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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19026/2021 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Sivo Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Miano 57/d;
opponente
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Francesco Gulia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in
Napoli alla Piazza Vanvitelli 15
opposti CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa si rileva che, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto dell'8.07.2021, con cui i gli hanno CP_1
intimato il rilascio dell'immobile dallo stesso condotto in locazione e sito in Napoli
alla Via Stadera 86, (isolato 8 piano 4 scala O Int. 209 riportata nel NCEU del
Comune di Napoli sez. VIC foglio 2 p.lla 277 sub 20 cat. A/4), in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Napoli,
IX Sez. Civile, in data 05.02.2018 (R.G. 27421/2017).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva di rilascio del cespite in parola, eccependo quale unico motivo di doglianza il difetto di legittimazione attiva dei in quanto, da verifiche CP_1 effettuate, è emerso che la proprietà del bene suindicato appartiene non già ai locatori, odierni opposti, ma all'Istituto autonomo case popolari della provincia di
Napoli. Di talchè, attesa l'incertezza sulla titolarità dell'immobile locato e la conseguente invalidità del contratto di locazione del 26.06.2016, ha assunto parte attrice che l'ordinanza azionata non costituisca titolo idoneo per esigere il rilascio del cespite. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità della intrapresa azione esecutiva e l'inesistenza del diritto degli opposti di procedere in
executivis ai danni dello stesso con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Con comparsa depositata il 21.10.2021 si sono costituiti in giudizio CP_3
e , i quali hanno contestato gli assunti avversi perché
[...] Controparte_2
infondati in fatto e in diritto. Ha dedotto parte opposta la piena validità del titolo esecutivo, vale a dire l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 05.02.2018,
emessa dal Tribunale di Napoli, IX sez. civile, a definizione del procedimento recante R.G. 27241/2017, nel quale il è comparso non contestando Parte_1
alcunché, ma limitandosi a chiedere il termine per purgare la morosità ex art. 55 l.
3892/78, di fatto poi non onorato. Lamentando l'inammissibilità delle censure inerenti un titolo di formazione giudiziale, poiché andavano sollevate nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, i creditori procedenti hanno concluso per il rigetto delle deduzioni attoree con la condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito;
disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza in data 09.11.2021; concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., con provvedimento dell'8.02.2022; ritenuto non disporre la riunione del presente procedimento con quello recante RG 31908/2019; all'udienza del 26.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, occorre rilevare che in data 07.12.2021, parte opponente ha presentato istanza di sospensione del presente giudizio, “in virtu' del fatto che l'Acer, l'Agenzia
Campana per l'Edilizia Residenziale in seguito a pec del sottoscritto circa la titolarità
dell'immobile occupato dal Sig. si è dichiarata proprietaria del citato Parte_2
immobile” .
Si rileva, altresì, che parte opposta, con le note di trattazione scritta relative all'udienza del 02.02.2022 e depositate in data 19.01.2022, ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che il giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli, recante R.G. 31908/2019, presentava identità di
“petitum” e “causa petendi” di cui alla presente controversia.
L'opposizione promossa dal debitore esecutato si rivela inammissibile.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la propria indagine all'esistenza e alla validità del titolo, per stabilire se esso manchi o sia venuto meno, per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni, che possono e devono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
L'opposizione, in esame è fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto far valere con il rimedio dell'opposizione all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935:
“in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione
giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata
su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il
contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il
provvedimento è stato emesso”.)
La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia di formazione giudiziale che stragiudiziale) solo in via residuale e cioè solo allorquando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione tipicamente previsto dal Legislatore. Corollario di siffatta impostazione, condivisa dal giudicante, sarà che nelle ipotesi in cui sia positivamente previsto un rimedio per la sospensione dei titoli di formazione giudiziale (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di impugnazione e revocazione della sentenza: artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.; di opposizione di terzo ordinaria: art. 407 c.p.c.; di opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 645 e 649 c.p.c.; di opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità: art. 668 c.p.c.) è inibito al giudice dell'esecuzione di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito.
In questa sede le ragioni addotte dall'opponente non integrano un'ipotesi di inesistenza giuridica del titolo, ma mirano soltanto ad invocare una diversa regolamentazione del rapporto locatizio sottostante, ipotizzando che i CP_1
siano del tutto privi di legittimazione in quanto non proprietari dell'immobile oggetto di locazione. Si tratta di affermazioni che ineriscono al merito della pretesa contenuta nel titolo esecutivo e che, pertanto, non potevano che essere fatte valere nell'appropriata sede processuale in cui quel titolo si è formato. Pertanto, per quanto sopra argomentato e per quel che rileva in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto spiccato sulla scorta di una ordinanza di convalida di sfratto per morosità, il debitore non può contestare il Parte_1
diritto dei creditori per ragioni invocabili nel procedimento preordinato al titolo esecutivo stesso, ma potrebbe fare valere “esclusivamente la regolarità formale o
l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi
successivi alla formazione dello stesso”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni occorre dichiarare, altresì,
l'inammissibilità nella presente sede della chiamata in causa dell'ACER da parte dell'opponente, in quanto volta ad introdurre un accertamento di natura petitoria che di nuovo mira a destituire di fondamento il titolo esecutivo di formazione giudiziale e che andava esperito, invece, nel giudizio di merito.
Dunque, tanto basta ad escludere la sussistenza di qualsivoglia diritto del alla detenzione legittima dell'immobile, oggetto di ordinanza di Parte_1
convalida di sfratto per morosità del 05.02.2018 azionata in danno di esso conduttore.
L'opposizione così proposta è inammissibile e deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si Parte_1
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il precetto notificato l'8.07.2021da Parte_1 [...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_1 Controparte_2
assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile l'opposizione; b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e , delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1 Controparte_2
1.700,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 6.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19026/2021 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Sivo Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Miano 57/d;
opponente
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Francesco Gulia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in
Napoli alla Piazza Vanvitelli 15
opposti CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa si rileva che, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto dell'8.07.2021, con cui i gli hanno CP_1
intimato il rilascio dell'immobile dallo stesso condotto in locazione e sito in Napoli
alla Via Stadera 86, (isolato 8 piano 4 scala O Int. 209 riportata nel NCEU del
Comune di Napoli sez. VIC foglio 2 p.lla 277 sub 20 cat. A/4), in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Napoli,
IX Sez. Civile, in data 05.02.2018 (R.G. 27421/2017).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva di rilascio del cespite in parola, eccependo quale unico motivo di doglianza il difetto di legittimazione attiva dei in quanto, da verifiche CP_1 effettuate, è emerso che la proprietà del bene suindicato appartiene non già ai locatori, odierni opposti, ma all'Istituto autonomo case popolari della provincia di
Napoli. Di talchè, attesa l'incertezza sulla titolarità dell'immobile locato e la conseguente invalidità del contratto di locazione del 26.06.2016, ha assunto parte attrice che l'ordinanza azionata non costituisca titolo idoneo per esigere il rilascio del cespite. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità della intrapresa azione esecutiva e l'inesistenza del diritto degli opposti di procedere in
executivis ai danni dello stesso con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Con comparsa depositata il 21.10.2021 si sono costituiti in giudizio CP_3
e , i quali hanno contestato gli assunti avversi perché
[...] Controparte_2
infondati in fatto e in diritto. Ha dedotto parte opposta la piena validità del titolo esecutivo, vale a dire l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 05.02.2018,
emessa dal Tribunale di Napoli, IX sez. civile, a definizione del procedimento recante R.G. 27241/2017, nel quale il è comparso non contestando Parte_1
alcunché, ma limitandosi a chiedere il termine per purgare la morosità ex art. 55 l.
3892/78, di fatto poi non onorato. Lamentando l'inammissibilità delle censure inerenti un titolo di formazione giudiziale, poiché andavano sollevate nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, i creditori procedenti hanno concluso per il rigetto delle deduzioni attoree con la condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito;
disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza in data 09.11.2021; concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., con provvedimento dell'8.02.2022; ritenuto non disporre la riunione del presente procedimento con quello recante RG 31908/2019; all'udienza del 26.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, occorre rilevare che in data 07.12.2021, parte opponente ha presentato istanza di sospensione del presente giudizio, “in virtu' del fatto che l'Acer, l'Agenzia
Campana per l'Edilizia Residenziale in seguito a pec del sottoscritto circa la titolarità
dell'immobile occupato dal Sig. si è dichiarata proprietaria del citato Parte_2
immobile” .
Si rileva, altresì, che parte opposta, con le note di trattazione scritta relative all'udienza del 02.02.2022 e depositate in data 19.01.2022, ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che il giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli, recante R.G. 31908/2019, presentava identità di
“petitum” e “causa petendi” di cui alla presente controversia.
L'opposizione promossa dal debitore esecutato si rivela inammissibile.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la propria indagine all'esistenza e alla validità del titolo, per stabilire se esso manchi o sia venuto meno, per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni, che possono e devono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
L'opposizione, in esame è fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto far valere con il rimedio dell'opposizione all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935:
“in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione
giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata
su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il
contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il
provvedimento è stato emesso”.)
La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia di formazione giudiziale che stragiudiziale) solo in via residuale e cioè solo allorquando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione tipicamente previsto dal Legislatore. Corollario di siffatta impostazione, condivisa dal giudicante, sarà che nelle ipotesi in cui sia positivamente previsto un rimedio per la sospensione dei titoli di formazione giudiziale (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di impugnazione e revocazione della sentenza: artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.; di opposizione di terzo ordinaria: art. 407 c.p.c.; di opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 645 e 649 c.p.c.; di opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità: art. 668 c.p.c.) è inibito al giudice dell'esecuzione di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito.
In questa sede le ragioni addotte dall'opponente non integrano un'ipotesi di inesistenza giuridica del titolo, ma mirano soltanto ad invocare una diversa regolamentazione del rapporto locatizio sottostante, ipotizzando che i CP_1
siano del tutto privi di legittimazione in quanto non proprietari dell'immobile oggetto di locazione. Si tratta di affermazioni che ineriscono al merito della pretesa contenuta nel titolo esecutivo e che, pertanto, non potevano che essere fatte valere nell'appropriata sede processuale in cui quel titolo si è formato. Pertanto, per quanto sopra argomentato e per quel che rileva in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto spiccato sulla scorta di una ordinanza di convalida di sfratto per morosità, il debitore non può contestare il Parte_1
diritto dei creditori per ragioni invocabili nel procedimento preordinato al titolo esecutivo stesso, ma potrebbe fare valere “esclusivamente la regolarità formale o
l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi
successivi alla formazione dello stesso”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni occorre dichiarare, altresì,
l'inammissibilità nella presente sede della chiamata in causa dell'ACER da parte dell'opponente, in quanto volta ad introdurre un accertamento di natura petitoria che di nuovo mira a destituire di fondamento il titolo esecutivo di formazione giudiziale e che andava esperito, invece, nel giudizio di merito.
Dunque, tanto basta ad escludere la sussistenza di qualsivoglia diritto del alla detenzione legittima dell'immobile, oggetto di ordinanza di Parte_1
convalida di sfratto per morosità del 05.02.2018 azionata in danno di esso conduttore.
L'opposizione così proposta è inammissibile e deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si Parte_1
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il precetto notificato l'8.07.2021da Parte_1 [...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_1 Controparte_2
assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile l'opposizione; b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e , delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1 Controparte_2
1.700,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 6.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone