TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2511/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PAGNANELLI Parte_1 C.F._1
ARTURO, elettivamente domiciliato in VIA XXII LUGLIO 15 PARMA, presso lo studio dell'avv.
PAGNANELLI ARTURO
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARTINI FILIPPO e dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO, elettivamente domiciliata in BORGO
REGALE PARMA, presso lo studio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO
-CONVENUTO –
, nato a [...] il [...], domiciliato presso ex art. 126, CP_2 Controparte_3
comma 2, lett. b) Cod. Ass.
- CONVENUTO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 2511/2019 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il cittadino straniero quale proprietario e Parte_1 CP_4
conducente dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente occorso in Parma il 30 settembre 2017, e l' , quale compagnia garante, ex art. 125 Cod. Ass., per il Controparte_1 CP_3
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detto veicolo, al fine di fare accertare la responsabilità extracontrattuale esclusiva del primo nella causazione del sinistro ed ottenere la condanna, in solido, dei convenuti, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e dai prossimi congiunti, quantificati nella somma complessiva di euro 260.000,00 o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, esponendo: che l'incidente si verificava per colpa esclusiva dello il quale, a bordo del proprio CP_4
autoveicolo, non rispettava il diritto di precedenza vigente sulla strada percorsa dal , a bordo Pt_1
del ciclomotore di proprietà di , collidendo con il suddetto ciclomotore e Controparte_5
provocando la caduta dell'odierno attore, che, di conseguenza, subiva le lesioni, le sofferenze psicologiche ed i danni patrimoniali descritti nell'atto introduttivo;
che la Polizia Municipale di Parma, intervenuta sul posto per gli accertamenti, elevava allo la CP_4 contravvenzione di cui all'art. 145, commi 4-10, C.d.S.; che la Compagnia garante corrispondeva al unicamente la somma di euro 65.000,00, Pt_1 trattenuta dall'attore a mero titolo di acconto;
che, in conseguenza dei danni subiti dall'attore, anche i suoi familiari subivano danni psicologici, perché nel periodo della malattia, lo stesso non poteva occuparsi di loro.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la domanda risarcitoria alla somma omnicomprensiva di euro 198.858,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L si è costituito senza contestare la dinamica dell'incidente stradale e riconoscendo la CP_6
responsabilità esclusiva dello nella sua causazione, ma eccependo il difetto di legittimazione CP_4 attiva dell'attore, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, e contestando l'entità dei danni dei quali lo stesso pretende il risarcimento in proprio.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Va, innanzitutto dichiarata la contumacia dello al quale l'atto introduttivo è stato ritualmente CP_4
notificato presso domiciliataria ex art. 126 Cod. Ass. CP_6
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del con riguardo Pt_1
alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, avendo egli agito esclusivamente in proprio. Nel merito, la responsabilità esclusiva dello non è contestata. CP_4
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
La Ctu medico-legale, depositata in data 16/01/2021, ha accertato che il danno non patrimoniale subito dall'attore consiste in: 14 giorni di IT assoluta, 90 giorni di IT parziale al 75%, 90 giorni di
IT parziale dl 50% ed 80 giorni di IT parziale al 25%; nonché nel 18% di danno biologico.
In particolare, il Ctu, per le proprie valutazioni, ha tenuto conto della “presenza di patologie preesistenti al trauma;
in particolare gli esiti di una pregressa lacerazione della muscolatura della coscia responsabile da una parte di una preesistente menomazione funzionale ma dall'altra di una maggiore fragilità dell'arto interessato dal trauma de quo ed inoltre la presenza di malattia diabetica insulinodipendente che ha certamente influito negativamente sul decorso della frattura e sul recupero funzionale dell'arto giustificandone una maggiore durata”.
Ed ha così concluso: “Residua risentimento post-traumatico di anca sinistra con dolorabilità e limitazione funzionale, moderata ipostenia ed ipometria dell'arto; risentimento post-traumatico del rachide cervicale e lombare e della spalla sinistra con dolorabilità nei movimenti. Non residuano postumi permanenti alla frattura delle ossa nasali. Irrilevante l'inestetismo delle cicatrici chirurgiche della coscia sinistra essendo indistinguibili dai preesistenti vasti esiti cicatriziali della pregressa lacerazione muscolare”, precisando che “La valutazione del danno biologico comprende ammissibili difficoltà e disagi nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaio svolta fino al mese di aprile del 2020, terminata per la chiusura della ditta, sia dell'attuale attività di consegna a domicilio di pacchi ed oggetti di moderato ingombro e peso”.
Per quanto riguarda le spese sanitarie, il Ctu ha riconosciuto l'inerenza e la congruità di spese documentate per euro 1.297,30.
Nei successivi chiarimenti del 17.04.2021, il Ctu, tuttavia, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni ed innalzato la percentuale di danno biologico fino al 20%, in quanto, sulla base di valutazioni logiche ed esaustive, che si richiamano integralmente, ha correttamente e, dunque, doverosamente tenuto presente: che “L'attuale menomazione funzionale dell'arto inferiore sinistro comprensiva sia delle preesistenze, rappresentate da esiti di grave lacerazione dei muscoli e da vaste cicatrici della coscia con conseguenze sia estetiche che funzionali, sia delle conseguenze dirette del trauma de quo, frattura pertrocanterica scomposta del femore sinistro trattata con chiodo endomidollare…possono essere quantificate come danno biologico intorno al 20%”; che “Di tale quota di Invalidità Permanente quella riferibile alle conseguenze dell'evento per cui è causa come se il trauma avesse interessato un arto funzionalmente integro è quantificabile intorno al 12%”; che tale valutazione “deve però essere personalizzata in riferimento alla preesistente menomazione funzionale dell'arto”, in quanto, “Nel caso in esame le conseguenze del trauma sono state più gravi rispetto a quelle che si sarebbero realizzate se avesse interessato un arto funzionalmente integro a causa della minore possibilità di recupero dovuto al preesistente deficit funzionale”; che, pertanto, la valutazione del danno biologico permanente del 12% “deve essere incrementata di
3-4 punti percentuali”; che, essendo, inoltre, presenti “menomazioni funzionali rappresentate da risentimento post- traumatico del rachide cervicale e lombare e della spalla sinistra con dolorabilità e moderata limitazione dei movimenti”, esse “sono quantificabili come danno biologico nella misura intorno al
3-4 %”.
Con gli ulteriori chiarimenti del 17.09.2021, il Ctu ha ulteriormente elevato la percentuale del danno biologico permanente di 3-4 punti, in quanto: “la recente certificazione del Medico Curante porta un nuovo elemento di valutazione che non concorda con gli altri elementi valutazione ma che rappresenta un'autorevole testimonianza. Fede facente la recente certificazione e considerata la moderata gravità del Disturbo dell'Umore, mentre non si configura un Disturbo Post-Traumatico da Stress probabilmente presente in fase acuta ma non cronicizzatosi, tale patologia di origine post-traumatica potrebbe configurare Disturbo dell'Adattamento Cronico Lieve…”.
Il danno biologico permanente subito dall'attore, pertanto, deve essere complessivamente riconosciuto nella misura pari al 24%.
Ancora, il Ctu, nel riesaminare la documentazione sanitaria ha individuato “altre spese per Terapia
Manuale già presenti in atti che non avevo erroneamente inserito nella precedente relazione e che possono essere considerate congrue”, per complessivi euro 150,00 (del 15/06/2020, 22/06/2020 e
29/06/2020).
Infine, il Ctu, nella relazione integrativa del 12/05/2022, che si è espressa sulla nuova documentazione sanitaria prodotta in corso di causa, ha riconosciuto ulteriori 30 giorni di IT parziale al 25%, rispetto agli 80 inizialmente riconosciuti, portando detta voce di danno a 110 giorni complessivi, nonché euro 205,00 (del 03/05/2021 e 23/09/2021), per spese sanitarie, portando le suddette spese complessivamente ad euro 1.652,30 (= 1.297,30 + 150 + 205).
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, parte attrice ha chiesto l'applicazione dell'aumento sia per la sofferenza soggettiva che per la personalizzazione.
Le tabelle di Milano, applicabili nel caso di specie, effettivamente prevedono aumenti che tengano conto della c.d. “sofferenza soggettiva”. Tale concetto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi riferito alla sofferenza interiore (cd danno morale), in contrapposizione al danno biologico/dinamico relazionale (v. pg. 6 Osservatorio del Tribunale di Milano, anno 2021), la quale sottostà al generale principio dell'onere di allegazione e prova, non potendo trovare applicazione la “prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato…”
(Cass. n. 6444/2023).
Le tabelle di Milano prevedono, infine, aumenti percentuali del risarcimento (c.d. personalizzazione del danno biologico), “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14364/2019; n. 7513/2018).
Nel caso di specie, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, si ritiene che, al , debba Pt_1
essere riconosciuto un unico aumento, per le sofferenze soggettive nei termini esposti dall'attore, il quale ha allegato un decorso dei postumi lungo, doloroso e complicato, confermato dalla Ctu e giustificato, secondo il consulente tecnico d'ufficio, in considerazione delle pregresse, già compromesse condizioni fisiche dell'arto offeso nel sinistro.
Non si ritiene, invece, possa essere riconosciuto, all'attore, l'ulteriore aumento per la c.d. personalizzazione del danno biologico, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto.
Alla luce di quanto sopra, applicando le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, considerata l'età del al momento del sinistro (anni 54), il danno biologico permanente Pt_1
accertato, pari al 24%, euro 4.288,69, per punto percentuale, incrementato ad euro 6.004,17 per la riconosciuta sofferenza soggettiva, e la durata della invalidità temporanea come sopra indicata, si ritiene congruo riconoscere, all'attore, la somma complessiva attualizzata di euro 105.914,00, per danno biologico permanente, e la somma complessiva attualizzata di euro 17.710,00, per danno biologico temporaneo.
Dalla prima voce di danno vanno detratte le somme di euro 20.000,00, euro 20.000,00 ed euro
25.000,00, rispettivamente liquidate dalla convenuta al , nelle date 18/07/2018, 10/01/2019 e Pt_1
14/02/2019 (docc. 4, 5 e 6 di parte attrice), per l'importo complessivo euro 65.000,00, che attualizzato alla data di pubblicazione della sentenza, risulta essere pari ad euro 76.290,00 (= 23.440
+ 23.500 + 29.350).
Residua, pertanto, come ancora dovuta, la somma attualizzata di euro 29.624,00 (= 105.914 -
76.290), a titolo di danno biologico permanente, oltre alla somma attualizzata di euro 17.710,00, per danno da invalidità temporanea.
Su tali somme, devalutate e rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo. Infine, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 1.652,30, per spese sanitarie, somma sulla quale spettano la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.
Al contrario, non va riconosciuto il risarcimento per danni all'orologio ed agli occhiali, in quanto parte convenuta ne ha contestato il nesso eziologico con l'incidente e parte attrice ha unicamente prodotto due fatture, rispettivamente del 14.11.2027 (doc. 2) e del 20/01/2018 (doc. 3), che, da sole, non provano la correlazione con il sinistro.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali, che, per il resto, vanno liquidate, per tutte le fasi processuali, posto che la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 05/07/2022 è risultata inferiore a quanto riconosciuto in sentenza, e con riferimento al valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di CP_4
In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara il convenuto responsabile esclusivo CP_4
del sinistro occorso a , in Parma, il 30/09/2017; Parte_1
per l'effetto, dichiara tenuti e l in persona del legale CP_4 Controparte_1
rappresentate pro tempore, in solido tra loro, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni subiti da , che liquida: Parte_1
nella somma attualizzata di euro 105.914,00, per danno non patrimoniale permanente;
nella somma attualizzata di euro 17.710,00, per danno non patrimoniale temporaneo;
nella somma di euro 1.652,30, per danno patrimoniale;
dato atto che l ha già versato a la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di euro 65.000,00, da quest'ultimo trattenuta quale acconto, e che tale somma corrisponde a quella attualizzata alla data di pubblicazione della sentenza, pari ad euro 76.290,00, condanna e in persona del legale rappresentate pro CP_4 Controparte_1
tempore, in solido tra loro, a versare a : Parte_1
la residua somma attualizzata di euro 29.624,00, per danno non patrimoniale permanente;
la somma attualizzata di euro 17.710,00, per danno non patrimoniale temporaneo, oltre, su entrambe le somme devalutate e rivalutate annualmente, ad interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
la somma di euro 1.652,30, per danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e ad interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo;
rigetta la domanda nel resto, per difetto di legittimazione attiva.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 10.577,00, per onorari, ed euro 786,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Parma, 03/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PAGNANELLI Parte_1 C.F._1
ARTURO, elettivamente domiciliato in VIA XXII LUGLIO 15 PARMA, presso lo studio dell'avv.
PAGNANELLI ARTURO
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARTINI FILIPPO e dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO, elettivamente domiciliata in BORGO
REGALE PARMA, presso lo studio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO
-CONVENUTO –
, nato a [...] il [...], domiciliato presso ex art. 126, CP_2 Controparte_3
comma 2, lett. b) Cod. Ass.
- CONVENUTO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 2511/2019 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il cittadino straniero quale proprietario e Parte_1 CP_4
conducente dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente occorso in Parma il 30 settembre 2017, e l' , quale compagnia garante, ex art. 125 Cod. Ass., per il Controparte_1 CP_3
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detto veicolo, al fine di fare accertare la responsabilità extracontrattuale esclusiva del primo nella causazione del sinistro ed ottenere la condanna, in solido, dei convenuti, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e dai prossimi congiunti, quantificati nella somma complessiva di euro 260.000,00 o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, esponendo: che l'incidente si verificava per colpa esclusiva dello il quale, a bordo del proprio CP_4
autoveicolo, non rispettava il diritto di precedenza vigente sulla strada percorsa dal , a bordo Pt_1
del ciclomotore di proprietà di , collidendo con il suddetto ciclomotore e Controparte_5
provocando la caduta dell'odierno attore, che, di conseguenza, subiva le lesioni, le sofferenze psicologiche ed i danni patrimoniali descritti nell'atto introduttivo;
che la Polizia Municipale di Parma, intervenuta sul posto per gli accertamenti, elevava allo la CP_4 contravvenzione di cui all'art. 145, commi 4-10, C.d.S.; che la Compagnia garante corrispondeva al unicamente la somma di euro 65.000,00, Pt_1 trattenuta dall'attore a mero titolo di acconto;
che, in conseguenza dei danni subiti dall'attore, anche i suoi familiari subivano danni psicologici, perché nel periodo della malattia, lo stesso non poteva occuparsi di loro.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la domanda risarcitoria alla somma omnicomprensiva di euro 198.858,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L si è costituito senza contestare la dinamica dell'incidente stradale e riconoscendo la CP_6
responsabilità esclusiva dello nella sua causazione, ma eccependo il difetto di legittimazione CP_4 attiva dell'attore, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, e contestando l'entità dei danni dei quali lo stesso pretende il risarcimento in proprio.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Va, innanzitutto dichiarata la contumacia dello al quale l'atto introduttivo è stato ritualmente CP_4
notificato presso domiciliataria ex art. 126 Cod. Ass. CP_6
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del con riguardo Pt_1
alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, avendo egli agito esclusivamente in proprio. Nel merito, la responsabilità esclusiva dello non è contestata. CP_4
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
La Ctu medico-legale, depositata in data 16/01/2021, ha accertato che il danno non patrimoniale subito dall'attore consiste in: 14 giorni di IT assoluta, 90 giorni di IT parziale al 75%, 90 giorni di
IT parziale dl 50% ed 80 giorni di IT parziale al 25%; nonché nel 18% di danno biologico.
In particolare, il Ctu, per le proprie valutazioni, ha tenuto conto della “presenza di patologie preesistenti al trauma;
in particolare gli esiti di una pregressa lacerazione della muscolatura della coscia responsabile da una parte di una preesistente menomazione funzionale ma dall'altra di una maggiore fragilità dell'arto interessato dal trauma de quo ed inoltre la presenza di malattia diabetica insulinodipendente che ha certamente influito negativamente sul decorso della frattura e sul recupero funzionale dell'arto giustificandone una maggiore durata”.
Ed ha così concluso: “Residua risentimento post-traumatico di anca sinistra con dolorabilità e limitazione funzionale, moderata ipostenia ed ipometria dell'arto; risentimento post-traumatico del rachide cervicale e lombare e della spalla sinistra con dolorabilità nei movimenti. Non residuano postumi permanenti alla frattura delle ossa nasali. Irrilevante l'inestetismo delle cicatrici chirurgiche della coscia sinistra essendo indistinguibili dai preesistenti vasti esiti cicatriziali della pregressa lacerazione muscolare”, precisando che “La valutazione del danno biologico comprende ammissibili difficoltà e disagi nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaio svolta fino al mese di aprile del 2020, terminata per la chiusura della ditta, sia dell'attuale attività di consegna a domicilio di pacchi ed oggetti di moderato ingombro e peso”.
Per quanto riguarda le spese sanitarie, il Ctu ha riconosciuto l'inerenza e la congruità di spese documentate per euro 1.297,30.
Nei successivi chiarimenti del 17.04.2021, il Ctu, tuttavia, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni ed innalzato la percentuale di danno biologico fino al 20%, in quanto, sulla base di valutazioni logiche ed esaustive, che si richiamano integralmente, ha correttamente e, dunque, doverosamente tenuto presente: che “L'attuale menomazione funzionale dell'arto inferiore sinistro comprensiva sia delle preesistenze, rappresentate da esiti di grave lacerazione dei muscoli e da vaste cicatrici della coscia con conseguenze sia estetiche che funzionali, sia delle conseguenze dirette del trauma de quo, frattura pertrocanterica scomposta del femore sinistro trattata con chiodo endomidollare…possono essere quantificate come danno biologico intorno al 20%”; che “Di tale quota di Invalidità Permanente quella riferibile alle conseguenze dell'evento per cui è causa come se il trauma avesse interessato un arto funzionalmente integro è quantificabile intorno al 12%”; che tale valutazione “deve però essere personalizzata in riferimento alla preesistente menomazione funzionale dell'arto”, in quanto, “Nel caso in esame le conseguenze del trauma sono state più gravi rispetto a quelle che si sarebbero realizzate se avesse interessato un arto funzionalmente integro a causa della minore possibilità di recupero dovuto al preesistente deficit funzionale”; che, pertanto, la valutazione del danno biologico permanente del 12% “deve essere incrementata di
3-4 punti percentuali”; che, essendo, inoltre, presenti “menomazioni funzionali rappresentate da risentimento post- traumatico del rachide cervicale e lombare e della spalla sinistra con dolorabilità e moderata limitazione dei movimenti”, esse “sono quantificabili come danno biologico nella misura intorno al
3-4 %”.
Con gli ulteriori chiarimenti del 17.09.2021, il Ctu ha ulteriormente elevato la percentuale del danno biologico permanente di 3-4 punti, in quanto: “la recente certificazione del Medico Curante porta un nuovo elemento di valutazione che non concorda con gli altri elementi valutazione ma che rappresenta un'autorevole testimonianza. Fede facente la recente certificazione e considerata la moderata gravità del Disturbo dell'Umore, mentre non si configura un Disturbo Post-Traumatico da Stress probabilmente presente in fase acuta ma non cronicizzatosi, tale patologia di origine post-traumatica potrebbe configurare Disturbo dell'Adattamento Cronico Lieve…”.
Il danno biologico permanente subito dall'attore, pertanto, deve essere complessivamente riconosciuto nella misura pari al 24%.
Ancora, il Ctu, nel riesaminare la documentazione sanitaria ha individuato “altre spese per Terapia
Manuale già presenti in atti che non avevo erroneamente inserito nella precedente relazione e che possono essere considerate congrue”, per complessivi euro 150,00 (del 15/06/2020, 22/06/2020 e
29/06/2020).
Infine, il Ctu, nella relazione integrativa del 12/05/2022, che si è espressa sulla nuova documentazione sanitaria prodotta in corso di causa, ha riconosciuto ulteriori 30 giorni di IT parziale al 25%, rispetto agli 80 inizialmente riconosciuti, portando detta voce di danno a 110 giorni complessivi, nonché euro 205,00 (del 03/05/2021 e 23/09/2021), per spese sanitarie, portando le suddette spese complessivamente ad euro 1.652,30 (= 1.297,30 + 150 + 205).
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, parte attrice ha chiesto l'applicazione dell'aumento sia per la sofferenza soggettiva che per la personalizzazione.
Le tabelle di Milano, applicabili nel caso di specie, effettivamente prevedono aumenti che tengano conto della c.d. “sofferenza soggettiva”. Tale concetto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi riferito alla sofferenza interiore (cd danno morale), in contrapposizione al danno biologico/dinamico relazionale (v. pg. 6 Osservatorio del Tribunale di Milano, anno 2021), la quale sottostà al generale principio dell'onere di allegazione e prova, non potendo trovare applicazione la “prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato…”
(Cass. n. 6444/2023).
Le tabelle di Milano prevedono, infine, aumenti percentuali del risarcimento (c.d. personalizzazione del danno biologico), “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14364/2019; n. 7513/2018).
Nel caso di specie, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, si ritiene che, al , debba Pt_1
essere riconosciuto un unico aumento, per le sofferenze soggettive nei termini esposti dall'attore, il quale ha allegato un decorso dei postumi lungo, doloroso e complicato, confermato dalla Ctu e giustificato, secondo il consulente tecnico d'ufficio, in considerazione delle pregresse, già compromesse condizioni fisiche dell'arto offeso nel sinistro.
Non si ritiene, invece, possa essere riconosciuto, all'attore, l'ulteriore aumento per la c.d. personalizzazione del danno biologico, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto.
Alla luce di quanto sopra, applicando le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, considerata l'età del al momento del sinistro (anni 54), il danno biologico permanente Pt_1
accertato, pari al 24%, euro 4.288,69, per punto percentuale, incrementato ad euro 6.004,17 per la riconosciuta sofferenza soggettiva, e la durata della invalidità temporanea come sopra indicata, si ritiene congruo riconoscere, all'attore, la somma complessiva attualizzata di euro 105.914,00, per danno biologico permanente, e la somma complessiva attualizzata di euro 17.710,00, per danno biologico temporaneo.
Dalla prima voce di danno vanno detratte le somme di euro 20.000,00, euro 20.000,00 ed euro
25.000,00, rispettivamente liquidate dalla convenuta al , nelle date 18/07/2018, 10/01/2019 e Pt_1
14/02/2019 (docc. 4, 5 e 6 di parte attrice), per l'importo complessivo euro 65.000,00, che attualizzato alla data di pubblicazione della sentenza, risulta essere pari ad euro 76.290,00 (= 23.440
+ 23.500 + 29.350).
Residua, pertanto, come ancora dovuta, la somma attualizzata di euro 29.624,00 (= 105.914 -
76.290), a titolo di danno biologico permanente, oltre alla somma attualizzata di euro 17.710,00, per danno da invalidità temporanea.
Su tali somme, devalutate e rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo. Infine, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 1.652,30, per spese sanitarie, somma sulla quale spettano la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo.
Al contrario, non va riconosciuto il risarcimento per danni all'orologio ed agli occhiali, in quanto parte convenuta ne ha contestato il nesso eziologico con l'incidente e parte attrice ha unicamente prodotto due fatture, rispettivamente del 14.11.2027 (doc. 2) e del 20/01/2018 (doc. 3), che, da sole, non provano la correlazione con il sinistro.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali, che, per il resto, vanno liquidate, per tutte le fasi processuali, posto che la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 05/07/2022 è risultata inferiore a quanto riconosciuto in sentenza, e con riferimento al valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la contumacia di CP_4
In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara il convenuto responsabile esclusivo CP_4
del sinistro occorso a , in Parma, il 30/09/2017; Parte_1
per l'effetto, dichiara tenuti e l in persona del legale CP_4 Controparte_1
rappresentate pro tempore, in solido tra loro, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni subiti da , che liquida: Parte_1
nella somma attualizzata di euro 105.914,00, per danno non patrimoniale permanente;
nella somma attualizzata di euro 17.710,00, per danno non patrimoniale temporaneo;
nella somma di euro 1.652,30, per danno patrimoniale;
dato atto che l ha già versato a la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di euro 65.000,00, da quest'ultimo trattenuta quale acconto, e che tale somma corrisponde a quella attualizzata alla data di pubblicazione della sentenza, pari ad euro 76.290,00, condanna e in persona del legale rappresentate pro CP_4 Controparte_1
tempore, in solido tra loro, a versare a : Parte_1
la residua somma attualizzata di euro 29.624,00, per danno non patrimoniale permanente;
la somma attualizzata di euro 17.710,00, per danno non patrimoniale temporaneo, oltre, su entrambe le somme devalutate e rivalutate annualmente, ad interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
la somma di euro 1.652,30, per danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e ad interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data al saldo;
rigetta la domanda nel resto, per difetto di legittimazione attiva.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 10.577,00, per onorari, ed euro 786,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Parma, 03/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi