Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2024, n. 17198
CASS
Sentenza 21 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 21 giugno 2024, con il Consigliere Vincenzo Picaro in qualità di relatore. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla successione testamentaria e all'obbligo di collazione. In particolare, un erede ha contestato la validità della clausola testamentaria che imponeva la collazione dei beni donati, sostenendo che tale obbligo non si applicasse nella successione testamentaria. Dall'altro lato, un altro erede ha richiesto la restituzione alla massa ereditaria di somme percepite a titolo risarcitorio, ritenendo che dovessero essere considerate nel calcolo della massa da dividere.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale, evidenziando che l'obbligo di collazione, imposto dal testatore, si applica anche ai beni ricevuti in donazione, e che l'eccedenza di valore dei beni donati rispetto alla quota di legittima deve essere restituita alla massa ereditaria. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente considerato tali aspetti, violando i principi di equità e di par condicio tra gli eredi. Pertanto, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce e rinviato la causa per un nuovo esame, ordinando di tenere conto delle somme percepite e dell'obbligo di collazione.

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Massime1

Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

Commentario1

  • 1Successioni: restituzione dell’eccedenza alla massa ereditaria
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 31 ottobre 2024

    Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza numero 17198 del 21 giugno 2024.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2024, n. 17198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17198
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo