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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ranalli in forza di delega Parte_1 in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
IA AR in Roma Via di Emilio Faà di Bruno 87
Appellante
E
, rappresentato e difeso avv.to Luciano Giuseppe Caputo, in virtù di procura CP_1 generale alle liti a rogito del dr. Notaio in Roma del Persona_1
28.7.2020, rep. n. 89932 nonché dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo in virtù della stessa procura e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma Piazza delle
Cinque Giornate n. 3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 1554/2023 depositata il 29.11.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, , evocava in Parte_1 giudizio l' innanzi il Giudice del Lavoro di SI chiedendo quanto CP_1 segue: << Accertata la natura professionale della patologia lamentata (gonartrosi e meniscopatie alle ginocchia) nonché il danno biologico derivatone, procedere all'unificazione di tutti i postumi, compresi quelli già sofferti per la patologia lombare, e, conseguentemente, dichiarare il complessivo danno biologico nella misura di giustizia. Comunque superiore all'odierno 6%; Condannare l' ad CP_2 erogare le relative prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento. C) Vinte le spese di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Assumeva di aver lavorato per oltre 40 anni come coltivatore diretto dedicandosi all'attività florovivaistica. Di soffrire già per tale attività di sindrome algico- disfunzionale rachide L/ con limitazione ai gradi estremi della flessione riconosciuta dall' con un danno biologico permanente del 6%; che l'attività, CP_1 svolta tutti i giorni, da mattina a sera, in ogni condizione meteorologica, era consistita, essenzialmente, nel provvedere a tutte le fasi della coltivazione floreale.
Sempre in piedi, camminando su terreni sconnessi in serra o a campo aperto, in particolare, aveva provveduto a: trasportare cassette di piantine da sotterrare dopo aver sistemato la terra con le mani;
raccogliere le piantine e sistemarle in circa 200 cassette al giorno del peso di 30-40 kg ciascuna da sollevare e trasportare manualmente fino alla strada ove caricale 12 per volta sul carro a due ruote da spingere per trasportarle fino al deposito ove provvedere a scaricarle;
concimare con la pompa a spalla;
utilizzare continuamente zappa, vanga e pala e cesoie;
estirpare erbacce, movimentare sacchette di terriccio del peso di circa 70 kg ciascuna;
in campo aperto guidare il trattore per concimare ed arare, ed anche il muletto per la movimentazione di carichi;
caricare manualmente il camion di cassette sollevate da terra e recarsi al mercato ove scaricare e sistemare il bancone e le cassette;
al termine (ri)caricare cassette e bancone sul camion e tornare in azienda ove scaricare il tutto.
Precisava che tutte tali operazioni erano state sempre svolte in ginocchio o in posizione accovacciata o a gambe flesse;
che avevano evidentemente comportato movimenti continui e ripetuti nonché una continua assunzione sotto sforzo di prolungate posture incongrue, rialzarsi sotto sforzo, con sovraccarico continuo e ripetitivo tale da compromettere la normale funzionalità ed articolazione degli arti inferiori per il loro ripetitivo sovraccarico;
che infatti, si era visto riscontrare gonartrosi e meniscopatie alle ginocchia, di cui dunque chiedeva il riconoscimento come malattia professionale ulteriore.
L' si costituiva in giudizio con memoria stereotipata, chiedendo il rigetto CP_1 delle domande proposte dal ricorrente. Espletata la prova orale e disposta la C.T.U. con la sentenza in oggetto rigettava le domande formulate ritenendo l'assenza di nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa.
Con atto di appello l' censurava la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle originarie domande previo rinnovo della c.t.u.
Si costituiva l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata c.t.u. all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ritiene la Corte che dall'esame delle deposizioni sia emersa la conferma di tutte le deduzioni di cui al ricorso di primo grado. L'attività lavorativa dell'appellante lo espone al rischio di malattia professionale con patologie omologhe a quelle in parte già riconosciute ed in parte oggetto dell'attuale verifica.
Le risultanze della consulenza medico legale espletata sono univoche e radicano la sussistenza del nesso causale invece negato in prime cure.
Gli esiti della valutazione operata dall'ausiliario sono utilizzabili ai fini della decisione, essendo la perizia scevra da vizi e tecnicamente valida per i profili medico legali esaminati con approfondimento.
Si legge nella C.T.U:<<….Trattasi di paziente di anni 75 che a seguito di richiesta all'ente assicuratore – - in data 29.10.2020 voleva il riconoscimento come CP_1 malattia professionale di : - Gonatrosi e meniscopatia alle ginocchia - Sindrome algo disfunzionale del rachide L/ . Veniva riconosciuta e valutata al 6% la patologia Sindrome algo disfunzionale del rachide L/ mentre era respinta la patologia a carico delle ginocchia. Dopo ricorso con collegiale amministrativa il periziando vedendosi negare tale supposto diritto ricorreva al Tribunale di
SI e visto il diniego procedeva in appello davanti a questa Illustrissima
Corte. Va verificato quindi se la patologia di cui alla diagnosi possa essere causalmente o perlomeno concausalmente in modo efficiente, determinata dall'attività lavorativa svolta. Di certo il lungo impiego senza soluzioni di continuità come coltivatore diretto e fluoro vivaista è stata fonte di maggior aggravio a carico di tutti gli elementi portanti e le linee di carico e scarico delle forze ovvero dei pesi o delle posture. Come ben recepito già dall'Istituto
Assicuratore il paziente è stato sottoposto a stress lavorativo a carico del rachide lombare;
stress lavorativo difforme da quanto abitualmente possa prodursi in altre e diverse attività . Non va dimenticato che anche le articolazioni in toto degli arti inferiori quale le anche, le ginocchia e le caviglie sono sottoposte a continui carichi di lavoro per le stesse mansioni. La mobilizzazione dei carichi, la preparazione dei terreni cultura, la raccolta degli ortaggi, la loro distribuzione, le posture viziate e a lungo perduranti incidono di certo se non causalmente perlomeno concausalmente nel manifestarsi della patologia artrosica. Concludendo si ritiene per il più verosimile che non che la patologia richiesta possa essere considerata correlata all'attività lavorativa svolta se non direttamente ma concausalmente determinante ed ascrivibile per comparazione alla voce 281-282 della Tabella di Legge ovvero al
4% di danno biologico . Considerata la preesistente patologia a carico del rachide lombare, già valutata dall' al 6% , il danno biologico permanente totale può CP_1 essere considerato al 9%>>.
Per quanto sopra va dichiarato il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 9% con decorrenza ed in misura di legge e per l'effetto condannato l' all'erogazione delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi CP_1 legali come per legge.
Le spese del doppio grado, da distrarsi, seguono la soccombenza come quelle di c.t.u. così come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 9% con decorrenza ed in misura di legge e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge. Condanna
l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.697 e CP_1 per il presente grado di giudizio in € 2.906. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi CP_1
i gradi, liquidate, quanto al primo per la somma ivi determinata, e per il presente grado con separato decreto.
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ranalli in forza di delega Parte_1 in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
IA AR in Roma Via di Emilio Faà di Bruno 87
Appellante
E
, rappresentato e difeso avv.to Luciano Giuseppe Caputo, in virtù di procura CP_1 generale alle liti a rogito del dr. Notaio in Roma del Persona_1
28.7.2020, rep. n. 89932 nonché dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo in virtù della stessa procura e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma Piazza delle
Cinque Giornate n. 3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 1554/2023 depositata il 29.11.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, , evocava in Parte_1 giudizio l' innanzi il Giudice del Lavoro di SI chiedendo quanto CP_1 segue: << Accertata la natura professionale della patologia lamentata (gonartrosi e meniscopatie alle ginocchia) nonché il danno biologico derivatone, procedere all'unificazione di tutti i postumi, compresi quelli già sofferti per la patologia lombare, e, conseguentemente, dichiarare il complessivo danno biologico nella misura di giustizia. Comunque superiore all'odierno 6%; Condannare l' ad CP_2 erogare le relative prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento. C) Vinte le spese di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Assumeva di aver lavorato per oltre 40 anni come coltivatore diretto dedicandosi all'attività florovivaistica. Di soffrire già per tale attività di sindrome algico- disfunzionale rachide L/ con limitazione ai gradi estremi della flessione riconosciuta dall' con un danno biologico permanente del 6%; che l'attività, CP_1 svolta tutti i giorni, da mattina a sera, in ogni condizione meteorologica, era consistita, essenzialmente, nel provvedere a tutte le fasi della coltivazione floreale.
Sempre in piedi, camminando su terreni sconnessi in serra o a campo aperto, in particolare, aveva provveduto a: trasportare cassette di piantine da sotterrare dopo aver sistemato la terra con le mani;
raccogliere le piantine e sistemarle in circa 200 cassette al giorno del peso di 30-40 kg ciascuna da sollevare e trasportare manualmente fino alla strada ove caricale 12 per volta sul carro a due ruote da spingere per trasportarle fino al deposito ove provvedere a scaricarle;
concimare con la pompa a spalla;
utilizzare continuamente zappa, vanga e pala e cesoie;
estirpare erbacce, movimentare sacchette di terriccio del peso di circa 70 kg ciascuna;
in campo aperto guidare il trattore per concimare ed arare, ed anche il muletto per la movimentazione di carichi;
caricare manualmente il camion di cassette sollevate da terra e recarsi al mercato ove scaricare e sistemare il bancone e le cassette;
al termine (ri)caricare cassette e bancone sul camion e tornare in azienda ove scaricare il tutto.
Precisava che tutte tali operazioni erano state sempre svolte in ginocchio o in posizione accovacciata o a gambe flesse;
che avevano evidentemente comportato movimenti continui e ripetuti nonché una continua assunzione sotto sforzo di prolungate posture incongrue, rialzarsi sotto sforzo, con sovraccarico continuo e ripetitivo tale da compromettere la normale funzionalità ed articolazione degli arti inferiori per il loro ripetitivo sovraccarico;
che infatti, si era visto riscontrare gonartrosi e meniscopatie alle ginocchia, di cui dunque chiedeva il riconoscimento come malattia professionale ulteriore.
L' si costituiva in giudizio con memoria stereotipata, chiedendo il rigetto CP_1 delle domande proposte dal ricorrente. Espletata la prova orale e disposta la C.T.U. con la sentenza in oggetto rigettava le domande formulate ritenendo l'assenza di nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa.
Con atto di appello l' censurava la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle originarie domande previo rinnovo della c.t.u.
Si costituiva l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata c.t.u. all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ritiene la Corte che dall'esame delle deposizioni sia emersa la conferma di tutte le deduzioni di cui al ricorso di primo grado. L'attività lavorativa dell'appellante lo espone al rischio di malattia professionale con patologie omologhe a quelle in parte già riconosciute ed in parte oggetto dell'attuale verifica.
Le risultanze della consulenza medico legale espletata sono univoche e radicano la sussistenza del nesso causale invece negato in prime cure.
Gli esiti della valutazione operata dall'ausiliario sono utilizzabili ai fini della decisione, essendo la perizia scevra da vizi e tecnicamente valida per i profili medico legali esaminati con approfondimento.
Si legge nella C.T.U:<<….Trattasi di paziente di anni 75 che a seguito di richiesta all'ente assicuratore – - in data 29.10.2020 voleva il riconoscimento come CP_1 malattia professionale di : - Gonatrosi e meniscopatia alle ginocchia - Sindrome algo disfunzionale del rachide L/ . Veniva riconosciuta e valutata al 6% la patologia Sindrome algo disfunzionale del rachide L/ mentre era respinta la patologia a carico delle ginocchia. Dopo ricorso con collegiale amministrativa il periziando vedendosi negare tale supposto diritto ricorreva al Tribunale di
SI e visto il diniego procedeva in appello davanti a questa Illustrissima
Corte. Va verificato quindi se la patologia di cui alla diagnosi possa essere causalmente o perlomeno concausalmente in modo efficiente, determinata dall'attività lavorativa svolta. Di certo il lungo impiego senza soluzioni di continuità come coltivatore diretto e fluoro vivaista è stata fonte di maggior aggravio a carico di tutti gli elementi portanti e le linee di carico e scarico delle forze ovvero dei pesi o delle posture. Come ben recepito già dall'Istituto
Assicuratore il paziente è stato sottoposto a stress lavorativo a carico del rachide lombare;
stress lavorativo difforme da quanto abitualmente possa prodursi in altre e diverse attività . Non va dimenticato che anche le articolazioni in toto degli arti inferiori quale le anche, le ginocchia e le caviglie sono sottoposte a continui carichi di lavoro per le stesse mansioni. La mobilizzazione dei carichi, la preparazione dei terreni cultura, la raccolta degli ortaggi, la loro distribuzione, le posture viziate e a lungo perduranti incidono di certo se non causalmente perlomeno concausalmente nel manifestarsi della patologia artrosica. Concludendo si ritiene per il più verosimile che non che la patologia richiesta possa essere considerata correlata all'attività lavorativa svolta se non direttamente ma concausalmente determinante ed ascrivibile per comparazione alla voce 281-282 della Tabella di Legge ovvero al
4% di danno biologico . Considerata la preesistente patologia a carico del rachide lombare, già valutata dall' al 6% , il danno biologico permanente totale può CP_1 essere considerato al 9%>>.
Per quanto sopra va dichiarato il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 9% con decorrenza ed in misura di legge e per l'effetto condannato l' all'erogazione delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi CP_1 legali come per legge.
Le spese del doppio grado, da distrarsi, seguono la soccombenza come quelle di c.t.u. così come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 9% con decorrenza ed in misura di legge e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge. Condanna
l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.697 e CP_1 per il presente grado di giudizio in € 2.906. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi CP_1
i gradi, liquidate, quanto al primo per la somma ivi determinata, e per il presente grado con separato decreto.
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa