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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3122/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI Parte_1 C.F._1
EUGENIO, elettivamente domiciliata in Teramo, C.so C. De Michetti n° 80, presso lo studio dell'avv.
EU LA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
(C.F. : ), in persona dell'amm.re p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO, RUA DEL
PAPAVERO n. 6, presso il difensore avv. ALESSANDRINI PAOLO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
(C.F.: ) e (C.F..: CP_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. CAMPANOZZI ANTONIETTA, elettivamente C.F._3 domiciliati in Teramo, C.so C. De Michetti n° 80n presso lo studio dell'avv. Antonietta Campanozzi come da procura rilasciata in calce all'atto di intervento volontario,
INTERVENUTI
OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2051 c.c., obbligo di fare.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025 fissata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c...
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.12.2023 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il , in persona del
[...] Controparte_4 suo amm.re p. t., formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale intestato, in accoglimento del presente atto, A) accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti CP_1 dall'odierna attrice, a cagione della mancata riparazione del lastrico solare di copertura del fabbricato comune, sovrastante gli appartamenti di proprietà dell'attrice, da cui derivano le infiltrazioni enfatizzate nella narrativa che precede, per come tutte accertate, dimostrate e meglio descritte nell'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. in apposita A.T.P. esperita ante causam in via incidentale/cautelare, di cui pure s'è detto in premessa;
B) per l'effetto, condannare la società convenuta alla messa in sicurezza degli immobili in questione, operando gli ormai indifferibili lavori di restauro/riparazione tutti elencati e quantificati nella perizia citata, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e biologici comprovabili documentalmente, e/o estimandi in apposita esperenda C.T.U. medico- legale, ovvero comunque quantificabili in via equitativa;
C) sempre con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, tanto della fase di mediazione, quanto di quella di A.T.P. e di quest'ultima di merito di necessità adite”.
Sosteneva la parte attrice di essere proprietaria di un immobile suddiviso in due appartamenti di cui uno di proprietà di e l'altro di comproprietà dei coniugi Parte_1 CP_2
e , posto al piano immediatamente inferiore al lastrico
[...] Controparte_3 solare di copertura della palazzina condominiale e di dover sopportare stillicidi ed infiltrazioni provenienti dalla copertura comune dello stabile, con conseguenti persistenti macchie di umidità, polverizzazione e scrostamenti del manto di intonaco e pittura in cagione dei quali era stato impedito l'uso di interi locali di detti appartamenti.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il , in persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore, Controparte_1
Geom. nonostante le ripetute sollecitazioni tese a sanare la situazione ambientale CP_5 stigmatizzata, nulla aveva fatto e, anzi, aveva tenuto un comportamento dilatorio, tra cui “una fantomatica procedura di ristrutturazione e di superbonus 110%”, di cui era stato fatto “scadere il termine ultimo per l'avvio della procedura”;
- che veniva espletata in via preventiva procedura di accertamento tecnico nella quale il perito d'ufficio Geom. accertava la presenza di importanti infiltrazioni provenienti dalla Persona_1
2 copertura piana dello stabile (lastrico solare), in entrambi gli appartamenti sottostanti e che hanno causato notevoli danni alle unità immobiliari in oggetto e pericolo per gli occupanti.
- che il CTU confermava che il fenomeno infiltrativo rilevato era causato dall'elevato stato di degrado attribuibile al lastrico solare a copertura dei due appartamenti sottostanti di proprietà dei ricorrenti;
- che l'importo complessivo accertato per i lavori da effettuare per l'eliminazione dei vizi riscontrati era pari a € 30.898,41 oltre iva;
- che era evidente l'ipotesi di responsabilità civile ex art. 2043 e 2051 C.C. a carico del
, legata anche “al comportamento negligente dell'Amministratore, perché CP_1 comportamento censurabile ai sensi dell'art. 1130, co. 4 C.C.;
- che, in sede stragiudiziale, priva di positivo riscontro era stata la moratoria legale datata 28/9/2022 inviata al Condominio e che la procedura di mediazione non aveva avuto esito positivo.
Costituitosi in giudizio il , in persona dell'amministratore p.t., ha contestato la domanda CP_1 attorea, chiedendone la reiezione, ed eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che in più occasione l'argomento della manutenzione del terrazzo era oggetto di delibera assembleare, fin dall'anno 2015, e nel corso degli anni erano stati effettuati interventi di ripristino volti a tamponare il problema delle infiltrazioni meteoriche;
- che l'assemblea condominiale, pur edotta della problematica ascrivibile alle infiltrazioni provenienti dal lastrico comune, non aveva mai inteso adottare – con voto conforme della stessa odierna parte attrice e delle parti intervenute – alcuna definitiva e risolutoria deliberazione afferente il rifacimento del lastrico condominiale e gli stessi avevano sempre deliberato favorevolmente al rinvio dei lavori definitivi del rifacimento della copertura del lastrico condominiale anche quando era stato portato all'attenzione dell'assemblea il preventivo per il rifacimento del lastrico condominiale della ditta;
CP_6
- che sussisteva la responsabilità in via sussidiaria delle stesse parti attrice quali condomini quando l'amministratore non può adempiere ai propri obblighi per cause non riconducibili alla sua volontà, facendosi carico dell'anticipazione della spesa urgente ed indifferibile dei necessari lavori con diritto di rivalsa nei confronti del . CP_1
Tanto premesso il convenuto rassegnava le seguenti richieste e conclusioni: CP_1
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Teramo, contrariis reiectis, in accoglimento di tutte le ragioni in fatto ed in diritto spiegate nella superiore premessa: accertare e dichiarare che alcuna responsabilità civile del e del suo amministratore è ravvisabile per i danni patrimoniali e CP_1
3 non patrimoniali riferiti dalla parte attrice a causa della mancata riparazione del lastrico solare di copertura del fabbricato comune;
e, per l'effetto, rigettare la richiesta risarcitoria formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi che venisse ravvisata una qualche responsabilità in capo al per i danni lamentati dalla parte attrice Controparte_4 Controparte_4
e/o per quelli rilevati alle unità immobiliari dell'ultimo piano del condominio in base all'ATP a firma del Geom. , accertare e dichiarare la concorrente e percentuale responsabilità Persona_1 imputabile alle condotte dei proprietari delle predette unità abitative, con ogni conseguenza ai fini della corretta quantificazione e ripartizione delle voci di danno;
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
Con atto di intervento volontario del 11.01.2024 si costituivano i condomini e CP_2
comproprietari unitamente all'attrice di una delle due unità immobiliari coinvolte Controparte_3 dalle infiltrazioni del terrazzo, rassegnando le seguenti conclusioni:
”Voglia l'On.le Tribunale intestato, in accoglimento del presente atto, A) ammettere il presente intervento ex art. 110 c.p.c.;
B) accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto per i danni subiti dagli CP_1 intervenuti e speculari a quelli sofferti dall'odierna attrice, con specifico riguardo alla mancata riparazione del lastrico solare/tetto di copertura del fabbricato comune, sovrastante i loro appartamenti, da cui derivano le infiltrazioni enfatizzate nella narrativa che precede, per come tutte accertate, dimostrate e meglio descritte nell'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. in apposita A.T.P. esperita ante causam in via incidentale/cautelare, di cui pure s'è detto in premessa;
C) per l'effetto , condannare la società convenuta alla messa in sicurezza degli immobili abitativi in questione, entrambi indissolubilmente oggetto di copertura da parte del lastrico solare posto al vertice del palazzo condominiale menzionato, manufatto deperito nel corso degli anni ma non ancora adeguatamente ristrutturato;
indi operando gli ormai indifferibili lavori di restauro/riparazione, come tutti elencati e quantificati nella perizia C.T.U. citata;
D) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge , ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.”.
Così radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali e la acquisizione della ATP nella relativa procedura n. 928/2023.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di rimessione in istruttoria e di rimessione nei termini per la mancata possibilità della parte convenuta di depositare tempestivamente la prima memoria istruttoria per tutti i motivi già esplicitati nell'ordinanza resa in data 12.08.204 a nulla rilevando “la tendenza” di
4 alcuni Tribunali che, tra l'altro, si riferiscono alla mancata emissione dell'ordinanza di cui all'art. 171 bis e non riferibile al caso che occupa posto che il provvedimento è stato emesso in data 18.03.2025 entro il termine previsto.
Le domande di cui all'atto di citazione sono risultate parzialmente fondate e possono essere accolte per quanto di ragione.
Non vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli appartamenti coinvolti nella controversia in esame. Non è contestato che le unità immobiliari di proprietà della parte attrice e delle parti intervenute sono situate al di sotto di un terrazzo di proprietà comune così come non è del pari contestato che tale terrazzo funge da copertura delle due unità immobiliari sottostanti e che la sua proiezione verticale intercetta, le stanze degli appartamenti di cui uno di proprietà dell'attrice e l'altro in comproprietà tra la stessa e le due parti intervenute.
Il Tribunale osserva che la sussistenza dei fenomeni infiltrativi allegati da parte attrice è emersa dalla documentazione versata in atti nonché dalla relazione depositata in sede di ATP a firma geom.
[...]
e relativa documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice. Per_1
Il CTU Geom. ha accertato sia le cause di infiltrazioni di acqua meteorica provenienti Persona_1 dalla copertura orizzontale quale il terrazzo comune sia l'entità dei danni come descritti CP_7 sulle pareti e solai degli appartamenti sottostanti e le spese per la loro eliminazione.
Va pienamente condiviso l'esito peritale;
ritiene il Tribunale che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro accurato, procedendo a sopralluoghi, all'attenta illustrazione e rappresentazione delle parti private coinvolte da danni causati da infiltrazione piovana e alla redazione di una relazione chiara e sufficientemente argomentata. In particolare, l'ausiliare, in riposta ai quesiti ad esso affidati, ha evidenziato che:
“1) il sottoscritto, a seguito del sopralluogo effettuato, riscontra importanti infiltrazioni provenienti dalla copertura piana dello stabile (lastrico solare), in entrambi gli appartamenti sottostanti. Le infiltrazioni allo stato attuale, hanno causato e continuano a causare notevoli danni alle unità immobiliari in oggetto, poiché all'interno degli appartamenti sono presenti molte macchie di umidità dovute all'elevato stato di degrado del lastrico solare, ma cosa ancor più grave è il pericolo che arreca agli occupanti, in quanto, parti del soffitto si stanno staccando, causando il distacco di porzioni di solaio, oltre l'aria malsana provocata dall'ingente quantità di muffa provocata dalle infiltrazioni. Il sottoscritto ritiene che, da un punto di vista igienico sanitario, con le attuali condizioni, non è sicuro stare all'interno degli appartamenti, soprattutto perché il solaio risulta particolarmente compromesso e potrebbe nuocere la sicurezza degli occupanti;
5 2) il fenomeno infiltrativo rilevato è causato dall'elevato stato di degrado attribuibile al lastrico solare a copertura dei due appartamenti sottostanti di proprietà dei ricorrenti;
3) dopo aver visionato i luoghi di causa, il sottoscritto ha rilevato il livello elevato di degrado degli immobili poiché, come si evince anche dalla documentazione fotografica a corredo, il fenomeno infiltrativo sta danneggiando e compromettendo le parti strutturali del solaio, perché il ferro presente all'interno delle pignatte è completamente eroso e sta causando il distacco di intonaco e di laterizio, pertanto arrecano un importante rischio per gli occupanti dell'immobile, inoltre le importanti macchie di muffa provocate dall'infiltrazione potrebbero causare gravi problemi respiratori;
4) si rende necessario, a giudizio del sottoscritto C.T.U., eseguire le seguenti opere per eliminare, rendere fruibili e sicuri i locali sottostanti: rimozione del manto impermeabile presente sul lastrico solare, rimozione pavimento in piastrelle sul lastrico solare, demolizione massetto lastrico solare, realizzazione nuovo massetto lastrico solare, demolizione parti ammalorate all'interno dei solai, trattamento protettivo dei ferri di armatura dei solai interni, consolidamento all'interno dei solai con sistema antisfondamento, stuccatura e rasatura all'interno dei solai, applicazione di isolante acrilico all'acqua, tinteggiatura e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. L'importo complessivo delle lavorazioni da adottare per l'eliminazione dei vizi riscontrati è di € 30.898,41 oltre iva, come meglio riportato nel computo metrico allegato”.
In materia condominiale, il legislatore individua il lastrico solare nell'elenco sub art. 1117 c.c. relativo ai beni ed ai servizi di proprietà comune, in virtù della relazione di accessorietà e/o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, salvo il caso di espressa ed univoca previsione contraria prevista nel titolo, con ciò intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari oppure il regolamento condominiale accettato dai singoli condomini;
nel caso che occupa risulta pacifico che il terrazzo di copertura dell'edificio non è ad uso esclusivo ed è parte comune dell'edificio anche se ciò non dovesse essere espressamente menzionato sul regolamento condominiale poiché deve essere presunta una comproprietà del lastrico solare sito a copertura delle unità immobiliari costituenti un fabbricato condominiale, in virtù della primaria funzione di copertura e di collegamento tra le varie abitazioni. (Cass. Civ., ord. n° 5880/2023; Cass. Civ., Sez. II, ord. n° 8593/2022).
L'amministratore di è onerato dal dovere di custodia dei beni comuni giusto mandato in tal CP_1 senso ottenuto dal consesso assembleare in fase di sua nomina ed è responsabile sia civilmente sia penalmente per omessa manutenzione che causi danni a condòmini o terzi. Questa responsabilità sussiste indipendentemente dalle decisioni dell'assemblea, poiché l'amministratore ha il dovere di intervenire per eliminare pericoli imminenti e le mancate manutenzioni urgenti. Se non interviene, può
6 essere ritenuto responsabile per lesioni, danni e persino per il reato di lesioni personali colpose come diretta conseguenza nell'adempimento dei suoi obblighi.
Va osservato ed evidenziato, a riguardo, che l'articolo 1130, numero 4, del Codice civile, gli riconosce il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ma va al contempo precisato che l'amministratore ne risponde solo se il Condominio agisce nei suoi confronti per il recupero delle somme che ha versato ai terzi danneggiati in quanto la responsabilità extracontrattuale verso i terzi risulta azionabile - ex art. 2051 c.c. - solo a carico del , CP_1 residuando per l'amministratore esclusivamente la possibilità di incorrere in responsabilità contrattuale, nel rapporto interno che lo lega al . (Cass. civ., sez. III, 14 agosto 2014, n. 17983). CP_1
Nel caso in esame si appalesa una piena responsabilità da parte del ex art. 2051 c.c., con CP_1 eventuale responsabilità dell'amministrazione del per non aver tempestivamente agito per CP_1 evitare il protrarsi della problematica rappresentata dalle reiterate infiltrazioni provenienti dal terrazzo quale bene comune amministrato.
L'articolo 2051 c.c. stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Questo principio trova ampia applicazione nei confronti del proprio perché esso è considerato custode delle parti comuni. Dal dovere di custodia CP_1 deriva, sempre per il , l'obbligo di vigilare sulla cosa al fine di prevenire eventi dannosi e la CP_1 responsabilità in capo al ha natura oggettiva. CP_1
Le caratteristiche principali di questo tipo di responsabilità sono la presunzione di responsabilità di natura oggettiva del custode ed il (o custode) è considerato responsabile per i danni causati CP_1 dalle parti comuni, indipendentemente dalla colpa;
esso può evitare la sua responsabilità se dimostra che il danno è stato causato da un caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile). Il CP_1 proprio in quanto custode dei beni comuni “è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno”. (v. ex multis Cass. 15291/2011).
Si ribadisce, a tal proposito, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito. (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n.
25243/2006).
Si tratta di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a
7 nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno avente natura eccezionale. (Cass n.
12027/2017; Cass. civ. n. 26751/2009; Cass. n. 5836/2019 del 28.02.2019 e Cass. n. 10154/2018 del
27.04.2018; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Nel caso di specie parte attrice, attraverso le risultanze della perizia in fase di ATP acquisita nel presente giudizio e per come sopra evidenziato, ha fornito idonea prova del danno e del nesso causale con il bene comune rappresentato dal terrazzo danneggiato da omessa, idonea manutenzione e il convenuto non ha fornito prova di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione CP_1 causale tra il danno ed il bene in custodia che lo ha provocato. Al riguardo, il CTU ha accertato la scaturigine delle infiltrazioni delle acque meteoriche e dunque dei danni subiti dall'attrice, che esulano pure da ogni eccezionalità di fenomeni piovosi, essendo gli stessi danni riconducibili esclusivamente alla carenza di straordinaria manutenzione sul terrazzo quale copertura CP_7
Ne consegue che la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura della terrazza a livello
è stata legittimamente rivolta nei confronti del , così come la richiesta di risarcimento del CP_1 danno (in forma specifica per come quantificato dal CTU) conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione della terrazza degradata, mentre non è emerso che i danni lamentati possano essere stati provocati da un diretto comportamento delle parti attrice e intervenute, posto che le loro adesioni al deliberato rinvio dei lavori in sede assembleare non possono essere qualificati come manifestazioni di volontà atta ad impedire l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
va pure evidenziato, a tal riguardo, che non è emersa la circostanza che il loro consenso al mero rinvio dei lavori di rifacimento della terrazza manifestato nelle prime riunioni condominiali sia stato dirimente alla mancata esecuzione diretta dei lavori medesimi sotto l'aspetto della formazione della prevista maggioranza in millesimi delle quote di partecipazione alla proprietà comune.
Passando poi alla quantificazione dell'ammontare dei lavori atti a risolvere le problematiche infiltrative e i danni agli intonaci e pareti subiti dall'attrice, con valutazione all'attualità, il CTU assume
8 quale parametro di riferimento il costo dei lavori necessari per la loro eliminazione, sulla scorta del prezzario Regionale Abruzzo 2023, ovvero dei prezzi medi di mercato, e così come menzionate e descritte nell'elenco delle lavorazioni da eseguirsi in riposta al quesito n. 4 nel suo elaborato.
La valutazione del danno e dei lavori di ristrutturazione è stata elaborata sulla scorta del Prezzario
Regione Abruzzo, dal CTU Geom. il quale ha redatto in sede di ATP il computo metrico Persona_1 estimativo di cui all'allegato B) della perizia. La spesa occorrente per eliminare i danni prodotti dalle invasioni umide e per il rifacimento del manto della copertura a terrazzo è indicata in € € 30.898,41 al netto dell'IVA nella misura dovuta per legge.
Oltre alla richiesta di condanna all'esecuzione dei lavori la parte attrice chiede il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale, poiché oltre alla lesione al proprio patrimonio a causa della presenza delle insistenti infiltrazioni/stillicidi, adduce anche “un consistente peggioramento del suo stato di salute, poiché costretta ad abitare per un periodo in ambienti angusti e pur costretta a cambiare improvvisamente abitazione, a causa di una negligenza altrui, conseguendone stress psicofisico certificato e pur valutabile economicamente”. Tale richiesta di risarcimento danni per i disagi causati dalle descritte infiltrazioni non può essere accolta, poiché non dimostrati.
Invero, tale danno, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendosi mai considerare in re ipsa;
(cfr. Cass. n. 20987/2007).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) e risultando, così, snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per il comportamento lesivo.
Alla luce di tali considerazioni, tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da parte di chi ne pretende il risarcimento, potendo la prova essere offerta con ogni mezzo, anche per presunzioni.
Nella specie, parte attrice non ha fornito prova della voce di danno di cui chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 2697 c.c., limitandosi ad allegare il disagio del tutto incolpevole che l'attrice ha dovuto subire per la mancata fruizione delle stanze dell'abitazione interessate dai fenomeni infiltrativi. Quanto alle spese legali del procedimento di ATP, liquidate in euro 3.052,77, esse “vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
9 Tenuto conto della condotta extraprocessuale del che ha comunque provveduto a CP_1 convocare alcune assemblee dove ha posto all'ordine del giorno la problematica delle infiltrazioni e a deliberare alcuni lavori per tamponare le infiltrazioni nonché dell'accoglimento parziale della domanda, si ritiene che sussistono i presupposti per compensare, nella misura di ½ le spese di lite tra le parti relative al compenso di avvocato, operata come in dispositivo secondo i parametri medi a norma del D.M. n. 55/14, con condanna del convenuto condominio al pagamento della restante percentuale in favore di parte attrice e delle intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott. Mar Di
Biase, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da nei Parte_1 confronti del , contrariis reiectis, così decide: Controparte_8
-accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., responsabile dei danni patiti dall'attrice e Controparte_8 lo condanna all'immediato rifacimento di tutti i lavori risolutivi dei fenomeni infiltrativi al piano sottostante di proprietà dell'attrice e degli intervenuti provenienti dal terrazzo comune, unitamente al ristoro dei danni agli intonaci e alle dipinture per come analiticamente descritti, accertati e quantificati nella procedura di ATP n. procedura n. 928/2023 a firma del Geom. nella somma pari a Persona_1
€ 30.898,41 al netto dell'IVA.
-compensa al 50% le spese di giudizio tra le parti con condanna del Controparte_8
, in persona dell'amministratore p.t., alla refusione della restante percentuale in
[...] favore dell'attrice, liquidate, per compensi professionali e già applicata la compensazione, in complessive € 3.808,00, oltre il 15% forfettario, IVA e CAP come per legge, nonché delle spese di iscrizione per € 518,00 e quelle per l'espletata ATP e di mediazione obbligatoria;
- condanna il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_8 alla refusione in favore delle due parti intervenute e difese dal medesimo avvocato, liquidate, per compensi professionali e disposto l'aumento percentuale del 30% in applicazione del c. 2 art. 4 D.M.
55/2024, in complessive € 4.951,70, oltre il 15% forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 23 Ottobre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3122/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI Parte_1 C.F._1
EUGENIO, elettivamente domiciliata in Teramo, C.so C. De Michetti n° 80, presso lo studio dell'avv.
EU LA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
(C.F. : ), in persona dell'amm.re p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO, RUA DEL
PAPAVERO n. 6, presso il difensore avv. ALESSANDRINI PAOLO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
(C.F.: ) e (C.F..: CP_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. CAMPANOZZI ANTONIETTA, elettivamente C.F._3 domiciliati in Teramo, C.so C. De Michetti n° 80n presso lo studio dell'avv. Antonietta Campanozzi come da procura rilasciata in calce all'atto di intervento volontario,
INTERVENUTI
OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2051 c.c., obbligo di fare.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025 fissata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c...
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.12.2023 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il , in persona del
[...] Controparte_4 suo amm.re p. t., formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale intestato, in accoglimento del presente atto, A) accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti CP_1 dall'odierna attrice, a cagione della mancata riparazione del lastrico solare di copertura del fabbricato comune, sovrastante gli appartamenti di proprietà dell'attrice, da cui derivano le infiltrazioni enfatizzate nella narrativa che precede, per come tutte accertate, dimostrate e meglio descritte nell'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. in apposita A.T.P. esperita ante causam in via incidentale/cautelare, di cui pure s'è detto in premessa;
B) per l'effetto, condannare la società convenuta alla messa in sicurezza degli immobili in questione, operando gli ormai indifferibili lavori di restauro/riparazione tutti elencati e quantificati nella perizia citata, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e biologici comprovabili documentalmente, e/o estimandi in apposita esperenda C.T.U. medico- legale, ovvero comunque quantificabili in via equitativa;
C) sempre con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, tanto della fase di mediazione, quanto di quella di A.T.P. e di quest'ultima di merito di necessità adite”.
Sosteneva la parte attrice di essere proprietaria di un immobile suddiviso in due appartamenti di cui uno di proprietà di e l'altro di comproprietà dei coniugi Parte_1 CP_2
e , posto al piano immediatamente inferiore al lastrico
[...] Controparte_3 solare di copertura della palazzina condominiale e di dover sopportare stillicidi ed infiltrazioni provenienti dalla copertura comune dello stabile, con conseguenti persistenti macchie di umidità, polverizzazione e scrostamenti del manto di intonaco e pittura in cagione dei quali era stato impedito l'uso di interi locali di detti appartamenti.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il , in persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore, Controparte_1
Geom. nonostante le ripetute sollecitazioni tese a sanare la situazione ambientale CP_5 stigmatizzata, nulla aveva fatto e, anzi, aveva tenuto un comportamento dilatorio, tra cui “una fantomatica procedura di ristrutturazione e di superbonus 110%”, di cui era stato fatto “scadere il termine ultimo per l'avvio della procedura”;
- che veniva espletata in via preventiva procedura di accertamento tecnico nella quale il perito d'ufficio Geom. accertava la presenza di importanti infiltrazioni provenienti dalla Persona_1
2 copertura piana dello stabile (lastrico solare), in entrambi gli appartamenti sottostanti e che hanno causato notevoli danni alle unità immobiliari in oggetto e pericolo per gli occupanti.
- che il CTU confermava che il fenomeno infiltrativo rilevato era causato dall'elevato stato di degrado attribuibile al lastrico solare a copertura dei due appartamenti sottostanti di proprietà dei ricorrenti;
- che l'importo complessivo accertato per i lavori da effettuare per l'eliminazione dei vizi riscontrati era pari a € 30.898,41 oltre iva;
- che era evidente l'ipotesi di responsabilità civile ex art. 2043 e 2051 C.C. a carico del
, legata anche “al comportamento negligente dell'Amministratore, perché CP_1 comportamento censurabile ai sensi dell'art. 1130, co. 4 C.C.;
- che, in sede stragiudiziale, priva di positivo riscontro era stata la moratoria legale datata 28/9/2022 inviata al Condominio e che la procedura di mediazione non aveva avuto esito positivo.
Costituitosi in giudizio il , in persona dell'amministratore p.t., ha contestato la domanda CP_1 attorea, chiedendone la reiezione, ed eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che in più occasione l'argomento della manutenzione del terrazzo era oggetto di delibera assembleare, fin dall'anno 2015, e nel corso degli anni erano stati effettuati interventi di ripristino volti a tamponare il problema delle infiltrazioni meteoriche;
- che l'assemblea condominiale, pur edotta della problematica ascrivibile alle infiltrazioni provenienti dal lastrico comune, non aveva mai inteso adottare – con voto conforme della stessa odierna parte attrice e delle parti intervenute – alcuna definitiva e risolutoria deliberazione afferente il rifacimento del lastrico condominiale e gli stessi avevano sempre deliberato favorevolmente al rinvio dei lavori definitivi del rifacimento della copertura del lastrico condominiale anche quando era stato portato all'attenzione dell'assemblea il preventivo per il rifacimento del lastrico condominiale della ditta;
CP_6
- che sussisteva la responsabilità in via sussidiaria delle stesse parti attrice quali condomini quando l'amministratore non può adempiere ai propri obblighi per cause non riconducibili alla sua volontà, facendosi carico dell'anticipazione della spesa urgente ed indifferibile dei necessari lavori con diritto di rivalsa nei confronti del . CP_1
Tanto premesso il convenuto rassegnava le seguenti richieste e conclusioni: CP_1
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Teramo, contrariis reiectis, in accoglimento di tutte le ragioni in fatto ed in diritto spiegate nella superiore premessa: accertare e dichiarare che alcuna responsabilità civile del e del suo amministratore è ravvisabile per i danni patrimoniali e CP_1
3 non patrimoniali riferiti dalla parte attrice a causa della mancata riparazione del lastrico solare di copertura del fabbricato comune;
e, per l'effetto, rigettare la richiesta risarcitoria formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi che venisse ravvisata una qualche responsabilità in capo al per i danni lamentati dalla parte attrice Controparte_4 Controparte_4
e/o per quelli rilevati alle unità immobiliari dell'ultimo piano del condominio in base all'ATP a firma del Geom. , accertare e dichiarare la concorrente e percentuale responsabilità Persona_1 imputabile alle condotte dei proprietari delle predette unità abitative, con ogni conseguenza ai fini della corretta quantificazione e ripartizione delle voci di danno;
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
Con atto di intervento volontario del 11.01.2024 si costituivano i condomini e CP_2
comproprietari unitamente all'attrice di una delle due unità immobiliari coinvolte Controparte_3 dalle infiltrazioni del terrazzo, rassegnando le seguenti conclusioni:
”Voglia l'On.le Tribunale intestato, in accoglimento del presente atto, A) ammettere il presente intervento ex art. 110 c.p.c.;
B) accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto per i danni subiti dagli CP_1 intervenuti e speculari a quelli sofferti dall'odierna attrice, con specifico riguardo alla mancata riparazione del lastrico solare/tetto di copertura del fabbricato comune, sovrastante i loro appartamenti, da cui derivano le infiltrazioni enfatizzate nella narrativa che precede, per come tutte accertate, dimostrate e meglio descritte nell'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. in apposita A.T.P. esperita ante causam in via incidentale/cautelare, di cui pure s'è detto in premessa;
C) per l'effetto , condannare la società convenuta alla messa in sicurezza degli immobili abitativi in questione, entrambi indissolubilmente oggetto di copertura da parte del lastrico solare posto al vertice del palazzo condominiale menzionato, manufatto deperito nel corso degli anni ma non ancora adeguatamente ristrutturato;
indi operando gli ormai indifferibili lavori di restauro/riparazione, come tutti elencati e quantificati nella perizia C.T.U. citata;
D) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge , ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.”.
Così radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali e la acquisizione della ATP nella relativa procedura n. 928/2023.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di rimessione in istruttoria e di rimessione nei termini per la mancata possibilità della parte convenuta di depositare tempestivamente la prima memoria istruttoria per tutti i motivi già esplicitati nell'ordinanza resa in data 12.08.204 a nulla rilevando “la tendenza” di
4 alcuni Tribunali che, tra l'altro, si riferiscono alla mancata emissione dell'ordinanza di cui all'art. 171 bis e non riferibile al caso che occupa posto che il provvedimento è stato emesso in data 18.03.2025 entro il termine previsto.
Le domande di cui all'atto di citazione sono risultate parzialmente fondate e possono essere accolte per quanto di ragione.
Non vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli appartamenti coinvolti nella controversia in esame. Non è contestato che le unità immobiliari di proprietà della parte attrice e delle parti intervenute sono situate al di sotto di un terrazzo di proprietà comune così come non è del pari contestato che tale terrazzo funge da copertura delle due unità immobiliari sottostanti e che la sua proiezione verticale intercetta, le stanze degli appartamenti di cui uno di proprietà dell'attrice e l'altro in comproprietà tra la stessa e le due parti intervenute.
Il Tribunale osserva che la sussistenza dei fenomeni infiltrativi allegati da parte attrice è emersa dalla documentazione versata in atti nonché dalla relazione depositata in sede di ATP a firma geom.
[...]
e relativa documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice. Per_1
Il CTU Geom. ha accertato sia le cause di infiltrazioni di acqua meteorica provenienti Persona_1 dalla copertura orizzontale quale il terrazzo comune sia l'entità dei danni come descritti CP_7 sulle pareti e solai degli appartamenti sottostanti e le spese per la loro eliminazione.
Va pienamente condiviso l'esito peritale;
ritiene il Tribunale che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro accurato, procedendo a sopralluoghi, all'attenta illustrazione e rappresentazione delle parti private coinvolte da danni causati da infiltrazione piovana e alla redazione di una relazione chiara e sufficientemente argomentata. In particolare, l'ausiliare, in riposta ai quesiti ad esso affidati, ha evidenziato che:
“1) il sottoscritto, a seguito del sopralluogo effettuato, riscontra importanti infiltrazioni provenienti dalla copertura piana dello stabile (lastrico solare), in entrambi gli appartamenti sottostanti. Le infiltrazioni allo stato attuale, hanno causato e continuano a causare notevoli danni alle unità immobiliari in oggetto, poiché all'interno degli appartamenti sono presenti molte macchie di umidità dovute all'elevato stato di degrado del lastrico solare, ma cosa ancor più grave è il pericolo che arreca agli occupanti, in quanto, parti del soffitto si stanno staccando, causando il distacco di porzioni di solaio, oltre l'aria malsana provocata dall'ingente quantità di muffa provocata dalle infiltrazioni. Il sottoscritto ritiene che, da un punto di vista igienico sanitario, con le attuali condizioni, non è sicuro stare all'interno degli appartamenti, soprattutto perché il solaio risulta particolarmente compromesso e potrebbe nuocere la sicurezza degli occupanti;
5 2) il fenomeno infiltrativo rilevato è causato dall'elevato stato di degrado attribuibile al lastrico solare a copertura dei due appartamenti sottostanti di proprietà dei ricorrenti;
3) dopo aver visionato i luoghi di causa, il sottoscritto ha rilevato il livello elevato di degrado degli immobili poiché, come si evince anche dalla documentazione fotografica a corredo, il fenomeno infiltrativo sta danneggiando e compromettendo le parti strutturali del solaio, perché il ferro presente all'interno delle pignatte è completamente eroso e sta causando il distacco di intonaco e di laterizio, pertanto arrecano un importante rischio per gli occupanti dell'immobile, inoltre le importanti macchie di muffa provocate dall'infiltrazione potrebbero causare gravi problemi respiratori;
4) si rende necessario, a giudizio del sottoscritto C.T.U., eseguire le seguenti opere per eliminare, rendere fruibili e sicuri i locali sottostanti: rimozione del manto impermeabile presente sul lastrico solare, rimozione pavimento in piastrelle sul lastrico solare, demolizione massetto lastrico solare, realizzazione nuovo massetto lastrico solare, demolizione parti ammalorate all'interno dei solai, trattamento protettivo dei ferri di armatura dei solai interni, consolidamento all'interno dei solai con sistema antisfondamento, stuccatura e rasatura all'interno dei solai, applicazione di isolante acrilico all'acqua, tinteggiatura e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. L'importo complessivo delle lavorazioni da adottare per l'eliminazione dei vizi riscontrati è di € 30.898,41 oltre iva, come meglio riportato nel computo metrico allegato”.
In materia condominiale, il legislatore individua il lastrico solare nell'elenco sub art. 1117 c.c. relativo ai beni ed ai servizi di proprietà comune, in virtù della relazione di accessorietà e/o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, salvo il caso di espressa ed univoca previsione contraria prevista nel titolo, con ciò intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari oppure il regolamento condominiale accettato dai singoli condomini;
nel caso che occupa risulta pacifico che il terrazzo di copertura dell'edificio non è ad uso esclusivo ed è parte comune dell'edificio anche se ciò non dovesse essere espressamente menzionato sul regolamento condominiale poiché deve essere presunta una comproprietà del lastrico solare sito a copertura delle unità immobiliari costituenti un fabbricato condominiale, in virtù della primaria funzione di copertura e di collegamento tra le varie abitazioni. (Cass. Civ., ord. n° 5880/2023; Cass. Civ., Sez. II, ord. n° 8593/2022).
L'amministratore di è onerato dal dovere di custodia dei beni comuni giusto mandato in tal CP_1 senso ottenuto dal consesso assembleare in fase di sua nomina ed è responsabile sia civilmente sia penalmente per omessa manutenzione che causi danni a condòmini o terzi. Questa responsabilità sussiste indipendentemente dalle decisioni dell'assemblea, poiché l'amministratore ha il dovere di intervenire per eliminare pericoli imminenti e le mancate manutenzioni urgenti. Se non interviene, può
6 essere ritenuto responsabile per lesioni, danni e persino per il reato di lesioni personali colpose come diretta conseguenza nell'adempimento dei suoi obblighi.
Va osservato ed evidenziato, a riguardo, che l'articolo 1130, numero 4, del Codice civile, gli riconosce il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ma va al contempo precisato che l'amministratore ne risponde solo se il Condominio agisce nei suoi confronti per il recupero delle somme che ha versato ai terzi danneggiati in quanto la responsabilità extracontrattuale verso i terzi risulta azionabile - ex art. 2051 c.c. - solo a carico del , CP_1 residuando per l'amministratore esclusivamente la possibilità di incorrere in responsabilità contrattuale, nel rapporto interno che lo lega al . (Cass. civ., sez. III, 14 agosto 2014, n. 17983). CP_1
Nel caso in esame si appalesa una piena responsabilità da parte del ex art. 2051 c.c., con CP_1 eventuale responsabilità dell'amministrazione del per non aver tempestivamente agito per CP_1 evitare il protrarsi della problematica rappresentata dalle reiterate infiltrazioni provenienti dal terrazzo quale bene comune amministrato.
L'articolo 2051 c.c. stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Questo principio trova ampia applicazione nei confronti del proprio perché esso è considerato custode delle parti comuni. Dal dovere di custodia CP_1 deriva, sempre per il , l'obbligo di vigilare sulla cosa al fine di prevenire eventi dannosi e la CP_1 responsabilità in capo al ha natura oggettiva. CP_1
Le caratteristiche principali di questo tipo di responsabilità sono la presunzione di responsabilità di natura oggettiva del custode ed il (o custode) è considerato responsabile per i danni causati CP_1 dalle parti comuni, indipendentemente dalla colpa;
esso può evitare la sua responsabilità se dimostra che il danno è stato causato da un caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile). Il CP_1 proprio in quanto custode dei beni comuni “è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno”. (v. ex multis Cass. 15291/2011).
Si ribadisce, a tal proposito, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito. (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n.
25243/2006).
Si tratta di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a
7 nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno avente natura eccezionale. (Cass n.
12027/2017; Cass. civ. n. 26751/2009; Cass. n. 5836/2019 del 28.02.2019 e Cass. n. 10154/2018 del
27.04.2018; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Nel caso di specie parte attrice, attraverso le risultanze della perizia in fase di ATP acquisita nel presente giudizio e per come sopra evidenziato, ha fornito idonea prova del danno e del nesso causale con il bene comune rappresentato dal terrazzo danneggiato da omessa, idonea manutenzione e il convenuto non ha fornito prova di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione CP_1 causale tra il danno ed il bene in custodia che lo ha provocato. Al riguardo, il CTU ha accertato la scaturigine delle infiltrazioni delle acque meteoriche e dunque dei danni subiti dall'attrice, che esulano pure da ogni eccezionalità di fenomeni piovosi, essendo gli stessi danni riconducibili esclusivamente alla carenza di straordinaria manutenzione sul terrazzo quale copertura CP_7
Ne consegue che la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura della terrazza a livello
è stata legittimamente rivolta nei confronti del , così come la richiesta di risarcimento del CP_1 danno (in forma specifica per come quantificato dal CTU) conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione della terrazza degradata, mentre non è emerso che i danni lamentati possano essere stati provocati da un diretto comportamento delle parti attrice e intervenute, posto che le loro adesioni al deliberato rinvio dei lavori in sede assembleare non possono essere qualificati come manifestazioni di volontà atta ad impedire l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
va pure evidenziato, a tal riguardo, che non è emersa la circostanza che il loro consenso al mero rinvio dei lavori di rifacimento della terrazza manifestato nelle prime riunioni condominiali sia stato dirimente alla mancata esecuzione diretta dei lavori medesimi sotto l'aspetto della formazione della prevista maggioranza in millesimi delle quote di partecipazione alla proprietà comune.
Passando poi alla quantificazione dell'ammontare dei lavori atti a risolvere le problematiche infiltrative e i danni agli intonaci e pareti subiti dall'attrice, con valutazione all'attualità, il CTU assume
8 quale parametro di riferimento il costo dei lavori necessari per la loro eliminazione, sulla scorta del prezzario Regionale Abruzzo 2023, ovvero dei prezzi medi di mercato, e così come menzionate e descritte nell'elenco delle lavorazioni da eseguirsi in riposta al quesito n. 4 nel suo elaborato.
La valutazione del danno e dei lavori di ristrutturazione è stata elaborata sulla scorta del Prezzario
Regione Abruzzo, dal CTU Geom. il quale ha redatto in sede di ATP il computo metrico Persona_1 estimativo di cui all'allegato B) della perizia. La spesa occorrente per eliminare i danni prodotti dalle invasioni umide e per il rifacimento del manto della copertura a terrazzo è indicata in € € 30.898,41 al netto dell'IVA nella misura dovuta per legge.
Oltre alla richiesta di condanna all'esecuzione dei lavori la parte attrice chiede il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale, poiché oltre alla lesione al proprio patrimonio a causa della presenza delle insistenti infiltrazioni/stillicidi, adduce anche “un consistente peggioramento del suo stato di salute, poiché costretta ad abitare per un periodo in ambienti angusti e pur costretta a cambiare improvvisamente abitazione, a causa di una negligenza altrui, conseguendone stress psicofisico certificato e pur valutabile economicamente”. Tale richiesta di risarcimento danni per i disagi causati dalle descritte infiltrazioni non può essere accolta, poiché non dimostrati.
Invero, tale danno, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendosi mai considerare in re ipsa;
(cfr. Cass. n. 20987/2007).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) e risultando, così, snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per il comportamento lesivo.
Alla luce di tali considerazioni, tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da parte di chi ne pretende il risarcimento, potendo la prova essere offerta con ogni mezzo, anche per presunzioni.
Nella specie, parte attrice non ha fornito prova della voce di danno di cui chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 2697 c.c., limitandosi ad allegare il disagio del tutto incolpevole che l'attrice ha dovuto subire per la mancata fruizione delle stanze dell'abitazione interessate dai fenomeni infiltrativi. Quanto alle spese legali del procedimento di ATP, liquidate in euro 3.052,77, esse “vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
9 Tenuto conto della condotta extraprocessuale del che ha comunque provveduto a CP_1 convocare alcune assemblee dove ha posto all'ordine del giorno la problematica delle infiltrazioni e a deliberare alcuni lavori per tamponare le infiltrazioni nonché dell'accoglimento parziale della domanda, si ritiene che sussistono i presupposti per compensare, nella misura di ½ le spese di lite tra le parti relative al compenso di avvocato, operata come in dispositivo secondo i parametri medi a norma del D.M. n. 55/14, con condanna del convenuto condominio al pagamento della restante percentuale in favore di parte attrice e delle intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott. Mar Di
Biase, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da nei Parte_1 confronti del , contrariis reiectis, così decide: Controparte_8
-accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., responsabile dei danni patiti dall'attrice e Controparte_8 lo condanna all'immediato rifacimento di tutti i lavori risolutivi dei fenomeni infiltrativi al piano sottostante di proprietà dell'attrice e degli intervenuti provenienti dal terrazzo comune, unitamente al ristoro dei danni agli intonaci e alle dipinture per come analiticamente descritti, accertati e quantificati nella procedura di ATP n. procedura n. 928/2023 a firma del Geom. nella somma pari a Persona_1
€ 30.898,41 al netto dell'IVA.
-compensa al 50% le spese di giudizio tra le parti con condanna del Controparte_8
, in persona dell'amministratore p.t., alla refusione della restante percentuale in
[...] favore dell'attrice, liquidate, per compensi professionali e già applicata la compensazione, in complessive € 3.808,00, oltre il 15% forfettario, IVA e CAP come per legge, nonché delle spese di iscrizione per € 518,00 e quelle per l'espletata ATP e di mediazione obbligatoria;
- condanna il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_8 alla refusione in favore delle due parti intervenute e difese dal medesimo avvocato, liquidate, per compensi professionali e disposto l'aumento percentuale del 30% in applicazione del c. 2 art. 4 D.M.
55/2024, in complessive € 4.951,70, oltre il 15% forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 23 Ottobre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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