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Articolo 4 della Legge 31 luglio 1956, n. 1038
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Legge 31 luglio 1956, n. 1038
Articolo 4 della Legge 31 luglio 1956, n. 1038
Versione
30 settembre 1956
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 30 settembre 1956
Vedi fonte istituzionale
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