Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
>
Versione
6 marzo 1980
6 marzo 1980
>
Versione
4 agosto 1983
4 agosto 1983
Art. 58. (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;
b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 , nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell' art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 , nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;
b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 , nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell' art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 , nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".
Commentario • 1
- 1. Il contratto di locazioneDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 11 ottobre 2024 · 0.99977106
Nozione e natura giuridica Il contratto di locazione è uno dei contratti tipici previsti e disciplinati dal Codice civile (oltre da alcune leggi speciali infra indicate), che, all'art. 1571, lo definisce come “il contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone)”. La locazione, dunque, è un contratto consensuale, a effetti solo obbligatori, sinallagmatico e di durata. Invero, il contratto in oggetto si conclude per effetto del solo consenso delle parti validamente manifestato, a differenza, ad esempio, del comodato, che, ai fini del perfezionamento, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 83
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 12735Provvedimento: […] Gli intimati si opponevano assumendo che il locatore non aveva indicato a quale delle tre ipotesi considerate dall'art. 58 della legge di equo canone il rapporto doveva essere riferito. Istruita la lite con prove documentali e con la presa di atto della mancata risposta della convenuta Vellefuoco all'interrogatorio formale, il Tribunale con sentenza 3222/1998 dichiarava cessato il contratto di locazione alla scadenza del 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 58 della legge 1978 n. 392. Contro la decisione hanno proposto appello i conduttori chiedendone la riforma;Leggi di più...
- data inizio rapporto·
- art. 58 legge equo canone·
- error in iudicando·
- licenza per finita locazione·
- valutazione congrua giudice appello·
- proroga locazione·
- interrogatorio formale·
- legittimazione attiva e passiva·
- error in procedendo·
- prova documentale