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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 597/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. IC RU Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. LO AR AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 597/2024 r.g.v.g. congiuntamente promossa da:
, ) nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.04.1963 e C.F. ) nato ad Alcamo (TP) in [...] Parte_2 C.F._2
08.10.1961 entrambi con gli avv.ti Enza Alba Milotta e Mimma Filippi (pec domiciliazione:
) Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in
Alcamo in data 17.12.1988, hanno cumulativamente formulato domanda congiunta di separazione personale e domanda congiunta di divorzio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473bis.49 – 51.
I coniugi hanno adottato i figli (classe 1992) e Persona_1 [...]
(classe 1995). Per_2
In data 08.01.2025, con sentenza parziale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno parzialmente integrato le condizioni di divorzio congiuntamente rassegnate nel ricorso cumulativo. Tali condizioni vengono di seguito riportate:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Alcamo;
2. Determinare in € 100,00 l'importo dell'assegno divorzile che la signora verserà al sig. Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c. Pt_2
3. determinare a carico della signora in € 150,00 l'importo del contributo economico Parte_1
dovuto a titolo di mantenimento per il figlio da versare tramite bonifico o in contanti Per_1
dietro rilascio di ricevuta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese
straordinarie.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso l'intervallo di tempo prescritto dalla legge dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 14/2025
pubblicata il 09.01.2025
Inoltre, le condizioni congiuntamente rassegnate a corredo del pronunciando divorzio non risultano contrarie né a norme imperative né al superiore interesse della prole, sicché le stesse possono essere adottate a regolamento dei rapporti tra le parti medesime.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, (C.F. ) nata ad [...] il [...] e
[...] C.F._3 Pt_2
C.F. ) nato ad [...] (TP) in data [...], in [...]
[...] C.F._2
in data 17.12.1988, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Alcamo al n. 261, parte II, Serie A, anno 1988 alle condizioni indicate in parte motiva.
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 12/11/2025.
Il Giudice rel. est.
LO AR AL
Il Presidente
IC RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. IC RU Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. LO AR AL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 597/2024 r.g.v.g. congiuntamente promossa da:
, ) nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.04.1963 e C.F. ) nato ad Alcamo (TP) in [...] Parte_2 C.F._2
08.10.1961 entrambi con gli avv.ti Enza Alba Milotta e Mimma Filippi (pec domiciliazione:
) Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in
Alcamo in data 17.12.1988, hanno cumulativamente formulato domanda congiunta di separazione personale e domanda congiunta di divorzio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473bis.49 – 51.
I coniugi hanno adottato i figli (classe 1992) e Persona_1 [...]
(classe 1995). Per_2
In data 08.01.2025, con sentenza parziale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti hanno parzialmente integrato le condizioni di divorzio congiuntamente rassegnate nel ricorso cumulativo. Tali condizioni vengono di seguito riportate:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Alcamo;
2. Determinare in € 100,00 l'importo dell'assegno divorzile che la signora verserà al sig. Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c. Pt_2
3. determinare a carico della signora in € 150,00 l'importo del contributo economico Parte_1
dovuto a titolo di mantenimento per il figlio da versare tramite bonifico o in contanti Per_1
dietro rilascio di ricevuta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese
straordinarie.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso l'intervallo di tempo prescritto dalla legge dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 14/2025
pubblicata il 09.01.2025
Inoltre, le condizioni congiuntamente rassegnate a corredo del pronunciando divorzio non risultano contrarie né a norme imperative né al superiore interesse della prole, sicché le stesse possono essere adottate a regolamento dei rapporti tra le parti medesime.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, (C.F. ) nata ad [...] il [...] e
[...] C.F._3 Pt_2
C.F. ) nato ad [...] (TP) in data [...], in [...]
[...] C.F._2
in data 17.12.1988, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Alcamo al n. 261, parte II, Serie A, anno 1988 alle condizioni indicate in parte motiva.
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 12/11/2025.
Il Giudice rel. est.
LO AR AL
Il Presidente
IC RU