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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. AO Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2749/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Mariani n. 24, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti (C.F. PEC C.F._3
), presso il cui studio legale in Porto Garibaldi, Viale Nino Email_1
Bonnet n. 5, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
02/07/2005 a Comacchio e che dalla unione coniugale in data 12.03.1997 a Comacchio (FE) è nato il figlio mentre in data 16.06.2004 in Lagosanto (FE) è nato il figlio AO, hanno Per_1 domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Comacchio (FE), Via Don Francesco Mariani n. 24, verrà assegnata alla sig.ra , nella quale vivrà unitamente ai figli. Parte_2
3. Il marito trasferirà a breve la propria residenza in altra abitazione che andrà a reperire.
4. Il padre continuerà a pagare il proprio 50% della rata mensile del mutuo acceso presso la CP_1
per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
[...]
5. Detta unità immobiliare, per comune volontà dei coniugi, verrà posta in vendita ad un prezzo di mercato e concordato tra i coniugi, con conseguente estinzione del mutuo ipotecario acceso con la
, mutuante, ed eventuale ripartizione in parti uguali del residuo ottenuto dalla suddetta CP_1 vendita.
6. Il marito verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che seppur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti, la somma di € 150,00 cad. entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sulle coordinate IBAN del c/c intestato alla moglie allo stesso ben note.
7. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
8. Con la sottoscrizione del ricorso le parti convengono esplicitamente che in considerazione del fatto che essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica reciproca.
9. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del ricorso congiunto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Le spese del presente procedimento saranno ripartite equamente tra i coniugi.
****
All'udienza in data 17 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 3 febbraio 2025 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 02/07/2005 a Comacchio fra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Parte_2
02.11.1976, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Atto n. 25 Parte 1 Anno 2005
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. AO Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. AO Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2749/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Mariani n. 24, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti (C.F. PEC C.F._3
), presso il cui studio legale in Porto Garibaldi, Viale Nino Email_1
Bonnet n. 5, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
02/07/2005 a Comacchio e che dalla unione coniugale in data 12.03.1997 a Comacchio (FE) è nato il figlio mentre in data 16.06.2004 in Lagosanto (FE) è nato il figlio AO, hanno Per_1 domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Comacchio (FE), Via Don Francesco Mariani n. 24, verrà assegnata alla sig.ra , nella quale vivrà unitamente ai figli. Parte_2
3. Il marito trasferirà a breve la propria residenza in altra abitazione che andrà a reperire.
4. Il padre continuerà a pagare il proprio 50% della rata mensile del mutuo acceso presso la CP_1
per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
[...]
5. Detta unità immobiliare, per comune volontà dei coniugi, verrà posta in vendita ad un prezzo di mercato e concordato tra i coniugi, con conseguente estinzione del mutuo ipotecario acceso con la
, mutuante, ed eventuale ripartizione in parti uguali del residuo ottenuto dalla suddetta CP_1 vendita.
6. Il marito verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che seppur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti, la somma di € 150,00 cad. entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sulle coordinate IBAN del c/c intestato alla moglie allo stesso ben note.
7. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
8. Con la sottoscrizione del ricorso le parti convengono esplicitamente che in considerazione del fatto che essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica reciproca.
9. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del ricorso congiunto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Le spese del presente procedimento saranno ripartite equamente tra i coniugi.
****
All'udienza in data 17 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 3 febbraio 2025 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 02/07/2005 a Comacchio fra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Parte_2
02.11.1976, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Atto n. 25 Parte 1 Anno 2005
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. AO Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri