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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 150/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 150/2023, avente ad oggetto indennizzo assicurativo per lesioni promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Bonelli, come da procura in atti ATTORE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Vittorio Vaira e dell'Avv. Alessandro Parola, come da procura in atti, CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Respinta ogni avversaria domanda, eccezione e conclusione.
- Dichiarare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, P.IVA con sede in Centro PartitaIVA_2
Leoni-Edificio B-Via Spadolini n° 7 – Milano tenuta ad indennizzare l'attore a' termini della polizza prodotta sub 3) per le lesioni subite nell'infortunio del 30/1/22 e per l'effetto condannarla ad indennizzare l' attore con la somma di € 2.066,40 o in quella maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione ISTAT ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data dell'accadimento al saldo.
- Con vittoria delle spese di causa, CPA ed IVA, con distrazione al sottoscritto legale, antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1 Dato atto che ichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_1 eventuali domande nuove Nel merito In via principale Dato atto della corresponsione della somma di euro 14.343,40 Accertata e dichiarata la satisfattorietà della stessa Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto da ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata Dato atto della corresponsione della somma di euro 14.343,40 Nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione principale Contenere l'eventuale condanna di ntro i limiti del danno Controparte_1 concretamente provato e liquidabile a termini di polizza, sotto deduzione della somma di euro 14.343,40 già corrisposta In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta tenuto conto delle fasi processuali, delle attività effettivamente svolte nonché della complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle misure di legge sugli ammontari imponibili Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore intestatario di polizza infortuni con la convenuta Parte_2 compagnia assicuratrice, ha promosso il presente giudizio al fine di veder riconosciuto l'indennizzo per un incidente domestico occorso il 30 gennaio 2022, allorquando, intento a riparare una tettoia, era caduto al suolo procurandosi una frattura pluriframmentaria scomposta del gomito destro. A seguito del sinistro, l'attore ha attivato la predetta polizza, denunciando il sinistro e chiedendo, vanamente, in forza della documentazione medica, l'indennizzo in termini di polizza. L'attore richiede pertanto la condanna della compagnia al pagamento della complessiva somma di euro 19.601,15, pari ad euro
1.000,00 per ogni punto di invalidità, ovvero di altra somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa.
2. La compagnia convenuta si è costituita eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito ha contestato la ricostruzione attorea, differente da quanto dichiarato nella denuncia, in cui aveva riferito di trovarsi nel proprio orto, cadendo da un'altezza di circa un metro e mezzo. Nondimeno, era stata liquidata all'attore la somma complessiva di euro 14.343.40, in conformità alle condizioni di polizza. La convenuta
2 compagnia ha pertanto concluso, previo accertamento della satisfattività della somma erogata, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via subordinata chiedendo che l'eventuale condanna fosse contenuta entro i limiti del danno concretamente accertato.
3. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, dall'esito negativo, è stata formulata proposta conciliativa, accettata dall'attore e rifiutata dalla convenuta. La causa è stata quindi istruita con ctu volta a determinare l'entità delle lesioni subite dall'attore e i conseguenti postumi permanenti. Esaurito detto incombente istruttorio e rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per discussione orale e trattenuta all'esito in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. La domanda attorea è volta ad ottenere dalla compagnia assicuratrice CP_1
con cui l'attore ha stipulato la polizza infortuni n. 006.25.0010050, denominata
[...]
“Piùprotetto Infortuni Assimoco” (doc. 3 fascicolo parte attrice), le cui condizioni generali sono state prodotte dalla compagnia convenuta (doc. 1 fascicolo parte convenuta). L'indennizzo è stato richiesto dall'attore per una caduta accidentale dalla tettoia della propria abitazione, come risulta dalla denuncia (doc. 3 fascicolo parte attrice) e in conseguenza della quale si era procurato una frattura pluriframmentaria scomposta del gomito, che aveva richiesto intervento di osteoriduzione, eseguito presso l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, come risulta dalla documentazione medica depositata in atti (docc.
1-2 fascicolo parte attrice).
4.1. La convenuta non ha formulato contestazioni in ordine alla operatività della polizza, avendo peraltro riconosciuto l'indennizzo pari ad euro 14.430,00, già corrisposto conformemente alle condizioni di polizza e invocando in ogni caso la violazione, da parte dell'attore, dei principi di correttezza e buona fede delineati dal complesso degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., sottoponendosi soltanto all'esito dell'introduzione del giudizio, alla visita medica disposta dal proprio consulente, dopo due dinieghi da parte dello stesso il quale tuttavia richiede la residua somma di euro 5.258,75, sulla Pt_1 scorta delle risultanze di perizia redatta da proprio consulente medico-legale, che aveva stimato nella misura del 18% i postumi permanenti.
4.2. In altri termini, ferma restando l'avvenuta erogazione dell'indennizzo da parte della compagnia, nella ridetta misura di euro 14.430,00, la questione controversa attiene pertanto al quantum risarcitorio, poiché la convenuta ritiene satisfattiva la somma erogata a titolo di indennizzo in termini di polizza. È stata a tal fine ammessa la CTU medico-legale al fine di valutare i postumi residuati all'attore in conseguenza delle lesioni subite, dell'intervento chirurgico cui si è sottoposto e del periodo di riabilitazione. Nel dettaglio, al CTU è stato richiesto di descrivere la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore nel sinistro, determinando il danno biologico che ne è derivato, sia permanente che temporaneo, valutando la congruità delle terapie e delle spese mediche.
4.3. Il CTU ha dettagliatamente descritto il decorso clinico terapeutico: successivamente all'intervento chirurgico, l'attore aveva indossato valva gessata per due settimane, rimossa il 23 febbraio 2022, con applicazione di tutore di gomito articolato. Sottoposto a visita ortopedica il successivo 7 marzo 2022, era stata prescritta
3 mobilizzazione libera del gomito con fisioterapia, proseguita nei mesi successivi con rimozione della placca e delle viti al gomito destro. L'attore è stato dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare il 27 luglio 2022. All'esito della visita condotta sulla persona dell'attore e delle conseguenti valutazioni, il CTU ha concluso che
“…il trattamento a cui è stato sottoposto il Sig. è stato appropriato e ha portato alla guarigione Pt_1 della frattura … attualmente risulta affetto da esiti stabilizzati di Frattura comminuta dell'olecrano del gomito destro … la tipologia della lesione riportata risulta compatibile con il sinistro occorso il giorno 30/1/2022 … le lesioni ossee riportate hanno comportato la guarigione con esiti invalidanti permanenti, che sono causa di rigidità parziale, limitazione funzionale al gomito destro con conseguente difficoltà nello svolgimento di lavori gravosi. L'evoluzione futura del trauma potrà essere un'artrosi precoce con eventuale aggravamento della limitazione articolare e la possibile necessità di un trattamento protesico oppure se dovesse subentrare un'intolleranza ai mezzi di sintesi (placca e viti) la necessità di una loro rimozione…”. Il CTU ha quindi concluso stabilendo nel 15% l'invalidità permanente secondo le tabelle e ritenendo CP_4 congrue le spese mediche per l'importo di euro 1.409.45.
4.4. Per quanto fin qui esposto e in applicazione delle tabelle , l'indennizzo CP_4 spettante all'attore, in considerazione dei termini di polizza – indennizzo senza franchigie, euro 1.000,00 per punto e sino ad euro 5.000,00 per spese mediche – deve essere quantificato in complessivi euro 16.409,95; tenuto conto dell'importo già corrisposto dalla compagnia convenuta, residua l'importo di euro 2.066,05. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi decorrono, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto (e non sulla somma già rivalutata). Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
5. A fronte dell'intervenuto pagamento della somma di euro 14.430,00 da parte della convenuta, alcun rilievo possono assumere le contestazioni della medesima parte in ordine alla contraddittorietà nella descrizione del fatto così come del contegno tenuto in sede stragiudiziale dall'attore. Parimenti, del tutto irrilevanti le osservazioni formulate da parte convenuta in ordine al riconoscimento della minor somma di euro 2.066,40, pur a fronte di una proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nell'importo di euro 2.500,00, oltre euro 1.500,00 a titolo di contributo spese. È appena il caso di evidenziare, in primo luogo, che la proposta era stata accettata dall'attore, mentre è stata rifiutata dalla convenuta, che aveva insistito nell'ammissione della CTU proprio al fine di verificare l'entità delle lesioni subite dall'attore e determinare conseguentemente il danno biologico che ne è derivato, stimato, come già innanzi rilevato, nella misura del 15% dal CTU. In secondo luogo, anche ai fini della liquidazione delle spese, si deve osservare che l'art. 91 co. 1 c.p.c. prevede espressamente che “…se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo
4 la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
5.1. Né il riconoscimento della minor somma rispetto a quanto originariamente richiesto può essere causa di compensazione delle spese di lite, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.” (C. Civ. n. 32061/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, in base allo scaglione determinato dal decisum, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 55/2014, tenuto conto dell'esito della lite, con l'accoglimento della domanda attorea nei limiti innanzi descritti e di quanto innanzi richiamato in ordine al riconoscimento della minor somma in favore dell'attore. Pertanto, in considerazione delle questioni affrontate, dell'attività complessivamente svolta dalle parti e dell'istruttoria esperita, si ritiene congruo liquidare le spese che parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: condanna la convenuta al pagamento, in favore Controparte_5 dell'attore, della somma di euro 2.066,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna la convenuta soccombente alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pone definitamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Cuneo, 25 novembre 2025 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 150/2023, avente ad oggetto indennizzo assicurativo per lesioni promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Bonelli, come da procura in atti ATTORE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Vittorio Vaira e dell'Avv. Alessandro Parola, come da procura in atti, CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Respinta ogni avversaria domanda, eccezione e conclusione.
- Dichiarare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, P.IVA con sede in Centro PartitaIVA_2
Leoni-Edificio B-Via Spadolini n° 7 – Milano tenuta ad indennizzare l'attore a' termini della polizza prodotta sub 3) per le lesioni subite nell'infortunio del 30/1/22 e per l'effetto condannarla ad indennizzare l' attore con la somma di € 2.066,40 o in quella maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione ISTAT ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data dell'accadimento al saldo.
- Con vittoria delle spese di causa, CPA ed IVA, con distrazione al sottoscritto legale, antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1 Dato atto che ichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_1 eventuali domande nuove Nel merito In via principale Dato atto della corresponsione della somma di euro 14.343,40 Accertata e dichiarata la satisfattorietà della stessa Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto da ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata Dato atto della corresponsione della somma di euro 14.343,40 Nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione principale Contenere l'eventuale condanna di ntro i limiti del danno Controparte_1 concretamente provato e liquidabile a termini di polizza, sotto deduzione della somma di euro 14.343,40 già corrisposta In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta tenuto conto delle fasi processuali, delle attività effettivamente svolte nonché della complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle misure di legge sugli ammontari imponibili Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore intestatario di polizza infortuni con la convenuta Parte_2 compagnia assicuratrice, ha promosso il presente giudizio al fine di veder riconosciuto l'indennizzo per un incidente domestico occorso il 30 gennaio 2022, allorquando, intento a riparare una tettoia, era caduto al suolo procurandosi una frattura pluriframmentaria scomposta del gomito destro. A seguito del sinistro, l'attore ha attivato la predetta polizza, denunciando il sinistro e chiedendo, vanamente, in forza della documentazione medica, l'indennizzo in termini di polizza. L'attore richiede pertanto la condanna della compagnia al pagamento della complessiva somma di euro 19.601,15, pari ad euro
1.000,00 per ogni punto di invalidità, ovvero di altra somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa.
2. La compagnia convenuta si è costituita eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito ha contestato la ricostruzione attorea, differente da quanto dichiarato nella denuncia, in cui aveva riferito di trovarsi nel proprio orto, cadendo da un'altezza di circa un metro e mezzo. Nondimeno, era stata liquidata all'attore la somma complessiva di euro 14.343.40, in conformità alle condizioni di polizza. La convenuta
2 compagnia ha pertanto concluso, previo accertamento della satisfattività della somma erogata, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via subordinata chiedendo che l'eventuale condanna fosse contenuta entro i limiti del danno concretamente accertato.
3. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, dall'esito negativo, è stata formulata proposta conciliativa, accettata dall'attore e rifiutata dalla convenuta. La causa è stata quindi istruita con ctu volta a determinare l'entità delle lesioni subite dall'attore e i conseguenti postumi permanenti. Esaurito detto incombente istruttorio e rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per discussione orale e trattenuta all'esito in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. La domanda attorea è volta ad ottenere dalla compagnia assicuratrice CP_1
con cui l'attore ha stipulato la polizza infortuni n. 006.25.0010050, denominata
[...]
“Piùprotetto Infortuni Assimoco” (doc. 3 fascicolo parte attrice), le cui condizioni generali sono state prodotte dalla compagnia convenuta (doc. 1 fascicolo parte convenuta). L'indennizzo è stato richiesto dall'attore per una caduta accidentale dalla tettoia della propria abitazione, come risulta dalla denuncia (doc. 3 fascicolo parte attrice) e in conseguenza della quale si era procurato una frattura pluriframmentaria scomposta del gomito, che aveva richiesto intervento di osteoriduzione, eseguito presso l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, come risulta dalla documentazione medica depositata in atti (docc.
1-2 fascicolo parte attrice).
4.1. La convenuta non ha formulato contestazioni in ordine alla operatività della polizza, avendo peraltro riconosciuto l'indennizzo pari ad euro 14.430,00, già corrisposto conformemente alle condizioni di polizza e invocando in ogni caso la violazione, da parte dell'attore, dei principi di correttezza e buona fede delineati dal complesso degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., sottoponendosi soltanto all'esito dell'introduzione del giudizio, alla visita medica disposta dal proprio consulente, dopo due dinieghi da parte dello stesso il quale tuttavia richiede la residua somma di euro 5.258,75, sulla Pt_1 scorta delle risultanze di perizia redatta da proprio consulente medico-legale, che aveva stimato nella misura del 18% i postumi permanenti.
4.2. In altri termini, ferma restando l'avvenuta erogazione dell'indennizzo da parte della compagnia, nella ridetta misura di euro 14.430,00, la questione controversa attiene pertanto al quantum risarcitorio, poiché la convenuta ritiene satisfattiva la somma erogata a titolo di indennizzo in termini di polizza. È stata a tal fine ammessa la CTU medico-legale al fine di valutare i postumi residuati all'attore in conseguenza delle lesioni subite, dell'intervento chirurgico cui si è sottoposto e del periodo di riabilitazione. Nel dettaglio, al CTU è stato richiesto di descrivere la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore nel sinistro, determinando il danno biologico che ne è derivato, sia permanente che temporaneo, valutando la congruità delle terapie e delle spese mediche.
4.3. Il CTU ha dettagliatamente descritto il decorso clinico terapeutico: successivamente all'intervento chirurgico, l'attore aveva indossato valva gessata per due settimane, rimossa il 23 febbraio 2022, con applicazione di tutore di gomito articolato. Sottoposto a visita ortopedica il successivo 7 marzo 2022, era stata prescritta
3 mobilizzazione libera del gomito con fisioterapia, proseguita nei mesi successivi con rimozione della placca e delle viti al gomito destro. L'attore è stato dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare il 27 luglio 2022. All'esito della visita condotta sulla persona dell'attore e delle conseguenti valutazioni, il CTU ha concluso che
“…il trattamento a cui è stato sottoposto il Sig. è stato appropriato e ha portato alla guarigione Pt_1 della frattura … attualmente risulta affetto da esiti stabilizzati di Frattura comminuta dell'olecrano del gomito destro … la tipologia della lesione riportata risulta compatibile con il sinistro occorso il giorno 30/1/2022 … le lesioni ossee riportate hanno comportato la guarigione con esiti invalidanti permanenti, che sono causa di rigidità parziale, limitazione funzionale al gomito destro con conseguente difficoltà nello svolgimento di lavori gravosi. L'evoluzione futura del trauma potrà essere un'artrosi precoce con eventuale aggravamento della limitazione articolare e la possibile necessità di un trattamento protesico oppure se dovesse subentrare un'intolleranza ai mezzi di sintesi (placca e viti) la necessità di una loro rimozione…”. Il CTU ha quindi concluso stabilendo nel 15% l'invalidità permanente secondo le tabelle e ritenendo CP_4 congrue le spese mediche per l'importo di euro 1.409.45.
4.4. Per quanto fin qui esposto e in applicazione delle tabelle , l'indennizzo CP_4 spettante all'attore, in considerazione dei termini di polizza – indennizzo senza franchigie, euro 1.000,00 per punto e sino ad euro 5.000,00 per spese mediche – deve essere quantificato in complessivi euro 16.409,95; tenuto conto dell'importo già corrisposto dalla compagnia convenuta, residua l'importo di euro 2.066,05. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi decorrono, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto (e non sulla somma già rivalutata). Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
5. A fronte dell'intervenuto pagamento della somma di euro 14.430,00 da parte della convenuta, alcun rilievo possono assumere le contestazioni della medesima parte in ordine alla contraddittorietà nella descrizione del fatto così come del contegno tenuto in sede stragiudiziale dall'attore. Parimenti, del tutto irrilevanti le osservazioni formulate da parte convenuta in ordine al riconoscimento della minor somma di euro 2.066,40, pur a fronte di una proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nell'importo di euro 2.500,00, oltre euro 1.500,00 a titolo di contributo spese. È appena il caso di evidenziare, in primo luogo, che la proposta era stata accettata dall'attore, mentre è stata rifiutata dalla convenuta, che aveva insistito nell'ammissione della CTU proprio al fine di verificare l'entità delle lesioni subite dall'attore e determinare conseguentemente il danno biologico che ne è derivato, stimato, come già innanzi rilevato, nella misura del 15% dal CTU. In secondo luogo, anche ai fini della liquidazione delle spese, si deve osservare che l'art. 91 co. 1 c.p.c. prevede espressamente che “…se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo
4 la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
5.1. Né il riconoscimento della minor somma rispetto a quanto originariamente richiesto può essere causa di compensazione delle spese di lite, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.” (C. Civ. n. 32061/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, in base allo scaglione determinato dal decisum, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 55/2014, tenuto conto dell'esito della lite, con l'accoglimento della domanda attorea nei limiti innanzi descritti e di quanto innanzi richiamato in ordine al riconoscimento della minor somma in favore dell'attore. Pertanto, in considerazione delle questioni affrontate, dell'attività complessivamente svolta dalle parti e dell'istruttoria esperita, si ritiene congruo liquidare le spese che parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: condanna la convenuta al pagamento, in favore Controparte_5 dell'attore, della somma di euro 2.066,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna la convenuta soccombente alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pone definitamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Cuneo, 25 novembre 2025 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
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