Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 464 dell'anno 2024 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sciacca, Via Asmara n.9, presso lo studio dell'avv. Calogero Santangelo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Sciacca nella Via Figuli n. 10/B, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Sclafani, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., introduceva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Sciacca un'azione al fine di sentir accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato senza determinazione di durata stipulato in data 16.09.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento e, conseguentemente, condannare la comodataria alla CP_1 restituzione, anche nel termine subordinato da fissarsi dal giudice, dell'immobile oggetto del contratto suddetto, sito in Sciacca, via Alcide De Gasperi n. 85, piano 1, distinto al NCEU del Comune di Sciacca al Foglio 111, p.lla 360 sub 3.
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 74/2024, emessa in data 15.02.2024, rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 per complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 18.03.2025 la causa è stata posta in decisione.
❖ Motivi di appello
1.Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha accertato che il contratto di comodato del 16.09.2021, sia pure senza determinazione di durata, fosse stato stipulato tra le parti per un uso determinato ed ha, di conseguenza, ritenuto l'illegittimità del recesso operato dalla comodante ai sensi dell'art. 1810 c.c.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese di lite.
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L'appello è infondato.
Il tenore letterale del contratto, l'indagine relativa alla comune intenzione delle parti e la valutazione dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, degli interessi perseguiti e della natura dei rapporti tra comodante e comodataria inducono a condividere le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata con riguardo alla riconducibilità della pattuizione al comodato in senso stretto di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c.
La destinazione a casa familiare dell'immobile oggetto di causa è inequivocabilmente desumibile da una pluralità di indici rivelatori, tra i quali la lettera del contratto, che reca l'intestazione
“contratto di comodato d'uso gratuito – uso abitazione familiare” e prevede che “il comodatario si obbliga ad usare il bene come propria abitazione”. Dalla lettura del contratto di comodato agli atti si evince, altresì, che, nella parte relativa alla durata, le parti avessero espressamente indicato “durata illimitata”, fattispecie che diverge dalla mancata indicazione di un termine e che è sintomo della volontà delle parti di legare la durata del rapporto al permanere delle esigenze abitative della comodataria. Queste ultime sono, peraltro, emerse da una serie di indici rivelatori. In primo luogo, la teste escussa all'udienza del 30.05.2023 ha chiarito le motivazioni che hanno spinto Tes_1 Pt_1
a concedere in comodato un proprio immobile alla nipote ovvero la consapevolezza del
[...] disagio economico che stava vivendo con la propria famiglia (“La zia, che nell'appartamento in cui vive mia sorella aveva altra inquilina, una volta venuta a conoscenza del problema di mia sorella ed avendo allontanato la precedente inquilina, ha concesso l'appartamento a mia sorella ”). CP_1
Inoltre, l'appellata ha depositato un'ampia documentazione – che comprende certificati di residenza, ricevute di pagamento condominiali, bollette Enel e avvisi di pagamento Tari – che comprova l'effettivo utilizzo del bene oggetto di comodato quale casa familiare.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio di diritto ormai consolidato in base al quale la concessione di un immobile in comodato perché sia destinato a casa familiare configura un comodato a termine, anche qualora non sia stata espressamente fissata una data di scadenza. Il termine, in ipotesi siffatta, è desumibile dall'uso per il quale la cosa è stata consegnata ed è, dunque, determinabile per relationem (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 21 luglio 2004, n. 13603 e sentenza 29 settembre 2014, n. 20448).
La determinazione della durata della concessione è, pertanto, implicita nella previsione di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare. La comodante è, conseguentemente, tenuta a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva la sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno nei termini previsti dall'art. 1809, comma 2, c.c. che nel caso di specie non risulta essere stato prospettato.
Stante il rigetto del primo motivo di appello, il secondo motivo deve essere assorbito.
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannata alla refusione Parte_1 delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 1.900,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Palermo, 15 Aprile 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo