Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. r.g. 443/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Maurizio Boeri e Gabriella Lo Presti Parte 1
Ricorrente
e
,Sede Territoriale Di Imperia, in persona del Capo Controparte_1
dell' Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dai dott. Marcus Bulgarello
e Luciana Tarantino
Ricorrente
Motivi della Decisione
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti dell'Ordinanza-
Ingiunzione n. 191/2021, prot. 5086 del 05.07.2021 (doc. n. 1), emessa dall' [...] con la quale sono state contestate al ricorrente leControparte_3
,
seguenti violazioni:
1) Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008 coord. con legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 e artt. 1,7 D.M. 09.07.08 per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro nella propria qualità di datore di lavoro privato che occupa lavoratori subordinati dal 03.06.2019 (sanzione amministrativa stabilita dall'art. 39 c. 6 D.L: n. 112/2008 da €
500,00 a € 2.500,00;
2) Art. 53 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124/65 per aver omesso di denunciare all' CP_4, entro due giorni da Pt_2 ne ha avuto notizia, l'infortunio subito dal lavoratore Pt 3
3) art. 3 comma 3 e 3 ter D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla
L. 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.L.vo 14 settembre 2015 n.
151, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
Parte 3 di cui al esclusione del datore di lavoro domestico. Lavoratori interessati:
Parte 5 (nato a [...] il punto 1, Parte 4 (nato a [...] il [...]),
Parte 7 (nato in15.01.1961), (nato a [...] il [...]) e Parte_6
Marocco il 11.03.1993) per il periodo dal 03.06.2019 al 25.06.2019 per un totale di 17 giorni di effettivo lavoro (sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 1 D.Lvo 14 settembre 2015 n. 151 da e 1.800,00 a € 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro ...omissis... Importi
maggiorati del 20% a decorrere dal 01.01.2019 ai sensi dell'art. 1 comma 445 lett. d) punto
1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
4) Art. 1 commi 910 e 911, L. 27 dicembre 2017 n. 205 per aver corrisposto, in qualità di datore di lavoro o committente- qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato – la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore. Lavoratori interessati: Parte 3 di cui al punto, Parte_5 […] Parte_4
, , Parte 7 di cui al punto 2, pagati in contanti nel mese di giugno 2019 Pt 6 e
(sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1 comma 913 L. 27 dicembre 2017 n. 205 da €
1.000,00 ad € 5.000,00);
5) Art. 21 della L. 29.04.1949 n. 264 così come sostituito dall'art. 6 comma 3 D.Lgs
19.12.2002 n. 297 per aver omesso di comunicare mediante modello unificato (Decreto interministeriale 30.10.2007) al competente Centro provinciale per l'impiego, entro il termine di cinque giorni, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero in caso di rapporto cessato, dalla data diversa rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto dell'assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i rapporto nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il di cui al punto 1 occupato dal 03.06.2019 di lavoro. Lavoratore interessato: Parte 3 al 25.06.2019 (sanzione amm.va stabilita dall'art. 19 c. 3 del D.Lgs n. 276/03 da € 100,00
ad € 500,00 per ogni lavoratore interessato);
6) Art. 1 e 3 della L. 05.01.1953 n. 4 per mancato consegna al lavoratore dipendente del
Parte 3 di cui al punto 1, Parte 4 prospetto di paga. lavoratori interessati Parte 5 Parte_8 e Parte 7 di cui al punto 2 relativamente al mese di giugno 2019 (sanzione amministrativa stabilita dall'art. 5 della medesima legge - sostituito dall'art. 10 del D. Lgs. 19.12.1994 n. 758 quintuplicata dall'art. 1 comma 1177 L.
296/06 da € 125,00 a € 770,00 per ciascun dipendente e per ciascun periodo di paga);
7) Art. 1 Legge 14.07.1959 n. 741 e artt. 34 e 62 del C.C.N.L. 24.07.1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini recepito dell'articolo unico del D.P.R. 14.07.1960 n.
1032 per aver omesso di accantonare presso la Parte_9 di Imperia o presso Istituto bancario, il trattamento economico spettante agli operai dipendenti, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali. Lavoratori interessati: di cui Parte 3
Parte_6 e Parte_7 di cui al punto al punto 1, CP_5 Parte 5
,
2 per il periodo dal 03.06.2019 al 25.06.2019 (sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della L. 14.07.1959 n. 741, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.12.1994 n. 758,
quintuplicata dall'art. 1 comma 1177 L.296/06 da € 125,00 ad € 770,00...)
per una sanzione complessiva di € € 23.796,67 oltre ad € 20,15 per spese di notifica, di cui
€ 833,33 per l'infrazione di cui al punto 1); € 2.580,00 per l'infrazione di cui al punto 2); €
18.000,00 per l'infrazione di cui al punto 3); € 1.666,667 per l'infrazione di cui al punto 4)
€ 166,67 per l'infrazione di cui al punto 5); € 300,00 per l'infrazione di cui al punto 6); €
250,00 perl'infrazione di cui al punto 7).
Al riguardo il ricorrente replicato:
-di non essere più titolare di alcuna impresa edile, avendo egli cessato la propria l'attività
al 31.12.2012; -che la società BMC gli affidò l'incarico non di realizzare, in qualità di titolare di impresa con dipendenti, opere di ristrutturazione interna, ma di svolgere prestazioni professionali inerenti alla sua qualifica di geometra (Direzione cantiere, redazione planimetrie...), come risulterebbe anche dalla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della BMC. [...]
Controparte_6 (doc. n. 3), e dal fatto che tutti coloro che hanno lavorato sul cantiere Parte 5 quale titolare della Ditta BBB - sono stati retribuiti dalla BMC in primis
,
come documentato dall'all. 4;
-nella succitata dichiarazione, inoltre, BCM, con riferimento agli altri soggetti asseritamente indicati nell'ordinanza ingiunzione come dipendenti del ricorrente, ha attestato che Parte 5 era titolare di una Ditta francese, all'epoca in corso di immatricolazione, cui era stato attribuito l'incarico di svolgere lavori di manodopera, come confermato dalle fatture emesse dalla ridetta ditta denominata BBB Construction (doc. n.
7 e 8); Parte 4 era stato assunto direttamente dalla stessa BMC;
Persona 1 aveva
Parte 6 e Parte 7 non avevano mai lavorato sul lavorato per il Pt 5
cantiere in oggetto;
tutti i lavoratori impiegati nel cantiere relativo alla ristrutturazione della villa sita in 199 avenue des Agaves 6190 Roquebrune Cap Martin erano sono stati dalla stessa pagati;
Il ricorrente, pertanto, così concludeva: "Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
In subordine: Limitare l'entità delle sanzioni ritenute in denegata ipotesi dovute, in misura pari al minimo edittale".
Opportuno chiarire che la giurisprudenza reputa pacificamente utilizzabili i verbali di accertamento degli organi ispettivi, verbali che fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonche' della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, non estendendosi, invece, la fede privilegiata agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, così come ai fatti di cui i egli ha avuto notizia da altre persone e alle personali deduzioni tratte dagli elementi raccolti (Cass. Ord.
14/12/2023 n. 36573; (Cass. Ord. n. 36573/2022 Cass. n. 4006 del 2022 Cass. n.
8946/2020; Cass. n. 20019/2018, ecc.).
I verbali documentanti le dichiarazioni rese all' CP 1 costituiscono, dunque, prova cd. atipica, sulla quale il Giudice può, anche interamente, incentrare il proprio convincimento, salvo, ovviamente, valutare l'intrinseca credibilità degli informatori.
Occorre, pertanto, vagliare le deposizioni testimoniali assunte in giudizio alla luce sit prodotte dall' CP 1 Parte 3 ha dichiarato: “lo conosco (il Parte_1 n.d.r.) per un contatto di lavoro Il teste avvenuto 3 anni fa. Dal 2.6.2019 al 25.6.2019 ho lavorato per lui tramite un'amicizia in comune, Parte 4 Lui mi aveva detto che Parte 1 aveva bisogno di ragazzi per lavorare in Francia a
.
Roquebrune come manovale. In un cantiere, credo fosse suo o forse era per conto di qualcuno. A quel punto mi sono messo in contatto con il ricorrente e sono andato a lavorare. I primi giorni andavo in macchina con il ricorrente, Pt 4 e un ragazzo arabo di Sanremo e poi in treno. Il ricorrente mi ha detto che avrebbe visto come andavo e poi mi avrebbe messo in regola, il secondo giorno di lavoro si è fatto dare il documento... ha detto io ti assumo.... In cantiere oltre a chi ho detto prima c'era un ragazzo arabo che viveva lì e che probabilmente passava i lavori.a Parte 1 e poi c'era il suo socio che è mancato, Parte 5 Io prendevo ordini da Parte_1 da Pt 5 e dalragazzo arabo che viveva l.... Non so se Parte 1
Parte 1 faceva il prendesse ordini da qualcuno, penso dal proprietario della villa dove lavoravamo. geometra. Io facevo il manovale... Sono stato pagato per le giornate che ho lavorato, circa 80 euro al Penso che Parte_1 e Pt 5giorno. I soldi me li ha dati una volta Parte_1 e una volta PE_2
siano stati pagati dal ragazzo arabo che viveva là. Era uno che lavorava per il proprietario della villa. So che si chiama Pt 10 . È titolare della BMC. Preciso che dalle verifiche dell'ispettorato l'impresa aveva avuto problemi. Volevo cercare di capire se dopo che mi sono fatto male potevo avere qualche soldo dalla
Bmc e questo perché Pt 1 mi aveva detto di lavorare per la Bmc e che quindi dovevano essere loro a occuparsi del mio infortunio. Siamo andati in Francia con Per 3 della Cgil e c'erano degli operai e e Pt 5 mi hanno detto che non ero abbiamo cercato Pt 1 ed CP_6. Dopo l'infortunio Pt_1
Dopo parecchi mesi che non ricevevo soldi in regola e loro mi avevano detto che avrebbero pensato a me.... Pt 1ho deciso di andare alla Cgil. diceva che dovevo rivolgermi ad CP_6. Non è chiaro nemmeno a me il tutto..... in tutta onestà io ritenevo di lavorare per PE_4 Con CP 6 non sono riuscito a
.
parlare."
Tale deposizione non è pienamente coincidente con le Sit rilasciate il 15/10/2020 e l'1/12/2020 (all. 5 e 6).
ha riferito in particolare che: a lavorare per il Nelle circostanze, il Pt 3 Parte 1
PEsona 5 i quali ricevevano v'erano anche Parte 4 e Parte 6
,
da questi erano retribuiti settimanalmente nel giorno del venerdì, direttive dal Parte 1 fornivano l'attrezzaturadopo essere chiamati uno alla volta;
il Parte 1 e il CP 6 lavorarono nel lasso temporale per cui è da lavoro;
Parte_5 e Parte 6
causa anche presso un diverso cantiere. Pt 3Evidente, pertanto, la discrepanza relativamente al fatto che all'ente convenuto il
Pt 5 era diretto e remunerato dal ricorrente, mentre al Giudiceha riferito che anche il
Pt 5 era "socio" del egli ha affermato che il Parte 1 e che, insieme a quest'ultimo,
gli impartiva ordini.
All'udienza del 30-9-2024 s'è proceduto al confronto tra Parte 6 e il Pt 3
aCostui ha ribadito: "io visto soltanto 2 volte la persona chiamata CP_6 e ribadisco che fu Pt_1 dirmi di lavorare per lui e fu il ricorrente a pagarmi nei 20 ho lavorato. Preciso che Parte 4 a dirmi che c'era lavoro e quindi di recammo entrambi da Pt 1 con il quale concordai orari e retribuzione.
CP_6 dava disposizioni anche al sig. Parte_1 ma io ho interloquito soltanto con il ricorrente. diedi al ricorrente i documenti per la mia regolarizzazione.. Aggiungo che una volta è accaduto che non c'erano i soldi per pagarci e il Parte 1 disse a noi operai: dobbiamo aspettare che CP_6 ce li dia.... Il Pt 5 ha confermato l'ultima circostanza riportata dal Pt 3 soggiungendo "quando sono stato ascoltato dagli Ispettori pensavo che fosse che il capo fosse il ricorrente, mentre successivamente, parlando con CP_6, ho saputo da lui che era il vero responsabile del cantiere. Io feci qualche giornata di lavoro e la retribuzione mi fu materialmente corrisposta da mio padre, che anche lui lavorava in quel cantiere. Mio padre mi disse d'aver ricevuto i soldi dall CP_6. Sono stato chiamato da mio padre al fine di fare qualche giorno h. Mio madre mi disse che fu CP_6 ad averlo assunto".... Aggiungo che in una circostanza per 2 giorni di lavoro fui pagato dal PE_6 il quale mi disse che i soldi gli erano stati dati da CP 6"
(all. 9), si legge, invece, che sul cantiere di Rocquebrune Nelle sit fornite dal Pt 5
l'informatore stesso, il di lui padre, il il Pt 4 e 2 lavorarono per il Parte 1 Pt 3
lavoratori stranieri e che essi tutti venivano retribuiti in contanti dal Parte 1
Anche in tal caso v'è un contrasto tra tali dichiarazioni e la testimonianza. Nelle prime infatti il Pt 5 ha asserito d'essere stato sempre remunerato dall'opponente, mente nella seconda egli ha affermato che era suo padre a pagarlo, ad eccezione d'un paio di circostanze in cui fu il Parte 1 a far ciò.
La deposizione di , il quale non risulta che fu ascoltato dall' è stata Parte 4 CP 1
,
la seguente: "Conosco Parte_1 non parente. Era il geometra della ditta per cui lavoravo. La ditta era di proprietà del Signor CP_6, lui faceva il geometra per questa ditta e io il carpentiere. Parte 1
l'ho conosciuto lavorando lì. Io ho lavorato lì per un periodo di un anno, non so dire esattamente quando,
3 anni fa direi, prima del covid. Abbiamo lavorato a Roquebrune. Io ero in regola, ero stato assunto da
CP_6. CP_6 mi aveva assunto e poi in cantiere a dire la verità mi dirigevo da solo ma se dovevo prendere ordini li prendevo da Parte_1 Pt 3 è stato portato in cantiere da Parte 5 non sono stato io a portarlo, io lo conoscevo già comunque. Pt 3 era dipendente per certo di Parte 5 non credo fosse in regola. So che lavorava per lui. Suppongo che Pt_5 lavorasse per CP_6 . Parte_5 faceva il muratore. Nel cantiere si faceva sia muratura che cemento armato. Molte cose erano di CP_6,
altre di Pt 5 , per la sua specialità, cioè muratura. Pt 3 prendeva ordini da Pt 1 da CP 6, da me, era un cantiere ampio, dipendeva. Io non ho visto chi pagasse Pt_3 non l'ho visto naturalmente, suppongo Pt 5 perché so che era un operaio di Pt_5 Questo (che era operaio di Vittorio) me l'ha detto Pt 11 CP_6 era stato incaricato dal proprietario della villa, poi CP_6 aveva cercato altre
..
persone perché il cantiere era grosso e non riusciva a gestirlo di solo. Mai sono andato in cantiere in macchina con Pt 1 solo una volta mi ha portato indietro, Pt 3 non era con noi. Pt 3 è stato poco, una settimana – 10 giorni. Pt 1 suppongo venisse pagato da CP_6. Pt 5 aveva una sua ditta...venivo pagato da Pt_10 Io sono sempre stato in regola con CP_6". Anche tale deposizione collide con le altre sia nel rivelare che il ricorrente sarebbe in realtà stato il direttore dei lavori e il CP 6 l'effettivo datore di lavoro di tutti gli operai, ad eccezione del Pt 3 il quale, a dire del Pt_4 era certamente dipendente di [...]
Pt 5 , circostanza, tuttavia, smentita sia dal Pt 3 stesso che da Parte 6
era potenzialmente portatore dell'interesse a Al riguardo s'osserva che mentre il Pt 5 negare che il proprio padre avesse assunto “in nero" il Pt 3 non è data vedere la ragione per cui quest'ultimo avrebbe dovuto mendacemente più volte ribadire d'essere
Parte 5 (o dell' CP_6 ). stato alle dipendenze del Parte 1 e non invece di
La testimonianza del Pt_4 non è, pertanto, credibile, non almeno sui suddetti aspetti. addetta all'ufficio vertenze della CISL, ha raccontato che: .... fine ottobre Testimone 1
lamentava il mancato pagamento delle competenze con 2019 si era rivolto a noi Parte 12
riferimento a un rapporto di lavoro, nel corso del quale aveva subito un infortunio e in occasione del quale aveva scoperto di non essere stato messo in regola. Pt 3 aveva detto che il suo datore di lavoro era Per 7 .Ho quindi contattato il ricorrente, che è venuto in ufficio. Gli ho prospettato i problemi e lui mi disse che c'era di mezzo una ditta francese, dicendo che il lavoro era per questa ditta e che lui era un mero intermediario.... Io avevo detto a Parte_1 di cercare di sistemare la questione. Lui si era impegnato di parlare anche con il titolare della ditta francese tale CP_6 ma nulla fu fatto. Pt 3 ha sempre detto che il rapporto di lavoro era con Parte 1 che il colloquio fu fatto con lui e che lui gli ha chiesto i documenti per regolarizzare il tutto. Il discorso della ditta francese è venuto fuori dopo aver parlato con il ricorrente..."
-Persona 8 funzionario Fillea – Cgil, ha narrato: “To mi ero recato a Mentone in un cantiere dove si era verificato un infortunio per parlare con un certo CP_6, perché dai racconti del ragazzo che si era infortunato e che era stato portato a lavorare li da Parte_1 CP_6 non volle parlare, disse che il dipendente era di Parte_1 e che lui aveva un contratto con Parte_1 CP 6 lo chiamò e Parte 1 disse
che sarebbe tornato in cantiere ma non arrivò e quindi alla chiusura della pausa pranzo ce ne siamo andati.
CP_6 ci allontanò dal cantiere e ci disse di aspettare sotto. Io avevo già sentito già in precedenza Parte_1 al telefono dopo che il ragazzo venne da noi dicendoci che lavorava per Parte_1 il quale si impegnò a sistemare tutto. Parte 1 riconobbe che il ragazzo suo dipendente si era fatto male e ci disse che era in regola...Fu il ragazzo che si fece male a dire che CP_6 era il capo cantiere e teneva i rapporti con il suo datore di lavoro...Ho chiesto a un operaio chi fosse CP_6 e mi è stato indicato, poi con CP_6 ho parlato in francese. Confermo che Parte 1 dichiarò espressamente che Pt 3 era un suo dipendente e che avrebbe risolto il problema".
Al riguardo non si riscontra alcun contrasto con le sit rilasciate dal PE 3 125/11/2020
(all. 8).
è stata la seguente: “... io stavo lavorando La versione dei fatti fornita da Controparte_6
su un cantiere di Mentone e l'ho visto lavorare su un altro cantiere di Mentone e allora gli ho chiesto che lavoro facesse. Parte_1 mi ha risposto che era un geometra e io gli ho detto che dovevo prendere un grosso lavoro in altro cantiere e gli ho chiesto se volesse lavorare con me. Due mesi dopo abbiamo iniziato a lavorare insieme a Cap Martin e abbiamo lavorato insieme un anno e mezzo, da metà 2019 a dicembre 2020. Parte 13 Parte 4 li conosco, hanno lavorato per me a Cap Martin. Non conosco e Persona 9 Conosco padre, so che ha un figlio, l'ho visto una volta, ma non ci ho Parte_5
mai parlato. Lo vedevo davanti al cantiere, è venuto con il padre e mi ha chiesto di lavorare e io gli ho detto di no perché non aveva i documenti per lavorare in Francia. È stato Parte 1 a presentarmi [...] Pt 5 La mia società si chiama BMC, opero da 20 anni. Io avevo assunto Parte_1 come geometra per prendere le misure e per fare da traduttore con i dipendenti italiani. Tutto il lavoro di Pt 1 è stato
Parte 5 invece ha fatto fattura ed è venuto fatturato. Pt 4 e un altro erano dipendenti.
con i suoi operai. DA Pt 3 non lo conosco, ho ricevuto la citazione del Tribunale qualche mese fa ed
è stato Parte_1 a spiegarmi la situazione e mi ha detto di questo ragazzo e io non lo conoscevo. DA che io non sappia non è mai entrato in cantiere.... con Pt 5 ci siamo accordati perché facesse fattura.
All'inizio ha portato con sé due persone, e Pt 4 Pt 5 voleva pagarli lui ma io li ho assunti io
-
come dipendenti;
poi Pt 5 ha portato un'altra persona, non mi ricordo il nome, era italiano, ma non
PEsona 1 anche questo ragazzo italiano è stato assunto da me...". era
In sintesi, anche il CP 6 a sostenuto che l'opponente fu da lui incaricato di dirigere i lavori e d'aver egli preso alle proprie dipendenze Parte 6 e il Pt 4 escludendo dal novero, invece, Parte 5 el'ulteriore lavoratore Parte 7
non parente, lo conosco perché cercavano dei Testimone 2 ha dichiarato: "Conosco Parte_1
Parte_5 lavoratori per eseguire dei lavori in Francia e mi ha detto di andare in Francia con lui. Siamo andati in questo cantiere, mi pare a Roquebrune. Siccome Pt_5 Pt 4 e un altro venivano da
Imperia, si fermavano a caricarmi ad Giunto sul cantiere mi hanno presentato CP_6. Un Parte 14
traduttore mi ha spiegato il lavoro da fare e ho iniziato quel giorno a lavorare, il giorno dopo mi hanno già dato il contratto. Parte_1 l'ho conosciuto subito dopo perché dirigeva il cantiere. Ho lavorato due o tre mesi, però preciso che avevo mio fratello in fin di vita e quindi alcuni giorni lavoravo e altri no. Io ero presente sul cantiere il giorno in cui è avvenuto l'incidente, non ho visto la dinamica ma sono subito accorso.
Di nome si chiamava Pt 3, lui era stato mandato da Pt_5 sul cantiere, penso fosse dipendente di Parte 5 Quella mattina aiutava me. Quella mattina io e Pt 4 stavamo lavorando e nel pomeriggio tardi Pt 3 stava portando via dei vetri e poi è successo l'incidente e gli è scivolato un vetro sulla gamba. Anche Pt_4 era dipendente di CP_6 "
Ebbene, il quadro istruttorio come testè riportato risulta oggettivamente contraddittorio riguardo la posizione d'alcuni dei lavoratori per i quali i quali sono state inflitte le contestate sanzioni.
Quanto al Pt 3 sussistono, invece, sufficienti elementi dotati d'univocità.
Che egli fosse stato reclutato e condotto sul cantiere dal Parte 1 il quale provvedeva anche retribuirlo, è dato affermato con sicurezza sia dallo stesso interessato che dal
Pt 5 e non si ravvisano motivi validi per cui i 2 - e il Pt 3 in particolare - avrebbero dovuto far figurare l'opponente come autore degli illeciti per cui è causa in luogo, ad es. del CP_6 Quest'ultimo, a propria volta, ha negato che il Pt 3 fosse alle sue dipendenze;
ciò potrebbe in via di principio anche ricondursi all'intento di scagionarsi dalla responsabilità per l'incidente occorso al lavoratore sul cantiere, che
- tale dato può
ritenersi certo o altamente verosimile - faceva capo a lui.
Tuttavia, in senso contrario militano il racconto del Per 3 teste indifferente, il quale Per 6 gli disse chiaramente che l'Adda era uno suo dipendente, cheha riportato che il la deposizione della Tes 1 sostanzialmente conforme.
Che poi il ricorrente fosse anche direttore dei lavori incaricato dal CP 6 eventualità in via di principio plausibile, è circostanza pienamente compatibile che con il fatto che il Pt 3 fosse stato da lui assunto e poi “distaccato” presso il CP 6 Diversamente, a parere dello scrivente, deve dirsi per il Pt 4 stante l'incongruenza degli elementi di prova.
Costui, come asserito da lui stesso e dal CP_6 fu messo in regola da quest'ultimo.
Non constano elementi di segno contrario.
Ciò risulta contrastare con l'assunto dell' CP 1 secondo cui anche il lavoratore in questione sarebbe stato irregolarmente occupato dall'opponente;
Inoltre, se è pur vero che il Pt 3 e il Pt 5 riferirono agli ispettori che anche il Pt 4 veniva pagato in contanti dal Parte 1 all'udienza del 23/6/2022 il Pt 3 ha definito ail Pt 4 amico, o conoscente, comune a sé e al ricorrente, precisando che "fu Parte_4 dirmi che c'era lavoro e quindi ci recammo entrambi da Pt 1 con il quale concordai orari e retribuzione..".
Che poi il Parte 1 rasportasse presso il luogo di lavoro il Pt_4 e tutti gli altri lavoratori, come riportato dal Gulotta nonché, nelle relative sit, dal Pt_5 è dato equivoco, dal quale non è legittimo desumere che tutti i passeggeri lavorassero per il Parte 1
Ciò che rileva sono altri aspetti, quali il potere direttivo, l'identità del soggetto che retribuiva i dipendenti, ecc..
Ebbene, riguardo il primo, va evidenziato che tra le dichiarazioni rese dal Pt 5 agli ispettori v'è anche quella secondo cui "c'era un'altra persona superiore al Parte_1 che quando
Parte 1 non c'era ci dava ordini".
CP 6 personaEvidente che si trattasse del che all'udienza del 30/9/2024 il Pt 5
ha asserito d'aver successivamente appreso essere il vero "capo".
Inoltre, il teste all'udienza ha confermato quanto detto dal Pt 3 riguardo al fatto che
"..non c'erano i soldi per pagarci e il Parte_1 disse a noi operai: dobbiamo aspettare che CP_6 ce li dia..."
Al fronte di tali elementi non può, dunque, escludersi che il Pt 4 fosse alle esclusive dipendenze del CP 6 e che, semmai, egli fungesse da suo “reclutatore" di
Parte 1 egli dirottò manodopera e che nella fattispecie., come ci si accinge dire, oltre al
Parte_6 per il tramite del ricorrente. presso il cantiere del proprio datore anche CP 6 ha, infatti, dichiarato d'aver conosciuto il Pt 5 tramite il Sulpunto il
Parte 1
Parimenti, può ipotizzarsi che il ricorrente pagasse il Pt 4 (e non solo) non con danaro proprio, ma con quello consegnatogli dal o, comunque che facesse ciò in nome e per conto di lui.
Quanto al Per 10 s'osserva che il CP_6 non ha lo ha indicato come proprio dipendente, come, invece, ha affermato essere stato il Pt_4
A ben vedere, non v'è ragione per non credere a ciò, dovendosi, invece, ritenere che il lavoratore marocchino fosse stato verosimilmente “portato" sul cantiere, ovvero assunto alle proprie dipendenze, dal Parte 1
e dal In tal senso depone quanto riferito dal Pt 5 Pt 3 circa il fatto che era il ricorrente a retribuire il Mounir.
Inoltre, nelle sit rilasciate dal Pt_5 si legge che il Parte 1 "aveva un furgone che metteva a disposizione di Pt 7 .
Le censure svolte sul punto dall'opponente vanno, pertanto, disattese.
Non sono altrettanto pacifiche nei termini prospettati dall' CP 1 le posizioni di
Parte_6 e Parte 5
Parte 5 era "socio" del Il dda ha dichiarato nel presente giudizio che
Pt 5 il quale, però, nelle relative sit, il CP 6 e di prendere ordini anche dal Pt 3 non ha nominato tra coloro che venivano pagati in contanti dal ricorrente.
Il CP_6 ha, tra l'altro, asserito che " Parte 5 invece ha fatto fattura ed è venuto con i suoi operai".
A propria volta Parte 6 dopo aver raccontato agli ispettori che anche il padre era retribuito dal Parte 1 all'udienza del 30/9/2024 ha riferito, come già sopra riportato, che "quando sono stato ascoltato dagli Ispettori pensavo che fosse che il capo fosse il ricorrente, mentre successivamente, parlando con CP_6, ho saputo da lui che era il vero responsabile del cantiere. Io feci qualche giornata di lavoro e la retribuzione mi fu materialmente corrisposta da mio padre, che anche lui lavorava in quel cantiere. Mio padre mi disse d'aver ricevuto i soldi dall CP_6. Sono stato chiamato da mio padre al fine di fare qualche giorno lì. Mio padre mi disse che fu CP_6 ad averlo assunto".
Il complesso di tali elementi risulta, pertanto, scarsamente omogeneo e intrinsecamente incoerente, il che suscita fondati dubbi sul fatto che PEsona 11 lavorò perdavvero
CP_6 oppure che costui gli alle dipendenze del Parte 1 e non, invece, del commissionò in subappalto alcune lavorazioni.
Pt 5 menzionati dal CP 6 il Invero, seppur nulla sia dato sapere sugli operai del
Pt 3 - che lo scrivente ritiene sostanzialmente credibile - ha riferito all' CP 1 che nel lasso temporale interessato dai fatti di causa Parte_5 e Parte_6
lavorarono anche presso un altro cantiere, il che, a maggior ragione, mal si concilia con l'assunto del convenuto.
Analoghe considerazioni, stante l'altrettanto incerto quadro probatorio valgono per
-
il cui ruolo nelle vicende non può ragionevolmente essere separato da Parte 6
quello del padre.
Il CP 6 ha negato che Parte_6 fosse stato un suo dipendente: "Conosco Parte 5 padre, so che ha un figlio, l'ho visto una volta, ma non ci ho mai parlato. Lo vedevo davanti al cantiere, è venuto con il padre e mi ha chiesto di lavorare e io gli ho detto di no perché non aveva i documenti per lavorare in Francia".
Verosimile, pertanto, concludere che Parte_6 fosse alle dipendenze del padre,
il quale svolse attività di prestazione d'opera in autonomia in favore del CP 6
(nonché presso un diverso cantiere) oppure che entrambi fossero stati assunti da quest'ultimo, atteso che sul cantiere v'era una persona “superiore” al ricorrente (nel qual caso il CP 6 non avrebbe detto il vero sul punto).
Alla luce di quanto testè argomentato la domanda principale d'annullamento dell'ordinanza ingiunzione va rigettata poiché tutti i contestati illeciti sussistono seppur relativamente ai soli Pt 3 e Pt 7
Limitatamente. Va invece accolta parzialmente la domanda avanzata in via subordinata poiché, stante l'assenza della prova adeguata dell'irregolare assunzione del Pt 4 e dei Pt 5 le sanzioni inflitte per gli illeciti contestati sub 1, 3, 4, 6 e 7 devono essere ridotte nei seguenti termini, che si ritengono equi:
-€ 570,00 per l'infrazione sub 1
€ 4800,00 per l'infrazione sub 3;
-€ 1400,00 per l'infrazione sub 4;
-€ 170,00 per l'infrazione sub 6.
-€ 170,00 per l'infrazione sub 7
In ragione del rigetto della domanda principale e dell'accoglimento per la maggior parte di quella proposta in via subordinata, si reputa giustificata l'integrale compensazione degli oneri processuali
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando nei confronti all'ordinanza-ingiunzionesull'opposizione proposta da Parte 1 n. 191/2021 emessa dall' Controparte_3 , così provvede:
Rigetta la domanda formulata in via principale.
Accoglie parzialmente la domanda spiegata in via subordinata e, per l'effetto, ridetermina la misura delle sanzioni irrogate per gli illeciti n. 1, 3, 4, 6, e 7 rispettivamente in € 570,00,
€ 4800,00, € 1200,00, € 170,00 ed € 170,00.
Compensa integralmente le spese processuali.
Imperia 15-3-2025
Il Giudice
dott. Fabio Favalli