Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 571/2024 N. SENT. 596/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO -Presidente dott.ssa ELVIRA PALMA -Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE -Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro TRA
- c. f. - assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GINO OLIVIERI - c. f. -; C.F._1
-appellante principale ed appellata- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
con domicilio in via Melo n. 71, 70121 Bari - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. FRANCESCO DADDABBO - c. f. -; C.F._3
-appellato ed appellante incidentale- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 402 in data 2 febbraio 2024 l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe, dipendente della società appellante con mansioni di macchinista par. 190:
“accoglie parzialmente il ricorso nei limiti indicati e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei compensi “indennità di trasferta e diaria (al 50%), indennità di semaforizzazione, indennità di zona tachigrafica, Indennità di manovra”; sempre per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, maturate dal 2014 e sino al mese di dicembre 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 550,00 per compenso, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.”.
2. In sintesi, il primo giudice disattendeva la domanda solo in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere incluso ai fini di cui sopra anche il compenso maturato a titolo di remunerazione del lavoro straordinario e notturno svolto.
3. Con ricorso dell'8 luglio 2024 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano.
1
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello principale è affidato a cinque motivi. 5.1. Con il primo motivo la società si duole dell'omissione di motivazione, da parte del Tribunale, sull'eccezione di nullità del ricorso di primo grado, riportando integralmente il contenuto della censura trasfusa al riguardo nella memoria di prime cure. 5.2. Con il secondo motivo la società censura la sentenza gravata laddove ha disatteso la propria eccezione di prescrizione estintiva del credito, che reitera in secondo grado sottolineando la connotazione di specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e le maggiori garanzie di stabilità previste dalla relativa disciplina, tali da legittimare la decorrenza di detto termine in pendenza del rapporto di lavoro. 5.3. Con il terzo motivo la società lamenta l'erroneità della pronuncia di prime cure in punto di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, riportando testualmente (alle pagg. da 14 a 21 del ricorso di appello) le deduzioni difensive trasfuse nel ricorso di primo grado e lamentando “l'incongruo richiamo alle sentenze della Corte di Giustizia Europea” contenuto in detta sentenza, sicché conclude: “espressamente si rimanda a quanto dedotto in primo grado ed innanzi richiamato”. 5.4. Con il quarto motivo la società passa in rassegna le singole indennità stigmatizzando la decisione di prime cure nella parte in cui ha statuito nel senso della computabilità nella retribuzione feriale: a. della diaria e trasferta nonostante la funzione risarcitoria e/o di rimborso spese di detti emolumenti;
b. dell'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 nonostante la sua natura di premio di produzione legato alle percorrenze prestate in servizio sui treni;
c. dell'indennità di zona tachigrafica nonostante la sua natura di premio di risultato;
d. dell'indennità di manovra di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 nonostante la sua correlazione alle ipotesi di “effettiva presenza in servizio” e la previsione di incumulabilità di cui all'accordo suddetto rispetto a tutte le indennità ivi previste. 5.5. Con il quinto motivo la società censura la sentenza impugnata per aver omesso di motivare sulle proprie contestazioni avverso i conteggi prodotti dal ricorrente e sul diniego della ctu espressamente richiesta. 5.6. L'appello incidentale stigmatizza la pronuncia gravata per non aver escluso dal computo della retribuzione feriale l'indennità di presenza e di ulteriore presenza e per avervi incluso le diarie e trasferte nella misura del 50%, rimarcando la correlazione di detti emolumenti con le mansioni e la professionalità del lavoratore.
6. Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile, essendo agevole desumere dalla piana disamina della sentenza impugnata che il Tribunale – 2 diversamente da quanto eccepito da che ha lamentato un'omissione e non Parte_2 un'inadeguatezza motivazionale – ha esaminato la doglianza di nullità con una motivazione (“Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dallo stesso sono perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal ricorrente”), seppur sintetica, che per il principio devolutivo dell'appello, non essendo stata specificamente censurata né confutata nell'atto di gravame, non può essere disattesa.
7. L'inammissibilità attinge anche il terzo motivo dell'appello principale, nel quale la società omette del tutto non solo di indicare l'errore giuridico in cui sarebbe incorso il Tribunale ma – soprattutto – di chiarire la sua incidenza sulla correttezza della statuizione finale impugnata.
8. Il secondo motivo dell'appello principale è destituito di fondamento, essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di un indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197 del 2023). Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto che è un ente a totale capitale pubblico il cui socio è il Parte_1
MIT, che peraltro provvede a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D. Lgs. n. 165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art.4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012 nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla L. n. 135 del 2012 aveva previsto, con una norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che <le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per 3 quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali>>. Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che <per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato>> ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che <salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi>> (art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr., ad esempio, Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge OR ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore Parte_1 conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data della loro cessazione. 9. Il quinto motivo dell'appello principale è parimenti infondato, posto che la censura con la quale la società si duole dell'omesso esame delle contestazioni mosse ai conteggi prodotti dal ricorrente non tiene conto della genericità della condanna contenuta nella sentenza impugnata, in parte qua non gravata da nessuna delle parti, sicché in questa sede non vi è spazio alcuno per doglianze relative alla confutazione del quantum.
10. Anche i restanti motivi dell'appello principale – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono destituiti di fondamento, mentre è fondato l'unico motivo dell'appello incidentale. 10.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto 4 con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993; cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con il D. Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) ed interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in 5 occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss.gg. della sentenza della Corte di Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte di Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”. Persona_3
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. la sentenza del 13 dicembre 2018, , Per_4
C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza 6 Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
10.3. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come, tra le altre, l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'accordo nazionale del 21.5.1981) - non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E. le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, a poco rileva la circostanza che l'istante non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso il lavoratore sin dall'inizio dedotto come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, dell'art. 4 della direttiva 2003/88/CE sopra citata. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti ″esclusi" e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione ″feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale chiarisce altresì che deve trattarsi comunque di compensi ″connessi" ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame). 10.4. Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta prevista dall'art. 21 del CCNL del 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda invece il personale degli impianti fissi) - con la 7 specificazione che la differente indennità di trasferta compete al personale viaggiante quando venga comandato a prestare servizio presso un deposito o una rimessa diversa dai propri e l'assenza dalla residenza superi le 24 ore continuative - possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) e prevede che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla società appellante). 10.5. Stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità mensile, all'indennità giornaliera di presenza e all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della seconda in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'accordo nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale;
- all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni;
- all'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26.1.2007, prevista in favore dei macchinisti dei depositi di Potenza e Bari Scalo in relazione alle loro particolari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi;
- all'indennità di manovra e di spinta di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1984, prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con accordo aziendale del 21.7.1994). Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e, dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione "normale" – o, se vogliamo, "ordinariamente" - percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese, per tutte le indennità oggetto di causa, fatta eccezione per il lavoro straordinario e notturno, come detto escluso dal primo giudice ed in relazione al quale non è stato 8 proposto gravame incidentale). 11. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di vedere sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. 11.1. Orbene, detto raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita in tema di retribuzione se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. 11.2. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate, pari (sulla base dello stesso conteggio versato in appello da ad una media di circa 270,00 euro lordi all'anno Parte_2 nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda, escludendo i compensi per lavoro straordinario e notturno di cui si è detto sopra;
il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.000,00/2.500,00 euro, quale si desume dalle buste paga in atti. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Alla luce delle considerazioni che precedono appare pertanto pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno 9 appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della C.G.U.E. (Settima Sezione) del 13.1.2022 (nella causa C-514/20, DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (v. la sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. la sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, Email_1 punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
11.3. Di conseguenza, ai fini del computo delle differenze retributive spettanti al lavoratore occorrerà tenere conto di una media rappresentativa riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e del periodo contrattuale di ventiquattro giorni di ferie all'anno; a quest'ultimo riguardo, infatti, si deve rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758/2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. n. 20216/2016, i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., Sez. L, n. 20216/2022, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i ventiquattro giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio rappresentativo pacificamente individuabile nell'anno precedente. Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, posto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione di mera condanna generica non avversata da nessuna delle parti.
12. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale, deve dichiararsi il diritto del a CP_1 percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dell'indennità di presenza e di ulteriore presenza, dell'indennità di trasferta e diaria, dell'indennità di semaforizzazione, dell'indennità di zona tachigrafica e dell'indennità di manovra e la 10 società resistente va condannata ad erogargli le corrispondenti differenze retributive in relazione al periodo compreso tra novembre 2014 e dicembre 2021, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione, ivi inclusa la delibazione del motivo dell'appello incidentale che investe le spese processuali del giudizio di primo grado, dovendosi procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio nei termini di cui al punto che segue. 13. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/22014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore del procuratore antistatario – seguono la soccombenza di
[...]
Parte_1
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico di dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del Parte_1
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in via principale da Parte_1 con ricorso depositato l'8 luglio 2024, ed in via incidentale da
[...]
, con memoria depositata il 17 aprile 2025, avverso la Controparte_1 sentenza resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 2 febbraio 2024 così provvede:
- rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto del a percepire durante i periodi di ferie annuali una CP_1 retribuzione inclusiva dell'indennità di presenza e di ulteriore presenza, dell'indennità di trasferta e diaria, dell'indennità di semaforizzazione, dell'indennità di zona tachigrafica e dell'indennità di manovra;
2. condanna ad erogare al lavoratore le corrispondenti Parte_1 differenze retributive in relazione al periodo compreso tra novembre 2014 e dicembre 2021, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna a rifondere alla controparte le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 1.100,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 1.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Daddabbo, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025 11 Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
12