Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4530/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHETTI VALENTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
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Nonantola (MO) Via Torrioni n° 41 in cui si è da poco trasferita;
3) I coniugi si obbligano a concordare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
4) Il padre IG. , potrà trascorrere il proprio tempo libero con i figli tutte le volte in Parte_2
cui lo desidera nel rispetto degli impegni dagli stessi assunti in ragione della loro età;
Pt_ 5) Le parti si danno atto di essere entrambe in grave difficoltà economica: la IG.ra da atto di essere disoccupata mentre il IG dichiara di percepire un assegno di cassa integrazione che Pt_2 ammonta attualemnte a € 700/800 al mese;
in considerazione di tali circostanze le parti hanno tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento;
6) Il IG. – a decorrere dal mese di Settembre 2024 compreso - si impegna a Parte_2 corrispondere mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese, € 250,00 (duecentocinquanta/00) e pertanto € 50,00 per ogni figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei figli. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c Pt_ bancario intestato alla IGnora;
tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni del costo della vita, secondo gli indici ISTAT nazionali, con riferimento all'anno precedente e verrà corrisposta fino a quando i figli non sarabbo in grado di provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento.
7) Le spese straordinarie, intendendosi per tali anche le spese di abbigliamento, saranno poste a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno. Si intenderanno per spese straordinarie, oltre a quelle di abbigliamento:
*spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
*spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termalie fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
*spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
pagina 2 di 4 *spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Pt_ La IG.ra avrà comunque l'obbligo di comunicare preventivamente al IG. se le spese Pt_2 straordinarie sono di importo superiore a € 100,00.
8) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2
fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
9) Le parti di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico per i figli (ex assegni familiari) debba essere attribuito interamente alla IG.ra che gestirà la somma nell'interesse dei figli;
Parte_1
Pt_ saranno inoltre integralemnte percepiti dalla sig.ra tutti gli aiuti che a vario titolo gli enti pubblici le riconosceranno in virtù della sua condizione economica e del carico familiare;
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna;
11) I coniugi, essendo entrambi in condizioni di difficoltà estrema, si impegnano a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
12) La vettura TG. FC 904 BL già intestata alla IG.ra , resterà nell'esclusiva disponibilità Parte_1
della stessa;
13) I risparmi personali in denaro sono già stati depositati in conti separati, mentre non esistono né fondi patrimoniali né depositi comuni ad accezione di una polizza vita che rimarrà assegnata al IG.
; Parte_2
14) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese del legale in ragione del 50%”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche sia gli interessi della prole minorenne che gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere pagina 3 di 4 accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
CARIATI (CS) il 20/05/1982
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10 febbraio 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 11 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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