente;
disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in comparsa, nonché la conferma, a carico del ricorrente, dell'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione (€ 300,00), in favore della figlia Per_1
All'esito dell'udienza del 06.03.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione e udite le richieste formulate dai procuratori, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti mediante ordinanza del 07.03.2024, con la quale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermava i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione ed invitava le parti ad attivare immediatamente i percorsi di rafforzamento della genitorialità.
All'udienza del 27.06.2024, tenutasi in modalità cartolare, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
L'udienza del 20.11.2024 veniva rinviata, stante il periodo di vacatio sul ruolo, mentre all'udienza successiva parte ricorrente richiedeva emissione di sentenza sullo status e pag. 3/5 parte resistente non si opponeva;
pertanto, il Giudice relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione non definitiva.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (16.1.2015) nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza di separazione del Tribunale di Napoli Nord n.
1807 del 14.6.2017, pubblicata il 29.6.2017, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 28.11.2020; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Dovendo il giudizio proseguire per le altre statuizioni accessorie alla presente pronuncia, va emessa sentenza non definitiva relativa al divorzio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 20.12.1986 tra nata ad [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_1
b) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALUCE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) (atto n. 8, parte II, Serie A, Anno 2013);
c) spese al definitivo d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
pag. 4/5 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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