Articolo 1 della Legge 29 settembre 1964, n. 857
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24 ottobre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell' articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, numero 1458 , entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria.

Entrata in vigore il 24 ottobre 1964