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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 29.7.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.9.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta; che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 545/2024, vertente
TRA (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), eredi di rappresentate e difese dall'Avv. Andrea C.F._2 Persona_1
Gambardella
APPELLANTI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._3
Iannicelli
(C.F.: ), rappresentato e difese dall'Avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._4
Monetta
D (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_3 C.F._5
Fiorillo
APPELLATI
NONCHE'
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 30.09.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: proprietà.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lagonegro, , il notaio il notaio CP_4 Persona_2
ed il notaio , per chiedere: - preliminarmente, di dichiarare Controparte_2 Controparte_1
l'assoluta nullità insanabile di tutti i rogiti dedotti in parte qua della narrativa dell'atto di citazione;
- di dichiarare l'illegittimità degli stessi;
- di ordinare ai convenuti, in solido tra loro, la reintegratio in statum pristinum dei beni sottratti alle attrici e/o in mancanza e/o alternativa, quantificare e liquidare la somma a titolo di restitutio in pristinum, in sostituzione patrimoniale dei beni stessi, valutati al momento dell'illecita alienazione, liquidando gli interessi moratori dal dì della cd. alienazione sino al soddisfo oltre che il mancato percepimento dei frutti;
- di condannare i notai in solido tra loro con capo autonomo di condanna, al risarcimento del danno, in favore di ogni attrice, nella misura indeterminabile e comunque non inferiore a € 400.000,00, oltre interessi moratori dal dì di ogni cd rogito, al soddisfo, ibidem a dirsi in ragione della rivalutazione monetaria, per ogni attrice, atteso che non poteva ordirsi l'illecita locupletazione nei termini de quibus, senza il concreto supporto dei notai convenuti;
- di disporsi CTU sui beni interessati dall'alienazione al fine della identificazione e quantificazione degli stessi, al momento della vendita, così come scandita negli atti redatti dai notai convenuti, conferendo ai beni stessi il reale valore venale che ben può discostarsi da quanto dichiarato nei fittizi atti di vendita;
- di rimettersi, a cura dell'Ufficio dell'intestato Giudicante, ex art. 331 comma 4 c.p.p. gli atti al P.M. competente.
Sostenevano:
- che, a seguito del decesso di (12.12.1995), le uniche eredi legittime erano Persona_1 Parte_1
e rispettivamente moglie e figlia del de cuius;
[...] Parte_2
- che aveva precedentemente ereditato da , giusto testamento olografo Persona_1 Persona_3 pubblicato il 4.10.88, taluni beni immobili e terreni siti nei comuni di Sant'Arsenio, Polla ed Auletta;
- che, alla morte di , le attrici subentravano per la quota pari a 12/36 dei beni ereditati Persona_1 da;
Persona_3
- che in data 4.1.2002 decedeva , rispettivamente suocero e nonno delle due attrici, e Persona_4 pertanto succedeva per quota del 9/36 nella massa ereditaria del nonno, Parte_2 relativamente ai beni immobili e terreni ubicati nei comuni di Polla e Auletta, ad esclusione del terreno in loc. Chiusa di Auletta, in quanto ereditato per l'intera quota da testamento olografo pubblicato il
17.6.2002;
- che alle attrici veniva devoluta l'eredità di tutti i beni familiari in ragione del 42% circa (21/36), riguardo i soli beni ubicati in loc. Polla;
- che i beni caduti in successione risultavano gravati da pegni immobiliari in seguito a procedura di esproprio immobiliare presso il Tribunale di Sala Consilina;
- che le attrici constatavano che tutti i beni ubicati nel comune di Polla erano stati alienati a terzi dall'altra erede , in forza di otto atti notarili;
che tale alienazione avveniva in un momento CP_4 in cui l'erede essendo minorenne, non poteva disporre dei beni se non con il Parte_2 consenso del giudice tutelare;
- che attraverso dette operazioni, alienava “apparentemente” l'intera proprietà, previa CP_4 presentazione di successione ereditaria del padre , nella quale dichiarava che il defunto Persona_5 padre era proprietario del 100% dei beni ubicati nel comune di Polla, estendendosi, invece la proprietà, al solo 33%, come da testamento olografo del de cuius (nipote omonimo del Persona_1 dante causa delle attrici) padre di e;
Persona_5 CP_4
- che tutti i beni alienati erano in comproprietà con le attrici e tale vincolo di comproprietà non poteva essere ignorato dai notai;
- che gli otto contratti di alienazione indicati in citazione rappresentavano atti di disposizione del patrimonio delle attrici e pertanto, in mancanza del loro consenso, erano affetti da nullità;
- che i convenuti notai rispondevano dei medesimi addebiti mossi alla convenuta principale, che non avrebbe potuto concretare il suo disegno criminoso senza avvalersi del supporto dei suddetti pubblici ufficiali;
- che era interesse delle attrici far dichiarare la nullità degli atti pubblici, e ove non possibile, procedere alla reintegratio in statum pristinum ovvero alla materiale restituzione dei beni;
- che, avendo i notai convenuti un ruolo fondamentale per la realizzazione del disegno criminoso, dovevano essere condannati in solido con la convenuta per la reintegratio in statum pristinum, con autonoma condanna al risarcimento del danno morale ed economico in favore delle attrici.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.11.2016, si costituiva il notaio Per_2
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e sostenendo: - che le attrici non erano mai state
[...] comproprietarie dei beni oggetto degli atti pubblici rogati dalla esponente, non essendo mai stati tali beni nella proprietà dei loro dante causa, ma non avendo le stesse mai nemmeno accettato l'eredità; - di aver verificato che era l'unica proprietaria dei beni immobili in Polla trasferiti con CP_4 gli atti da lei rogati, non risultando dati diversi dai registri immobiliari;
- che laddove le attrici fossero state proprietarie, avrebbero potuto agire contro chi risultava essere possessore e proprietario per ottenere l'accertamento del loro diritto e non avendolo fatto non potevano agire per il risarcimento nei confronti dei notai roganti.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.5.2017, si costituiva il notaio CP_1
, chiedendo: - in via preliminare, di disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti
[...] ed offensive contenute nell'atto di citazione;
- in via istruttoria e preliminare, di rigettare la richiesta avanzata dalle attrici di rimessione ex art. 331 co.4 cpc degli atti al PM per la palese inesistenza nei fatti per cui era causa di un reato perseguibile d'ufficio; - di rigettare tutte le domande spiegate dalle attrici per inammissibilità, improcedibilità, prescrizione del diritto, carenza di legittimazione attiva, passiva e di presupposto, per assenza di responsabilità professionale e perché, nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto;
- in subordine, di condannare esclusivamente al CP_4 risarcimento dei danni eventualmente subiti e dimostrati dalle attrici per la mendace dichiarazione relativamente alla assicurazione della libertà dell'immobile trasferito, con totale esonero della richiesta avanzata nei confronti del notaio;
- di condannare parte soccombente al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Sosteneva: - che il diritto al risarcimento del danno vantato dalle attrici risultava essere prescritto, potendo essere la responsabilità invocata solo a titolo extracontrattuale;
- che le attrici non erano mai state comproprietarie degli immobili oggetto dell'atto pubblico rogato dal comparente, non essendo mai stati tali beni nella proprietà dei loro dante causa, e non avendo le stesse mai accettato l'eredità;
- che, attesa la inesistenza del titolo originario di proprietà, il notaio raccoglieva la dichiarazione della venditrice di aver posseduto i terreni per oltre vent'anni in modo pacifico e pubblico unitamente al suo dante causa, risultando pertanto estraneo ai fatti di causa;
- che la vendita “a non domino” non era nulla e annullabile, ma solo inopponibile al reale proprietario;
- che il notaio aveva provveduto ad eseguire tutte le indagini ipocatastali necessarie e preliminari al rogito;
- che le attrici potevano agire per l'accertamento del loro diritto di proprietà contro chi risultava essere possessore e proprietario;
-che, in ogni caso, la somma richiesta a titolo di risarcimento non era eziologicamente ricollegabile e proporzionabile all'acquisto dei terreni venduti;
che la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale era del tutto pretestuosa;
- che nell'atto introduttivo le attrici non si limitavano a svolgere le proprie difese in fatto ed in diritto, ma inserivano nella citazione alcune espressioni contenenti addebiti gravi, calunniosi, falsi ed ingiusti.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2017, si costituiva il notaio CP_2
, chiedendo: - in via preliminare, di accertare la omissione e/o nullità della notifica della
[...] citazione e, per l'effetto, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti ex art. 164 co.3 cpc concedendo al convenuto notaio il termine per svolgere compiutamente le difese ed Controparte_2 esercitare le facoltà di cui all'art. 167 cpc;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea.
Sosteneva:
- preliminarmente, che veniva omessa la notificazione dell'atto di citazione, recando la stessa due indirizzi non riconducibili alla residenza o al domicilio del comparente notaio, che era in pensione già al momento della notifica della citazione;
- che vi era una carenza di legittimazione attiva delle attrici che non erano mai state comproprietarie dei beni oggetto degli atti pubblici rogati, né avevano mai accettato l'eredità dei presunti danti causa;
- che il convenuto notaio aveva espletato diligentemente l'incarico conferito assicurandosi che CP_4 fosse l'unica erede di e che l'eredità comprendesse l'intera proprietà dei terreni
[...] Persona_5 trasferiti in Polla;
- che, in ogni caso, i diritti vantati dalle attrici si erano prescritti per decorso del termine;
- che le pretese risarcitorie avanzate erano ingiustificate, infondate e sproporzionate atteso il modico valore dei terreni.
All'udienza del 19.12.2023, il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Con sentenza n. 247/2024, depositata il 12.4.2024, il Tribunale di Lagonegro rigettava le domande e condannava e , in solido tra loro, a rimborsare alle parti Parte_1 Parte_2 convenute costituite le spese di lite.
Il primo Giudice affermava:
- che parte attrice muoveva dal presupposto di essere comproprietaria dei beni di cui ai rogiti oggetto di causa e, considerato che non poteva essere presa in considerazione ai fini della decisione la documentazione tardivamente introdotta solo con la memoria di replica, la legittimazione ad agire doveva trovare conforto nella dichiarazione di successione del 16 giugno 1996, nonché nella pubblicazione dei testamenti olografi di e e nel documentato pagamento di Persona_3 Per_4 imposte e tasse connesse alla successione;
che, a fronte delle contestazioni avverse, parte attrice non aveva documentato in maniera sufficiente il proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di causa;
in particolare, non risultava provata l'avvenuta accettazione delle suddette eredità, non comportando accettazione tacita dell'eredità la mera denuncia di successione e il mero pagamento dell'imposta;
- che le domande spiegate erano comunque prive di pregio;
la vendita di beni altrui o parzialmente altrui era una fattispecie valida e non sanzionata con la nullità, venendo al più in considerazione un problema di opponibilità dell'atto traslativo al proprietario/comproprietario; la richiesta di declaratoria di nullità di tali contratti non poteva essere accolta, al pari della domanda di restitutio in pristinum, avanzata non verso gli attuali proprietari dei beni (non evocati in giudizio), bensì verso soggetti che non avevano la disponibilità degli immobili;
- che, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno formulata nei confronti dei notai roganti, parte attrice non aveva dimostrato la sussistenza di un comportamento negligente o illecito;
inoltre, vertendosi nell'ambito di una pretesa risarcitoria extracontrattuale, era anche maturata la prescrizione;
- che la trasmissione degli atti all'organo deputato al promovimento dell'azione penale, come richiesta dalla parte attrice, era ipotizzabile solo nel caso in cui fosse emerso il fumus di un reato procedibile d'ufficio, mentre nel caso di specie il paventato disegno criminoso era rimasto sfornito del benchè minimo supporto probatorio;
- che la regolazione delle spese di lite del giudizio, di valore indeterminabile, seguiva la soccombenza nei confronti di ciascuna parte.
6. Con atto di citazione notificato in data 24.10.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello, chiedendo: - in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di accogliere l'appello, e per l'effetto, riformare la sentenza n. 247/2024; - di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado: a) preliminarmente, dichiarare l'assoluta nullità insanabile di tutti i rogiti dedotti nella narrativa dell'atto; b) dichiarare l'illegittimità degli stessi;
c) ordinare ai convenuti, in solido tra loro, la reintegratio in statum pristinum dei beni sottratti alle attrici e/o in mancanza e/o alternativa, quantificare e liquidare la somma a titolo di restitutio in pristinum, in sostituzione patrimoniale dei beni stessi, valutati al momento dell'illecita alienazione, liquidando gli interessi moratori dal dì della alienazione sino al soddisfo oltre che il mancato percepimento dei frutti;
d) condannare i predetti notai al risarcimento del danno in favore di parte attrice;
d) chiedendo di disporsi Ctu sui beni interessati dall'alienazione, al fine di identificazione e quantificazione degli stessi.
In sintesi, sostenevano:
6.1. che era necessaria la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza, ricorrendo, nel caso di specie, sia il requisito del fumus boni iuris che il requisito del periculum in mora, derivante dall'entità delle somme oggetto di condanna in primo grado e delle condizioni economiche delle appellanti;
6.2. che la sentenza appellata era nulla per mancanza e sufficienza di motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie;
il giudice di prime cure aveva ritenuto non dimostrata l'avvenuta accettazione dell'eredità, pur essendo stati allegati alla seconda memoria ex 183 VI comma c.p.c. il verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo, il prospetto su dichiarazione di successione del 13.6.1996 e la pubblicazione del testamento olografo;
l'accettazione dell'eredità da parte di e Parte_2 Parte_1 risultava invece avvenuta per facta concludentia;
tra l'altro, l'accettazione dell'eredità
[...] risultava, oltre che dall'aver intrapreso l'azione legale appena avuto contezza dello spoglio, anche dal contenuto dell'atto di compravendita del 3.3.2006 rogato dal TA , prodotto Persona_2 in primo grado in replica alle avverse comparse conclusionali;
6.3. che la sentenza appellata era nulla per omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente;
non si rinveniva in essa alcun riferimento al momento in cui le stesse erano venute a conoscenza del danno patito a seguito dei rogiti notarili, dandosi invece per presupposto che le stesse avessero potuto saperlo dal momento della stipulazione dei rogiti;
il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'interruzione della prescrizione e, in ogni caso, l'istituto della nullità, a differenza di quello dell'annullabilità, non era soggetto a prescrizione alcuna, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione;
i rogiti derivanti dalla condotta di erano nulli, perché configurati anche dall'evento CP_4 dannoso (vendita di beni altrui) e nesso di causalità materiale tra l'uno e l'altro;
6.4. che vi era una omessa, insufficiente ed errata valutazione circa la responsabilità dei notai, nonché un computo errato della prescrizione;
infatti, posta l'inequivocabile responsabilità professionale dei notai e della imprescrittibilità dell'azione, bisognava tenere conto che il dies a quo decorreva non dal prodursi del danno ossia dai singoli rogiti, ma da quando l'interessato ne aveva avuto conoscenza;
inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, risultava illogico pretendere da chiunque la verifica periodica presso i pubblici registri dello stato dei propri immobili al fine di verificare se fossero stati venduti ad insaputa del proprietario;
6.5. che vi era l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti;
infatti, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della invocata nullità degli atti, non considerando che il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili, non poteva limitarsi ad accertare la volontà delle parti, ma doveva compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e la certezza dei relativi effetti tipici ed il mancato adempimento di queste incombenze da parte del notaio, comportava la nullità degli atti di compravendita e la responsabilità del notaio in solido con i venditori.
7. Con comparsa depositata in data 28.1.2025, si costituiva , chiedendo: - in via Controparte_1 preliminare e processuale, di rigettare la istanza avanzata dalle appellanti di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello proposto per la palese inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza;
- di condannare le appellanti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
8. Con comparsa depositata in data 31.1.2025, si costituiva , chiedendo: - in via Controparte_2 preliminare, di rigettare la istanza avanzata dalle appellanti di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata.
9. Con comparsa depositata il 31.1.2025, si costituiva chiedendo: - in via Persona_2 preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, di condannare le appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
10. All'udienza del 13.5.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficaci esecutiva della sentenza impugnata e veniva fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis, con assegnazione alle parti del termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente, occorre rilevare la contumacia di che non si è costituita, CP_4 nonostante la notifica dell'atto di appello avvenuta mediante il ritiro del plico non recapitato in data
8.11.2024.
12. Nel merito, l'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- è infondato e deve essere rigettato.
12.1. Ed invero, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza, sostenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere non dimostrata la titolarità, in capo alle attrici, dei beni oggetto dei rogiti controversi;
ha sostenuto in particolare di aver provato la titolarità del diritto di comproprietà sui beni oggetto dei rogiti controversi, mediante la documentazione allegata alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. -pubblicazione di testamento olografo di;
dichiarazione di successione Persona_3 del 13.6.1996; pubblicazione di testamento olografo di inoltre, ha sostenuto che Persona_4
l'accettazione dell'eredità risultava, oltre che dall'aver intrapreso l'azione legale appena avuto contezza dello spoglio, anche dal contenuto dell'atto di compravendita del 3.3.2006 rogato dal TA
, prodotto in primo grado in replica alle avverse comparse conclusionali. Persona_2
Ebbene, il Tribunale ha affermato che, a fronte della contestazione svolta dai convenuti, in ordine alla sussistenza, in capo alle attrici, del diritto di comproprietà sui beni oggetto dei rogiti controversi, le attrici non hanno fornito adeguata prova dei rispettivi diritti di proprietà. In particolare, ha spiegato il
Tribunale che la parte attrice, pur deducendo di essere comproprietaria dei beni di cui ai rogiti oggetto di causa, si è limitata a produrre la dichiarazione di successione del 16 giugno 1996 e a documentare l'avvenuta pubblicazione dei testamenti olografi di e , nonché l'avvenuto Persona_3 Per_4 pagamento di imposte e tasse connesse alla successione e tuttavia detti documenti non risultavano idonei a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità dei predetti defunti;
né è risultata utilizzabile, ai fini della decisione, la documentazione tardivamente prodotta solo unitamente alla memoria di replica. Ciò posto, osserva la Corte che -come già evidenziato dal Tribunale- gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono inidonei a dimostrare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità allo scopo (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 10796/2009; 48843/2019; 22769/2024). Né la mera pubblicazione del testamento comporta di per sé accettazione tacita dell'eredità, essendo un atto solo prodromico all'esecuzione della volontà testamentaria e rimanendo colui che pubblica il testamento libero di decidere se accettare o meno l'eredità. Pertanto, la documentazione tempestivamente prodotta in primo grado dalle attrici non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità. Né risulta utilizzabile a tale fine il contenuto dell'atto di compravendita del 3.3.2006 rogato dal TA , trattandosi di un atto che la stessa Persona_2 parte appellante ha riconosciuto essere stato prodotto in primo grado solo unitamente agli scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, quindi, tardivamente. Né l'avvenuta introduzione in primo grado, nel 2016, del presente giudizio può assumere rilievo ai fini che ci occupano, essendo intervenuta a distanza di più di dieci anni dal decesso di -intervenuto nel 1988- e di Persona_3
-intervenuto nel 2002-. Persona_4
12.2. La parte appellante ha poi censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto dalle attrici;
ha affermato, per un verso, che la prescrizione era stata interrotta e, per altro verso, che il diritto era imprescrittibile, vertendosi in materia di nullità del contratto e non di annullabilità; inoltre, ha sostenuto che la prescrizione del diritto doveva farsi decorrere non dalla data della stipula dei rogiti notarili, bensì dalla data della scoperta, da parte delle attrici, del danno conseguente ai rogiti.
Ebbene, il Tribunale, dopo aver spiegato che l'azione risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti dei notai roganti ha natura extracontrattuale, ha affermato che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data della stipula di ogni atto -tenuto conto del fatto che ci si trova al cospetto di atti pubblici, quindi di documenti agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza-; ha poi concluso che a fronte degli ultimi atti rogati nelle date del 10.5.2003, 19.9.2002 e 2.2.1998, il primo atto interruttivo della prescrizione risale all'istanza di mediazione depositata nel mese di novembre 2013, seguita dalla diffida invitata alle parti convenute tra i mesi di giugno e luglio 2015.
Osserva la Corte che le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale, con specifico riferimento alla natura extracontrattuale della responsabilità risarcitoria fatta valere dalle attrici nei confronti dei notai -non essendo mai intervenuto un rapporto contrattuale tra le attrici e i notai- e, quindi, al relativo termine di prescrizione quinquennale, non risultano affatto scalfite dalle deduzioni -per niente pertinenti- che l'appellante ha svolto con riferimento alla astratta ipotizzabilità della sanzione di nullità -anziché di quella dell'annullabilità- in ordine ai vizi lamentati in relazione ai contratti rogati dai notai. Né la parte appellante, sostenendo l'intervenuta interruzione della prescrizione, si è premurata di indicare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto a quello di cui il Tribunale ha tenuto conto.
Né, infine, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte appellante secondo cui la prescrizione dovrebbe farsi decorrere non dalla data della stipula dei rogiti, bensì dalla data in cui le attrici sono venute a conoscenza del danno conseguente alla detta stipula. Ed infatti, premesso che le appellanti non hanno indicato la data della scoperta dell'avvenuta stipula dei rogiti controversi, se anche si volesse far decorrere la prescrizione dalla data di apertura dell'ultima successione ovverosia quella del defunto
, risalente al 2002 -in occasione della quale le odierne appellanti avrebbero appreso Persona_4 che i beni erano stati alienati a terzi-, il termine quinquennale di prescrizione risulterebbe ampiamente decorso all'epoca della presentazione dell'istanza di mediazione -risalente al 2013-.
12.3. La parte appellante ha infine censurato la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale abbia errato nel non dichiarare la nullità dei contratti di compravendita e la responsabilità dei notai in solido con i venditori.
Ebbene, il Tribunale ha affermato che la vendita di beni altrui o parzialmente altrui è una fattispecie valida e non sanzionata con la nullità, venendo al più in considerazione un problema di opponibilità dell'atto traslativo al proprietario/comproprietario; ha concluso che la richiesta di declaratoria di nullità di tali contratti non può essere accolta, al pari della domanda di restitutio in pristinum, avanzata non verso gli attuali proprietari dei beni (non evocati in giudizio), bensì verso soggetti che non hanno la disponibilità degli immobili.
Ciò posto, si deve evidenziare che la Suprema Corte ha più volte statuito che il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari è valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto (cfr. sul punto Cass. Civ., n.
4965/2004, n. 2701/2019); ne consegue non solo l'infondatezza della domanda di declaratoria di nullità dell'atto, ma ancor prima -come già evidenziato dal Tribunale- la mancanza della titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai notai che abbiano rogato gli atti di compravendita.
13. Spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza con la conseguenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore delle parti appellate costituite, a norma del D.M 55/14 -e successive modifiche del 2022-, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile basso) e dei parametri minimi. Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata non costituita.
Si dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e Parte_1 [...] nei confronti di , , e , così Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 CP_4 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_4
b) rigetta l'appello;
c) condanna le appellanti in via solidale alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuna delle parti appellate costituite, liquidate, per ciascuna di esse, in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con la precisazione che con riguardo alla posizione di le spese sono da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Iannicelli, che si è Controparte_1 dichiarato antistatario nelle note depositate il 6.7.2025;
d) nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata non costituita;
e) dà atto dell'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 29.7.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.9.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta; che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 545/2024, vertente
TRA (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), eredi di rappresentate e difese dall'Avv. Andrea C.F._2 Persona_1
Gambardella
APPELLANTI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._3
Iannicelli
(C.F.: ), rappresentato e difese dall'Avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._4
Monetta
D (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_3 C.F._5
Fiorillo
APPELLATI
NONCHE'
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 30.09.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: proprietà.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lagonegro, , il notaio il notaio CP_4 Persona_2
ed il notaio , per chiedere: - preliminarmente, di dichiarare Controparte_2 Controparte_1
l'assoluta nullità insanabile di tutti i rogiti dedotti in parte qua della narrativa dell'atto di citazione;
- di dichiarare l'illegittimità degli stessi;
- di ordinare ai convenuti, in solido tra loro, la reintegratio in statum pristinum dei beni sottratti alle attrici e/o in mancanza e/o alternativa, quantificare e liquidare la somma a titolo di restitutio in pristinum, in sostituzione patrimoniale dei beni stessi, valutati al momento dell'illecita alienazione, liquidando gli interessi moratori dal dì della cd. alienazione sino al soddisfo oltre che il mancato percepimento dei frutti;
- di condannare i notai in solido tra loro con capo autonomo di condanna, al risarcimento del danno, in favore di ogni attrice, nella misura indeterminabile e comunque non inferiore a € 400.000,00, oltre interessi moratori dal dì di ogni cd rogito, al soddisfo, ibidem a dirsi in ragione della rivalutazione monetaria, per ogni attrice, atteso che non poteva ordirsi l'illecita locupletazione nei termini de quibus, senza il concreto supporto dei notai convenuti;
- di disporsi CTU sui beni interessati dall'alienazione al fine della identificazione e quantificazione degli stessi, al momento della vendita, così come scandita negli atti redatti dai notai convenuti, conferendo ai beni stessi il reale valore venale che ben può discostarsi da quanto dichiarato nei fittizi atti di vendita;
- di rimettersi, a cura dell'Ufficio dell'intestato Giudicante, ex art. 331 comma 4 c.p.p. gli atti al P.M. competente.
Sostenevano:
- che, a seguito del decesso di (12.12.1995), le uniche eredi legittime erano Persona_1 Parte_1
e rispettivamente moglie e figlia del de cuius;
[...] Parte_2
- che aveva precedentemente ereditato da , giusto testamento olografo Persona_1 Persona_3 pubblicato il 4.10.88, taluni beni immobili e terreni siti nei comuni di Sant'Arsenio, Polla ed Auletta;
- che, alla morte di , le attrici subentravano per la quota pari a 12/36 dei beni ereditati Persona_1 da;
Persona_3
- che in data 4.1.2002 decedeva , rispettivamente suocero e nonno delle due attrici, e Persona_4 pertanto succedeva per quota del 9/36 nella massa ereditaria del nonno, Parte_2 relativamente ai beni immobili e terreni ubicati nei comuni di Polla e Auletta, ad esclusione del terreno in loc. Chiusa di Auletta, in quanto ereditato per l'intera quota da testamento olografo pubblicato il
17.6.2002;
- che alle attrici veniva devoluta l'eredità di tutti i beni familiari in ragione del 42% circa (21/36), riguardo i soli beni ubicati in loc. Polla;
- che i beni caduti in successione risultavano gravati da pegni immobiliari in seguito a procedura di esproprio immobiliare presso il Tribunale di Sala Consilina;
- che le attrici constatavano che tutti i beni ubicati nel comune di Polla erano stati alienati a terzi dall'altra erede , in forza di otto atti notarili;
che tale alienazione avveniva in un momento CP_4 in cui l'erede essendo minorenne, non poteva disporre dei beni se non con il Parte_2 consenso del giudice tutelare;
- che attraverso dette operazioni, alienava “apparentemente” l'intera proprietà, previa CP_4 presentazione di successione ereditaria del padre , nella quale dichiarava che il defunto Persona_5 padre era proprietario del 100% dei beni ubicati nel comune di Polla, estendendosi, invece la proprietà, al solo 33%, come da testamento olografo del de cuius (nipote omonimo del Persona_1 dante causa delle attrici) padre di e;
Persona_5 CP_4
- che tutti i beni alienati erano in comproprietà con le attrici e tale vincolo di comproprietà non poteva essere ignorato dai notai;
- che gli otto contratti di alienazione indicati in citazione rappresentavano atti di disposizione del patrimonio delle attrici e pertanto, in mancanza del loro consenso, erano affetti da nullità;
- che i convenuti notai rispondevano dei medesimi addebiti mossi alla convenuta principale, che non avrebbe potuto concretare il suo disegno criminoso senza avvalersi del supporto dei suddetti pubblici ufficiali;
- che era interesse delle attrici far dichiarare la nullità degli atti pubblici, e ove non possibile, procedere alla reintegratio in statum pristinum ovvero alla materiale restituzione dei beni;
- che, avendo i notai convenuti un ruolo fondamentale per la realizzazione del disegno criminoso, dovevano essere condannati in solido con la convenuta per la reintegratio in statum pristinum, con autonoma condanna al risarcimento del danno morale ed economico in favore delle attrici.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.11.2016, si costituiva il notaio Per_2
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e sostenendo: - che le attrici non erano mai state
[...] comproprietarie dei beni oggetto degli atti pubblici rogati dalla esponente, non essendo mai stati tali beni nella proprietà dei loro dante causa, ma non avendo le stesse mai nemmeno accettato l'eredità; - di aver verificato che era l'unica proprietaria dei beni immobili in Polla trasferiti con CP_4 gli atti da lei rogati, non risultando dati diversi dai registri immobiliari;
- che laddove le attrici fossero state proprietarie, avrebbero potuto agire contro chi risultava essere possessore e proprietario per ottenere l'accertamento del loro diritto e non avendolo fatto non potevano agire per il risarcimento nei confronti dei notai roganti.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.5.2017, si costituiva il notaio CP_1
, chiedendo: - in via preliminare, di disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti
[...] ed offensive contenute nell'atto di citazione;
- in via istruttoria e preliminare, di rigettare la richiesta avanzata dalle attrici di rimessione ex art. 331 co.4 cpc degli atti al PM per la palese inesistenza nei fatti per cui era causa di un reato perseguibile d'ufficio; - di rigettare tutte le domande spiegate dalle attrici per inammissibilità, improcedibilità, prescrizione del diritto, carenza di legittimazione attiva, passiva e di presupposto, per assenza di responsabilità professionale e perché, nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto;
- in subordine, di condannare esclusivamente al CP_4 risarcimento dei danni eventualmente subiti e dimostrati dalle attrici per la mendace dichiarazione relativamente alla assicurazione della libertà dell'immobile trasferito, con totale esonero della richiesta avanzata nei confronti del notaio;
- di condannare parte soccombente al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Sosteneva: - che il diritto al risarcimento del danno vantato dalle attrici risultava essere prescritto, potendo essere la responsabilità invocata solo a titolo extracontrattuale;
- che le attrici non erano mai state comproprietarie degli immobili oggetto dell'atto pubblico rogato dal comparente, non essendo mai stati tali beni nella proprietà dei loro dante causa, e non avendo le stesse mai accettato l'eredità;
- che, attesa la inesistenza del titolo originario di proprietà, il notaio raccoglieva la dichiarazione della venditrice di aver posseduto i terreni per oltre vent'anni in modo pacifico e pubblico unitamente al suo dante causa, risultando pertanto estraneo ai fatti di causa;
- che la vendita “a non domino” non era nulla e annullabile, ma solo inopponibile al reale proprietario;
- che il notaio aveva provveduto ad eseguire tutte le indagini ipocatastali necessarie e preliminari al rogito;
- che le attrici potevano agire per l'accertamento del loro diritto di proprietà contro chi risultava essere possessore e proprietario;
-che, in ogni caso, la somma richiesta a titolo di risarcimento non era eziologicamente ricollegabile e proporzionabile all'acquisto dei terreni venduti;
che la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale era del tutto pretestuosa;
- che nell'atto introduttivo le attrici non si limitavano a svolgere le proprie difese in fatto ed in diritto, ma inserivano nella citazione alcune espressioni contenenti addebiti gravi, calunniosi, falsi ed ingiusti.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2017, si costituiva il notaio CP_2
, chiedendo: - in via preliminare, di accertare la omissione e/o nullità della notifica della
[...] citazione e, per l'effetto, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti ex art. 164 co.3 cpc concedendo al convenuto notaio il termine per svolgere compiutamente le difese ed Controparte_2 esercitare le facoltà di cui all'art. 167 cpc;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea.
Sosteneva:
- preliminarmente, che veniva omessa la notificazione dell'atto di citazione, recando la stessa due indirizzi non riconducibili alla residenza o al domicilio del comparente notaio, che era in pensione già al momento della notifica della citazione;
- che vi era una carenza di legittimazione attiva delle attrici che non erano mai state comproprietarie dei beni oggetto degli atti pubblici rogati, né avevano mai accettato l'eredità dei presunti danti causa;
- che il convenuto notaio aveva espletato diligentemente l'incarico conferito assicurandosi che CP_4 fosse l'unica erede di e che l'eredità comprendesse l'intera proprietà dei terreni
[...] Persona_5 trasferiti in Polla;
- che, in ogni caso, i diritti vantati dalle attrici si erano prescritti per decorso del termine;
- che le pretese risarcitorie avanzate erano ingiustificate, infondate e sproporzionate atteso il modico valore dei terreni.
All'udienza del 19.12.2023, il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Con sentenza n. 247/2024, depositata il 12.4.2024, il Tribunale di Lagonegro rigettava le domande e condannava e , in solido tra loro, a rimborsare alle parti Parte_1 Parte_2 convenute costituite le spese di lite.
Il primo Giudice affermava:
- che parte attrice muoveva dal presupposto di essere comproprietaria dei beni di cui ai rogiti oggetto di causa e, considerato che non poteva essere presa in considerazione ai fini della decisione la documentazione tardivamente introdotta solo con la memoria di replica, la legittimazione ad agire doveva trovare conforto nella dichiarazione di successione del 16 giugno 1996, nonché nella pubblicazione dei testamenti olografi di e e nel documentato pagamento di Persona_3 Per_4 imposte e tasse connesse alla successione;
che, a fronte delle contestazioni avverse, parte attrice non aveva documentato in maniera sufficiente il proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di causa;
in particolare, non risultava provata l'avvenuta accettazione delle suddette eredità, non comportando accettazione tacita dell'eredità la mera denuncia di successione e il mero pagamento dell'imposta;
- che le domande spiegate erano comunque prive di pregio;
la vendita di beni altrui o parzialmente altrui era una fattispecie valida e non sanzionata con la nullità, venendo al più in considerazione un problema di opponibilità dell'atto traslativo al proprietario/comproprietario; la richiesta di declaratoria di nullità di tali contratti non poteva essere accolta, al pari della domanda di restitutio in pristinum, avanzata non verso gli attuali proprietari dei beni (non evocati in giudizio), bensì verso soggetti che non avevano la disponibilità degli immobili;
- che, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno formulata nei confronti dei notai roganti, parte attrice non aveva dimostrato la sussistenza di un comportamento negligente o illecito;
inoltre, vertendosi nell'ambito di una pretesa risarcitoria extracontrattuale, era anche maturata la prescrizione;
- che la trasmissione degli atti all'organo deputato al promovimento dell'azione penale, come richiesta dalla parte attrice, era ipotizzabile solo nel caso in cui fosse emerso il fumus di un reato procedibile d'ufficio, mentre nel caso di specie il paventato disegno criminoso era rimasto sfornito del benchè minimo supporto probatorio;
- che la regolazione delle spese di lite del giudizio, di valore indeterminabile, seguiva la soccombenza nei confronti di ciascuna parte.
6. Con atto di citazione notificato in data 24.10.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello, chiedendo: - in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di accogliere l'appello, e per l'effetto, riformare la sentenza n. 247/2024; - di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado: a) preliminarmente, dichiarare l'assoluta nullità insanabile di tutti i rogiti dedotti nella narrativa dell'atto; b) dichiarare l'illegittimità degli stessi;
c) ordinare ai convenuti, in solido tra loro, la reintegratio in statum pristinum dei beni sottratti alle attrici e/o in mancanza e/o alternativa, quantificare e liquidare la somma a titolo di restitutio in pristinum, in sostituzione patrimoniale dei beni stessi, valutati al momento dell'illecita alienazione, liquidando gli interessi moratori dal dì della alienazione sino al soddisfo oltre che il mancato percepimento dei frutti;
d) condannare i predetti notai al risarcimento del danno in favore di parte attrice;
d) chiedendo di disporsi Ctu sui beni interessati dall'alienazione, al fine di identificazione e quantificazione degli stessi.
In sintesi, sostenevano:
6.1. che era necessaria la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza, ricorrendo, nel caso di specie, sia il requisito del fumus boni iuris che il requisito del periculum in mora, derivante dall'entità delle somme oggetto di condanna in primo grado e delle condizioni economiche delle appellanti;
6.2. che la sentenza appellata era nulla per mancanza e sufficienza di motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie;
il giudice di prime cure aveva ritenuto non dimostrata l'avvenuta accettazione dell'eredità, pur essendo stati allegati alla seconda memoria ex 183 VI comma c.p.c. il verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo, il prospetto su dichiarazione di successione del 13.6.1996 e la pubblicazione del testamento olografo;
l'accettazione dell'eredità da parte di e Parte_2 Parte_1 risultava invece avvenuta per facta concludentia;
tra l'altro, l'accettazione dell'eredità
[...] risultava, oltre che dall'aver intrapreso l'azione legale appena avuto contezza dello spoglio, anche dal contenuto dell'atto di compravendita del 3.3.2006 rogato dal TA , prodotto Persona_2 in primo grado in replica alle avverse comparse conclusionali;
6.3. che la sentenza appellata era nulla per omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente;
non si rinveniva in essa alcun riferimento al momento in cui le stesse erano venute a conoscenza del danno patito a seguito dei rogiti notarili, dandosi invece per presupposto che le stesse avessero potuto saperlo dal momento della stipulazione dei rogiti;
il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'interruzione della prescrizione e, in ogni caso, l'istituto della nullità, a differenza di quello dell'annullabilità, non era soggetto a prescrizione alcuna, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione;
i rogiti derivanti dalla condotta di erano nulli, perché configurati anche dall'evento CP_4 dannoso (vendita di beni altrui) e nesso di causalità materiale tra l'uno e l'altro;
6.4. che vi era una omessa, insufficiente ed errata valutazione circa la responsabilità dei notai, nonché un computo errato della prescrizione;
infatti, posta l'inequivocabile responsabilità professionale dei notai e della imprescrittibilità dell'azione, bisognava tenere conto che il dies a quo decorreva non dal prodursi del danno ossia dai singoli rogiti, ma da quando l'interessato ne aveva avuto conoscenza;
inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, risultava illogico pretendere da chiunque la verifica periodica presso i pubblici registri dello stato dei propri immobili al fine di verificare se fossero stati venduti ad insaputa del proprietario;
6.5. che vi era l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti;
infatti, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della invocata nullità degli atti, non considerando che il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili, non poteva limitarsi ad accertare la volontà delle parti, ma doveva compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e la certezza dei relativi effetti tipici ed il mancato adempimento di queste incombenze da parte del notaio, comportava la nullità degli atti di compravendita e la responsabilità del notaio in solido con i venditori.
7. Con comparsa depositata in data 28.1.2025, si costituiva , chiedendo: - in via Controparte_1 preliminare e processuale, di rigettare la istanza avanzata dalle appellanti di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello proposto per la palese inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza;
- di condannare le appellanti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
8. Con comparsa depositata in data 31.1.2025, si costituiva , chiedendo: - in via Controparte_2 preliminare, di rigettare la istanza avanzata dalle appellanti di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata.
9. Con comparsa depositata il 31.1.2025, si costituiva chiedendo: - in via Persona_2 preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, di condannare le appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
10. All'udienza del 13.5.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficaci esecutiva della sentenza impugnata e veniva fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis, con assegnazione alle parti del termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente, occorre rilevare la contumacia di che non si è costituita, CP_4 nonostante la notifica dell'atto di appello avvenuta mediante il ritiro del plico non recapitato in data
8.11.2024.
12. Nel merito, l'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- è infondato e deve essere rigettato.
12.1. Ed invero, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza, sostenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere non dimostrata la titolarità, in capo alle attrici, dei beni oggetto dei rogiti controversi;
ha sostenuto in particolare di aver provato la titolarità del diritto di comproprietà sui beni oggetto dei rogiti controversi, mediante la documentazione allegata alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. -pubblicazione di testamento olografo di;
dichiarazione di successione Persona_3 del 13.6.1996; pubblicazione di testamento olografo di inoltre, ha sostenuto che Persona_4
l'accettazione dell'eredità risultava, oltre che dall'aver intrapreso l'azione legale appena avuto contezza dello spoglio, anche dal contenuto dell'atto di compravendita del 3.3.2006 rogato dal TA
, prodotto in primo grado in replica alle avverse comparse conclusionali. Persona_2
Ebbene, il Tribunale ha affermato che, a fronte della contestazione svolta dai convenuti, in ordine alla sussistenza, in capo alle attrici, del diritto di comproprietà sui beni oggetto dei rogiti controversi, le attrici non hanno fornito adeguata prova dei rispettivi diritti di proprietà. In particolare, ha spiegato il
Tribunale che la parte attrice, pur deducendo di essere comproprietaria dei beni di cui ai rogiti oggetto di causa, si è limitata a produrre la dichiarazione di successione del 16 giugno 1996 e a documentare l'avvenuta pubblicazione dei testamenti olografi di e , nonché l'avvenuto Persona_3 Per_4 pagamento di imposte e tasse connesse alla successione e tuttavia detti documenti non risultavano idonei a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità dei predetti defunti;
né è risultata utilizzabile, ai fini della decisione, la documentazione tardivamente prodotta solo unitamente alla memoria di replica. Ciò posto, osserva la Corte che -come già evidenziato dal Tribunale- gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono inidonei a dimostrare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità allo scopo (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 10796/2009; 48843/2019; 22769/2024). Né la mera pubblicazione del testamento comporta di per sé accettazione tacita dell'eredità, essendo un atto solo prodromico all'esecuzione della volontà testamentaria e rimanendo colui che pubblica il testamento libero di decidere se accettare o meno l'eredità. Pertanto, la documentazione tempestivamente prodotta in primo grado dalle attrici non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità. Né risulta utilizzabile a tale fine il contenuto dell'atto di compravendita del 3.3.2006 rogato dal TA , trattandosi di un atto che la stessa Persona_2 parte appellante ha riconosciuto essere stato prodotto in primo grado solo unitamente agli scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, quindi, tardivamente. Né l'avvenuta introduzione in primo grado, nel 2016, del presente giudizio può assumere rilievo ai fini che ci occupano, essendo intervenuta a distanza di più di dieci anni dal decesso di -intervenuto nel 1988- e di Persona_3
-intervenuto nel 2002-. Persona_4
12.2. La parte appellante ha poi censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto dalle attrici;
ha affermato, per un verso, che la prescrizione era stata interrotta e, per altro verso, che il diritto era imprescrittibile, vertendosi in materia di nullità del contratto e non di annullabilità; inoltre, ha sostenuto che la prescrizione del diritto doveva farsi decorrere non dalla data della stipula dei rogiti notarili, bensì dalla data della scoperta, da parte delle attrici, del danno conseguente ai rogiti.
Ebbene, il Tribunale, dopo aver spiegato che l'azione risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti dei notai roganti ha natura extracontrattuale, ha affermato che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data della stipula di ogni atto -tenuto conto del fatto che ci si trova al cospetto di atti pubblici, quindi di documenti agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza-; ha poi concluso che a fronte degli ultimi atti rogati nelle date del 10.5.2003, 19.9.2002 e 2.2.1998, il primo atto interruttivo della prescrizione risale all'istanza di mediazione depositata nel mese di novembre 2013, seguita dalla diffida invitata alle parti convenute tra i mesi di giugno e luglio 2015.
Osserva la Corte che le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale, con specifico riferimento alla natura extracontrattuale della responsabilità risarcitoria fatta valere dalle attrici nei confronti dei notai -non essendo mai intervenuto un rapporto contrattuale tra le attrici e i notai- e, quindi, al relativo termine di prescrizione quinquennale, non risultano affatto scalfite dalle deduzioni -per niente pertinenti- che l'appellante ha svolto con riferimento alla astratta ipotizzabilità della sanzione di nullità -anziché di quella dell'annullabilità- in ordine ai vizi lamentati in relazione ai contratti rogati dai notai. Né la parte appellante, sostenendo l'intervenuta interruzione della prescrizione, si è premurata di indicare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto a quello di cui il Tribunale ha tenuto conto.
Né, infine, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte appellante secondo cui la prescrizione dovrebbe farsi decorrere non dalla data della stipula dei rogiti, bensì dalla data in cui le attrici sono venute a conoscenza del danno conseguente alla detta stipula. Ed infatti, premesso che le appellanti non hanno indicato la data della scoperta dell'avvenuta stipula dei rogiti controversi, se anche si volesse far decorrere la prescrizione dalla data di apertura dell'ultima successione ovverosia quella del defunto
, risalente al 2002 -in occasione della quale le odierne appellanti avrebbero appreso Persona_4 che i beni erano stati alienati a terzi-, il termine quinquennale di prescrizione risulterebbe ampiamente decorso all'epoca della presentazione dell'istanza di mediazione -risalente al 2013-.
12.3. La parte appellante ha infine censurato la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale abbia errato nel non dichiarare la nullità dei contratti di compravendita e la responsabilità dei notai in solido con i venditori.
Ebbene, il Tribunale ha affermato che la vendita di beni altrui o parzialmente altrui è una fattispecie valida e non sanzionata con la nullità, venendo al più in considerazione un problema di opponibilità dell'atto traslativo al proprietario/comproprietario; ha concluso che la richiesta di declaratoria di nullità di tali contratti non può essere accolta, al pari della domanda di restitutio in pristinum, avanzata non verso gli attuali proprietari dei beni (non evocati in giudizio), bensì verso soggetti che non hanno la disponibilità degli immobili.
Ciò posto, si deve evidenziare che la Suprema Corte ha più volte statuito che il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari è valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto (cfr. sul punto Cass. Civ., n.
4965/2004, n. 2701/2019); ne consegue non solo l'infondatezza della domanda di declaratoria di nullità dell'atto, ma ancor prima -come già evidenziato dal Tribunale- la mancanza della titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai notai che abbiano rogato gli atti di compravendita.
13. Spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza con la conseguenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore delle parti appellate costituite, a norma del D.M 55/14 -e successive modifiche del 2022-, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile basso) e dei parametri minimi. Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata non costituita.
Si dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e Parte_1 [...] nei confronti di , , e , così Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 CP_4 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_4
b) rigetta l'appello;
c) condanna le appellanti in via solidale alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuna delle parti appellate costituite, liquidate, per ciascuna di esse, in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con la precisazione che con riguardo alla posizione di le spese sono da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Iannicelli, che si è Controparte_1 dichiarato antistatario nelle note depositate il 6.7.2025;
d) nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata non costituita;
e) dà atto dell'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria