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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 981 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marrazza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e NTroparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Vita Pietrina Cavaliere, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 settembre 2015 conveniva NTroparte_1
Proc. n. 981/2021 RG - 1 - dott.ssa NTroparte_2 NT
(d'ora in poi ) dinanzi il Tribunale di Brin- Parte_1
disi formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare, in relazione al periodo 4.12.2007 – 20.2.2014, i consumi di energia elet-
trica relativi all'immobile di proprietà dell'attore, sito in San Vito dei Normanni alla
via Luxemburg R. n. 17, numero cliente Il tutto mediante CTU da ef- P.IVA_2
fettuarsi sul misuratore di energia elettrica avente numero di matricola 0009233, ri-
mosso dall'EL al termine del rapporto contrattuale con l'attore;
2) in subordine, ove non fosse possibile effettuare il suddetto accertamento sul misuratore
di cui sopra, accertare:
3) in ogni caso, dichiarare prescritto, ai sensi dell'art. 2498 c.c. e di ogni altra norma di
legge, qualunque credito vantato da EL nei confronti dell'attore fino alla data del
5.12.2011.
Deduceva di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico presso la propria abitazione sita in San Vito dei Normanni alla Via R.
Luxemburg n. 17, stipulato con EL a decorrere dal 20/02/1987 sino al
31/03/2014, data di cessazione con passaggio al mercato libero nel corso di tale rapporto, aveva pagato puntualmente le bollette e al momento della cessazione del rapporto contrattuale, EL rimuoveva il contatore presente presso l'abitazione senza fornire alcuna motivazione. Indi riceveva a fattura n.
0741063020218013 del 05/12/2014 con la quale, a seguito di un ricalcolo dei consumi dal 04/12/2007 al 20/02/2014, veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.219,09, a saldo di quanto dovuto. Detto importo veniva successi-
vamente rettificato dall'EL, con fattura n. 07410630202180 del 05/01/2015,
dell'importo di € 1.301,81, così residuando ancora debito dell'attore € 8.917,28.
Proc. n. 981/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La richiesta rimaneva tuttavia incomprensibile ed elevata. Eccepiva in ogni caso la prescrizione ex art. 2948 cod. civ..
NT
si costituiva riconoscendo la prescrizione del credito dal 04/12/2007 al
05/01/2010, per cui residuava a debito per il cliente la somma di € 5.082,09 e deduceva la correttezza della somma pretesa per il periodo non coperto da pre-
scrizione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU contabile,
veniva decisa con sentenza n. 495/2021 pubblicata in data 30/03/2021 con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda attorea dichiarando che nulla
NT era dovuto a e compensava le spese.
Il giudice, dopo avere dato atto dell'avvenuta prescrizione di parte del credito in
NT quanto ammessa da , osservava che per il credito residuo di € 5.802,09, il
CTU assumeva si trattasse di un credito correttamente contabilizzato dalla socie-
tà convenuta sulla base di un conguaglio fra i valori dei consumi rilevati con cri-
teri presuntivi fino alla data del 30/09/2013 e i consumi effettivi registrati fino a quella stessa data secondo le risultanze delle uniche due letture reali (nell'arco di sette anni) che lo stesso CTU aveva accertato essere in possesso di EL: la lettu-
ra del 03/12/2007 (pari a kw/h 92240) e quella del 07/02/2014 (pari a kw/h di
41066).
Rilevava che dei suddetti documenti, che avrebbero attestato la fedele lettura dei consumi effettivi al 03/12/2007 e al 07/02/2014, non vi era traccia fra quelli al-
NT legati nella comparsa e nelle note istruttorie di sicché si trattava di docu-
menti acquisiti dal CTU in esito ad una irrituale attività perlustrativa o comunque tardivamente messi a disposizione da EL ben oltre i termini preclusivi imposti
Proc. n. 981/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dall'art. 183 cod. proc. civ. e come tali erano inammissibili.
Concludeva per l'assenza di prova della esistenza di consumi aggiuntivi per €
5.802,09 a fronte delle bollette pagate tempestivamente per tutto il periodo da parte dell'attore.
NT Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto di citazio-
ne del 29/10/2021 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT Con il primo motivo censura la decisione nella parte in cui il giudice ha di-
chiarato che nulla è dovuto dal a titolo di quanto riportato nelle fatture CP_1
NT n. 0741063020218013 e n.07410630202180; con il secondo, lamenta che il
Tribunale abbia omesso di valutare ed esaminare le emergenze probatorie sia do-
cumentali, che testimoniali, offerte da parte convenuta.
I motivi sono infondati.
Per quanto risulta dal contenuto della missiva di contestazione del 22/05/2015,
in atti al fascicolo dell'attore in uno con il complessivo contenuto della citazione nella quale la missiva è richiamata, il ha messo in discussione la corret- CP_1
tezza della registrazione dei consumi del contatore sostituito in data 20/02/2014
e quindi l'attendibilità del dato consumi rilevato in tale sede e sul quale si basa la fattura in contestazione, tant'è che ha chiesto con l'atto introduttivo la verifica della funzionalità del contatore a mezzo CTU, verifica in effetti accordata dal
Proc. n. 981/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Tribunale con la previsione di specifico quesito, al quale il consulente non ha po-
tuto dare riscontro, attesa la sua attuale irrintracciabilità.
Ciò premesso, occorre fare riferimento ai principi espressi dalla Suprema Corte
secondo cui: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante
contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contesta-
zione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionan-
te, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale
funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. sentenza n.
7045/2018).
Invero, la convenuta a fronte della contestazione formulata dall'attore, non ha as-
solto al proprio onere probatorio, non dimostrando la corretta funzionalità del contatore sostituito, del quale, peraltro, si è persa traccia (parte convenuta non ha prodotto nemmeno una foto dello stesso e la documentazione che lo riguarda) sic-
ché è caduta la presunzione di veridicità della misurazione rilevata all'atto della so-
stituzione e posta a base della fattura di ricalcolo dei consumi in oggetto.
II prezzo della fornitura non può che essere ragguagliato al consumo reale e non determinato altrimenti e, nel caso concreto, in assenza di certezza del dato rilevato in sede di sostituzione del contatore e sul quale la ricostruzione si è basata, la ri-
NT chiesta di pagamento di non risulta provata, come già deciso dal Tribunale.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
Proc. n. 981/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15% con distrazione in favore dell'avv. Vita Pietrina Cava-
liere dichiaratasi antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 981/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 981 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marrazza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e NTroparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Vita Pietrina Cavaliere, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 settembre 2015 conveniva NTroparte_1
Proc. n. 981/2021 RG - 1 - dott.ssa NTroparte_2 NT
(d'ora in poi ) dinanzi il Tribunale di Brin- Parte_1
disi formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare, in relazione al periodo 4.12.2007 – 20.2.2014, i consumi di energia elet-
trica relativi all'immobile di proprietà dell'attore, sito in San Vito dei Normanni alla
via Luxemburg R. n. 17, numero cliente Il tutto mediante CTU da ef- P.IVA_2
fettuarsi sul misuratore di energia elettrica avente numero di matricola 0009233, ri-
mosso dall'EL al termine del rapporto contrattuale con l'attore;
2) in subordine, ove non fosse possibile effettuare il suddetto accertamento sul misuratore
di cui sopra, accertare:
3) in ogni caso, dichiarare prescritto, ai sensi dell'art. 2498 c.c. e di ogni altra norma di
legge, qualunque credito vantato da EL nei confronti dell'attore fino alla data del
5.12.2011.
Deduceva di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico presso la propria abitazione sita in San Vito dei Normanni alla Via R.
Luxemburg n. 17, stipulato con EL a decorrere dal 20/02/1987 sino al
31/03/2014, data di cessazione con passaggio al mercato libero nel corso di tale rapporto, aveva pagato puntualmente le bollette e al momento della cessazione del rapporto contrattuale, EL rimuoveva il contatore presente presso l'abitazione senza fornire alcuna motivazione. Indi riceveva a fattura n.
0741063020218013 del 05/12/2014 con la quale, a seguito di un ricalcolo dei consumi dal 04/12/2007 al 20/02/2014, veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.219,09, a saldo di quanto dovuto. Detto importo veniva successi-
vamente rettificato dall'EL, con fattura n. 07410630202180 del 05/01/2015,
dell'importo di € 1.301,81, così residuando ancora debito dell'attore € 8.917,28.
Proc. n. 981/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La richiesta rimaneva tuttavia incomprensibile ed elevata. Eccepiva in ogni caso la prescrizione ex art. 2948 cod. civ..
NT
si costituiva riconoscendo la prescrizione del credito dal 04/12/2007 al
05/01/2010, per cui residuava a debito per il cliente la somma di € 5.082,09 e deduceva la correttezza della somma pretesa per il periodo non coperto da pre-
scrizione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU contabile,
veniva decisa con sentenza n. 495/2021 pubblicata in data 30/03/2021 con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda attorea dichiarando che nulla
NT era dovuto a e compensava le spese.
Il giudice, dopo avere dato atto dell'avvenuta prescrizione di parte del credito in
NT quanto ammessa da , osservava che per il credito residuo di € 5.802,09, il
CTU assumeva si trattasse di un credito correttamente contabilizzato dalla socie-
tà convenuta sulla base di un conguaglio fra i valori dei consumi rilevati con cri-
teri presuntivi fino alla data del 30/09/2013 e i consumi effettivi registrati fino a quella stessa data secondo le risultanze delle uniche due letture reali (nell'arco di sette anni) che lo stesso CTU aveva accertato essere in possesso di EL: la lettu-
ra del 03/12/2007 (pari a kw/h 92240) e quella del 07/02/2014 (pari a kw/h di
41066).
Rilevava che dei suddetti documenti, che avrebbero attestato la fedele lettura dei consumi effettivi al 03/12/2007 e al 07/02/2014, non vi era traccia fra quelli al-
NT legati nella comparsa e nelle note istruttorie di sicché si trattava di docu-
menti acquisiti dal CTU in esito ad una irrituale attività perlustrativa o comunque tardivamente messi a disposizione da EL ben oltre i termini preclusivi imposti
Proc. n. 981/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dall'art. 183 cod. proc. civ. e come tali erano inammissibili.
Concludeva per l'assenza di prova della esistenza di consumi aggiuntivi per €
5.802,09 a fronte delle bollette pagate tempestivamente per tutto il periodo da parte dell'attore.
NT Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto di citazio-
ne del 29/10/2021 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT Con il primo motivo censura la decisione nella parte in cui il giudice ha di-
chiarato che nulla è dovuto dal a titolo di quanto riportato nelle fatture CP_1
NT n. 0741063020218013 e n.07410630202180; con il secondo, lamenta che il
Tribunale abbia omesso di valutare ed esaminare le emergenze probatorie sia do-
cumentali, che testimoniali, offerte da parte convenuta.
I motivi sono infondati.
Per quanto risulta dal contenuto della missiva di contestazione del 22/05/2015,
in atti al fascicolo dell'attore in uno con il complessivo contenuto della citazione nella quale la missiva è richiamata, il ha messo in discussione la corret- CP_1
tezza della registrazione dei consumi del contatore sostituito in data 20/02/2014
e quindi l'attendibilità del dato consumi rilevato in tale sede e sul quale si basa la fattura in contestazione, tant'è che ha chiesto con l'atto introduttivo la verifica della funzionalità del contatore a mezzo CTU, verifica in effetti accordata dal
Proc. n. 981/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Tribunale con la previsione di specifico quesito, al quale il consulente non ha po-
tuto dare riscontro, attesa la sua attuale irrintracciabilità.
Ciò premesso, occorre fare riferimento ai principi espressi dalla Suprema Corte
secondo cui: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante
contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contesta-
zione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionan-
te, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale
funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. sentenza n.
7045/2018).
Invero, la convenuta a fronte della contestazione formulata dall'attore, non ha as-
solto al proprio onere probatorio, non dimostrando la corretta funzionalità del contatore sostituito, del quale, peraltro, si è persa traccia (parte convenuta non ha prodotto nemmeno una foto dello stesso e la documentazione che lo riguarda) sic-
ché è caduta la presunzione di veridicità della misurazione rilevata all'atto della so-
stituzione e posta a base della fattura di ricalcolo dei consumi in oggetto.
II prezzo della fornitura non può che essere ragguagliato al consumo reale e non determinato altrimenti e, nel caso concreto, in assenza di certezza del dato rilevato in sede di sostituzione del contatore e sul quale la ricostruzione si è basata, la ri-
NT chiesta di pagamento di non risulta provata, come già deciso dal Tribunale.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
Proc. n. 981/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15% con distrazione in favore dell'avv. Vita Pietrina Cava-
liere dichiaratasi antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 981/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.