Sentenza 12 marzo 2024
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2025, proposto da Di Veroli Rosa, in proprio ed in qualità di titolare della omonima Ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Calò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 78;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4972/2024.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Calò; Enrico Barbagiovanni;
Considerato che la perdurante sospensione dell’attività commerciale affermata in giudizio non ha costituito la motivazione del provvedimento comunale impugnato (e né la può integrare in sede giurisdizionale) e che le vicende attinenti al riferito mancato funzionamento del recapito PEC dell’impresa non appaiono dirimenti ai fini della decisione;
Rilevato che l’impresa appellante risulta avere infine corrisposto le somme dovute al Comune fino al momento della disposta decadenza;
Valutato il danno grave ed irreparabile derivante per l’impresa da una perdurante inattività commerciale;
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare debba essere accolta, previa verifica dell’integrale pagamento di quanto dovuto al Comune e subordinatamente alla attivazione, da parte dell’impresa appellante, di una cauzione in favore del Comune pari al doppio del canone annuale dalla stessa dovuto al medesimo Comune, nella forma di una garanzia fideiussoria o di altra analoga prevista dal Codice dei contratti pubblici, da prestarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, pena la cessazione degli effetti della misura cautelare, con validità ed efficacia di tale garanzia sino alla pubblicazione della sentenza di merito di primo grado;
Valutata infine la sussistenza di motivate ragioni per compensare fra le parti le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 822/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, fermo restando l’integrale pagamento dei canoni dovuti e relativi oneri e subordinatamente alla prestazione di idonea cauzione nei modi e nelle forme indicate in parte motiva.
Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO