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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/07/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6737 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del GdP vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Giovanna Vacchiano, dell'Avvocatura Civica, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, sita in Piazza A. Diaz n. 1 - 84014, Nocera Inferiore (Sa);
APPELLANTE
E
, n. a , il 30.05.1968, rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 Parte_1 in atti, dall' Avv. Maria Luisa D'Auria e dall'avv. Francesco Vicidomini ed insieme agli stessi el.te dom.ta in Nocera Superiore alla via Pareti n. 317;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3813/19, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 23/05/2019, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il GdP ha accolto l'opposizione avverso le intimazioni di pagamento nn. 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, relative al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.500,00 per violazione delle norme del CdS, sul presupposto del mancato invio del preavviso richiesto dall'art. 1, comma 544 L. 228/10.
Regolarmente si è costituita in giudizio che ha instato per la declaratoria di CP_1
inammissibilità ed in subordine per il rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.03.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Pertanto, non sarà parte del thema decidendum la declaratoria di inammissibilità delle censure proposte dal avverso la cartella di pagamento e concernenti vizi Pt_2 di forma, dichiarati inammissibili dal giudice di prime cure attesa la tardività dell'opposizione (si veda pag. 1 della sentenza n. 5405/17).
Ciò posto, venendo ora a considerare il merito del gravame, l'appello spiegato dal Parte_1
è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Primo motivo di impugnazione concerne la ritenuta necessità dell'invio del preavviso ex art. 1, comma 544 L. 228/10, antecedente all'avvio delle azioni esecutive da parte dell'Ente.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la norma in discorso – relativa alla riscossione delle imposte sul reddito – non trova applicazione alla fattispecie che ci occupa, inerente invece alla riscossione di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative. La specificità della disposizione indice a negare la sua portata generale, peraltro ad una fattispecie regolata da norme specifiche quali quelle dettate dal Codice della Strada.
L'appello va dunque accolto.
Quanto poi agli ulteriori motivi di impugnazione proposti in primo grado, ritenuti assorbiti dal GdP
e riproposti in grado d'appello, si osserva quanto segue.
In proposito il ha reiterato le difese già spiegate in primo grado, Parte_1
insistendo in particolare sulla tardività delle doglianze e sulla corretta notificazione delle ingiunzioni e dei verbali.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'appellante aveva depositato in primo grado prova documentale della notifica dei 7 verbali nei confronti di a mezzo posta. CP_1
Ora, In tema di validità della notificazione effettuata dall'Ente impositore/di riscossione a mezzo del servizio postale vanno, poi, richiamati gli approdi interpretativi della Suprema Corte cui questo giudice intende attenersi, i quali chiariscono che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché, non è affatto precluso alla luce della vigente formulazione dell'art. 26 cit., di procedere direttamente alla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, di guisa che non è condivisibile è la censura di parte appellata di inesistenza della notifica né dei verbali né tantomeno delle intimazioni di pagamento.
Avverso la documentazione depositata poi, che attesta la notifica regolarmente avvenuta mediante consegna al destinatario o a familiare convivente, alcuna specifica e valida contestazione è stata mossa, sicché i relativi motivi di impugnazione andranno disattesi.
Da quanto precede discende che qualsivoglia doglianza concernente la regolarità formale ed il merito delle sanzioni risulta ormai irrimediabilmente tardivo.
Quanto poi alla pur dedotta illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/81 e la ritenuta incertezza ed illiquidità delle ulteriori spese addebitate al contravventore.
Ebbene, va subito ribadito l'orientamento costante della giurisprudenza di Legittimità secondo cui
"In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (da ultimo Cass., II civ., ord. 17901/2018).
Da quanto precede discende l'accoglimento del gravame ed in riforma integrale della sentenza impugnata, le somme portate dalle ingiunzioni di pagamento oggetto di impugnazione vanno dichiarate dovute da . CP_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede: - Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovute da somme portate dalle ingiunzioni di pagamento nn. 3188, 3189, Parte_3
3190, 3191, 3192, 3193, 3194;
- Condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano in euro 650,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 800,00 per il grado d'appello, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 29.07.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6737 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del GdP vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Giovanna Vacchiano, dell'Avvocatura Civica, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, sita in Piazza A. Diaz n. 1 - 84014, Nocera Inferiore (Sa);
APPELLANTE
E
, n. a , il 30.05.1968, rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 Parte_1 in atti, dall' Avv. Maria Luisa D'Auria e dall'avv. Francesco Vicidomini ed insieme agli stessi el.te dom.ta in Nocera Superiore alla via Pareti n. 317;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3813/19, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 23/05/2019, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il GdP ha accolto l'opposizione avverso le intimazioni di pagamento nn. 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, relative al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.500,00 per violazione delle norme del CdS, sul presupposto del mancato invio del preavviso richiesto dall'art. 1, comma 544 L. 228/10.
Regolarmente si è costituita in giudizio che ha instato per la declaratoria di CP_1
inammissibilità ed in subordine per il rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.03.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Pertanto, non sarà parte del thema decidendum la declaratoria di inammissibilità delle censure proposte dal avverso la cartella di pagamento e concernenti vizi Pt_2 di forma, dichiarati inammissibili dal giudice di prime cure attesa la tardività dell'opposizione (si veda pag. 1 della sentenza n. 5405/17).
Ciò posto, venendo ora a considerare il merito del gravame, l'appello spiegato dal Parte_1
è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Primo motivo di impugnazione concerne la ritenuta necessità dell'invio del preavviso ex art. 1, comma 544 L. 228/10, antecedente all'avvio delle azioni esecutive da parte dell'Ente.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la norma in discorso – relativa alla riscossione delle imposte sul reddito – non trova applicazione alla fattispecie che ci occupa, inerente invece alla riscossione di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative. La specificità della disposizione indice a negare la sua portata generale, peraltro ad una fattispecie regolata da norme specifiche quali quelle dettate dal Codice della Strada.
L'appello va dunque accolto.
Quanto poi agli ulteriori motivi di impugnazione proposti in primo grado, ritenuti assorbiti dal GdP
e riproposti in grado d'appello, si osserva quanto segue.
In proposito il ha reiterato le difese già spiegate in primo grado, Parte_1
insistendo in particolare sulla tardività delle doglianze e sulla corretta notificazione delle ingiunzioni e dei verbali.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'appellante aveva depositato in primo grado prova documentale della notifica dei 7 verbali nei confronti di a mezzo posta. CP_1
Ora, In tema di validità della notificazione effettuata dall'Ente impositore/di riscossione a mezzo del servizio postale vanno, poi, richiamati gli approdi interpretativi della Suprema Corte cui questo giudice intende attenersi, i quali chiariscono che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché, non è affatto precluso alla luce della vigente formulazione dell'art. 26 cit., di procedere direttamente alla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, di guisa che non è condivisibile è la censura di parte appellata di inesistenza della notifica né dei verbali né tantomeno delle intimazioni di pagamento.
Avverso la documentazione depositata poi, che attesta la notifica regolarmente avvenuta mediante consegna al destinatario o a familiare convivente, alcuna specifica e valida contestazione è stata mossa, sicché i relativi motivi di impugnazione andranno disattesi.
Da quanto precede discende che qualsivoglia doglianza concernente la regolarità formale ed il merito delle sanzioni risulta ormai irrimediabilmente tardivo.
Quanto poi alla pur dedotta illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/81 e la ritenuta incertezza ed illiquidità delle ulteriori spese addebitate al contravventore.
Ebbene, va subito ribadito l'orientamento costante della giurisprudenza di Legittimità secondo cui
"In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (da ultimo Cass., II civ., ord. 17901/2018).
Da quanto precede discende l'accoglimento del gravame ed in riforma integrale della sentenza impugnata, le somme portate dalle ingiunzioni di pagamento oggetto di impugnazione vanno dichiarate dovute da . CP_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede: - Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovute da somme portate dalle ingiunzioni di pagamento nn. 3188, 3189, Parte_3
3190, 3191, 3192, 3193, 3194;
- Condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano in euro 650,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 800,00 per il grado d'appello, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 29.07.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo