Sentenza 21 giugno 2024
Massime • 1
Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.
Commentario • 1
- 1. Successioni: restituzione dell’eccedenza alla massa ereditariaRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 31 ottobre 2024
Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza numero 17198 del 21 giugno 2024.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2024, n. 17198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17198 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
che i EG vi erano tenuti anche a favore dei nipoti chiamati a succedere per testamento e non per rappresentazione;
e che non vi era stata alcuna dispensa da collazione nell'atto DE notaio Bernardini DE 31.3.1956, rep. n. 69459. La sentenza DEla Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001 era impugnata per cassazione da OL CO IA, il cui ricorso era respinto da questa Corte con sentenza n. 3013/2006. Il giudizio era, poi, proseguito davanti al Tribunale di Lecce, quindi riassunto da AL OL RE, a seguito DEla morte di OL LI, nei confronti DEla vedova IS TA TA e dei figli DElo stesso OL NN e OL LU NI, ed a seguito DEla morte di AL OL VA, nei confronti DEla vedova NO IA, dei figli AL OL ER e AL OL LU e DEla madre OL NA (già parte in proprio), oltre che nei confronti DEle altre parti originarie. In tale giudizio veniva espletata una seconda TU (dal dott. Giorgio OV e dall'arch. IA Letizia Mimosi) per la valutazione dei beni ereditari al momento DEla divisione (la TU CC era DE 2000) e per la rivalutazione DEle quote di due società immobiliari (la Immobiliare Generano S.R.L. e l'Immobiliare Sant'Emiliano S.R.L.) facenti parte DEl'asse ereditario anche alla data di apertura DEla successione, in quanto la TU CC aveva considerato solo i dati di bilancio (senza note integrative), ma non quelli DElo stato attivo e passivo relativo alle attività di costruzione da esse svolte, nonché per la predisposizione di un progetto divisorio e di un piano di riparto. 6 di 25 Il Giudice istruttore riteneva, poi, che i valori DEle quote DEle società immobiliari stimati all'apertura DEla successione dal TU CC potessero semplicemente essere maggiorati degli interessi maturati fino alla divisione, ed avallava il progetto di divisione predisposto con la seconda TU, che in assenza di azioni di riduzione, prevedeva che OL CO IA trattenesse i beni immobili a lui donati dal padre OL LU con l'atto DE notaio Bernardini DE 31.3.1956, rep. n.69459, pur avendo essi alla data di apertura DEla successione un valore superiore alla quota di legittima a lui riservata dal testatore. All'udienza fissata per la discussione DE progetto di divisione (21.7.2015), AL OL RE rendeva noto che lo zio OL CO IA aveva ottenuto dal Comune di Lecce il versamento DEle somme spettanti all'eredità di OL LU in esecuzione DEla sentenza DE Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche di Napoli n. 150/2007, confermata dalla sentenza DEla Corte di Cassazione n. 15045/2009 DE 26.6.2009, producendo la relativa documentazione, e chiedeva la restituzione alla massa ereditaria di quelle somme ai fini DEla divisione. Nella stessa sede OL NN aderiva a tali richieste, mentre OL CO IA si opponeva alla restituzione DEle somme ottenute, indicandone un diverso ed inferiore ammontare. Con la sentenza definitiva n. 2489/2016 DE 18.5.2016 il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva, considerato il valore DEla massa ereditaria da dividere di OL LU, stimata dalla seconda TU in € 4.842.853,41 (tenendo conto per le quote sociali solo degli interessi maturati dalla valutazione di bilancio alla data di apertura DEla successione fino alla divisione e non tenendo conto DEle somme che OL CO IA avrebbe dovuto restituire alla massa ereditaria per effetto DEla collazione in misura pari all'esubero DE valore dei beni immobili a lui donati di €1.281.880,88 rispetto al valore DEla quota a lui riservata dal 7 di 25 testatore alla data di apertura DEla successione), attribuiva le porzioni ai coeredi in conformità al progetto di divisione (ad alcuni di essi, tra cui OL NN, venivano attribuiti dei terreni in Comune di Collepasso al valore attribuito in sede di espropriazione), ferme restando le donazioni immobiliari ricevute dai figli DE de cuius quando ancora era in vita. Escludeva dall'attribuzione di beni OL CO IA, che già aveva ricevuto in donazione dal defunto beni immobili di valore superiore a quello DEla quota DEla legittima a lui riservata dal testatore, e qualificava la domanda di AL OL RE verso lo zio OL CO IA, alla quale aveva aderito OL NN, come domanda di restituzione in favore DEl'asse ereditario DEla somma di € 369.904,75, ritenendola inammissibile perché tardivamente proposta. La sentenza, inoltre, condannava OL CO IA al pagamento DEle spese processuali nella misura di 1/3 a favore di AL OL RE, OL NA, OL NN ed OL LU NI, dichiarandole compensate per il residuo, e poneva le spese di TU a carico DEle parti per 1/8 ciascuna. Contro tale sentenza proponeva appello principale OL CO IA con tre motivi, il primo relativo all'asserita insussistenza DEl'obbligo di collazione;
il secondo relativo all'inapplicabilità DEla collazione ai beni donati da OL LU ai tre figli con l'atto DE notaio Bernardini DE 31.3.1956, rep. n.69459, trattandosi di beni dotali di VA NN e non di proprietà DE donante;
ed il terzo relativo alla non corretta valutazione dei beni ereditari ed in particolare DEle quote societarie DEl'asse ereditario, da effettuarsi mediante rinnovo DEla TU, concludendo per lo scioglimento DEla comunione ereditaria dei beni di OL LU, previo rinnovo DEla TU ed esclusione DEla collazione a favore dei coeredi istituiti per testamento sulla quota disponibile relativamente ai beni immobili donati dal de cuius ai figli con l'atto DE 31.3.1956. 8 di 25 Contro la stessa sentenza proponeva appello incidentale OL NN, in proprio e quale erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità DE padre OL LI, chiedendo il rigetto DEl'appello principale di OL CO IA, e lamentando, col primo motivo, l'illegittima applicazione DEl'obbligo di collazione per assenza DEla fase dei prelevamenti e/o DEle compensazioni nel piano di riparto, in quanto dopo la corretta stima DE relictum e DE donatum alla data di apertura DEla successione, necessaria per la determinazione DE valore DEla quota disponibile e DEle quote riservate ai EG, non era stato previsto alcun obbligo di OL CO IA di versare alla massa ereditaria, per effetto DEla collazione, l'esubero DE valore dei beni a lui donati rispetto alla quota a lui riservata dal testatore, nonché l'illegittima attribuzione ad alcuni beni DEla massa ereditaria DE valore di esproprio senza tener conto DEla tassazione DE 20% alla quale erano soggetti, che doveva gravare su tutti i coeredi, e non solo sui coeredi assegnatari di immobili espropriati. Col secondo motivo, OL NN lamentava che l'impugnata sentenza aveva dichiarato inammissibile la domanda di AL OL RE, alla quale lei stessa si era associata, di restituzione alla massa ereditaria DEla somma riconosciuta al de cuius dalla sentenza DE Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche di Napoli con la sentenza n.150/2007, confermata dalla sentenza n. 5045/2009 DEla Corte di Cassazione e fatta propria da OL CO IA, che non era abilitato a trattenere somme aggiuntive rispetto alla quota di riserva lasciatagli dal padre per testamento, dovendo il giudice considerare ai fini DEla divisione anche quei beni che erano rientrati nella massa ereditaria in un secondo momento. Si costituivano in tale giudizio di appello AL OL RE, OL NA, in proprio e quale erede di AL OL VA, ed OL LU NI, in proprio e quale 9 di 25 erede di OL LI, mentre restavano contumaci gli altri eredi di AL OL VA. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza non definitiva n.426/2018 DE 2.2/16.4.2018, rigettava i primi due motivi d'impugnazione di OL CO IA e l'appello incidentale di OL NN, ed in accoglimento DE terzo motivo d'impugnazione di OL CO IA, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di una nuova valutazione DEle quote DEle due società immobiliari ricomprese nell'asse ereditario, sia alla data DEl'apertura DEla successione, sia alla data DEla divisione, differendo le statuizioni sul governo DEle spese alla pronuncia DEla sentenza definitiva. In particolare, tale sentenza riteneva coperte dal giudicato tutte le questioni relative alla collazione che erano state proposte da OL CO IA con l'atto di appello contro la sentenza n.1556/97 DE 24.2.1997 DE Tribunale di Lecce (compresa quella sulla non invocabilità DEla collazione da parte dei nipoti di OL LU non succeduti al nonno per rappresentazione), nonché la questione DEla validità DEla clausola testamentaria che aveva previsto la revoca di qualsiasi precedente dispensa dei donatari dalla collazione, dispensa comunque già non ravvisata nel menzionato atto Bernardini. La suddetta sentenza rigettava, invece, nel merito, il secondo motivo di appello di OL CO IA, col quale questi aveva sostenuto che l'atto DE notaio Bernardini DE 1956 era nullo, in quanto con esso si era disposto di beni dotali di VA NN senza la necessaria autorizzazione, escludendo la pregressa formazione sul punto DE giudicato. Tale atto veniva considerato come un atto complesso, di divisione e donazione, col quale nella prima parte, a seguito DEla transazione intervenuta tra i coniugi OL LU e VA NN ed i familiari di quest'ultima, erano stati divisi i beni tra i due coniugi, richiamando le 10 di 25 autorizzazioni preventive DE Tribunale di Lecce DE 4.11.1955 e DE 26.1.1956, con le quali era stato previsto sui beni pervenuti ai coniugi il permanere DE vincolo dotale fino all'espletamento DEla divisione. Nella seconda parte di tale atto, invece, si sottolineava che i beni immobili che dalla divisione erano stati attribuiti ad OL LU, erano stati in parte dallo stesso donati ai figli NA, LI ed CO IA, quando non rientravano più tra i beni dotali. La Corte d'Appello evidenziava che comunque l'art. 190 cod. civ., nella formulazione anteriore alla riforma DE diritto di famiglia DEla L.n.151/1975, prevedeva che la nullità degli atti di assegnazione di beni dotali per mancata autorizzazione non potesse essere fatta valere dal terzo contraente, e che VA NN non aveva mai sollevato questioni in ordine alla mancata autorizzazione, ed anzi, con atti successivi a quello DE notaio Bernardini DE 1956, aveva dato conferma DEle precedenti donazioni compiute a favore dei figli dal marito OL LU. In accoglimento DE terzo motivo DEl'appello principale di OL CO IA, la Corte d'Appello di Lecce, con separata ordinanza, disponeva una nuova TU per approfondire, in base al criterio patrimoniale rettificato, il valore DEle quote DEle due società immobiliari comprese nell'asse ereditario all'apertura DEla successione, ritenendo che fosse comunque possibile accertare quali immobili da esse costruiti fossero stati accatastati. Quanto all'appello incidentale, la Corte riteneva che OL NN avesse lamentato solo che la sentenza impugnata non avesse tenuto conto DEla somma incassata da OL CO IA a seguito DEl'espropriazione di terreni di OL LU, DEla somma da lei sola pagata per la TU CC e per le TU successive e DE carico fiscale gravante su altri beni espropriati in corso di giudizio, e che avesse chiesto di identificare correttamente i beni di competenza DEla comunione ereditaria con presa d'atto DEle poste attive e passive e valutazione DEla massa da dividere, 11 di 25 tenendo conto dei beni e dei crediti che non erano stati considerati, o che erano stati sopravvalutati. La Corte, quindi, si limitava ad affermare che poiché la collazione mirava ad assicurare la par condicio degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura, o per imputazione alla massa ereditaria andava fatta con riferimento al valore dei beni stessi all'apertura DEla successione, mentre una volta che si era proceduto a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti compresi nella massa da dividere, andava calcolato, ai fini DEl'assegnazione DEle singole quote (rectius porzioni), con riferimento al momento DEla divisione, e con tale motivazione respingeva quelli che indicava come i primi due motivi DEl'appello incidentale di OL NN. Quanto alla somma che OL CO IA avrebbe incassato a seguito DEl'esproprio di terreni di OL LU, ed alla domanda di restituzione DEla stessa avanzata in primo grado da AL OL RE, e fatta propria anche da OL NN, e già dichiarata inammissibile per tardività, la Corte d'Appello, oltre a confermare tale statuizione in rito, sottolineava che non vi era prova che OL CO IA avesse trattenuto per sé quella somma. Quanto alle somme anticipate da OL NN per le TU, la Corte d'Appello rilevava che la sentenza di primo grado le aveva già riconosciuto il diritto di rivalsa (art. 1299 cod. civ.) per averle sostenute per intero, anziché pro quota, e sosteneva che non si trattava di un debito ereditario, ma di un'obbligazione gravante sulle parti processuali regolata dalla sentenza che definiva il giudizio. Quanto alla richiesta di OL NN di ripartire tra tutti i coeredi, quali debiti ereditari ex art. 752 cod. civ., la tassazione DE 20% gravante sui terreni espropriati a lei assegnati nel piano di riparto, la Corte d'Appello la riteneva irrilevante, in quanto il debito 12 di 25 nei confronti DEl'RA non risultava liquido ed esigibile e non vi era prova che OL NN dovesse effettivamente rispondere DEl'imposizione fiscale, ed inoltre lo Stato, terzo creditore, poteva legittimamente pretendere il pagamento nei confronti DEl'assegnatario DE bene ex art. 754 comma primo cod. civ., salvo il diritto di regresso. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso principale, notificato ad OL CO IA il 16.11.2018 ed alle altre parti il 15.11.2018, OL NN, affidandosi a quattro motivi, mentre OL CO IA ha notificato ricorso incidentale il 21.12.2018, affidandosi a due motivi, ed avverso il solo ricorso incidentale ha notificato controricorso il 28.1.2019 AL OL RE. Quest'ultimo ha poi prodotto ex art. 372 c.p.c. alcuni documenti ed ha anche depositato una memoria, con la quale ha eccepito l'inammissibilità sopravvenuta DE ricorso principale ed incidentale, in quanto il giudizio n.1121/2016 RG DEla Corte d'Appello di Lecce, dopo l'interruzione per morte di OL CO IA DE 5.4.2022, alla data DE 27.4.2023 non risultava riassunto e si sarebbe quindi verificata l'estinzione, determinante ai sensi DEl'art. 338 c.p.c. il passaggio in giudicato DEla sentenza definitiva n.2489/2016 DE 18.5.2016 DE Tribunale di Lecce, che in nulla era stata modificata dalla sentenza DEla Corte d'Appello di Lecce n. 426/2018, che aveva solo disposto un supplemento istruttorio per la valutazione DEle quote DEle società immobiliari facenti parte DEl'asse ereditario di OL LU, mentre le altre parti sono rimaste intimate. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità e comunque il rigetto DE ricorso principale e di quello incidentale. OL NN e AL OL RE hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. 13 di 25 La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza DE 23.5.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Va anzitutto esaminata l'eccezione d'inammissibilità DE ricorso principale di OL NN e di quello incidentale di OL CO IA, prospettata nella memoria di AL OL RE, a seguito DEla mancata tempestiva riassunzione DE procedimento n. 1121/2016 RG DEla Corte d'Appello di Lecce (attestata da certificazione DEla cancelleria DEla stessa alla data DE 27.4.2023 come da documentazione da quest'ultimo allegata ex art. 372 c.p.c.), dopo l'interruzione DE 5.4.2022 per morte di OL CO IA, che avrebbe determinato, insieme all'estinzione di quel procedimento, il passaggio in giudicato DEla sentenza definitiva n. 2489/2016 DE 18.5.2016 DE Tribunale di Lecce. Evidenzia AL OL RE che tale ultima sentenza non era stata modificata dalla sentenza non definitiva n. 2489/2016 DEla Corte d'Appello di Lecce impugnata in questa sede, che aveva respinto tutti i motivi di appello fatti valere, fatta eccezione per quello inerente all'approfondimento istruttorio tramite TU sul valore DEle quote DEle società immobiliari facenti parte DE relictum. Il menzionato procedimento di appello n. 1121/2016 RG era proseguito dopo la pronuncia DEla sentenza non definitiva impugnata in questa sede, per ottenere la valutazione DEle quote DEle due società immobiliari facenti parte DE relictum DEla massa ereditaria di OL LU alla data DEl'apertura DEla successione ed alla data DEla divisione, e per stabilire il governo DEle spese processuali DEl'intero giudizio di secondo grado. L'eccezione di estinzione DE giudizio di appello e conseguente giudicato, sollevata per la prima volta in questa sede da AL OL RE, va dichiarata inammissibile, anzitutto perché il predetto avendo notificato il controricorso soltanto avverso il 14 di 25 ricorso incidentale di OL CO IA non poteva sollevare eccezione di estinzione DE procedimento n. 1121/2016 RG DEla Corte d’Appello di Lecce nei confronti di OL NN, e perché comunque la pendenza di questo giudizio davanti alla Corte di Cassazione, che non è soggetto ad interruzioni per morte DEle parti, precluderebbe la possibilità di considerare la sentenza definitiva DE Tribunale di Lecce n. 2489/2016 DE 18.5.2016 come passata in giudicato. In ogni caso AL OL RE avrebbe dovuto eventualmente riassumere il giudizio di appello n. 1121/2016 RG DEla Corte d'Appello di Lecce, dichiarato interrotto per morte di OL CO IA, per farlo dichiarare estinto ex artt. 307 comma 3° e 305 c.p.c. dalla Corte medesima per mancata tempestiva riassunzione dopo la scadenza DE termine di riassunzione nella specie applicabile, di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4.7.2009), e non far valere direttamente l'estinzione in sede d'impugnazione davanti a questa Corte (vedi in tal senso Cass. 11.5.2021 n.12432; Cass. 11.5.2007 n. 10876; Cass. 19.1.2007 n. 1185; Cass. 20.5.1998 n. 5029; Cass. 6.12.1985 n. 6136), la quale, sempre per la disciplina ratione temporis applicabile, non potrebbe comunque procedere alla dichiarazione d’ufficio DEl’estinzione per mancata tempestiva riassunzione ex art. 307 comma 3° c.p.c. nuova formulazione anche nell’ipotesi in cui ne sussistessero i presupposti. Passando all'esame dei motivi, ritiene la Corte che debbano essere esaminati con precedenza i due motivi DE ricorso incidentale di OL CO IA, in quanto ancora relativi alla sussistenza DEl'obbligo di collazione DE predetto. Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione DEl'art. 2909 cod. civ. e conseguentemente degli 15 di 25 articoli 737 e ss. cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto coperta dal giudicato la questione relativa alla concreta applicazione DEla collazione a favore dei nipoti di OL LU, istituiti suoi eredi testamentari sulla disponibile, ma non chiamati a succedergli per rappresentazione, bensì in concorso coi propri genitori OL NA ed OL LI, assumendosi che la sentenza non definitiva DEla Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001, confermata dalla sentenza DEla Corte di Cassazione n. 3013/2006, si fosse pronunciata solo sulla questione DEla compatibilità DEla collazione con la successione testamentaria, e non su quella DEl'operatività DEla collazione a favore dei nipoti, che sarebbe venuta in considerazione solo in una fase successiva. Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato dalla sentenza impugnata, i confini DE giudicato, che oltre che esplicito può essere anche implicito, vanno determinati tenendo conto sia DE contenuto DEla sentenza non definitiva DE Tribunale di Lecce n. 1556/97 DE 24.2.1997, che aveva dichiarato soggetti a collazione i beni immobili donati da OL LU ai figli OL NA, LI ed CO IA a favore dei nipoti AL OL VA, AL OL RE, OL NN ed OL LU NI, che erano stati istituiti eredi testamentari per la disponibile dal nonno OL LU, pur non essendo chiamati a succedergli per rappresentazione, ma piuttosto in concorso anche coi loro genitori, OL NA ed OL LI, sia DE contenuto dei motivi di appello che erano stati fatti valere da OL CO IA. Costui, infatti, ha impugnato la suindicata sentenza, sia in ordine all'asserita inapplicabilità DEla collazione nella successione testamentaria, sia in ordine all'asserita inoperatività DEla collazione a favore dei nipoti sopra indicati perché chiamati a succedere al nonno per vocazione testamentaria e non per rappresentazione in luogo dei rispettivi genitori figli DE 16 di 25 de cuius, sia in ordine all'inapplicabilità DEla collazione ai beni donati ai figli NA, LI ed CO IA da OL LU con l'atto DE notaio LU Bernardini DE 31.3.1956, rep. n. 6945, per avere tale atto ad oggetto beni dotali DEla moglie VA NN per la cui disposizione non vi sarebbe stata preventiva autorizzazione DE Tribunale di Lecce, e non beni di proprietà DE donante. La sentenza n.1556/97 DE Tribunale di Lecce è stata poi pienamente confermata dalla sentenza DEla Corte d'Appello di Lecce n. 54/2001, che ha riconosciuto che la collazione doveva operare nella divisione dei beni caduti nella successione testamentaria di OL LU e che ad essa erano tenuti i EG che avevano ricevuto donazioni in vita dal de cuius anche a favore dei nipoti chiamati a succedere per testamento e non per rappresentazione al nonno, sicché è evidente che la sentenza di secondo grado non si era pronunciata, come assume il ricorrente incidentale, solo sulla questione DEl'applicabilità DEla collazione nella successione testamentaria, ma anche sull'operatività specifica DEla stessa per le donazioni compiute da OL LU a favore dei suoi nipoti. La sentenza di questa Corte n. 3013/2006, a sua volta, ha confermato la sentenza di secondo grado, precisando che, con la riforma apportata dalla L. n.151/1975 all'art. 737 c.p.c., la collazione era stata estesa oltre che al coniuge ed ai figli, anche ai loro discendenti, senza richiedere che gli stessi avessero la veste di EG, e che alla collazione erano tenuti anche i figli DE de cuius a favore dei figli dei loro fratelli e sorelle, per cui neppure essa si è limitata a riconoscere la compatibilità DEla collazione con la successione testamentaria in astratto. Col secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418 cod. civ., 187 e 190 cod. civ. nel testo vigente prima DEla riforma DE diritto di famiglia 17 di 25 apportata dalla L. n. 151/1975, in relazione agli articoli 1389, 1405 e 1407 DE previgente codice civile DE 1865, applicabili ex art. 118 disp. att. cod. civ. e DEl'art. 227 DEla L. n. 151/1975, per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito efficacia, ai fini DEla collazione, alla donazione di beni immobili a favore dei figli NA, LI ed CO IA compiuta da OL LU con l'atto DE notaio LU Bernardini DE 31.3.1956, rep. n. 69459, pur avendo quella donazione ad oggetto beni dotali di VA NN, e quindi non beni di proprietà DE de cuius. La sentenza impugnata ha ritenuto che i beni immobili derivati ai coniugi OL LU e VA NN dalla transazione coi parenti di quest'ultima autorizzata dal Tribunale di Lecce, rimasti gravati dal vincolo dotale solo fino alla loro divisione, siano stati divisi fra i suddetti coniugi nella prima parte DEl'atto DE notaio LU Bernardini DE 31.3.1956, rep. n. 69459, con l'autorizzazione DE Tribunale di Lecce, e che poi nella seconda parte DE medesimo atto complesso, alcuni dei beni che con la divisione erano stati attribuiti in proprietà esclusiva ad OL LU, siano stati dal medesimo donati ai figli NA, LI ed CO IA. La sentenza medesima ha poi aggiunto che l'autorizzazione alla divisione dei beni dotali, che c'era comunque stata, non sarebbe stata necessaria, trattandosi di un atto dispositivo e non di trasferimento, e che in ogni caso DEla nullità DEl'atto di disposizione dei beni dotali per mancata autorizzazione DE Tribunale di Lecce, in base all'art. 190 DE previgente codice civile, si sarebbe potuta dolere solo VA NN, che mai nulla in proposito aveva contestato, e non certo OL CO IA. Il ricorrente incidentale, che si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione circa la necessità di un'ulteriore autorizzazione DE Tribunale di Lecce alla divisione dei beni di OL LU e VA NN derivati dalla transazione 18 di 25 autorizzata dei suddetti coniugi coi parenti di quest'ultima, non solo non si confronta con la motivazione DEl'impugnata sentenza, che ha invece ritenuto che quell'autorizzazione sia stata rilasciata, ma non contesta in alcun modo la seconda ratio decidendi posta dalla Corte d'Appello a sostegno DE rigetto DEla pretesa di OL CO IA, di vedere esclusi dalla collazione gli immobili a lui donati dal de cuius, quella per cui legittimata a dolersi di eventuali nullità di atti dispositivi di beni dotali per violazione DEl'art. 190 DE codice civile previgente sarebbe stata la sola VA NN, e non certo OL CO IA. Non essendo stata contestata col ricorso incidentale tale seconda ratio decidendi, il motivo in esame risulta inammissibile per difetto di interesse, perché se anche fosse fondato il rilievo sulla necessità di una specifica autorizzazione preventiva DEla divisione dei beni dotali e sulla mancanza di essa, resterebbe comunque il difetto di legittimazione di OL CO IA a far valere l'asserito vizio DEl'atto dispositivo dei beni dotali senza preventiva autorizzazione DE Tribunale di Lecce. Passando all'esame DE ricorso principale, col primo motivo OL NN lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione DEl'art. 112 c.p.c., per omesso esame ed omessa pronuncia DEla Corte d'Appello di Lecce sul primo motivo di appello incidentale da lei proposto (pagine 16-24) e sulle domande conseguenzialmente esplicate (primo e secondo capoverso di pagina 26 e 27), ed il difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sul secondo motivo di appello incidentale (pagine 24-26), con conseguente errata pronuncia sulla domanda esplicata al quarto capoverso di pagina 27 DE suo appello incidentale. In particolare deduce OL NN, che col primo motivo di appello incidentale aveva lamentato l'illegittima applicazione da parte DEla sentenza definitiva DE Tribunale di Lecce n. 2489/2016 DE 18.5.2016 DEle norme in materia di collazione, in quanto era 19 di 25 stata completamente saltata la fase dei prelevamenti e/o DEle compensazioni nel piano di riparto, che avrebbe dovuto tener conto, per effetto DEla collazione imposta dal testatore, DEl'eccedenza di valore dei beni donati da OL LU a favore DE EGo OL CO IA rispetto al valore DEla quota di riserva riconosciutagli dal testatore, con conseguente sua condanna alla restituzione alla massa ereditaria DEl'esubero relativo. Con tale motivo ella aveva, quindi, chiesto la rinnovazione DEla TU per la corretta determinazione dei beni DEla massa da dividere, che per i beni immobili espropriati doveva tener conto anche DEla tassazione sui valori di esproprio, ma la Corte d'Appello, avendo ricostruito in modo errato ed approssimativo il motivo d'impugnazione, aveva omesso di pronunciarsi sul punto. Aggiunge OL NN, che col secondo motivo di appello incidentale aveva chiesto di includere nella massa ereditaria anche le somme di pertinenza DE de cuius, che erano state percepite a titolo risarcitorio da OL CO IA sulla base DEla sentenza n. 150/2007 DE Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche di Napoli, confermata dalla sentenza n. 5045/2009 DE 26.6.2009 DEla Corte di Cassazione, e che lo stesso era tenuto a restituire perché istituito erede da OL LU solo per la quota riservatagli per legge, e si duole che la Corte d'Appello si sarebbe invece pronunciata su un'altra domanda, afferente all'espropriazione di terreni in Comune di Collepasso e non di Lecce. Relativamente alla doglianza di violazione DE principio DEla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il motivo in esame è infondato, in quanto la sentenza impugnata alla pagina 16, pur non condividendo la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di restituzione alla massa ereditaria DEla somma di € 369.904,00 asseritamente incassata da OL CO IA per la vertenza di OL LU col 20 di 25 Comune di Lecce (di cui alle sentenze sopra citate), domanda avanzata in primo grado da AL OL RE con adesione di OL NN, che l'aveva poi riproposta in appello, l'ha respinta nel merito, ritenendo, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, che non fosse stata fornita prova che OL CO IA avesse trattenuto per sé quella somma. Non risponde al vero, pertanto, che l'impugnata sentenza abbia confuso la domanda riproposta da OL NN per il risarcimento danni corrisposto dal Comune di Lecce, con quella relativa a somme dovute per l'esproprio di altri terreni in Comune di Collepasso. Quanto alla mancata considerazione nella massa da dividere DEla tassazione DE 20% gravante sui beni espropriati DE comparto 28 DE Comune di Lecce, attribuiti ad OL NN, neppure è condivisibile che vi sia stata un'omessa pronuncia DEl'impugnata sentenza. Questa, nell'ultimo capoverso di pagina 16 e nel primo di pagina 17, ha escluso la rilevanza DEla censura ritenendo che il debito non fosse liquido ed esigibile, che non vi fosse prova che OL NN dovesse effettivamente rispondere DEl'imposizione fiscale e che lo Stato potesse legittimamente pretendere il pagamento nei confronti DEl'assegnatario, salvo il diritto di regresso. Per la prima parte DE primo motivo DE ricorso principale di OL NN, relativa all'omessa pronuncia DEl'impugnata sentenza sulla lamentata violazione DEle norme in materia di collazione, per essere stata completamente saltata la fase dei prelevamenti e/o DEle compensazioni nel piano di riparto, si ritiene opportuno l'esame congiunto col secondo e col terzo motivo DElo stesso ricorso, anch'essi relativi alla questione DEle conseguenze DEl'applicazione DEla collazione sulla consistenza DEla massa ereditaria da dividere. 21 di 25 Col secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. (rectius n. 4), la violazione e falsa applicazione DEl'art. 111 comma 6 DEla Costituzione, degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e quindi l'omessa, insufficiente e contraddittoria o apparente motivazione in relazione ai due motivi di appello incidentale di OL NN. Si è chiarito sopra che sia in relazione alla mancata considerazione DEla tassazione DE valore dei terreni espropriati attribuiti ad OL NN, sia in ordine alla mancata inclusione nella massa ereditaria DEle somme asseritamente incassate a titolo risarcitorio da OL CO IA, ma di competenza di OL LU, sulla base DEla sentenza n. 150/2007 DE Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche di Napoli, confermata dalla sentenza n. 5045/2009 DE 26.6.2009 DEla Corte di Cassazione, l'impugnata sentenza ha fornito concise, ma sufficienti motivazioni, non essendo peraltro più sindacabile, dopo la riforma DEl'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la motivazione insufficiente. Resta la doglianza concernente la mancanza, o mera apparenza DEla motivazione, oltre che DEla specifica statuizione DEla Corte d'Appello di Lecce, in ordine alla lamentata violazione DEle norme in materia di collazione, già oggetto DEla prima parte DE primo motivo DE ricorso principale precisato nell'ultimo capoverso di pagina 17 di questa sentenza. Col terzo motivo DE ricorso principale OL NN lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 556, 713, 724, 725, 726, 727, 737, 746 e 747 cod. civ., in quanto l'impugnata sentenza, rigettando totalmente l'appello incidentale di OL NN, ha disatteso i principi enunciati anche dalla sentenza di questa Corte già intervenuta in tema di collazione, che imponeva ad OL CO IA, una volta imputato il valore dei beni a lui donati dal de cuius alla data di apertura DEla successione alla 22 di 25 quota legittima a lui riservata riconosciutagli nel testamento, e verificatane l'eccedenza, ed in difetto di conferimento in natura dei beni donati alla massa, di restituire alla stessa tale eccedenza, ai fini DEla divisione degli altri coeredi per il prelevamento DEle rispettive spettanze. Esaminando quindi congiuntamente la prima parte DE primo motivo DE ricorso principale, il secondo ed il terzo motivo DElo stesso, la doglianza di OL NN è fondata e merita accoglimento. Ed invero l'impugnata sentenza, non avendo correttamente e compiutamente riportato il contenuto dei motivi DEl'appello incidentale proposto da OL NN sopra descritti, non ha adottato una specifica statuizione, né ha addotto una sia pur minima motivazione sulla ragione per la quale, malgrado l'obbligo DEla collazione imposto dal testatore a tutti i EG, e benché l'imputazione dei beni immobili donati dal de cuius ad OL CO IA avesse fatto registrare alla data DEl'apertura DEla successione (9.4.1991) un consistente superamento DEla quota di legittima riservata dal testatore ad OL CO IA, il che ha giustificato la mancata attribuzione di beni immobili al predetto nel piano di riparto, non abbia disposto la restituzione in denaro di tale eccedenza da parte di OL CO IA a favore DEla massa ereditaria ai sensi DEl'articolo 724 comma 2° cod. civ. per consentirne il prelevamento ex art. 725 cod. civ. da parte degli altri EG (VA NN, OL NA ed OL LI) fino a raggiungere insieme ai beni loro donati il valore DEle rispettive quote di legittima, e per il residuo, il prelevamento pro quota DEla disponibile da parte dei coeredi testamentari (AL OL VA, AL OL RE, OL NN ed OL LU NI). Il piano di riparto, invece, ha lasciato OL CO IA nella piena proprietà dei beni immobili donatigli per un valore ampiamente superiore a quello 23 di 25 DEla quota legittima a lui riservata dal testatore, in violazione DEla volontà di quest’ultimo, ricostruita nel senso di attribuire ai soli nipoti la quota disponibile DE suo intero patrimonio (relictum + donatum), imponendo a tutti i EG la collazione dei beni ricevuti per donazione. La restituzione da parte di OL CO IA alla massa ereditaria DEl'eccedenza DE valore dei beni a lui donati corrisponde ad un effetto legale DEla collazione imposta dal testatore, e non richiedeva alcuna azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. D'altra parte, OL CO IA, avendo accettato l'eredità devoluta per testamento DE padre OL LU, era tenuto a subire gli effetti DEla collazione, che comunque non intaccavano la quota a lui riservata per legge, costituente l’unico limite all’operatività DEla collazione stessa. Col quarto motivo DE ricorso principale OL NN lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla motivazione che sorregge la disposizione di rinnovo DEla TU richiesta dall'appellante principale OL CO IA, e/o ai sensi DEl'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 comma 6 DEla Costituzione e degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e quindi per omessa, insufficiente, contraddittoria o apparente motivazione. Il quarto motivo è inammissibile, perché formulato in modo confuso e tale da non consentire di comprendere esattamente il contenuto DEla doglianza, che sembrerebbe volersi riferire alla disposta rinnovazione DEla TU per la valutazione DEle quote DEle società immobiliari ricomprese nell'asse ereditario alla data DEl'apertura DEla successione e DEla divisione, per la quale il giudizio è separatamente proseguito davanti alla Corte d’Appello di Lecce. 24 di 25 Anche, comunque, a voler tener conto che la sentenza impugnata ha accolto il motivo di appello di OL CO IA relativo alla rinnovazione DEla TU poi disposta con separata ordinanza, il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra comunque nel potere discrezionale DE giudice DE merito, incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 72/2011), e non può essere sindacato se non sotto il profilo DEl'adeguatezza DEla motivazione. La Corte d'Appello ha, comunque, motivato alle pagine 14 e 15 la decisione di disporre la rinnovazione DEla TU per la valutazione DEle quote DEle società immobiliari ricomprese nell'asse ereditario alle date DEl'apertura DEla successione e DEla divisione, in quanto ha ritenuto non impossibile accertare se alla data DE 1991 tali società avessero predisposto progetti o chiesto concessioni e/o autorizzazioni per la costruzione di immobili realizzati, e ciò ai fini DEla determinazione DE valore effettivo DE relictum e quindi DEle quote ereditarie, e tale motivazione risulta plausibile ed adeguata. Per le spese processuali anche DE giudizio di legittimità provvederà la Corte d’Appello di Lecce in sede di rinvio sulla base DEl’esito finale DE giudizio. Poiché il ricorso incidentale è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi DEla L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione DE bilancio annuale e pluriennale DElo Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater DE D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - DEla sussistenza dei presupposti processuali DEl'obbligo di versamento, da parte di OL CO IA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie la prima parte DE primo motivo, il secondo ed il terzo motivo DE ricorso principale nei termini di cui in motivazione, respinge per il resto le doglianze di 25 di 25 OL NN, respinge il ricorso incidentale di OL CO IA, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche per le spese DE giudizio di legittimità. Visto l'art. 13 comma 1 – quater DE D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto DEla sussistenza dei presupposti processuali DEl'obbligo di versamento, da parte DE ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. sì deciso nella camera di consiglio DE 23.5.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente CE AR CE NN