Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 869/2025 R.G. promosso da
( (avv. PEDRETTI FEDERICA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. BONFIGLIO DANTE PAOLO e avv. CASSAVIA Parte_2 C.F._2
ROSSELLA)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento del medesimo Per_1 presso la residenza della madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre dovranno concordare le decisioni di maggiore interesse e di carattere straordinario relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, impegnandosi a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dello stesso. A tale riguardo si impegnano a:
* informarsi l'un l'altro con collaborazione e continuità circa lo stato di salute, le eventuali cure mediche,
l'andamento scolastico e, comunque, su tutte le attività svolte dal minore e/o che interessino lo stesso;
1
* trasmettere all'altro genitore, per opportuna e doverosa conoscenza, eventuali comunicazioni che dovessero giungere da parte degli Istituti Scolastici, Associazioni, Enti od Autorità, ecc…, riguardanti la vita e le attività del figlio.
4) Per quanto concerne il diritto di visita, il sig. LI potrà vedere il figlio una volta la settimana al pomeriggio, senza pernottamento del minore e senza periodi continuativi in occasione delle vacanze, presso l'abitazione della nonna paterna e alla presenza della stessa;
il tutto compatibilmente con i rispettivi impegni e previo accordo con la madre. Part La sig. dovrà comunicare al sig. LI i quindici giorni che trascorrerà con il figlio durante le vacanze estive;
in tale periodo sarà sospeso il diritto di visita del padre.
Tutto quanto sopra disciplinato potrà essere modificato con accordo tra le parti.
5) Il padre verserà, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma di € 550,00, entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT all'inizio di ogni anno, finché il figlio non diverrà economicamente autosufficiente. Ad integrazione di quanto precede le parti pattuiscono espressamente che l'importo percepito per l'assegno unico Part afferente il minore sia versato interamente alla sig.ra ul conto alla stessa intestato.
Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuna e sono individuate come da protocollo del Tribunale di Brescia che integralmente si riporta:
“Spese per la salute:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
2 b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia della prole minorenne:
Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento:
Spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanzeÓ.
Tutte le spese straordinarie dovranno comunque essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte dal genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Part 6) L'autovettura Hyundai Tucson targata FK587YT, cointestata al sig. e alla sig.ra viene assegnata a Pt_2 quest'ultima; le parti si impegnano a sottoscrivere il passaggio di proprietà, le cui spese saranno sostenute dalla Part sig.ra
7) I coniugi, stante la loro autosufficienza economica, percependo la sig.ra a seguito della Parte_3 cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato presso Le Iene 2 per scadenza del termine, dichiarano di non avere nulla a pretendere, reciprocamente, a titolo di mantenimento o di contributo a questo.
8) I coniugi danno atto di avere già definito ogni questione economica e patrimoniale alle condizioni di cui sopra.
9) I coniugi concordano che ciascuna delle parti sosterrà gli oneri delle spese legali dei propri avvocati per il presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LOGRATO (atto n. 4 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3 Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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